38.2015.35
Sosp.di 35gg x aver dato a DL motivo di licenziam. Cassa quando emesso sosp. e nella proc. di opp.al corrente del ricorso al TRAM contro il licenziam.Pertanto avrebbe dovuto sospendere proc. di opp.in
15 giugno 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.35
rs
Lugano
15 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 aprile 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con risoluzione del 9 marzo
2010 il __________ ha nominato RI 1 dal 1° marzo 2010 quale funzionaria
amministrativa impiegata di commercio presso la __________ e attribuita all’__________
con sede di servizio a __________ (cfr. doc. 12).
Con risoluzione __________
del 25 giugno 2013 i collaboratori e le collaboratrici della __________ sono
stati nominati presso la __________ in relazione all’abolizione della __________
e alla creazione della __________ (cfr. doc. 13).
1.2. Il __________, dopo aver
prospettato, il 9 settembre 2014, a RI 1 la disdetta del rapporto d’impiego
così da consentirle di sottoporre il suo caso alla __________, ciò che non ha però
portato a un accordo tra le parti, l’11 novembre 2014 ha risolto lo scioglimento del rapporto d’impiego dell’interessata per giustificati motivi con
effetto dal 28 febbraio 2015, essendo in presenza di ripetute o continuate
inadempienze nel comportamento e nelle prestazioni, riferite in particolare
modo al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti come pure
all’incapacità, l’inattitudine o la mancanza di disponibilità nello svolgimento
del proprio servizio.
Il __________, al
riguardo, ha indicato che, dopo circa un anno da quando a RI 1, il 24 aprile
2013, era stata inflitta una multa di fr. 600.-- per avere lasciato l’Ufficio
senza registrare la partenza e per avere consegnato il proprio badge a un
collega affinché registrasse l’uscita fittizia (oltre due ore dopo), per l’uso
sistematico e improprio di internet sul posto di lavoro e per avere superato
più volte il limite del saldo orario negativo, la capo __________ e il capo __________
hanno segnalato alla __________ la ripresa da parte della medesima di
comportamenti scorretti, che hanno dato luogo a richiami, e meglio la presenza
sul posto di lavoro quasi costantemente negativa, l’uso sproporzionato di
internet estraneo all’attività professionale, frequenti pause giornaliere della
durata superiore a quanto consentito, l’abbandono ingiustificato della
postazione di lavoro, l’uso eccessivo del telefono cellulare per chiamate
private ed errori nella gestione dei casi (cfr. doc. A2=13).
1.3. RI 1, patrocinata dallo
Studio legale RA 1, l’11 dicembre 2014 ha impugnato la decisione governativa dell’11 novembre 2014 davanti al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM),
chiedendo, oltre alla concessione dell’effetto sospensivo, l’integrale
accoglimento del ricorso e di essere conseguentemente reintegrata nel suo posto
di impiego, in subordine, il rinvio degli atti al __________ per stabilirne il
ricollocamento e, in via ancora più subordinata, il riconoscimento, dopo aver
accertato l’illegittimità della disdetta, abusiva, di un’indennità di fr.
109'200, pari a due anni di salario (cfr. doc. A3).
1.4. Il 25 febbraio 2015 RI 1 si è
annunciata per il collocamento a decorrere dal 1° marzo 2015 dichiarando una
disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).
1.5. Con decisione su opposizione
del 13 aprile 2015 la Cassa disoccupazione CO 1 (di seguito la Cassa) ha
confermato la propria precedente decisione dell’11 marzo 2015 (cfr. doc. 28)
con cui ha inflitto a RI 1 una sospensione di 35 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione per avere fornito al datore di lavoro, con il
suo comportamento, un motivo di disdetta del rapporto di impiego (cfr. doc. A1).
Al riguardo la Cassa ha
precisato che:
" (…)
La sanzione intimata di 35 giorni è
cautelativa in attesa della sentenza del TRAM; la Cassa provvederà, al momento
della crescita in giudicato della sentenza, a rivalutare le motivazioni del
licenziamento e, se del caso, ridurre o annullare la decisione emanata.
(…)” (Doc. A1)
1.6. Con ricorso del 28 aprile
2015 RI 1, rappresentata dall’avv. __________ dello Studio legale RA 1, ha contestato
la decisione su opposizione del 13 aprile 2015, chiedendo l’annullamento della
sanzione inflittale e di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dello Studio legale RA 1.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto:
" (…)
5. La decisione di
sospensione per addirittura 35 giorni non è giustificata, è arbitraria, oltre
che sproporzionata e si basa su pure illazioni dell’ex datore di lavoro. Se del
caso la procedura va sospesa fino a definizione della pratica pendente davanti
al Tribunale amministrativo, ma in ogni caso la sospensione dalle indennità non
può certo essere messa in pratica adesso, tanto meno per 35 giorni, che è di 4
giorni superiore al minimo legale per una colpa grave. La decisione impugnata
non è minimamente motivata, né lo è il fatto che è decretata la sospensione del
diritto all’indennità per 35 giorni. Già solo per questi motivi la decisione
impugnata è nulla e in subordine va annullata.
L’opposizione presentata
alla Cassa disoccupazione non è nemmeno stata presa in considerazione e la
decisione querelata non entra nemmeno nel merito dell’opposizione. Anche per
questi motivi la decisione impugnata è nulla e in subordine va annullata.
(…)” (Doc. I)
1.7. Il 18 maggio 2015 l’avv. __________,
per conto della ricorrente, ha trasmesso il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria a cui è stata allegata della documentazione (cfr.
doc. IV).
1.8. In risposta la Cassa ha
postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, rilevando segnatamente:
" (…)
In riferimento alle disposizioni di legge
vigenti in materia di assicurazione di disoccupazione, si ritiene che affinché
sia pronunciata una sospensione è necessario che i fatti determinanti possano
essere dimostrati con un grado di verosimiglianza preponderante.
Non esiste alcun principio giuridico che
impone alla Cassa di decidere in favore dell’assicurato in caso di dubbio.
Nel caso in oggetto, la Cassa ritiene che
l’assicurata sia disoccupata per colpa propria in quanto è stata richiamata più
volte circa il suo comportamento che ha poi portato il __________ a sciogliere
il rapporto di lavoro (v. allegato doc. 2).
Il fatto che l’assicurata abbia interposto
ricorso contro il licenziamento al TRAM in data 11.12.2014, non giustifica che
la Cassa Disoccupazione non debba applicare una sospensione.
Eventualmente se dalla sentenza del TRAM si
potrà evincere che l’assicurata non ha causato il licenziamento per colpa
propria, la cassa potrà rivalutare la decisione di sospensione.
Al momento non riteniamo ci siano
sufficienti elementi che giustificano l’annullamento della sospensione.
(…)” (Doc. V)
1.9. Con scritto del 27 maggio
2015 la parte ricorrente, da un lato, ha contestato la risposta di causa, indicando
che la stessa non risulta motivata e non apporta alcun chiarimento alla sua
decisione. Dall’altro, ha puntualizzato di mantenere tutte le prove già
richieste con il ricorso, e meglio i documenti prodotti, nonché il richiamo
dell’intero incarto della Cassa e del Tribunale cantonale amministrativo (cfr.
doc. VII).
1.10. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VIII).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato
per propria colpa.
In questa evenienza
competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di
disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad
esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare
violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di
lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.
a OADI).
Secondo giurisprudenza, un
assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art.
30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a
fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato,
per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la
responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto
alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non
presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi
dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento
generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta
(sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del
Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).
Al riguardo cfr. STF 8C_165/2015
del 20 magio 2015 consid. 7.2.
Neppure è necessario che
vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1
pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il
comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242
consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione
dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi
è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF
8C_165/2015 del 20 maggio 2015 consid. 7.2.; STFA C 53/00 del 17
ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza revisione della
LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°
luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere
sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al
datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30
cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente
la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.3. La costante giurisprudenza
del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo
comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,
fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto
alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa
del lavoratore (cfr. STF 8C_165/2015 del 20 maggio 2015 consid. 7.2.).
Tale è il caso soltanto
quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa
concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di
lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una
colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.
deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o
il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03
del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8,
consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242,
consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.5. Il Tribunale federale, con
sentenza 8C_130/2011 del 30 maggio 2011, si è pronunciato in merito a un
ricorso inoltrato da un assicurato contro una sentenza di questa Corte con cui era
stata confermata una sospensione di 45 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI inflittagli dalla
Cassa competente per il fatto che risultava disoccupato per colpa propria
(grave).
L’assicurato era stato
licenziato con effetto immediato dal proprio datore di lavoro, poiché ritenuto
responsabile di violazione intenzionale dei propri doveri di funzione e
dell’obbligo di fedeltà, nonché di violazione intenzionale delle prescrizioni
contenute nella Direttiva concernente l’uso degli strumenti informatici e di
telecomunicazione. La decisione del Consiglio di Stato, con cui era stata
avvallata la disdetta da parte del datore di lavoro, era poi stata impugnata
davanti al Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso ancora pendente allorché
l’Alta Corte si è chinata su quella fattispecie.
Il TCA, a quest’ultimo
proposito, aveva sottolineato che, nell'ipotesi in cui dal procedimento
amministrativo a quel momento in corso fossero emersi nuovi elementi di
giudizio rilevanti, l’assicurato avrebbe avuto la facoltà di adire questo
Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi degli art. 24 Lptca e 61 cpv. 1
lett. i LPGA.
La nostra Massima Istanza
ha accolto il ricorso dell’assicurato nel senso che ha annullato la sentenza
del TCA e ha rinviato la causa a quest’ultimo affinché sospendesse la procedura
ricorsuale contro la decisione su opposizione della Cassa in attesa dell’esito
finale nella parallela procedura pendente al TRAM.
Il TF ha così motivato il
proprio giudizio:
" (…)
Nel caso concreto, gli addebiti che il Consorzio Protezione Civile X.________ muove al
ricorrente risultano assai gravi. Tuttavia, essi non sono stati accertati da un
giudizio definitivo, l'interessato avendo deferito la decisione del Consiglio
di Stato confermante il suo licenziamento immediato, con perdita del diritto
allo stipendio, al Tribunale cantonale amministrativo, il quale non si è finora
pronunciato sul gravame. A mente del Tribunale federale, la Corte cantonale
avrebbe dovuto attendere l'esito di quel procedimento prima di statuire sulla
legittimità della sospensione del diritto a indennità decretata. Il rinvio alla
possibilità per l'insorgente di chiedere, a seconda delle risultanze in tale
sede, una revisione, cui allude il primo giudice al consid. 2.10 della
querelata pronuncia, non è ammissibile. La revisione configura in effetti un
rimedio giuridico straordinario, cui il ricorrente non può essere obbligato a
fare capo. Inoltre, giova osservare che gli art. 30 cpv. 1 lett. a e 30 cpv. 3
LADI presuppongono l'esistenza di una colpa dell'assicurato. Laddove viene
ammessa una simile colpa rinviando - come in concreto - a quanto accertato in
un'altra parallela procedura non ancora definitiva, le citate norme sono
violate; per di più, è pure data una violazione dell'art. 32 Cost. e dell'art.
6 n. 2 CEDU, cui l'insorgente, senza competenze specifiche professionali,
allude chiaramente nel suo gravame. (…)”
2.6. Nella presente evenienza l’11
novembre 2014 il __________ ha sciolto il rapporto di impiego di RI 1, nominata
nel marzo 2010 quale __________ impiegata di commercio presso la __________ e
attribuita all’__________ (cfr. consid. 1.1.; doc. 12), per giustificati motivi
con effetto dal 28 febbraio 2015, in quanto dopo circa un anno da quando
all’assicurata, il 24 aprile 2013, era già stata inflitta una multa di fr.
600.-- per avere lasciato l’Ufficio senza registrare la partenza e per avere
consegnato il proprio badge a un collega affinché registrasse l’uscita fittizia
(oltre due ore dopo), per l’uso sistematico e improprio di internet sul posto
di lavoro e per avere superato più volte il limite del saldo orario negativo,
la capo __________ e il capo __________ hanno segnalato alla __________ la
ripresa da parte della medesima di comportamenti scorretti, che hanno dato luogo
a richiami (cfr. consid. 1.2.; doc. A2=13).
La decisione dell’11
novembre 2014 del __________ è stata impugnata dall’insorgente davanti al
Tribunale cantonale amministrativo l’11 dicembre 2014 con richiesta di effetto
sospensivo (cfr. consid. 1.3.; doc. A3).
Da una verifica effettuata
da questa Corte il 9 giugno 2015 risulta che detta vertenza è tuttora pendente
dinanzi al TRAM, il quale con decreto del 12 gennaio 2015 aveva respinto la
richiesta di concessione dell’effetto sospensivo (cfr. doc. A3; 28).
Ne discende che le gravi
mancanze imputate all’assicurata dal __________ non sono state accertate da una
sentenza definitiva.
In simili condizioni, alla
luce della giurisprudenza federale citata al consid. 2.5. e ritenuto che la
Cassa, allorché ha emesso la decisione dell’11 marzo 2015 con cui ha sospeso
l’assicurata per 35 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per
avere fornito al datore di lavoro, con il suo comportamento, un motivo di
disdetta del rapporto di impiego e durante la relativa procedura di
opposizione, era al corrente che davanti al TRAM è pendente un ricorso di RI 1
interposto contro la risoluzione dell’11 novembre 2014 del __________ (cfr.
doc. 28; A1), la parte resistente non avrebbe dovuto emanare la decisione su
opposizione del 13 aprile 2015, bensì avrebbe dovuto sospendere la procedura di
opposizione in attesa dell’esito del procedimento amministrativo.
In concreto si impone,
perciò, l’annullamento della decisione su opposizione del 13 aprile 2015 e il
rinvio degli atti alla Cassa.
Al riguardo giova
osservare che ai sensi della giurisprudenza federale, allorché una decisione su
opposizione viene annullata e gli atti rinviati all’autorità inferiore per un complemento
d’istruttoria, non riacquista validità la decisione formale sostituita
dalla decisione su opposizione, bensì la procedura deve ripartire dall’inizio
con l’emissione di una nuova decisione formale.
In una sentenza
9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 l’Alta Corte ha segnatamente stabilito che:
" (…)
En s’opposant à la décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et exprimé sa volonté
de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à
recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose
décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv.). Au
terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle
décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu
l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04
du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p.
398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges
Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des
Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in
Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite de
l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20
mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du
jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques
ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de
statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait
procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le
renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision
initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui
devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010
consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises.“
In proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2012.34
dell’8 agosto 2012 consid. 2.2.; 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.9.
in fine.
Nel caso di specie, tutto
ben considerato, non trattandosi di un rinvio volto ad esperire ulteriori
accertamenti, bensì finalizzato alla sospensione della procedura di opposizione
in attesa dell’esito del procedimento amministrativo, il TCA ritiene che si
possa prescindere dal far ripartire dall’inizio la procedura con l’emissione di
una nuova decisione formale.
In effetti un tale modo di
procedere, in casu, si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale in contrasto
con il principio dell’economia processuale (cfr. STF 9C_292/2007 del 29 ottobre
2007 consid. 1.1., parzialmente pubblicata in DTF 133 V 613; STFA H 294/03 del
2 maggio 2005 consid. 2.3.).
Gli atti vanno, pertanto, rinviati
alla Cassa affinché sospenda la procedura di opposizione interposta il 20 marzo
2015 dalla parte ricorrente contro il provvedimento dell’11 marzo 2015 di
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30
cpv. 1 lett. a LADI (cfr. doc. 29) in attesa dell’esito finale nella parallela
procedura amministrativa.
2.7. A titolo abbondanziale è
utile rilevare che l'art. 11 cpv. 1 OPGA prevede che:
" L’opposizione
ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:
a. il
ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù
della legge;
b. l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo
nella sua decisione;
c. la
decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso.”
Ai sensi dell’art. 100
cpv. 4 LADI:
" Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli
articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.”
L’Alta Corte, con la DTF
124 V 82, in relazione a un caso in cui un assicurato era stato sospeso per 20
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere dato seguito
all’assegnazione di un lavoro e di un corso, ha stabilito che l'effetto
sospensivo riconosciuto da un'autorità giudiziaria cantonale a un ricorso contro
una decisione in tema di sospensione del diritto a prestazioni cagiona in ogni
caso un pregiudizio irreparabile per l'amministrazione dell'assicurazione
contro la disoccupazione, dal momento che in caso di processo i giorni di
sospensione non possono in pratica più essere computati, la sospensione
decadendo dopo sei mesi, conformemente all'art. 30 cpv. 3, quarta frase, LADI.
Questo disposto legale esclude il riconoscimento dell'effetto sospensivo
nell'ipotesi di ricorso contro una decisione di sospensione del diritto
all'indennità.
In dottrina
B. Rubin (Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.to 5.7.)
rileva quanto segue:
" (…)
Les sanctions sont quant à
elles exécutées immédiatement, dès leur prononcé, indépendamment du fait que
l’assuré sanctionné ait contesté ou non la décision. Les oppositions, les
recours, et les recours de droit administratif contre les décisions de
suspension n’ont donc pas d’effet suspensif, comme l’indique l’art. 100 al. 4
LACI.
Un effet suspensif ne peut
pas non plus être accordé au moyen de mesures provisionnelles ordonnées par le
juge. S’il était possible d’imposer, par ce biais le versement de l’indemnité
durant le contentieux, il y aurait un grand risque de préjudice irréparable à
l’assurance-chômage, dû au fait qu’après six mois, les sanctions ne peuvent
plus être exécutées (v. l’art. 30 al. 3 LACI, quatrième phrase). Le délai de
six mois de l’art. 30 al. 3 LACI n’est donc pas suspendu en cas de
contestation.”
Pertanto secondo la giurisprudenza e la dottrina, siccome l’esecuzione
della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), l’effetto sospensivo non può essere accordato
all’opposizione o al ricorso contro una decisione con cui un assicurato viene
sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione.
Inoltre, per
quanto concerne i presupposti per l’assegnazione di misure provvisionali
positive, l’Alta Corte ha stabilito che i principi giurisprudenziali enunciati
riguardo all’art. 55 della Legge federale sulla procedura amministrativa PA
(effetto sospensivo; cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222) - l’entrata
in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA non ha modificato la precedente
giurisprudenza in materia di ritiro dell’effetto sospensivo di opposizioni e
ricorsi fondata sulla PA (cfr. STFA I 46/04 del 24 febbraio 2004, pubblicata in
HAVE 2004 pag. 127, RAMI 2004 U 521 pag. 447segg., consid. 2) - sono
applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art. 56 PA (misure provvisionali),
considerata la stretta connessione esistente fra effetto sospensivo ed altri
provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521 pag. 447segg., consid. 2; DTF 117
V 191 consid. 2b).
L'autorità chiamata a
decidere in merito al ritiro dell’effetto sospensivo ex art. 55 PA oppure ad ordinare
delle misure cautelari giusta l'art. 56 PA, deve in ogni caso esaminare se i
motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più
importanti rispetto a quelli che possono condurre a
una soluzione contraria. A questo proposito, l'autorità interessata gode di un
certo margine d'apprezzamento.
Di regola, essa fonderà la
propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua
disposizione, senza procedere a ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio
di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure
contrari a un’immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le
prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale (cfr. STFA U
283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).
Allorché non è possibile
stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che,
per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il
rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è
concreto (cfr. DTF 119 V p. 507 consid. 4). Questo rischio è infatti
prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle
prestazioni assicurative durante la procedura ricorsuale (cfr. Ordinanza del
TFA del 3.2.93 in re J.B. pag. 5, in materia di assicurazione disoccupazione)
al fine di non dover far capo all'assistenza (RAMI 1997 pag. 159 consid. 4).
Nella sentenza K 8/96
dell'11 febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39 segg., la nostra
Massima Istanza, constatato che la decisione impugnata era di natura negativa,
ha verificato se la ponderazione degli interessi in gioco giustificava la
pronuncia di misure provvisionali positive, considerando finalmente
preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa:
" (…).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di
giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure
di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state
versate indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle
difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni
versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per
quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisionali positive
potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima,
un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliere comporta
conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da costringerlo
a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non esigibili
ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non dover far capo,
durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale non è
preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover anticipare il
versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e riferimenti).
Fatti
I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione
anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna
ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a
quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo
posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono
essere pronunciate misure provvisionali positive."
(STFA succitata, consid. 4
non pubblicato).
La priorità di principio
dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora
stata riconosciuta dal Tribunale federale in alcune altre sentenze (cfr., ad
esempio, STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3 e riferimento ivi
citato; STFA I 4/05 del 20 gennaio 2005 consid. 4.2, 75/04 del 16 aprile 2004
consid. 4.1).
Considerandi
Infine è utile evidenziare
che in dottrina Rubin, citato sopra, ritiene che, nella misura in cui, in virtù
dell’art. 100 cpv. 4 LADI, l’opposizione contro una decisione di sospensione
emessa sulla base dell’art. 30 LADI non ha effetto sospensivo,
non è possibile erogare indennità di disoccupazione mediante una misura
provvisionale, ossia non è possibile eludere l’art. 100 cpv. 4 LADI tramite un
provvedimento cautelare.
Al riguardo cfr. STCA
38.2014.18
del 20 marzo 2014.
2.8
Vincente in causa, la
ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’000.--
a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g
LPGA; 30 Lptca).
Visto l'esito della
vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito
patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid.
6.
e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011
del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§
La decisione su opposizione impugnata del 13 aprile 2015 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda conformemente a quanto indicato
al consid. 2.6.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà alla
ricorrente l’importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò
che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti