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Decisione

38.2015.35

Sosp.di 35gg x aver dato a DL motivo di licenziam. Cassa quando emesso sosp. e nella proc. di opp.al corrente del ricorso al TRAM contro il licenziam.Pertanto avrebbe dovuto sospendere proc. di opp.in

15 giugno 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione

anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna

ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a

quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo

posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono

essere pronunciate misure provvisionali positive."

(STFA succitata, consid. 4

non pubblicato).

La priorità di principio

dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora

stata riconosciuta dal Tribunale federale in alcune altre sentenze (cfr., ad

esempio, STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3 e riferimento ivi

citato; STFA I 4/05 del 20 gennaio 2005 consid. 4.2, 75/04 del 16 aprile 2004

consid. 4.1).

Considerandi

Infine è utile evidenziare

che in dottrina Rubin, citato sopra, ritiene che, nella misura in cui, in virtù

dell’art. 100 cpv. 4 LADI, l’opposizione contro una decisione di sospensione

emessa sulla base dell’art. 30 LADI non ha effetto sospensivo,

non è possibile erogare indennità di disoccupazione mediante una misura

provvisionale, ossia non è possibile eludere l’art. 100 cpv. 4 LADI tramite un

provvedimento cautelare.

Al riguardo cfr. STCA

38.2014.18

del 20 marzo 2014.

2.8

Vincente in causa, la

ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’000.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g

LPGA; 30 Lptca).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid.

6.

e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011

del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione impugnata del 13 aprile 2015 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda conformemente a quanto indicato

al consid. 2.6.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà alla

ricorrente l’importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò

che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti