38.2015.36
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9 novembre 2015Italiano35 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.36
RS/CL
Lugano
9 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 aprile 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con la decisione su opposizione del 13 aprile 2015 la CO 1 (in
seguito: la Cassa) ha confermato la propria decisione del 29 dicembre 2014
(cfr. doc. 9; A10), ordinando la restituzione di fr. 6'557.35 in ragione del fatto che RI 1, durante il periodo dal 1° febbraio al 16 aprile 2012, ha percepito un reddito derivante da un’occupazione soggetta a provvigioni alle dipendenze
della società __________ e non ha segnalato l’attività lavorativa svolta
all’amministrazione (cfr. doc.18; A1). La Cassa ha motivato la propria decisione come segue:
" (…)
Nel caso concreto, in base agli atti in possesso
della cassa e non contestati dall’assicurato si evince che dal 1° febbraio 2012
al 31 maggio 2013 è stato alle dipendenze della società __________ quale
collaboratore __________.
Inoltre dal 14 luglio 2011 al 13 agosto 2013 ha avuto un termine quadro di riscossione dove ha beneficiato di indennità di disoccupazione dal
14 luglio 2011 al 16 aprile 2012.
Ne consegue che nel periodo febbraio-aprile 2012 ha ottenuto indennità di disoccupazione e conseguito un guadagno intermedio, senza che lo stesso
sia stato segnalato in alcun modo alla cassa.
Come già indicato dalla cassa, nel calcolo del
guadagno intermedio deve applicare un salario conforme agli usi professionale
e, secondo la giurisprudenza in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, nel caso del salario a provvigioni la cassa deve applicare il
salario d’uso fin da subito anche se non è stato percepito uno stipendio.
Il salario usuale per questa fattispecie ammonta a
CHF 3'360.--.
La cassa ha di conseguenza ricalcolato il diritto
alle indennità di disoccupazione tenendo conto di queste argomentazioni, un
salario di CHF 3'360.-- per febbraio e marzo 2012 e CHF 1'600.-- per aprile ha
interrotto la disoccupazione. “ (cfr. doc. 18; A1)
1.2. In data 29 aprile 2015 l’assicurato ha
interposto un tempestivo ricorso al TCA contro la decisione su opposizione resa
dalla Cassa il 13 aprile 2015 (cfr. doc. 18; A1).
A sostegno delle proprie argomentazioni, RI 1,
richiamando quanto già affermato in sede di opposizione, ha sottolineato in
particolare la propria intenzione di rimborsare alla Cassa la somma di fr.
1'431.85, dal medesimo quantificata come “il giusto” e non l’intero
importo di fr. 6'557.35 chiesto in restituzione dall’amministrazione (cfr. doc.
I).
In sede di opposizione alla decisione della
Cassa del 29 dicembre 2014 (cfr. doc. 9; A10), l’insorgente, in data 29 gennaio
2015, aveva sostenuto quanto segue:
" (…)
Ribadisco ancora che non ero dipendente della ditta
ma era stata stipulata una semplice convenzione quale segnalatore del __________.
Non essendo dipendente della ditta e non essendo un consulente non avevo un
salario base né un salario fisso ma soltanto ed esclusivamente delle
provvigioni sulla segnalazioni di possibili clienti che concludevano eventuali
contratti.
Durante il periodo come segnalatore del __________,
non essendo dipendente e non avendo dei vincoli di orario ma essendo solo segnalatore
nel tempo libero come attività accessoria, ho fatto tutti i colloqui
occupazionali da voi organizzati ed ero disponibile al 100% nella ricerca di un
impiego che mi permettesse di avere un introito mensile fisso, dimostrabile
anche dalle regolari e puntuali ricerche di mercato da me svolte e a voi
consegnate. Il segnalatore veniva fatto da me a tempo perso parlando con amici
e parenti o conoscenti senza alcun impegno. Il mio ruolo di segnalatore è stato
scelto per il semplice fatto che non avendo un lavoro ma avendo comunque spese
da sostenere per poter vivere e sopravvivere avevo necessità di cercare di
realizzarmi in qualche modo per stare il minor tempo possibile sulle spalle dei
contribuenti della disoccupazione.
Secondo quanto scritto in precedenza, non essendo un
dipendente e/o un consulente dell’azienda il mio piccolo guadagno deve essere
considerato come guadagno intermedio e quindi la mia intenzione è quella di
restituire il corretto importo tra il minimo guadagno avuto come segnalatore e
quello che mi spettava per vivere/sopravvivere.
(…)
Vorrei ribadire ancora una volta che il mio non era
né un contratto da dipendente né da indipendente in quanto al segnalatore
viene riconosciuta una percentuale solo sulle prestazioni di clienti che
stipulano un contratto e questo viene svolto durante il tempo libero. (…)”
(cfr. doc. 17; A2)
1.3. Nella propria risposta di causa del 29 maggio
2015, la Cassa, chiedendo la reiezione del ricorso, si è riconfermata nelle
motivazioni rese in data 13 aprile 2014 (cfr. doc. 18; A1) ed ha in particolare
sottolineato quanto segue:
" (…)
IV. Tramite decisione del 29.12.2014 la cassa ha
richiesto in restituzione l’importo di CHF 6'557.35. La decisione è scaturita
dopo una revisione interna avviata dopo la ricevuta dell’estratto individuale
AVS.
V. Dallo stesso è emerso che l’assicurato ha
conseguito dei redditi mai dichiarati alla cassa, specificamente durante il
periodo che corre dal 01.02.2012 al 31.05.2013 ha percepito un reddito a
provvigioni dalla società __________.
VI. Nel periodo 01.02.2012-15.04.2012 l’assicurato
ha pure beneficiato di indennità di disoccupazione.
(…)
Nel caso concreto, in base agli atti in possesso
della cassa e non contestati dall’assicurato si evince che dal 1° febbraio 2012
al 31 maggio 2013 è stato alle dipendenze della __________ quale collaboratore
per __________.
Inoltre dal 14 luglio 2011 al 13 agosto 2013 ha avuto un termine quadro di riscossione dove ha beneficiato di indennità di disoccupazione dal
14 luglio 2011 al 16 aprile 2012.
Ne consegue che nel periodo febbraio-aprile 2012 ha ottenuto indennità di disoccupazione e conseguito un guadagno intermedio, senza che lo stesso
sia stato segnalato in alcun modo alla cassa.
Nel calcolo del guadagno intermedio la cassa ha
applicato il salario conforme agli usi professionali e, secondo la
giurisprudenza in materia di assicurazione contro la disoccupazione, nel caso
di salario a provvigioni la cassa deve applicare il salario d’uso fin da subito
anche se non è stato percepito uno stipendio.
Il salario usuale per questa fattispecie ammonta a
CHF 3'600.--. (…)” (cfr. doc. III)
in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se RI 1 deve o meno restituire l’importo di fr. 6'557.35
che avrebbe percepito indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione nei
mesi di febbraio, marzo ed aprile 2012.
2.2. L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di
questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad
eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Dal 1° aprile 2011 il
tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
"
La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione
dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06
del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF
127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,
pag. 208.
2.3. Secondo
l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente
da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della
perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.
Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv.
3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è
considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio
ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale
per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno
accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai
sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR
1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di
"Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52
dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata
in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale
federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività
dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a
tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al
guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio
art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid.
2.5.).
In tale contesto, dopo
avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di
lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto
all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata
ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il TFA,
se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta -
specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività
che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di
disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994
ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata
in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di
assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si
determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo é
inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i
presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3
sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STFA C
287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
2.4. Nella presente
fattispecie dalle carte processuali risulta che RI 1, dopo essere stato attivo
presso il __________ di __________ dal 1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011 (cfr.
doc. 5), in qualità di pizzaiolo, e alle dipendenze della __________ di Lugano
quale consulente dal 1° marzo 2011 al 1° luglio 2011 (cfr. doc. 3), si è
iscritto in disoccupazione il 3 agosto 2011, postulando il diritto alle
indennità a far tempo dal 14 luglio 2011 (cfr. doc. 2).
All’assicurato
è stato aperto un termine quadro per il diritto alle indennità dal 14 luglio
2011 al 13 luglio 2013 (cfr. conteggi allegati al doc A9).
Egli ha
percepito indennità di disoccupazione fino al 15 aprile 2012 (cfr. doc. III).
In data 10
aprile 2012 l’insorgente ha, in effetti, sottoscritto un contratto di lavoro a
tempo pieno e di durata indeterminata con la __________ di __________, in
qualità di impiegato amministrativo, a valere dal 16 aprile 2012 (cfr. doc. 8).
Per quest’attività la
Sezione del lavoro – Ufficio delle misure attive ha concesso degli assegni per
il periodo di introduzione dal 16 aprile al 15 ottobre 2012 (cfr. doc. 7).
A seguito di
una revisione interna avviata dopo aver preso conoscenza dell’estratto AVS
dell’assicurato avvenuta il 6 giugno 2014 (cfr. doc. 10), la Cassa, in ragione dei guadagni percepiti da RI 1 e non dichiarati, derivanti da
un’occupazione svolta alle dipendenze della società __________ durante il
periodo di iscrizione in disoccupazione, ha emesso, in data 29 dicembre 2014,
una decisione di restituzione di fr. 6'557.35 indebitamente percepiti a titolo
di indennità di disoccupazione nel periodo tra il 1° febbraio 2012 ed il 15
aprile 2012 (cfr. doc. 9).
In data 29
gennaio 2015 RI 1 ha interposto tempestiva opposizione contro il provvedimento
emesso dall’amministrazione il 29 dicembre 2014, portando all’attenzione della
Cassa le argomentazioni di cui al considerando 1.2. (cfr. doc. 9; A2; 17).
Mediante la
decisione su opposizione del 13 aprile 2015 la Cassa ha confermato il provvedimento del 29 dicembre 2014 precisando quanto esposto al considerando 1.1. (cfr.
doc. 18; A1).
2.5. Il TCA è
chiamato a stabilire se le provvigioni conteggiate dalla Cassa inerenti le
prestazioni svolte da RI 1 tra il 1° febbraio ed il 15 aprile 2012, consistano
o meno in guadagno intermedio da dedurre dalle indennità giornaliere che egli
ha percepito in quel periodo e che dovranno in tal caso essere restituite.
Quanto al
principio della restituzione, il TCA evidenzia che è tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che
gli è stata erogata in contrasto con la legge.
Infatti è determinante la
necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A
questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no
quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è
infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono
(cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.;
STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener
Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il fatto, poi, che si
possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è
ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia
imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di
calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere
tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni
versate a torto (cfr. STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382
consid. 1).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.
2.6. Come visto
sopra (cfr. consid. 2.3.), giusta l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno
intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o
indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo.
In concreto
dall’estratto del conto individuale AVS emerge che RI 1 è stato attivo per la
società __________ nel 2012 dal mese di febbraio al mese di dicembre,
percependo complessivamente fr. 20'194.-- (cfr. doc. 10).
Il __________,
il 17 giugno 2014, nell’Attestato del datore di lavoro ha indicato che il
ricorrente è stato attivo presso la società dal febbraio 2012 al maggio 2013
svolgendo un impiego a tempo parziale quale “collaboratore occasionale per la
conclusione d’assicurazioni” e che nell’arco di tempo febbraio – dicembre 2012
ha guadagnato la somma di fr. 20'194.45 (cfr. doc. 11).
L’insorgente,
il 25 aprile 2013, ha disdetto il contratto di collaborazione con il __________
(cfr. doc. A4).
Egli,
inoltre, nell’opposizione interposta il 29 gennaio 2015 contro l’ordine di
restituzione del 29 dicembre 2014 ha dichiarato di non aver beneficiato presso
il __________ di un salario base né di un salario fisso, bensì unicamente di
provvigioni corrispostegli sulla base delle segnalazioni di potenziali clienti
che concludevano eventuali contratti di assicurazione (cfr. doc. 17).
Dagli
elementi di fatto appena menzionati risulta dimostrato che durante il periodo
di disoccupazione febbraio – aprile 2012 (cfr. consid. 2.4.) il ricorrente ha
svolto un’attività lavorativa soggetta a provvigioni per conto del __________.
L’insorgente
ha, però, sottaciuto tale fatto all’amministrazione, come peraltro ammesso
dallo stesso (cfr. doc. A11).
In effetti nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” (IPA)
concernenti i mesi di febbraio e marzo 2012 egli ha risposto negativamente alle
domande n. 1 e 2 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” e “Ha
esercitato un’attività indipendente?” (cfr. doc. 13/8; 13/9).
Nemmeno nel modulo IPA
relativo al mese di aprile 2012 il ricorrente ha fatto accenno alcuno
all’attività per il __________, limitandosi a segnalare che dal 16 al 30 aprile
2012 aveva lavorato per la __________ (cfr. doc. 13/10; consid. 2.4.).
La Cassa è, del resto,
venuta a conoscenza dell’attività svolta dall’assicurato per il __________
soltanto nel giugno 2014 quando ha ricevuto l’estratto del conto individuale
AVS (cfr. doc. 10; III).
L’insorgente, da febbraio
ad aprile 2012, ha così beneficiato di indennità di disoccupazione calcolate
senza tenere conto delle entrate relative all’attività in questione.
Di conseguenza egli ha percepito
effettivamente a torto perlomeno parte delle prestazioni LADI relative ai mesi
di febbraio, marzo e aprile 2012.
In esito a quanto
precede il TCA ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro adempiuti
i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle
decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità giornaliere
di disoccupazione all’assicurato per il periodo febbraio – aprile 2012 (in
proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.2.).
L’esercizio
da parte dell’assicurato di un’attività lucrativa durante il periodo di
riscossione delle prestazioni LADI costituisce, infatti, un fatto nuovo che,
qualora fosse stato portato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe
indotta a prendere una decisione differente.
Ne discende
che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio
della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo
febbraio - aprile 2012 (cfr. STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid.
2.7.).
Si rivela,
d’altronde, ininfluente la censura sollevata dal ricorrente secondo cui si
sarebbe trattato in ogni caso soltanto di un’attività accessoria (cfr. doc. 17).
In proposito
va osservato che la stessa è iniziata a febbraio 2012 (cfr. doc. 11),
ossia dopo l’apertura del termine quadro per la riscossione delle prestazioni
al 14 luglio 2011 (cfr. doc. 1; consid. 2.4.), per cui il guadagno percepito
va, in ogni caso, considerato quale guadagno intermedio, indipendentemente
dall’entità dei redditi e senza ulteriori approfondimenti (cfr. STF C 128/06 del
10 maggio 2007 consid. 4.2.; B. Rubin, Commentaire de la
loi sur l’assurance chômage. Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2014, pag. 271-272), e non quale guadagno accessorio che ai sensi
dell’art. 24 cpv. 3 non va tenuto conto ai fini della determinazione delle
indennità compensative (cfr. STCA 38.2012.75 del 28 novembre 2013 consid.
2.11.).
2.7. L’art.
25 cpv. 2 LPGA recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo
un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante.
L’art.
25 cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un
termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto
l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2. Ed.,Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 25, n. 38).
I
termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono
essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna
1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.
Nel caso di specie,
l’amministrazione ha manifestamente salvaguardato il termine di perenzione di
un anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA. Infatti, da una parte, l’esercizio di
un’attività lavorativa dipendente da parte del ricorrente è stato constatato
dalla Cassa il 6 giugno 2014 (cfr. doc. 10).
Dall’altra, la decisione
formale mediante la quale l’amministrazione ha preteso la restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite è stata emanata già in data 29 dicembre
2014 (cfr. doc. 9; A10).
2.8. A proposito dell’importo da
restituire e alla correttezza del medesimo il TCA rileva quanto segue.
Secondo
l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza
tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente
almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno
assicurato.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni, in una decisione C 134/99 del 3 agosto
1999, ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato
impiegato quale agente assicurativo, dopo aver rilevato che non si può tener
conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al
minimo d’esistenza, ma si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico
corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella
professione concreta, ha considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr.
2’750.-- pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella
professione concreta.
La
nostra Massima istanza ha, in particolare, rilevato che:
" (...)
1. - La presente lite verte sul tema di sapere se il
guadagno intermedio, per il calcolo della perdita di guadagno determinante ai
fini di stabilire il diritto all’indennità di disoccupazione, debba in ogni
caso corrispondere almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo in
cui l’attività è esercitata, o se invece da prendere in considerazione a questo
scopo possa essere, secondo le circostanze, il reale reddito percepito
dall’assicurato durante il periodo di controllo.
Considerandi
2.
- a) Nell’impugnato giudizio l’autorità di ricorso
cantonale ha correttamente indicato che è considerato guadagno intermedio, ai
sensi dell’art. 24 cpv. 1 LADI, il reddito proveniente da un’attività lucrativa
dipendente o indipendente ottenuto dal disoccupato entro un periodo di
controllo. Giusta il cpv. 3 di questa norma, é considerata perdita di guadagno
la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma
corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il
guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in
considerazione.
La precedente istanza ha pure illustrato in modo pertinente i
principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto. Essa in particolare
ha ricordato come non vi sia retribuzione conforme agli usi professionale o
locali in caso di lavoro sostitutivo quando risulti inequivocabilmente che un
assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non possa, per
mesi, conseguire un guadagno corrispondente al minimo d’esistenza nonostante il
massimo impegno (DLA 1986 no. 22 pag. 89 consid. 2; cfr. pure DTF 120 V 245
consid. 3c; SVR 1994 ALV no. 22 pag. 51 consid. 6b). In altri casi, il
Tribunale federale delle assicurazioni, ha stabilito che si doveva prendere in
considerazione, per il calcolo della perdita di guadagno del disoccupato, un
salario ipotetico di fr. 2’750.-- corrispondente al salario minimo richiesto
per il rilascio di un permesso di lavoro a manodopera estera non domiciliata
per svolgere l’attività di rappresentante (sentenze inedite 31 dicembre 1998 in re C., C 53/98, e 18 dicembre 1995 in re G., C 213/95; cfr. DLA 1998 no. 33 pag. 181 consid.
2, pag. 182 consid. 3a, pag. 183 consid. 3c).
b) La Corte cantonale si è fondata sulla summenzionata prassi per
ritenere che nel caso di specie si doveva, ai fini del calcolo della perdita di
guadagno determinante per il diritto all’indennità di disoccupazione, prendere
in considerazione un guadagno intermedio ipotetico di fr. 2’750.--. (...)"
Contestualmente il TFA ha
pure ribadito che l’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si
riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente
quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa
indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag.
31.
consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998, n. 25, pag. 134
consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).
Inoltre l’Alta Corte ha
stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve
eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su
provvigione, che svolge la sua attività quale consulente nel servizio esterno,
occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali – salario
minino per collaboratori di impresa nel servizio esterno fr. 20.--/ora –
partire dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun
reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né
giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine
di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N 33 pag. 179).
Dunque il salario conforme
agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno di inizio
dell’attività.
Sempre il TFA, in una
decisione non pubblicata dal 31 dicembre 1998 ha pure ribadito che deve essere presa in considerazione la circostanza che un’attività
rimunerata a provvigioni venga esercitata a tempo parziale.
Con giudizio C 135/98 del
5.
giugno 2001, pubblicato in DLA 2002 N. 13 pag. 108, l’Alta Corte ha ribadito
che le indennità compensative in caso di guadagno intermedio vanno calcolate in
base al salario usuale per la professione e il luogo, anche se l’assicurato non
consegue alcun guadagno o se realizza un guadagno minimo.
Infine in una sentenza C
65/01 del 21 giugno 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni, confermando
quanto deciso dal TCA, e meglio che nel caso di un’assicurata che mentre era
iscritta in disoccupazione ha concluso un contratto con cui si impegnava a
effettuare conversazioni telefoniche tramite un numero di servizio, venendo
retribuita con un compenso di fr. 0.60 al minuto (fr. 574.-- per il mese di
marzo 2000) il guadagno intermedio del mese di marzo doveva corrispondere al
salario di riferimento nella professione specifica e non al guadagno realmente
percepito, ha osservato:
" (…) Nella
sua giurisprudenza esso ha infatti avuto occasione di rilevare che, quando un
assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non può
conseguire un salario corrispondente al minimo esistenziale nonostante il
massimo impegno, tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi
professionali o locali in caso di lavoro sostitutivo (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag.
182.
consid. 2 e riferimenti). Questa Corte ha ulteriormente precisato che,
qualora non venga raggiunto quanto è usuale per la professione ed il luogo,
occorre, procedendo al confronto tra guadagno intermedio e guadagno assicurato,
fondarsi sul salario che corrisponde almeno all'aliquota usuale per la
professione ed il luogo, anziché su quello effettivo.
In siffatta evenienza, l'assicurato ha diritto alla compensazione
della differenza tra il guadagno assicurato e il salario corrispondente agli
usi professionali e locali (DTF 120 V 253 consid. 5e; DLA 1998 n. 33 pag.
182.
consid. 2 e riferimenti).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per potere ritenere una
retribuzione conforme agli usi professionali, è necessario che l'assicurato che
consegue un guadagno intermedio nella professione appresa venga remunerato
secondo i parametri validi per i rappresentanti - con relativa formazione - di
tale mestiere. Per converso, nell'ambito di attività non apprese sono
applicabili i salari medi nella branca in questione (DTF 120 V 245 consid. 3c, 252 consid. 5e, 513
consid. 8e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2).
(…) con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale
giusta l’art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e
lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi
inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il
lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a
discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag.
181.
consid. 2).”
2.9
La Segreteria
di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di
disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal gennaio 2007 al p.to C134 ha
indicato che:
" Se il salario versato per l’attività espletata a titolo di guadagno
intermedio non è conforme agli usi professionali e locali, la cassa deve
adeguarlo al salario in uso per questo genere di impiego.
La cassa stabilisce se la rimunerazione è conforme
agli usi professionali e locali basandosi sulle disposizioni legali, la
statistica dei salari, i salari in uso nell’azienda o nel settore, i contratti
tipo o i contratti collettivi di lavoro. All’occorrenza, può anche far capo
alle direttive emesse dalle associazioni professionali.
Un salario conforme agli usi professionali e locali
va computato sin dall'inizio di un'attività espletata a titolo di guadagno
intermedio, anche se nel corso dei primi mesi non viene percepito alcun
reddito.
Nel caso di una rimunerazione commisurata alle
prestazioni (provvigione), non si può parlare di rimunerazione conforme agli
usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall’assicurato non
corrisponde al lavoro prestato.
Può succedere che un assicurato, al fine di
adempiere il suo obbligo di ridurre il danno, accetti di svolgere a titolo di
"periodo di pratica" un’attività normale la cui rimunerazione non è
conforme agli usi professionali e locali. In questo caso, le indennità compensative
vanno calcolate sulla base delle aliquote usuali per la professione e il luogo.
Nel caso in cui il guadagno assicurato debba essere
ricalcolato nell’ambito di un nuovo termine quadro, verrà preso in
considerazione invece il salario effettivamente versato.
Giurisprudenza
DLA 1998 n. 33 pag. 179 segg.; DLA 1998 n. 49 pag. 286 segg.;
DTFA, causa S. del 14.6.2004, C 297/03; DTFA, causa B. del 5.6.2001, C 135/98;
DTFA, causa B. del 9.6.2000, C 385/99; DTFA, causa N. del 19.10.2004, C
230/03.”
Giova evidenziare che la
Prassi LADI/ID C134, valida dal gennaio 2013 - che ha sostituito il p.to C134
della Circolare ID del 2007 - corrisponde al tenore del testo precedente.
Relativamente alla
giurisprudenza è tuttavia stato precisato che:
" Giurisprudenza
DLA 1998 n. 33 pag. 179 (Nel caso di un
collaboratore che lavora a provvigione, l’eventuale diritto alla compensazione
della perdita di guadagno va determinato prendendo in considerazione un salario
conforme agli usi professionali e locali sin dall’inizio del rapporto di
lavoro, anche se nei primi mesi non è stato percepito alcun reddito)
DTFA del 27.7.2005, C 308/02 (Un’attività non può
essere considerata quale guadagno intermedio se non mira ad evitare la
disoccupazione, ma viene anzitutto svolta a scopo formativo, ossia per
acquisire conoscenze e competenze professionali)
DTF del 3.4.2009,8C_774/2008 (Anche se l’assicurato
non percepisce alcun reddito o ne percepisce solo uno esiguo, va computato un
salario usuale per la professione o il ramo)”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26
luglio 2007 consid. 4.3).
2.10
Quando – come in
concreto – la retribuzione viene fissata in provvigioni, non si può parlare di
rimunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno
realizzato dall’assicurato non corrisponde al lavoro prestato (cfr. consid.
2.8
; 2.9.).
Nel caso di
specie, al fine di valutare se la retribuzione ricevuta dal __________ sia conforme
agli usi professionali e locali, bisogna innanzitutto stabilire il tempo di
lavoro dell’assicurato, e meglio se si è trattato di un’attività a tempo
parziale o a tempo pieno.
Al riguardo va osservato
che è vero che nell’Attestato del datore di lavoro del 17 giugno
2014.
il __________ ha indicato che si trattava di un impiego a tempo parziale
(cfr. doc. 11).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che il ricorrente, nell’opposizione del 29 gennaio
2015, ha affermato di non avere avuto dei vincoli di orario (cfr. doc. 17).
In simili
condizioni, ritenuta la specificità della funzione di collaboratore per __________
ricoperta dall’insorgente in seno al __________, questa Corte, in
applicazione dell’usuale principio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che l’orario concernente
l’attività esercitata dal medesimo dal febbraio all’aprile 2012 non fosse controllabile.
Non
risultando controllabile il relativo orario, tale attività deve essere
considerata a tempo pieno (cfr. STFA C 107/05 del 18 luglio 2006; B. Rubin, Commentaire
de la loi sur l’assurance chômage. Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2014, pag. 268).
In proposito
cfr. pure STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.10-2.11.; STCA
38.2012.75
del 28 novembre 2013 consid. 2.13.-2.15; 38.2012.3 del 20 febbraio
2013.
consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD II-2013 n. 82 pag. 400.
2.11
Il lavoro svolto
dal ricorrente durante il periodo tra il febbraio e l’aprile 2012 è stato
retribuito come risulta dai “Riassuntivi” mensili presentati dalla __________
(cfr. doc. 12/1; 12/2; 12/3; A3).
Più
precisamente dai documenti presenti nell’incarto risulta che la __________ ha
corrisposto a RI 1 a titolo di provvigioni fr. 50.-- lordi nel mese di febbraio
2012, fr. 1'489.60 lordi nel mese di marzo 2012 e fr. 2'623.20 lordi nel mese
di aprile 2012 (cfr. doc. 12/1; 12/2; 12/3; A3).
Le provvigioni menzionate
non sono proporzionate a un lavoro svolto a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.-2.9.).
Siccome i redditi ottenuti
dal __________ nel periodo febbraio - aprile 2012 non risultano proporzionati a
un lavoro svolto a tempo pieno, per tali mesi, contrariamente a quanto fatto
valere dal ricorrente (cfr. doc. I), deve essere applicata la remunerazione
forfettaria conforme agli usi professionali e locali (cfr. DLA 2002 N. 13 pag.
108; 1998 N. 33 pag. 179).
La Cassa, in casu, ha
tenuto conto, quale salario conforme agli usi professionali e locali, di fr.
3'360.-- lordi mensili, corrispondenti a fr. 154.85 al giorno (fr. 3'360 :
21,7; cfr. art. 40a OADI; doc. 9; A10).
Il TCA rileva che
l’ammontare di fr. 3'360.-- corrisponde all’importo di fr. 20.--/ora,
moltiplicato per 42 ore settimanali, pari a fr. 840.--considerato per 4
settimane (fr. 20 x 42 h x 4 = fr. 3'360; cfr. consid. 2.8.).
L’applicazione del salario
minimo per collaboratori dei servizi finanziari e delle attività assicurative
attivi nel servizio esterno di fr. 20.-- all’ora (cfr. STF C139/06 del 13
ottobre 2006 consid. 2.2) risulta corretta se si pone a mente, da un lato, al
fatto che l’insorgente è stato attivo in qualità di collaboratore esterno per
la __________.
Dall’altro, alla sentenza
8C_774/2008 del 3 aprile 2009 con cui Tribunale federale ha confermato il
salario ipotetico di CHF 20/ora applicato ad un “wine broker” la cui attività
consisteva nel concludere e negoziare affari per il suo datore di lavoro,
rilevando che tale funzione era assimilabile a un’occupazione svolta in seno al
servizio esterno di un’impresa.
Di
conseguenza va confermato l’importo di fr. 3'360.-- lordi al mese computato
dalla Cassa quale guadagno intermedio giornaliero conforme agli usi
professionali e locali per calcolare l’importo di indennità di disoccupazione
percepite a torto nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2012 da restituire.
2.12
La Cassa, nel determinare la somma dovuta in restituzione, ha quindi
riconteggiato le indennità di disoccupazione spettanti al ricorrente prendendo
in considerazione il guadagno intermedio calcolato facendo riferimento alla
retribuzione conforme agli usi professionali e locali di fr. 3'360.-- lordi
mensili per i mesi di febbraio e marzo 2012 (cfr. doc. 14/1; 14/2).
Per il mese di aprile 2012
ha, invece, tenuto conto di fr. 1'600.-- (cfr. doc. 14/3), pari a circa la metà
di fr. 3'360.-, poiché dal 16 aprile 2012 l’assicurato non era più in
disoccupazione (cfr. doc. 8; A1; consid. 2.4.).
Nel dettaglio il conteggio
effettuato dalla parte resistente per stabilire l’ammontare da rimborsare è il
seguente:
Guadagno intermedio lordo (CHF)
Conteggio del 28 febbraio 2012
(CHF)
Rimborso (CHF)
Febbraio 2012
3’360
2'583.20
2'583.20
Marzo 2012
3’360
2'693.90
2'693.90
1-15 aprile 2012
1’600
1'280.25
1'280.25
Sommando gli
importi di fr. 2'583.20 per il mese di febbraio 2012, di fr. 2'693.90 per il
mese di marzo 2012 e di fr. 1'280.25 per il mese di aprile 2012 si ottiene
l’ammontare di fr. 6'557.35 che corrisponde a quanto chiesto in restituzione
all’assicurato (cfr. consid.1.1.).
L’importo di
fr. 6'557.35, alla luce di tutto quanto precede, si rivela pertanto corretto.
2.13
Il ricorrente,
nel ricorso ha chiesto, se possibile, di poter esporre la sua posizione tramite
un incontro (cfr. doc. I).
Giusta
l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza
entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel campo di
applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni
delle assicurazioni sociali e dell’assistenza so ciale (cfr. STF 8C_522/2012
del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,
la pubblicità del dibattimento, imposta dall’altr. 6 n. 1 CEDU ed ormai
ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una
richiesta chiara ed inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4;
STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3° con
riferimenti).
Una semplice
richiesta di assunzione delle prove, come ad esempio istanze di audizione
personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio
nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il
proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un
tribunale indipendente – o di un interrogatorio delle parti o di testimoni,
oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simili obbligo (cfr.
STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio
2013.
consid.6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte
ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato
su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l’art. 6 n.1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella
concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -
l’insorgente non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto
di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto di poter
esporre la sua posizione sulla fattispecie (cfr. doc. I).
Egli ha
quindi postulato l’assunzione di una nuova prova.
Del resto,
la documentazione già presente nell’incarto consente al TCA di emanare il
proprio giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.
2.14
La decisione su
opposizione impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti