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38.2015.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 novembre 2015Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06

del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF

127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,

pag. 208.

2.3. Secondo

l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente

da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene

entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della

perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.

Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù dell’art. 24 cpv.

3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è

considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio

ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale

per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno

accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno intermedio, ai

sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR

1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di

"Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52

dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

In una sentenza pubblicata

in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale

federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività

dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a

tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al

guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio

art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid.

2.5.).

In tale contesto, dopo

avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di

lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto

all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata

ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

Pertanto, secondo il TFA,

se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta -

specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività

che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di

disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994

ALV Nr. 20 p. 46-47).

In una sentenza pubblicata

in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di

assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si

determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo é

inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i

presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3

sono quindi adempiuti.

Sul tema cfr. pure STFA C

287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.

2.4. Nella presente

fattispecie dalle carte processuali risulta che RI 1, dopo essere stato attivo

presso il __________ di __________ dal 1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011 (cfr.

doc. 5), in qualità di pizzaiolo, e alle dipendenze della __________ di Lugano

quale consulente dal 1° marzo 2011 al 1° luglio 2011 (cfr. doc. 3), si è

iscritto in disoccupazione il 3 agosto 2011, postulando il diritto alle

indennità a far tempo dal 14 luglio 2011 (cfr. doc. 2).

All’assicurato

è stato aperto un termine quadro per il diritto alle indennità dal 14 luglio

2011 al 13 luglio 2013 (cfr. conteggi allegati al doc A9).

Egli ha

percepito indennità di disoccupazione fino al 15 aprile 2012 (cfr. doc. III).

In data 10

aprile 2012 l’insorgente ha, in effetti, sottoscritto un contratto di lavoro a

tempo pieno e di durata indeterminata con la __________ di __________, in

qualità di impiegato amministrativo, a valere dal 16 aprile 2012 (cfr. doc. 8).

Per quest’attività la

Sezione del lavoro – Ufficio delle misure attive ha concesso degli assegni per

il periodo di introduzione dal 16 aprile al 15 ottobre 2012 (cfr. doc. 7).

A seguito di

una revisione interna avviata dopo aver preso conoscenza dell’estratto AVS

dell’assicurato avvenuta il 6 giugno 2014 (cfr. doc. 10), la Cassa, in ragione dei guadagni percepiti da RI 1 e non dichiarati, derivanti da

un’occupazione svolta alle dipendenze della società __________ durante il

periodo di iscrizione in disoccupazione, ha emesso, in data 29 dicembre 2014,

una decisione di restituzione di fr. 6'557.35 indebitamente percepiti a titolo

di indennità di disoccupazione nel periodo tra il 1° febbraio 2012 ed il 15

aprile 2012 (cfr. doc. 9).

In data 29

gennaio 2015 RI 1 ha interposto tempestiva opposizione contro il provvedimento

emesso dall’amministrazione il 29 dicembre 2014, portando all’attenzione della

Cassa le argomentazioni di cui al considerando 1.2. (cfr. doc. 9; A2; 17).

Mediante la

decisione su opposizione del 13 aprile 2015 la Cassa ha confermato il provvedimento del 29 dicembre 2014 precisando quanto esposto al considerando 1.1. (cfr.

doc. 18; A1).

2.5. Il TCA è

chiamato a stabilire se le provvigioni conteggiate dalla Cassa inerenti le

prestazioni svolte da RI 1 tra il 1° febbraio ed il 15 aprile 2012, consistano

o meno in guadagno intermedio da dedurre dalle indennità giornaliere che egli

ha percepito in quel periodo e che dovranno in tal caso essere restituite.

Quanto al

principio della restituzione, il TCA evidenzia che è tenuto alla restituzione ogni

assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo

oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che

gli è stata erogata in contrasto con la legge.

Infatti è determinante la

necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A

questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no

quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è

infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono

(cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.;

STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener

Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il fatto, poi, che si

possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è

ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia

imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di

calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere

tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni

versate a torto (cfr. STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382

consid. 1).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

2.6. Come visto

sopra (cfr. consid. 2.3.), giusta l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno

intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o

indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo.

In concreto

dall’estratto del conto individuale AVS emerge che RI 1 è stato attivo per la

società __________ nel 2012 dal mese di febbraio al mese di dicembre,

percependo complessivamente fr. 20'194.-- (cfr. doc. 10).

Il __________,

il 17 giugno 2014, nell’Attestato del datore di lavoro ha indicato che il

ricorrente è stato attivo presso la società dal febbraio 2012 al maggio 2013

svolgendo un impiego a tempo parziale quale “collaboratore occasionale per la

conclusione d’assicurazioni” e che nell’arco di tempo febbraio – dicembre 2012

ha guadagnato la somma di fr. 20'194.45 (cfr. doc. 11).

L’insorgente,

il 25 aprile 2013, ha disdetto il contratto di collaborazione con il __________

(cfr. doc. A4).

Egli,

inoltre, nell’opposizione interposta il 29 gennaio 2015 contro l’ordine di

restituzione del 29 dicembre 2014 ha dichiarato di non aver beneficiato presso

il __________ di un salario base né di un salario fisso, bensì unicamente di

provvigioni corrispostegli sulla base delle segnalazioni di potenziali clienti

che concludevano eventuali contratti di assicurazione (cfr. doc. 17).

Dagli

elementi di fatto appena menzionati risulta dimostrato che durante il periodo

di disoccupazione febbraio – aprile 2012 (cfr. consid. 2.4.) il ricorrente ha

svolto un’attività lavorativa soggetta a provvigioni per conto del __________.

L’insorgente

ha, però, sottaciuto tale fatto all’amministrazione, come peraltro ammesso

dallo stesso (cfr. doc. A11).

In effetti nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” (IPA)

concernenti i mesi di febbraio e marzo 2012 egli ha risposto negativamente alle

domande n. 1 e 2 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” e “Ha

esercitato un’attività indipendente?” (cfr. doc. 13/8; 13/9).

Nemmeno nel modulo IPA

relativo al mese di aprile 2012 il ricorrente ha fatto accenno alcuno

all’attività per il __________, limitandosi a segnalare che dal 16 al 30 aprile

2012 aveva lavorato per la __________ (cfr. doc. 13/10; consid. 2.4.).

La Cassa è, del resto,

venuta a conoscenza dell’attività svolta dall’assicurato per il __________

soltanto nel giugno 2014 quando ha ricevuto l’estratto del conto individuale

AVS (cfr. doc. 10; III).

L’insorgente, da febbraio

ad aprile 2012, ha così beneficiato di indennità di disoccupazione calcolate

senza tenere conto delle entrate relative all’attività in questione.

Di conseguenza egli ha percepito

effettivamente a torto perlomeno parte delle prestazioni LADI relative ai mesi

di febbraio, marzo e aprile 2012.

In esito a quanto

precede il TCA ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro adempiuti

i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle

decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità giornaliere

di disoccupazione all’assicurato per il periodo febbraio – aprile 2012 (in

proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.2.).

L’esercizio

da parte dell’assicurato di un’attività lucrativa durante il periodo di

riscossione delle prestazioni LADI costituisce, infatti, un fatto nuovo che,

qualora fosse stato portato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe

indotta a prendere una decisione differente.

Ne discende

che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio

della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo

febbraio - aprile 2012 (cfr. STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid.

2.7.).

Si rivela,

d’altronde, ininfluente la censura sollevata dal ricorrente secondo cui si

sarebbe trattato in ogni caso soltanto di un’attività accessoria (cfr. doc. 17).

In proposito

va osservato che la stessa è iniziata a febbraio 2012 (cfr. doc. 11),

ossia dopo l’apertura del termine quadro per la riscossione delle prestazioni

al 14 luglio 2011 (cfr. doc. 1; consid. 2.4.), per cui il guadagno percepito

va, in ogni caso, considerato quale guadagno intermedio, indipendentemente

dall’entità dei redditi e senza ulteriori approfondimenti (cfr. STF C 128/06 del

10 maggio 2007 consid. 4.2.; B. Rubin, Commentaire de la

loi sur l’assurance chômage. Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2014, pag. 271-272), e non quale guadagno accessorio che ai sensi

dell’art. 24 cpv. 3 non va tenuto conto ai fini della determinazione delle

indennità compensative (cfr. STCA 38.2012.75 del 28 novembre 2013 consid.

2.11.).

2.7. L’art.

25 cpv. 2 LPGA recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo

un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante.

L’art.

25 cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un

termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto

l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2. Ed.,Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 25, n. 38).

I

termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono

essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna

1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

Nel caso di specie,

l’amministrazione ha manifestamente salvaguardato il termine di perenzione di

un anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA. Infatti, da una parte, l’esercizio di

un’attività lavorativa dipendente da parte del ricorrente è stato constatato

dalla Cassa il 6 giugno 2014 (cfr. doc. 10).

Dall’altra, la decisione

formale mediante la quale l’amministrazione ha preteso la restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite è stata emanata già in data 29 dicembre

2014 (cfr. doc. 9; A10).

2.8. A proposito dell’importo da

restituire e alla correttezza del medesimo il TCA rileva quanto segue.

Secondo

l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza

tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente

almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno

assicurato.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni, in una decisione C 134/99 del 3 agosto

1999, ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato

impiegato quale agente assicurativo, dopo aver rilevato che non si può tener

conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al

minimo d’esistenza, ma si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico

corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella

professione concreta, ha considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr.

2’750.-- pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella

professione concreta.

La

nostra Massima istanza ha, in particolare, rilevato che:

" (...)

1. - La presente lite verte sul tema di sapere se il

guadagno intermedio, per il calcolo della perdita di guadagno determinante ai

fini di stabilire il diritto all’indennità di disoccupazione, debba in ogni

caso corrispondere almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo in

cui l’attività è esercitata, o se invece da prendere in considerazione a questo

scopo possa essere, secondo le circostanze, il reale reddito percepito

dall’assicurato durante il periodo di controllo.

Considerandi

2.

- a) Nell’impugnato giudizio l’autorità di ricorso

cantonale ha correttamente indicato che è considerato guadagno intermedio, ai

sensi dell’art. 24 cpv. 1 LADI, il reddito proveniente da un’attività lucrativa

dipendente o indipendente ottenuto dal disoccupato entro un periodo di

controllo. Giusta il cpv. 3 di questa norma, é considerata perdita di guadagno

la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma

corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il

guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in

considerazione.

La precedente istanza ha pure illustrato in modo pertinente i

principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto. Essa in particolare

ha ricordato come non vi sia retribuzione conforme agli usi professionale o

locali in caso di lavoro sostitutivo quando risulti inequivocabilmente che un

assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non possa, per

mesi, conseguire un guadagno corrispondente al minimo d’esistenza nonostante il

massimo impegno (DLA 1986 no. 22 pag. 89 consid. 2; cfr. pure DTF 120 V 245

consid. 3c; SVR 1994 ALV no. 22 pag. 51 consid. 6b). In altri casi, il

Tribunale federale delle assicurazioni, ha stabilito che si doveva prendere in

considerazione, per il calcolo della perdita di guadagno del disoccupato, un

salario ipotetico di fr. 2’750.-- corrispondente al salario minimo richiesto

per il rilascio di un permesso di lavoro a manodopera estera non domiciliata

per svolgere l’attività di rappresentante (sentenze inedite 31 dicembre 1998 in re C., C 53/98, e 18 dicembre 1995 in re G., C 213/95; cfr. DLA 1998 no. 33 pag. 181 consid.

2, pag. 182 consid. 3a, pag. 183 consid. 3c).

b) La Corte cantonale si è fondata sulla summenzionata prassi per

ritenere che nel caso di specie si doveva, ai fini del calcolo della perdita di

guadagno determinante per il diritto all’indennità di disoccupazione, prendere

in considerazione un guadagno intermedio ipotetico di fr. 2’750.--. (...)"

Contestualmente il TFA ha

pure ribadito che l’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si

riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente

quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa

indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag.

31.

consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998, n. 25, pag. 134

consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).

Inoltre l’Alta Corte ha

stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve

eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su

provvigione, che svolge la sua attività quale consulente nel servizio esterno,

occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali – salario

minino per collaboratori di impresa nel servizio esterno fr. 20.--/ora –

partire dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun

reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né

giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine

di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N 33 pag. 179).

Dunque il salario conforme

agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno di inizio

dell’attività.

Sempre il TFA, in una

decisione non pubblicata dal 31 dicembre 1998 ha pure ribadito che deve essere presa in considerazione la circostanza che un’attività

rimunerata a provvigioni venga esercitata a tempo parziale.

Con giudizio C 135/98 del

5.

giugno 2001, pubblicato in DLA 2002 N. 13 pag. 108, l’Alta Corte ha ribadito

che le indennità compensative in caso di guadagno intermedio vanno calcolate in

base al salario usuale per la professione e il luogo, anche se l’assicurato non

consegue alcun guadagno o se realizza un guadagno minimo.

Infine in una sentenza C

65/01 del 21 giugno 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni, confermando

quanto deciso dal TCA, e meglio che nel caso di un’assicurata che mentre era

iscritta in disoccupazione ha concluso un contratto con cui si impegnava a

effettuare conversazioni telefoniche tramite un numero di servizio, venendo

retribuita con un compenso di fr. 0.60 al minuto (fr. 574.-- per il mese di

marzo 2000) il guadagno intermedio del mese di marzo doveva corrispondere al

salario di riferimento nella professione specifica e non al guadagno realmente

percepito, ha osservato:

" (…) Nella

sua giurisprudenza esso ha infatti avuto occasione di rilevare che, quando un

assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non può

conseguire un salario corrispondente al minimo esistenziale nonostante il

massimo impegno, tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi

professionali o locali in caso di lavoro sostitutivo (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag.

182.

consid. 2 e riferimenti). Questa Corte ha ulteriormente precisato che,

qualora non venga raggiunto quanto è usuale per la professione ed il luogo,

occorre, procedendo al confronto tra guadagno intermedio e guadagno assicurato,

fondarsi sul salario che corrisponde almeno all'aliquota usuale per la

professione ed il luogo, anziché su quello effettivo.

In siffatta evenienza, l'assicurato ha diritto alla compensazione

della differenza tra il guadagno assicurato e il salario corrispondente agli

usi professionali e locali (DTF 120 V 253 consid. 5e; DLA 1998 n. 33 pag.

182.

consid. 2 e riferimenti).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per potere ritenere una

retribuzione conforme agli usi professionali, è necessario che l'assicurato che

consegue un guadagno intermedio nella professione appresa venga remunerato

secondo i parametri validi per i rappresentanti - con relativa formazione - di

tale mestiere. Per converso, nell'ambito di attività non apprese sono

applicabili i salari medi nella branca in questione (DTF 120 V 245 consid. 3c, 252 consid. 5e, 513

consid. 8e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2).

(…) con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale

giusta l’art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e

lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi

inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il

lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a

discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag.

181.

consid. 2).”

2.9

La Segreteria

di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di

disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal gennaio 2007 al p.to C134 ha

indicato che:

" Se il salario versato per l’attività espletata a titolo di guadagno

intermedio non è conforme agli usi professionali e locali, la cassa deve

adeguarlo al salario in uso per questo genere di impiego.

La cassa stabilisce se la rimunerazione è conforme

agli usi professionali e locali basandosi sulle disposizioni legali, la

statistica dei salari, i salari in uso nell’azienda o nel settore, i contratti

tipo o i contratti collettivi di lavoro. All’occorrenza, può anche far capo

alle direttive emesse dalle associazioni professionali.

Un salario conforme agli usi professionali e locali

va computato sin dall'inizio di un'attività espletata a titolo di guadagno

intermedio, anche se nel corso dei primi mesi non viene percepito alcun

reddito.

Nel caso di una rimunerazione commisurata alle

prestazioni (provvigione), non si può parlare di rimunerazione conforme agli

usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall’assicurato non

corrisponde al lavoro prestato.

Può succedere che un assicurato, al fine di

adempiere il suo obbligo di ridurre il danno, accetti di svolgere a titolo di

"periodo di pratica" un’attività normale la cui rimunerazione non è

conforme agli usi professionali e locali. In questo caso, le indennità compensative

vanno calcolate sulla base delle aliquote usuali per la professione e il luogo.

Nel caso in cui il guadagno assicurato debba essere

ricalcolato nell’ambito di un nuovo termine quadro, verrà preso in

considerazione invece il salario effettivamente versato.

Giurisprudenza

DLA 1998 n. 33 pag. 179 segg.; DLA 1998 n. 49 pag. 286 segg.;

DTFA, causa S. del 14.6.2004, C 297/03; DTFA, causa B. del 5.6.2001, C 135/98;

DTFA, causa B. del 9.6.2000, C 385/99; DTFA, causa N. del 19.10.2004, C

230/03.”

Giova evidenziare che la

Prassi LADI/ID C134, valida dal gennaio 2013 - che ha sostituito il p.to C134

della Circolare ID del 2007 - corrisponde al tenore del testo precedente.

Relativamente alla

giurisprudenza è tuttavia stato precisato che:

" Giurisprudenza

DLA 1998 n. 33 pag. 179 (Nel caso di un

collaboratore che lavora a provvigione, l’eventuale diritto alla compensazione

della perdita di guadagno va determinato prendendo in considerazione un salario

conforme agli usi professionali e locali sin dall’inizio del rapporto di

lavoro, anche se nei primi mesi non è stato percepito alcun reddito)

DTFA del 27.7.2005, C 308/02 (Un’attività non può

essere considerata quale guadagno intermedio se non mira ad evitare la

disoccupazione, ma viene anzitutto svolta a scopo formativo, ossia per

acquisire conoscenze e competenze professionali)

DTF del 3.4.2009,8C_774/2008 (Anche se l’assicurato

non percepisce alcun reddito o ne percepisce solo uno esiguo, va computato un

salario usuale per la professione o il ramo)”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26

luglio 2007 consid. 4.3).

2.10

Quando – come in

concreto – la retribuzione viene fissata in provvigioni, non si può parlare di

rimunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno

realizzato dall’assicurato non corrisponde al lavoro prestato (cfr. consid.

2.8

; 2.9.).

Nel caso di

specie, al fine di valutare se la retribuzione ricevuta dal __________ sia conforme

agli usi professionali e locali, bisogna innanzitutto stabilire il tempo di

lavoro dell’assicurato, e meglio se si è trattato di un’attività a tempo

parziale o a tempo pieno.

Al riguardo va osservato

che è vero che nell’Attestato del datore di lavoro del 17 giugno

2014.

il __________ ha indicato che si trattava di un impiego a tempo parziale

(cfr. doc. 11).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che il ricorrente, nell’opposizione del 29 gennaio

2015, ha affermato di non avere avuto dei vincoli di orario (cfr. doc. 17).

In simili

condizioni, ritenuta la specificità della funzione di collaboratore per __________

ricoperta dall’insorgente in seno al __________, questa Corte, in

applicazione dell’usuale principio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che l’orario concernente

l’attività esercitata dal medesimo dal febbraio all’aprile 2012 non fosse controllabile.

Non

risultando controllabile il relativo orario, tale attività deve essere

considerata a tempo pieno (cfr. STFA C 107/05 del 18 luglio 2006; B. Rubin, Commentaire

de la loi sur l’assurance chômage. Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2014, pag. 268).

In proposito

cfr. pure STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.10-2.11.; STCA

38.2012.75

del 28 novembre 2013 consid. 2.13.-2.15; 38.2012.3 del 20 febbraio

2013.

consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD II-2013 n. 82 pag. 400.

2.11

Il lavoro svolto

dal ricorrente durante il periodo tra il febbraio e l’aprile 2012 è stato

retribuito come risulta dai “Riassuntivi” mensili presentati dalla __________

(cfr. doc. 12/1; 12/2; 12/3; A3).

Più

precisamente dai documenti presenti nell’incarto risulta che la __________ ha

corrisposto a RI 1 a titolo di provvigioni fr. 50.-- lordi nel mese di febbraio

2012, fr. 1'489.60 lordi nel mese di marzo 2012 e fr. 2'623.20 lordi nel mese

di aprile 2012 (cfr. doc. 12/1; 12/2; 12/3; A3).

Le provvigioni menzionate

non sono proporzionate a un lavoro svolto a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.-2.9.).

Siccome i redditi ottenuti

dal __________ nel periodo febbraio - aprile 2012 non risultano proporzionati a

un lavoro svolto a tempo pieno, per tali mesi, contrariamente a quanto fatto

valere dal ricorrente (cfr. doc. I), deve essere applicata la remunerazione

forfettaria conforme agli usi professionali e locali (cfr. DLA 2002 N. 13 pag.

108; 1998 N. 33 pag. 179).

La Cassa, in casu, ha

tenuto conto, quale salario conforme agli usi professionali e locali, di fr.

3'360.-- lordi mensili, corrispondenti a fr. 154.85 al giorno (fr. 3'360 :

21,7; cfr. art. 40a OADI; doc. 9; A10).

Il TCA rileva che

l’ammontare di fr. 3'360.-- corrisponde all’importo di fr. 20.--/ora,

moltiplicato per 42 ore settimanali, pari a fr. 840.--considerato per 4

settimane (fr. 20 x 42 h x 4 = fr. 3'360; cfr. consid. 2.8.).

L’applicazione del salario

minimo per collaboratori dei servizi finanziari e delle attività assicurative

attivi nel servizio esterno di fr. 20.-- all’ora (cfr. STF C139/06 del 13

ottobre 2006 consid. 2.2) risulta corretta se si pone a mente, da un lato, al

fatto che l’insorgente è stato attivo in qualità di collaboratore esterno per

la __________.

Dall’altro, alla sentenza

8C_774/2008 del 3 aprile 2009 con cui Tribunale federale ha confermato il

salario ipotetico di CHF 20/ora applicato ad un “wine broker” la cui attività

consisteva nel concludere e negoziare affari per il suo datore di lavoro,

rilevando che tale funzione era assimilabile a un’occupazione svolta in seno al

servizio esterno di un’impresa.

Di

conseguenza va confermato l’importo di fr. 3'360.-- lordi al mese computato

dalla Cassa quale guadagno intermedio giornaliero conforme agli usi

professionali e locali per calcolare l’importo di indennità di disoccupazione

percepite a torto nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2012 da restituire.

2.12

La Cassa, nel determinare la somma dovuta in restituzione, ha quindi

riconteggiato le indennità di disoccupazione spettanti al ricorrente prendendo

in considerazione il guadagno intermedio calcolato facendo riferimento alla

retribuzione conforme agli usi professionali e locali di fr. 3'360.-- lordi

mensili per i mesi di febbraio e marzo 2012 (cfr. doc. 14/1; 14/2).

Per il mese di aprile 2012

ha, invece, tenuto conto di fr. 1'600.-- (cfr. doc. 14/3), pari a circa la metà

di fr. 3'360.-, poiché dal 16 aprile 2012 l’assicurato non era più in

disoccupazione (cfr. doc. 8; A1; consid. 2.4.).

Nel dettaglio il conteggio

effettuato dalla parte resistente per stabilire l’ammontare da rimborsare è il

seguente:

Guadagno intermedio lordo (CHF)

Conteggio del 28 febbraio 2012

(CHF)

Rimborso (CHF)

Febbraio 2012

3’360

2'583.20

2'583.20

Marzo 2012

3’360

2'693.90

2'693.90

1-15 aprile 2012

1’600

1'280.25

1'280.25

Sommando gli

importi di fr. 2'583.20 per il mese di febbraio 2012, di fr. 2'693.90 per il

mese di marzo 2012 e di fr. 1'280.25 per il mese di aprile 2012 si ottiene

l’ammontare di fr. 6'557.35 che corrisponde a quanto chiesto in restituzione

all’assicurato (cfr. consid.1.1.).

L’importo di

fr. 6'557.35, alla luce di tutto quanto precede, si rivela pertanto corretto.

2.13

Il ricorrente,

nel ricorso ha chiesto, se possibile, di poter esporre la sua posizione tramite

un incontro (cfr. doc. I).

Giusta

l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza

entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel campo di

applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni

delle assicurazioni sociali e dell’assistenza so ciale (cfr. STF 8C_522/2012

del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,

la pubblicità del dibattimento, imposta dall’altr. 6 n. 1 CEDU ed ormai

ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una

richiesta chiara ed inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4;

STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3° con

riferimenti).

Una semplice

richiesta di assunzione delle prove, come ad esempio istanze di audizione

personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio

nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il

proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un

tribunale indipendente – o di un interrogatorio delle parti o di testimoni,

oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simili obbligo (cfr.

STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio

2013.

consid.6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte

ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato

su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l’art. 6 n.1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -

l’insorgente non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto di poter

esporre la sua posizione sulla fattispecie (cfr. doc. I).

Egli ha

quindi postulato l’assunzione di una nuova prova.

Del resto,

la documentazione già presente nell’incarto consente al TCA di emanare il

proprio giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.

2.14

La decisione su

opposizione impugnata deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti