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Decisione

38.2015.37

Opposizione 11.11.2014 contro dec.9.11.2010 di inid.al coll.spedita per raccomandata ampiamente tardiva. Non restituzione del termine: non vi sono validi motivi che rendano scusabile il ritardo. Ric.

18 giugno 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I termini stabiliti dalla

legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno

precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15

luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in

caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V

305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,

in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37

consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9,

p. 479).

2.4. Ai sensi dell’art. 38 cpv.

2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto

contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si tratta qui di una

presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato

dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134

V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione

fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della

corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva

prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8

luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio si considera

notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non

si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008

consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Generalmente un secondo

invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono

giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V

94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi

postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del

gennaio 2004).

Questa finzione di

notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba

ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

Pertanto chi si assenta,

pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti

connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia

92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

Secondo costante

giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non

è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente

che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

2.5. Nella presente evenienza la

decisione del 9 novembre 2010 con la quale la Sezione del lavoro ha ritenuto RI

1 inidoneo al collocamento a far tempo dal 17 marzo 2009 e conseguentemente gli

ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione è stata spedita

all’assicurato per raccomandata il medesimo giorno dell’emanazione (cfr. doc. 5).

La decisione del 9

novembre 2010 è stata emessa dall’amministrazione a seguito della sentenza di

rinvio per esperire ulteriori accertamenti del 12 luglio 2010 (inc.

38.2009.106) con cui il TCA ha accolto il ricorso dell’assicurato interposto

contro la decisione su opposizione del 16 dicembre 2009 di inidoneità al

collocamento dal 17 marzo 2009 (cfr. consid. 1.1.).

Ritenuto che il ricorrente

doveva, quindi, ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona

fede, l'intimazione della decisione del 9 novembre 2010, al medesimo deve

essere in ogni caso applicata la finzione di notifica.

Pertanto la decisione in

questione va considerata notificata al più tardi il 17 novembre 2010, ossia

l’ultimo giorno del termine di giacenza di 7 giorni (cfr. consid. 2.4.).

Il termine di 30 giorni

per inoltrare opposizione è iniziato a decorrere il 18 novembre 2010 ed è

scaduto venerdì 17 dicembre 2010.

L’opposizione dell’11

novembre 2014 si rivela, dunque, ampiamente tardiva.

2.6. Occorre ora esaminare se

l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41 LPGA,

se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di

agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Di analogo tenore è l’art.

14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

Prima dell'entrata in

vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un

termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce

un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,

sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99

del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid.

2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag.

125).

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve

essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF

8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21

novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser,

ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.

170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta

improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però,

che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF

119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del

Considerandi

2.

luglio 2003).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Nel caso di

specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che, non sono dati i

presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la

decisione del 9 novembre 2010.

In effetti questa Corte non

ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo

dell’opposizione.

L’insorgente, del resto,

nell’atto ricorsuale non ha fatto valere al riguardo ragioni particolari.

Il riferimento, nello

scritto del 1° giugno 2015, al fatto di essersi recato nel febbraio 2009 presso

lo studio del medico curante, Dr. med. __________, spec. FMH in medicina

interna (cfr. doc. V), non è atto a modificare la conclusione a cui è giunto il

TCA.

Infatti, da un lato, tale

visita risalirebbe comunque a più di un anno e mezzo prima dell’emanazione

della decisione del 9 novembre 2010.

Dall’altro, il Dr. med. __________

non ha attestato alcuna specifica patologia, precisando di non credere che

l’assicurato fosse “un caso psichiatrico” (cfr. doc. 16).

2.7

In simili condizioni, occorre

concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione del 9 novembre 2010

tardivamente l’11 novembre 2014 dall’assicurato è irricevibile (cfr. su questo

tema pure le STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31

gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre

2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti