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Decisione

38.2015.38

Sosp.35 gg x aver fornito a DL motivo di disdetta del rapp.d'impiego. Violato divieto di fare concorrenza fornendo info riservate ad altra soc.Sciogl.contratto di comune accordo nasconde licenz.con ef

10 settembre 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se è disoccupato per propria colpa.

In questa evenienza

competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di

disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

La disoccupazione è ad

esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare

violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di

lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.

a OADI).

La giurisprudenza ha

stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non

è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento

evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la

disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid.

2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto

2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto

alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non

presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi

dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento

generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza

del Tribunale federale 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; sentenza del Tribunale

federale 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, sentenza del Tribunale federale

8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3

ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è necessario che

vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1

pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il

comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242

consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168

dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione

dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi

è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF

8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C

53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

La terza revisione della

LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°

luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere

sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al

datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30

cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente

la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.2 Per costante giurisprudenza

quando il datore di lavoro pone l’assicurato davanti all’alternativa di

sciogliere spontaneamente il rapporto di lavoro oppure di essere licenziato,

occorre applicare l’art. 44 cpv.1 lett. a OADI.

Ad esempio nella sentenza

8C_285/2013 dell’11 febbraio 2014 l’Alta Corte si è così espressa:

" Il convient de relever que lorsque l'employeur place indubitablement un

travailleur devant l'alternative de résilier lui-même son contrat de travail ou

d'être congédié, la résiliation par le travailleur équivaut à une résiliation

par l'employeur (DTA 1977 n° 30 p. 149; arrêt C 197/06 du 27 août 2007 consid.

3.1; cf. aussi BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2 e éd. 2006, p.

444).”

L’autore

citato dal Tribunale federale nella 3a edizione del suo lobo (cf. B.

Rubin, «Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage », Ed. Schultess

Médias Juridiques SA, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014), rileva al riguardo:

" Il faut premièrement qui l’assuré ait donné lui-même son congé. Lorsque

l’employeur place un travailleur devant l’alternative de résilier lui-même con

contrat ou d’être congédié, la résiliation par le travailleur est provoquée par

l’employeur et tombe sous le coup de l’art. 44 al. 1 let. A OACI,

indépendamment de la question de savoir qui a pris l’initiative de donner le

congé (arrêt du 29 septembre 2005 [C 214/05]. Sur la

distinction entre les situations relevant des let. A et b de l’art. 44 al. 1

OACI: arrêt du 19 octobre 2011 (8C_496/2011).”

2.3. La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il

lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei

suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di

licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa

solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.

Tale è il caso soltanto

quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa

concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di

lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una

colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.

deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o

il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_268/2015 del 6 agosto 2015;

sentenza del Tribunale federale 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid.

2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24

settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18,

consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi

menzionati).

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e

DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,

consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

Considerandi

lavoro idoneo.

2.5

Nella presente fattispecie RI

1, nato nel 1953, ha lavorato dal 1° gennaio 2013 al 9 dicembre 2014 come

tecnico sviluppo prodotti (cfr. doc. 5), e precisamente come collaboratore nel gruppo

di sviluppo __________ (cfr. doc. 3), presso la ditta __________ di __________

(cfr. d.).

Il rapporto di lavoro si è

concluso con effetto immediato il 9 dicembre 2014 con la seguente motivazione:

" (…)

Da quanto indicato nello scritto del 16 dicembre 2014 si evince

chiaramente che vi sono stati dei concreti contatti per una possibile

collaborazione, da quanto indicato la stessa è scemata in quanto non c'è stato

accordo sul compenso.

L'assicurato ha dichiarato inoltre che sarebbe stato disposto ad "una

visita lampo" in __________.

A mente della cassa tale comportamento, indipendentemente

dall'esito delle trattative con la società __________, può essere considerata

una circostanza che non permette, per ragioni di buona fede, di continuare il

contratto di lavoro.

Il datore di lavoro ha infatti, per questi motivi, sciolto il

rapporto di lavoro con effetto immediato e lo stesso è stato accettato

dall'assicurato. (…)” (Doc. III)

Invitata dalla Cassa di

disoccupazione ad indicare le ragioni della fine del rapporto di lavoro (cfr.

doc. 8), il 19 gennaio 2015 la __________ per il tramite di __________ e __________

ha così risposto:

" (…)

- Avendo

concordato "confidenzialità" sulle motivazioni della fine del rapporto

di lavoro, abbiamo interpellato telefonicamente, in data odierna, RI 1 che ci

autorizza a rispondere alle vostre domande.

- RI 1 ha infranto

gli accordi di non concorrenza durante il rapporto di lavoro, dando seguito a una

richiesta di collaborazione da parte di una ditta __________ intenzionata a sviluppare

prodotti per __________, copiando la tecnologia __________.

- Questo

comportamento è lesivo nei confronti di __________, e ci ha di conseguenza

portati ad interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro.

- Non abbiamo consegnato ne richiami ne ammonimenti.” (Doc. 9)

A proposito delle ragioni

della cessazione del rapporto di lavoro, il 16 dicembre 2014 RI 1 si era invece

così espresso:

" II 07

ottobre 2012 ricevetti un e-mail dal __________ che chiedeva la mia consulenza

per un progetto di sviluppo di una produzione di __________. Campo di cui mi

occupo dal 1998.

Chiaramente ho accettato di avviare la collaborazione in quanto a

quel tempo ero al beneficio della disoccupazione.

Ho chiesto subito di poterli incontrare, sarei andato in __________

ma chiaramente a loro spese, per vedere quale fosse il loro stato dell'arte.

Questo non lo hanno mai accettato.

La storia continuò, per diversi mesi, ad un certo punto mi accorsi

che tutto riduceva a parole e niente fatti.

A gennaio 2013 sono stato contattato da __________ per dei

progetti a termine e poi da ottobre 2013 assunto con un contratto a tempo

indeterminato rinunciando però al 30% di quanto era il mio stipendio

precedente.

Il contatto con il __________ è andato scemando fino a novembre

2014.

quando sono stato di nuovo ricontattato per riprendere il progetto.

Mi si chiedeva di riprendere la relazione in quanto si doveva

partire subito per non perdere tempo.

Visto che già al primo contatto io avevo chiesto quale prima cosa

di sapere esattamente lo stato dell'arte questa cosa l'ho ribadita e posta come

condizione prima di entrare nel merito tecnico, e che avrei potuto prendere in

considerazione una eventuale mia visita lampo in __________ nei primi giorni di

gennaio 2015 chiaramente a loro spese.

Ho tenuto volutamente alto l'importo in modo da vedere se ora

avevano intenzioni serie o se era di nuovo solo la ricerca gratuita di

informazioni.

A questo punto, come previsto, è ricominciata la discussione sul

mio compenso e sulle spese di viaggio troppo alte e che loro volevano

"solo" sapere quanto sarebbe costato un certo lavoro, ecc....

Al che io gli ho risposto che io non mi permettevo di fare dei

preventivi senza prima conoscere lo stato dell'arte se non con delle cifre che

non potevano esser attendibili.

Dopo altre discussioni visto ciò ho deciso di rinunciare

definitivamente a questo progetto e l'ho loro comunicato.

Da quel momento sono seguite le minacce che avrebbero messo a

conoscenza la __________ del nostro rapporto. Francamente non pensavo che fra

persone normali potesse accadere …” (Doc. 7)

Chiamato ora a

pronunciarsi, alla luce di tutti gli elementi appena esposti, questo Tribunale

non può che approvare l’operato della Cassa di disoccupazione.

Innanzitutto è evidente

che lo scioglimento del contratto di comune accordo per ragioni personali nasconde

in realtà un licenziamento con effetto immediato da parte del datore di lavoro,

ciò che giustifica l’applicazione dell’art. 44 lett. a OADI (cfr. consid. 2.2).

Inoltre, accettando di

riprendere i contatti con la società __________ che voleva sviluppare prodotti

per __________ e per fare ciò avrebbe copiato la tecnologia __________

(indipendentemente dalla circostanza che si trattasse di __________ e non __________

o che la ditta fosse operativa in __________ e non in Europa, cfr. consid. 1.2),

RI 1 ha, con il proprio comportamento, fornito al datore di lavoro un motivo

per lo scioglimento del contratto. Egli doveva essere consapevole di tale

conseguenza, indipendentemente dallo stupore per l’iniziativa presa da __________

della __________ di avvisare i responsabili della __________ (cfr. Doc. E,

messaggio di posta elettronica dell’11 dicembre 2014).

Significativo è peraltro

il fatto che l’assicurato abbia accettato di terminare con effetto immediato il

rapporto di lavoro.

In simili

condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che il ricorrente ha contribuito

colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare

DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che

basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous

l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol

éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au

fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement

un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir que son

comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il accepte de

courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00

du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).

Di

conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con

l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17

dicembre 2009).

Anche l'entità della

sanzione (35 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della

colpa, tenuto conto dei motivi dello scioglimento del rapporto di lavoro,

peraltro con effetto immediato (cfr STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid.

4.

: “En lieu et place d'une faute grave, le tribunal

cantonal a retenu une faute moyenne (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il a pris en

considération le fait que l'assuré n'avait pas été licencié immédiatement et

que le juge pénal n'avait pas retenu à son encontre une violation grave des

règles de la circulation routière”), dell’età e del precedente periodo di

disoccupazione conclusosi grazie all’assunzione da parte della __________.

In

tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA

38.2012.43

del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato

inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del

6.

febbraio 2012).

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione del 13 aprile 2015 deve, quindi, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti