38.2015.38
Sosp.35 gg x aver fornito a DL motivo di disdetta del rapp.d'impiego. Violato divieto di fare concorrenza fornendo info riservate ad altra soc.Sciogl.contratto di comune accordo nasconde licenz.con ef
10 settembre 2015Italiano16 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.38
DC/sc
Lugano
10 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 aprile 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 13 aprile 2015 la CO 1 ha confermato la decisione con la quale aveva
sospeso RI 1 per 35 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. doc.
11), avendo egli fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del
rapporto di impiego.
Al riguardo la Cassa ha
rilevato:
" (…)
Nel presente caso l'assicurato, 9 dicembre 2014, ha rescisso
consensualmente con effetto immediato il rapporto di lavoro.
Nel contratto di lavoro vi era un allegato contenente le
disposizioni sul divieto di concorrenza.
A mente della cassa è indubbio che, con il suo comportamento,
l'assicurato ha pregiudicato la fiducia del datore di lavoro, questo
indipendentemente dal fatto che abbia a meno arrecato danno allo stesso.
Lo scioglimento consensuale del rapporto di lavoro, con effetto
immediato, è già di per sè un indicazione che i motivi per lo scioglimento vi
erano.
Di fatto l'assicurato ha accettato di interrompere il rapporto di
lavoro senza rispettare il contrattuale periodo di disdetta.
Se realmente non vi era una grave negligenza avrebbe potuto
rivendicare tale periodo.
Viste le condizioni contrattuali l'assicurato sapeva o avrebbe
dovuto conoscere le conseguenze nel tenere contatti con un'altra società.
Ritenuto quanto esposto si ritiene che anche il numero dei giorni
inflitti sia proporzionale alla colpa.” (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo
rappresentante chiede l’annullamento della sanzione o, in via subordinata, la
riduzione entro i limiti della colpa lieve.
Egli nega che RI 1 abbia
violato il divieto di fare concorrenza fornendo informazioni riservate ad una
società con sede in __________ che aveva cercato di assumerlo prima dell’inizio
del lavoro presso la __________ (avvenuto nel gennaio 2013) e che ha ritentato
anche successivamente (nel novembre 2014) di ingaggiarlo.
Al riguardo il
rappresentante dell’assicurato rileva in particolare:
" (…)
Alla richiesta d'informazioni inoltrata dalla Cassa Disoccupazione,
la __________ ha sostenuto che il ricorrente ha trafugato informazioni relative
alla tecnologia necessaria per sviluppare prodotti per ____________________.
Ciò è crassamente infondato.
Infatti, la società __________ non si occupa di tecnologia
afferente __________, ma unicamente di __________, dove la __________ non
beneficia di alcun brevetto in __________. Inoltre, la tecnologia oggetto della
discordia, si riferisce ad un prodotto denominato __________ per il quale il
datore di lavoro beneficia di un brevetto unicamente nei limiti del continente
europeo (doc. F). Per cui, anche volendo ammettere nella denegata ipotesi un
"trafugamento" di informazioni sensibili, queste sarebbero semmai
ritenute oggetto di sanzioni dal profilo legale unicamente se la divulgazione
fosse stata effettuata all'interno dei confini europei. Ciò non è avvenuto.
Pertanto, alla luce di ciò, ritenendo come non si possa ammettere
dal ricorrente una violazione del divieto di concorrenza così come ritenuto
dalle motivazioni della decisione querelata, il comportamento di quest'ultimo
non può essere considerato lesivo degli interessi della spettabile __________.
(…)”
1.3. Nella sua risposta del 29
maggio 2015 la Cassa propone di respingere il ricorso con argomentazioni di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
2.1. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza
competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di
disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad
esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare
violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di
lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.
a OADI).
La giurisprudenza ha
stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non
è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid.
2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto
2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto
alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non
presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi
dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento
generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza
del Tribunale federale 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; sentenza del Tribunale
federale 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, sentenza del Tribunale federale
8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3
ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è necessario che
vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1
pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il
comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242
consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione
dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi
è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF
8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C
53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza revisione della
LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°
luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere
sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al
datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30
cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente
la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2 Per costante giurisprudenza
quando il datore di lavoro pone l’assicurato davanti all’alternativa di
sciogliere spontaneamente il rapporto di lavoro oppure di essere licenziato,
occorre applicare l’art. 44 cpv.1 lett. a OADI.
Ad esempio nella sentenza
8C_285/2013 dell’11 febbraio 2014 l’Alta Corte si è così espressa:
" Il convient de relever que lorsque l'employeur place indubitablement un
travailleur devant l'alternative de résilier lui-même son contrat de travail ou
d'être congédié, la résiliation par le travailleur équivaut à une résiliation
par l'employeur (DTA 1977 n° 30 p. 149; arrêt C 197/06 du 27 août 2007 consid.
3.1; cf. aussi BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2 e éd. 2006, p.
444).”
L’autore
citato dal Tribunale federale nella 3a edizione del suo lobo (cf. B.
Rubin, «Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage », Ed. Schultess
Médias Juridiques SA, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014), rileva al riguardo:
" Il faut premièrement qui l’assuré ait donné lui-même son congé. Lorsque
l’employeur place un travailleur devant l’alternative de résilier lui-même con
contrat ou d’être congédié, la résiliation par le travailleur est provoquée par
l’employeur et tombe sous le coup de l’art. 44 al. 1 let. A OACI,
indépendamment de la question de savoir qui a pris l’initiative de donner le
congé (arrêt du 29 septembre 2005 [C 214/05]. Sur la
distinction entre les situations relevant des let. A et b de l’art. 44 al. 1
OACI: arrêt du 19 octobre 2011 (8C_496/2011).”
2.3. La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il
lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei
suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di
licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa
solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto
quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa
concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di
lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una
colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.
deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o
il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_268/2015 del 6 agosto 2015;
sentenza del Tribunale federale 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid.
2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24
settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18,
consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi
menzionati).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
Considerandi
lavoro idoneo.
2.5
Nella presente fattispecie RI
1, nato nel 1953, ha lavorato dal 1° gennaio 2013 al 9 dicembre 2014 come
tecnico sviluppo prodotti (cfr. doc. 5), e precisamente come collaboratore nel gruppo
di sviluppo __________ (cfr. doc. 3), presso la ditta __________ di __________
(cfr. d.).
Il rapporto di lavoro si è
concluso con effetto immediato il 9 dicembre 2014 con la seguente motivazione:
" (…)
Da quanto indicato nello scritto del 16 dicembre 2014 si evince
chiaramente che vi sono stati dei concreti contatti per una possibile
collaborazione, da quanto indicato la stessa è scemata in quanto non c'è stato
accordo sul compenso.
L'assicurato ha dichiarato inoltre che sarebbe stato disposto ad "una
visita lampo" in __________.
A mente della cassa tale comportamento, indipendentemente
dall'esito delle trattative con la società __________, può essere considerata
una circostanza che non permette, per ragioni di buona fede, di continuare il
contratto di lavoro.
Il datore di lavoro ha infatti, per questi motivi, sciolto il
rapporto di lavoro con effetto immediato e lo stesso è stato accettato
dall'assicurato. (…)” (Doc. III)
Invitata dalla Cassa di
disoccupazione ad indicare le ragioni della fine del rapporto di lavoro (cfr.
doc. 8), il 19 gennaio 2015 la __________ per il tramite di __________ e __________
ha così risposto:
" (…)
- Avendo
concordato "confidenzialità" sulle motivazioni della fine del rapporto
di lavoro, abbiamo interpellato telefonicamente, in data odierna, RI 1 che ci
autorizza a rispondere alle vostre domande.
- RI 1 ha infranto
gli accordi di non concorrenza durante il rapporto di lavoro, dando seguito a una
richiesta di collaborazione da parte di una ditta __________ intenzionata a sviluppare
prodotti per __________, copiando la tecnologia __________.
- Questo
comportamento è lesivo nei confronti di __________, e ci ha di conseguenza
portati ad interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro.
- Non abbiamo consegnato ne richiami ne ammonimenti.” (Doc. 9)
A proposito delle ragioni
della cessazione del rapporto di lavoro, il 16 dicembre 2014 RI 1 si era invece
così espresso:
" II 07
ottobre 2012 ricevetti un e-mail dal __________ che chiedeva la mia consulenza
per un progetto di sviluppo di una produzione di __________. Campo di cui mi
occupo dal 1998.
Chiaramente ho accettato di avviare la collaborazione in quanto a
quel tempo ero al beneficio della disoccupazione.
Ho chiesto subito di poterli incontrare, sarei andato in __________
ma chiaramente a loro spese, per vedere quale fosse il loro stato dell'arte.
Questo non lo hanno mai accettato.
La storia continuò, per diversi mesi, ad un certo punto mi accorsi
che tutto riduceva a parole e niente fatti.
A gennaio 2013 sono stato contattato da __________ per dei
progetti a termine e poi da ottobre 2013 assunto con un contratto a tempo
indeterminato rinunciando però al 30% di quanto era il mio stipendio
precedente.
Il contatto con il __________ è andato scemando fino a novembre
2014.
quando sono stato di nuovo ricontattato per riprendere il progetto.
Mi si chiedeva di riprendere la relazione in quanto si doveva
partire subito per non perdere tempo.
Visto che già al primo contatto io avevo chiesto quale prima cosa
di sapere esattamente lo stato dell'arte questa cosa l'ho ribadita e posta come
condizione prima di entrare nel merito tecnico, e che avrei potuto prendere in
considerazione una eventuale mia visita lampo in __________ nei primi giorni di
gennaio 2015 chiaramente a loro spese.
Ho tenuto volutamente alto l'importo in modo da vedere se ora
avevano intenzioni serie o se era di nuovo solo la ricerca gratuita di
informazioni.
A questo punto, come previsto, è ricominciata la discussione sul
mio compenso e sulle spese di viaggio troppo alte e che loro volevano
"solo" sapere quanto sarebbe costato un certo lavoro, ecc....
Al che io gli ho risposto che io non mi permettevo di fare dei
preventivi senza prima conoscere lo stato dell'arte se non con delle cifre che
non potevano esser attendibili.
Dopo altre discussioni visto ciò ho deciso di rinunciare
definitivamente a questo progetto e l'ho loro comunicato.
Da quel momento sono seguite le minacce che avrebbero messo a
conoscenza la __________ del nostro rapporto. Francamente non pensavo che fra
persone normali potesse accadere …” (Doc. 7)
Chiamato ora a
pronunciarsi, alla luce di tutti gli elementi appena esposti, questo Tribunale
non può che approvare l’operato della Cassa di disoccupazione.
Innanzitutto è evidente
che lo scioglimento del contratto di comune accordo per ragioni personali nasconde
in realtà un licenziamento con effetto immediato da parte del datore di lavoro,
ciò che giustifica l’applicazione dell’art. 44 lett. a OADI (cfr. consid. 2.2).
Inoltre, accettando di
riprendere i contatti con la società __________ che voleva sviluppare prodotti
per __________ e per fare ciò avrebbe copiato la tecnologia __________
(indipendentemente dalla circostanza che si trattasse di __________ e non __________
o che la ditta fosse operativa in __________ e non in Europa, cfr. consid. 1.2),
RI 1 ha, con il proprio comportamento, fornito al datore di lavoro un motivo
per lo scioglimento del contratto. Egli doveva essere consapevole di tale
conseguenza, indipendentemente dallo stupore per l’iniziativa presa da __________
della __________ di avvisare i responsabili della __________ (cfr. Doc. E,
messaggio di posta elettronica dell’11 dicembre 2014).
Significativo è peraltro
il fatto che l’assicurato abbia accettato di terminare con effetto immediato il
rapporto di lavoro.
In simili
condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che il ricorrente ha contribuito
colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare
DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che
basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous
l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol
éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au
fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement
un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir que son
comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il accepte de
courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00
du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).
Di
conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con
l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17
dicembre 2009).
Anche l'entità della
sanzione (35 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della
colpa, tenuto conto dei motivi dello scioglimento del rapporto di lavoro,
peraltro con effetto immediato (cfr STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid.
4.
: “En lieu et place d'une faute grave, le tribunal
cantonal a retenu une faute moyenne (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il a pris en
considération le fait que l'assuré n'avait pas été licencié immédiatement et
que le juge pénal n'avait pas retenu à son encontre une violation grave des
règles de la circulation routière”), dell’età e del precedente periodo di
disoccupazione conclusosi grazie all’assunzione da parte della __________.
In
tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA
38.2012.43
del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato
inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del
6.
febbraio 2012).
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su opposizione del 13 aprile 2015 deve, quindi, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti