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38.2015.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 marzo 2016Italiano94 min

Source ti.ch

Fatti

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra

località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la

moglie e i loro due figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo,

l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era

in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso

frontaliere.

Della categoria dei

lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno

infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel

settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente

la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da

un'impresa frontaliera.

Questo non era

manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era

stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata

determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni

successivi.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

L’assicurato, infatti,

fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato

all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa

dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.

L’assicurato, inoltre,

dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato

all’estero e pochi giorni in Svizzera.

Dall'incarto URC era

emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul

mercato del lavoro estero

Nel mese di febbraio 2014

egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma

per un datore di lavoro estero.

Per quel che riguarda le

relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la

figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre

in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.

Al momento in cui nel

febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto

curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

9 L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du

placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au

placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation

des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à

effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]

consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du

travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve

d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30

novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de

rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10 Le domicile

fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents offi-ciels ont

été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans

des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices

permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.

410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des

intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent

la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,

le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois

indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont

scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent

d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit

également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11 II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que

l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne

suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour

prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,

un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre

2007 [8C_270/2007] consid. 2.2).”

2.3. I criteri fissati dalla

giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel

luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):

" RISIEDERE

IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per

aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in

Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo

la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non

ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli

articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del

diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma

secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA

C 290/03 del 6 marzo 2006).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri,

indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a

risiedervi; e

● avervi

contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.:

sottolineatura del redattore)

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli

stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un

permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività

lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,

anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola

si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini

stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La

cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali

preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID

883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID

B342) ê

B138 Un

soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle

indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta

facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel

caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si

constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta

e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un

permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di

residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In

caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari

in tal senso.

B140 Infatti,

per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere

una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le

autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento

dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento

o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione

nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero

come indirizzo di contatto.

B141 Se

la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli

accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o

provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la

cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011

del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012

del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui

vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni

personali altrove)

-8C_777/2010

del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,

nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in

Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133 II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.4. Nella presente evenienza RI 1,

nata il 15 novembre 1965, di nazionalità italiana, in precedenza, dal 16

ottobre 2012, in possesso di un permesso per confinanti G (cfr. doc. 2) e dal 14

maggio 2013 titolare di un permesso di dimora temporanea L scaduto il 13 maggio

2014 (cfr. doc. 4; 14/7; A), ha lavorato da metà giugno a metà settembre 2012 in

un’azienda __________ sull’__________, nei mesi di ottobre e novembre 2012

presso il Ristorante __________ di __________ e dal dicembre 2012 al marzo 2013,

come pure dal maggio 2013 al maggio 2014 per la __________ quale addetta alla

preparazione dei pasti.

Il 13 maggio 2014

l’interessata ha concluso un ulteriore contratto di lavoro in qualità di cuoca

con la __________ (cfr. doc. 5/2; B; 11; F2).

Dal mese di luglio 2013,

rispettivamente agosto 2013 sarebbe stato pattuito oralmente con la __________

un orario di lavoro di 180 ore mensili a fr. 25/ora, per complessivi fr. 4'500

lordi mensili (cfr. doc. 22; 9/4).

In data 13 maggio 2014 tra

l’assicurata e la menzionata società è stato formalizzato un contratto di

impiego in qualità di cuoca con inizio il 19 maggio 2014 e della durata di 364

giorni, senza orario fisso (cfr. doc. 5/2 p.to 4: “Orario di lavoro. A

dipendenza delle condizioni meteo, la durata del lavoro può variare ed arrivare

ad un massimo di 42 ore settimanali, su 7 giorni lavorativi settimanali”).

Il 12 settembre 2014 la __________

ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 ottobre 2014 (cfr. doc. 9/3).

Ritenuta l’intempestività

del licenziamento (a causa dell’inabilità lavorativa per malattia; cfr. doc.

D1) le è stato riconosciuto, oltre allo stipendio di ottobre 2014, il salario

per il mese di novembre 2014 e un ulteriore mese quale buona uscita per

complessivi fr. 12'600 lordi (fr. 25/ora x 42 ore x 4 settimane x 3 mesi; cfr

doc. 25/3; 24; 25/2; 25).

Dalle carte processuali

risulta, inoltre, che l’assicurata nel novembre 2014 aveva pendente una domanda

di rinnovo del permesso L (cfr. doc. 25/1; 14/7) e che nel marzo 2015 era

pendente una domanda di rilascio del permesso di dimora B (cfr. doc. 23; 22).

RI 1, vista la diminuzione

delle ore di lavoro, si è iscritta in disoccupazione il 2 giugno 2014

dichiarando di cercare un’occupazione a tempo pieno quale cuoca (cfr. doc. 1;

7/1).

Il 3 ottobre 2014 la Cassa

di disoccupazione ha sottoposto all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro

il caso dell’assicurata per decisione, rilevando che:

" (…)

L’assicurata si annunciava in

disoccupazione a decorrere dal 1.06.2014 a seguito della disdetta da parte

degli __________. Dalla documentazione consegnata dall’assicurata ci accorgiamo

che tutte le buste paga mensili sono indirizzate in Italia, la stessa cosa per

la lettera di disdetta inviata all’indirizzo dell’assicurata in Italia.

Questioni che devono formare oggetto di

decisione.

L’assicurata può essere considerata in

Svizzera ai sensi della Prassi LADI Marg B136 e seguenti?” (Doc. 9)

Il 20 ottobre 2014

l'assicurata è stata sentita dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si

evince segnatamente che:

" (…)

D: Da quale data rivendica le indennità di disoccupazione?

R: dal 1° giugno 2014.Mi sono annunciata su invito del mio datore

di lavoro.

D: In quale misura è disposta ad esercitare un'attività lucrativa?

R: a tempo pieno.

D: E' attualmente abile al lavoro nella misura ricercata?

R: sì

D: Durante quali periodi è stato inabile al lavoro?

R: dal 23 agosto 2014 al 30 settembre 2014. Dal 23 al 29 agosto

2014 sono stata degente presso la __________ di __________.

D: Quali attività è disposta ad esercitare?

R: cuoca, cameriera, barista.

(…)

D: Dove risiedeva quando lavorava presso la __________?

R: a __________.

D: E' iscritta all'AIRE?

R: no

D: Dove risiede normalmente dal 1° giugno 2014?

R: a __________ presso __________. Dispongo di un appartamento da

ottobre 2013.

D: Di quanto locali è composto l'appartamento di __________?

R: si tratta di un appartamento di due locali.

D: A quanto ammonta l'affitto mensile?

R: CHF 550.00 tutto compreso. Il contratto di locazione scade il

31 ottobre 2014. sarà rinnovato unicamente se il datore di lavoro mi richiamerà

sul posto di lavoro. Nel caso in cui non riprenderò l'attività mi sposterò a __________,

in __________, presso la signora __________ i, che è una mia amica.

Qualora troverò un posto di lavoro - nel caso in cui non

riprenderò presso il mio ultimo datore di lavoro – cercherò un alloggio nelle

vicinanze del nuovo posto di lavoro.

D: Ha sottoscritto un contratto di locazione? Chi lo ha stipulato?

R: sì l’ho sottoscritto con i signori __________ e __________,

domiciliati a __________.

D: Vive da sola nell’appartamento di __________?

R: attualmente sì, se m sposterò a __________ andrò a vivere con

la signora __________, a casa sua.

D: L’appartamento è arredato? Ha arredato lei l’appartamento?

R: sì, l’appartamento è stato arredato dal proprietario dello

stabile.

D: dove consuma normalmente i pasti ?

R: al mio domicilio

D: Ha figli? Può fornire le generalità?

R: ho una figlia, __________, nata il 22.06.1989

D: Dove risiede sua figlia?

R: vive a __________ (__________-I) con il suo compagno, un Comune

nelle vicinanze di __________.

D: Dove risiede suo marito?

R: mio marito risiede a __________ (__________) in un'abitazione

di sua proprietà. Preciso che non siamo separati legalmente, tuttavia lo siamo

di fatto. Non abbiamo intrapreso alcuna separazione legale.

D: Ha mantenuto la residenza a __________?

R: io ho sempre mantenuto la residenza a __________ da gennaio 2009.

Prima ero residente a __________ con mio marito.

D: Per quale motivo si è trasferita da __________ a __________?

R: per motivi professionali mi sono trasferita da __________ a __________.

Avevo infatti trovato un posto di lavoro in qualità di alpigiana presso

l'azienda agricola __________.

D: Per quale motivo non vive con suo marito?

R: in quanto siamo separati di fatto.

D: Siete separati giudizialmente? Quando avete avviato le pratiche

legalmente?

R: no, non abbiamo avviato alcuna pratica legale.

D: A cosa corrisponde l'indirizzo di __________ (Italia),

menzionato sulla disdetta del rapporto di lavoro?

R: alla mia residenza italiana. Nel 2008 ho acquistato, con i miei

risparmi, un appartamento di due locali, composto da un soggiorno con cucina,

una camera da letto e un bagno. Non ho stipulato nessun mutuo.

D: Ha un veicolo? Con quale immatricolazione?

R: sì ho un veicolo __________ immatricolato in Italia (__________).

D: Quale è la sua Cassa malati?

R: attualmente non ho una Cassa malati, tuttavia sono in

trattativa per affiliarmi dal 1° gennaio 2015 (__________).

D: Chi è il suo medico curante?

R: il dr. __________ di __________ (__________) e il dr. __________

di __________.

D: Durante quali giorni soggiornava in Ticino durante la sua

attività lavorativa e quando rientrava a __________?

R: durante l'alta stagione (da dicembre a marzo e da giugno a

luglio) non rientravo regolarmente durante il fine settimana in quanto la

durata del viaggio e di circa quattro ore per l'andata e quattro per il ritorno.

Iniziavo presto al mattino e finivo tardi la sera durante la bassa stagione e

durante l'alta stagione facevo tanti straordinari.

D: Durante quali giorni soggiorna in Ticino dal 1° giugno 2014?

R: da quando mi sono iscritta in disoccupazione sono regolarmente

a __________.

D: Quali legami ha con la Svizzera?

R: professionali. Cerco un posto di lavoro in Svizzera in quanto

ritengo di avere più possibilità di trovare un posto di lavoro qui, vista la

crisi che c'è attualmente in Italia.

D: E' membro di società, associazioni o altri enti con o senza

scopo di lucro?

R: no

D: E' abbonata a giornali o riviste? Quali?

R: no

D: Come effettua le sue ricerche di lavoro?

R: di persona.

D: Ha un collegamento internet?

R: no." (Doc. 11)

Da questo documento del 20

ottobre 2014, firmato anche dall'assicurata, emerge in particolare, da un lato,

che la medesima a __________ disponeva di un appartamento di due locali già

arredato, la cui pigione ammontava a fr. 550 al mese e il cui contratto scadeva

il 31 ottobre 2014 e sarebbe stato rinnovato unicamente nel caso in cui avesse

ripreso a lavorare per la __________. In caso negativo la ricorrente ha

asserito che sarebbe andata ad abitare ad __________ presso un ‘amica e che in

seguito, qualora avesse reperito un nuovo impiego, avrebbe cercato un alloggio

nelle vicinanze del datore di lavoro.

Dall’altro, che

l’insorgente è proprietaria di un appartamento di due locali a __________ (__________),

in __________, che ha acquistato nel 2008 con i suoi risparmi e senza accendere

alcun mutuo. Sua figlia, nata nel 1989, vive con il compagno a __________ -

Comune che dista 7 km da __________ (cfr. www.viamichelin.ch). Il marito, invece,

dal quale è separata di fatto, vive a __________ (__________), sito a 27 km da __________

(cfr. www.viamichelin.ch).

L’assicurata, che non è

iscritta all’AIRE, ha inoltre dichiarato che il suo legame con la Svizzera è di

tipo professionale, precisando di cercare un impiego in Svizzera dove ritiene

di avere più possibilità di trovarlo, vista la crisi vigente in Italia.

Il 17 marzo 2015, pendente

la procedura d'opposizione interposta dall'assicurata contro la decisione del

1° dicembre 2014 con cui le è stato negato il diritto all’indennità di

disoccupazione dal 1° giugno 2014, la ricorrente è stata nuovamente sentita

dall'amministrazione.

Nel verbale allestito

dalla Sezione del lavoro e firmato dall'insorgente è stato indicato quanto

segue:

" (…)

ADR: Da quando ho lasciato il mio

appartamento a __________ (inizio ottobre 2014) vivo presso la mia mica, la

signora __________, nata il 09.12.1944. L’economia domestica è composta

unicamente da me e dalla mia amica. Trattasi di un’abitazione unifamiliare di

proprietà della mia amica, composta di 3 camere da letto, due bagni, salotto e

cucina.

Al momento non verso alcun canone di

locazione, non partecipo alle spese correnti e non dispongo di un contratto di

locazione.

ADR: La mia abitazione in Italia di cui

nell’atto di compravendita del 4 dicembre 2008 agli atti da sempre è abitata da

parte mia e non è data in affitto, vi risiedo ogni tanto durante il weekend.

(…)

Nella stagione alta, da dicembre a marzo, lavoravo molte più ore

al mese rispetto alle previste 180 ore e non rientravo a __________.

Durante la bassa stagione, che corre dal 20 marzo al 20 giugno e

da settembre a novembre compensavo poi e ore straordinarie. Quando non c’erano

gli allievi delle scuole elementari di __________ che facevano la scuola

montana nella __________, rientravo a __________ magari anche per una

settimana. Di regola rientravo anche il weekend.

ADR:

Preciso che l’autoveicolo di mia proprietà è ancora immatricolato

in Italia, non ho ancora provveduto a sdoganarlo. (…)” (Doc. 22)

2.5. Attentamente esaminate le

carte processuali, questo Tribunale osserva, innanzitutto, che dal profilo del

diritto interno un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se

risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza

effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid.

2.1.-2.3.).

Il TCA ricorda altresì che

è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: l’8

aprile 2015) che delimita temporalmente il potere cognitivo del

giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio

2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005 consid. 2).

Nella presente fattispecie

l’assicurata è proprietaria in Italia a __________ (__________) - che dista 134

km di cui 95 km di autostrada da __________ e 227 km di cui 167 km di

autostrada da __________ (www.viamichelin.ch) - di un appartamento acquistato

nel 2008 che non è dato in locazione a terzi (cfr. doc. 11; 12/1; 22). Sua

figlia, nata nel 1989, abita a pochi chilometri da __________.

Inoltre la ricorrente, non

iscritta all’AIRE e la quale ha proceduto al trattamento doganale del proprio autoveicolo

- che in occasione delle audizioni davanti alla Sezione del lavoro del 20

ottobre 2014 e del 17 marzo 2015 risultava immatricolato in Italia (cfr. doc.

11; 22) – soltanto il 10 giugno 2015 (cfr. doc. 27/2), ha dichiarato che nella

bassa stagione, da marzo a giugno e da settembre a novembre, quando lavorava

meno ore presso la __________, rientrava a __________ anche per una settimana,

di regola anche i fine settimana (cfr. doc. 22).

Con il ricorso è vero che

la medesima ha precisato che sarebbe rientrata a __________ ogni 15-20 giorni

(cfr. doc. I).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora

prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere

accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando

ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo

tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se

esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF

121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid.

3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189;

per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Quanto addotto in sede di

ricorso non smentisce in ogni caso il fatto che i rientri in Italia avvenivano

comunque con frequenza.

Del resto in Ticino la

ricorrente non dispone di una situazione alloggiativa stabile, visto che quando

lavorava per la __________ abitava in un appartamento già arredato di due

locali a __________ il cui rinnovo del contratto di locazione era vincolato

alla continuazione del rapporto di impiego con la Società menzionata (cfr. doc.

11) e in seguito è stata ospitata a titolo gratuito da un’amica a __________

(cfr. doc. 22; I).

L’assicurata ha, al

riguardo, affermato che, qualora avesse trovato una nuova occupazione, avrebbe

cercato un alloggio nelle vicinanze del posto di lavoro (cfr. doc. 11).

In proposito giova

osservare che i conteggi salariali allestiti dalla __________ dal maggio 2013

al maggio 2014 (cfr. doc. 9/4), come pure la lettera di disdetta del 12

settembre 2014 (cfr. doc. 9/3) quale indirizzo della destinataria riportano “__________”.

Con scritto del 16

dicembre 2014 l’ex datore di lavoro dell’assicurata ha attestato che:

" (…)

- Confermiamo che RI 1 è in affitto nell’appartamento di __________

a __________ dal mese di novembre 2012.

- I dati personali sono inseriti nel nostro sistema informatico

della gestione dei dipendenti. Sono stati immessi all’inizio del rapporto

professionale - a novembre 2012; purtroppo a quel tempo (RI 1non aveva ancora

la casella postale), abbiamo erroneamente iscritto l’indirizzo di __________

(I) anziché __________ e non è più stato cambiato anche se RI 1 risiede

regolarmente a __________.

(…)” (Doc. E)

Al riguardo il TCA osserva

che perlomeno stupisce la circostanza che la ricorrente, pur ricevendo da

novembre 2012 dei conteggi salariali con l’indirizzo italiano, nel caso in cui

fosse stata effettivamente residente in Ticino, non abbia mai chiesto la

modifica dell’indirizzo per adeguarlo alla nuova situazione.

Nemmeno va dimenticato che

l’insorgente alla domanda "Quali legami ha con la Svizzera" postale

dalla Sezione del lavoro il 20 ottobre 2014 ha risposto: "professionali.

Cerco un posto di lavoro in Svizzera in quanto ritengo di avere più possibilità

di trovare un posto di lavoro qui, vista la crisi che c’è attualmente in

Italia" (cfr. doc. 11).

Chiamato a pronunciarsi

nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere

che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 non ha il

centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera, bensì l’abbia mantenuto in

Italia.

La ricorrente non ha mai

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), cantonale (cfr. consid. 2.2.)

e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3.), le quali esigono come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8

novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer

Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non

basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del l’8 aprile 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI, non è in concreto realizzato.

2.6. Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurata possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.

24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS

0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,

all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1.3).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015

consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La

persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso

della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro

diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di

lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia

delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come

se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate

dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

Considerandi

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il

regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato

di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle

indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato in quanto egli non aveva la residenza in

Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia

durante il fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per

settimana, egli andava considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione

del lavoro, un vero lavoratore frontaliere.

L’assicurato aveva così

diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.

Del resto in quello Stato

si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli

familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito

da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.

Da quel documento,

emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa

monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi

professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella,

ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera

legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti

con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto

il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base

delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, in una

sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3

febbraio 2016 e in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016.

2.7

Il Regolamento (CE) 883/2004

prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal

lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si

mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola

la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha stabilito

che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri

(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori

stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i

lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari

Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V

140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2;

STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

In una

sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.

782-784 e già citata al consid. 2.2, questo Tribunale, contrariamente al parere

della Sezione del lavoro (che comunque gli aveva negato il diritto d’opzione

sostenendo che difettasse la dimora in Svizzera), ha ritenuto che un assicurato

non poteva essere qualificato come falso frontaliere vista la tipologia del

lavoro svolto.

Egli,

infatti, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in

disoccupazione da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno

assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile

2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la

propria attività lavorativa.

Quell’assicurato

ha, peraltro, trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno

2013.

all’estero.

La

situazione di quell’assicurato è dunque totalmente diversa dai lavoratori

attivi presso il cantiere AlpTransit.

Con sentenza

38.2015.30

del 20 novembre 2015 questa Corte, nel caso di un assicurato in

possesso di un permesso B che ha lavorato quale caposquadra minatore dal 2010

al 2013 in Svizzera abitando presso un alloggio del datore di lavoro, con

moglie e figli minori risiedenti nel sud Italia in una casa di loro proprietà,

ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro aveva deciso che il medesimo

aveva mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita e che

pertanto non era adempiuto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI per

avere diritto alle indennità di disoccupazione.

Dal profilo

del diritto internazionale, tuttavia, l’assicurato, ritenuta la natura e la

durata del contrato di lavoro, la tipologia delle attività da svolgere, gli

orari di lavoro e le condizioni abitative, i rientri ad intervalli regolari nel

luogo di residenza raggruppando i giorni di congedo, è stato ritenuto dal TCA

un falso lavoratore frontaliero con conseguente

diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del

paese di residenza.

Per il primo mese di

disoccupazione l’amministrazione ha ammesso che l’assicurato ha dimorato

effettivamente in Ticino. Per i due mesi successivi gli atti sono stati

rinviati per verificare la costante presenza del medesimo in Svizzera.

Inoltre

questo Tribunale, con sentenza 38.2015.17 del 23 novembre 2015, si è

pronunciato in merito a un assicurato con permesso L e in seguito B che ha

lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi

contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia

minore abitano in Italia, a pochi km dal confine svizzero, in una casa di loro

proprietà.

Il TCA ha

stabilito che gli elementi fattuali non permettevano di ammettere, né di escludere

la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, con

particolare riferimento all’aspetto del centro dei propri interessi personali

in Svizzera. Tale questione poteva comunque restare insoluta, visto che

la Svizzera doveva essere riconosciuta quale Stato competente ad erogargli le

prestazioni di disoccupazione in applicazione del diritto internazionale, e

meglio dell’ALC.

In concreto le circostanze

di fatto non hanno consentito di concludere che l’assicurato fosse un vero

lavoratore frontaliere.

Egli è, inoltre, stato

considerato quale lavoratore falso frontaliere con diritto di opzione.

All’assicurato, dimorando regolarmente in Svizzera ed essendosi annunciato per

il collocamento in Svizzera, è stato perciò riconosciuto il diritto alle

indennità di disoccupazione ai sensi della LADI.

Il TCA,

anche con STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015, ha riconosciuto a un

assicurato lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto

di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di

residenza.

Il 13

gennaio 2016 questa Corte ha poi stralciato dai ruoli un ricorso del 30

novembre 2015 interposto contro una decisione su opposizione con cui la Sezione

del lavoro aveva negato a un assicurato il diritto

di beneficiare di indennità di disoccupazione dal 14 novembre 2014 in quanto il

centro dei suoi interessi era e rimaneva all’estero. A seguito dell’impugnativa

l’amministrazione, il 16 dicembre 2015, ha in effetti emesso una nuova

decisione su opposizione con la quale è stato stabilito che l’assicurato,

nonostante il centro delle sue relazioni personali fosse all’estero, visti la

tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i

rientri sporadici nel suo Paese di residenza, era da qualificare quale falso

lavoratore frontaliero con diritto di opzione alle indennità di disoccupazione

in Svizzera.

Il

diritto alle indennità di disoccupazione dal 14 novembre 2014 andava così riconosciuto all’assicurato sempre che risultassero adempiuti

gli altri presupposti del diritto (cfr. inc. 38.2015.77).

2.8

Nella Circolare

relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009

sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°

aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:

" (…)

LAVORATORE FRONTALIERO

Art. 1 lett. F, art. 65

RB; art. 56 RA

Definizione

A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si

intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4

segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per

forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro

Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni

giorno o almeno una volta la settimana.

A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra

lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito

all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore

frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27

segg.

Determinazione della residenza

A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal

fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La

determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in

base ai n. marg. A76 segg.

Veri lavoratori frontalieri: pendolari

giornalieri e settimanali

A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui

che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel

quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza

secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo

dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al

confine.

A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri

anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei

giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni

liberi.

Per dimostrare la

condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono essere posti

requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano

la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).

Falsi lavoratori frontalieri

A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo

professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna

almeno una volta la settimana.

Per rientrare nella

categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il

requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).

Per dimostrare la

condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono essere posti

requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano

la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”

L’autorità di sorveglianza

cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle

Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea

– del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12

e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha

sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può

essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti),

in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i

costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi

sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.

In

quell’occasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:

"

L'elemento determinante, per

l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza dell'interessato

in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto

durante la sua ultima occupazione.

Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di

disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di

residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano

stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente;

esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata

della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui

all'art. 71 del regolamento n.

1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono

occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare

abitualmente in un altro Stato membro.

Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n.

1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente.

Tali considerazioni hanno indotto la commissione

amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in

forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24

gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare

l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre,

per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n.

1408/71.

Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune

indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le

categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda

da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno

conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.

Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale

territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di

lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima.

La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita

unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato

membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro

principale dei suoi interessi.

All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia

lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto

che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola

essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art.

71, n. 1, lett. b), ii).

Non appena, infatti, il lavoratore abbia

un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda,

anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato.

Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla

situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a

spostarsi, e la natura del lavoro.

L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale

territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra

definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato

membro.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett.

b), ii), del regolamento n.

1408/71, vanno quindi presi in considerazione la

durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento

dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura

dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus

dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze

del caso.”

Nella sua Circolare la

SECO ricorda inoltre che:

A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano

nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:

· le persone che

lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);

· le persone che

normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);

· le persone cui si

applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,

se nel corso della loro

ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello

competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).

A31 La decisioni U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il

presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello

Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando tutte

le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito devono

essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.

A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle

prestazioni dell'AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere

verosimile il fatto che nello Stato dell'ultima attività non hanno fissato la

propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza).

A33 In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato

in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione

ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a

disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo

periodo in combinato disposto con par. 5 RB).

Momento di acquisizione e durata dello status di

lavoratore frontaliero

A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere

acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel

corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza

in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di

occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore

frontaliero.

Costituiscono

un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso

dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la

propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito

non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;

essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è

giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito

uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono

stabiliti e in cui risiedono.

A35 Un trasferimento durante un periodo di

disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.

A36 La durata dello status di lavoratore

frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di

principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione

i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della

disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si

tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.

(…)

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art.

11.

RA

Definizione

A76 Per

residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

A77 La

nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1

lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere

distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di

lavoratori frontalieri).

A78 Anche

il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c

LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel

senso di domicilio secondo il diritto civile.

Le

nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in

Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in

larga misura.

Importanza della residenza

A79 La

nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della

legislazione applicabile (capitolo D).

Per i

disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente

(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano

dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La

determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di

lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della

determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

A80 Poiché

la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo

65.

RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato

dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite

un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i

lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una

famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La

decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo

eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo

65.

RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano

abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro,

lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

A82 In

generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella

decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano

in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui

lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi

lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale

il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego

fisso.

Determinazione della residenza

A84 La

determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene

solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La

persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei

seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale (n.d.r.: sottolineatura

del redattore), ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.

A85 Conformemente

all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti

fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:

• durata

e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:

frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il

mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso

un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per

constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante

un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività

autonoma;

• situazione della persona in oggetto, inclusi

• il tipo

e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo

ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata

di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata

dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in

un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse

pianificato.

Indicano

ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il

mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

a) l’attività

all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale

o del miglioramento delle competenze linguistiche;

b) l’attività

all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio

accademico);

c) l’attività

era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.

• la

situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri

mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il

mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per

ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro

degli interessi vitali;

• lo svolgimento di un’attività non remunerata;

• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;

• la

situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un

appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera

durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a

lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

• lo

Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se

l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà

della persona in base a una valutazione della situazione in generale,

considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

Þ Esempio

Un

lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in

un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza

principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad

essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività

subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la

Svizzera.

Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza

A86 Per

stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono

collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri

determinanti per trovare un accordo17.

A87 Se

gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi

in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica

l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per

l’erogazione provvisoria di prestazioni.

Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero:

residenza in Svizzera non necessaria

A88 I falsi lavoratori frontalieri che

avevano un’attività subordinata in Svizzera ma sono residenti all’estero

possono far valere il proprio diritto all’ID in Svizzera in virtù della facoltà

di scelta concessa all’articolo 65 RB.

A89 Per l’esercizio di tale facoltà si

presuppone unicamente che la persona si metta a disposizione del servizio

pubblico di collocamento dello Stato nel quale richiede le prestazioni.

Sono

competenti gli organi esecutivi (URC, cassa) del territorio nel quale si

trovava il luogo di dimora della persona in oggetto. Se non è presente un luogo

di dimora, è determinante la sede dell'ultimo datore di lavoro della persona.

A90 Il diritto alle prestazioni non può

essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente

all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della

disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così

restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere

vana la facoltà di scelta.

In tal caso si deve derogare ai

requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.

A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato

disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri,

l’abolizione delle clausole di residenza.

A92 Il requisito della residenza in

Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per

lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in

Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in

Svizzera; l'autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni

debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera.”

Per

quanto attiene al valore delle direttive cfr. consid. 2.3.

2.9

Nella presente fattispecie la

ricorrente, da una parte, lavorava in Svizzera a __________, dall’altra, è

proprietaria di un appartamento acquistato nel 2008 in Italia a __________ (__________),

paese nelle vicinanze del quale abita la figlia (cfr. consid. 2.4.).

Dal profilo del diritto

internazionale occorre, in primo luogo, chiedersi se l’assicurata non debba essere

effettivamente considerata quale vera lavoratrice frontaliera (cfr. consid.

2.6

; 2.8.) che rientra settimanalmente in Italia.

Qualora fosse da

considerare quale lavoratrice frontaliera che si trova in disoccupazione

completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del

lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI), l’insorgente avrebbe diritto alle

prestazioni di disoccupazione in Italia.

Come visto sopra, la

ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Sezione del lavoro il 20 ottobre 2014 e

il 17 marzo 2015, ossia dopo l’emanazione della decisione del 1° dicembre 2014

di diniego del diritto all’indennità di disoccupazione, che nell’alta stagione,

da dicembre a marzo e da giugno ad agosto, lavorava molte più ore di quelle

previste e non rientrava a __________. Nella bassa stagione, dal 20 marzo al 20

giugno e da settembre a novembre, avendo meno lavoro, tornava in Italia anche

per una settimana e di regola nei fine settimana (cfr. doc. 11, 22).

Nel ricorso l’assicurata

ha però relativizzato le proprie asserzioni, indicando che nella bassa stagione

rientrava a __________ ogni 15-20 giorni (cfr. doc. I).

Come esposto sopra, in

virtù principio della priorità della dichiarazione della prima ora in presenza

di due diverse versioni la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni

che l’assicurato ha dato nella prima ora (cfr. consid. 2.5.).

La questione della

frequenza dei rientri settimanali, in casu, non merita in ogni caso di

ulteriori approfondimenti, visto che comunque, anche ritenendo che nella bassa

stagione l’assicurata rientrasse a __________ ogni fine settimana, tutto ben

considerato, non è possibile concludere che la stessa sia una

vera lavoratrice frontaliera.

In effetti risulta

credibile e ragionevole che nell’alta stagione, da dicembre a marzo e da fine

giugno ad agosto (cfr. doc. 11; 22), ossia per sei mesi all’anno circa, vista

l’attività svolta in ambito turistico in una zona di montagna, l’assicurata

fosse particolarmente impegnata con il lavoro sia nei giorni feriali che nei

giorni festivi - quindi nei fine settimana - e non fosse conseguentemente nella

condizione di rientrare almeno una volta alla settimana a __________.

Al riguardo va d’altronde

osservato che anche la proprietaria dell’abitazione data in locazione

all’assicurata a __________, __________, che ha dichiarato non essere parente

dell’insorgente (cfr. doc. D), l’8 maggio e il 27 agosto 2015 ha attestato che nell’arco

di tempo in cui l’insorgente è stata sua inquilina non aveva l’abitudine di

rientrare settimanalmente in Italia e che nel lasso di tempo novembre 2013 –

giugno 2014, in cui ha abitato stabilmente a __________ (invece che a __________)

per la convalescenza del marito, la ricorrente “spesso e volentieri passava

i suoi giorni liberi nel suo appartamento ricevendo visite da sua figlia, sua

cugina e altri amici” (cfr. doc. D; B1).

2.10

Nel caso in esame RI 1, al

beneficio di un permesso tipo L dal maggio 2013 al maggio 2014 (cfr. consid.

2.4

), dal dicembre 2012 ha lavorato per la __________ quale cuoca, in virtù di

contratti di lavoro verbali e dal 13 maggio 2014 in virtù di un contratto di

impiego scritto della durata di un anno (cfr. consid. 2.4.).

L’assicurata, fino al

2009, ha risieduto a __________ (__________) dove abita tuttora il marito dal

quale sarebbe separata di fatto.

Nel 2008 la medesima ha

acquistato un appartamento a __________ (__________), paese che dista pochi

chilometri dalla località di residenza di sua figlia, nata nel 1989.

La ricorrente ha indicato

che l’appartamento di __________ non è dato in locazione a terzi e che vi

risiede ogni tanto durante i fine settimana (cfr. doc. 11; 22; consid. 2.4.).

In simili condizioni,

occorre ora chiedersi se l’insorgente, volendo considerare la sua residenza in

Italia (in proposito va osservato che il

Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in

materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si

trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3.

della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia

Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im

Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische

Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und

Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38; consid. 2.9.),

vada trattata quale lavoratrice falsa frontaliera.

Il

Presidente di questa Corte, in un altro procedimento vertente

sull’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 1.5. della STCA

38.2015.17

del 23 novembre 2015 già citata al consid. 2.7.) ha interpellato la Segreteria di Stato dell’economia SECO riguardo

ai falsi frontalieri.

L’avv. __________

della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato:

" (…)

Relativamente ai falsi frontalieri, va

rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato

percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi

devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto

svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione

essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.

Conseguentemente, agli stagionali

provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di

disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa

la residenza effettiva in Svizzera.” (Doc. X; consid. 1.5.)

L’8 settembre 2015 il

Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA

38.2015.30

del 20 novembre

2015.

già citata al consid.

2.7

), ha posto all’avv. __________ i seguenti quesiti:

" (…)

Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:

“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero:

residenza in

Svizzera non necessaria

(…)

A90 Il diritto alle prestazioni non può essere

messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente

all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della

disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così

restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere

vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti

restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”

A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto

con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri,

l’abolizione delle clausole di residenza.

A92 Il requisito della residenza in Svizzera

secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori

falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali

persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità

cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il

mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”.

Le domande sono le seguenti:

Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso

frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c

LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?

Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa

oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza

sul mercato del lavoro svizzero)?

(…)” (Inc. 38.2015.30 doc. XII)

L’avv. __________ della

SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto:

" (…)

possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere

preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è

nondimeno necessaria al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art.

12.

LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).

Infatti, considerato lo scopo

dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel

nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda

all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per

recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità

cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie

correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori

indicazioni generiche in merito.”

(Inc. 38.2015.30 doc. XIV)

2.11

Attentamente valutate tutte le

circostanze del caso di specie, questa Corte ritiene che la situazione della

ricorrente (al beneficio di contratti di durata determinata e con un’attività

che le permetteva di rientrare, perlomeno per sei mesi all’anno, unicamente

saltuariamente in Italia; cfr. consid.2.4.; 2.9.), considerando la sua

residenza all’estero (cfr. consid. 2.10.), è assimilabile a quella dei

lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente

rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi

frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono

scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di

assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato

l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.7.;

2.8

).

Va evidenziato che per i

lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo l’art.

8.

cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare

regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.10.).

L’assicurata si è

annunciata per il collocamento in Svizzera dove ha attivamente cercato lavoro

(cfr. doc. 8).

Riguardo all’obiezione

formulata dalla Sezione del lavoro in sede di risposta di causa, ossia che

l’insorgente ha effettuato esclusivamente ricerche spontanee e presso datori di

lavoro che non cercavano nuovo personale, limitate maggiormente alla zona __________,

__________, malgrado le precise istruzioni ricevute secondo cui avrebbe dovuto

dare la priorità a concrete offerte di lavoro, riportate ad esempio sui

quotidiani (cfr. doc. III p.to 3), va osservato che è vero che dal Piano

d’azione stabilito nel giugno 2014 e sottoscritto dalla medesima emerge che

ella avrebbe dovuto prioritariamente rispondere a offerte di lavoro pubblicate

sui giornali e/o reperibili mediante internet (cfr. doc. 7/1 pag. 7).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che nei verbali concernenti i colloqui di consulenza con l’URC dei

mesi da luglio 2014 a gennaio 2015 è stato indicato che le ricerche di impiego

sono state svolte secondo le modalità concordate. Solo nel mese di gennaio 2015

è stato ribadito alla ricorrente di segnare precisamente le professioni dove

cerca lavoro e che le ricerche non possono essere ripetute (cfr. doc. 7).

Per quanto attiene al

periodo da giugno 2014, corrispondente al mese in cui l’assicurata si è

iscritta in disoccupazione, a fine settembre 2014, ossia quando ha ricevuto

la disdetta da parte della __________ e soprattutto fino a quando ha abitato nell'appartamento

di __________ presso __________ (cfr. doc. 11; consid. 2.4.), il TCA ritiene

che la dimora dell'assicurata in Svizzera fosse regolare.

In effetti __________,

proprietaria dell’abitazione data in locazione alla ricorrente dal dicembre

2012, ha dichiarato, sia l’8 maggio 2015 che il 27 agosto 2015, da una parte, che

l’assicurata è stata sua inquilina fino al 30 settembre 2014, dall’altra, che

nell’arco di tempo in cui è stata sua inquilina non aveva l’abitudine di

rientrare settimanalmente in Italia (cfr. doc. D; B1).

Il TCA non ignora che

dalle carte processuali risulta che l’insorgente è stata totalmente inabile al

lavoro dal 23 agosto al 30 settembre 2014 (cfr. doc. 11).

In proposito è comunque

utile rilevare che in tale periodo è stata in cura dal Dr. med. __________,

medicina generale, di __________ come attestato dal medesimo il 18 settembre

2014.

(cfr. doc. 6), e degente presso la Clinica __________ di __________ dal 23

al 29 agosto 2014, come si evince dal certificato del 29 agosto 2014 della

Clinica (cfr. doc. 6).

In simili condizioni, per

l'arco di tempo giugno - settembre 2014, dimorando regolarmente in Svizzera -

dove disponeva da sola di un appartamento di due locali per il quale doveva

pagare una pigione di fr. 550 al mese - e avendovi cercato attivamente lavoro,

la ricorrente può rientrare nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri

(cfr. consid. 2.7., in particolare STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

L'insorgente, quale

lavoratrice falsa frontaliera, può dunque beneficiare del diritto di opzione

per i mesi da giugno a settembre 2014.

Ne consegue che

l'assicurata, essendosi annunciata per il collocamento in Svizzera il 2 giugno

2014.

(cfr. consid. 2.4.), ha diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi

della LADI, sempre che per questo periodo adempia gli altri presupposti

dell'art. 8 LADI.

2.12

Relativamente al lasso

di tempo da ottobre 2014, quando ha avuto termine il contratto di

locazione concernente l'appartamento di __________ all'8 aprile 2015,

data dell'emissione della decisione su opposizione impugnata che delimita il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5.),

il TCA rileva che la ricorrente, il 17 marzo 2015 davanti alla Sezione del

lavoro, ha affermato di vivere presso un'amica, __________, a __________, in

un'abitazione unifamiliare di proprietà di quest'ultima a titolo gratuito e

senza contribuire alle spese correnti (cfr. doc. 22).

Al riguardo __________,

l'11 marzo 2015, ha dichiarato che:

" (…) la mia

amica RI 1 vive presso di me nella casa di mia proprietà (casa unifamiliare),

(mapp. __________). La casa è composta da 5 locali m2 80 circa. La casa è occupata

da 2 persone." (Doc. BB1)

Dal verbale di audizione

davanti alla Sezione del lavoro del 17 marzo 2015 emerge, da una parte, che

l'assicurata, dopo aver richiesto ulteriormente il rinnovo del permesso L nel

novembre 2014 (cfr. consid. 2.4.), l'11 marzo 2015 si sarebbe presentata

nuovamente al Servizio regionale degli stranieri di Bellinzona con __________,

la quale doveva confermare la sua dimora presso la sua abitazione. Dall'altra,

che in tale occasione il Servizio in questione le avrebbe prospettato il

rilascio di un permesso B (cfr. doc. 22).

Nella dichiarazione del 17

marzo 2015 del Servizio regionale degli stranieri di __________ è stato,

tuttavia, unicamente attestato che l’assicurata aveva pendente una domanda di

rilascio del permesso tipo B UE/AELS (cfr. doc. 23).

La Sezione del lavoro ha

evidenziato come la dimora presso l'amica di __________ sia provvisoria e

precaria, tanto più che ciò avviene senza controprestazione equivalente e

contratto di locazione che dia un minimo di stabilità e garanzie contrattuali

(cfr. doc. A; III).

In proposito va osservato

che agli atti, a parte la dichiarazione di __________, non risultano ulteriori

elementi (ad esempio estratti bancari che comprovino prelevamenti regolari in

Svizzera; aumento del consumo di elettricità e acqua presso l'abitazione di __________)

che attestino la costante presenza della ricorrente sul suolo ticinese durante

il periodo di disoccupazione a partire dal mese di ottobre 2014.

In tale contesto questa

Corte ribadisce che secondo la giurisprudenza federale per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera

non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo

scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STFA C 290/03 del 6 marzo 2006).

D’altra

parte è sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro

svizzero” (cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno

precario delle abitazioni reperite.

Alla luce

degli elementi appena esposti, questo Tribunale ritiene che la questione

relativa alla dimora in Svizzera dell’assicurata nel periodo dal mese di

ottobre 2014 al mese di aprile 2015 debba ancora essere approfondita

dall’amministrazione.

Gli atti

vanno, quindi, rinviati alla Sezione del lavoro affinché appuri se la

ricorrente dal mese di ottobre 2014 all'aprile 2015 ha dimorato effettivamente

oppure no in Svizzera.

Qualora, dagli

accertamenti che l'amministrazione esperirà, emerga che l'insorgente è stata

regolarmente presente su suolo elvetico nel periodo indicato, la Sezione del

lavoro esaminerà anche gli altri presupposti fissati dall'art. 8LADI per

riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione per il lasso di tempo a

far tempo dal ottobre 2014.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione dell'8 aprile 2015 è

annullata.

2. Per il periodo dal 2 giugno

alla fine di settembre 2014 l'assicurata va ritenuta una lavoratrice falsa

frontaliera che ha esercitato il suo diritto d'opzione in ambito di

assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera.

§ Gli

atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro perché verifichi se sono adempiuti

i presupposti di cui all'art. 8 cpv. 1 LADI, ad eccezione della lett. c.

3. Per il periodo da ottobre

2014 all'8 aprile 2015 gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi

accertamenti ai sensi del consid. 2.12.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti