38.2015.39
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9 marzo 2016Italiano94 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.39
rs
Lugano
9 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 aprile 2015 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
dell’8 aprile 2015 (cfr. doc. A) la Sezione del lavoro ha confermato la
precedente decisione del 1 dicembre 2014 (cfr. doc. 13) con la quale aveva
negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1°
giugno 2014 per non avere la propria residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8
cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia.
Al riguardo
l'amministrazione ha sottolineato che l’assicurata, la cui permanenza in
Svizzera appariva essere finalizzata unicamente all’esercizio di un’attività
lavorativa, non ha in Svizzera il centro delle sue relazioni personali, bensì
in Italia, dove a __________ (__________) dispone di un’abitazione di sua
proprietà e nelle immediate vicinanze vive la figlia (cfr. doc. A1; 13).
1.2. Contro la decisione su
opposizione dell’8 aprile 2015 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA, nel quale ha precisato che il suo disaccordo è dovuto alle seguenti le
ragioni:
" (…)
- dimoro in Svizzera da metà giugno 2012
a tutt’oggi (doc. B e B1)
- il fatto che
m’impegno nella continua ricerca di un nuovo posto di lavoro dimostra la mia
volontà di voler proseguire a risiedere in questo paese.
Per vostra
informazione, in data 1.12.2014, ho richiesto alla __________ una valutazione
preliminare obbligatoria per il riconoscimento dei miei titoli professionali
esteri.
Avendo ricevuto
un riscontro positivo in merito, in data 24.3.2015 ho inoltrato il formulario
compilato allegando tutti i documenti richiesti e copia del relativo pagamento
anticipato (Doc. C).
- Attualmente la
mia residenza è presso la Signora __________ semplicemente perché mi trovo in
una situazione finanziaria precaria: non penso che un gesto di generosità nei
miei confronti possa venir usato per penalizzarmi!
- Riguardo ai miei
rientri a __________ per visitare i familiari durante la bassa stagione, non è
corretto affermare che erano settimanali (Doc. D) ma piuttosto ogni 15-20
giorni: d’altronde non mi risulta ci sia una legge che proibisca di
allontanarsi dalla propria dimora abituale in Svizzera durante le giornate di
congedo o le vacanze!
- In merito al mio
indirizzo di contatto all’estero, evidentemente si tratta di un errore commesso
della __________ come testimoniato nella dichiarazione scritta del signor __________
– Direttore (Doc. E).
(…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 2
giugno 2015 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.4. Il 18 giugno 2015 la Sezione
del lavoro ha trasmesso della documentazione a complemento di quella inviata
con la risposta e ha precisato che solo successivamente alla decisione su
opposizione impugnata e a seguito di una richiesta da parte
dell’amministrazione ha proceduto al trattamento doganale del proprio
autoveicolo (cfr. doc. V; 27 +1/2).
1.5. L’assicurata ha presentato le
proprie osservazioni con scritto del 22 giugno 2015 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 16 luglio 2015 la Sezione
del lavoro ha preso posizione riguardo al doc. VII (cfr. doc. XI).
1.7. La ricorrente si è nuovamente
pronunciata in merito alla fattispecie il 28 agosto 2015 (cfr. doc. XIII).
1.8. L’amministrazione ha
formulato alcune precisazioni con scritto del 7 settembre 2015 che è stato
trasmesso senza indugio all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. XVI).
1.9. Il 26 febbraio 2016 la
ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni e ha inviato alcuni documenti
(cfr. doc. XVII + F1/F2).
1.10. Il doc. XVII unitamente agli
allegati è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc.
XVIII).
2.1. Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se l’assicurata abbia diritto oppure no a
indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° giugno 2014.
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì
la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).
In un'altra sentenza del 6
settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola
l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro
la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per
la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
L’Alta Corte ha pure
ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
" (…)
Orbene non si vede come la
suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una
presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria
alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del
lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un
serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza
effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare
l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale
presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a
non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente
poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo
l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento
contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento
che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la
ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il
diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in
Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non
è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal
fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di
avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”
In
quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti
all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel
periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente
sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il
ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera
presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di
quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,
da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il
Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in
Svizzera, rilevando:
" (…)
3.
3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)
3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher
le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par
l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,
même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,
résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué
successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans
discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde
et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient
régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de
l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1
publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de
diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de
soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une
résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans
lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait
visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci
a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité
de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul
intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de
l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de
ses intérêts personnels se trouvait en France.
Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations
de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza
8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un
permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento
occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi
effetti personali.
Il Tribunale
federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato annunciato
alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente nell’abitazione
durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha lavorato
conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno
confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.
In un’altra
sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per
un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva
in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere
seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva
risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,
ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza
durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine
gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile
accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal
marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin
dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto
quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e
mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di
aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica
Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile
che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo
marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo
precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano
da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il
soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,
che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
Per una
critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage
et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain
Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour
Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.
(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis
d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la
décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal (notamment
le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien employeur
de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l’autorité
administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et payements
avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi pure lo
stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del
2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un
paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni giorni, dove
dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che lavorava
fuori. (…)".
In un’altra sentenza,
pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il
diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di
conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il
centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato
negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia
di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la
sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare
difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una
residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza
8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un
assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha
lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è
proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010
soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere
beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero
frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in
cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il
suo ritorno all’indirizzo del padre.
L’Alta Corte ha confermato
la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:
" (…) 4.2. La caisse de chômage se plaint d'une constatation
arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé
son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était
épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la
législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse.
La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré
est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette
commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que
celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches
d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le
weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir
l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne
ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par
ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de
Suisse ne serait pas non plus pertinente.
4.3. De son côté,
l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________,
comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.
5.
5.1. Par son
argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits
retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas
en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a
pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.
5.2. S'agissant du
grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En
effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet
pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il
ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre
des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11
ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la
juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de
plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet
élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec
la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la
résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de
savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de
l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible
d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi
d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les
raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas
décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans
violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à
C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses
relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015, il Tribunale federale, confermando la
sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.4), ha sottolineato che “è
peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in
Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e
non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata
in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua
giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der
Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base
esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli
soggettivi (la volontà interna della persona interessata).
La situazione familiare è
soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la
continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la
modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure
l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di
tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
In
una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale
federale ha rilevato che:
" (…)
5.3. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13
al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse
("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette
résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se
situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la
référence).
(…)
5.4 Au regard des
circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu de considérer que la
recourante a son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse pour la
période du 1er novembre 2012 au 14 mai 2014, seule déterminante en l'espèce.
Les démarches entreprises par les parents de la recourante afin de lui
constituer un nouveau domicile civil en Suisse n'y changent rien. Certes a-t-il
été procédé au dépôt des papiers le 1er février 2012 auprès de l'Office
cantonal de la population. Cet élément ne constituait toutefois qu'un indice
(cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102),
insuffisant en l'espèce à établir la volonté de la recourante de faire de la
Suisse le centre de ses relations personnelles. A la lumière des faits retenus
par la juridiction cantonale (consid. 10 du jugement attaqué), lesquels n'ont
pas été remis en cause dans le cadre du présent recours, il convient de
constater que la situation concrète de la recourante ne s'est pas modifiée
entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu'au
14 mai 2014, date de la décision administrative litigieuse: la recourante a
continué, après comme avant, à passer les jours de la semaine dans
l'institution - choisie par ses parents - qui l'a accueillie en Suisse et ses
nuits - à quelques exceptions près - ainsi que ses week-ends chez ses parents
en France. D'un point de vue objectif, on ne saurait y voir la manifestation,
reconnaissable pour les tiers, de la volonté de la
recourante de déplacer le centre de ses intérêts; le lieu de résidence
effective de ses parents, lieu où la recourante dormait, passait son temps
libre et laissait ses effets personnels (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3, in SVR
2006 KV n° 12 p. 38; voir également CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des
ZGB, 2000, p. 92 n. 319 ss), demeurait l'endroit avec lequel ses liens
personnels étaient les plus intenses. Il importe à cet égard peu que la
recourante passait la majeure partie de son temps éveillé au Centre de jour du
foyer G. C'est également pour les mêmes raisons qu'il faut considérer que la
résidence habituelle de la recourante se situait en France. Le point de savoir si le changement de domicile de la mère de
l'assurée en octobre 2014 est susceptible de modifier ce résultat n'a pas à
être examiné, seules les circonstances prévalant jusqu'à la date de la décision
administrative litigieuse étant déterminantes. (…)”
In
una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per
l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di
un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il
suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è
stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia
cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di
un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è
conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.
In una sentenza
2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale
federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale
cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio
della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.
L’Alta Corte ha ritenuto
che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per
concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero
e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,
appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del
curatore e compagno della ricorrente).
2.2. A livello cantonale in una
sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.
376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle
indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un
amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)
risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore
frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo
modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il
datore di lavoro era già fallito.
Secondo il TCA anche se da
una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr.
500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che
l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta
dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei
figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre;
messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione
rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da
parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una
palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava
che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre
2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali,
soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a
disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Del resto in Svizzera
l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a
nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli
associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).
Dal 23 maggio 2013 questo
assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi direttamente dei figli e ha
riacquistato lo statuto di frontaliero.
Il presupposto dell’art. 8
cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del
30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un
assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha
frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo.
Questa Corte ha rilevato in
primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo periodo d’impiego
all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi
di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione
in tale Paese estero.
In secondo luogo, nella
Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha
peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione appena
menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di
consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il
domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove è in affitto
in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino
al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero corrispondeva a quello
dell’appartamento citato.
Nei suoi scritti di
candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all’estero egli,
inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.
Infine, allorché la
Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011,
egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la
documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che l’amministrazione ha
risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al
domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo invitava comunque a presentarsi
precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore termine,
egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto
presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente all’estero per un
colloquio professionale.
Va, d’altra parte,
considerato che dall’estratto del suo conto bancario emerge che nel periodo 1° settembre-5
dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati,
risultano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito.
Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata,
se in Svizzera o all’estero.
Per comprovare la
residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in
Svizzera.
La presenza
dell’assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto
Soccorso, e l’essere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino
non comprovano, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.
Neppure sono sufficienti a
dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del
cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per concludere circa l’esistenza
di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato
sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi
di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente
del personale.
Il TCA è arrivato alla
medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,
cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.
781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in
Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua
famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La
condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa
dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e
Fatti
i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato
estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da
diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa
giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6
ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.
55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato
soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,
presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in
comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra
località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la
moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione
il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in
RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a
un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo,
l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era
in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso
frontaliere.
Della categoria dei
lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno
infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel
settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente
la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da
un'impresa frontaliera.
Questo non era
manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era
stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata
determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni
successivi.
In secondo luogo, anche
ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel
periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il
contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene
già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare
la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30
giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di
risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle
proprie relazioni personali.
L’assicurato, infatti,
fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato
all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa
dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.
L’assicurato, inoltre,
dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato
all’estero e pochi giorni in Svizzera.
Dall'incarto URC era
emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul
mercato del lavoro estero
Nel mese di febbraio 2014
egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma
per un datore di lavoro estero.
Per quel che riguarda le
relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la
figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre
in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.
Al momento in cui nel
febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto
curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.
Su questo tema B. Rubin in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,
Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
9 L'exigence de la
résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les
recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels
du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du
placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au
placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation
des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à
effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]
consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du
travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve
d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30
novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de
rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10 Le domicile
fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents offi-ciels ont
été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans
des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices
permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.
410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des
intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent
la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,
le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois
indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont
scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent
d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit
également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11 II convient de
donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement
et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que
l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan
car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire
d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs
de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril
2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que
l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne
suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour
prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,
un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre
2007 [8C_270/2007] consid. 2.2).”
2.3. I criteri fissati dalla
giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti
dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel
luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):
" RISIEDERE
IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per
aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in
Svizzera.
Egli
deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine
quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità
giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo
la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non
ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli
articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del
diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma
secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA
C 290/03 del 6 marzo 2006).
Questa
nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri,
indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.
Il
riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a
risiedervi; e
● avervi
contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.:
sottolineatura del redattore)
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli
stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un
permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività
lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,
anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola
si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini
stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La
cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali
preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione
a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento
dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID
883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011
del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in
Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID
B342) ê
B138 Un
soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle
indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta
facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel
caso di un’assegnazione.
Valutazione
dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si
constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta
e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un
permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di
residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In
caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari
in tal senso.
B140 Infatti,
per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere
una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le
autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento
dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento
o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione
nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero
come indirizzo di contatto.
B141 Se
la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli
accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o
provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a
sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la
cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la
residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della
polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza
amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un
assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro
delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi
per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o
per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è
determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie
altri obblighi civici.
Uno
straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera
unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo
rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di
disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una
possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni
personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il
fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
-8C_791/2011
del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
-8C_658/2012
del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un
materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui
vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni
personali altrove)
-8C_777/2010
del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,
nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in
Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116
V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133 II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.4. Nella presente evenienza RI 1,
nata il 15 novembre 1965, di nazionalità italiana, in precedenza, dal 16
ottobre 2012, in possesso di un permesso per confinanti G (cfr. doc. 2) e dal 14
maggio 2013 titolare di un permesso di dimora temporanea L scaduto il 13 maggio
2014 (cfr. doc. 4; 14/7; A), ha lavorato da metà giugno a metà settembre 2012 in
un’azienda __________ sull’__________, nei mesi di ottobre e novembre 2012
presso il Ristorante __________ di __________ e dal dicembre 2012 al marzo 2013,
come pure dal maggio 2013 al maggio 2014 per la __________ quale addetta alla
preparazione dei pasti.
Il 13 maggio 2014
l’interessata ha concluso un ulteriore contratto di lavoro in qualità di cuoca
con la __________ (cfr. doc. 5/2; B; 11; F2).
Dal mese di luglio 2013,
rispettivamente agosto 2013 sarebbe stato pattuito oralmente con la __________
un orario di lavoro di 180 ore mensili a fr. 25/ora, per complessivi fr. 4'500
lordi mensili (cfr. doc. 22; 9/4).
In data 13 maggio 2014 tra
l’assicurata e la menzionata società è stato formalizzato un contratto di
impiego in qualità di cuoca con inizio il 19 maggio 2014 e della durata di 364
giorni, senza orario fisso (cfr. doc. 5/2 p.to 4: “Orario di lavoro. A
dipendenza delle condizioni meteo, la durata del lavoro può variare ed arrivare
ad un massimo di 42 ore settimanali, su 7 giorni lavorativi settimanali”).
Il 12 settembre 2014 la __________
ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 ottobre 2014 (cfr. doc. 9/3).
Ritenuta l’intempestività
del licenziamento (a causa dell’inabilità lavorativa per malattia; cfr. doc.
D1) le è stato riconosciuto, oltre allo stipendio di ottobre 2014, il salario
per il mese di novembre 2014 e un ulteriore mese quale buona uscita per
complessivi fr. 12'600 lordi (fr. 25/ora x 42 ore x 4 settimane x 3 mesi; cfr
doc. 25/3; 24; 25/2; 25).
Dalle carte processuali
risulta, inoltre, che l’assicurata nel novembre 2014 aveva pendente una domanda
di rinnovo del permesso L (cfr. doc. 25/1; 14/7) e che nel marzo 2015 era
pendente una domanda di rilascio del permesso di dimora B (cfr. doc. 23; 22).
RI 1, vista la diminuzione
delle ore di lavoro, si è iscritta in disoccupazione il 2 giugno 2014
dichiarando di cercare un’occupazione a tempo pieno quale cuoca (cfr. doc. 1;
7/1).
Il 3 ottobre 2014 la Cassa
di disoccupazione ha sottoposto all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro
il caso dell’assicurata per decisione, rilevando che:
" (…)
L’assicurata si annunciava in
disoccupazione a decorrere dal 1.06.2014 a seguito della disdetta da parte
degli __________. Dalla documentazione consegnata dall’assicurata ci accorgiamo
che tutte le buste paga mensili sono indirizzate in Italia, la stessa cosa per
la lettera di disdetta inviata all’indirizzo dell’assicurata in Italia.
Questioni che devono formare oggetto di
decisione.
L’assicurata può essere considerata in
Svizzera ai sensi della Prassi LADI Marg B136 e seguenti?” (Doc. 9)
Il 20 ottobre 2014
l'assicurata è stata sentita dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si
evince segnatamente che:
" (…)
D: Da quale data rivendica le indennità di disoccupazione?
R: dal 1° giugno 2014.Mi sono annunciata su invito del mio datore
di lavoro.
D: In quale misura è disposta ad esercitare un'attività lucrativa?
R: a tempo pieno.
D: E' attualmente abile al lavoro nella misura ricercata?
R: sì
D: Durante quali periodi è stato inabile al lavoro?
R: dal 23 agosto 2014 al 30 settembre 2014. Dal 23 al 29 agosto
2014 sono stata degente presso la __________ di __________.
D: Quali attività è disposta ad esercitare?
R: cuoca, cameriera, barista.
(…)
D: Dove risiedeva quando lavorava presso la __________?
R: a __________.
D: E' iscritta all'AIRE?
R: no
D: Dove risiede normalmente dal 1° giugno 2014?
R: a __________ presso __________. Dispongo di un appartamento da
ottobre 2013.
D: Di quanto locali è composto l'appartamento di __________?
R: si tratta di un appartamento di due locali.
D: A quanto ammonta l'affitto mensile?
R: CHF 550.00 tutto compreso. Il contratto di locazione scade il
31 ottobre 2014. sarà rinnovato unicamente se il datore di lavoro mi richiamerà
sul posto di lavoro. Nel caso in cui non riprenderò l'attività mi sposterò a __________,
in __________, presso la signora __________ i, che è una mia amica.
Qualora troverò un posto di lavoro - nel caso in cui non
riprenderò presso il mio ultimo datore di lavoro – cercherò un alloggio nelle
vicinanze del nuovo posto di lavoro.
D: Ha sottoscritto un contratto di locazione? Chi lo ha stipulato?
R: sì l’ho sottoscritto con i signori __________ e __________,
domiciliati a __________.
D: Vive da sola nell’appartamento di __________?
R: attualmente sì, se m sposterò a __________ andrò a vivere con
la signora __________, a casa sua.
D: L’appartamento è arredato? Ha arredato lei l’appartamento?
R: sì, l’appartamento è stato arredato dal proprietario dello
stabile.
D: dove consuma normalmente i pasti ?
R: al mio domicilio
D: Ha figli? Può fornire le generalità?
R: ho una figlia, __________, nata il 22.06.1989
D: Dove risiede sua figlia?
R: vive a __________ (__________-I) con il suo compagno, un Comune
nelle vicinanze di __________.
D: Dove risiede suo marito?
R: mio marito risiede a __________ (__________) in un'abitazione
di sua proprietà. Preciso che non siamo separati legalmente, tuttavia lo siamo
di fatto. Non abbiamo intrapreso alcuna separazione legale.
D: Ha mantenuto la residenza a __________?
R: io ho sempre mantenuto la residenza a __________ da gennaio 2009.
Prima ero residente a __________ con mio marito.
D: Per quale motivo si è trasferita da __________ a __________?
R: per motivi professionali mi sono trasferita da __________ a __________.
Avevo infatti trovato un posto di lavoro in qualità di alpigiana presso
l'azienda agricola __________.
D: Per quale motivo non vive con suo marito?
R: in quanto siamo separati di fatto.
D: Siete separati giudizialmente? Quando avete avviato le pratiche
legalmente?
R: no, non abbiamo avviato alcuna pratica legale.
D: A cosa corrisponde l'indirizzo di __________ (Italia),
menzionato sulla disdetta del rapporto di lavoro?
R: alla mia residenza italiana. Nel 2008 ho acquistato, con i miei
risparmi, un appartamento di due locali, composto da un soggiorno con cucina,
una camera da letto e un bagno. Non ho stipulato nessun mutuo.
D: Ha un veicolo? Con quale immatricolazione?
R: sì ho un veicolo __________ immatricolato in Italia (__________).
D: Quale è la sua Cassa malati?
R: attualmente non ho una Cassa malati, tuttavia sono in
trattativa per affiliarmi dal 1° gennaio 2015 (__________).
D: Chi è il suo medico curante?
R: il dr. __________ di __________ (__________) e il dr. __________
di __________.
D: Durante quali giorni soggiornava in Ticino durante la sua
attività lavorativa e quando rientrava a __________?
R: durante l'alta stagione (da dicembre a marzo e da giugno a
luglio) non rientravo regolarmente durante il fine settimana in quanto la
durata del viaggio e di circa quattro ore per l'andata e quattro per il ritorno.
Iniziavo presto al mattino e finivo tardi la sera durante la bassa stagione e
durante l'alta stagione facevo tanti straordinari.
D: Durante quali giorni soggiorna in Ticino dal 1° giugno 2014?
R: da quando mi sono iscritta in disoccupazione sono regolarmente
a __________.
D: Quali legami ha con la Svizzera?
R: professionali. Cerco un posto di lavoro in Svizzera in quanto
ritengo di avere più possibilità di trovare un posto di lavoro qui, vista la
crisi che c'è attualmente in Italia.
D: E' membro di società, associazioni o altri enti con o senza
scopo di lucro?
R: no
D: E' abbonata a giornali o riviste? Quali?
R: no
D: Come effettua le sue ricerche di lavoro?
R: di persona.
D: Ha un collegamento internet?
R: no." (Doc. 11)
Da questo documento del 20
ottobre 2014, firmato anche dall'assicurata, emerge in particolare, da un lato,
che la medesima a __________ disponeva di un appartamento di due locali già
arredato, la cui pigione ammontava a fr. 550 al mese e il cui contratto scadeva
il 31 ottobre 2014 e sarebbe stato rinnovato unicamente nel caso in cui avesse
ripreso a lavorare per la __________. In caso negativo la ricorrente ha
asserito che sarebbe andata ad abitare ad __________ presso un ‘amica e che in
seguito, qualora avesse reperito un nuovo impiego, avrebbe cercato un alloggio
nelle vicinanze del datore di lavoro.
Dall’altro, che
l’insorgente è proprietaria di un appartamento di due locali a __________ (__________),
in __________, che ha acquistato nel 2008 con i suoi risparmi e senza accendere
alcun mutuo. Sua figlia, nata nel 1989, vive con il compagno a __________ -
Comune che dista 7 km da __________ (cfr. www.viamichelin.ch). Il marito, invece,
dal quale è separata di fatto, vive a __________ (__________), sito a 27 km da __________
(cfr. www.viamichelin.ch).
L’assicurata, che non è
iscritta all’AIRE, ha inoltre dichiarato che il suo legame con la Svizzera è di
tipo professionale, precisando di cercare un impiego in Svizzera dove ritiene
di avere più possibilità di trovarlo, vista la crisi vigente in Italia.
Il 17 marzo 2015, pendente
la procedura d'opposizione interposta dall'assicurata contro la decisione del
1° dicembre 2014 con cui le è stato negato il diritto all’indennità di
disoccupazione dal 1° giugno 2014, la ricorrente è stata nuovamente sentita
dall'amministrazione.
Nel verbale allestito
dalla Sezione del lavoro e firmato dall'insorgente è stato indicato quanto
segue:
" (…)
ADR: Da quando ho lasciato il mio
appartamento a __________ (inizio ottobre 2014) vivo presso la mia mica, la
signora __________, nata il 09.12.1944. L’economia domestica è composta
unicamente da me e dalla mia amica. Trattasi di un’abitazione unifamiliare di
proprietà della mia amica, composta di 3 camere da letto, due bagni, salotto e
cucina.
Al momento non verso alcun canone di
locazione, non partecipo alle spese correnti e non dispongo di un contratto di
locazione.
ADR: La mia abitazione in Italia di cui
nell’atto di compravendita del 4 dicembre 2008 agli atti da sempre è abitata da
parte mia e non è data in affitto, vi risiedo ogni tanto durante il weekend.
(…)
Nella stagione alta, da dicembre a marzo, lavoravo molte più ore
al mese rispetto alle previste 180 ore e non rientravo a __________.
Durante la bassa stagione, che corre dal 20 marzo al 20 giugno e
da settembre a novembre compensavo poi e ore straordinarie. Quando non c’erano
gli allievi delle scuole elementari di __________ che facevano la scuola
montana nella __________, rientravo a __________ magari anche per una
settimana. Di regola rientravo anche il weekend.
ADR:
Preciso che l’autoveicolo di mia proprietà è ancora immatricolato
in Italia, non ho ancora provveduto a sdoganarlo. (…)” (Doc. 22)
2.5. Attentamente esaminate le
carte processuali, questo Tribunale osserva, innanzitutto, che dal profilo del
diritto interno un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se
risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza
effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid.
2.1.-2.3.).
Il TCA ricorda altresì che
è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: l’8
aprile 2015) che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio
2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile
2005 consid. 2).
Nella presente fattispecie
l’assicurata è proprietaria in Italia a __________ (__________) - che dista 134
km di cui 95 km di autostrada da __________ e 227 km di cui 167 km di
autostrada da __________ (www.viamichelin.ch) - di un appartamento acquistato
nel 2008 che non è dato in locazione a terzi (cfr. doc. 11; 12/1; 22). Sua
figlia, nata nel 1989, abita a pochi chilometri da __________.
Inoltre la ricorrente, non
iscritta all’AIRE e la quale ha proceduto al trattamento doganale del proprio autoveicolo
- che in occasione delle audizioni davanti alla Sezione del lavoro del 20
ottobre 2014 e del 17 marzo 2015 risultava immatricolato in Italia (cfr. doc.
11; 22) – soltanto il 10 giugno 2015 (cfr. doc. 27/2), ha dichiarato che nella
bassa stagione, da marzo a giugno e da settembre a novembre, quando lavorava
meno ore presso la __________, rientrava a __________ anche per una settimana,
di regola anche i fine settimana (cfr. doc. 22).
Con il ricorso è vero che
la medesima ha precisato che sarebbe rientrata a __________ ogni 15-20 giorni
(cfr. doc. I).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora
prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere
accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando
ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo
tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se
esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF
121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid.
3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189;
per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Quanto addotto in sede di
ricorso non smentisce in ogni caso il fatto che i rientri in Italia avvenivano
comunque con frequenza.
Del resto in Ticino la
ricorrente non dispone di una situazione alloggiativa stabile, visto che quando
lavorava per la __________ abitava in un appartamento già arredato di due
locali a __________ il cui rinnovo del contratto di locazione era vincolato
alla continuazione del rapporto di impiego con la Società menzionata (cfr. doc.
11) e in seguito è stata ospitata a titolo gratuito da un’amica a __________
(cfr. doc. 22; I).
L’assicurata ha, al
riguardo, affermato che, qualora avesse trovato una nuova occupazione, avrebbe
cercato un alloggio nelle vicinanze del posto di lavoro (cfr. doc. 11).
In proposito giova
osservare che i conteggi salariali allestiti dalla __________ dal maggio 2013
al maggio 2014 (cfr. doc. 9/4), come pure la lettera di disdetta del 12
settembre 2014 (cfr. doc. 9/3) quale indirizzo della destinataria riportano “__________”.
Con scritto del 16
dicembre 2014 l’ex datore di lavoro dell’assicurata ha attestato che:
" (…)
- Confermiamo che RI 1 è in affitto nell’appartamento di __________
a __________ dal mese di novembre 2012.
- I dati personali sono inseriti nel nostro sistema informatico
della gestione dei dipendenti. Sono stati immessi all’inizio del rapporto
professionale - a novembre 2012; purtroppo a quel tempo (RI 1non aveva ancora
la casella postale), abbiamo erroneamente iscritto l’indirizzo di __________
(I) anziché __________ e non è più stato cambiato anche se RI 1 risiede
regolarmente a __________.
(…)” (Doc. E)
Al riguardo il TCA osserva
che perlomeno stupisce la circostanza che la ricorrente, pur ricevendo da
novembre 2012 dei conteggi salariali con l’indirizzo italiano, nel caso in cui
fosse stata effettivamente residente in Ticino, non abbia mai chiesto la
modifica dell’indirizzo per adeguarlo alla nuova situazione.
Nemmeno va dimenticato che
l’insorgente alla domanda "Quali legami ha con la Svizzera" postale
dalla Sezione del lavoro il 20 ottobre 2014 ha risposto: "professionali.
Cerco un posto di lavoro in Svizzera in quanto ritengo di avere più possibilità
di trovare un posto di lavoro qui, vista la crisi che c’è attualmente in
Italia" (cfr. doc. 11).
Chiamato a pronunciarsi
nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere
che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 non ha il
centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera, bensì l’abbia mantenuto in
Italia.
La ricorrente non ha mai
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), cantonale (cfr. consid. 2.2.)
e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3.), le quali esigono come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
A ragione, dunque, nella
decisione su opposizione del l’8 aprile 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito
che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12
LADI, non è in concreto realizzato.
2.6. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurata possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base
delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V
222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.
24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS
0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,
all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82
consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015
consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La
persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso
della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di
lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia
delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come
se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate
dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
Considerandi
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65.
par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il
regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato
di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle
indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale
giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato in quanto egli non aveva la residenza in
Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia
durante il fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per
settimana, egli andava considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione
del lavoro, un vero lavoratore frontaliere.
L’assicurato aveva così
diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.
Del resto in quello Stato
si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli
familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito
da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.
Da quel documento,
emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa
monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi
professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella,
ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera
legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti
con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto
il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base
delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, in una
sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3
febbraio 2016 e in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016.
2.7
Il Regolamento (CE) 883/2004
prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal
lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si
mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola
la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito
che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri
(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori
stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i
lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari
Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V
140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2;
STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
In una
sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.
782-784 e già citata al consid. 2.2, questo Tribunale, contrariamente al parere
della Sezione del lavoro (che comunque gli aveva negato il diritto d’opzione
sostenendo che difettasse la dimora in Svizzera), ha ritenuto che un assicurato
non poteva essere qualificato come falso frontaliere vista la tipologia del
lavoro svolto.
Egli,
infatti, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in
disoccupazione da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno
assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile
2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la
propria attività lavorativa.
Quell’assicurato
ha, peraltro, trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno
2013.
all’estero.
La
situazione di quell’assicurato è dunque totalmente diversa dai lavoratori
attivi presso il cantiere AlpTransit.
Con sentenza
38.2015.30
del 20 novembre 2015 questa Corte, nel caso di un assicurato in
possesso di un permesso B che ha lavorato quale caposquadra minatore dal 2010
al 2013 in Svizzera abitando presso un alloggio del datore di lavoro, con
moglie e figli minori risiedenti nel sud Italia in una casa di loro proprietà,
ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro aveva deciso che il medesimo
aveva mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita e che
pertanto non era adempiuto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI per
avere diritto alle indennità di disoccupazione.
Dal profilo
del diritto internazionale, tuttavia, l’assicurato, ritenuta la natura e la
durata del contrato di lavoro, la tipologia delle attività da svolgere, gli
orari di lavoro e le condizioni abitative, i rientri ad intervalli regolari nel
luogo di residenza raggruppando i giorni di congedo, è stato ritenuto dal TCA
un falso lavoratore frontaliero con conseguente
diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del
paese di residenza.
Per il primo mese di
disoccupazione l’amministrazione ha ammesso che l’assicurato ha dimorato
effettivamente in Ticino. Per i due mesi successivi gli atti sono stati
rinviati per verificare la costante presenza del medesimo in Svizzera.
Inoltre
questo Tribunale, con sentenza 38.2015.17 del 23 novembre 2015, si è
pronunciato in merito a un assicurato con permesso L e in seguito B che ha
lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi
contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia
minore abitano in Italia, a pochi km dal confine svizzero, in una casa di loro
proprietà.
Il TCA ha
stabilito che gli elementi fattuali non permettevano di ammettere, né di escludere
la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, con
particolare riferimento all’aspetto del centro dei propri interessi personali
in Svizzera. Tale questione poteva comunque restare insoluta, visto che
la Svizzera doveva essere riconosciuta quale Stato competente ad erogargli le
prestazioni di disoccupazione in applicazione del diritto internazionale, e
meglio dell’ALC.
In concreto le circostanze
di fatto non hanno consentito di concludere che l’assicurato fosse un vero
lavoratore frontaliere.
Egli è, inoltre, stato
considerato quale lavoratore falso frontaliere con diritto di opzione.
All’assicurato, dimorando regolarmente in Svizzera ed essendosi annunciato per
il collocamento in Svizzera, è stato perciò riconosciuto il diritto alle
indennità di disoccupazione ai sensi della LADI.
Il TCA,
anche con STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015, ha riconosciuto a un
assicurato lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto
di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di
residenza.
Il 13
gennaio 2016 questa Corte ha poi stralciato dai ruoli un ricorso del 30
novembre 2015 interposto contro una decisione su opposizione con cui la Sezione
del lavoro aveva negato a un assicurato il diritto
di beneficiare di indennità di disoccupazione dal 14 novembre 2014 in quanto il
centro dei suoi interessi era e rimaneva all’estero. A seguito dell’impugnativa
l’amministrazione, il 16 dicembre 2015, ha in effetti emesso una nuova
decisione su opposizione con la quale è stato stabilito che l’assicurato,
nonostante il centro delle sue relazioni personali fosse all’estero, visti la
tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i
rientri sporadici nel suo Paese di residenza, era da qualificare quale falso
lavoratore frontaliero con diritto di opzione alle indennità di disoccupazione
in Svizzera.
Il
diritto alle indennità di disoccupazione dal 14 novembre 2014 andava così riconosciuto all’assicurato sempre che risultassero adempiuti
gli altri presupposti del diritto (cfr. inc. 38.2015.77).
2.8
Nella Circolare
relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°
aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:
" (…)
LAVORATORE FRONTALIERO
Art. 1 lett. F, art. 65
RB; art. 56 RA
Definizione
A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si
intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4
segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per
forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro
Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni
giorno o almeno una volta la settimana.
A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra
lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito
all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore
frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27
segg.
Determinazione della residenza
A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal
fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La
determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in
base ai n. marg. A76 segg.
Veri lavoratori frontalieri: pendolari
giornalieri e settimanali
A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui
che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel
quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza
secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo
dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al
confine.
A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri
anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei
giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni
liberi.
Per dimostrare la
condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono essere posti
requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano
la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).
Falsi lavoratori frontalieri
A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo
professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna
almeno una volta la settimana.
Per rientrare nella
categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il
requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).
Per dimostrare la
condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono essere posti
requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano
la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”
L’autorità di sorveglianza
cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea
– del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12
e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha
sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può
essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti),
in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i
costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi
sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.
In
quell’occasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:
"
L'elemento determinante, per
l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza dell'interessato
in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto
durante la sua ultima occupazione.
Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di
disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di
residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano
stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente;
esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata
della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui
all'art. 71 del regolamento n.
1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono
occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare
abitualmente in un altro Stato membro.
Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n.
1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente.
Tali considerazioni hanno indotto la commissione
amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in
forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24
gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare
l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre,
per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n.
1408/71.
Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune
indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le
categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda
da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno
conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.
Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale
territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di
lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima.
La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita
unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato
membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro
principale dei suoi interessi.
All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia
lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto
che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola
essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art.
71, n. 1, lett. b), ii).
Non appena, infatti, il lavoratore abbia
un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda,
anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato.
Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla
situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a
spostarsi, e la natura del lavoro.
L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale
territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra
definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato
membro.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett.
b), ii), del regolamento n.
1408/71, vanno quindi presi in considerazione la
durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento
dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura
dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus
dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze
del caso.”
Nella sua Circolare la
SECO ricorda inoltre che:
A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano
nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:
· le persone che
lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);
· le persone che
normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);
· le persone cui si
applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,
se nel corso della loro
ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello
competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).
A31 La decisioni U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il
presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello
Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando tutte
le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito devono
essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.
A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle
prestazioni dell'AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere
verosimile il fatto che nello Stato dell'ultima attività non hanno fissato la
propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza).
A33 In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato
in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione
ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a
disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo
periodo in combinato disposto con par. 5 RB).
Momento di acquisizione e durata dello status di
lavoratore frontaliero
A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere
acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel
corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza
in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di
occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore
frontaliero.
Costituiscono
un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso
dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la
propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito
non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;
essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è
giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito
uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono
stabiliti e in cui risiedono.
A35 Un trasferimento durante un periodo di
disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.
A36 La durata dello status di lavoratore
frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di
principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione
i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della
disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si
tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.
(…)
RESIDENZA
Art. 1 lett. j RB; Art.
11.
RA
Definizione
A76 Per
residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.
A77 La
nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1
lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere
distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di
lavoratori frontalieri).
A78 Anche
il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c
LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel
senso di domicilio secondo il diritto civile.
Le
nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in
Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in
larga misura.
Importanza della residenza
A79 La
nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della
legislazione applicabile (capitolo D).
Per i
disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente
(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano
dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La
determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di
lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della
determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).
Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza
A80 Poiché
la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo
65.
RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato
dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite
un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i
lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una
famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La
decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo
eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo
65.
RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano
abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro,
lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In
generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella
decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano
in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui
lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi
lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale
il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego
fisso.
Determinazione della residenza
A84 La
determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene
solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La
persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei
seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale (n.d.r.: sottolineatura
del redattore), ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.
A85 Conformemente
all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti
fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:
• durata
e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:
frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il
mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso
un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per
constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante
un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività
autonoma;
• situazione della persona in oggetto, inclusi
• il tipo
e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo
ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata
di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata
dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in
un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse
pianificato.
Indicano
ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il
mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:
a) l’attività
all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale
o del miglioramento delle competenze linguistiche;
b) l’attività
all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio
accademico);
c) l’attività
era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.
• la
situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri
mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il
mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per
ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro
degli interessi vitali;
• lo svolgimento di un’attività non remunerata;
• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;
• la
situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un
appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera
durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a
lungo nello stesso posto ed era ben integrata;
• lo
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Se
l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà
della persona in base a una valutazione della situazione in generale,
considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.
Þ Esempio
Un
lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in
un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza
principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad
essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività
subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la
Svizzera.
Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza
A86 Per
stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono
collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri
determinanti per trovare un accordo17.
A87 Se
gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi
in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica
l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per
l’erogazione provvisoria di prestazioni.
Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero:
residenza in Svizzera non necessaria
A88 I falsi lavoratori frontalieri che
avevano un’attività subordinata in Svizzera ma sono residenti all’estero
possono far valere il proprio diritto all’ID in Svizzera in virtù della facoltà
di scelta concessa all’articolo 65 RB.
A89 Per l’esercizio di tale facoltà si
presuppone unicamente che la persona si metta a disposizione del servizio
pubblico di collocamento dello Stato nel quale richiede le prestazioni.
Sono
competenti gli organi esecutivi (URC, cassa) del territorio nel quale si
trovava il luogo di dimora della persona in oggetto. Se non è presente un luogo
di dimora, è determinante la sede dell'ultimo datore di lavoro della persona.
A90 Il diritto alle prestazioni non può
essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente
all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della
disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così
restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere
vana la facoltà di scelta.
In tal caso si deve derogare ai
requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.
A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato
disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri,
l’abolizione delle clausole di residenza.
A92 Il requisito della residenza in
Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per
lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in
Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in
Svizzera; l'autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni
debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera.”
Per
quanto attiene al valore delle direttive cfr. consid. 2.3.
2.9
Nella presente fattispecie la
ricorrente, da una parte, lavorava in Svizzera a __________, dall’altra, è
proprietaria di un appartamento acquistato nel 2008 in Italia a __________ (__________),
paese nelle vicinanze del quale abita la figlia (cfr. consid. 2.4.).
Dal profilo del diritto
internazionale occorre, in primo luogo, chiedersi se l’assicurata non debba essere
effettivamente considerata quale vera lavoratrice frontaliera (cfr. consid.
2.6
; 2.8.) che rientra settimanalmente in Italia.
Qualora fosse da
considerare quale lavoratrice frontaliera che si trova in disoccupazione
completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del
lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI), l’insorgente avrebbe diritto alle
prestazioni di disoccupazione in Italia.
Come visto sopra, la
ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Sezione del lavoro il 20 ottobre 2014 e
il 17 marzo 2015, ossia dopo l’emanazione della decisione del 1° dicembre 2014
di diniego del diritto all’indennità di disoccupazione, che nell’alta stagione,
da dicembre a marzo e da giugno ad agosto, lavorava molte più ore di quelle
previste e non rientrava a __________. Nella bassa stagione, dal 20 marzo al 20
giugno e da settembre a novembre, avendo meno lavoro, tornava in Italia anche
per una settimana e di regola nei fine settimana (cfr. doc. 11, 22).
Nel ricorso l’assicurata
ha però relativizzato le proprie asserzioni, indicando che nella bassa stagione
rientrava a __________ ogni 15-20 giorni (cfr. doc. I).
Come esposto sopra, in
virtù principio della priorità della dichiarazione della prima ora in presenza
di due diverse versioni la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni
che l’assicurato ha dato nella prima ora (cfr. consid. 2.5.).
La questione della
frequenza dei rientri settimanali, in casu, non merita in ogni caso di
ulteriori approfondimenti, visto che comunque, anche ritenendo che nella bassa
stagione l’assicurata rientrasse a __________ ogni fine settimana, tutto ben
considerato, non è possibile concludere che la stessa sia una
vera lavoratrice frontaliera.
In effetti risulta
credibile e ragionevole che nell’alta stagione, da dicembre a marzo e da fine
giugno ad agosto (cfr. doc. 11; 22), ossia per sei mesi all’anno circa, vista
l’attività svolta in ambito turistico in una zona di montagna, l’assicurata
fosse particolarmente impegnata con il lavoro sia nei giorni feriali che nei
giorni festivi - quindi nei fine settimana - e non fosse conseguentemente nella
condizione di rientrare almeno una volta alla settimana a __________.
Al riguardo va d’altronde
osservato che anche la proprietaria dell’abitazione data in locazione
all’assicurata a __________, __________, che ha dichiarato non essere parente
dell’insorgente (cfr. doc. D), l’8 maggio e il 27 agosto 2015 ha attestato che nell’arco
di tempo in cui l’insorgente è stata sua inquilina non aveva l’abitudine di
rientrare settimanalmente in Italia e che nel lasso di tempo novembre 2013 –
giugno 2014, in cui ha abitato stabilmente a __________ (invece che a __________)
per la convalescenza del marito, la ricorrente “spesso e volentieri passava
i suoi giorni liberi nel suo appartamento ricevendo visite da sua figlia, sua
cugina e altri amici” (cfr. doc. D; B1).
2.10
Nel caso in esame RI 1, al
beneficio di un permesso tipo L dal maggio 2013 al maggio 2014 (cfr. consid.
2.4
), dal dicembre 2012 ha lavorato per la __________ quale cuoca, in virtù di
contratti di lavoro verbali e dal 13 maggio 2014 in virtù di un contratto di
impiego scritto della durata di un anno (cfr. consid. 2.4.).
L’assicurata, fino al
2009, ha risieduto a __________ (__________) dove abita tuttora il marito dal
quale sarebbe separata di fatto.
Nel 2008 la medesima ha
acquistato un appartamento a __________ (__________), paese che dista pochi
chilometri dalla località di residenza di sua figlia, nata nel 1989.
La ricorrente ha indicato
che l’appartamento di __________ non è dato in locazione a terzi e che vi
risiede ogni tanto durante i fine settimana (cfr. doc. 11; 22; consid. 2.4.).
In simili condizioni,
occorre ora chiedersi se l’insorgente, volendo considerare la sua residenza in
Italia (in proposito va osservato che il
Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in
materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si
trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3.
della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia
Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im
Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische
Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und
Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38; consid. 2.9.),
vada trattata quale lavoratrice falsa frontaliera.
Il
Presidente di questa Corte, in un altro procedimento vertente
sull’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 1.5. della STCA
38.2015.17
del 23 novembre 2015 già citata al consid. 2.7.) ha interpellato la Segreteria di Stato dell’economia SECO riguardo
ai falsi frontalieri.
L’avv. __________
della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato:
" (…)
Relativamente ai falsi frontalieri, va
rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato
percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi
devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto
svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione
essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.
Conseguentemente, agli stagionali
provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di
disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa
la residenza effettiva in Svizzera.” (Doc. X; consid. 1.5.)
L’8 settembre 2015 il
Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA
38.2015.30
del 20 novembre
2015.
già citata al consid.
2.7
), ha posto all’avv. __________ i seguenti quesiti:
" (…)
Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:
“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero:
residenza in
Svizzera non necessaria
(…)
A90 Il diritto alle prestazioni non può essere
messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente
all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della
disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così
restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere
vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti
restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”
A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto
con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri,
l’abolizione delle clausole di residenza.
A92 Il requisito della residenza in Svizzera
secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori
falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali
persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità
cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il
mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”.
Le domande sono le seguenti:
Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso
frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c
LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?
Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa
oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza
sul mercato del lavoro svizzero)?
(…)” (Inc. 38.2015.30 doc. XII)
L’avv. __________ della
SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto:
" (…)
possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere
preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è
nondimeno necessaria al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art.
12.
LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).
Infatti, considerato lo scopo
dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel
nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda
all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per
recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità
cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie
correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori
indicazioni generiche in merito.”
(Inc. 38.2015.30 doc. XIV)
2.11
Attentamente valutate tutte le
circostanze del caso di specie, questa Corte ritiene che la situazione della
ricorrente (al beneficio di contratti di durata determinata e con un’attività
che le permetteva di rientrare, perlomeno per sei mesi all’anno, unicamente
saltuariamente in Italia; cfr. consid.2.4.; 2.9.), considerando la sua
residenza all’estero (cfr. consid. 2.10.), è assimilabile a quella dei
lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente
rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi
frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono
scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di
assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato
l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.7.;
2.8
).
Va evidenziato che per i
lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo l’art.
8.
cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare
regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.10.).
L’assicurata si è
annunciata per il collocamento in Svizzera dove ha attivamente cercato lavoro
(cfr. doc. 8).
Riguardo all’obiezione
formulata dalla Sezione del lavoro in sede di risposta di causa, ossia che
l’insorgente ha effettuato esclusivamente ricerche spontanee e presso datori di
lavoro che non cercavano nuovo personale, limitate maggiormente alla zona __________,
__________, malgrado le precise istruzioni ricevute secondo cui avrebbe dovuto
dare la priorità a concrete offerte di lavoro, riportate ad esempio sui
quotidiani (cfr. doc. III p.to 3), va osservato che è vero che dal Piano
d’azione stabilito nel giugno 2014 e sottoscritto dalla medesima emerge che
ella avrebbe dovuto prioritariamente rispondere a offerte di lavoro pubblicate
sui giornali e/o reperibili mediante internet (cfr. doc. 7/1 pag. 7).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che nei verbali concernenti i colloqui di consulenza con l’URC dei
mesi da luglio 2014 a gennaio 2015 è stato indicato che le ricerche di impiego
sono state svolte secondo le modalità concordate. Solo nel mese di gennaio 2015
è stato ribadito alla ricorrente di segnare precisamente le professioni dove
cerca lavoro e che le ricerche non possono essere ripetute (cfr. doc. 7).
Per quanto attiene al
periodo da giugno 2014, corrispondente al mese in cui l’assicurata si è
iscritta in disoccupazione, a fine settembre 2014, ossia quando ha ricevuto
la disdetta da parte della __________ e soprattutto fino a quando ha abitato nell'appartamento
di __________ presso __________ (cfr. doc. 11; consid. 2.4.), il TCA ritiene
che la dimora dell'assicurata in Svizzera fosse regolare.
In effetti __________,
proprietaria dell’abitazione data in locazione alla ricorrente dal dicembre
2012, ha dichiarato, sia l’8 maggio 2015 che il 27 agosto 2015, da una parte, che
l’assicurata è stata sua inquilina fino al 30 settembre 2014, dall’altra, che
nell’arco di tempo in cui è stata sua inquilina non aveva l’abitudine di
rientrare settimanalmente in Italia (cfr. doc. D; B1).
Il TCA non ignora che
dalle carte processuali risulta che l’insorgente è stata totalmente inabile al
lavoro dal 23 agosto al 30 settembre 2014 (cfr. doc. 11).
In proposito è comunque
utile rilevare che in tale periodo è stata in cura dal Dr. med. __________,
medicina generale, di __________ come attestato dal medesimo il 18 settembre
2014.
(cfr. doc. 6), e degente presso la Clinica __________ di __________ dal 23
al 29 agosto 2014, come si evince dal certificato del 29 agosto 2014 della
Clinica (cfr. doc. 6).
In simili condizioni, per
l'arco di tempo giugno - settembre 2014, dimorando regolarmente in Svizzera -
dove disponeva da sola di un appartamento di due locali per il quale doveva
pagare una pigione di fr. 550 al mese - e avendovi cercato attivamente lavoro,
la ricorrente può rientrare nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri
(cfr. consid. 2.7., in particolare STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).
L'insorgente, quale
lavoratrice falsa frontaliera, può dunque beneficiare del diritto di opzione
per i mesi da giugno a settembre 2014.
Ne consegue che
l'assicurata, essendosi annunciata per il collocamento in Svizzera il 2 giugno
2014.
(cfr. consid. 2.4.), ha diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi
della LADI, sempre che per questo periodo adempia gli altri presupposti
dell'art. 8 LADI.
2.12
Relativamente al lasso
di tempo da ottobre 2014, quando ha avuto termine il contratto di
locazione concernente l'appartamento di __________ all'8 aprile 2015,
data dell'emissione della decisione su opposizione impugnata che delimita il
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5.),
il TCA rileva che la ricorrente, il 17 marzo 2015 davanti alla Sezione del
lavoro, ha affermato di vivere presso un'amica, __________, a __________, in
un'abitazione unifamiliare di proprietà di quest'ultima a titolo gratuito e
senza contribuire alle spese correnti (cfr. doc. 22).
Al riguardo __________,
l'11 marzo 2015, ha dichiarato che:
" (…) la mia
amica RI 1 vive presso di me nella casa di mia proprietà (casa unifamiliare),
(mapp. __________). La casa è composta da 5 locali m2 80 circa. La casa è occupata
da 2 persone." (Doc. BB1)
Dal verbale di audizione
davanti alla Sezione del lavoro del 17 marzo 2015 emerge, da una parte, che
l'assicurata, dopo aver richiesto ulteriormente il rinnovo del permesso L nel
novembre 2014 (cfr. consid. 2.4.), l'11 marzo 2015 si sarebbe presentata
nuovamente al Servizio regionale degli stranieri di Bellinzona con __________,
la quale doveva confermare la sua dimora presso la sua abitazione. Dall'altra,
che in tale occasione il Servizio in questione le avrebbe prospettato il
rilascio di un permesso B (cfr. doc. 22).
Nella dichiarazione del 17
marzo 2015 del Servizio regionale degli stranieri di __________ è stato,
tuttavia, unicamente attestato che l’assicurata aveva pendente una domanda di
rilascio del permesso tipo B UE/AELS (cfr. doc. 23).
La Sezione del lavoro ha
evidenziato come la dimora presso l'amica di __________ sia provvisoria e
precaria, tanto più che ciò avviene senza controprestazione equivalente e
contratto di locazione che dia un minimo di stabilità e garanzie contrattuali
(cfr. doc. A; III).
In proposito va osservato
che agli atti, a parte la dichiarazione di __________, non risultano ulteriori
elementi (ad esempio estratti bancari che comprovino prelevamenti regolari in
Svizzera; aumento del consumo di elettricità e acqua presso l'abitazione di __________)
che attestino la costante presenza della ricorrente sul suolo ticinese durante
il periodo di disoccupazione a partire dal mese di ottobre 2014.
In tale contesto questa
Corte ribadisce che secondo la giurisprudenza federale per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera
non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo
scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STFA C 290/03 del 6 marzo 2006).
D’altra
parte è sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro
svizzero” (cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno
precario delle abitazioni reperite.
Alla luce
degli elementi appena esposti, questo Tribunale ritiene che la questione
relativa alla dimora in Svizzera dell’assicurata nel periodo dal mese di
ottobre 2014 al mese di aprile 2015 debba ancora essere approfondita
dall’amministrazione.
Gli atti
vanno, quindi, rinviati alla Sezione del lavoro affinché appuri se la
ricorrente dal mese di ottobre 2014 all'aprile 2015 ha dimorato effettivamente
oppure no in Svizzera.
Qualora, dagli
accertamenti che l'amministrazione esperirà, emerga che l'insorgente è stata
regolarmente presente su suolo elvetico nel periodo indicato, la Sezione del
lavoro esaminerà anche gli altri presupposti fissati dall'art. 8LADI per
riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione per il lasso di tempo a
far tempo dal ottobre 2014.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione dell'8 aprile 2015 è
annullata.
2. Per il periodo dal 2 giugno
alla fine di settembre 2014 l'assicurata va ritenuta una lavoratrice falsa
frontaliera che ha esercitato il suo diritto d'opzione in ambito di
assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera.
§ Gli
atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro perché verifichi se sono adempiuti
i presupposti di cui all'art. 8 cpv. 1 LADI, ad eccezione della lett. c.
3. Per il periodo da ottobre
2014 all'8 aprile 2015 gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi
accertamenti ai sensi del consid. 2.12.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti