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Decisione

38.2015.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 luglio 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I termini stabiliti dalla

legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno

precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15

luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in

caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V

305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,

in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37

consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9,

p. 479).

2.3. Ai sensi dell’art. 38 cpv.

2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto

contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si tratta qui di una

presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato

dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134

V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione

fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della

corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva

prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8

luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio si considera

notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non

si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008

consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Generalmente un secondo

invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono

giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V

94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi

postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del

gennaio 2004).

Questa finzione di

notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba

ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

Pertanto chi si assenta,

pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti

connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia

92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

Secondo costante

giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non

è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente

che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

2.4. Nella presente evenienza la

decisione del 12 febbraio 2015 con la quale la Sezione del lavoro ha negato a RI

1 il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di dicembre

2014 è stata spedita all’insorgente per raccomandata il medesimo giorno

dell’emanazione (cfr. doc. 12).

Il provvedimento in

questione è stato notificato alla ricorrente il 13 febbraio 2015 (cfr. doc.

12).

Il termine di trenta

giorni per interporre opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA (cfr. consid.

2.2.) ha quindi iniziato a decorrere il 14 febbraio 2015 (cfr. art. 38 cpv. 1

LPGA; consid. 2.2.) ed è giunto a scadenza lunedì 16 marzo 2015, ritenuto che

l’ultimo giorno del termine, 15 marzo 2015, era una domenica (cfr. art. 38 cpv.

3 LPGA).

L’opposizione datata 17

marzo 2015 e spedita il 18 marzo 2015 dal RA 1, per conto dell’insorgente (cfr.

consid. 1.2.), si rivela pertanto tardiva.

2.5. Occorre ora esaminare se RI 1

può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41

LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Di analogo tenore è l’art.

14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

Prima dell'entrata in

Considerandi

vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un

termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce

un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,

sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99

del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106

consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,

pag. 125).

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve

essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF

8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21

novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser,

ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.

170.

segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave

malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.

Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro

il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;

RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;

cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

2.6

Nel caso di

specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che, non sono dati i

presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la

decisione del 12 febbraio 2015.

In effetti questa Corte

non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo

dell’opposizione.

Il fatto che il ritardo

sarebbe da collegare all’intenzione del rappresentante, di comune accordo con

l’insorgente, di allegare all’opposizione il contratto dell’assicurazione

malattia (cfr. doc. 14; V) non può giustificare la tardività dell’inoltro

dell’opposizione.

In effetti la parte

ricorrente avrebbe dovuto interporre l’opposizione senza indugio, precisando

nella stessa che avrebbe trasmesso il documento citato non appena ne fosse

giunta in possesso, come poi è stato in realtà indicato nell’opposizione del 17

marzo 2015 (cfr. doc. 11)

Relativamente alla

circostanza che __________ del RA 1 fosse presente a __________ soltanto il

martedì, per cui le date per un incontro con RI 1 non erano molte (cfr. doc.

14), giova evidenziare che l’insorgente ha conferito mandato di assistenza e

rappresentanza al RA 1 il 20 febbraio 2015.

Di conseguenza, alla luce

del fatto che il termine per inoltrare opposizione contro la decisione del 12

febbraio 2015 notificata alla ricorrente il 13 febbraio 2015 (cfr. consid.

2.4

) era di trenta giorni (cfr. consid. 2.2.), l’incontro della medesima con

il rappresentante avrebbe potuto e dovuto aver luogo martedì 24 febbraio

oppure martedì 3 marzo, rispettivamente martedì 10 marzo 2015.

Nemmeno, dunque, la

sporadicità con la quale __________ si trovava a __________ è atta a scusare il

ritardo con cui è stata presentata l’opposizione.

In merito, inoltre, alla

questione concernente l’inizio, il 15 marzo 2015, di un’attività lavorativa da

parte dell’insorgente (cfr. doc. A2) sollevata con il ricorso e lo scritto del

3.

giugno 2015 (cfr. doc. I; V), questa Corte osserva, come del resto rilevato

dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. III), che, siccome il mandato di assistenza

e rappresentanza è stato dato al RA 1 il 20 febbraio 2015, il rappresentante avrebbe

comunque potuto agire per conto della sua assistita tempestivamente, indipendentemente

dagli impegni professionali di quest’ultima, peraltro assunti il 10 marzo 2015 a far tempo dal penultimo giorno del termine di trenta giorni per interporre opposizione.

Va, infine,

rilevato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali

hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010

del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA

2002.

pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio

2008.

confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA

38.2014.42

del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre

2006.

consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).

2.7

In simili condizioni, occorre

concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione del 12 febbraio 2015

tardivamente il 18 marzo 2015 da RI 1 è irricevibile (cfr. su questo tema le

STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato

inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio

del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014,

ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la

sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente

non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione

del termine inosservato; STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102

del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3

ottobre 2007).

Di conseguenza a ragione

la Sezione del Lavoro non è entrata nel merito della vertenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti