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Decisione

38.2015.41

Negato ind. per insolvenza a causa della domanda tardiva. Diritto perento. Il motivo fatto valere secondo cui era in attesa dell'esito dei proced.che la vedevano opposta a ex DL non consente la restit

6 agosto 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

procedimenti pendenti in Pretura costituivano unicamente delle procedure

parallele a quella relativa alla domanda di indennità per insolvenza.

Considerandi

In simili condizioni la

domanda di indennità per insolvenza deve essere respinta in quanto tardiva e di

conseguenza la decisione su opposizione assunta dalla Cassa in data 20 aprile

2015.

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti