38.2015.41
Negato ind. per insolvenza a causa della domanda tardiva. Diritto perento. Il motivo fatto valere secondo cui era in attesa dell'esito dei proced.che la vedevano opposta a ex DL non consente la restit
6 agosto 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.41
CL/RS
Lugano
6 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'11 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 aprile 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con la
decisione su opposizione del 20 aprile 2015, la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la propria decisione del 17 marzo 2015 (cfr. doc. 3) con cui ha ritenuto
che il diritto alle indennità di insolvenza per i crediti salariali ascrivibili
a RI 1 era perento. Contestualmente l’amministrazione ha in particolare
evidenziato quanto segue:
" (…)
1. L’opponente
ha prestato la propria attività lavorativa presso la __________ dal 29.10.10 al
04.08.2013 in qualità di gerente.
2. Con
domanda del 06.03.2015 ha rivendicato alla Cassa il versamento di fr. 13'318.00
per salari arretrati, spese e ripetibili, come da notifica di credito dell’8
luglio 2014.
3. La
Cassa, con decisione del 17.03.2015, ha respinto la domanda poiché tardiva. Il
fallimento della ditta era stato infatti pubblicato sul Foglio ufficiale
svizzero in data 08.08.2014 e il termine per la prestazione della richiesta
scadeva quindi il 07.10.2014.
4. Con
opposizione del 9 aprile 2014 l’assicurata, per il tramite del suo
patrocinatore, contesta la decisione della Cassa in quanto asserisce che
unicamente in data 12.02.2015 ha ricevuto la sentenza a suo favore riguardante
il riconoscimento integrale delle sue spettanze salariali e pertanto è da tale
data che deve decorrere il termine dei 60 giorni per l’inoltro della richiesta
d’insolvenza.
5. La
Cassa prende atto delle osservazioni presentate in sede di opposizione ma non
può che riconfermarsi nella sua decisione di rifiuto. L’assicurata avrebbe
dovuto infatti inoltrare alla Cassa, nei termini previsti dalla LADI, la sua
domanda d’insolvenza così come ha fatto la notifica per il credito insinuata
all’Ufficio dei fallimenti nei termini previsti dalla LEF, nonostante tale
credito fosse sub judice. La Cassa avrebbe poi, se del caso, provveduto a
tenere in sospeso la pratica fino alla sentenza giudiziale. (…)” (cfr cfr. doc.
1: A)
1.2. In data 11 maggio 2015 RI 1,
per il tramite del proprio patrocinatore, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA avverso la decisione su opposizione del 20 aprile 2015 (cfr. doc. 1; A). A
sostegno delle proprie motivazioni ella ha asserito quanto segue:
" (…)
1. La situazione
è estremamente semplice e ben riassunta nella Decisione impugnata.
A seguito del fallimento della datrice
di lavoro, __________, la qui ricorrente ha insinuato il suo credito per
pretese salariali all’Ufficio Fallimenti e, per scelta, non ha richiesto alla
Cassa le sue pretese in quanto sub judice (Pretura di __________).
(…)
2. La scelta di
non insinuare il credito alla Cassa si è basata sul fatto che tutti gli
stipendi non pagati sono stati contestati nell’Azione di disconoscimento del
debito promossa dal datore di lavoro (…)
3. Unicamente dopo
l’emanazione della sentenza 12.02.15, si è provveduto alla richiesta delle
indennità per insolvenza alla Cassa CO 1 (questo il 04.03.2015) rispettando
almeno il termine di due mesi della LADI. (…)
4. A mente della
ricorrente, il termine delle LADI non è da intendersi limitativamente nel senso
temporale, ma dal momento in cui il salario, non percepito, sia
inequivocabilmente dovuto (Diritto).
Ora, la causa di compensazione
impediva, de facto, la notifica, mancandone le premesse di merito e pertanto il
termine deve considerarsi sospeso.
Una corretta interpretazione infatti
non può essere che quella della qui ricorrente, in perfetta buona fede.
La causa di disconoscimento poteva
concludersi diversamente o addirittura il credito vantato dalla datrice di lavoro
essere messo all’asta.
In particolare Art. 51 cpv. 1 a.
Al momento dell’apertura del
fallimento, formalmente fino alla decisione finale del 12 febbraio 2015, non vi
erano crediti salariali non contestati, quindi non vi era diritto a richiedere
indennità.
Sia il diritto all’indennità sia il
credito salariale si sono concretizzati definitivamente con la citata Decisione
finale del 12 febbraio 2015.
Non toccava alla Cassa tenere in
sospeso la procedura ma alla Signora RI 1 richiedere un’indennità realmente
riconosciuta.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella risposta di causa del
29 maggio 2015, la Cassa si è riconfermata nella propria decisione su
opposizione emessa in data 20 aprile 2015 (cfr. doc. 1; A). L’amministrazione
ha in particolare evidenziato quanto segue:
" (…)
La tesi presentata dalla ricorrente di considerare, quale inizio
del termine di 60 giorni per l’inoltro della richiesta di insolvenza, la data
del 12 febbraio 2015 non può trovare accoglimento. Infatti, il diritto deve
essere fatto valere entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento nel
Foglio ufficiale svizzero di commercio, che nella fattispecie è il giorno 08
agosto 2014 con scadenza il giorno 07 ottobre 2014.” (cfr. doc. III)
1.4. Il documento III è stato
trasmesso in data 1° giugno 2015 alla ricorrente, che non ha presentato alcun
ulteriore mezzo di prova entro il termine di 10 giorni concessole da questo
Tribunale (cfr. doc. IV).
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha ritenuto tardiva la domanda di indennità per insolvenza inoltrata da RI 1 in data 4
marzo 2015.
Secondo l’art. 51 LADI i
lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di
lavoro che soggiacciono in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che
occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza,
se:
a.
il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b.
il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c.
hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di
pignoramento per crediti salariali.
Il cpv. 2 di questa
disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza
le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
2.2. A norma dell’art. 53 cpv. 1
LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore
deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo la pubblicazione
del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica
competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.
L'art. 53 cpv. 2 LADI
prevede che nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve
far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del
pignoramento.
Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza, che
copre unicamente i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del
rapporto lavorativo (art. 52 cpv. 1 LADI), si estingue ai sensi dell’art. 53
cpv. 3 LADI.
L’assicurato che pretende
un’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:
a) il modulo di domanda
d’indennità debitamente compilato;
b) il certificato d’assicurazione AVS/AI;
c) il
permesso di domicilio o di dimora oppure un’attestazione di domicilio del
Comune
d)
tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità (cfr. art. 77 cpv. 1 OADI; sul tema cfr.: STF 8C_335/2010 del 1°
giugno 2010).
2.3. Per costante giurisprudenza
federale i termini previsti dalla LADI per il preannuncio, rispettivamente per
fare valere il diritto alle prestazioni, non costituiscono semplici
prescrizioni d’ordine, ma hanno carattere perentorio.
Concretamente, ciò
significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la
mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza
di un presupposto formale.
Allorché invece la legge
prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso
provoca la decadenza del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in
particolare: STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70
consid. 1a; DLA 1995 no 21 pag. 123 consid. 1a DTF 117 V 244; DTF 110 V 334;
DLA 1986 p. 50; DTF del 15 aprile 1987 nella causa B. C. SA, non pubblicata e
H. U. Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung
und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1992, p. 56 e 65).
Pertanto se la domanda
d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a decorrere
dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio -
senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la “restituzione di un
termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si estingue.
Al riguardo, occorre rilevare che, per quanto attiene alla domanda di indennità
per insolvenza, la perentorietà del termine per far valere il diritto
all’indennizzazione viene espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI.
Nel caso di
sospensione del fallimento per mancanza di attivi e in assenza di una
pubblicazione anteriore della pronuncia del fallimento, è la pubblicazione
della misura di sospensione ad essere determinate ai fini della decorrenza del
termine per presentare la domanda di indennità per insolvenza (cfr. STF
8C_541/2009 del 19 novembre 2009, consid. 4 e DTF 114 V 354).
La
nostra Massima istanza ha stabilito che la sospensione dei termini di cui all’art.
38 cpv. 4 LPGA (ad esempio in occasione del periodo dal 15 luglio al 15 agosto
incluso) non si applica che ai termini di natura procedurale, ad esclusione dei
termini relativi all’esercizio di un diritto (cfr. STF C_108/06 del 16 agosto
2006 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 AIV no 1 pag. 1).
Il termine di cui all’art. 53 cpv. 1 LADI è un termine per l’esercizio del
diritto alle indennità di insolvenza, di natura perentoria (cfr. STF C_108/06,
consid. 4.3., DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107). L’art. 38 cpv. 4 LPGA non si
applica pertanto all’art. 53 cpv. 1 LADI.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2015.1 del 13 aprile 2015 consid. 2.6.
In una sentenza C 108/86,
del 14 agosto 2006, l'Alta Corte ha riconfermato la propria giurisprudenza,
sottolineando quanto segue:
" Laut Art. 53 Abs. 3 AVIG erlischt mit dem Ablauf der
60-tägigen Frist der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. Entsprechend dem
Verwirkungscharakter der Frist (BGE 123 V 107 Erw. 2a; ARV 2002 S. 187 Erw. 1a; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Stand Frühjahr 1998,
S. 193 Rz 515) geht unter Vorbehalt einer allfälligen
Wiederherstellung der Anspruch als solcher unter. Er existiert nicht mehr
(Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG],
Band I, Bern 1987, S. 569, Rz 19 zu Art. 53; Beatrice
Grob-Andermacher, Die Rechtslage des Arbeitnehmers bei Zahlungsunfähigkeit und
Konkurs des Arbeitgebers, Diss. Zürich 1982, S. 117; vgl. auch Hans-Ulrich
Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, Zürich 1984, S. 180; Urs
Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Diss. Zürich 2004,
S. 103; Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005, S. 356)."
In una sentenza C 20/07
del 22 ottobre 2007, la nostra Massima Istanza, circa l’applicazione dell’art.
53 cpv. 1 e 3 LADI, nel caso di un assicurato che si era annunciato alla Cassa
cantonale di disoccupazione oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
sul Foglio ufficiale cantonale del fallimento della ditta presso cui era
attivo, ha posto in particolare evidenza che:
" 3.
Secondo l'art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato
dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto
all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo
dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti.
Per il cpv. 3 della norma, alla scadenza di questi termini, il
diritto all'indennità per insolvenza si estingue. Si tratta di un termine di
perenzione (DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107).
4.
Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha
insinuato all'UEF di M._________, nell'ambito della procedura connessa alla
decozione della N.________ Sagl, un credito di fr. 4'290.- per stipendi non
percepiti dal 1° gennaio al 13 giugno 2005. Emerge inoltre che il xxx è stato
pubblicato sul FUC e sul FUSC il fallimento della ditta e che il 12 febbraio 2006 l'assicurato - dopo lo scritto 8 febbraio 2006 dell'UEF - si è annunciato alla Cassa cantonale
di disoccupazione per poter beneficiare delle indennità in caso d'insolvenza,
richiesta che la Cassa ha respinto il 4 aprile 2006.
Da quanto precede appare in tutta evidenza dal profilo temporale
che - quando l'assicurato ha inoltrato alla Cassa la richiesta di contributi
assicurativi a seguito del fallimento della datrice di lavoro - il termine
perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI era scaduto da oltre
due mesi.
Per il chiaro tenore letterale della disciplina citata,
l'interessato avrebbe infatti dovuto presentare la richiesta alle assicurazioni
sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della N.________
Sagl sul FUC e FUSC, ossia entro il 6 dicembre 2005, a prescindere dalla necessità di far valere il credito in sede fallimentare previa insinuazione
all'UEF di M._________.
Trattandosi di procedure parallele e del tutto autonome, per
l'ossequio del termine perentorio ex art. 53 cpv. 3 LADI a nulla sussidia il
fatto che l'assicurato abbia tempestivamente insinuato all'organo d'esecuzione
e fallimento la sua pretesa creditoria. Infatti, il presupposto per far valere
il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti dell'assicurazione
contro la disoccupazione in conformità dell'art. 53 cpv. 1 LADI era la notifica
alla "cassa pubblica competente" (cfr. in senso convergente la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 152/00 del 18 dicembre
2000, consid. 2).
Ne consegue che la richiesta 12 febbraio 2006 è formalmente
perenta.”
Infine, in una sentenza
8C_335/2010 del 1° giugno 2010, l’Alta Corte ha ribadito che:
" 2.1 Anspruch auf Insolvenzentschädigung haben Arbeitnehmer von
Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in
der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen, unter anderem wenn gegen ihren
Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt
Lohnforderungen zustehen (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG). Nach Art. 53 Abs. 1 AVIG
muss der Arbeitnehmer den Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der
Veröffentlichung des Konkurses im SHAB bei der öffentlichen Kasse stellen, die
am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist. Mit dem Ablauf dieser
Frist erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG).
Bei der erwähnten Frist handelt es sich um eine solche mit Verwirkungsfolge
(vgl. u.a. Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] C 226/94 vom 6. März 1995
E. 1a mit Hinweisen, in: ARV 1995 S. 122).“
2.4. Ai sensi dell’art. 41 LPGA,
se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, semper che
l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell’impedimento e compia l’atto omesso.
Di analogo tenore è l’art.
13 Lptca relativo alla restituzione per questa inosservanza.
In una sentenza del 21
giugno 1988 nella causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed integralmente
in DLA 1988 p. 125ss, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito
che la restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad
indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere
concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile.
Questo asserto
giurisprudenziale trova parimenti applicazione nell’indennità per insolvenza
(cfr.8C_335/2010 del 1° giugno 2010 consid. 3.2.1.;8C_336/2010 del 1° giugno
2010, consid. 3.2.1.).
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.
71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V
123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve
essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF
8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.
170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
2.5. Nella presente fattispecie
dagli atti dell’incarto emerge che il 4 marzo 2015 RI 1 ha chiesto l’indennità
per insolvenza per i crediti salariali relativi al periodo dal 1° giugno al 4
agosto 2013 (cfr. doc. 8).
Il fallimento della __________,
pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________ del 26
giugno 2014, è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio
(FUSC) il 2 luglio 2014 (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al
sito internet www.zefix.ch).
In data 7 agosto 2014
l’Ufficio dei fallimenti ha trasmesso per conoscenza al patrocinatore del
ricorrente un avviso circa la pubblicazione, che avrebbe dovuto avere luogo il
giorno seguente sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, del fallimento
della società presso cui RI 1 era attiva (cfr. doc. 13; 14).
Questa Corte rileva che
tale pubblicazione non risulta a Registro di commercio.
La data esatta della
pubblicazione del fallimento della __________ sul FUSC non modifica l’esito
della presente vertenza, dal momento che, come rettamente considerato dalla
Cassa (cfr. doc. III), il termine di 60 giorni per presentare la domanda di
insolvenza era scaduto, giusta l’art. 53 cpv. 1 LADI, al più tardi, anche
tenendo conto dell’asserita pubblicazione del fallimento nell’agosto 2014, in data 7 ottobre 2014 (cfr. doc. 14; estratto del Registro di commercio reperibile al sito
www.zefix.ch).
Di conseguenza, la domanda
del 4 marzo 2015 è tardiva e il diritto di RI 1 di ottenere le indennità per
insolvenza è perento.
La ricorrente ha fatto
valere che la tardività del deposito della domanda in esame fosse stata dovuta
ad una sua scelta, la quale ha atteso l’esito dei procedimenti che la vedevano
opposta all’ex datrice di lavoro, conclusisi con sentenza del 12 febbraio 2015
con cui il Pretore del Distretto di __________, avv. __________, ha respinto la
petizione relativa all’azione di disconoscimento del debito promossa dall’ex
datrice di lavoro (cfr. doc. E), rispettivamente con sentenza del 4 ottobre
2013 con cui il Pretore del Distretto di __________, avv. __________, ha
accolto l’istanza dell’insorgente tendente al rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ (cfr. doc. D;
I).
Questa Corte, al riguardo,
rileva che tali motivi non prmettono, secondo la giurisprudenza (cfr. consid.
2.4.), la restituzione del termine.
Come
rettamente sostenuto dalla Cassa (cfr. doc. A; III), RI 1, come ha proceduto in
ambito di insinuazione del credito che è stata presentata all’ufficio dei
fallimenti tempestivamente in ossequio dei termini LEF l’8 luglio 2014 (cfr.
doc. C; 9), prima quindi dell’emanazione delle sentenze pretorili del 4 ottobre
2014 e del 12 febbraio 2015, così avrebbe dovuto agire per quanto attiene
all’inoltro della domanda d’insolvenza rispettando il termine previsto
dall’art. 53 cpv. 1 LADI.
Del
resto, l’Alta Corte nella sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007 (cfr. consid.
2.3.), ha evidenziato che il presupposto per far valere il suo diritto
all’indennità per insolvenza nei confronti dell’assicurazione contro la
disoccupazione, in coformità all’art. 53 cpv. 1 LADI, era esclusivamente la
notifica alla cassa competente.
Fatti
I
procedimenti pendenti in Pretura costituivano unicamente delle procedure
parallele a quella relativa alla domanda di indennità per insolvenza.
Considerandi
In simili condizioni la
domanda di indennità per insolvenza deve essere respinta in quanto tardiva e di
conseguenza la decisione su opposizione assunta dalla Cassa in data 20 aprile
2015.
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti