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Decisione

38.2015.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 settembre 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich

die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können

deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des

Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11

I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich

weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der

"Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des

Arbeitsverhältnisses abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie

gegenüber der Regelung im früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der

Dauer der "beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle

Arbeitstag" eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis

(vgl. z. B. N. 9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der

Beitragspflicht für den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert

worden.

29

In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass

"Beitragspflicht" (vgl. auch "beitragspflichtig") und

Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge

verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten, die grundsätzlich als

"Beitragszeit" in Betracht kommen können, nicht. - Nicht bezahlte

Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso zuständigen

AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.

30

Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte

Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des

Arbeitnehmers (OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala)

dahingefallen oder durch Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder Unfallversicherung

ersetzt (vgl. OR 324b betreffend obligatorischer UV) ist. - Ebenso greift diese

Regelung ein bei betreffenden Absenzen der Versicherten während des

Arbeitsverhältnisses, die nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige Lohnzahlungen

gedeckt sind.“

(cfr.

G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul

Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a 30, Vol. I, pag.

173 e 174)

2.5. L'art.

14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,

prevede, tra l'altro, al cpv. 1 lett. b che sono esonerate dall’adempimento del

periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3

LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da

un rapporto di lavoro per

malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5

LPGA), a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in

Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi.

L’art.

14 LADI configura un’eccezione al presupposto dell’adempimento del periodo

contributivo per persone che non hanno potuto svolgere un’attività lavorativa

precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale

disposto vanno interpretate restrittivamente.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione di

questo disposto presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno

dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle

ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di

causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi,

tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e uno dei motivi

elencati nel predetto disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente

data se, per una delle ragioni indicate, non era possibile né ragionevolmente

esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale

(cfr. STF 8C_415/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA

2013 N. 6 pag. 171; DTF 130 V 229 consid. 1.2.2.-1.2.3.;

DTF 126 V 386 seg. consid. 2b; DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1998 N. 19; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg.

consid. 3b/aa; FF 1980 III 513, 515).

In una

sentenza 8C_516/2012 del 28 febbraio 2013, con cui la nostra Massima Istanza ha

accolto il ricorso interposto da una cassa di disoccupazione contro un giudizio

del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo che aveva deciso

che un assicurato dovesse essere esonerato dall’adempimento del periodo di

contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a causa della sua

malattia che durava da anni, ha ricordato, da un lato, che tra il motivo di

esenzione e il mancato ossequio del periodo di contribuzione deve sussistere un

nesso di causalità.

Dall’altro, che l’impedimento

deve essere esistito per più di dodici mesi, visto che, se la durata è

inferiore, all’assicurato, nel termine quadro per il periodo di contribuzione,

resta sufficiente tempo per svolgere un’attività soggetta a contribuzione di

almeno dodici mesi. Inoltre il TF ha precisato che, siccome un’attività a tempo

parziale è equiparata a un’occupazione a tempo pieno per quanto attiene

all’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 11 cpv. 4 OADI), esiste

il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno dei motivi

contemplati all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l’assicurato era impossibilitato

a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale.

In quel caso di specie l’Alta

Corte ha stabilito che l’assicurato non poteva appellarsi con successo all’art.

14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un nesso causale tra il motivo di

esenzione (malattia) e il mancato adempimento del periodo di contribuzione.

L’assicurato, infatti, con una capacità lavorativa del 20% sarebbe stato in

grado, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, di esercitare

un’attività soggetta a contribuzione per più di dodici mesi.

In un giudizio 8C_367/2013 del

18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi, indicato che è irrilevante il

fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di essere parzialmente abile al

lavoro e che secondo la propria valutazione fosse fuori discussione

l’assunzione di un’occupazione a tempo parziale, in quanto l’esistenza di un

motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LADI si determina in modo

oggettivo, ex post.

In quell’evenienza

l’assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un’attività adeguata al 70%,

per cui è stato confermato il diniego dell’esenzione dal periodo di

contribuzione.

Al riguardo cfr. anche STF

8C_796/2014 del 21 aprile 2015.

E’ utile, inoltre,

rilevare che la nostra Massima Istanza, chiamata a decidere circa il rapporto

tra il principio della protezione assicurativa e quello dell'obbligo assicurativo,

in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 6 e massimata in RtiD I-2004 N.

69 pag. 208, ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha

stabilito che il principio della protezione assicurativa deve avere la

precedenza su quello dell'obbligo assicurativo. Nulla osta pertanto

all'apertura di un nuovo termine quadro in virtù dell'esonero, in seguito a

malattia, dall'adempimento del periodo di contribuzione, dopo che un precedente

termine quadro era già stato aperto per gli stessi motivi.

Contestualmente l'Alta

Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il mancato

adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo

dell'impedimento, ha rilevato che:

" (…)

1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle

assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si riferisce all'art.

14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per

almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una

delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame

di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra

l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e i motivi elencati

nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di una malattia, dall'altro

lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non

era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare

un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386 seg. consid. 2b, 121 V

342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa e riferimenti

ivi citati). Ne consegue che in presenza di un'incapacità lavorativa solo

parziale, l'esistenza del necessario nesso causale è condizionata al fatto che

si potesse o meno esigere l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione,

svolta a tempo parziale (cfr. pure sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re

R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 197).

(…)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid. 1.2.3, pag. 17)

2.6. In merito al rapporto tra

l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag.

269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito la

sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di

contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di

contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem

überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12

Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder

unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch

bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13

Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat

diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen

Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998

geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen

Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco

in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der

Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept

(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die

12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer

zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber

der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung

ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der

Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich

zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten

Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu

begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht

zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der

Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten

rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271)

Considerandi

Contestualmente

l’Alta Corte ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di

contribuzione con periodi di esonero:

"

(…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine

Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121

V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

Cfr. pure STF 8C_645/2014

del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.;

STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.7

La Segreteria di Stato per

l’economia (SECO), nella Prassi LADI ID p.to B170 dell’ottobre 2012 ha enunciato:

" Cumulo di

periodi di contribuzione e di periodi equiparati ai periodi di contribuzione

art. 13 cpv. 1 e 2 LADI

B170 Il cumulo di periodi di contribuzione e di periodi

equiparati ai periodi di contribuzione è ammesso.

Non è invece permesso addizionare periodi di contribuzione e

periodi di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione.

ð Esempi

- L’assicurato

che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, ha svolto per 9

mesi un’attività lucrativa dipendente in Svizzera e ha prestato per altri 3

mesi servizio militare svizzero adempie il periodo di contribuzione.

- Una cittadina

svizzera che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, ha

esercitato un’attività lucrativa dipendente in Svizzera per 8 mesi, si è in

seguito recata negli Stati Uniti per lavorarvi 4 mesi ed è infine ritornata in

Svizzera non adempie il periodo di contribuzione.

- Un assicurato

che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, ha esercitato

un’attività lucrativa dipendente per 5 mesi e ha frequentato per 9 mesi una

formazione a tempo pieno non adempie il periodo di contribuzione.”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26

luglio 2007 consid. 4.3).

2.8

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che nell’ottobre 2008 RI 1 ha iniziato a

lavorare quale cameriera per la __________ di __________ (cfr. doc. I; 1).

A fine novembre 2013

all’assicurata è stata notificata da parte del datore di lavoro la disdetta del

contratto di impiego con effetto dal 31 dicembre 2013 a causa della cessazione

dell’attività (cfr. doc. 1; 2).

L’8 dicembre 2013 RI 1 ha

subito un infortunio che l’ha resa inabile al lavoro al 100% da tale data fino

al 13 luglio 2014 e al 50% dal 14 luglio 2014 (cfr. doc. A3). La medesima ha

ritrovato la piena capacità lavorativa a far tempo dal 18 ottobre 2014 (cfr.

doc. 7).

Dall’estratto del Registro

di commercio relativo alla __________ - reperibile al sito www.zefix.ch

- si evince che la ditta è stata sciolta con decisione dell’assemblea dei soci

del 17 febbraio 2014.

L’assicurata, a fine

febbraio 2015, ha postulato il riconoscimento di indennità di disoccupazione a

decorrere dal 1° marzo 2015 (apertura di un nuovo termine quadro; cfr. doc. 1;

III).

Con decisione del 27

febbraio 2015 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di

disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2015, in quanto l’assicurata, da una

parte, nel termine quadro di riferimento (1° marzo 2013-28 febbraio 2015) non

ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, potendo

comprovare complessivamente dieci mesi di contribuzione (dal 1° marzo al 31

dicembre 2013). Dall’altra, non può essere esonerata dall'adempimento dello

stesso (cfr. doc. A2=3).

Tale provvedimento è stato

confermato dalla decisione su opposizione del 25 marzo 2015 (cfr. doc. A1=5).

2.9

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima

ricordare che secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di

contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha

svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione (cfr.

consid. 2.3.).

Giusta l’art. art. 13 cpv.

2.

lett. c LADI sono pure considerati periodi di contribuzione i periodi in cui

l’assicurato vincolato da contratto di lavoro non ha lavorato per malattia o

infortunio (cfr. consid. 2.4.).

Inoltre

giova rilevare che l’art. 336c CO, in relazione alla disdetta in tempo

inopportuno da parte del datore di lavoro, enuncia:

" Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto

di lavoro:

a. allorquando il lavoratore

presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure

servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di undici giorni, nelle quattro

settimane precedenti e seguenti;

b. allorquando

il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia

o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di

servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e

per 180 giorni dal sesto anno di servizio;

c. durante

la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto della lavoratrice;

d. allorquando,

con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato

dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero. (cpv. 1)

La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti

nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia

ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a

decorrere soltanto dopo la fine del periodo. (cpv. 2)

Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale

un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non

coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto

sino al giorno fisso immediatamente successivo. (cpv. 3)"

L’art. 336c

CO è una disposizione relativamente imperativa ai sensi dell’art. 362 CO,

ovvero allo stesso non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante

accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.

La disdetta

data in tempo inopportuno ai sensi dell’art. 336c CO è nulla. Il contratto di

lavoro continua, conseguentemente, a essere valido. Il datore di lavoro è

tenuto a rinnovarla dopo la fine di tale periodo, rispettando la scadenza stipulata

nel contratto (cfr. STF 8C_535/2011 del 27 marzo 2012 consid. 3.3.; DTF 128 III

220).

La disdetta

formulata successivamente al termine del periodo di protezione non è di

principio abusiva anche se la malattia o i postumi dell’infortunio perdurano

(cfr. STF 4A_732/2012 del 18 gennaio 2013; DTF 107 II 169).

2.10

Nel caso in esame la disdetta

del contratto di lavoro da parte della __________ è stata notificata alla

ricorrente alla fine di novembre 2013, ovvero prima dell’infortunio subito l’8

dicembre 2013, con effetto dal 31 dicembre 2013 a causa della cessazione

dell’attività (cfr. consid. 2.8.).

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’assicurata, il 18 giugno 2014, in occasione di una visita

medica presso il Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia,

ha in effetti affermato che il ristorante presso il quale lavorava prima del

sinistro è stato definitivamente chiuso alla fine di dicembre 2013 (cfr. doc.

A3).

Pertanto è vero che l’art.

336c cpv. 2 CO prevede che se la disdetta è data precedentemente a uno dei

periodi di cui al cpv. 1, e meglio prima del momento in cui il lavoratore sia

impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di infortunio non imputabile

a sua colpa e se il termine di disdetta non è ancora giunto a scadenza, lo

stesso è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo il periodo di protezione

di cui al cpv. 1 (cfr. consid. 2.9.).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che in casu la ricorrente, anche qualora fosse stata abile al lavoro,

dopo il 31 dicembre 2013 non avrebbe comunque più potuto lavorare a seguito

della chiusura dell’esercizio pubblico, motivo della disdetta del contratto di

impiego.

Pertanto l’incapacità

lavorativa dovuta all’infortunio non è l’effettiva ragione per la quale

l’insorgente non ha potuto lavorare, ricevere un salario e pagare i contributi,

come invece previsto dall’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI per equiparare al periodo

di contribuzione il periodo in cui un assicurato vincolato da un rapporto di

lavoro non corrisponde contributi sociali.

Ne discende che in

concreto, anche considerando una sospensione del termine di disdetta ex art.

336c cpv. 2 CO a far tempo dall’8 dicembre 2014, non si è in ogni caso confrontati

- nel periodo di protezione di cui all’art. 336c cpv. 1 CO - con un periodo parificabile

a un periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LADI.

Di conseguenza nel termine

quadro per il periodo di contribuzione che, nella presente fattispecie, si

estende dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2015, l’insorgente può comprovare un

periodo di contribuzione soltanto di dieci mesi dal 1° marzo al 31 dicembre

2013.

La medesima non ha,

dunque, ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi contemplato dall’art.

13.

cpv. 1 LADI.

Ininfluente, infine, si

rivela il riferimento al prolungamento del termine quadro formulato nel ricorso

(cfr. doc. I).

Infatti, da un lato, come

visto sopra, i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono

essere modificati (cfr. consid. 2.2.).

Dall’altro, in concreto

non risultano dati elementi di fatto che permettano di perlomeno prendere in

considerazione il prolungamento del termine quadro per il periodo di

contribuzione ai sensi dell’art. 9a LADI concernente i termini quadri dopo

l’avvio di un’attività indipendente senza l’aiuto dell’assicurazione contro la

disoccupazione, né ai sensi dell’art. 9b LADI relativo ai termini quadri in

caso di periodo educativo.

2.11

La ricorrente neppure può

essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14

cpv. 1 lett. b LADI (cfr. consid. 2.5.).

In effetti l’incapacità

lavorativa al 100% connessa all’infortunio subito dall’insorgente l’8 dicembre

2013.

è perdurata fino al 13 luglio 2014 (cfr. consid. 2.8.), ossia per un

periodo inferiore a dodici mesi.

Per quanto attiene al

lasso di tempo di inbilità al lavoro al 50% dal 14 luglio al 18 ottobre 2014

(cfr. consid. 2.8.), giova ribadire che secondo la giurisprudenza federale

un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del

periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale (cfr.

consid. 2.5.).

Nel caso di specie, ad

ogni modo, l’inabilità lavorativa (totale e parziale) causata dal sinistro si è

protratta complessivamente per circa dieci mesi, per cui per una durata già di

per sé inferiore ai dodici mesi.

La ricorrente, pertanto,

nel termine quadro per il periodo di contribuzione pertinente (1° marzo 2013 –

28.

febbraio 2015), non ossequia il requisito di non essere stata vincolata da

un rapporto di lavoro a seguito di infortunio, durante oltre dodici mesi,

necessario per essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione

secondo l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.

Va, infine, evidenziato

che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero

(cfr. consid. 2.6.).

2.12

Alla luce di tutto quanto

esposto, questa Corte deve concludere che a ragione la Cassa ha negato a RI 1

il diritto alle indennità di disoccupazione.

La ricorrente, infatti,

non avendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi e non

potendo essere esonerata dal medesimo, non ha ossequiato il presupposto di cui

all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

La decisione su

opposizione del 25 marzo 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti