38.2015.42
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28 settembre 2015Italiano28 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.42
rs
Lugano
28 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 marzo 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 25 marzo 2015 la CO 1 (in seguito la Cassa) ha confermato la precedente
decisione del 27 febbraio 2015 (cfr. doc. A2=3) e ha negato a RI 1 il diritto
all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2015, in quanto la
medesima, da una parte, non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di
dodici mesi, dall’altra, non può essere esonerata dall'adempimento dello
stesso, argomentando:
" (…)
Nel presente caso nella sua opposizione ha indicato che durante il
termine di disdetta è stata inabile a causa di infortunio.
Ha richiesto inoltre di considerare il periodo di inabilità quale
periodo di contribuzione in quanto, in base alle disposizioni la disdetta in
caso d’inabilità deve essere prorogata.
Tale richiesta non può essere accolta in quanto, a mente della
Cassa, durante il periodo di inabilità non era vincolata da un rapporto di
lavoro.
In merito alla proroga del periodo di disdetta a seguito
inabilità, dagli atti in possesso della cassa, non risulta che il regolare
periodo disdetta sia stato rivendicato.
(…)”(doc. A1=5)
1.2. Contro questa decisione RI 1
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA facendo valere quanto segue:
" (…)
Ho lavorato presso il __________ dal
01.10.2008 al 28.02.2013 al 100% e dal 01.03 2013 al 31.12.2013.
Il 08.12.2013 ho subito un infortunio
(lussazione e rottura della spalla sinistra) con conseguente incapacità
lavorativa al 100% fino al 13.07.2014 e al 50% dal 14.07.2014 al 18.08.2014:
periodo coperto dall’assicurazione __________ del __________. Periodo in cui
(fino al 13.07) non ho potuto accettare nessun altro impiego né iscrivermi
all’ufficio di collocamento. Trovo pertanto ingiusta la negazione del
prolungamento del termine quadro.
(…)” (Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto
la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no abbia negato alla
ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte,
la medesima non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi,
dall’altra, non può essere esonerata dall'adempimento dello stesso.
L’art. 9 cpv. 1 LADI
prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di
contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non
disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il
termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono
adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il cpv. 3 dell’art. 9 LADI
enuncia che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni
prima di tale giorno.
Secondo il cpv. 4 se il
termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo
l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente
applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge
non disponga altrimenti.
Riguardo all’art. 9 cpv. 4
LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 4 luglio 2012 consid. 4.2., pubblicata in DLA
2012 N. 10 pag. 284.
2.2. Questa Corte evidenzia che i termini
quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere modificati.
Sul carattere definitivo
dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), nella DTF 126 V
368 = DLA 2001 pag. 220, ha, in particolare, osservato che il termine quadro
per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di un assicurato dal
profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di tempo determinante
per la durata e l’entità delle prestazioni.
In un'altra decisione
pubblicata in DTF 127 V 475, la nostra Massima Istanza ha confermato la propria
giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la
riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove
risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che
le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente
in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad
esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell'art. 15 cpv.
3 OADI), ma non, invece, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di
disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368).
In proposito cfr. pure STF
8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 224/03 del 1° marzo 2004;
STFA C 147/03 del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA C
224/03 del 1° marzo 2004; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.3.; STCA
38.2011.46 del 5 marzo 2012; 38.2004.41 del 18 ottobre 2004.
In una sentenza
8C_1035/2012 del 30 luglio 2013, pubblicata in DTF 139 V 482 e in SVR 2013 ALV
Nr. 15 pag. 41, l’Alta Corte, pronunciandosi in relazione all’art. 9b cpv. 1
LADI (prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni in
caso di periodi educativi), ha stabilito che un riannuncio (cfr. art. 9b cpv. 1
lett. b LADI) per il collocamento presuppone logicamente che un assicurato
abbia richiesto l’annullamento dell’iscrizione in disoccupazione. La fine di un
primo termine quadro non può valere di per sé quale disdetta dall’assicurazione
contro la disoccupazione.
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013.
2.3. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai
fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di
lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente
trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. STF 8C_226/2007
del 16 maggio 2008 consid. 7.2.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).
In una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza,
ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione
per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di
un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.
La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono
seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve
pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è
stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova
dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Al
riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.
2.4. Giusta l’art. 13 cpv. 2 lett.
c LADI sono pure considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione i periodi
in cui l’assicurato vincolato da contratto di lavoro non ha lavorato per
malattia o infortunio.
L’art. 13 cpv. 2 lett. c
LADI si applica ai casi di malattia e infortunio contestuali a un rapporto di
lavoro valido, quando il diritto al salario è terminato o la perdita di
guadagno è presa a carico e compensata tramite indennità giornaliere versate da
un’assicurazione, prestazioni queste non sottoposte a contribuzione. Il salario
determinante ai fini del guadagno assicurato è, in tal caso, il salario che
l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (art. 39 OADI in correlazione con
l’art. 23 cpv. 1 LADI) e non eventuali indennità giornaliere percepite in virtù
degli art. 324a cpv. 4 e 324b CO (cfr. STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015
consid. 2).
In dottrina Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, ed Schulthess, Ginevra – Zurigo
– Basilea 2014, ad art. 13, pag. 127, rileva:
" (…)
28 Lettre c –
Cette disposition s’applique pour les cas de maladie et d’accident dans le
cadre d’un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou
lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais
d’indemnités journalières versées par une assurance (prestations alors non
soumises à cotisation AVS [art. 6 al. 2 let. B RAVS]).
29 Est donc déterminant
le point de savoir si l’incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de
travail ou hors de celui-ci, en particulier après une resiliation valable. On
sait qu’après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de
travail dans différents cas de figure, en particulier pendant une incapacité de
travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non
imputable à faute du travalleur, et ce pour un certain nombre de jours (art.
336c al. 1 let. B CO).
30 Lorsque les cas de
maladie et d’accident interviennent hors d’un rapport de travail, c’est l’art.
14 al. 1 let. B LACI qui, à certaines conditions, peut alors trouver
application (v. 14 N22 ss). (…)”
Nei rispettivi commenti a
questa norma Nussbaumer e Gerhards osservano, in particolare, che:
"
aa) Gesetzessystematisce Einordnung
173 Art.
13 AVIG kennt fünf Tatbestände, die als Beitragszeit angerechnet werden, obwohl
der Leistungsansprecher für diese Zeittspanne keine Beiträge geleistet hat.
Wesentliche Elemente der Beitragszeit sind die Ausübung einer unselbständigen
Erwerbstätigkeit und die damit verbundene Beitragspflicht. Gesetzessystematisch
richtig wäre unter dem Gesichtspunkt der gleichgestellten Tatbestände, dass
hier nur Sachverhalte innerhalb eines Arbeitsverhältnisses privilegiert würden.
Die Tatbestände nach Art. 13 Abs. 2 lit. b und Abs 2bis AVIG setzen jedoch
nicht voraus, dass der Versicherte in einem Arbeitsverhältnis steht. Sie hätten
in Art. 14 AVIG geregelt werden sollen. Anderseits hat die Gleichstellung mit
Beitragszeiten für die betreffenden Versicherten den Vorteil, keine besondere
Wartezeit bestehen zu müssen.
(…)
ccc)
Kranke und verunfallte Arbeitnehmer
177 Zeiten,
in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit
oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, sind nach Art.
13 Abs. 2 lit. c AVIG ebenfalls anrechenbar. Auch hier handelt es sich um
beitragslose Zeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses. Dieses
Anrechnungstatbestand kommt zum Zuge, wenn die Lohnfortzahlungspflicht des
Arbeitsgebers aufgehört hat
(vgl Art. 324a OR) oder durch Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung
ersetzt bzw. abgelöst worden ist (Art. 324b OR). Dieser Bestimmung kommt
gegenüber der Kranken- und Unfallversicherung Koordinationsfunktion zu, weil
Taggeldleistungen dieser beiden Sozialversicherungszwige nicht
AHV-beitragspflichtig sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV)."
(cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra
marginale 173 e 177, pag. 68 e 70)
e
" 3. Sonderzeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses
27
Laut gesetzlicher Vorschrift sind als Beitragszeit anrechenbar Zeiten, in denen
der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit
oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt (Bst. c);
desgleichen auch Arbeitsunterbrüche (während des Arbeitsverhältnisses) wegen
Schwangerschaft oder Mutterschaft (= hier Zeit nach der Niederkunft), soweit
sie durch Arbeitsnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder
gesamtarbeitsvertraglich vereinbart sind (Bst. d).
28
In beiden Fällen handelt es sich um Zeiten, in denen der oder die Versicherte
zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, er oder sie also die im Begriff der Beitragszeit
enthaltene Komponente der Beschäftigung zumindest formal (vgl. Dauer des Arbeitsverhältnisses;
auch oben
Fatti
N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich
die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können
deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des
Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11
I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich
weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der
"Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des
Arbeitsverhältnisses abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie
gegenüber der Regelung im früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der
Dauer der "beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle
Arbeitstag" eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis
(vgl. z. B. N. 9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der
Beitragspflicht für den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert
worden.
29
In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass
"Beitragspflicht" (vgl. auch "beitragspflichtig") und
Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge
verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten, die grundsätzlich als
"Beitragszeit" in Betracht kommen können, nicht. - Nicht bezahlte
Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso zuständigen
AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.
30
Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte
Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des
Arbeitnehmers (OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala)
dahingefallen oder durch Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder Unfallversicherung
ersetzt (vgl. OR 324b betreffend obligatorischer UV) ist. - Ebenso greift diese
Regelung ein bei betreffenden Absenzen der Versicherten während des
Arbeitsverhältnisses, die nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige Lohnzahlungen
gedeckt sind.“
(cfr.
G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul
Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a 30, Vol. I, pag.
173 e 174)
2.5. L'art.
14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede, tra l'altro, al cpv. 1 lett. b che sono esonerate dall’adempimento del
periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3
LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da
un rapporto di lavoro per
malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5
LPGA), a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in
Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi.
L’art.
14 LADI configura un’eccezione al presupposto dell’adempimento del periodo
contributivo per persone che non hanno potuto svolgere un’attività lavorativa
precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale
disposto vanno interpretate restrittivamente.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione di
questo disposto presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno
dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle
ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di
causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi,
tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e uno dei motivi
elencati nel predetto disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente
data se, per una delle ragioni indicate, non era possibile né ragionevolmente
esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale
(cfr. STF 8C_415/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA
2013 N. 6 pag. 171; DTF 130 V 229 consid. 1.2.2.-1.2.3.;
DTF 126 V 386 seg. consid. 2b; DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1998 N. 19; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg.
consid. 3b/aa; FF 1980 III 513, 515).
In una
sentenza 8C_516/2012 del 28 febbraio 2013, con cui la nostra Massima Istanza ha
accolto il ricorso interposto da una cassa di disoccupazione contro un giudizio
del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo che aveva deciso
che un assicurato dovesse essere esonerato dall’adempimento del periodo di
contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a causa della sua
malattia che durava da anni, ha ricordato, da un lato, che tra il motivo di
esenzione e il mancato ossequio del periodo di contribuzione deve sussistere un
nesso di causalità.
Dall’altro, che l’impedimento
deve essere esistito per più di dodici mesi, visto che, se la durata è
inferiore, all’assicurato, nel termine quadro per il periodo di contribuzione,
resta sufficiente tempo per svolgere un’attività soggetta a contribuzione di
almeno dodici mesi. Inoltre il TF ha precisato che, siccome un’attività a tempo
parziale è equiparata a un’occupazione a tempo pieno per quanto attiene
all’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 11 cpv. 4 OADI), esiste
il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno dei motivi
contemplati all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l’assicurato era impossibilitato
a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale.
In quel caso di specie l’Alta
Corte ha stabilito che l’assicurato non poteva appellarsi con successo all’art.
14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un nesso causale tra il motivo di
esenzione (malattia) e il mancato adempimento del periodo di contribuzione.
L’assicurato, infatti, con una capacità lavorativa del 20% sarebbe stato in
grado, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, di esercitare
un’attività soggetta a contribuzione per più di dodici mesi.
In un giudizio 8C_367/2013 del
18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi, indicato che è irrilevante il
fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di essere parzialmente abile al
lavoro e che secondo la propria valutazione fosse fuori discussione
l’assunzione di un’occupazione a tempo parziale, in quanto l’esistenza di un
motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LADI si determina in modo
oggettivo, ex post.
In quell’evenienza
l’assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un’attività adeguata al 70%,
per cui è stato confermato il diniego dell’esenzione dal periodo di
contribuzione.
Al riguardo cfr. anche STF
8C_796/2014 del 21 aprile 2015.
E’ utile, inoltre,
rilevare che la nostra Massima Istanza, chiamata a decidere circa il rapporto
tra il principio della protezione assicurativa e quello dell'obbligo assicurativo,
in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 6 e massimata in RtiD I-2004 N.
69 pag. 208, ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha
stabilito che il principio della protezione assicurativa deve avere la
precedenza su quello dell'obbligo assicurativo. Nulla osta pertanto
all'apertura di un nuovo termine quadro in virtù dell'esonero, in seguito a
malattia, dall'adempimento del periodo di contribuzione, dopo che un precedente
termine quadro era già stato aperto per gli stessi motivi.
Contestualmente l'Alta
Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il mancato
adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo
dell'impedimento, ha rilevato che:
" (…)
1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si riferisce all'art.
14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per
almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una
delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame
di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra
l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e i motivi elencati
nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di una malattia, dall'altro
lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non
era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare
un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386 seg. consid. 2b, 121 V
342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa e riferimenti
ivi citati). Ne consegue che in presenza di un'incapacità lavorativa solo
parziale, l'esistenza del necessario nesso causale è condizionata al fatto che
si potesse o meno esigere l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione,
svolta a tempo parziale (cfr. pure sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re
R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 197).
(…)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid. 1.2.3, pag. 17)
2.6. In merito al rapporto tra
l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag.
269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito la
sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di
contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di
contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem
überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12
Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder
unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch
bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13
Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat
diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen
Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998
geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen
Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco
in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der
Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept
(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die
12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer
zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber
der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung
ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der
Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich
zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten
Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu
begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht
zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der
Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die
Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten
rechtens.
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271)
Considerandi
Contestualmente
l’Alta Corte ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di
contribuzione con periodi di esonero:
"
(…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine
Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121
V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"
(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)
Cfr. pure STF 8C_645/2014
del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.;
STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.7
La Segreteria di Stato per
l’economia (SECO), nella Prassi LADI ID p.to B170 dell’ottobre 2012 ha enunciato:
" Cumulo di
periodi di contribuzione e di periodi equiparati ai periodi di contribuzione
art. 13 cpv. 1 e 2 LADI
B170 Il cumulo di periodi di contribuzione e di periodi
equiparati ai periodi di contribuzione è ammesso.
Non è invece permesso addizionare periodi di contribuzione e
periodi di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione.
ð Esempi
- L’assicurato
che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, ha svolto per 9
mesi un’attività lucrativa dipendente in Svizzera e ha prestato per altri 3
mesi servizio militare svizzero adempie il periodo di contribuzione.
- Una cittadina
svizzera che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, ha
esercitato un’attività lucrativa dipendente in Svizzera per 8 mesi, si è in
seguito recata negli Stati Uniti per lavorarvi 4 mesi ed è infine ritornata in
Svizzera non adempie il periodo di contribuzione.
- Un assicurato
che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, ha esercitato
un’attività lucrativa dipendente per 5 mesi e ha frequentato per 9 mesi una
formazione a tempo pieno non adempie il periodo di contribuzione.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26
luglio 2007 consid. 4.3).
2.8
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che nell’ottobre 2008 RI 1 ha iniziato a
lavorare quale cameriera per la __________ di __________ (cfr. doc. I; 1).
A fine novembre 2013
all’assicurata è stata notificata da parte del datore di lavoro la disdetta del
contratto di impiego con effetto dal 31 dicembre 2013 a causa della cessazione
dell’attività (cfr. doc. 1; 2).
L’8 dicembre 2013 RI 1 ha
subito un infortunio che l’ha resa inabile al lavoro al 100% da tale data fino
al 13 luglio 2014 e al 50% dal 14 luglio 2014 (cfr. doc. A3). La medesima ha
ritrovato la piena capacità lavorativa a far tempo dal 18 ottobre 2014 (cfr.
doc. 7).
Dall’estratto del Registro
di commercio relativo alla __________ - reperibile al sito www.zefix.ch
- si evince che la ditta è stata sciolta con decisione dell’assemblea dei soci
del 17 febbraio 2014.
L’assicurata, a fine
febbraio 2015, ha postulato il riconoscimento di indennità di disoccupazione a
decorrere dal 1° marzo 2015 (apertura di un nuovo termine quadro; cfr. doc. 1;
III).
Con decisione del 27
febbraio 2015 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di
disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2015, in quanto l’assicurata, da una
parte, nel termine quadro di riferimento (1° marzo 2013-28 febbraio 2015) non
ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, potendo
comprovare complessivamente dieci mesi di contribuzione (dal 1° marzo al 31
dicembre 2013). Dall’altra, non può essere esonerata dall'adempimento dello
stesso (cfr. doc. A2=3).
Tale provvedimento è stato
confermato dalla decisione su opposizione del 25 marzo 2015 (cfr. doc. A1=5).
2.9
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima
ricordare che secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di
contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha
svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione (cfr.
consid. 2.3.).
Giusta l’art. art. 13 cpv.
2.
lett. c LADI sono pure considerati periodi di contribuzione i periodi in cui
l’assicurato vincolato da contratto di lavoro non ha lavorato per malattia o
infortunio (cfr. consid. 2.4.).
Inoltre
giova rilevare che l’art. 336c CO, in relazione alla disdetta in tempo
inopportuno da parte del datore di lavoro, enuncia:
" Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto
di lavoro:
a. allorquando il lavoratore
presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure
servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di undici giorni, nelle quattro
settimane precedenti e seguenti;
b. allorquando
il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia
o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di
servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e
per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
c. durante
la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto della lavoratrice;
d. allorquando,
con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato
dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero. (cpv. 1)
La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti
nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia
ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a
decorrere soltanto dopo la fine del periodo. (cpv. 2)
Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale
un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non
coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto
sino al giorno fisso immediatamente successivo. (cpv. 3)"
L’art. 336c
CO è una disposizione relativamente imperativa ai sensi dell’art. 362 CO,
ovvero allo stesso non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante
accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.
La disdetta
data in tempo inopportuno ai sensi dell’art. 336c CO è nulla. Il contratto di
lavoro continua, conseguentemente, a essere valido. Il datore di lavoro è
tenuto a rinnovarla dopo la fine di tale periodo, rispettando la scadenza stipulata
nel contratto (cfr. STF 8C_535/2011 del 27 marzo 2012 consid. 3.3.; DTF 128 III
220).
La disdetta
formulata successivamente al termine del periodo di protezione non è di
principio abusiva anche se la malattia o i postumi dell’infortunio perdurano
(cfr. STF 4A_732/2012 del 18 gennaio 2013; DTF 107 II 169).
2.10
Nel caso in esame la disdetta
del contratto di lavoro da parte della __________ è stata notificata alla
ricorrente alla fine di novembre 2013, ovvero prima dell’infortunio subito l’8
dicembre 2013, con effetto dal 31 dicembre 2013 a causa della cessazione
dell’attività (cfr. consid. 2.8.).
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’assicurata, il 18 giugno 2014, in occasione di una visita
medica presso il Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia,
ha in effetti affermato che il ristorante presso il quale lavorava prima del
sinistro è stato definitivamente chiuso alla fine di dicembre 2013 (cfr. doc.
A3).
Pertanto è vero che l’art.
336c cpv. 2 CO prevede che se la disdetta è data precedentemente a uno dei
periodi di cui al cpv. 1, e meglio prima del momento in cui il lavoratore sia
impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di infortunio non imputabile
a sua colpa e se il termine di disdetta non è ancora giunto a scadenza, lo
stesso è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo il periodo di protezione
di cui al cpv. 1 (cfr. consid. 2.9.).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che in casu la ricorrente, anche qualora fosse stata abile al lavoro,
dopo il 31 dicembre 2013 non avrebbe comunque più potuto lavorare a seguito
della chiusura dell’esercizio pubblico, motivo della disdetta del contratto di
impiego.
Pertanto l’incapacità
lavorativa dovuta all’infortunio non è l’effettiva ragione per la quale
l’insorgente non ha potuto lavorare, ricevere un salario e pagare i contributi,
come invece previsto dall’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI per equiparare al periodo
di contribuzione il periodo in cui un assicurato vincolato da un rapporto di
lavoro non corrisponde contributi sociali.
Ne discende che in
concreto, anche considerando una sospensione del termine di disdetta ex art.
336c cpv. 2 CO a far tempo dall’8 dicembre 2014, non si è in ogni caso confrontati
- nel periodo di protezione di cui all’art. 336c cpv. 1 CO - con un periodo parificabile
a un periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LADI.
Di conseguenza nel termine
quadro per il periodo di contribuzione che, nella presente fattispecie, si
estende dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2015, l’insorgente può comprovare un
periodo di contribuzione soltanto di dieci mesi dal 1° marzo al 31 dicembre
2013.
La medesima non ha,
dunque, ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi contemplato dall’art.
13.
cpv. 1 LADI.
Ininfluente, infine, si
rivela il riferimento al prolungamento del termine quadro formulato nel ricorso
(cfr. doc. I).
Infatti, da un lato, come
visto sopra, i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono
essere modificati (cfr. consid. 2.2.).
Dall’altro, in concreto
non risultano dati elementi di fatto che permettano di perlomeno prendere in
considerazione il prolungamento del termine quadro per il periodo di
contribuzione ai sensi dell’art. 9a LADI concernente i termini quadri dopo
l’avvio di un’attività indipendente senza l’aiuto dell’assicurazione contro la
disoccupazione, né ai sensi dell’art. 9b LADI relativo ai termini quadri in
caso di periodo educativo.
2.11
La ricorrente neppure può
essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14
cpv. 1 lett. b LADI (cfr. consid. 2.5.).
In effetti l’incapacità
lavorativa al 100% connessa all’infortunio subito dall’insorgente l’8 dicembre
2013.
è perdurata fino al 13 luglio 2014 (cfr. consid. 2.8.), ossia per un
periodo inferiore a dodici mesi.
Per quanto attiene al
lasso di tempo di inbilità al lavoro al 50% dal 14 luglio al 18 ottobre 2014
(cfr. consid. 2.8.), giova ribadire che secondo la giurisprudenza federale
un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del
periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale (cfr.
consid. 2.5.).
Nel caso di specie, ad
ogni modo, l’inabilità lavorativa (totale e parziale) causata dal sinistro si è
protratta complessivamente per circa dieci mesi, per cui per una durata già di
per sé inferiore ai dodici mesi.
La ricorrente, pertanto,
nel termine quadro per il periodo di contribuzione pertinente (1° marzo 2013 –
28.
febbraio 2015), non ossequia il requisito di non essere stata vincolata da
un rapporto di lavoro a seguito di infortunio, durante oltre dodici mesi,
necessario per essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione
secondo l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.
Va, infine, evidenziato
che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero
(cfr. consid. 2.6.).
2.12
Alla luce di tutto quanto
esposto, questa Corte deve concludere che a ragione la Cassa ha negato a RI 1
il diritto alle indennità di disoccupazione.
La ricorrente, infatti,
non avendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi e non
potendo essere esonerata dal medesimo, non ha ossequiato il presupposto di cui
all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
La decisione su
opposizione del 25 marzo 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti