38.2015.43
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2 dicembre 2015Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.43
DC/sc
Lugano
2 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 aprile 2015 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 28 aprile 2015 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 4
novembre 2014 (cfr. Doc. 15) con la quale ha sospeso RI 1 per 31 giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato un'occupazione a
tempo parziale presso l’Osteria __________ a __________.
L’amministrazione si è in
particolare così espressa:
" (…)
Nel caso concreto, l’impiego offerto, benché
a tempo parziale, in considerazione della possibilità dell’assicurata di
beneficiare delle indennità compensative (art. 16 cpv. 2 lett. i LADI), aveva
un carattere adeguato e non poteva essere legittimamente rifiutato per i
seguenti motivi.
Dopo 3 giorni di prova (test d’idoneità dal
25.08.2014 al 27.08.2014) presso il datore di lavoro in parola, la responsabile
dell’Osteria __________ ha offerto il lavoro assegnato dall’URC all’assicurata.
Dopo qualche giorno di riflessione, il 29 agosto 2014, l’interessata ha
rifiutato il lavoro asserendo che quest’ultimo “(…) non è all’altezza delle mie
aspettative”. Con osservazioni 26 settembre 2014 alla comunicazione URC, ella
ha precisato di avere rifiutato il lavoro proposto in quanto “(…) non è
ordinato, pulito e i mezzi di lavoro sono indecenti. Perciò ritengo che il
posto di lavoro non è all’altezza delle mie aspettative”.
A seguito dell'accertamento esperito dall'amministrazione il 1.
ottobre 2014, il potenziale datore di lavoro l'8 ottobre 2014, ha precisato che
era intenzionato ad assumere l'assicurata, ma che ella ha rifiutato
l'occupazione offerta. Egli ha inoltre sottolineato di non accettare i motivi
per cui l'opponente ha rifiutato il lavoro in parola (mancanza di ordine,
pulizia e mezzi di lavoro indecenti), considerato che utilizzano prodotti __________
per la pulizia e l'igiene dell'Osteria e che a maggio 2014 il Laboratorio
cantonale ha eseguito un'ispezione dei locali, attestandone l'idoneità degli
stessi (cfr. relativo rapporto). Riguardo poi all'organizzazione del lavoro,
l'Osteria ha un piano di lavoro con le mansioni da svolgere per ogni giorno
della settimana e che mettono a disposizione dei dipendenti tutti i mezzi
necessari per svolgere il lavoro.
Al surriferito accertamento, diversamente da quanto sostenuto
dall'assicurata nella propria opposizione (con la quale ha trasmesso una
lettera del 26 settembre 2014 e pertanto antecedente all'accertamento), ella
non ha formulato osservazioni.
Dall'ulteriore verifica, esperita dall'Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro (in seguito: UG) presso l'Ufficio dell'ispettorato del
lavoro, non risultano infrazioni, da parte dell'esercizio pubblico in parola,
delle disposizioni legali di loro competenza rispetto alle condizioni di
lavoro. Come pure, dall'accertamento svolto dall'UG, presso il Laboratorio
cantonale, è emerso che, dal recente controllo, effettuato a maggio 2014,
risulta che le pratiche d'igiene dell'Osteria __________ sono buone.
L'assicurata ha contestato l'esito della predetta verifica,
asserendo che il Laboratorio cantonale ha effettuato l'ispezione tre mesi prima
dello stage svolto dall’interessata e lo stato del locale non rappresentava
quanto indicato nel mansionario e anche le pulizie non erano conformi allo
stesso. Il materiale messo a disposizione (spugnette, panni per la pulizia dei
tavoli ecc.) erano sporchi o inesistenti e per questo motivo ha portato il
materiale da casa. Sul mansionario non figura la pulizia dei servizi igienici,
tuttavia ella ha dovuto effettuarla e senza guanti, ragione per la quale il
giorno seguente ha portato i propri guanti. La pulizia dei servizi, sarebbe
avvenuta anche prima della preparazione dei piatti e senza un prodotto
disinfettante per le mani a disposizione. Anche i prodotti utilizzati per la
pulizia della cappa sarebbero nocivi per la salute.
Valutate le due versioni dei fatti, osservato come il datore di
lavoro non ha alcun interesse nella lite, visto il rapporto del Laboratorio
cantonale dal quale emerge che le pratiche d'igiene sono buone, possiamo
concludere, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali, che l'assicurata
avrebbe dovuto accettare senza indugio il lavoro presso l'Osteria __________.
Infatti, nulla peraltro avrebbe impedito all'assicurata di continuare a cercare
un impiego alternativo che più si confaceva alle proprie aspettative,
adempiendo nel frattempo al suo obbligo generale di riduzione del danno
accettando un impiego immediatamente disponibile. La decisione di sospendere
l'assicurata appare dunque corretta.
Per quanto riguarda l'ammortamento dei giorni di sospensione va
osservato che l'interessata non ha dato seguito ad un'offerta di lavoro che le
avrebbe permesso di conseguire un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24
LADI. La sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione in caso di
rifiuto di un'occupazione intesa a conseguire un guadagno intermedio è
calcolata sulla differenza tra l'indennità di disoccupazione e le indennità
compensative percepite dall'assicurato (DLA 1998 N. 9; DTF 122 V 34). La Cassa
calcolerà i giorni effettivi di sospensione da ammortizzare tenendo conto del
guadagno intermedio non realizzato. Il numero dei giorni di sospensione, sarà
dunque meno di 31. (…)” (Doc. B)
1.2. Contro la decisione su
opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La
sua patrocinatrice sostiene che vi erano validi motivi per rifiutare
l’occupazione assegnata alla ricorrente e chiede la revoca della sanzione o in
subordine una riduzione della stessa almeno della metà, rilevando:
" (…)
3. Nei tre
giorni di lavoro presso l'Osteria __________ di __________, la Signora RI 1 ha
purtroppo dovuto constatare gravi carenze a livello di igiene sia per quanto
riguarda il materiale messo a disposizione per la pulizia dei locali sia per
quanto riguarda le modalità di pulizia richieste, non conformi alle
prescrizioni SUVA.
Inoltre le è stato chiesto di
assolvere compiti non previsti contrattualmente, quali la pulizia delle toilettes,
come pure non compatibili con le altre mansioni di cui era incaricata, ovvero
la preparazione di pietanze alimentari e la pulizia delle stoviglie.
La decisione di rifiutare il lavoro
assegnato dall'URC è stata presa in quanto l'occupazione presso l'Osteria __________
non era conforme agli usi professionali e locali (art. 16 cpv. 2 let. a LADI).
La Signora RI 1 ha in particolare
osservato come per assolvere ai suoi compiti di pulizia della cucina ha dovuto
portare da casa il necessario materiale, ritenuto come la datrice di lavoro non
avesse messo a disposizione materiale adeguato.
Ha inoltre segnalato procedure di
pulizia errate, quali la pulizia della cappa da cucina che andrebbe fatta
quando la batteria della cucina non è più calda per evitare che il prodotto di
pulizia utilizzato rilasci, a contatto con la superficie calda, fumi tossici
per la salute delle persone come pure per le derrate alimentati esposte.
La Signora RI 1 ha inoltre segnalato
di aver dovuto assolvere compiti non concordati contrattualmente, quale la
pulizia delle toilettes.
A tal proposito si sottolinea come la
disponibilità della ricorrente sia sempre stata completa, anche nell'esecuzione
di compiti non di sua pertinenza, ma tali compiti non erano compatibili con gli
altri lavori quali la preparazione delle insalate e la pulizia delle stoviglie,
tuttalpiù se si considera la carenza di materiale di pulizia adeguato.
(…)
Non corrisponde al vero che il
laboratorio cantonale ha giudicato le pratiche di igiene buone, o perlomeno non
le pratiche di igiene cui la Signora RI 1 faceva direttamente riferimento. In
effetti il laboratorio cantonale si è limitato ad analizzare le derrate
alimentari ciò che non comprende le fattispecie segnalate dalla signora RI 1.
L'ispettorato del lavoro dal canto
suo ha effettuato l'ultimo controllo nel 2010, ancor prima che l'Osteria __________
cambiasse la gerenza, di modo che in ogni caso la sua valutazione non può
essere ritenuta pertinente.
È quindi manifestamente errata la
decisione della Sezione del lavoro nella misura in cui ritiene che la versione
della datrice di lavoro, supportata dagli accertamenti degli Uffici preposti,
sia da preferire a quella della ricorrente.
In effetti gli accertamenti degli
uffici preposti non possono in alcun modo supportare le dichiarazioni della
datrice di lavoro, per i motivi esposti sopra, di modo che semmai la Sezione
del lavoro avrebbe dovuto esperire ulteriori accertamenti, come per esempio
interpellare dei testimoni, ritenuto come in specie, con le prove presentate
non è possibile ritenere che vi sia una probabilità preponderante a favore
delle dichiarazioni della datrice di lavoro.
Dagli atti a disposizione, non è in
nessun modo possibile ritenere, senza cadere nell'arbitrio per l'errata
valutazione degli atti (art. 9 Cost. fed.), che gli accertamenti effettuati
hanno permesso di stabilire che le condizioni di lavoro siano idonee e in
particolare ritenere la versione della datrice di lavoro più credibile rispetto
a quella della lavoratrice.
(…)
In concreto la Sezione del lavoro non
dispone di alcun elemento per poter ritenere che la ricorrente non aveva un
valido motivo per rifiutare il posto di lavoro.
In effetti quanto segnalato dalla
ricorrente sono carenze gravi che oltre a compromettere l'igiene in generale
dell'esercizio pubblico, compromettono anche la salute del dipendente.
• È
un fatto grave che la signora RI 1 abbia dovuto procurarsi il materiale di
pulizia siccome assente o in ogni caso insufficiente;
• È
un fatto grave che la signora RI 1 abbia dovuto pulire la cappa della cucina
con un prodotto inidoneo e tossico alla salute, soprattutto se utilizzato
quando ancora la cappa era calda;
• È
un fatto grave che la signora RI 1 abbia dovuto occuparsi della pulizia delle
toilettes, mansione peraltro non prevista contrattualmente, e successivamente
preparare le insalate senza nemmeno la possibilità di disinfettarsi le mani,
siccome il prodotto non è disponibile.
Va sottolineato come la signora
Rusconi non avrebbe avuto alcun interesse a segnalare le gravi carenze
constatate alla SUVA, se ciò non fosse stato vero.
Si chiede sin d'ora che eventuali
accertamenti effettuati dalla SUVA a seguito della segnalazione della Signora RI
1 vengano acquisite agli atti. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 22
giugno 2015 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Riguardo alle affermazioni della controparte relative alle analisi
del Laboratorio, in particolare la non conformità con le prescrizioni della
SUVA, peraltro nemmeno comprovate, sono recisamente contestate. Alla medesima
occorre provare i fatti a cui fa riferimento. Infatti, diversamente da quanto
sostenuto, dall'insorgente, come indicato nella mail trasmessa all'UG dal
Direttore e Chimico cantonale, Dr __________, l'attività del Laboratorio
cantonale viene svolta "nell'ambito del controllo delle derrate
alimentari (ai sensi dell'art. 57 della RS 817.025.21 (..) La nostra attività è
svolta sulla base di una procedura documentata ai sensi dell'art. 52 della
citata ordinanza (...) che contiene solo elementi strettamente legati alla
sicurezza delle derrate alimentari, all'igiene e all'inganno". Come
appena esposto, il controllo delle derrate alimentari viene comunque fatto
tenendo conto dell'igiene dei locali e dei prodotti utilizzati per la pulizia.
In effetti, l'art. 57 cpv. 1 lett. b. cifra 4. e 5. dell'Ordinanza del DFI
concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, recita
come segue:
“1il controllo ufficiale in Svizzera include segnatamente
le attività
seguenti:
(omissis)
b. l'ispezione:
(omissis)
4. dei
materiali e degli oggetti destinati a entrare in contatto con derrate
alimentari,
5. dei
prodotti e dei procedimenti per la pulizia e al manutenzione, nonché dei pesticidi.”
Il predetto controllo include anche "i controlli
dell'igiene nelle aziende alimentari" (art. 57 cpv. 1 lett. c)
A comprova che non sono stati riscontrati problemi né per quanto
riguarda l'igiene e nemmeno l'uso di prodotti nocivi, vi è il fatto che il
rapporto valuta il concetto di autocontrollo "basato su buone pratiche
d'igiene" (doc. 20/1). Anche l'organizzazione del lavoro viene
ritenuta buona (doc. 13/1).
Per quanto attiene all'impiego reperito dall'assicurata, si
osserva che esso è un lavoro su chiamata, peraltro reperito esclusivamente dal
giorno successivo alla fine del diritto, mentre l'impiego offerto dall'URC
poteva iniziare prima (da agosto 2014).
Pure la tesi dell'inesigibilità di svolgere i compiti assegnati
all'insorgente, non merita tutela, considerato che, anche se eventualmente
umili (pulizia toilettes) è ancora possibile, nel caso concreto, pretendere che
ella li svolgesse, ritenuto in particolare che in esercizi pubblici di piccole
dimensioni non vi sia personale specializzato per i compiti di pulizia.
L'adeguatezza del posto di lavoro offerto dall'URC il 31 luglio
2014 è stata sufficientemente comprovata secondo il principio della
verosimiglianza preponderante. L'assunzione delle prove proposte è superflua,
essendosi già espressi al riguardo in occasione del colloquio di consulenza del
29 agosto 2014 (doc. 1, foglio 6) e come detto sopra, il rapporto l'espressione
della situazione di regolarità dell'esercizio pubblico.” (Doc. III)
1.4. Il 19 ottobre 2015 si è
tenuto un dibattimento davanti al Presidente del TCA. In quell’occasione è
stata pure sentita come teste __________ dell’Osteria __________ (cfr. doc. VII).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurata deve essere sospesa oppure no dal diritto alle indennità di
disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatale dall’URC di __________
presso l’Osteria __________ di __________ (cfr. Doc. 4).
In virtù dell'art. 17 cpv.
2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata
propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto
all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni
del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata
oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o
ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso
o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della
LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava
della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente
modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto
di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio
2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art.
44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)."
(cfr. FF N. 23 del 12
giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2. La costante giurisprudenza
federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella
causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982
p. 43).
In una sentenza C 83/02
del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno
è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che
tale principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve
essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005,
nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U.
Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30,
p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona
2000, p. 71 segg..
La nostra Massima istanza,
in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto
l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che,
quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede
che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un
tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato."
(Per un commento, cfr.:
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del
cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF 124 V 62, il TFA
ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.
16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.
Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …,
p. 60).
Tale giurisprudenza è
stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere
combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi
eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Per completezza va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.
16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del
9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. Il Tribunale federale ha
stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può
discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però
perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è
d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.
In
una sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato
l'operato del TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del
lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era
adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X._______,
l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)",
sottolineando in particolare che:
" (…)
Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente.
Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di
esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico
argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di
quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo.
(…)"
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.6. Nella presente fattispecie
risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata, nata nel 1974, si è riscritta
in disoccupazione il 10 dicembre 2013 cercando un impiego a tempo pieno dal 19
dicembre 2013 come operaia generica e aiuto cucina (cfr. doc. 29).
A quel momento
l'assicurata aveva aperto un termine quadro per la riscossione dal 15 aprile
2013 al 14 aprile 2015.
L’assicurata aveva lavorato
dal 1° giugno al 18 dicembre 2013 presso il Grotto __________ di __________ e
il guadagno assicurato ammontava a fr. 3'683.-- (cfr. doc. 22 e doc B).
Il 31 luglio 2014 l'URC di
__________ le ha assegnato un'occupazione al 50% di durata indeterminata quale
aiuto cucina - lavapiatti presso l’Osteria __________ di __________ (cfr. doc.
4).
L’assicurata ha
immediatamente preso contatto con la potenziale datrice di lavoro (cfr. doc. 5)
ed ha pure effettuato un test d’idoneità dal 25 a 27 agosto 2014 (cfr. doc. 6).
Il 29 agosto 2014 RI 1 ha avuto
un colloquio con il consulente del personale URC __________. In quell’occasione
l’assicurata ha spiegato al suo consulente che lo stage in generale è andato
bene ma che l’organizzazione del lavoro e i mezzi a disposizione non sembrano
all’altezza delle sue aspettative. Il consulente del personale ha allora reso
attenta l’assicurata che il rifiuto dell’impiego avrebbe potuto comportare una
sanzione e l’ha invitata a dare una risposta al datore di lavoro il giorno
stesso. (cfr. doc 16/1).
Il 29 agosto 2014
l’assicurata ha comunicato a __________ di rifiutare il lavoro in quanto non è
all’altezza delle sue aspettative (cfr. allegato al doc. 1).
Il 31 agosto 2014 la
ricorrente ha informato il consulente del personale di avere rifiutato
l’occupazione per le ragioni già spiegate e di accettare di conseguenza “una vostra
decisione di sanzionarmi” (cfr. doc. 16/2).
Il 26 settembre 2014 la
ricorrente ha spiegato di avere rifiutato l’occupazione in quanto “il lavoro
proposto non è ordinato, pulito e i mezzi di lavoro sono indecenti” (cfr
allegati al doc. 1)
Il TCA è quindi chiamato a
stabilire se l’occupazione in questione poteva oppure no essere rifiutata sulla
base dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI, che ritiene non adeguato ed esula
dall’obbligo di accettazione un’occupazione che “non è conforme agli usi
professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi
o normali di lavoro”.
Questo Tribunale ha, ad
esempio, ritenuto non conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione
presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata
in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et
droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain
Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour
Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg.
(83-88)).
La patrocinatrice
dell’assicurata ritiene inadeguata l’occupazione sostanzialmente per tre
motivi: perché la ricorrente doveva occuparsi della pulizia delle toilettes,
senza che ciò fosse previsto contrattualmente, e doveva inoltre, successivamente
a questa mansione preparare le insalate senza la possibilità di disinfettarsi
convenientemente, perché la ricorrente ha dovuto procurarsi il materiale di
pulizia siccome assente o in ogni caso insufficiente ed, infine, perché
l’assicurata ha dovuto pulire la cappa della cucina con un prodotto inidoneo e
tossico alla salute soprattutto se utilizzato quando la cappa era ancora calda
(cfr. consid. 1.2.).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che in data 8 ottobre 2014,
rispondendo alla Sezione del lavoro, __________, dopo aver confermato che, a
seguito dello stage, aveva l’intenzione di assumere la ricorrente, ha respinto
le accuse formulate, rilevando:
" (…)
Che il lavoro proposto non fosse all’altezza delle sue aspettative
l’abbiamo accettato, magari credeva di svolgere altri incarichi o magari poteva
essersi resa conto che effettivamente il trasporto le avrebbe creato problemi;
ma la risposta che si è permessa di dare per giustificare il rifiuto di un
posto di lavoro non la possiamo tollerare.
Sono 20 anni che lavoro nel campo, abbiamo aperto nel 2013 a fin
dall’inizio usiamo prodotti dell’__________ per mantenere pulizia e igiene
nella nostra Osteria. La cucina lavora con le porte aperte e chiunque può
vedere come si opera all’interno.
Teniamo inoltre a precisare che a maggio ci ha fatto visita il
Laboratorio cantonale per l’ispezione dell’idoneità sui locali e in merito vi
alleghiamo copia del rapporto.
Per quel che concerne l’organizzazione del lavoro, in allegato vi
inoltriamo copia del piano di lavoro e delle mansioni da svolgere,
perfettamente programmate per ogni giorno della settimana. Inutile dire che per
permettere ai dipendenti di rispettare tale programma, l’Osteria __________ è
munita di tutti i mezzi di lavoro necessari.” (Doc. 13)
L’Osteria __________ è
dotata di 71 posti interni e 24 posti esterni (cfr. doc. 13/1).
Al fine di chiarificare le
circostanze che hanno portato alla mancata concretizzazione della possibilità
di lavori in data 19 ottobre 2015 il Presidente del TCA ha sentito dapprima
l’assicurata e poi, come teste, __________ (cfr. doc. VII).
L’assicurata ha
innanzitutto così descritto i compiti di un’aiuto-cucina:
" …
preparare i piatti freddi, le insalate (lavarle e prepararle), aiuto ai
fornelli (io per esempio preparavo i dolci quando lavoravo a __________). Fra i
compiti dell’aiuto cucina vi pure quello di pulire il piano di lavoro, la zona
dove si lavano piatti e pentole (lavandino), il forno. Poi si deve passare
scopa (o aspirapolvere) e straccio per il pavimento.
Considerandi
Per quel che riguarda la pulizia delle toilettes, nei posti in cui
ho lavorato in passato a volte lo faceva il cameriere, a volte lo facevo io.
Il presidente del TCA chiede all’assicurata se non vi era una
persona appositamente addetta a questa funzione. L’assicurata risponde che ciò
vale probabilmente per i locali grandi ma non per quelli piccoli dove viene
svolto dal personale già in funzione.
(…)
Riguardo all’organizzazione del lavoro (cfr. doc. 16/1), mi
riferisco alla questione delle toilettes, che dovevo pulire prima di passare
all’insalata, senza che ci fossero dei disinfettanti a disposizione.
(…)
L’assicurata sottolinea che al momento dell’assegnazione si è
parlato di aiuto-cucina/lavapiatti ma non pure di pulizia delle toilettes.
Su questo ultimo aspetto, l’avv. __________ sottolinea che si
tratta di attività esigibili e che vengono pure svolte da aiuto-cucina, come
peraltro confermato dall’assicurata stessa.
Il presidente del TCA chiede alla Sezione del lavoro una presa di
posizione anche in merito al materiale messo a disposizione dalla datrice di
lavoro. L’avv. __________ risponde che bisogna vedere se è vero, visto che ciò
non è mai stato menzionato alla datrice di lavoro, comunque la datrice di
lavoro avrebbe potuto eventualmente adeguare questi aspetti e che l’esame
dell’igiene è stato effettuato dal Laboratorio Cantonale.
L’avv. RA 1 ribadisce in particolare che la signora non si è
rifiutata di pulire le toilettes ma che ci dovevano essere le condizioni per
effettuare tale operazione. (…)” (Doc. VII, pag. 1-3)
Su questo aspetto, la
teste si è così espressa:
" (…)
Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che fra i
compiti di aiuto-cucina/lavapiatti non vi è quello di pulizia della toilettes.
Di principio questi compiti li svolge la cameriera, non mi risulta che in
questi tre giorni la signora RI 1 abbia dovuto effettuare questa attività.
Dovrei però verificare con la cameriera.
(…)
Alle ore 11:15 la teste rientra in aula udienze e fornisce alcune
precisazioni riguardo al verbale. Comunica di avere nel frattempo contattato
telefonicamente la cameriera sulla questione della pulizia dei bagni. Precisa
che nei tre giorni di prova la cameriera non era ancora alle dipendenze
dell’Osteria, per cui vi era solo lei e la signora RI 1. Le pulizie dei servizi
in quei giorni sono dunque state effettuate o dalla signora RI 1 o dalla teste
o da tutte e due assieme. (…)” (Doc. VII, pag. 4-5)
La teste ha inoltre
rilevato che “il disinfettante è fornito dalla __________ (o dalla __________
di __________)” (cfr. doc. VII, pag. 5).
Secondo questo Tribunale
il fatto di doversi occupare (anche) della pulizia delle toilettes non è di per
sè un motivo atto a rendere l’occupazione non conforme agli usi professionali e
locali.
Del resto la stessa
assicurata ha ammesso che tale compito, anche nei posti in cui ha lavorato in
passato, veniva svolto o dal cameriere o da lei in qualità di aiuto-cucina.
Inoltre non vi è un reale motivo
di dubitare dell’affermazione della teste secondo cui vi è nel locale del
materiale disinfettante a disposizione del personale, tanto più che presso
l’Osteria __________ il 9 maggio 2014 è stata effettuata un’ispezione del
Laboratorio cantonale di igiene (cfr. doc. 13/1, 13/2, 20 e consid. 1.3 con
riferimento all’art. 57 dell’Ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della
legislazione sulle derrate alimentari).
In effetti, come rilevato
dalla Sezione del lavoro, l’Ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della
legislazione sulle derrate alimentari del 23 novembre 2005 (RS 817.025.21)
prevede all’art. 57 cpv. 1 lett. b che il controllo ufficiale in Svizzera include
segnatamente l’ispezione “dei materiali e degli oggetti destinati a entrare in
contatto con derrate alimentari” (cifra 4) e “dei prodotti e dei procedimenti
per la pulizia e la manutenzione, nonché dei pesticidi” (cifra 5). Inoltre,
vengono pure effettuati “i controlli dell’igiene nelle aziende alimentari”
(art. 57 cpv. 1 lett. c).
Pertanto, se si fossero
registrate delle manchevolezze riguardo all’igiene, esse sarebbero state
segnalate dall’ispettore del Laboratorio cantonale.
L’assicurata ha inoltre
rilevato di avere rifiutato l’impiego in quanto il materiale di lavoro messo a
disposizione era inadeguato (cfr. doc. VII, pag. 2 “dopo avere lavorato il
lunedì ha dovuto portare da casa il materiale di lavoro (un paio di guanti e
1/2 spugne) in quanto il materiale di lavoro messo a disposizione le faceva
“schifo”.”).
Su questo aspetto le affermazioni
di __________ davanti al Presidente del TCA sono state così verbalizzate:
" (…)
Durante il periodo di prova la signora RI 1 non si è mai lamentata
personalmente con la teste per il materiale messo a disposizione (guanti e
spugne). Alla teste non risulta che la signora RI 1 abbia portato del materiale
da casa.
La teste conferma di avere saputo dall’URC che per “lavoro non
all’altezza delle aspettative” secondo la lettera da lei ricevuta, l’assicurata
intendeva di avere avuto a disposizione del materiale di lavoro indecente.
Con riferimento alla risposta n. 3 del doc. 13, la teste precisa
che il Laboratorio Cantonale esamina tutti i locali, non solo quelli dove sono
tenute le derrate alimentari.
Il giorno del controllo sono arrivati alle ore 15:00 mentre
stavano (recte: stavamo) mangiando, hanno aperto i cassetti, hanno controllato
la cucina, i bagni, l’office e le sale. La visita è avvenuta da una persona del
Laboratorio da me accompagnata. Hanno pure controllato i piani di lavoro e la
temperatura delle celle. Hanno chiesto di vedere il libro della “Gastro” con
tutte le indicazioni (temperatura della cella) e il termometro della
temperatura della carne che in quel momento mancavano.
Non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte della SUVA.
Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che gli
ispettori esaminano immediatamente “con occhio clinico” la situazione. Per quel
che riguarda le spugne, esse sono esposte e non riposte in un cassetto. Ai
guanti provvede lei personalmente ed è la prima a dire di utilizzarli perché i
prodotti usati per la pulizia sono comunque in qualche modo nocivi per la
pelle.
(…)
Rispondendo all’avv. RA 1, la teste precisa che il controllo del
Laboratorio viene effettuato di sorpresa e non preannunciato e in occasione di
quel controllo alle ore 15:00, è stata trovata per caso in quanto quel giorno
si era fermata a pranzare dopo il lavoro.
(…)
Riguardo alla questione dei guanti, la teste ribadisce che mostra
regolarmente ai nuovi dipendenti dove sono situati (sotto il lavello ci sono
quelli usati, ma ci sono pure quelli usa e getta e pure quelli nuovi).” (Doc.
VII, pag. 4-5)
Il TCA, ritiene che, anche
su questo aspetto, non vi è motivo di dubitare delle affermazioni della teste
secondo cui il datore di lavoro metteva a disposizione il materiale necessario
per lavorare (spugne e guanti) o, in ogni caso, era disponibile a farlo. Ora se
è verosimile che l’assicurata abbia voluto portare propri strumenti di lavoro
da casa, ciò non significa però che il materiale per lavorare (spugne e guanti)
non avrebbe potuto essere fornito dalla datrice di lavoro.
Secondo il TCA in tale
contesto assume peraltro un’importanza decisiva la circostanza che l’assicurata
non si sia mai lamentata su questo punto (come peraltro di quello che verrà qui
sotto affrontato) con la datrice di lavoro durante i tre giorni di prova (cfr.
doc. VII, pag. 2: “… Il presidente del TCA chiede all’assicurata se ha parlato
alla signora __________ di questi aspetti nel corso del colloquio dopo i 3
giorni di prova. L’assicurata risponde di no.”).
Infine, l’assicurata
sostiene di non avere potuto effettuare i lavori di pulizia della cappa della
cucina in condizioni ottimali:
" (…)
- il martedì
mattina ho dovuto pulire la cappa: il tempo era ridotto rispetto a quello
necessario in quanto la placca sottostante doveva fra l’altro raffreddarsi, il
liquido avrebbe dovuto agire prima di effettuare la pulizia, ho cercato di
pulire il massimo che ho potuto ma avrei necessitato di più tempo. Si tratta di
un lavoro che va effettuato tutti i martedì. Si trattava di un materiale nocivo
da respirare.
Il presidente del TCA chiede se negli
altri posti dove è stata attiva si utilizzavano delle mascherine. L’assicurata
risponde di no, si utilizzava uno straccio pulito e si proteggeva la bocca.
Rispondendo all’avv. RA 1, la ricorrente
precisa che negli altri posti di lavoro questa attività veniva svolta quando le
placche erano fredde.
Il presidente del TCA chiede
all’assicurata se alla lettera del 10 novembre 2014 la SUVA ha risposto. La
ricorrente risponde di no.
- alla fine del
turno di mezzogiorno l’aiuto-cuoco e il cuoco che andavano via prima lasciavano
il lavandino unto con lo spazzolino di ferro lasciato nel lavandino. E’ vero
che il turno sarebbe ripreso nel pomeriggio, però ritengo che si sarebbe dovuto
pulire. (…)” (Doc. VII, pag. 2)
Su questo aspetto le
affermazioni della teste sono state così verbalizzate:
" (…)
La teste conferma che fra i compiti da effettuare vi è quello di
pulire la cucina (tra cui la cappa) ed è per questo che viene assunto un
lavapiatti.
Il presidente del TCA chiede alla teste quando viene effettuata
questa attività. La teste risponde che la cappa viene smontata il sabato sera e
viene pulita il lunedì mattina, verso le 9:30 (quando arriva il cuoco), prima
di iniziare le attività. L’aiuto cucina smonta e la signora pulisce.
(…)
Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che nel
lavandino, sul mezzogiorno, non viene lasciato nulla se non il suo piatto del
pranzo. L’ultimo controllo prima di uscire lo fa tendenzialmente la teste che è
l’ultima a mangiare e ad uscire. Nei 3 giorni di prova la teste afferma di
essere uscita insieme all’assicurata. (…)” (Doc. VII, pag. 4-5)
Secondo il TCA anche la
circostanza che l’assicurata abbia dovuto pulire la cappa utilizzando prodotti
nocivi alla salute, diversi da quelli abituali, non è stata dimostrata.
Del resto l’assicurata
stessa ha indicato che la sua segnalazione all’INSAI non ha avuto nessun
riscontro. Anche se realmente la ricorrente avesse in quell’occasione dovuto
pulire un cappa ancora calda, ciò non è sufficiente per rendere inesigibile la
conclusione del contratto di lavoro, soprattutto senza averne discusso con __________
dopo i tre giorni di prova.
L’occupazione assegnata
non poteva dunque essere rifiutata sulla base dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.
L'impiego offerto a RI 1
era nella professione ricevuta e di durata indeterminata.
Inoltre, ella avrebbe
beneficiato di indennità compensative, per cui non è inadeguato secondo l’art.
16.
cpv. 2 lett. i LADI.
Avendo rifiutato
un’occupazione adeguata, l’assicurata deve essere sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).
Anche l'entità della
sanzione è proporzionata alla gravità della colpa ragione per cui la decisione
su opposizione impugnata deve essere confermata.
In particolare una
riduzione della sanzione di 31 giorni non entra qui in considerazione visto che
la ricorrente è già stata sospesa il 26 giugno 2014 per 3 giorni e il 21 maggio
2013.
per 10 giorni (cfr. doc. VII/1 e VII/2) dal diritto alle indennità di
disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro.
Questa soluzione si
giustificava tanto più se si considera che l’assicurata ha rifiutato
l’occupazione quando si trovava da diversi mesi in disoccupazione e che il
consulente del personale l’ha invitata a riflettere bene prima di prendere tale
iniziativa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti