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Decisione

38.2015.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 dicembre 2015Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

(Per un commento, cfr.:

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del

cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,

Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124

V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF 124 V 62, il TFA

ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.

16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.

Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …,

p. 60).

Tale giurisprudenza è

stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere

combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi

eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

Per completezza va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.

16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del

9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.4. Il Tribunale federale ha

stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può

discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però

perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è

d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.

In

una sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato

l'operato del TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del

lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era

adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X._______,

l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)",

sottolineando in particolare che:

" (…)

Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente.

Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di

esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico

argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di

quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo.

(…)"

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.6. Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata, nata nel 1974, si è riscritta

in disoccupazione il 10 dicembre 2013 cercando un impiego a tempo pieno dal 19

dicembre 2013 come operaia generica e aiuto cucina (cfr. doc. 29).

A quel momento

l'assicurata aveva aperto un termine quadro per la riscossione dal 15 aprile

2013 al 14 aprile 2015.

L’assicurata aveva lavorato

dal 1° giugno al 18 dicembre 2013 presso il Grotto __________ di __________ e

il guadagno assicurato ammontava a fr. 3'683.-- (cfr. doc. 22 e doc B).

Il 31 luglio 2014 l'URC di

__________ le ha assegnato un'occupazione al 50% di durata indeterminata quale

aiuto cucina - lavapiatti presso l’Osteria __________ di __________ (cfr. doc.

4).

L’assicurata ha

immediatamente preso contatto con la potenziale datrice di lavoro (cfr. doc. 5)

ed ha pure effettuato un test d’idoneità dal 25 a 27 agosto 2014 (cfr. doc. 6).

Il 29 agosto 2014 RI 1 ha avuto

un colloquio con il consulente del personale URC __________. In quell’occasione

l’assicurata ha spiegato al suo consulente che lo stage in generale è andato

bene ma che l’organizzazione del lavoro e i mezzi a disposizione non sembrano

all’altezza delle sue aspettative. Il consulente del personale ha allora reso

attenta l’assicurata che il rifiuto dell’impiego avrebbe potuto comportare una

sanzione e l’ha invitata a dare una risposta al datore di lavoro il giorno

stesso. (cfr. doc 16/1).

Il 29 agosto 2014

l’assicurata ha comunicato a __________ di rifiutare il lavoro in quanto non è

all’altezza delle sue aspettative (cfr. allegato al doc. 1).

Il 31 agosto 2014 la

ricorrente ha informato il consulente del personale di avere rifiutato

l’occupazione per le ragioni già spiegate e di accettare di conseguenza “una vostra

decisione di sanzionarmi” (cfr. doc. 16/2).

Il 26 settembre 2014 la

ricorrente ha spiegato di avere rifiutato l’occupazione in quanto “il lavoro

proposto non è ordinato, pulito e i mezzi di lavoro sono indecenti” (cfr

allegati al doc. 1)

Il TCA è quindi chiamato a

stabilire se l’occupazione in questione poteva oppure no essere rifiutata sulla

base dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI, che ritiene non adeguato ed esula

dall’obbligo di accettazione un’occupazione che “non è conforme agli usi

professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi

o normali di lavoro”.

Questo Tribunale ha, ad

esempio, ritenuto non conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione

presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata

in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et

droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain

Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour

Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg.

(83-88)).

La patrocinatrice

dell’assicurata ritiene inadeguata l’occupazione sostanzialmente per tre

motivi: perché la ricorrente doveva occuparsi della pulizia delle toilettes,

senza che ciò fosse previsto contrattualmente, e doveva inoltre, successivamente

a questa mansione preparare le insalate senza la possibilità di disinfettarsi

convenientemente, perché la ricorrente ha dovuto procurarsi il materiale di

pulizia siccome assente o in ogni caso insufficiente ed, infine, perché

l’assicurata ha dovuto pulire la cappa della cucina con un prodotto inidoneo e

tossico alla salute soprattutto se utilizzato quando la cappa era ancora calda

(cfr. consid. 1.2.).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che in data 8 ottobre 2014,

rispondendo alla Sezione del lavoro, __________, dopo aver confermato che, a

seguito dello stage, aveva l’intenzione di assumere la ricorrente, ha respinto

le accuse formulate, rilevando:

" (…)

Che il lavoro proposto non fosse all’altezza delle sue aspettative

l’abbiamo accettato, magari credeva di svolgere altri incarichi o magari poteva

essersi resa conto che effettivamente il trasporto le avrebbe creato problemi;

ma la risposta che si è permessa di dare per giustificare il rifiuto di un

posto di lavoro non la possiamo tollerare.

Sono 20 anni che lavoro nel campo, abbiamo aperto nel 2013 a fin

dall’inizio usiamo prodotti dell’__________ per mantenere pulizia e igiene

nella nostra Osteria. La cucina lavora con le porte aperte e chiunque può

vedere come si opera all’interno.

Teniamo inoltre a precisare che a maggio ci ha fatto visita il

Laboratorio cantonale per l’ispezione dell’idoneità sui locali e in merito vi

alleghiamo copia del rapporto.

Per quel che concerne l’organizzazione del lavoro, in allegato vi

inoltriamo copia del piano di lavoro e delle mansioni da svolgere,

perfettamente programmate per ogni giorno della settimana. Inutile dire che per

permettere ai dipendenti di rispettare tale programma, l’Osteria __________ è

munita di tutti i mezzi di lavoro necessari.” (Doc. 13)

L’Osteria __________ è

dotata di 71 posti interni e 24 posti esterni (cfr. doc. 13/1).

Al fine di chiarificare le

circostanze che hanno portato alla mancata concretizzazione della possibilità

di lavori in data 19 ottobre 2015 il Presidente del TCA ha sentito dapprima

l’assicurata e poi, come teste, __________ (cfr. doc. VII).

L’assicurata ha

innanzitutto così descritto i compiti di un’aiuto-cucina:

" …

preparare i piatti freddi, le insalate (lavarle e prepararle), aiuto ai

fornelli (io per esempio preparavo i dolci quando lavoravo a __________). Fra i

compiti dell’aiuto cucina vi pure quello di pulire il piano di lavoro, la zona

dove si lavano piatti e pentole (lavandino), il forno. Poi si deve passare

scopa (o aspirapolvere) e straccio per il pavimento.

Considerandi

Per quel che riguarda la pulizia delle toilettes, nei posti in cui

ho lavorato in passato a volte lo faceva il cameriere, a volte lo facevo io.

Il presidente del TCA chiede all’assicurata se non vi era una

persona appositamente addetta a questa funzione. L’assicurata risponde che ciò

vale probabilmente per i locali grandi ma non per quelli piccoli dove viene

svolto dal personale già in funzione.

(…)

Riguardo all’organizzazione del lavoro (cfr. doc. 16/1), mi

riferisco alla questione delle toilettes, che dovevo pulire prima di passare

all’insalata, senza che ci fossero dei disinfettanti a disposizione.

(…)

L’assicurata sottolinea che al momento dell’assegnazione si è

parlato di aiuto-cucina/lavapiatti ma non pure di pulizia delle toilettes.

Su questo ultimo aspetto, l’avv. __________ sottolinea che si

tratta di attività esigibili e che vengono pure svolte da aiuto-cucina, come

peraltro confermato dall’assicurata stessa.

Il presidente del TCA chiede alla Sezione del lavoro una presa di

posizione anche in merito al materiale messo a disposizione dalla datrice di

lavoro. L’avv. __________ risponde che bisogna vedere se è vero, visto che ciò

non è mai stato menzionato alla datrice di lavoro, comunque la datrice di

lavoro avrebbe potuto eventualmente adeguare questi aspetti e che l’esame

dell’igiene è stato effettuato dal Laboratorio Cantonale.

L’avv. RA 1 ribadisce in particolare che la signora non si è

rifiutata di pulire le toilettes ma che ci dovevano essere le condizioni per

effettuare tale operazione. (…)” (Doc. VII, pag. 1-3)

Su questo aspetto, la

teste si è così espressa:

" (…)

Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che fra i

compiti di aiuto-cucina/lavapiatti non vi è quello di pulizia della toilettes.

Di principio questi compiti li svolge la cameriera, non mi risulta che in

questi tre giorni la signora RI 1 abbia dovuto effettuare questa attività.

Dovrei però verificare con la cameriera.

(…)

Alle ore 11:15 la teste rientra in aula udienze e fornisce alcune

precisazioni riguardo al verbale. Comunica di avere nel frattempo contattato

telefonicamente la cameriera sulla questione della pulizia dei bagni. Precisa

che nei tre giorni di prova la cameriera non era ancora alle dipendenze

dell’Osteria, per cui vi era solo lei e la signora RI 1. Le pulizie dei servizi

in quei giorni sono dunque state effettuate o dalla signora RI 1 o dalla teste

o da tutte e due assieme. (…)” (Doc. VII, pag. 4-5)

La teste ha inoltre

rilevato che “il disinfettante è fornito dalla __________ (o dalla __________

di __________)” (cfr. doc. VII, pag. 5).

Secondo questo Tribunale

il fatto di doversi occupare (anche) della pulizia delle toilettes non è di per

sè un motivo atto a rendere l’occupazione non conforme agli usi professionali e

locali.

Del resto la stessa

assicurata ha ammesso che tale compito, anche nei posti in cui ha lavorato in

passato, veniva svolto o dal cameriere o da lei in qualità di aiuto-cucina.

Inoltre non vi è un reale motivo

di dubitare dell’affermazione della teste secondo cui vi è nel locale del

materiale disinfettante a disposizione del personale, tanto più che presso

l’Osteria __________ il 9 maggio 2014 è stata effettuata un’ispezione del

Laboratorio cantonale di igiene (cfr. doc. 13/1, 13/2, 20 e consid. 1.3 con

riferimento all’art. 57 dell’Ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della

legislazione sulle derrate alimentari).

In effetti, come rilevato

dalla Sezione del lavoro, l’Ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della

legislazione sulle derrate alimentari del 23 novembre 2005 (RS 817.025.21)

prevede all’art. 57 cpv. 1 lett. b che il controllo ufficiale in Svizzera include

segnatamente l’ispezione “dei materiali e degli oggetti destinati a entrare in

contatto con derrate alimentari” (cifra 4) e “dei prodotti e dei procedimenti

per la pulizia e la manutenzione, nonché dei pesticidi” (cifra 5). Inoltre,

vengono pure effettuati “i controlli dell’igiene nelle aziende alimentari”

(art. 57 cpv. 1 lett. c).

Pertanto, se si fossero

registrate delle manchevolezze riguardo all’igiene, esse sarebbero state

segnalate dall’ispettore del Laboratorio cantonale.

L’assicurata ha inoltre

rilevato di avere rifiutato l’impiego in quanto il materiale di lavoro messo a

disposizione era inadeguato (cfr. doc. VII, pag. 2 “dopo avere lavorato il

lunedì ha dovuto portare da casa il materiale di lavoro (un paio di guanti e

1/2 spugne) in quanto il materiale di lavoro messo a disposizione le faceva

“schifo”.”).

Su questo aspetto le affermazioni

di __________ davanti al Presidente del TCA sono state così verbalizzate:

" (…)

Durante il periodo di prova la signora RI 1 non si è mai lamentata

personalmente con la teste per il materiale messo a disposizione (guanti e

spugne). Alla teste non risulta che la signora RI 1 abbia portato del materiale

da casa.

La teste conferma di avere saputo dall’URC che per “lavoro non

all’altezza delle aspettative” secondo la lettera da lei ricevuta, l’assicurata

intendeva di avere avuto a disposizione del materiale di lavoro indecente.

Con riferimento alla risposta n. 3 del doc. 13, la teste precisa

che il Laboratorio Cantonale esamina tutti i locali, non solo quelli dove sono

tenute le derrate alimentari.

Il giorno del controllo sono arrivati alle ore 15:00 mentre

stavano (recte: stavamo) mangiando, hanno aperto i cassetti, hanno controllato

la cucina, i bagni, l’office e le sale. La visita è avvenuta da una persona del

Laboratorio da me accompagnata. Hanno pure controllato i piani di lavoro e la

temperatura delle celle. Hanno chiesto di vedere il libro della “Gastro” con

tutte le indicazioni (temperatura della cella) e il termometro della

temperatura della carne che in quel momento mancavano.

Non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte della SUVA.

Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che gli

ispettori esaminano immediatamente “con occhio clinico” la situazione. Per quel

che riguarda le spugne, esse sono esposte e non riposte in un cassetto. Ai

guanti provvede lei personalmente ed è la prima a dire di utilizzarli perché i

prodotti usati per la pulizia sono comunque in qualche modo nocivi per la

pelle.

(…)

Rispondendo all’avv. RA 1, la teste precisa che il controllo del

Laboratorio viene effettuato di sorpresa e non preannunciato e in occasione di

quel controllo alle ore 15:00, è stata trovata per caso in quanto quel giorno

si era fermata a pranzare dopo il lavoro.

(…)

Riguardo alla questione dei guanti, la teste ribadisce che mostra

regolarmente ai nuovi dipendenti dove sono situati (sotto il lavello ci sono

quelli usati, ma ci sono pure quelli usa e getta e pure quelli nuovi).” (Doc.

VII, pag. 4-5)

Il TCA, ritiene che, anche

su questo aspetto, non vi è motivo di dubitare delle affermazioni della teste

secondo cui il datore di lavoro metteva a disposizione il materiale necessario

per lavorare (spugne e guanti) o, in ogni caso, era disponibile a farlo. Ora se

è verosimile che l’assicurata abbia voluto portare propri strumenti di lavoro

da casa, ciò non significa però che il materiale per lavorare (spugne e guanti)

non avrebbe potuto essere fornito dalla datrice di lavoro.

Secondo il TCA in tale

contesto assume peraltro un’importanza decisiva la circostanza che l’assicurata

non si sia mai lamentata su questo punto (come peraltro di quello che verrà qui

sotto affrontato) con la datrice di lavoro durante i tre giorni di prova (cfr.

doc. VII, pag. 2: “… Il presidente del TCA chiede all’assicurata se ha parlato

alla signora __________ di questi aspetti nel corso del colloquio dopo i 3

giorni di prova. L’assicurata risponde di no.”).

Infine, l’assicurata

sostiene di non avere potuto effettuare i lavori di pulizia della cappa della

cucina in condizioni ottimali:

" (…)

- il martedì

mattina ho dovuto pulire la cappa: il tempo era ridotto rispetto a quello

necessario in quanto la placca sottostante doveva fra l’altro raffreddarsi, il

liquido avrebbe dovuto agire prima di effettuare la pulizia, ho cercato di

pulire il massimo che ho potuto ma avrei necessitato di più tempo. Si tratta di

un lavoro che va effettuato tutti i martedì. Si trattava di un materiale nocivo

da respirare.

Il presidente del TCA chiede se negli

altri posti dove è stata attiva si utilizzavano delle mascherine. L’assicurata

risponde di no, si utilizzava uno straccio pulito e si proteggeva la bocca.

Rispondendo all’avv. RA 1, la ricorrente

precisa che negli altri posti di lavoro questa attività veniva svolta quando le

placche erano fredde.

Il presidente del TCA chiede

all’assicurata se alla lettera del 10 novembre 2014 la SUVA ha risposto. La

ricorrente risponde di no.

- alla fine del

turno di mezzogiorno l’aiuto-cuoco e il cuoco che andavano via prima lasciavano

il lavandino unto con lo spazzolino di ferro lasciato nel lavandino. E’ vero

che il turno sarebbe ripreso nel pomeriggio, però ritengo che si sarebbe dovuto

pulire. (…)” (Doc. VII, pag. 2)

Su questo aspetto le

affermazioni della teste sono state così verbalizzate:

" (…)

La teste conferma che fra i compiti da effettuare vi è quello di

pulire la cucina (tra cui la cappa) ed è per questo che viene assunto un

lavapiatti.

Il presidente del TCA chiede alla teste quando viene effettuata

questa attività. La teste risponde che la cappa viene smontata il sabato sera e

viene pulita il lunedì mattina, verso le 9:30 (quando arriva il cuoco), prima

di iniziare le attività. L’aiuto cucina smonta e la signora pulisce.

(…)

Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che nel

lavandino, sul mezzogiorno, non viene lasciato nulla se non il suo piatto del

pranzo. L’ultimo controllo prima di uscire lo fa tendenzialmente la teste che è

l’ultima a mangiare e ad uscire. Nei 3 giorni di prova la teste afferma di

essere uscita insieme all’assicurata. (…)” (Doc. VII, pag. 4-5)

Secondo il TCA anche la

circostanza che l’assicurata abbia dovuto pulire la cappa utilizzando prodotti

nocivi alla salute, diversi da quelli abituali, non è stata dimostrata.

Del resto l’assicurata

stessa ha indicato che la sua segnalazione all’INSAI non ha avuto nessun

riscontro. Anche se realmente la ricorrente avesse in quell’occasione dovuto

pulire un cappa ancora calda, ciò non è sufficiente per rendere inesigibile la

conclusione del contratto di lavoro, soprattutto senza averne discusso con __________

dopo i tre giorni di prova.

L’occupazione assegnata

non poteva dunque essere rifiutata sulla base dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.

L'impiego offerto a RI 1

era nella professione ricevuta e di durata indeterminata.

Inoltre, ella avrebbe

beneficiato di indennità compensative, per cui non è inadeguato secondo l’art.

16.

cpv. 2 lett. i LADI.

Avendo rifiutato

un’occupazione adeguata, l’assicurata deve essere sospesa dal diritto

all’indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).

Anche l'entità della

sanzione è proporzionata alla gravità della colpa ragione per cui la decisione

su opposizione impugnata deve essere confermata.

In particolare una

riduzione della sanzione di 31 giorni non entra qui in considerazione visto che

la ricorrente è già stata sospesa il 26 giugno 2014 per 3 giorni e il 21 maggio

2013.

per 10 giorni (cfr. doc. VII/1 e VII/2) dal diritto alle indennità di

disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro.

Questa soluzione si

giustificava tanto più se si considera che l’assicurata ha rifiutato

l’occupazione quando si trovava da diversi mesi in disoccupazione e che il

consulente del personale l’ha invitata a riflettere bene prima di prendere tale

iniziativa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti