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38.2015.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 maggio 2016Italiano108 min

Source ti.ch

Fatti

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra

località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la

moglie e i loro due figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo,

l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era

in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso

frontaliere.

Della categoria dei

lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno

infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel

settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente

la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da

un'impresa frontaliera.

Questo non era

manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era

stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata

determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni

successivi.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato avesse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

L’assicurato, infatti,

fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato

all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa

dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.

L’assicurato, inoltre,

dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato

all’estero e pochi giorni in Svizzera.

Dall'incarto URC era

emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul

mercato del lavoro estero.

Nel mese di febbraio 2014

egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma

per un datore di lavoro estero.

Per quel che riguarda le

relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la

figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre

in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.

Al momento in cui nel

febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto

curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

9 L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du

placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au

placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation

des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à

effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]

consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du

travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve

d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30

novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de

rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10 Le domicile

fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été

déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des

documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices

permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.

410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des

intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent

la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,

le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois

indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont

scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent

d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit

également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11 II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que

l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne

suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour

prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,

un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre

2007 [8C_270/2007] consid. 2.2).”

2.3. I criteri fissati dalla

giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel

luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):

" RISIEDERE

IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per

aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in

Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo

la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non

ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli

articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del

diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma

secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale.

(DTFA C 290/03 del 6 marzo 2006).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri,

indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:

● risiedere

effettivamente in Svizzera;

● avere

l’intenzione di continuare a risiedervi; e

● avervi

contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.:

sottolineatura del redattore)

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli

stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un

permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività

lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,

anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola

si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini

stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La

cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali

preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al

collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e

Circolare ID 883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno

in Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID

B342) ê

B138 Un

soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle

indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta

facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel

caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si

constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente

accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza

di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia

di residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore).

In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli

necessari in tal senso.

B140 Infatti,

per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta

possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata

località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare

agli elementi seguenti:

● cambiamento

dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento

o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso

terzi;

● indicazione nella

lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero

come indirizzo di contatto.

B141 Se

la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli

accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o

provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la

cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011

del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012

del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui

vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni

personali altrove)

-8C_777/2010

del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,

nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in

Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4. Nella presente fattispecie RI

1, nato nel 1970, di nazionalità italiana, dall’aprile 2010 in possesso di un

permesso per confinanti G (cfr. doc. 27) e dal 1° giugno 2012 titolare di un

permesso di dimora UE/AELS (permesso B) valido fino al 31 maggio 2017 (cfr.

doc. 7), ha lavorato dal 1° aprile 2010 alle dipendenze della __________ in

qualità di segretario, responsabile piattaforme bancarie finanziarie

internazionali ed International Category Manger Coordinator e dall’aprile 2013

come responsabile settore Retail (cfr. doc. 9; 25).

Il 13 febbraio 2014 la __________

ha disdetto il contratto di lavoro a causa di ristrutturazione aziendale con

effetto al 30 aprile 2014 (cfr. doc. 10; 27).

L’assicurato si è iscritto

in disoccupazione il 30 aprile 2014 con inizio il 1° maggio 2014, ricercando

un’occupazione al 100% (cfr. doc. 3).

Il 16 luglio 2014 la Cassa

di disoccupazione ha sottoposto all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro

il caso dell’assicurato per decisione, rilevando che:

" La persona

in oggetto è iscritta presso la nostra Cassa a decorrere dal 01.05.2014 nella

misura del 100%.

L'assicurato ha lavorato presso la ditta __________ dal 01.04.2010

al 30.04.2014. Dal 01.04.2010 al 31.05.2012 l'assicurato risiedeva in Italia.

In data 26.05.2014 abbiamo inoltrato una richiesta di accertamenti

alla Polizia Cantonale la quale ha stilato un rapporto datato 23.06.2014; dallo

stesso rileviamo che l'assicurato passa gran parte del tempo a __________

venendo di tanto in tanto in Svizzera, ove non ha domicilio effettivo.

Abbiamo convocato l'assicurato in data 04.07.2014 il quale

smentisce la versione della custode.

Si rileva inoltre che l'assicurato non è iscritto all'AIRE."

(Doc. 2)

In effetti nel Rapporto di

esecuzione redatto dalla Polizia Cantonale il 23 giugno 2014 è stato indicato:

" Sul posto

abbiamo verificato che RI 1 ha un appartamento al 3.piano, bucalettere e

campanelli con il suo nome. La bucalettere conteneva diverse lettere non

ritirate. Vi è anche iscritto il nome della moglie __________. Lei però non

risulta avere permessi di dimora né è iscritta a Movpop.

Abbiamo parlato con la custode la quale ci ha spiegato che la

moglie di RI 1 vive e lavora a __________, dove lui passa gran parte del tempo,

venendo in Svizzera di tanto in tanto solo per le pratiche.

Infatti non ha nemmeno acquistato la tessera per la lavanderia.

(…)" (Doc. 1F10)

Inoltre il 4 luglio 2014 l'assicurato

ha dichiarato alla Cassa quanto segue:

" (…)

A quanto corrisponde la spesa di pigione per il suo appartamento

in via __________ a __________?

Sono fr. 1'080.- al mese.

Vi è un contratto di locazione? Da chi è stato stipulato?

Sì, vi è un contratto di locazione, è stato da me sottoscritto e

dal signor __________ quale responsabile dell'immobile __________.

Vive da solo nell'appartamento in Svizzera?

Sì, vivo da solo, ogni tanto mia moglie viene a trovarmi.

Di quanti locali è composto l'appartamento di __________

(Svizzera)?

E' un monolocale.

Dove risiede la sua famiglia/genitori?

Sì, sia mia mamma che mia moglie vivono ad __________ (provincia

di __________)

In casa propria o in affitto?

La casa dove viviamo (una casa unifamiliare, nella quale vive

anche mia mamma) è di proprietà, sto ultimando di pagare il mutuo.

Dalla documentazione in nostro possesso rileviamo che è coniugato.

Sua moglie vive con lei a __________? Sua moglie esercita un'attività

lucrativa? Dove? Ha un permesso di soggiorno? Quale?

No, mia moglie vive ad __________.

Mia moglie ha un'attività presso l'__________ a __________.

No, non ha un permesso Svizzero.

I suoi figli frequentano le scuole? Quali? Dove?

No, non ho figli.

Per quale motivo non vive con sua moglie?

Per limiti di lavoro.

Ha altre attività dal quale ottiene un reddito?

No, non ho alcuna attività.

Con quale frequenza rientrava, durante l'attività lavorativa,

presso il domicilio di sua moglie?

Mediamente un paio di week end al mese. Dipendeva da quante volte

riusciva a venire mia moglie. Non era una cosa regolare, almeno un paio di week

end al mese.

Con quale frequenza rientra attualmente presso il domicilio di sua

moglie?

Dal 1° maggio 2014 sono andato solamente una volta, ad inizio

giugno per il funerale della mamma di un amico e mi sono fermato 3 giorni.

Avete ev. avviato le pratiche per la separazione?

Assolutamente no.

Ha un veicolo? Targa? Assicurazione?

Ho un'automobile a __________. In Svizzera mi sposto con i mezzi

pubblici, fintanto che lavoravo per __________ avevo a disposizione l'auto

aziendale.

Quale è la sua Cassa malati?

__________

Chi è il suo medico curante?

Tramite la Cassa malati ho un medico a disposizione, io non ho un

medico curante.

Quando era occupato presso la __________ durante quali giorni

soggiornava a __________ (Svizzera)?

Sempre, dal lunedì al venerdì. Anche i miei colleghi sono di __________

e quindi quando tornavamo a "Casa" andavamo tutti assieme. Per la

frequenza vi riporto alla domanda sopra, dipendeva sempre da quando veniva mia

moglie a trovarmi.

Fino al 2012, quando avevo un permesso G, ero obbligato a

rientrare in Italia almeno una notte alla settimana e dunque i miei rientri

erano settimanali, da quando ho il permesso B 1° giugno 2012, il rientro è

diventato più rado, vedi sopra.

Quando era occupato presso la __________ durante quali giorni

soggiornava presso la sua famiglia a __________?

Vedi sopra.

Qual è attualmente la durata settimanale del soggiorno a __________?

7 giorni su 7.

Quali legami ha con la Svizzera?

Ho degli amici qui a __________, niente di più.

E' membro di società, associazioni o altri enti? In

Svizzera/Italia? Quali?

No, assolutamente.

E' abbonato a giornali o riviste? Quali?

No.

Come effettua le sue ricerche di lavoro?

Maggiormente tramite internet e e-mail.

Ha un collegamento internet? (p.f. produrre copia dell'ultima

fattura internet e telefono).

Ho un pennino prepagato __________.

Può indicare i suoi numeri telefonici? (privato e cellulare)

Ho lo __________ questo l'ho sempre.

Al momento ho stipulato un abbonamento __________.

Non ho alcun telefono a casa.

E' iscritto all'AIRE?

Non ancora, pensavo non fosse un dovere, mi hanno detto che prima

lo faccio meglio è. Sto cercando di prendere tempo perché non so se bisogna

pagare qualcosa e al momento non potrei permettermelo.

Viene sottoposto il rapporto di polizia del 23.06.2014, il signor RI

1 ha delle precisazione da fare.

Sulla bucalettere viene indicato anche il nome di mia moglie in

quanto è iscritta a programmi fedeltà e riceve degli sconti per posta, ha la

carta cumulus __________ che le dà diritto a degli sconti, per far sì che il

postino consegni tali buste dovevamo indicare anche il suo nome sulla buca

lettere.

Smentisco categoricamente quanto indicato dalla custode (__________)

secondo me, non essendo l'italiano la sua lingua madre, non ha capito quanto

richiesto o si sono compresi male con il Poliziotto.

Durante il verbale viene contattata telefonicamente la signora __________,

la stessa conferma che il signor RI 1 rientra a __________ unicamente alcuni

fine settimana; conferma inoltre di avere in deposito la tessera di lavanderia

del signor RI 1 in quanto provvede ad effettuare il suo bucato durante il week

end (turno di lavanderia sabato mattina).

(…)" (Doc. 1F45)

L’8 agosto 2014

l'assicurato è poi stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale

si evince segnatamente che:

" (…)

Dall'aprile 2010 al maggio 2012 ho svolto la mia attività essendo

al beneficio di un permesso per frontalieri (tipo G) e rientravo in generale

settimanalmente a __________.

Dal 01.06.2012 ho richiesto ed ottenuto un permesso di dimora

(tipo B).

Nel primo anno, ed in particolare nel 2010, era mia intenzione

rientrare in Italia.

Mi sono però reso conto che per un posto di qualità mi sarei

dovuto trasferire su __________ ma non vi era comunque mercato. Ho quindi

deciso di vivere qui ed ho avviato procedure per la modifica del mio statuto

lavorativo.

Dal 2010 al marzo 2012 abitavo in due monolocali messi a

disposizione dal datore di lavoro. Un primo monolocale sito a __________,

l'altro sempre a __________ in Via __________.

Dal 01.04.2012 ho preso in locale (recte: locazione) un

monolocale in Via __________ a __________ che occupo ancora attualmente.

Come richiesto consegno seduta stante i giustificativi di

pagamento degli affitti i quali negli ultimi mesi sono irregolari a seguito del

mancato incasso di diversi mesi di stipendio.

Mia moglie __________ abita ed è domiciliata ad __________ ed ha

un'occupazione su chiamata per __________ e __________.

Avevamo intenzione di concretizzare il suo trasferimento in

Svizzera con effetto dal 01.01.2014 ma il tutto si è smorzato a seguito del

cambiamento della mia situazione lavorativa.

Infatti, non avendo lei un'attività lavorativa regolare, sarebbe

stato molto più semplice per lei trasferirsi qui e rientrare in Italia nei

periodi in cui è effettivamente occupata.

La mia intenzione è in ogni caso, attualmente, di restare in

Svizzera.

Come già indicato ieri alla mia consulente di riferimento, è in

corso la costituzione di una Sagl che dovrebbe assumermi a partire dal

01.10.2014 inizialmente a tempo parziale nella misura del 50%.

Il 4 luglio 2014 sono stato convocato presso la Cassa __________

nella sede di __________ dove sono stato interpellato dai signori __________ e __________

in merito alla mia situazione generale e più specificatamente in merito alla

mia residenza.

Alla fine della mia audizione mi è stato mostrato il Rapporto

d'esecuzione 23.06.2014 della Polizia Cantonale.

Come già indicato alla cassa disoccupazione ritengo che il

Rapporto d'esecuzione contiene delle indicazioni errate che mi concernono.

A quel punto ho proposto di contattare la custode, signora __________,

per un chiarimento.

Come indicato nel verbale 04.07.2014 io rientro attualmente in

Italia con una frequenza di circa uno o due fine settimana al mese.

Attualmente ho ridotto ulteriormente le trasferte e dal 22.07.2014

è mia moglie che mi ha raggiunto qua in Svizzera.

In merito alla questione dell'utilizzo della lavanderia preciso

che io consegno il mio bucato alla signora __________ ed è lei stessa che lo fa

per me e me lo restituisce in seguito.

Consegno copia della polizza della Cassa malati. Attualmente ho 4

mesi di quote in arretrato che verranno saldate al più presto tramite le

indennità per insolvenza che dovrei ricevere a breve. Ho subito preso contatto

con l'Ufficio incassi della cassa malati per bloccare le loro eventuali

procedure d'incasso.

In merito all'iscrizione all'A.I.R.E. preciso che mi ero informato

su internet e constatato he si trattava di un diritto/dovere e che non vi era

in precedenza obbligo di annuncio.

Alla ricezione della convocazione presso l'Ufficio giuridico, mi

sono recato al Consolato a __________ dove ho ricevuto copia del formulario per

iscrivermi, ma non vi ho ancora provveduto.

Non ho alcun collegamento telefonico fisso.

Per il collegamento internet ho una carta a consumo preso la __________.

Sono in possesso di una tessera prepagata __________ per il

collegamento mobile. Ho stipulato un nuovo abbonamento presso __________.

Fino al 30.04.2014 ho beneficiato di un collegamento mobile della

ditta.

In merito al consumo elettrico consegno copia dei giustificativi

di pagamento. Non conservo le fatture.

Sono in possesso della licenza di condurre ma attualmente non ho

un veicolo a mia disposizione. Occasionalmente, come oggi, posso utilizzare il veicolo

di un mio conoscente.

Durante il rapporto di lavoro avevo a disposizione un veicolo

aziendale.

Non ho altre assicurazioni specifiche e non mi sono annunciato

alla __________ in quanto non ero al corrente di cosa fosse e del fatto che mi

dovessi annunciare io. La __________ è compresa nella locazione.

Non vi sono fatture mediche o del dentista in quanto non ne ho

necessitato.

(…)" (Doc. 27)

Dai verbali relativi alle

audizioni dell’assicurato davanti alla Cassa del 4 luglio 2014 e dinanzi alla

Sezione del lavoro dell’8 agosto 2014, entrambi firmati dal ricorrente, emerge

in particolare, da un lato, che la madre e la moglie vivono ad __________ (__________)

in una casa unifamiliare di proprietà per la quale l’insorgente sta ultimando

di pagare il mutuo.

L’assicurato e la moglie

non hanno figli. La consorte svolge un’attività su chiamata per la __________ e

l’__________ a __________, quale assistente del segretario generale. In

proposito l’assicurato ha precisato che, anche se non è un rapporto di lavoro

stabile e regolare, non è un lavoro che si lascia a cuor leggero (cfr. doc.

36). Il ricorrente ha, inoltre, indicato di non vivere con la moglie per motivi

di lavoro e alla domanda della Cassa se hanno avviato le pratiche per la

separazione egli ha risposto “assolutamente no” (cfr. doc. 1F45).

D’altro lato, che a __________

l’insorgente dispone di un monolocale in via __________ e che quando era

occupato presso la __________ soggiornava in Svizzera sempre dal lunedì al

venerdì. Al riguardo egli ha specificato che anche i suoi colleghi sono di __________,

per cui tornavano a “casa” tutti insieme. Fino al 2012, quando aveva un

permesso G, rientrava in Italia almeno una volta alla settimana; dal 1° giugno

2012, ricevuto il permesso B, più di rado, e meglio mediamente un paio di

weekend al mese, dipendeva da quante volte riusciva a venire in Svizzera la

moglie.

Alla domanda postagli

dalla Cassa “Quali legami ha con la Svizzera?” ha risposto “Ho degli

amici qui a __________, niente di più”.

L’assicurato, inoltre, non

è iscritto all’A.I.R.E., non ha un medico curante in Svizzera, ha un’automobile

a __________ (cfr. doc. 27; 1F45).

Per quanto attiene alle

dichiarazioni di __________, custode dello stabile sito in via __________ a __________,

va rilevato che interrogata dalla Polizia Cantonale, nel giugno 2014, ha

asserito che l’assicurato passa gran parte del tempo a __________, venendo in

Svizzera di tanto in tanto solo per le pratiche e che nemmeno aveva acquistato

la tessera per la lavanderia (cfr. doc. 1F10).

Il 4 luglio 2014 davanti

alla Cassa l’insorgente, dopo aver preso visione del Rapporto d’esecuzione del

23 giugno 2014 della Polizia Cantonale, ha proposto di contattare la custode

per un chiarimento. Quest’ultima, chiamata telefonicamente dalla Cassa in

quell’occasione, ha indicato che il ricorrente rientra a __________ unicamente

alcuni fine settimana e di avere in deposito la sua tessera della lavanderia,

in quanto provvede a effettuare il suo bucato durante il fine settimana (cfr.

doc. 1F45; 27).

Il 3 marzo 2015, poi,

pendente la procedura di opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione

del 10 dicembre 2014 con cui la Sezione del lavoro gli ha negato il diritto

all’indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2014, __________ è stata sentita

dall’amministrazione.

Nel verbale allestito

dalla Sezione del lavoro e firmato dalla custode è stato indicato:

" (…)

D: Si ricorda il giorno in cui il poliziotto l’ha interpellata in

merito alla presenza del signor RI 1.

R: Sono arrabbiatissima in quanto ritengo che mi faccio capire

parlando in italiano. Il poliziotto è arrivato in borghese un sabato e ha detto

che cercava il signor RI 1. Mi ha posto delle domande. Ho indicato che non c'è

in quanto è andato a __________. Ho indicato che spesso nei weekend andava a __________

in quanto la moglie abita là. Da quando è rimasto senza lavoro andava meno per

questioni economiche. Anzi è la moglie che veniva poi a visitarlo.

Ha domandato se egli usa la tessera per la lavanderia. Ho indicato

di no in quanto il bucato lo faccio io.

D: Ci può precisare con che frequenza il signor RI 1 si reca a __________?

R: Mentre lavorava andava una o due volte al mese. In seguito è la

moglie che arrivava più spesso non solamente durante il weekend ma anche in

settimana.

Mi viene mostrato il rapporto d'esecuzione. Contesto quanto

riferito dal poliziotto.

D: Si ricorda di essere stata contattata da parte di una Cassa di

disoccupazione?

R: Può essere. Ora non mi ricordo. So che hanno chiamato in

presenza del signor RI 1 ed ho ripetuto quanto riferito oggi all'Ufficio

giuridico.

D: Tra l'incontro con la polizia e la telefonata, lei ha discusso

con qualcuno della questione?

R: Dopo la telefonata della Cassa di disoccupazione ho parlato con

il signor RI 1 in quanto è rimasto male. Prima non avevo parlato con nessuno,

nemmeno con l'amministratore.

D: Da quanto fa il bucato del signor RI 1?

R: Da quando è arrivato in palazzo. Essendo da solo. Ha chiesto e

lo faccio. Lo faccio per tanti ragazzi. Tante cose le porta sicuramente quando

va a __________.

D: Viene retribuita per il fatto che si occupa del bucato del

signor RI 1?

R: No, alle volte quando va a __________ poi mi porta qualche cosa

(bottiglia di vino, mozzarella di bufala).

(…)” (Doc. 36)

Il Sergente __________,

che aveva effettuato le verifiche presso l’abitazione dell’assicurato,

interpellato l’11 marzo 2015 dalla Sezione del lavoro, il 24 marzo 2015 ha

dichiarato:

" (…)

a. Sarò andato sul posto almeno un paio di volte ma non sono in

grado di indicare le date esatte. Il luogo è comunque vicino al posto di

Polizia quindi è verosimile che abbia effettuato almeno due controlli nel breve

lasso di tempo concesso.

b. Il 21.6.2014 alle 15:45 ero di certo sul posto. La bucalettere

era piena. Vi erano iscritti due nomi: quello di RI 1 e quello della moglie __________.

Il campanello all'entrata del palazzo indicava unicamente il nome RI 1 così

come quello della porta dell'appartamento al 3. piano. All'interno del palazzo,

negli spazi comuni, ho incontrato la custode __________ (__________) che mi ha

detto che la moglie di RI 1 viveva a __________ e che lui veniva in Svizzera di

rado e non ha preso la tessera della lavanderia.

- sono in grado di fornire questi dettagli perché li avevo scritti

su un foglio che avevo conservato perché avevo capito che la richiesta, così

come formulata dall'IAS, era superficiale.

Considerandi

2.

a. Il rapporto d'esecuzione l'ho redatto il 23.6.2014, quindi due

giorni dopo aver incontrato la custode.

b. In occasione dell'incontro della custode avevo con me il figlio

con le annotazioni scritte in nero in ufficio, alle quali avevo aggiunto in blu

le costatazioni effettuate sul posto. Riguardo a quanto dichiarato sul momento

dalla custode, avevo scritto una breve nota "moglie a __________ - lui

viene raro, nessuna tessera lavanderia". Allego copia del foglio delle

annotazioni. (…)"(Doc. 47)

L’assicurato, il 3 marzo

2015, nuovamente sentito dalla Sezione del lavoro ha poi dichiarato che per

ottimizzare le spese ha ospite nel monolocale un suo ex collega, __________, da

fine novembre/inizio dicembre 2014. L’insorgente ha indicato di aver acquistato

un divano letto dove dorme __________, mentre lui dorme nel letto e che da

dicembre 2014 sua moglie non viene più in Ticino a seguito della presenza di __________

(cfr. doc. 38).

Dal ricorso risulta che __________

ha coabitato con l’assicurato fino al 31 maggio 2015 (cfr. doc. I).

In proposito giova

rilevare che il contratto di locazione dell’appartamento in __________ a Lugano

concluso il 31 marzo 2012 dall’assicurato riguarda un’abitazione di un locale,

oltre a cucina e a un servizio con doccia per complessivi m2 44. La pigione è

di fr. 980.-- al mese, più spese accessorie di fr. 100.-- mensili. L’ente

locato risulta essere adibito ad abitazione familiare per due persone (cfr.

doc. 15).

L’assicurato, dal gennaio

2015, ha reperito un nuovo impiego quale responsabile commerciale al 50% presso

__________ di __________ (cfr. doc. 31/6). Egli ha precisato di essere stato

assunto al 50% ma di avere una deviazione del numero fisso sul cellulare e di

occuparsi anche da casa dell’attività come volontariato (cfr. doc. 38). Nel

ricorso l’assicurato ha, inoltre, indicato che in caso di successi aziendali

l’assunzione sarebbe diventata in tempi brevi al 100% (cfr. doc. I).

L’URC, il 29 dicembre

2014, ha emesso la Conferma di annullamento dal sistema COLSTA, da cui si

evince che il ricorrente dal 1° gennaio 2015 non è più iscritto al collocamento

(cfr. doc. 52).

2.5

Attentamente esaminate le

carte processuali, questo Tribunale osserva, innanzitutto, che dal profilo del

diritto interno un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se

risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la

residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un

certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.

consid. 2.1.-2.3.).

Il TCA ricorda altresì che

è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 6

maggio 2015) che delimita temporalmente il potere cognitivo del

giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio

2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2).

Nella presente fattispecie

l’assicurato è proprietario ad __________ (__________) di una casa unifamiliare

per la quale sta ultimando di pagare il mutuo, dove vivono sua madre, come pure

sua moglie, la quale svolge un’attività su chiamata presso la __________ (cfr.

doc. 1F45).

Egli fino al mese di

febbraio 2015 non era iscritto all’A.I.R.E. (cfr. doc. 27; I).

Il ricorrente ha altresì

dichiarato di essere rientrato in Italia, nel periodo in cui era occupato

professionalmente, mediamente un paio di fine settimana al mese. In particolare

il medesimo ha asserito che nel periodo in cui lavorava presso la __________

tornava a “casa” con i suoi colleghi, anch’essi di __________. Fino al 2012

quando era in possesso di un permesso G i suoi rientri erano settimanali e dal

giugno 2012, ossia da quando è stato posto al beneficio di un permesso B, più di

rado. L’assicurato ha indicato che da quando è disoccupato (maggio 2014)

soggiorna a __________ 7 giorni su 7 (cfr. doc. 1F45).

Al riguardo va ricordato

che il Sergente della Polizia Cantonale che nel mese di giugno 2014 ha

effettuato dei controlli presso l’abitazione dell’assicurato in via __________

a __________, nel suo Rapporto d’esecuzione del 23 giugno 2014, nonché nello

scritto del 24 marzo 2015 con cui rispondeva a delle domande di chiarimento

formulate dalla Sezione del lavoro, ha però attestato che l’insorgente era

assente e che la sua buca delle lettere era piena. Inoltre, fondandosi su delle

indicazioni annotate dopo aver parlato con la custode, ha asserito che

quest’ultima gli ha comunicato che la moglie era a __________ e che l’insorgente

veniva in Ticino di rado (cfr. doc. 1F10; 47; 47/1).

Il TCA non ignora che la

custode, contattata telefonicamente dalla Cassa nel luglio 2014 e sentita

personalmente dalla Sezione del lavoro nel marzo 2015, ha contestato quanto

indicato dal Sergente, affermando di avergli detto che l’assicurato spesso nei

fine settimana andava a __________, in quanto la moglie abita là e precisando che

l’insorgente rientra a __________ unicamente alcuni fine settimana al mese

(cfr. doc. 1F45; 36).

Questa Corte - che in ogni

caso non vede alcun valido motivo per il quale il Sergente __________ non debba

aver riportato correttamente quanto proferito dalla custode nelle sue

annotazioni - osserva in proposito che comunque quanto addotto nel luglio 2014

e nel marzo 2015 dalla custode non smentisce il fatto che i rientri in Italia dell’assicurato

avvenissero ad ogni modo con frequenza.

L’assicurato dal canto suo,

con scritto pervenuto all’amministrazione il 16 aprile 2015, ha asserito di non

essere stato presente durante il controllo effettuato dal Sergente __________,

in quanto si era recato a __________ per il funerale della mamma di un suo

amico fraterno (cfr. doc. 49). Tale versione era peraltro già stata fornita in

occasione dell’audizione del 4 luglio 2015 davanti alla Cassa (cfr. doc. 1F45).

Soltanto con il ricorso egli

fa valere che quando è passato il Sergente presso la sua abitazione di __________

egli si sarebbe trovato presso la residenza della signora __________, __________,

socia e gerente della società __________ (cfr. doc. I; III; estratto RC della __________).

A tale riguardo è utile

evidenziare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora

prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere

accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando

ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo

tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se

esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF

121.

V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid.

3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189;

per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Va pure evidenziato che il

Sergente __________ ha constatato che la buca delle lettere dell’insorgente era

piena (cfr. doc. 47; 1F10). Questa circostanza indica piuttosto che

l’assicurato era assente dalla sua abitazione di __________ da più giorni. Ciò

rende poco verosimile che il medesimo fosse in Ticino e avesse fatto visita

alla signora __________ a __________.

Va, altresì, rilevato che,

come posto in luce dalla parte resistente (cfr. doc. III), sul social network

Linkedin il ricorrente, nel luglio 2014 e ancora nel giugno 2015, risultava

aver indicato unicamente __________ quale suo luogo di riferimento (cfr. doc.

11).

Del resto l’insorgente in

Ticino dispone unicamente di un monolocale di m2 44 che condivide con un ex

collega, __________ perlomeno da novembre 2014 (cfr. doc. 38; 37; I) e si è

iscritto all’A.I.R.E. soltanto nel febbraio 2015 (cfr. doc. I).

Nemmeno va dimenticato che

nel luglio 2014 alla domanda postagli dalla Cassa “Quali legami ha con la

Svizzera?” ha risposto “Ho degli amici qui a __________, niente di più”

(cfr. doc. 1F45).

E’ vero che la __________,

l’11 marzo 2015, riguardo al consumo energetico rilevato nell’appartamento

dell’assicurato per il periodo 12 febbraio 2014 – 2 marzo 2015 (cfr. doc. 43;

43/1; 44; 45), ha comunicato che:

" (…) i

consumi, a nostro avviso, possono rientrare nella media; infatti, come già

riportato con la nostra lettera del 6 marzo 2015, il soggetto in osservazione

ha un consumo di circa 1'100 kWh/anno, rispetto ad una media di circa 1'700

kWh/anno.

La differenza tra il consumo reale e la media nazionale (circa il

30% in meno), può essere semplicemente imputabile all'utilizzo quotidiano della

cucina; ci permettiamo sottolineare come un utilizzo razionale e ecologico

degli elettrodomestici (illuminazione LED, Stand-By, ecc….) può garantire un

consumo inferiore rispetto alla media.

(…)" (Doc. 45)

E’ altrettanto vero, tuttavia,

da una parte, che l’__________ si è limitata a indicare che la differenza di

consumo tra il valore dell’assicurato e la media nazionale può essere

imputabile a un uso ridotto della cucina, ossia ha formulato soltanto di

un’ipotesi.

Dall’altra, che il consumo

rilevato di 1'100 kWh/anno comprende anche la parte relativa a __________,

ospitato dall’assicurato.

Pertanto tale dato, comunque

inferiore del 30% circa alla media nazionale di 1'700 kWh/anno per un’economia

domestica di due persone (cfr. doc. 43), non è attendibile per stabilire quanto

consumo sia da attribuire specificatamente al ricorrente e conseguentemente per

determinare quale sia stata la sua presenza nel monolocale.

Per quanto attiene alle

conoscenze e amicizie in Svizzera (cfr. doc. I), non è certamente escluso

intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui

si risiede.

In proposito in una

sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha,

del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia

una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri

italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese.

Chiamato a pronunciarsi

nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere

che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che l’assicurato non

ha il centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera, bensì l’abbia

mantenuto in Italia.

Il ricorrente non ha mai

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), cantonale (cfr. consid.

2.2

) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3.), le quali esigono come

terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8

novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen”

all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e

conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero

scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più

motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si

trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Giova ribadire che con

giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il

Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.

2.6

), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei

propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove il ricorrente viveva in un

bilocale con il figlio.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso

di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era

stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato

che:

" (…) la

Corte in modo particolare ha concluso

come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2),

di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel

fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una

residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.

5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione

contro la disoccupazione,

(…)”

Rettamente, dunque, nella

decisione su opposizione del 6 maggio 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI, non è in concreto realizzato.

2.6

Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.

24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,

ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI,

entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi

due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C

290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015

consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La

persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso

della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro

diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di

lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia

delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come

se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate

dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri sono ripartiti fra lo Stato di lavoro

e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico",

beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato in quanto egli non aveva la residenza in

Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia

durante il fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per

settimana, egli andava considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione

del lavoro, un vero lavoratore frontaliero.

L’assicurato aveva così

diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.

Del resto in quello Stato

si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante,

il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito

da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.

Da quel documento,

emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa

monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi

professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella,

ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera

legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti

con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni

della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante

i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto

il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base

delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, in una

sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, e in una

sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016.

2.7

Il Regolamento (CE) 883/2004

prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal

lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si

mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola

la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha stabilito

che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri

(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori

stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i

lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari

Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V

140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.

3.5

-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

In una

sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784

e già citata al consid. 2.2, questo Tribunale, contrariamente al parere della

Sezione del lavoro (che comunque gli aveva negato il diritto d’opzione

sostenendo che difettasse la dimora in Svizzera), ha ritenuto che un assicurato

non poteva essere qualificato come falso frontaliere vista la tipologia del

lavoro svolto.

Egli,

infatti, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in

disoccupazione da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno

assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile

2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la

propria attività lavorativa.

Quell’assicurato

ha, peraltro, trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno

2013.

all’estero.

Con sentenza

38.2015.30

del 20 novembre 2015 questa Corte, nel caso di un assicurato in

possesso di un permesso B che ha lavorato quale caposquadra minatore dal 2010

al 2013 in Svizzera abitando presso un alloggio del datore di lavoro, con moglie

e figli minori risiedenti nel sud Italia in una casa di loro proprietà, ha

stabilito che a ragione la Sezione del lavoro aveva deciso che il medesimo

aveva mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita e che

pertanto non era adempiuto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI per

avere diritto alle indennità di disoccupazione.

Dal profilo

del diritto internazionale, tuttavia, l’assicurato, ritenuta la natura e la

durata del contratto di lavoro, la tipologia delle attività da svolgere, gli

orari di lavoro e le condizioni abitative, i rientri ad intervalli regolari nel

luogo di residenza raggruppando i giorni di congedo, è stato ritenuto dal TCA

un falso lavoratore frontaliero con conseguente

diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del

paese di residenza.

Per il primo mese di

disoccupazione l’amministrazione ha ammesso che l’assicurato ha dimorato

effettivamente in Ticino. Per i due mesi successivi gli atti sono stati

rinviati per verificare la costante presenza del medesimo in Svizzera.

Inoltre

questo Tribunale, con sentenza 38.2015.17 del 23 novembre 2015, si è

pronunciato in merito a un assicurato con permesso L e in seguito B che ha

lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi

contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia

minore abitano in Italia, a pochi km dal confine svizzero, in una casa di loro

proprietà.

Il TCA ha

stabilito che gli elementi fattuali non permettevano di ammettere, né di

escludere la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

con particolare riferimento all’aspetto del centro dei propri interessi

personali in Svizzera. Tale questione poteva comunque restare insoluta, visto

che la Svizzera doveva essere riconosciuta quale Stato competente ad

erogargli le prestazioni di disoccupazione in applicazione del diritto

internazionale, e meglio dell’ALC.

In concreto le circostanze

di fatto non hanno consentito di concludere che l’assicurato fosse un vero

lavoratore frontaliere.

Egli è, inoltre, stato

considerato quale lavoratore falso frontaliere con diritto di opzione.

All’assicurato, dimorando regolarmente in Svizzera ed essendosi annunciato per

il collocamento in Svizzera, è stato perciò riconosciuto il diritto alle

indennità di disoccupazione ai sensi della LADI.

Il TCA,

anche con STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015, ha riconosciuto a un

assicurato lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto

di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di

residenza.

Il 13

gennaio 2016 questa Corte ha poi stralciato dai ruoli un ricorso del 30

novembre 2015 interposto contro una decisione su opposizione con cui la Sezione

del lavoro aveva negato a un assicurato il diritto

di beneficiare di indennità di disoccupazione dal 14 novembre 2014 in quanto il

centro dei suoi interessi era e rimaneva all’estero. A seguito dell’impugnativa

l’amministrazione, il 16 dicembre 2015, ha in effetti emesso una nuova

decisione su opposizione con la quale è stato stabilito che l’assicurato,

nonostante il centro delle sue relazioni personali fosse all’estero, visti la

tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i

rientri sporadici nel suo Paese di residenza, era da qualificare quale falso

lavoratore frontaliero con diritto di opzione alle indennità di disoccupazione

in Svizzera.

Il

diritto alle indennità di disoccupazione dal 14 novembre 2014 andava così riconosciuto all’assicurato sempre che risultassero adempiuti

gli altri presupposti del diritto (cfr. inc. 38.2015.77).

2.8

Nella Circolare

relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009

sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°

aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:

" (…)

LAVORATORE FRONTALIERO

Art. 1 lett. F, art. 65

RB; art. 56 RA

Definizione

A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si

intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4

segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per

forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro

Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni

giorno o almeno una volta la settimana.

A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra

lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito

all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore

frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27

segg.

Determinazione della residenza

A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal

fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La

determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in

base ai n. marg. A76 segg.

Veri lavoratori frontalieri: pendolari

giornalieri e settimanali

A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui

che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel

quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza

secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo

dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina

al confine.

A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri

anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei

giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni

liberi.

Per dimostrare la

condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono essere posti

requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano

la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).

Falsi lavoratori frontalieri

A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo

professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna

almeno una volta la settimana.

Per rientrare nella

categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il

requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).

Per dimostrare la

condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono essere posti

requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano

la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”

L’autorità di sorveglianza

cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle

Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea

– del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12

e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha

sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può

essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti),

in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i

costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi

sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.

In

quell’occasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:

"

L'elemento determinante, per

l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza dell'interessato

in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto

durante la sua ultima occupazione.

Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di

disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di

residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano

stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente;

esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata

della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui

all'art. 71 del regolamento n.

1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono

occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare

abitualmente in un altro Stato membro.

Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n.

1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente.

Tali considerazioni hanno indotto la commissione

amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in

forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24

gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare

l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre,

per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n.

1408/71.

Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune

indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le

categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda

da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno

conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.

Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale

territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di

lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima.

La nozione di «Stato membro in cui risiede» va

riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un

altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche

il centro principale dei suoi interessi.

All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato

la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli

vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere

sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1,

lett. b), ii).

Non appena, infatti, il lavoratore abbia

un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda,

anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato.

Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla

situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a

spostarsi, e la natura del lavoro.

L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale

territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra

definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato

membro.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett.

b), ii), del regolamento n.

1408/71, vanno quindi presi in considerazione la

durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento

dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura

dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus

dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze

del caso.”

Nella sua Circolare la

SECO ricorda inoltre che:

A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano

nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:

· le persone che

lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);

· le persone che

normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);

· le persone cui si

applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,

se nel corso della loro

ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello

competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).

A31 La decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il

presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello

Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando

tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito

devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.

A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle

prestazioni dell'AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere

verosimile il fatto che nello Stato dell'ultima attività non hanno fissato la

propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza).

A33 In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato

in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione

ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a

disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo

periodo in combinato disposto con par. 5 RB).

Momento di acquisizione e durata dello status di

lavoratore frontaliero

A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere

acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel

corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza

in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di

occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore

frontaliero.

Costituiscono

un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso

dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la

propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito

non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;

essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è

giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito

uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono

stabiliti e in cui risiedono.

A35 Un trasferimento durante un periodo di

disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.

A36 La durata dello status di lavoratore

frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di

principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione

i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della

disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si

tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.

(…)

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art.

11.

RA

Definizione

A76 Per

residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

A77 La

nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1

lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere

distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di

lavoratori frontalieri).

A78 Anche

il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c

LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel

senso di domicilio secondo il diritto civile.

Le

nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in

Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in

larga misura.

Importanza della residenza

A79 La

nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della

legislazione applicabile (capitolo D).

Per i

disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente

(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano

dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La

determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di

lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della

determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

A80 Poiché

la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo

65.

RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato

dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite

un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i

lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una

famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La

decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo

eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione

dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che

esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno

Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

A82 In

generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella

decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano

in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui

lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi

lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale

il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego

fisso.

Determinazione della residenza

A84 La

determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene

solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La

persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei

seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale (n.d.r.: sottolineatura

del redattore), ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.

A85 Conformemente

all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti

fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:

• durata

e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:

frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il

mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso

un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per

constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante

un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività

autonoma;

• situazione della persona in oggetto, inclusi

• il tipo

e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo

ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata

di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata

dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in

un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse

pianificato.

Indicano

ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il

mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

a) l’attività

all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale

o del miglioramento delle competenze linguistiche;

b) l’attività

all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio

accademico);

c) l’attività

era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.

• la

situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri

mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il

mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per

ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro

degli interessi vitali;

• lo svolgimento di un’attività non remunerata;

• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;

• la

situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un

appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera

durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a

lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

• lo

Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se

l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà

della persona in base a una valutazione della situazione in generale,

considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

Þ Esempio

Un

lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in

un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza

principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad

essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività

subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la

Svizzera.

Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza

A86 Per

stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono

collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri

determinanti per trovare un accordo17.

A87 Se

gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi

in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica

l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per

l’erogazione provvisoria di prestazioni.

Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero:

residenza in Svizzera non necessaria

A88 I falsi lavoratori frontalieri che

avevano un’attività subordinata in Svizzera ma sono residenti all’estero

possono far valere il proprio diritto all’ID in Svizzera in virtù della facoltà

di scelta concessa all’articolo 65 RB.

A89 Per l’esercizio di tale facoltà si

presuppone unicamente che la persona si metta a disposizione del servizio

pubblico di collocamento dello Stato nel quale richiede le prestazioni.

Sono

competenti gli organi esecutivi (URC, cassa) del territorio nel quale si

trovava il luogo di dimora della persona in oggetto. Se non è presente un luogo

di dimora, è determinante la sede dell'ultimo datore di lavoro della persona.

A90 Il diritto alle prestazioni non può

essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente

all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della

disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così

restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere

vana la facoltà di scelta.

In tal caso si deve derogare ai

requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.

A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato

disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri,

l’abolizione delle clausole di residenza.

A92 Il requisito della residenza in

Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per

lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in

Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in

Svizzera; l'autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni

debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera.”

Per

quanto attiene al valore delle direttive cfr. consid. 2.3.

2.9

Nella presente fattispecie il

ricorrente, da una parte, lavorava in Svizzera presso la __________ dal 2010 al

2014.

di __________, dall’altra, ad __________ (__________) è proprietario di

una casa unifamiliare per la quale sta ultimando di pagare il mutuo dove

abitano sua madre e sua moglie (cfr. consid. 2.4.).

Dal profilo del diritto

internazionale occorre, in primo luogo, chiedersi se l’assicurato non debba

essere considerato quale vero lavoratore frontaliero (cfr. consid. 2.6.; 2.8.)

che rientra settimanalmente in Italia.

Qualora fosse da

considerare quale lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione

completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del

lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI), l’insorgente avrebbe diritto alle

prestazioni di disoccupazione in Italia.

Questa Corte, tutto ben

considerato, ritiene che gli elementi fattuali del caso di specie non

permettano di concludere, nemmeno in applicazione dell’usuale

principio della probabilità preponderante valido nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.;

STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C911/2010 del 10 marzo 2011 consid.

3.

; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129V 177 consid. 3 pag. 181; DTF

126.

V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’assicurato sia un vero lavoratore frontaliero.

In effetti l’insorgente ha

dichiarato alla Cassa nel luglio 2014 di essere rientrato in Italia, quando

lavorava per la __________ e dopo aver ottenuto il permesso B, mediamente un paio

di fine settimana al mese (cfr. consid. 2.4.).

E’ vero che il Sergente __________,

nel giugno 2014, ha constatato l’assenza dell’assicurato dalla sua abitazione e

la buca delle lettere piena, nonché ha annotato che la custode gli ha indicato

che il ricorrente veniva di rado nell’appartamento (cfr. consid. 2.4.; doc.

47/1).

E’ altrettanto vero, però,

che la custode, contattata dalla Cassa nel luglio 2014, ha precisato che il

ricorrente rientrava unicamente alcuni fine settimana a __________ e davanti

alla Sezione del lavoro nel marzo 2015 ha dichiarato di aver comunicato al

Sergente che spesso nei fine settimana l’insorgente andava a __________ in

quanto la moglie abita là (cfr. consid. 2.4.; doc. 36; 1F45).

L’amministratore dello

stabile di via __________ a __________, che si è definito amico

dell’assicurato, ma con il dovuto distacco, nel marzo 2015, sentito dalla

Sezione del lavoro, ha del resto asserito di non poter indicare nulla in merito

alla presenza del ricorrente durante i fine settimana (cfr. doc. 37).

2.10

Nel caso di specie va

esaminato se RI 1, volendo considerare la sua residenza in Italia (in proposito va osservato che il Tribunale

federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza

sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro

principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C

101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger,

Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis

Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht

der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38; consid. 2.9.) e

ritenuto che lo Stato di occupazione risulta essere la Svizzera, possa essere

trattato quale lavoratore falso frontaliere.

Il Presidente

di questa Corte, in un altro procedimento vertente sull’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015

già citata al consid. 2.7.) ha interpellato la Segreteria di Stato

dell’economia SECO riguardo ai falsi frontalieri.

L’avv. __________

della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato:

" (…)

Relativamente ai falsi frontalieri, va

rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato

percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi

devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto

svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione

essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.

Conseguentemente, agli stagionali

provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di

disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa

la residenza effettiva in Svizzera.” (Doc. X; consid. 1.5.)

L’8 settembre 2015 il

Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA

38.2015.30

del 20 novembre 2015 già citata al consid. 2.7.), ha posto all’avv. __________

i seguenti quesiti:

" (…)

Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:

“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero:

residenza in

Svizzera non necessaria

(…)

A90 Il diritto alle prestazioni non può essere

messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente

all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della

disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così

restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere

vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti

restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”

A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto

con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri,

l’abolizione delle clausole di residenza.

A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo

l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi

frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone

devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità

cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il

mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”.

Le domande sono le seguenti:

Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso

frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c

LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?

Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa

oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza

sul mercato del lavoro svizzero)?

(…)” (Inc. 38.2015.30 doc. XII)

L’avv. __________ della

SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto:

" (…)

possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere

preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è

nondimeno necessaria al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art.

12.

LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).

Infatti, considerato lo scopo

dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel

nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda

all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per

recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità

cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie

correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori

indicazioni generiche in merito.”

(Inc. 38.2015.30 doc. XIV)

2.11

Valutate tutte le circostanze

del caso di specie con attenzione, questa Corte ritiene che la situazione del

ricorrente non sia assimilabile a quella delle categorie professionali,

segnatamente dei lavoratori stagionali, dei lavoratori operanti nel settore dei

trasporti internazionali, dei lavoratori che esercitano normalmente la loro attività

sul territorio di vari Stati membri e dei lavoratori occupati da un’impresa

frontaliera, il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a

quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che

possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi

a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la

disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa

oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).

In effetti l’insorgente,

al beneficio di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012 (cfr. consid. 2.4.),

dal 1° aprile 2010 è stato legato alla __________ da un contratto d’impiego di

durata indeterminata in qualità dapprima di segretario, responsabile

piattaforme bancarie finanziarie internazionali ed International Category

Manger Coordinator e dall’aprile 2013 come responsabile settore Retail (cfr.

doc. 9; 25). Egli ha lavorato, prima del licenziamento nel 2014, per quattro

anni per il medesimo datore di lavoro e in virtù di un unico contratto concluso

nel 2010 che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore

suddivise in cinque giorni lavorativi (cfr. doc. 9; consid. 2.4.).

Gli elementi fattuali del

caso concreto denotano, dunque, una situazione lavorativa, perlomeno dal 2010 al

2014, stabile con tempi di lavoro regolari, suddivisi sui giorni ferali della

settimana e ben differente dalle condizioni professionali degli stagionali, dei

lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, dei lavoratori

che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri

e dei lavoratori occupati da un’impresa frontaliera ai quali è possibile

riconoscere lo statuto di lavoratore falso frontaliere (cfr. consid. 2.7.).

Al riguardo giova

ricordare che il TCA con la sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 e citata ai consid. 2.2 e 2.7., non ha considerato

quel ricorrente quale lavoratore falso frontaliere. Quell’assicurato, al

beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da

giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale con contratto di durata

determinata (aprile 2012-giugno 2012), poi dispensato anzitempo, nel dicembre

2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva

trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013

all’estero.

E’ vero che questa Corte,

con sentenza 38.2015.30 del 20 novembre 2015, nel caso di un

assicurato in possesso di un permesso B che ha lavorato quale caposquadra

minatore dal 2010 al 2013 in Svizzera abitando presso un alloggio del datore di

lavoro, con moglie e figli minori risiedenti nel sud Italia in una casa di loro

proprietà, ha invece stabilito che dal profilo del diritto internazionale,

ritenuta la natura e la durata del contratto di lavoro, la tipologia delle

attività da svolgere, gli orari di lavoro (con turni di quindici giorni) e le

condizioni abitative, i rientri ad intervalli regolari nel luogo di residenza

raggruppando i giorni di congedo, andava riconosciuto lo statuto di lavoratore

falso frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di

disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza.

Per il primo mese di

disoccupazione l’amministrazione ha ammesso che l’assicurato ha dimorato

effettivamente in Ticino. Per i due mesi successivi gli atti sono stati

rinviati per verificare la costante presenza del medesimo in Svizzera (cfr.

consid. 2.7.).

Nella sentenza 38.2015.17

del 23 novembre 2015 il TCA ha, poi, assimilato alla situazione dei lavoratori

stagionali e, quindi, gli ha riconosciuto lo statuto di lavoratore falso

frontaliere un assicurato in possesso di un permesso di dimora temporanea L e

al beneficio in Svizzera di contratti di durata determinata stagionali quale

macchinista, ragnista, capo squadra presso un’impresa edile (cfr. consid.

2.7

).

Il 13

gennaio 2016 questa Corte ha stralciato dai ruoli un ricorso del 30 novembre

2015, in quanto a seguito dell’impugnativa l’amministrazione, il 16

dicembre 2015, ha emesso una nuova decisione su opposizione con la quale è

stato stabilito che l’assicurato, nonostante il centro delle sue relazioni

personali fosse all’estero (ciò che nella decisione su opposizione impugnata aveva

condotto l’amministrazione a negare il diritto

all’indennità di disoccupazione), visti la tipologia dell'attività svolta con orari

irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di

residenza, era da qualificare quale falso lavoratore frontaliero con diritto di

opzione alle indennità di disoccupazione in Svizzera.

Il

diritto alle indennità di disoccupazione dal 14 novembre 2014 andava così riconosciuto all’assicurato sempre che risultassero adempiuti

gli altri presupposti del diritto (cfr. inc. 38.2015.77; consid. 2.7.).

Inoltre con giudizio

38.2015.39

del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato, per il periodo dal

giugno al settembre 2014, quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al

beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti

d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava,

perlomeno per sei mesi all’anno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei

giorni feriali e nei giorni festivi - perciò nei fine settimana -, impedendole

il rientro regolare nel suo Stato di residenza.

Per il lasso di tempo

ottobre 2014 – aprile 2015 gli atti sono stati rinviati alla Sezione del lavoro

per accertare se l’assicurata abbia effettivamente dimorato in Svizzera oppure

no.

E’ altrettanto vero, però,

che queste ultime quattro fattispecie (STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA

38.2015.17

del 23 novembre 2015; inc. 38.2015.77; STCA 38.2015.39

del 9 marzo 2016), a differenza del caso giudicato con sentenza 38.2014.10 del

6.

agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782, e più specificatamente

dell’evenienza concreta, riguardano assicurati con attività di durata limitata

o con occupazioni che comunque implicano mansioni da espletare sull’intera

settimana (ad esempio con turni di lavoro di alcune settimane continuate), oppure

con orari irregolari.

Alla luce di tutto quanto

esposto a RI 1 non va riconosciuto lo statuto di lavoratore falso frontaliere.

Neppure sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale, l’assicurato può, pertanto, beneficiare

delle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.

2.12

L’insorgente, nel

ricorso, ha indicato di poter portare tutti i suoi amici che vivono in Svizzera

a confermare che i suoi legami in Svizzera non sono esclusivamente

professionali (cfr. doc. I).

Questo Tribunale rileva,

innanzitutto, che il ricorrente è rimasto vago non precisando le generalità

degli asseriti amici.

In ogni

caso, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di

emanare il proprio giudizio, questa Corte ritiene che l’assunzione di ulteriori

prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della

risoluzione della vertenza.

Di

conseguenza la richiesta (implicita) del ricorrente concernente l’audizione di

testi deve essere respinta.

A tale proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr.

SVR 2003 IV Nr. 1; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16.

gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.;

STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H

103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01

del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.13

In esito alle

considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale ritiene che

il ricorso presentato da RI 1 debba essere respinto, tutelando l’operato della

Sezione del lavoro che a ragione, quindi, gli ha negato il diritto

all’indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2014.

La decisione su

opposizione del 6 maggio 2015 impugnata deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

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