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Decisione

38.2015.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 settembre 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione che in Svizzera sottostanno ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano lavoratori in Svizzera, hanno

diritto all'indennità per insolvenza se

■ il loro datore di lavoro ha dichiarato

fallimento e se vantano crediti salariali

■ il fallimento non viene dichiarato soltanto

perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun

creditore è disposto ad anticipare le spese

■ hanno presentato, contro il loro datore di

lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali

Prestazioni

L'indennità

per insolvenza copre le richieste salariali effettive al cento per cento per

quattro mesi al massimo. Sono considerate richieste anche un'eventuale

tredicesima mensilità o una gratifica, se se ne ha diritto. Tuttavia, il

guadagno indennizzabile è limitato a CHF 8'900.-- franchi al massimo.

Domanda

di indennità

Il lavoratore

che chiede l'indennità per insolvenza deve presentare la corrispondente domanda

alla cassa pubblica competente nella sede dell'azienda.

Le

casse pubbliche Le forniranno volentieri ulteriori dettagli sull'indennità per

insolvenza.

Avete

domande?

Le

casse pubbliche di disoccupazione vi risponderanno volentieri. Non esitate a

contattarle." (cfr. www.area-lavoro.

ch /arbeitgeber/massentlassung/insolvenz).

Da notare peraltro, anche sul sito

del SECO, che non figura alcun indicazione relativa al termine per far valere

il diritto all'indennità per insolvenza.

2.8. Nell'evenienza concreta il TCA ha appurato che il datore di

lavoro del ricorrente, organo di

esecuzione della LADI (cfr. art. 76 cpv. 1 lett. gi LADI), non ha fornito

all'assicurato nessuna informazione riguardo al suo diritto a percepire

l'indennità per insolvenza, sebbene sul sito internet del SECO figuri un

opuscolo proprio su questo tema proprio destinato ai datori di lavoro (consid.

1.7).

Ora, secondo l'art. 88 cpv. 2 lett. d

LADI, "i datori di lavoro soddisfano gli obblighi loro imposti in materia

di informazione e annuncio".

Inoltre l'UEF di __________, malgrado

l'insinuazione del credito sia avvenuta il 25 settembre 2005 (cfr. Doc. A3),

soltanto l'8 febbraio 2006, rispondendo ad uno scritto dell'assicurato del 31

gennaio 2006 (cfr. Doc. A4) l'ha informato della possibilità di inoltrare alla

Cassa pubblica una richiesta di indennità per insolvenza.

Subito dopo avere ricevuto questa

informazione il ricorrente ha poi immediatamente richiesto le indennità per

insolvenza il 12 febbraio 2006 (cfr. Doc. A6). Egli ha compilato l'apposito

formulario su cui figura esplicitamente l'indicazione relativa al termine di 60

giorni soltanto il 24 marzo 2006 (cfr. Doc. 8).

Questo Tribunale, constata dunque

innanzitutto che la Cassa di disoccupazione ha violato il suo obbligo di

informazione generale derivante dall'art. 27 LPGA cpv. 1, non trasmettendo ai

datori di lavoro e agli stessi UEF un opuscolo informativo destinato agli

assicurati che illustri le condizioni per poter beneficiare del diritto

all'indennità per insolvenza. Il TCA rileva inoltre che nel caso concreto,

anche l'ex datore di lavoro non ha informato l'assicurato e che quest'ultimo ha

presentato la sua domanda subito dopo essere stato informato spontaneamente

dall'UEF della possibilità di chiedere le indennità per insolvenza.

In simili condizioni il TCA ritiene

che vi siano valide ragioni atte a giustificare il ritardo ai sensi della

giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3).

Di conseguenza, siccome la domanda è

tempestiva, gli atti sono rinviati alla Cassa per esaminare le altre condizioni

da cui dipendente il riconoscimento dal diritto alle indennità per insolvenza.”

Il giudizio cantonale è

stato annullato dal Tribunale federale il quale nella sentenza C 20/07 del 22

Considerandi

ottobre 2007, si è così espresso:

" 3.

Secondo l'art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato

dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto

all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio

ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo

dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti.

Per il cpv. 3 della norma, alla scadenza di questi termini, il

diritto all'indennità per insolvenza si estingue. Si tratta di un termine di

perenzione (DTF

123.

V 106 consid. 2a pag. 107).

4.

Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha

insinuato all'UEF di M._________, nell'ambito della procedura connessa alla

decozione della N.________ Sagl, un credito di fr. 4'290.- per stipendi non

percepiti dal 1° gennaio al 13 giugno 2005. Emerge inoltre che il xxx è stato

pubblicato sul FUC e sul FUSC il fallimento della ditta e che il 12 febbraio 2006 l'assicurato - dopo lo scritto 8 febbraio 2006 dell'UEF - si è annunciato alla Cassa cantonale

di disoccupazione per poter beneficiare delle indennità in caso d'insolvenza,

richiesta che la Cassa ha respinto il 4 aprile 2006.

Da quanto precede appare in tutta evidenza dal profilo temporale

che - quando l'assicurato ha inoltrato alla Cassa la richiesta di contributi

assicurativi a seguito del fallimento della datrice di lavoro - il termine

perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI era scaduto da oltre

due mesi.

Per il chiaro tenore letterale della disciplina citata,

l'interessato avrebbe infatti dovuto presentare la richiesta alle assicurazioni

sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della N.________ Sagl

sul FUC e FUSC, ossia entro il 6 dicembre 2005, a prescindere dalla necessità di far valere il credito in sede fallimentare previa insinuazione

all'UEF di M._________.

Trattandosi di procedure parallele e del tutto autonome, per

l'ossequio del termine perentorio ex art. 53 cpv. 3 LADI a nulla sussidia il

fatto che l'assicurato abbia tempestivamente insinuato all'organo d'esecuzione

e fallimento la sua pretesa creditoria. Infatti, il presupposto per far valere

il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti dell'assicurazione

contro la disoccupazione in conformità dell'art. 53 cpv. 1 LADI era la notifica

alla "cassa pubblica competente" (cfr. in senso convergente la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 152/00 del 18 dicembre

2000, consid. 2).

Ne consegue che la richiesta 12 febbraio 2006 è formalmente

perenta.”

In una sentenza

8C_335/2010 del 1° giugno 2010, l’Alta Corte ha poi ribadito che:

" 2.1 Anspruch auf Insolvenzentschädigung haben Arbeitnehmer von

Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in

der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen, unter anderem wenn gegen ihren

Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt

Lohnforderungen zustehen (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG). Nach Art. 53 Abs. 1 AVIG

muss der Arbeitnehmer den Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der

Veröffentlichung des Konkurses im SHAB bei der öffentlichen Kasse stellen, die

am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist. Mit dem Ablauf dieser Frist

erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG). Bei der

erwähnten Frist handelt es sich um eine solche mit Verwirkungsfolge (vgl. u.a.

Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] C 226/94 vom 6. März 1995 E. 1a mit

Hinweisen, in: ARV 1995 S. 122).“

2.6

Nella presente fattispecie

dagli atti dell’incarto emerge che il 18 marzo 2015 RI 1 ha chiesto l’indennità

per insolvenza per i crediti salariali relativi al periodo dal 1° aprile al 19

maggio 2013 (cfr. doc.11 e 11a).

Il fallimento della __________

è stato pronunciato l’11 giugno 2014 ed è stato pubblicato sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio (FUSC) il 4 luglio 2014 (cfr. doc. 1).

Come rettamente

considerato dalla Cassa (cfr. doc. III), il termine di 60 giorni per presentare

la domanda di insolvenza è dunque scaduto, giusta l’art. 53 cpv. 1 LADI il 2

settembre 2014.

Di conseguenza, la domanda

del 18 marzo 2015 è tardiva e il diritto di RI 1 di ottenere le indennità per

insolvenza è perento.

Il ricorrente ha fatto valere

che l’Ufficio esecuzione e fallimenti e la Cassa di disoccupazione avrebbero

dovuto fargli presente che al momento in cui ha inoltrato la domanda di

esecuzione la ditta era già fallita (cfr. consid.1.2).

Analoghe considerazioni

erano state sviluppate nella causa 38.2006.35 del 18 dicembre 2006 ed erano

state fatte proprie dal TCA (cfr. consid 2.5).

Il Tribunale federale non

è stato del medesimo avviso e ha annullato il giudizio cantonale, evidenziando

che il presupposto per far valere il diritto all’indennità per insolvenza nei

confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, in conformità all’art.

53.

cpv. 1 LADI, era esclusivamente la notifica alla cassa competente (cfr. STF

C 20/07 del 22 ottobre 2007).

La medesima soluzione si

impone nel caso concreto.

In simili condizioni la

domanda di indennità per insolvenza deve così essere respinta in quanto tardiva

e di conseguenza la decisione su opposizione assunta dalla CO 1 in data 5

maggio 2015 va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti