38.2015.45
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28 settembre 2015Italiano26 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.45
dc/gm
Lugano
28 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 maggio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con la
decisione su opposizione del 5 maggio 2015, la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la propria decisione del 23 marzo 2015 (cfr. doc. 9) con cui ha ritenuto
che il diritto alle indennità di insolvenza per i crediti salariali ascrivibili
a RI 1 era perento. Al riguardo l’amministrazione ha in particolare evidenziato
quanto segue:
" (…)
1. L'opponente
ha prestato la propria attività lavorativa presso la __________ dal 01.11.2012
al 19.06.2013.
2. Con domanda
del 18.03.2015 ha rivendicato alla Cassa il versamento di fr. 17’491.00
concernente gli stipendi dal 10 aprile 2013 al 19 giugno 2013, nonché relativa
tredicesima, vacanze e indennità d'inconvenienza.
3. La Cassa,
con decisione del 23.03.2015, ha respinto la domanda poiché tardiva. Il
fallimento della ditta, avvenuto in data 11.06.2014, era stato infatti
pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero in data 04.07.2014 e il termine per la
presentazione della richiesta scadeva quindi il 02.09.2014.
4. Tramite
opposizione del 01.05.2015 il signor RI 1 contesta la decisione della Cassa in
quanto asserisce che la procedura d'incasso contro il signor __________ è stata
portata avanti in maniera puntuale e rispettosa dei vari termini ma che mai
l'Ufficio fallimenti ha fatto presente che il titolare della ditta individuale
era stato dichiarato fallito già l’11 giugno 2014.
5. Secondo la
giurisprudenza federale (sentenza del 22 ottobre 2007 C 20/07) non si può
imporre agli organi d'esecuzione forzata, quali gli uffici di esecuzione e
fallimento, nonché ai datori di lavoro di informare le persone interessate sui
loro diritti e obblighi. Tale obbligo si riferisce esclusivamente agli
assicuratori e agli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali. (…)”
(Doc. A)
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il
suo patrocinatore critica innanzitutto l’operato dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________, rilevando:
" (…)
14. L'ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, ha dato seguito a tutti gli atti
procedurali consecutivi la domanda di esecuzione inoltrata dal Sindacato RA 1,
e meglio ha notificato la domanda di
esecuzione al debitore e ha, altresì, accettato la domanda di proseguimento
dell'esecuzione quando quest'ultimo era già fallito. A nessun momento l'Ufficio
esecuzione e fallimenti ha informato che il debitore in questione era fallito
ormai già da tempo. A questo proposito insistiamo sul fatto che il Sindacato RA
1, nella persona del signor __________, è stato a più riprese in contatto con
l'Ufficio in questione, il quale non ha mai evocato il fatto che la ditta fosse
già fallita allorquando era in corso una procedura esecutiva si, maturata
successivamente al fallimento, ma che contemplava comunque crediti salariali
precedenti. A nostro modo di vedere, la "nuova" procedura avrebbe
dovuto essere assimilata dall'Ufficio esecuzione e fallimenti quale una
notifica di credito, atto procedurale che permette al creditore, oltre alle
conseguenze prettamente procedurali quali quella di integrare il credito nella
massa fallimentare, di essere riconosciuto come creditore e, di conseguenza, di
essere informato di tutti gli aspetti della procedura in corso. Nel caso
specifico, ritenuto quanto precede, è a nostro parere indubbio che l'Ufficio
esecuzioni e fallimenti di __________ avesse l'obbligo d'informare i creditori
annunciatisi successivamente al fallimento della pronuncia dello stesso. Nel
caso che ci occupa questo avrebbe permesso al Sindacato RA 1 di far valere in
tempo debito i diritti del suo patrocinato nei confronti della CO 1;
15. Sebbene
la giurisprudenza federale non imponga gli organi di esecuzione forzata
d'informare le persone interessate suoi loro diritti e obblighi, il principio
della buona fede andrebbe anch'esso senz'altro invocato nella fattispecie nei
riguardi dell'Ufficio esecuzione e fallimenti che avrebbe dovuto far presente
al creditore che il titolare della ditta individuale era stato dichiarato fallito
già l'11 giugno 2014, solo 9 giorni dopo l'inoltro della domanda di esecuzione
sottoscritta dal Sindacato RA 1. (…)” (doc. I)
Il rappresentante
dell’assicurato sostiene poi che anche la CO 1 avrebbe dovuto avere un ruolo
più attivo, argomentando:
" (…)
16. Teniamo
anche ad aggiungere in merito all'obbligo d'informazione degli assicuratori
sociali che anche l'__________ e meglio la CO 1 dovrebbe avere un ruolo
decisamente più attivo al riguardo dei potenziali beneficiari delle sue
prestazioni, dando un'informazione più mirata e rendendosi parte attiva in
ambito esecutivo collaborando con gli organi di esecuzione forzata così da
rendere più capillari le informazioni al riguardo dei diritti e dei doveri dei
potenziali beneficiari di prestazioni. Le innumerevoli decisioni di rifiuto
delle prestazioni d'insolvenza sono indicative di una mancanza d'informazione
in merito ai diritti e doveri dei potenziali beneficiari i quali dovrebbero
avere accesso a tali informazioni attraverso i diversi canali utilizzati allo
scopo di riscuotere i loro crediti salariali, Preture, organi d'esecuzione
ecc..; (…)” (doc. I)
Infine il patrocinatore
del ricorrente invoca il principio della buona fede, indipendentemente dalla
pubblicazione del fallimento ed al riguardo sottolinea che :
" (…)
17. Il
creditore, a mezzo del suo rappresentante legale ha utilizzato senza indugio
tutti i mezzi legali a disposizione per incassare il proprio credito e, in
tutta buona fede, fidandosi alle circostanze di fatto sulle quali non poteva
avere nessun influsso, non ha potuto inoltrare la domanda d'insolvenza entro i
termini previsti. In effetti, egli non poteva minimamente immaginare che il
debitore fosse già fallito e la procedura esecutiva ancora in corso ha reso ai
suoi occhi inutile consultare il Foglio ufficiale svizzero di commercio.
D'altro canto, se è vero che l'art. 933 cpv.1 CO stabilisce che nessuno può
avvalersi dell'eccezione che ignorasse il contenuto di un'iscrizione diventata
efficace per i terzi, è altrettanto vero che la pubblicazione ufficiale della
dichiarazione del fallimento non esclude in effetti necessariamente la buona
fede dell'assicurato e/o del suo mandatario che, viste le circostanze potevano
ignorare in buona fede l'esistenza di una sentenza di fallimento. A nostro parere,
non si può dunque rimproverare al ricorrente di non aver inoltrato la domanda
d'insolvenza nei termini allorquando era ancora in corso una procedura
esecutiva che lo vedevi coinvolto e in assenza di un'informazione in tal senso
da parte dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti.
18. Nel caso
di specie vista l'assoluta buona fede del creditore e meglio del suo
mandatario, che ha avuto conoscenza del fallimento della ditta unicamente alla
ricezione della decisione del 23.03.2015 della CO 1, tenuto conto ch'egli ha
altresì adempiuto con rigore a tutti i suoi obblighi in materia d'insolvenza,
il termine per l'inoltro della domanda d'insolvenza va restituito essendo stata
quest'ultima inoltrata immediatamente dopo la ricezione dell'atto di carenza
beni e meglio, come detto, tenuto conto che il rappresentante del creditore ha
avuto conoscenza del fallimento solo al momento della decisione della CO 1.
(…)” (doc. I )
1.3. Nella risposta di causa del 19
giugno 2015, la Cassa chiede di respingere il ricorso, con le medesime
argomentazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr. doc. III)
1.4. Il rappresentante
dell’assicurato, dopo avere chiesto e ottenuto una proroga (cfr. doc. V e doc.
VI) ha comunicato di non avere altri mezzi di prova da produrre e si è rimesso
alle motivazioni già espresse (cfr. doc VII).
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha ritenuto tardiva la domanda di indennità per insolvenza inoltrata da RI 1 in data 18
marzo 2015.
Secondo l’art. 51 LADI i
lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di
lavoro che soggiacciono in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che
occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza,
se:
a.
il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b.
il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c.
hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di
pignoramento per crediti salariali.
Il cpv. 2 di questa
disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza
le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
2.2. A norma dell’art. 53 cpv. 1
LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore
deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo la pubblicazione
del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica
competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.
L'art. 53 cpv. 2 LADI
prevede che nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve
far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del
pignoramento.
Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza, che
copre unicamente i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del
rapporto lavorativo (art. 52 cpv. 1 LADI), si estingue ai sensi dell’art. 53 cpv.
3 LADI.
L’assicurato che pretende
un’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:
a) il modulo di domanda
d’indennità debitamente compilato;
b) il certificato d’assicurazione AVS/AI;
c) il
permesso di domicilio o di dimora oppure un’attestazione di domicilio del
Comune
d)
tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità (cfr. art. 77 cpv. 1 OADI; sul tema cfr.: STF 8C_335/2010 del 1°
giugno 2010).
2.3. Per costante giurisprudenza
federale i termini previsti dalla LADI per il preannuncio, rispettivamente per
fare valere il diritto alle prestazioni, non costituiscono semplici
prescrizioni d’ordine, ma hanno carattere perentorio.
Concretamente, ciò
significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la
mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza
di un presupposto formale.
Allorché invece la legge
prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso
provoca la decadenza del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in
particolare: STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70
consid. 1a; DLA 1995 no 21 pag. 123 consid. 1a DTF 117 V 244; DTF 110 V 334;
DLA 1986 p. 50; DTF del 15 aprile 1987 nella causa B. C. SA, non pubblicata e
H. U. Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung
und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1992, p. 56 e 65).
Pertanto se la domanda
d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a decorrere
dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio -
senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la “restituzione di un
termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si estingue.
Al riguardo, occorre rilevare che, per quanto attiene alla domanda di indennità
per insolvenza, la perentorietà del termine per far valere il diritto
all’indennizzazione viene espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI.
Nel caso di
sospensione del fallimento per mancanza di attivi e in assenza di una
pubblicazione anteriore della pronuncia del fallimento, è la pubblicazione
della misura di sospensione ad essere determinate ai fini della decorrenza del
termine per presentare la domanda di indennità per insolvenza (cfr. STF
8C_541/2009 del 19 novembre 2009, consid. 4 e DTF 114 V 354).
La
nostra Massima istanza ha stabilito che la sospensione dei termini di cui
all’art. 38 cpv. 4 LPGA (ad esempio in occasione del periodo dal 15 luglio al
15 agosto incluso) non si applica che ai termini di natura procedurale, ad
esclusione dei termini relativi all’esercizio di un diritto (cfr. STF C_108/06
del 16 agosto 2006 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 AIV
no 1 pag. 1). Il termine di cui all’art. 53 cpv. 1 LADI è un termine per
l’esercizio del diritto alle indennità di insolvenza, di natura perentoria
(cfr. STF C_108/06, consid. 4.3., DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107). L’art. 38
cpv. 4 LPGA non si applica pertanto all’art. 53 cpv. 1 LADI.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2015.1 del 13 aprile 2015 consid. 2.6.
In una sentenza C 108/86,
del 14 agosto 2006, l'Alta Corte ha riconfermato la propria giurisprudenza,
sottolineando quanto segue:
" Laut Art. 53 Abs. 3 AVIG erlischt mit dem Ablauf der 60-tägigen
Frist der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. Entsprechend dem
Verwirkungscharakter der Frist (BGE 123 V 107 Erw. 2a; ARV 2002 S. 187 Erw. 1a; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Stand Frühjahr 1998, S. 193 Rz 515) geht
unter Vorbehalt einer allfälligen Wiederherstellung der Anspruch als solcher
unter. Er existiert nicht mehr (Gerhard Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Band I, Bern 1987,
S. 569, Rz 19 zu Art. 53; Beatrice Grob-Andermacher, Die
Rechtslage des Arbeitnehmers bei Zahlungsunfähigkeit und Konkurs des
Arbeitgebers, Diss. Zürich 1982, S. 117; vgl. auch Hans-Ulrich Stauffer,
Die Arbeitslosenversicherung, Zürich 1984, S. 180; Urs Burgherr, Die
Insolvenzentschädigung, Diss. Zürich 2004, S. 103; Boris
Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005, S. 356)."
2.4. Ai sensi dell’art. 41 LPGA,
se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell’impedimento e compia l’atto omesso.
Di analogo tenore è l’art.
13 Lptca relativo alla restituzione per questa inosservanza.
In una sentenza del 21
giugno 1988 nella causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed
integralmente in DLA 1988 p. 125ss, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far valere un
diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie,
può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile.
Questo principio
giurisprudenziale trova parimenti applicazione a proposito dell’indennità per
insolvenza (cfr.8C_335/2010 del 1° giugno 2010 consid. 3.2.1.;8C_336/2010 del
1° giugno 2010, consid. 3.2.1.).
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71;
DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123,
consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve
essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF
8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.
170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
2.5. In una sentenza 38.2006.35
del 18 dicembre 2006 questo Tribunale ha ritenuto tempestiva la domanda
d’indennità per insolvenza inoltrata da un assicurato che sosteneva di non
avere ricevuto un’informazione completa da parte dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti.
In quell’occasione il TCA
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.7. Nell'evenienza concreta risulta dagli atti dell'incarto che
l'assicurato il 25 settembre 2006 ha
insinuato presso l'UEF di __________ un credito di fr. 4'290.-- per il salario
dovutogli dalla __________ nel periodo dal 1.1. al 13.6.2005 (cfr. Doc. A3).
La sospensione della procedura per
mancanza di attivo è stata pubblicata sul FUSC il __________ (cfr. Doc. A4).
L'assicurato ha presentato la domanda
di indennità per insolvenza alla Cassa di disoccupazione soltanto il 12
febbraio 2006 (cfr. Doc. 11).
Con la decisione su opposizione qui
impugnata la Cassa di disoccupazione ha respinto la domanda, ritenendola tardiva,
visto che il termine di 60 giorni per fare valere il diritto scadeva il 6
dicembre 2005 (cfr. art. 53 cpv. 1 LADI e consid. 1.3).
L'assicurato giustifica il ritardo
sostenendo di non essere stato a conoscenza del termine dell'art. 53 cpv. 1
LADI, in particolare di non essere stato informato al proposito dall'UEF quando
ha insinuato il suo credito durante il mese di settembre 2005 (cfr. consid. 1.1
e 1.2).
Le argomentazioni dell'assicurato,
analoghe a quelle sollevate in passato da altri ricorrenti, sono state già
respinte dal TFA (cfr. consid. 2.5).
Tale giurisprudenza è tuttavia stata
sviluppata dall'Alta Corte anteriormente all'entrata in vigore della LPGA.
Nella sentenza del 13 luglio 2005
nella causa D. (C 273/04) l'Alta Corte ha invece lasciato indecisa la questione
di sapere se questa giurisprudenza, che sostanzialmente applica il principio
secondo cui nessuno può prevalersi dall'ignoranza della legge e che non
riconosce un obbligo di informazione da parte dell'amministrazione in questo
contesto, può essere mantenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 27 LPGA.
La questione deve pertanto essere
esaminata in questa occasione, visto che quella disposizione della LPGA è da
tempo in vigore (cfr. consid. 2.6).
Invitata ad illustrare a questo
Tribunale in che modo rispetta il suo obbligo di informazione ai sensi
dell'art. 27 cpv. 1 LPGA in materia di indennità per insolvenza, la Cassa di
disoccupazione ha fatto riferimento alle informazioni relative a tutte le
prestazioni assicurative pubblicate regolarmente all'inizio di ogni anno sul
Foglio Ufficiale.
Il TCA nota che, effettivamente, sul
Foglio Ufficiale __________ di __________ alla pag. __________ seg. sono state
pubblicate le "Informazioni periodiche sull'AVS, sull'AI, sulle PC, sugli
AF, sull'AM, sull'AD e sulla LAPS".
In particolare alla pag. 283 seg.
vengono fornite le indicazioni che concernono l'indennità per insolvenza e
segnatamente quelle relative al "Termine per l'esercizio del diritto
all'indennità", precisando quanto segue:
" Questo termine varia n base alle diverse situazioni:
- In caso di fallimento dichiarato, il diritto deve
essere esercitato entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel
Foglio ufficiale svizzero di commercio.
- In caso di indebitamento notorio del datore di
lavoro, l'assicurato deve far valere il suo diritto entro 60 giorni dal
termine non utilizzato per la presentazione della domanda di fallimento. Questo
significa che, visto che l'assicurato dispone di un termine di 1 anno al
massimo dall'ordine di pagamento per richiedere il fallimento, il termine
totale per la richiesta dell'indennità per insolvenza è di I anno e 60 giorni,
se nessun creditore è disposto ad anticipare i costi.
- In caso di pignoramento del datore di lavoro, il
lavoratore deve far valere il diritto entro 60 giorni dopo l'esecuzione del
pignoramento (art. 53 cpv. 2 LAD).
- In caso di moratoria concordata, il lavoratore
deve far valere il suo diritto entro 60 giorni dalla pubblicazione della
concessione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
- In caso di aggiornamento della dichiarazione di
fallimento da parte del giudice, il lavoratore deve far valere il diritto
all'indennità per insolvenza entro 60 giorni dalla pubblicazione
dell'aggiornamento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Il
termine per il diritto all'indennità non può, in nessun caso, essere prorogato.
Alla scadenza del termine, il diritto si estingue (art. 53 cpv. 3 LADI)."
(pag. 484)
Il TCA constata che se, da una parte,
questa informazione è indubbiamente completa e precisa, d'altra parte, essa è
fornita una volta sola, all'inizio di ogni anno sul Foglio Ufficiale insieme a
quelle degli altri organi delle diverse assicurazioni sociali.
Secondo questo Tribunale, viste le
particolari caratteristiche dell'indennità per insolvenza, che viene richiesta
per dei crediti salariali scoperti che vengono pure fatti valere in via
esecutiva e dunque nel contesto di procedure che vedono coinvolti diversi
organi delle assicurazioni sociali, ma non solo (ad esempio: cassa pubblica
cantonale di disoccupazione, art. 77 LADI, datore di lavoro, art. 88 LADI, e
Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti) tale informazione è tuttavia
insufficiente.
Affinché gli assicurati possano
essere adeguatamente informati ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LPGA è necessario
che i datori di lavoro e gli UEF, attraverso una esplicita comunicazione dalla
Cassa, vengano invitati a fornire agli assicurati delle indicazioni relative al
diritto all'indennità per insolvenza, ivi comprese quelle che concernono i
termini per fare valere il diritto. Ciò può avvenire ad esempio, attraverso la
consegna di un opuscolo informativo (fornito dalla Cassa Cantonale) a tutti gli
assicurati delle ditte in fallimento o in moratoria concordataria (art. 58
LADI) tramite i propri datori di lavoro o gli uffici di esecuzione e
fallimenti.
L'importanza di questo tipo di
comunicazione è peraltro dimostrato anche dalla seguente informazione generale,
figurante su sito internet del SECO e destinata ai datori di lavoro.
" L'indennità per insolvenza (II)
Obiettivo
L'indennità
per insolvenza copre i crediti salariali per un massimo di quattro mesi, nel
caso di insolvenza del datore di lavoro. L'indennità per insolvenza viene
versata soltanto per lavori effettivamente prestati. L'indennità per insolvenza
viene pagata direttamente alle persone interessate.
Chi è
assicurato ossia chi ha diritto all'indennità?
Fatti
I
lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione che in Svizzera sottostanno ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano lavoratori in Svizzera, hanno
diritto all'indennità per insolvenza se
■ il loro datore di lavoro ha dichiarato
fallimento e se vantano crediti salariali
■ il fallimento non viene dichiarato soltanto
perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun
creditore è disposto ad anticipare le spese
■ hanno presentato, contro il loro datore di
lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali
Prestazioni
L'indennità
per insolvenza copre le richieste salariali effettive al cento per cento per
quattro mesi al massimo. Sono considerate richieste anche un'eventuale
tredicesima mensilità o una gratifica, se se ne ha diritto. Tuttavia, il
guadagno indennizzabile è limitato a CHF 8'900.-- franchi al massimo.
Domanda
di indennità
Il lavoratore
che chiede l'indennità per insolvenza deve presentare la corrispondente domanda
alla cassa pubblica competente nella sede dell'azienda.
Le
casse pubbliche Le forniranno volentieri ulteriori dettagli sull'indennità per
insolvenza.
Avete
domande?
Le
casse pubbliche di disoccupazione vi risponderanno volentieri. Non esitate a
contattarle." (cfr. www.area-lavoro.
ch /arbeitgeber/massentlassung/insolvenz).
Da notare peraltro, anche sul sito
del SECO, che non figura alcun indicazione relativa al termine per far valere
il diritto all'indennità per insolvenza.
2.8. Nell'evenienza concreta il TCA ha appurato che il datore di
lavoro del ricorrente, organo di
esecuzione della LADI (cfr. art. 76 cpv. 1 lett. gi LADI), non ha fornito
all'assicurato nessuna informazione riguardo al suo diritto a percepire
l'indennità per insolvenza, sebbene sul sito internet del SECO figuri un
opuscolo proprio su questo tema proprio destinato ai datori di lavoro (consid.
1.7).
Ora, secondo l'art. 88 cpv. 2 lett. d
LADI, "i datori di lavoro soddisfano gli obblighi loro imposti in materia
di informazione e annuncio".
Inoltre l'UEF di __________, malgrado
l'insinuazione del credito sia avvenuta il 25 settembre 2005 (cfr. Doc. A3),
soltanto l'8 febbraio 2006, rispondendo ad uno scritto dell'assicurato del 31
gennaio 2006 (cfr. Doc. A4) l'ha informato della possibilità di inoltrare alla
Cassa pubblica una richiesta di indennità per insolvenza.
Subito dopo avere ricevuto questa
informazione il ricorrente ha poi immediatamente richiesto le indennità per
insolvenza il 12 febbraio 2006 (cfr. Doc. A6). Egli ha compilato l'apposito
formulario su cui figura esplicitamente l'indicazione relativa al termine di 60
giorni soltanto il 24 marzo 2006 (cfr. Doc. 8).
Questo Tribunale, constata dunque
innanzitutto che la Cassa di disoccupazione ha violato il suo obbligo di
informazione generale derivante dall'art. 27 LPGA cpv. 1, non trasmettendo ai
datori di lavoro e agli stessi UEF un opuscolo informativo destinato agli
assicurati che illustri le condizioni per poter beneficiare del diritto
all'indennità per insolvenza. Il TCA rileva inoltre che nel caso concreto,
anche l'ex datore di lavoro non ha informato l'assicurato e che quest'ultimo ha
presentato la sua domanda subito dopo essere stato informato spontaneamente
dall'UEF della possibilità di chiedere le indennità per insolvenza.
In simili condizioni il TCA ritiene
che vi siano valide ragioni atte a giustificare il ritardo ai sensi della
giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3).
Di conseguenza, siccome la domanda è
tempestiva, gli atti sono rinviati alla Cassa per esaminare le altre condizioni
da cui dipendente il riconoscimento dal diritto alle indennità per insolvenza.”
Il giudizio cantonale è
stato annullato dal Tribunale federale il quale nella sentenza C 20/07 del 22
Considerandi
ottobre 2007, si è così espresso:
" 3.
Secondo l'art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato
dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto
all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo
dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti.
Per il cpv. 3 della norma, alla scadenza di questi termini, il
diritto all'indennità per insolvenza si estingue. Si tratta di un termine di
perenzione (DTF
123.
V 106 consid. 2a pag. 107).
4.
Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha
insinuato all'UEF di M._________, nell'ambito della procedura connessa alla
decozione della N.________ Sagl, un credito di fr. 4'290.- per stipendi non
percepiti dal 1° gennaio al 13 giugno 2005. Emerge inoltre che il xxx è stato
pubblicato sul FUC e sul FUSC il fallimento della ditta e che il 12 febbraio 2006 l'assicurato - dopo lo scritto 8 febbraio 2006 dell'UEF - si è annunciato alla Cassa cantonale
di disoccupazione per poter beneficiare delle indennità in caso d'insolvenza,
richiesta che la Cassa ha respinto il 4 aprile 2006.
Da quanto precede appare in tutta evidenza dal profilo temporale
che - quando l'assicurato ha inoltrato alla Cassa la richiesta di contributi
assicurativi a seguito del fallimento della datrice di lavoro - il termine
perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI era scaduto da oltre
due mesi.
Per il chiaro tenore letterale della disciplina citata,
l'interessato avrebbe infatti dovuto presentare la richiesta alle assicurazioni
sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della N.________ Sagl
sul FUC e FUSC, ossia entro il 6 dicembre 2005, a prescindere dalla necessità di far valere il credito in sede fallimentare previa insinuazione
all'UEF di M._________.
Trattandosi di procedure parallele e del tutto autonome, per
l'ossequio del termine perentorio ex art. 53 cpv. 3 LADI a nulla sussidia il
fatto che l'assicurato abbia tempestivamente insinuato all'organo d'esecuzione
e fallimento la sua pretesa creditoria. Infatti, il presupposto per far valere
il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti dell'assicurazione
contro la disoccupazione in conformità dell'art. 53 cpv. 1 LADI era la notifica
alla "cassa pubblica competente" (cfr. in senso convergente la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 152/00 del 18 dicembre
2000, consid. 2).
Ne consegue che la richiesta 12 febbraio 2006 è formalmente
perenta.”
In una sentenza
8C_335/2010 del 1° giugno 2010, l’Alta Corte ha poi ribadito che:
" 2.1 Anspruch auf Insolvenzentschädigung haben Arbeitnehmer von
Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in
der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen, unter anderem wenn gegen ihren
Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt
Lohnforderungen zustehen (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG). Nach Art. 53 Abs. 1 AVIG
muss der Arbeitnehmer den Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der
Veröffentlichung des Konkurses im SHAB bei der öffentlichen Kasse stellen, die
am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist. Mit dem Ablauf dieser Frist
erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG). Bei der
erwähnten Frist handelt es sich um eine solche mit Verwirkungsfolge (vgl. u.a.
Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] C 226/94 vom 6. März 1995 E. 1a mit
Hinweisen, in: ARV 1995 S. 122).“
2.6
Nella presente fattispecie
dagli atti dell’incarto emerge che il 18 marzo 2015 RI 1 ha chiesto l’indennità
per insolvenza per i crediti salariali relativi al periodo dal 1° aprile al 19
maggio 2013 (cfr. doc.11 e 11a).
Il fallimento della __________
è stato pronunciato l’11 giugno 2014 ed è stato pubblicato sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio (FUSC) il 4 luglio 2014 (cfr. doc. 1).
Come rettamente
considerato dalla Cassa (cfr. doc. III), il termine di 60 giorni per presentare
la domanda di insolvenza è dunque scaduto, giusta l’art. 53 cpv. 1 LADI il 2
settembre 2014.
Di conseguenza, la domanda
del 18 marzo 2015 è tardiva e il diritto di RI 1 di ottenere le indennità per
insolvenza è perento.
Il ricorrente ha fatto valere
che l’Ufficio esecuzione e fallimenti e la Cassa di disoccupazione avrebbero
dovuto fargli presente che al momento in cui ha inoltrato la domanda di
esecuzione la ditta era già fallita (cfr. consid.1.2).
Analoghe considerazioni
erano state sviluppate nella causa 38.2006.35 del 18 dicembre 2006 ed erano
state fatte proprie dal TCA (cfr. consid 2.5).
Il Tribunale federale non
è stato del medesimo avviso e ha annullato il giudizio cantonale, evidenziando
che il presupposto per far valere il diritto all’indennità per insolvenza nei
confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, in conformità all’art.
53.
cpv. 1 LADI, era esclusivamente la notifica alla cassa competente (cfr. STF
C 20/07 del 22 ottobre 2007).
La medesima soluzione si
impone nel caso concreto.
In simili condizioni la
domanda di indennità per insolvenza deve così essere respinta in quanto tardiva
e di conseguenza la decisione su opposizione assunta dalla CO 1 in data 5
maggio 2015 va confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti