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Decisione

38.2015.46

Diniego ind.x insolvenza,in ragione del mancato rispetto dell'obbligo di diminuire danno. Ass.non pagata per 8mesi dall'inizio dell'att.Dopo fine rapp.lav.ha fatto spiccare subito PE c/ DL, ma poi rim

12 agosto 2015Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i propri sforzi nel rivendicare i propri crediti salariali.

L’amministrazione ha così motivato

la propria decisione:

" (…)

1. L’opponente

ha prestato la propria attività lavorativa presso il __________ dal 20.11.2012

al 18.07.2013. Rivendica alla Cassa, con domanda del 18.12.2014, un importo

totale di fr. 10'356.65 concernente l’intero periodo lavorato e mai pagato.

2. L’assicurata,

a tutela dei suoi interessi salariali, dopo la fine del rapporto di lavoro fa

spiccare il precetto esecutivo, intimato all’ex datore di lavoro il 5 agosto

2013. Al precetto è stata interposta opposizione.

3. La signora RI

1 è stata inattiva dall’agosto 2013 (data in cui ha fatto spiccare il precetto

esecutivo) fino al 9 luglio 2014, data in cui ha inoltrato l’istanza di

rigetto. Il 18.08.2014 ha formulato delle osservazioni alla domanda di rigetto

provvisorio, il 03.09.2014 vi è la decisione del Distretto di __________ con la

quale viene parzialmente accolta l’istanza di rigetto, il 17.09.2014 la Camera di esecuzione e fallimenti comunica alla signora che il signor __________ ha

interposto reclamo contro la decisione del 03.09.2014, il 20.10.2014 la Camera di esecuzione e fallimenti respinge il reclamo.

4. La nostra

Cassa ha, in data 26 febbraio 2015, respinto la domanda di insolvenza in quanto

gli sforzi per recuperare il credito non sono stati portati avanti in maniera

tempestiva. E questo perché dal precetto al rigetto sono passati 11 mesi.

5. Il 25 marzo

2015 la signora, per il tramite del suo rappresentante, presenta formale

opposizione; chiede altresì di essere sentita.

6. Il 28 aprile

2015 il signor __________ si presenta in udienza presso i nostri uffici.

Preliminarmente il signora __________ presenta il verbale di pignoramento

ottenuto dall’Ufficio esecuzioni di __________.

7. Al

patrocinatore della signora RI 1 viene data la parola per presentare le proprie

osservazioni. Comunica che la signora ha spiccato il precetto esecutivo in

agosto 2013 per conto proprio e si è presentata in studio dal signor __________

per continuare la pratica esecutiva unicamente durante il mese di giugno 2014,

poiché durante questi mesi aveva accordato fiducia al signor __________ che

continuava a prometterle dei versamenti.

8. In

data 9 luglio 2014, dopo aver allestito la documentazione necessaria, il signor

__________ ha presentato il rigetto dell’opposizione.

9. La Cassa, preso atto delle osservazione presentate sia in sede di opposizione sia durante il

verbale di audizione del 28.04.2015, non può che riconfermarsi nella sua

decisione di rifiuto in quanto l’opponente non ha salvaguardato in maniera

consona i suoi crediti salariali. Infatti, come chiarisce la Prassi, un assicurato, entro un lasso di tempo adeguato, deve dare segnali inequivocabili che

permettano alla Cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di

rivendicare i salari non ancora pagati, ciò che non è avvenuto nel presente

caso, avendo la signora spiccato il precetto esecutivo in agosto 2013 ma

presentando il rigetto dell’opposizione unicamente in luglio 2014. (…)” (cfr.

doc. 1; A)

1.2. Contro la decisione su

opposizione del 5 maggio 2015 l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha

interposto, in data 5 giugno 2015, un tempestivo ricorso al TCA, postulando

l’erogazione delle indennità di insolvenza richieste, l’ammissione

all’assistenza giudiziaria, nonché la protesta di spese, tasse e congrue

ripetibili (cfr. doc. I).

A motivazione delle

proprie pretese, l’insorgente ha asserito quanto segue:

" (…)

5. In concreto la Cassa ha negato alla ricorrente le indennità di insolvenza da lei postulate in quanto la

stessa non avrebbe dato segnali inequivocabili che permettano alla Cassa

medesima di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i

salari non ancora pagati.

Innanzitutto va evidenziato che la

domanda di insolvenza dell’insorgente è ampiamente tempestiva essendo stata

inoltrata alla data della domanda di pignoramento formulata nei confronti del

datore di lavoro (domanda di proseguire l’esecuzione del 17 dicembre 2014).

La

ricorrente ritiene che non le può certamente essere rimproverata una violazione

dell’obbligo di ridurre il danno. Essa infatti ha dato avvio a una procedura

esecutiva nei confronti del datore di lavoro immediatamente dopo la cessazione

del rapporto di lavoro. Essa dunque non ha rinunciato a qualsiasi pratica utile

per riscuotere il suo salario avendo agito da subito in via esecutiva nei

confronti del datore di lavoro.

Questa misura esecutiva va considerata

quale provvedimento sufficiente e necessario alla tutela dei suoi diritti

salariali. La domanda di rigetto dell’opposizione è in seguito stata inoltrata

entro il termine di legge.

Alla ricorrente non può pertanto

essere rimproverata né una colpa intenzionale né una grave negligenza per non

aver potuto ottenere il versamento dei salari a lei dovuti. La dipendente ha

messo in atto tutte le misure previste dal dritto esecutivo per esercitare

un’adeguata pressione sull’ex datore di lavoro alfine di ottenere i salari

arretrati.

La

ricorrente, con il suo agire nei confronti dell’ex datore di lavoro, ha

pertanto dato segnali inequivocabili che dovevano consentire alla Cassa di

riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non

ancora pagati.

La ricorrente ha di conseguenza

adempiuto ai propri obblighi di cui all’art. 55 LADI. Alla stessa andavano

riconosciute le indennità di insolvenza postulate.

L’autorità resistente ha negato

all’assicurata in modo ingiustificato le indennità di insolvenza a lei dovute.

Il presento ricorso dovrà pertanto essere accolto con conseguente

riconoscimento di tali indennità di insolvenza. (…)” (cfr. doc. I)

1.3. Nella propria risposta di

causa del 19 giugno 2015, la Cassa, riconfermandosi nella propria decisione su

opposizione del 5 maggio 2015 (cfr. doc. A; 1), ha chiesto la reiezione del

ricorso e la conferma della decisione impugnata, ponendo in particolare

evidenza le seguenti argomentazioni:

" (…)

Preso atto delle considerazioni della ricorrente, la Cassa non può che riconfermare come la Signora RI 1 non abbia salvaguardato in maniera

consona i suoi crediti salariali. Infatti, come chiarisce la Prassi, un assicurato, entro un lasso di tempo adeguato, deve dare segnali inequivocabili che

permettano alla Cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di

rivendicare i salari non ancora pagati. A mente della Cassa ciò non è avvenuto

nel presente caso, avendo la ricorrente spiccato il precetto esecutivo durante

il mese di agosto 2013, ma presentando il rigetto dell’opposizione unicamente

il 09 luglio 2014. Il fatto di aver atteso 11 mesi prima di procedere al

rigetto dell’opposizione è un dato incontestabile, come pure confermato anche

dal precedente rappresentante nel verbale del 28 aprile 2015. (…)” (cfr. doc.

III)

1.4. Nella propria replica del 14

luglio 2015, il patrocinatore della ricorrente ha chiesto l’audizione della

propria assistita e dell’ex datore di lavoro, __________. Egli ha

contestualmente sollecitato la presente Corte a pronunciarsi circa la domanda

di gratuito patrocinio formulata in sede ricorsuale (cfr. doc. VII).

1.5. Il documento VIII è stato

trasmesso senza indugio alla Cassa per conoscenza in data 16 luglio 2015 (cfr.

doc. VIII).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia negato, mediante la decisione del 26 febbraio 2015, confermata dalla decisione su opposizione del 5

maggio 2015, a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza (cfr. doc. 12;

1; A).

Più precisamente andrà

valutato se rettamente oppure no la Cassa ha considerato intempestivi gli

sforzi compiuti dalla ricorrente per recuperare il suo credito salariale nei

confronti dell’ex datore di lavoro.

2.2

Ai

sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI:

" I

lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di

lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che

occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza,

se:

a. il loro

datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano

crediti salariali oppure

b. il fallimento

non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del

datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art.

51.

cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima

revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.3

L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In

una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello

scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o

non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire

una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o

dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal

singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio

un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro

quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per

insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere

il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del

proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia

che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In

una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva

rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di

lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo

intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo

il TFA si è così espresso:

" 2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung für die Zeit ab 1.

Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend gemacht. Dass er

sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des Arbeitgebers begnügt

hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen, mag insbesondere im

Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002 auf eine neue

Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als verständlich

erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur Realisierung der

Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in gegenseitigem

Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9. September 2002

kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt keine

rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung der

ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr erhalten

hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass der

Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.

November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er

die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der

Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.

Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-

eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002

erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine

konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet

und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der arbeitslosenversicherungsrechtlichen

Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen."

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A

proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto

di lavoro l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er

bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber

Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine

Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher

Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten

ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche

Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn

es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass

die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine

rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt,

obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss

(Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In un'altra sentenza C

254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima

Istanza ha sottolineato che:

" Non si può

esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda

immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in

quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese

derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece

di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di

lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi

previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

Nel caso concreto l'Alta

Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:

" 4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach vorliegend nur

gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes Verschulden

angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten Schritte zur

Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit

Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit

Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren

Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der Beschwerdeführerin,

sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet, bis der Arbeitgeber

in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren Arbeitgeber

wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die

Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers

Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber

wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine

Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und

hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es

ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen

Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte

abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt

spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen

musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem

Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen

Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die

Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des

Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der

Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des

Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,

kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im

Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer

Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem

Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse

beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,

damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den

Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

In una sentenza 8C_801/2011

dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere

nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

In una sentenza

8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità

di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto

tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione

sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

In

una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha

confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale,

inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi

interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi

però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno,

rilevando:

" 5.

Le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi

qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir que sur la

base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la conclusion

d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle l'employeur

s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure écrite du 11

janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la transaction dans

les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois de juin 2011 et le

mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer qu'il n'avait pas

rempli son obligation de réduire le dommage.

6.

En l'espèce, les rapports de travail ont initialement pris fin le

30.

novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques. L'assuré a cependant

continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au 31 janvier 2011. Le 7

février 2011, les parties ont signé une convention par laquelle l'employeur

s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires afférents aux mois de

décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13 ème salaire de l'année 2010.

Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a mis son employeur en demeure de

lui verser les arriérés de salaire tels que fixés dans la convention du 7

février 2011.

Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin 2011 et le 11

janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif. L'absence de réaction

de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la

jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de

réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette

période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces

interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire

le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre

2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la

juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de

démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de

l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à

l'indemnité en cas d'insolvabilité.

Mal fondé, le recours doit être rejeté."

In

una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4

pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato

l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere

le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In

una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014,

pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha

ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in

atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore

di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

2.4

La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella

pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato

il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il

danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona

assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella

difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno,

l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i

salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato

non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei

confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e

riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale

(DTF C 367/01del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione

del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a

causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a

intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di

perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in

che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario

per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere

l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del

contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).

Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato

dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non

pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente,dato che il datore di lavoro

era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un

rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.5

Le direttive amministrative

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid.

5.1

; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379.

e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.

3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.6

Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurata ha lavorato alle dipendenze di

__________ presso il __________, dal 20 novembre 2012 al 18 luglio 2013, in qualità di cameriera a metà tempo, per un salario mensile netto di CHF 1'300.-- (cfr. doc.

40; 47).

A tale riguardo va

sottolineato che durante gli 8 mesi in cui RI 1 è stata attiva presso il

Ristorante l’assicurata non ha mai percepito alcun salario (cfr. doc. 20; 36;

5a).

In data 5 agosto 2013, a seguito della domanda di esecuzione depositata il 18 luglio 2013 dalla ricorrente (cfr. doc.

21), all’ex datore di lavoro della medesima è stato notificato il precetto

esecutivo n. __________, spiccato il 2 agosto 2013, con il quale la ricorrente

chiedeva il versamento di CHF 16'500.--, più interessi, a titolo di salari

arretrati per gli 8 mesi in cui ha lavorato alle dipendenze di __________ (cfr.

doc. 20; 36).

Il 9 agosto 2013 è stata

interposta una tempestiva opposizione al precetto esecutivo citato (cfr. doc.

20; 36).

In data 9 luglio 2014

l’insorgente ha promosso una domanda di rigetto dell’opposizione al precetto

esecutivo presso la Pretura del Distretto di __________ (cfr. doc. 24).

Con sentenza emessa dalla

Pretura del Distretto di __________ il 3 settembre 2014, l’istanza della

ricorrente, volta al rigetto dell’opposizione interposta al precetto esecutivo,

è stata parzialmente accolta e l’opposizione quindi rigettata in via

provvisoria limitatamente all’importo di CHF 10'400.-- oltre interessi al 5%

dal 18 luglio 2013 (cfr. doc. 29).

Contro la decisione di cui

sopra __________ ha presentato reclamo in data 17 settembre 2014 innanzi alla

Camera di esecuzione e fallimenti (cfr. doc. 31). L’impugnativa è stata

respinta dalla medesima Corte il 20 ottobre 2014 e di conseguenza il giudizio

del Pretore di __________ del 3 settembre 2014 è stato confermato (cfr. doc.

32; 38; B).

In data 17 dicembre 2014

l’assicurata ha depositato la propria domanda volta al prosieguo

dell’esecuzione per un ammontare totale di CHF 10'400 più interessi (cfr. doc.

37; C).

Il giorno stesso RI 1 ha

pure inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza (cfr. doc. 40).

Con decisione del 26

febbraio 2015 la Cassa ha respinto la domanda di indennità per insolvenza

presentata dall’assicurata, motivando il proprio provvedimento sulla base del

mancato ossequio da parte di quest’ultima dell’obbligo di diminuire il danno ex

art. 55 cpv. 1 LADI, vista l’intempestività degli sforzi intrapresi dalla

medesima che, al fine di recuperare i propri crediti salariali, dopo aver fatto

spiccare un precetto esecutivo nei confronti dell’ex datore di lavoro

nell’agosto 2013, ha atteso 11 mesi, e più precisamente sino al 9 luglio 2014

(cfr. doc. 24), per inoltrare l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata

il 9 agosto 2013 al precetto esecutivo del 2 agosto 2013 (cfr. doc. 20; 36)

(cfr. doc. 12; 13).

In data 25 marzo 2015

l’insorgente ha interposto, per il tramite della __________, a quel momento sua

rappresentante, una tempestiva opposizione alla decisione emessa dalla Cassa il

26.

febbraio 2015 (cfr. doc. 12; 13, 11).

A motivazione delle

proprie pretese, __________ ha sostenuto che la sua rappresentata aveva preso

ogni provvedimento necessario a tutela dei propri diritti rispetto all’ex

datore di lavoro, attendendo la crescita in giudicato della sentenza emessa

dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (cfr. doc. 32;

38; B) per inoltrare la propria domanda di insolvenza (cfr. doc. 40; 11).

Il 28 aprile 2015, in sede di audizione innanzi alla Cassa, il rappresentante della ricorrente ha prodotto il

verbale di pignoramento attinente alla persona di __________, datato 24 aprile

2015, dal quale risulta un debito nei confronti di RI 1 per un ammontare di CHF

11'994.10 (cfr. doc. 6).

Contestualmente __________

ha affermato che la propria rappresentata è rimasta inattiva nell’arco di 11

mesi perché nutriva la speranza di riuscire ad avere quanto le spettava dall’ex

datore di lavoro, il quale le avrebbe comunicato di essere in procinto di

ricevere un’eredita che gli avrebbe permesso di saldare i propri debiti (cfr.

doc. 5).

Mediante la decisione su

opposizione del 5 maggio 2015 la Cassa, sulla base delle motivazioni di cui al

considerando 1.1., ha confermato la propria decisione del 26 febbraio 2015

(cfr. doc. 1; A; 12; 13).

In data 5 giugno 2015

l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, suo patrocinatore in sede

ricorsuale (cfr. doc. I allegato E), ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

con le argomentazioni di cui al considerando 1.2. (cfr. doc. I).

2.7

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurata per ottenere

quanto dovutole siano insufficienti e quindi che correttamente la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza, che, per inciso,

avrebbero comunque potuto coprire unicamente gli stipendi non versati per gli

ultimi 4 mesi del rapporto lavorativo (cfr. art. 52 cpv. 1 LADI), e non l’intero

periodo dal 20 novembre 2012 al 18 luglio 2013 come invece richiesto

dall’insorgente (cfr. doc. 40; I).

Infatti, se da una parte è

vero che RI 1, contestualmente al termine del rapporto lavorativo – il 18

luglio 2013 - presso il __________, ha fatto spiccare senza indugio il 2 agosto

2013.

un precetto esecutivo nei confronti dell’ex datore di lavoro, d’altra

parte è altrettanto vero, tuttavia, che, in primo luogo, la ricorrente non ha

mai percepito alcun salario nel corso degli 8 mesi dell’attività lavorativa ivi

svolta, senza peraltro mai intraprendere passi concreti nei confronti di __________

per far valere i propri diritti sino al 18 luglio 2013, ossia prima del termine

del rapporto lavorativo (cfr. doc. 21).

Al riguardo giova ribadire

che secondo giurisprudenza costante, l’obbligo di ridurre il danno a carico del

lavoratore, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di impiego, quando

il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il

lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita (cfr. STFA pubblicata in DLA

2002.

pag. 190 seg.).

In secondo luogo, dopo

l’opposizione interposta dall’ex datore di lavoro il 9 agosto 2013 al precetto

esecutivo notificato il 5 agosto 2013, la ricorrente è rimasta inattiva per 11

mesi prima di inoltrare la domanda di rigetto dell’opposizione (cfr. doc. 20;

36; 24).

Oltre al fatto che

l’insorgente prima del 18 luglio 2013, benché non abbia percepito sin

dall’inizio del rapporto lavorativo alcun salario, non abbia mai esortato il

proprio datore di lavoro a versarle quanto le spettava, va inoltre evidenziata

la circostanza che la medesima, anche se già nel settembre 2013 si era rivolta

alla __________, non ha tuttavia dato alcun seguito allo scritto di __________

del 6 settembre 2013 chiedente i certificati degli stipendi rivendicati al fine

di domandare il rigetto dell’opposizione (cfr. doc. 3).

Con tale omissione la

ricorrente ha quindi accettato di differire il recupero dei propri crediti

salariali fino al luglio 2014 (cfr. doc. 3).

Non avendo agito in

maniera più incisiva e tempestiva, la ricorrente, a prescindere dal fatto che

la ricorrente fosse o meno a conoscenza della situazione debitoria del proprio

ex datore di lavoro, non ha dato segnali inequivocabili che permettessero alla

Cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i

salari non ancora pagati.

L’intempestività degli

sforzi intrapresi da RI 1, nel caso concreto, è indipendente dal rispetto del

termine di 60 giorni di cui all’art. 53 cpv. 2 LADI che la ricorrente ha fatto

valere nell’impugnativa (cfr. doc. I, pag. 4).

In simili condizioni il

TCA ritiene che l’assicurata abbia dunque commesso una negligenza grave in

relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al

riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto

2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014;

STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto

possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre

2005).

2.8

L’insorgente ha chiesto

l’audizione dell’ex datore di lavoro, __________ (cfr. doc. VII). L’avv. RA 1

ha inoltre esposto la volontà della sua assistita di essere sentita (cfr. doc.

VII).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,

ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid.

3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del

25.

gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.

2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - la ricorrente non ha

formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente postulato il proprio interrogatorio.

Ella ha, quindi, chiesto

l’assunzione di una nuova prova.

Conformemente, poi, alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio

2011.

consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16

gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.;

STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H

103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01

del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

concreto, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto, come pure i

principi legali e giurisprudenziali consentono al TCA di emanare il proprio

giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste, le

audizioni postulate, non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai

fini della risoluzione della vertenza.

Relativamente

alla richiesta della ricorrente di essere sentita, va rilevato che già in data

28.

aprile 2015, quindi anteriormente alla decisione su opposizione del 5 maggio

2015.

(cfr. doc. 1; A), l’allora rappresentante della medesima, __________, ha

avuto modo di fornire delucidazioni alla Cassa in merito alla situazione di RI

1.

in occasione di un incontro richiesto dalla parte ricorrente (cfr. doc. 5;

11).

Ne

discende che la richiesta dell’insorgente concernente la sua personale

audizione, nonché l’audizione del teste devono essere respinte.

2.9

Alla luce di tutto quanto

esposto sopra, conformemente alla legge ed alla giurisprudenza applicabile

all’evenienza concreta (cfr. consid. 2.3.), questo Tribunale

ritiene che a ragione, quindi, la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto

all’indennità per insolvenza.

La decisione

su opposizione emessa dalla Cassa il 5 maggio 2015 deve, conseguentemente,

essere confermata.

2.10

Deve ancora essere verificato

se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

In primo luogo, va

evidenziato che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è

per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

In secondo luogo, secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative."

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del

10.

ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.

3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012

del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.;

RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27

maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;

STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad

art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla

luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza

appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al

momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito

favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto

in precedenza, decisiva in concreto per ritenere violato l’art. 55 cpv. 1 LADI

e negare all’insorgente il diritto alle indennità per insolvenza è la

circostanza che la medesima ha atteso ben 11 mesi, ossia dal 9 agosto 2013,

data dell’opposizione interposta dall’ex datore di lavoro al precetto

esecutivo, al 9 luglio 2014 per inoltrare l’istanza di rigetto dell’opposizione

(cfr. doc. 20; 36; 24).

Inoltre gli elementi

fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del

TCA.

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito

favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio

2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti