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Decisione

38.2015.47

Negato diritto a ID. L'ass. ha mantenuto all'estero (UE), dove vive sua fam., centro delle proprie relaz. di vita. Non resid. quindi in CH ex art.8 cpv.1 lett.c LADI. Nemmeno sulla base del dt interna

20 gennaio 2016Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri dell'art. 8 rispettivamente 12 LADI sono adempiuti e, così è. Tale

asserzione può al massimo essere interpretata come desiderio personale più che

comprensibile ma irrilevante da un punto di vista giuridico. (…)” (cfr. doc. I,

pag. 3-5).

Secondo la rappresentante

del ricorrente, l’assicurato avrebbe comunque diritto alle prestazioni della

LADI anche sulla base delle disposizioni di diritto internazionale e in

particolare in applicazione della giurisprudenza relativa al vero frontaliero, ma

atipico:

" (…)

Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza

secondo l'art. 65 RB costituisce un'eccezione al principio della competenza

dello Stato dell'ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata,

tramite un'interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i

lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una

famiglia che risiede in un altro Stato membro (Circ. ID 883 marginale A80).

In ragione del presupposto che una persona è ritenuta aver vissuto

nello Stato in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona

in questione ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si

mette a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 cifra 2

terzo periodo in combinato disposto con la cifra 5 RB).

È quindi necessario ammettere che una persona ha fondamentalmente

diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione nello

stato dell'ultima attività poiché le norme applicabili presuppongono che la

persona abbia vissuto laddove lavorava.

Come evidenziato nella sentenza DTA 2012, pag. 76, la massima

Corte ha ammesso tale diritto di scelta basandosi esclusivamente sulle

possibilità di reinserimento professionale della persona richiedente. In quel

caso il Tribunale federale non aveva messo in dubbio la residenza all'estero

del ricorrente (fascia frontaliera francese) ma aveva ammesso il diritto alle

indennità di disoccupazione in Svizzera in base alla sua "integrazione"

professionale in Svizzera. Nel caso che ci occupa è indubbio che il ricorrente

è integrato professionalmente in Svizzera, laddove ha scelto di cercare

lavoro/mantenere un rapporto di lavoro negli ultimi 3 anni, laddove la

formazione seguita gli offre reali opportunità professionali e laddove ha reali

e concrete possibilità di svolgere la sua professione.

Secondo la massima Corte non è quindi necessario/permesso

esaminare la qualità, la frequenza e il genere delle relazioni sociali della

persona in questione in Svizzera e quindi del cosiddetto "centro degli

interessi personali" in maniera staccata dagli scopi e fini della LADI (e

dei regolamenti europei). Come già evidenziato, tali criteri (centro degli

interessi personali) sono rilevanti solamente se messi in relazione alla

possibilità di adempiere le misure di controllo previste dalla LADI

rispettivamente alla luce delle possibilità di reinserimento professionale. Nel

caso specifico, la diligenza del ricorrente nell'adempiere le misure di controllo

previste dalla LADI non porge il fianco a critiche e, come già detto, le

possibilità di reinserimento professionale erano senza ombra di dubbio più

concrete e realizzabili in Svizzera, così come i fatti hanno dimostrato con la

conclusione di un contratto a tempo indeterminato presso la ditta __________ di

__________. (…)” (Doc. I, pag. 5-6)

Infine, secondo la

rappresentante dell’assicurato, la decisione su opposizione violerebbe il

principio dell’uguaglianza di trattamento garantita dalla Costituzione federale

e dall’ALC:

" (…)

Infine, un'applicazione della LADI come viene suggerita nella

decisione su opposizione impugnata contravviene al diritto federale, ai

principi di diritto quali l'uguaglianza di trattamento e la proporzionalità, al

diritto costituzionale, violando il diritto all'uguaglianza di trattamento e

alla protezione dall'arbitrio e, infine agli obblighi previsti dagli Accordi

bilaterali che la Svizzera ha stipulato con l'Unione Europea e in particolare

all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e

la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera

circolazione delle persone. In effetti, restringerebbe in modo contrario agli

accordi la possibilità dei cittadini europei di spostarsi e di lavorare nei

Paesi dell'Unione nonché in Svizzera, poiché se da una parte tale diritto deve

essere riconosciuto e accordato, diverrebbe privo di senso nel momento in cui

venisse esclusa la possibilità di usufruire dei sistemi di protezione sociale

nei paesi d'impiego, argomentando che il centro d'interesse necessario per

ottenere prestazioni delle varie assicurazioni sociali si trova nel Paese

d’origine. (…)”

(Doc. I, pag. 6)

1.3. Nella sua risposta del 6 luglio

2015 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa rilevando

in particolare che:

" (…)

L'affermazione secondo cui non sarebbe più possibile escludere

l'interessato dal diritto all'indennità di disoccupazione a causa del rientro

settimanale presso la propria famiglia e che tale dichiarazione andrebbe intesa

come un desiderio dello stesso, si precisa quanto segue. Innanzitutto si

ribadisce che il tentativo della controparte di fornire una nuova

interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal medesimo in occasione

dell'audizione personale del 9 gennaio 2015, non merita tutela, considerato che

esse risultano sufficientemente chiare, escludendo ogni margine di interpretazione

(cfr. doc. 13 p.to 4 pag. 6). Diversamente da quanto sostenuto dal signor RI 1

che, oltre a relativizzare le dichiarazioni rilasciate riguardo al rientro

settimanale, tenta di attribuire un'altra qualificazione giuridica allo stesso,

si ribadisce che gli deve essere considerato un vero lavoratore frontaliere,

conformemente alla definizione indicata nella querelata decisione (doc. 13, p.to

2.1.) e pertanto l'interessato è soggetto alla competenza dello Stato di residenza,

ovvero l'Italia (cfr. Circ. ID 883 marg. A27, 28, D21, 22, STCA 38.2014.51 del

15 dicembre 2014 consid. 2.3.), considerato che per tale qualificazione è

sufficiente che l'insorgente rientri settimanalmente nel suo Paese di residenza.

Riguardo poi alla citata sentenza del cantone dei Grigioni (unico

presupposto richiesto: mettersi a disposizione dell'ufficio del lavoro dello

Stato per cui ha lavorato, dr. S13 155), diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,

non può essere in alcun modo misconosciuto che il luogo dove risiede la famiglia

riveste un'importanza determinante (cfr. STCA precitate; STCA 38.2013.73 del 6 agosto

2014 consid. 2.4.). ln altre parole, non basta che l'assicurato ritorni

regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato

(cfr. STCA 38.2005.79 del 19 giugno 2006, consid. 2.6) e una dimora destinata

unicamente alla ricerca di lavoro non costituisce una residenza ai sensi

dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (Boris Rubin, Assurance-chômage, Zürich Basel

Genf 2006; pag. 173). Infatti, un assicurato che soddisfa l'obbligo di controllo

in Svizzera, pur avendo il centro delle proprie relazioni personali all'estero,

non ha diritto all'ID (Prassi LADI B141).

ln merito al fatto di essere integrato professionalmente in

Svizzera ed ai corsi frequentati quale "Muratore A" e "Muratore

Q" che permetterebbero, a mente del ricorrente di concludere per l'adempimento

del presupposto della residenza effettiva in Svizzera, si ribadisce che la giurisprudenza

Miethe non trova ormai più applicazione (vedi sopra). inoltre, si sottolinea

che egli, prima di arrivare in Svizzera per motivi di lavoro (aprile 2012, doc.

11/3), ha sempre lavorato in Italia (dal 1992 a marzo 2012, doc. 7).

Visto quanto precede, è necessario concludere che l'assicurato non

ha modificato la propria residenza, rimanendo il centro dei propri interessi in

Italia, dove risiedono la moglie ed i figli minorenni, egli se del caso, ha cambiato

solo il proprio luogo di dimora ed ha continuato a rientrare in Italie almeno

una volta alla settimana, sia durante il periodo lavorativo che durante la disoccupazione.

E' dunque in Italia anziché in Svizzera che l'opponente ha la sua residenza

effettiva. In concreto, l'assicurato è un vero frontaliere che si reca almeno

una volte alla settimana nel proprio luogo di residenza, mentre __________ solo

il luogo di residenza secondaria.” (Doc. III)

1.4. Il 10 luglio 2015 la patrocinatrice

dell’assicurato ha formulato ulteriori osservazioni (cfr. doc. V), sulle quali

l’amministrazione ha preso posizione il 18 agosto 2015 (cfr. doc. VII).

1.5. Il 9 novembre 2015 la

patrocinatrice dell’assicurato ha sollecitato l’evasione della causa (cfr. doc.

IX).

Considerandi

2.1

Oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal 3 novembre 2014 (cfr.

doc. 16) fino al 24 febbraio 2015 (cfr. doc 18 ) - ad esclusione del periodo

dal 24 novembre al 19 dicembre 2014 nel quale ha svolto un’attività di durata

determinata (cfr. doc. 11/9; doc. 3) - abbia diritto oppure no alle prestazioni

da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che

"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8

cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì

la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).

In un'altra sentenza del 6

settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola

l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale

del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro

la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore

per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

L’Alta Corte ha pure

ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto

all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come

all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante

questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:

" (…)

Orbene non si vede come la

suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una

presenza qualificata nel nostro Paese possa essere

contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il

mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar

prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la

presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di

verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.

Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,

equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di

concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe

garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso

l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno

impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che

favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che

subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza

effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni

personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a

prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la

possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”

In

quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti

all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel

periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente

sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il

ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera

presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di

quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,

da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il

Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in

Svizzera, rilevando:

" (…)

3.

3.1

Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon

l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que

l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en

faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)

3.3

(…) Il convient donc, préalablement, de trancher

le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par

l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,

même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,

résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué

successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans

discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde

et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient

régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de

l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1

publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de

diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de

soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une

résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans

lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait

visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci

a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité

de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul

intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de

l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de

ses intérêts personnels se trouvait en France.

Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations

de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

Al

risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza

8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un

permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento

occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi

effetti personali.

Il Tribunale

federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato

annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente

nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha

lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno

confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.

In un’altra

sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per

un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva

in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1

L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere

seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva

risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,

ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza

durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine

gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile

accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal

marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in

considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin

dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto

quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e

mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di

aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica

Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile

che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo

marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo

precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano

da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il

soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,

che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

Per una

critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage

et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain

Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour

Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.

(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis

d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la

décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal

(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien

employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de

l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et

payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi

pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA

38.2014.31

del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano

tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a _________ per

alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era

visto che lavorava fuori. (…)".

In un’altra sentenza,

pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il

diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI

presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di

conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il

centro delle proprie relazioni personali.

Questo presupposto è stato

negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia

di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la

sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare

difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una

residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.

In una sentenza

8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un

assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha

lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è

proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa

il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Egli infatti, dopo avere

beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero

frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in

cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il

suo ritorno all’indirizzo del padre.

L’Alta Corte ha confermato

la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:

" (…)

4.2

La caisse de chômage se

plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8

al. 1 let. c LACI.

Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé

son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était

épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la

législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse.

La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré

est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette

commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que

celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches

d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le

weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir

l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne

ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par

ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de

Suisse ne serait pas non plus pertinente.

4.3

De son côté,

l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________,

comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.

5.

5.1

Par son

argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits

retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas

en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a

pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.

5.2

S'agissant du

grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En

effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet

pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il

ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le

centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10

et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la

juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de

plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet

élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec

la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la

résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de

savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de

l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible

d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi

d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les

raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas

décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans

violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à

C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses

relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”

In una sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015, il Tribunale federale, confermando la

sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.4), ha sottolineato che “è

peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in

Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e

non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

In una sentenza pubblicata

in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua

giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der

Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base

esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli

soggettivi (la volontà interna della persona interessata).

La situazione familiare è

soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la

continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la

modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure

l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di

tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

In

una sentenza pubblicata in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale ha rilevato

che:

" (…)

5.3

Par résidence habituelle au sens de l'art. 13

al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse

("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette

résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se

situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117

et la référence). (…)”

In

una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per

l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di

un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il

suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è

stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia

cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di

un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è

conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.

In una sentenza

2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale

federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del

Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale

cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio

della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.

L’Alta Corte ha ritenuto

che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per

concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero

e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,

appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del

curatore e compagno della ricorrente).

2.2

A livello cantonale in una

sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.

376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle

indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un

amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)

risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore

frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo

modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il

datore di lavoro era già fallito.

Secondo il TCA anche se da

una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr.

500.

--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che

l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta

dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei

figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre;

messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione

rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da

parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una

palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava

che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre

2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali,

soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a

disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.

Del resto in Svizzera

l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a

nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli

associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).

Dal 23 maggio 2013 questo

assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi direttamente dei figli e ha

riacquistato lo statuto di frontaliero.

Il presupposto dell’art. 8

cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del

30.

settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un assicurato

con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato

le scuole dell’obbligo e il liceo.

Questa Corte ha rilevato in

primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo periodo d’impiego

all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi

di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione

in tale Paese estero.

In secondo luogo, nella

Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha

peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione appena

menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di

consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il

domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove è in affitto

in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino

al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero corrispondeva a quello

dell’appartamento citato.

Nei suoi scritti di

candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all’estero egli,

inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.

Infine, allorché la

Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011,

egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la

documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che l’amministrazione ha

risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al

domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo invitava comunque a

presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore

termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto

presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente all’estero per un

colloquio professionale.

Va, d’altra parte,

considerato che dall’estratto del suo conto bancario emerge che nel periodo 1° settembre-5

dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati,

risultano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito.

Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata,

se in Svizzera o all’estero.

Per comprovare la

residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in

Svizzera.

La presenza dell’assicurato

in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto Soccorso, e

l’essere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino non

comprovano, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.

Neppure sono sufficienti a

dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del

cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per concludere circa l’esistenza

di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato

sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi

di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente

del personale.

Il TCA è arrivato alla

medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,

cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.

781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in

Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua

famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La

condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa

dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55.

pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra

località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la

moglie e i loro due figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo,

l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era

in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso

frontaliere.

Della categoria dei

lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno

infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel

settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente

la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da

un'impresa frontaliera.

Questo non era

manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era

stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata

determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni

successivi.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

L’assicurato, infatti,

fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato

all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa

dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.

L’assicurato, inoltre,

dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato

all’estero e pochi giorni in Svizzera.

Dall'incarto URC era

emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul

mercato del lavoro estero

Nel mese di febbraio 2014

egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma

per un datore di lavoro estero.

Per quel che riguarda le

relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la

figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre

in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.

Al momento in cui nel

febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto

curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

9.

L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du

placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au

placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation

des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à

effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]

consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du

travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve

d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30

novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de

rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10.

Le domicile

fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents offi-ciels ont

été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans

des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices

permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.

410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des

intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent

la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,

le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois

indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont

scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent

d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit

également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11.

II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006.

[C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que

l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne

suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour

prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,

un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre

2007.

[8C_270/2007] consid. 2.2). “

2.3

I criteri fissati dalla

giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel

luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):

" RISIEDERE

IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per

aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in

Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo

la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non

ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli

articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del

diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma

secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA

C 290/03 del 6 marzo 2006).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente

dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a

risiedervi; e

● avervi

contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.:

sottolineatura del redattore)

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli

stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un

permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività

lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,

anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola

si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini

stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La

cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali

preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID

883.

E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID

B342) ê

B138 Un

soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle

indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta

facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel

caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si

constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta

e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un

permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di

residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In

caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari

in tal senso.

B140 Infatti,

per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere

una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le

autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento

dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento

o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione

nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero

come indirizzo di contatto.

B141 Se

la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli

accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o

provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la

cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011

del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012

del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui

vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni

personali altrove)

-8C_777/2010

del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,

nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in

Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4

Nella presente

fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato il __________ 1978,

di nazionalità italiana, entrato in Svizzera il 2 aprile 2012, che, al momento

della nuova iscrizione in disoccupazione (dal 3 novembre 2014) aveva in corso

la richiesta di rinnovo del permesso L scaduto il 31 ottobre 2014 (cfr. doc. 2

e doc. 8), ha lavorato presso l’impresa generale __________ di __________ in

qualità di muratore/carpentiere dal 17 marzo al 31 ottobre 2014 (cfr. doc. 11/8).

Egli si è

iscritto per il collocamento come persona alla

ricerca di un impiego al 100% quale muratore, carpentiere, operaio edile,

gruista, autista di camion (cfr. doc. 16).

Il 24 dicembre 2014

l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha sottoposto all’Ufficio

giuridico della Sezione del lavoro una richiesta di verifica dell’idoneità al

collocamento e precisamente se l’assicurato può essere ritenuto residente in

Svizzera (cfr. doc. 8).

Il 9 gennaio 2015

l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si

evince che:

" Fino a marzo

2012.

ho lavorato in Italia nel settore edile (cfr. curriculum vitae in vostro

possesso).

Ho iniziato a lavorare in Svizzera per motivi professionali,

tramite un amico sono stato consigliato a cercare lavoro in Svizzera come

salariato.

Ho scritto alla ditta __________ di __________ e sono stato subito

assunto.

Da aprile 2012 fino a dicembre 2012 ho lavorato con un contratto

stagionale come muratore presso le ditta __________ di __________.

Da fine dicembre 2012 fino al 14.01.2013 non ho lavorato e non mi

sono iscritto in disoccupazione. In questo periodo sono rientrato presso la mia

famiglia in Italia.

Dal 15.01.2013 fino alla fine di novembre 2013 ho ripreso

l'attività stagionale presso la ditta __________ di __________.

Da dicembre 2013 fino al 16.03.2014 non ho lavorato e mi sono

iscritto in disoccupazione.

Durante le vacanze natalizie ho passato 5 giorni a casa in Italia

e in seguito sono rientrato a __________ in quanto dal 17/20.01.2014 ho

iniziato il corso per ottenere la qualifica di muratore categoria A.

Frequentavo le lezioni due sere la settimana e nei fine settimana rientravo in

Italia presso la mia famiglia.

Durante il corso menzionato mi è stato consigliato di non indicare

che ero disoccupato e per questo motivo sul curriculum vitae ho indicato che ho

ristrutturato la mia casa.

Dal 17.03.2014 fino al 31 ottobre 2014 e dal 24 novembre 2014 fino

al 19 dicembre 2014 ho ripreso l'attività stagionale presso la ditta __________

di __________.

Successivamente ho trascorso le ferie natalizie a casa in Italia e

il 07.01.2015 sono rientrato a __________.

Durante la mia attività presso la ditta __________ abitavo in una

casa messa a disposizione dal datore di lavoro assieme ad altri otto colleghi

di lavoro e pagavo fr. 200.- al mese di affitto.

Anche nel periodo in cui non lavoro per la ditta __________ pago

l'affitto di fr. 200.- al mese in quanto l'appartamento rimane sempre a mia

disposizione.

Durante la mia attività presso la ditta __________ lavoravo da

lunedì a venerdì e tutti i fine settimana rientravo in Italia presso la mia

famiglia.

La maggior parte delle volte rientravo a __________ la domenica

sera.

Da quando sono iscritto in disoccupazione in settimana sono a __________

e il fine settimana rientro dalla mia famiglia in Italia.

Per gli spostamenti utilizzo una __________ oppure una __________

entrambe targate in Italia.

Ho un cellulare svizzero con la __________ (__________) e uno

italiano con la __________ (__________).

Il mio medico curante si trova in Italia, in Svizzera non ho mai

avuto bisogno.

La mia cassa malati è la __________.

Non avendo ancora un contratto di lavoro a tempo indeterminato

risulto ancora residente in ltalia nel Comune di __________.

Mia moglie è casalinga e vive in Italia nel Comune di __________

in via __________.

Ho tre figli, __________ (__________) e __________ (__________)

che frequentano la scuola elementare nel Comune di __________ e __________ (__________)

la scuola dell'infanzia a __________.

La mia famiglia occupa un appartamento di proprietà di mio padre.

Non ho parenti stretti in Svizzera.” (Doc. 9)

Da questo documento,

emerge in particolare che l’assicurato è sposato e ha tre figli minorenni (nati

nel __________, nel __________ e nel __________). La moglie, casalinga, e i

figli vivono in Italia nel Comune di __________ (prov. di __________), in un

appartamento di proprietà del padre del ricorrente. In quel Comune, dove pure

l’assicurato risulta peraltro residente, i figli frequentano la scuola

elementare e la scuola dell’infanzia.

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su

opposizione impugnata (nel presente caso: l’11 maggio 2015) che

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014

consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2).

Inoltre, per costante

giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015

consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004

U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55,

p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT

II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in

der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Alla

luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel

verbale del 9 gennaio 2015, sottoscritto dall'assicurato, e in particolare

quella secondo cui sia durante il periodo in cui ha esercitato un’attività

lucrativa sia dopo l’iscrizione in disoccupazione egli abitava in Ticino dal

lunedì al venerdì e soggiornava regolarmente (e non soltanto saltuariamente

“quando ne ha la possibilità“, cfr. doc. V) in Italia il sabato e la domenica

nella sua abitazione di __________ assumono pertanto un'importanza decisiva.

Al riguardo la Sezione del

lavoro ha correttamente rilevato che “il fatto di seguire i corsi al sabato

mattina, peraltro trattasi unicamente di tre sabati da gennaio 2015 a giugno

2015.

(cfr. calendario muratori Q art. 333 AFC), non significa ancora che egli,

dopo aver seguito il corso non rientri a __________, come egli ha indicato in

occasione del precitato verbale”. (doc. A1; vedi pure doc. 16 punto 7 per la

formazione).

Chiamato a pronunciarsi

nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere

che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha mantenuto

in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il ricorrente non ha

dunque mai concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare

il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza

ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr.

consid. 2.2) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono

come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle

relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF

8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”;

STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137

“Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha

precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178:

“Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato

il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel

loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione dell’ 11 maggio 2015 la Sezione del lavoro ha

stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con

l’art. 12 LADI, non è in concreto realizzato.

2.5

Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.

24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF

130.

V 145 consid. 3 pag. 146; DTF

128.

V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti.

L'art. 121 LADI,

entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi

due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C

290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di

applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1

).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015

consid. 3.1;

B. Rubin, op.cit., pag.

683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

A ragione

l’amministrazione ha sottolineato nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3)

che, contrariamente a quanto sostenuto dalla rappresentante dell’assicurato

(cfr. consid. 1.2), viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra

almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V

175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla

settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto

regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette

condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano

la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La

persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso

della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro

diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di

lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia

delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come

se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate

dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato in quanto egli non aveva la residenza in

Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia

durante il fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per

settimana, egli andava considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione

del lavoro, un vero lavoratore frontaliere.

L’assicurato aveva così

diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.

Del resto in quello Stato

si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli

familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito

da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.

Da quel documento,

emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa

monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi

professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella,

ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera legami

professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti con e

senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto

il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base

delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, sulla base

delle medesime argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti.

Anche nel caso concreto,

come in quello deciso dal Tribunale federale, RI 1, in quanto lavoratore

frontaliero che si trova in una situazione di disoccupazione completa ha così

diritto senza alcuna eccezione (come prima si poteva eventualmente fare in caso

di veri frontalieri, ma atipici; cfr. ricorso doc. I pag. 7; risposta di causa

doc. III punto 7 pag. 6 e la Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013) alle

prestazioni di disoccupazione in Italia.

Neppure sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale, l’assicurato può quindi beneficiare

delle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.

È indubbio che tale

soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia

dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza

sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du

travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di

porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.

176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del

23.

novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 nelle quali il TCA ha

riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero

con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione

svizzera e quelle del paese di residenza).

In simili condizioni la

decisione su opposizione dell’11 maggio 2015 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti