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Decisione

38.2015.48

Restituz.di assegni per il periodo d'introduzione a causa di disdetta.Motivi econom.menzionati nella lett. di disd.non costituiscono causa grave ex art. 337 CO.La ditta non ha quindi rispettato cond.r

28 settembre 2015Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti del diritto

a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:

" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo

d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere

concessi assegni per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita

durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle

condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta."

Nel tenore in vigore fino

al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione,

che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera

b;”.

Al riguardo, nel Messaggio

del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del

12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

" (…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista

dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)

L'OADI, al cpv. 1

dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato difficilmente

collocabile":

"

1 Un assicurato

è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego

poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o

mentalmente;

c. ha cattivi precedenti professionali;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."

Gli

assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il

salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La legge pone dunque una

serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,

p. 467 e seg.).

Innanzitutto

deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Poi, deve trattarsi di

persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che

ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre tali assicurati

devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non

disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere

almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo

(quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter

contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo l'art. 66 cpv. 2

LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per

sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una

certa età, per dodici mesi al massimo.

Il Consiglio federale

disciplina i particolari.

Secondo l'art. 90 cpv. 1

bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per

un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale

dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non

possa essere raggiunto in sei mesi.

Su queste disposizioni,

cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; G.

Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Volume

III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, nos. 8-9 e Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit.

Ed.

Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007, il quale rileva in

particolare che:

" Definitive Zusage: Die Versicherte

Person muss schliesslich nach der Einarbeitung mit einer Anstellung zu orts-

und brachenüblichen Bedingungen, allenfalls unter Berücksichtigung einer

dauernd verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen können. Entgegen dem

Gesetzeswortlaut und um die dauerhafte Eingliederung nicht illusorisch werden

zu lassen, ist hier definitive Zusage für die Einstellung nach Abschluss der

Einarbeitungsphase zu fordern, und zwar in Form eines unbefristeten

Arbeitsverhältnisses. Zu Recht räumt Art. 90 Abs. 3 AVIV daher der kantonalen

Amtsstelle die Befugnis ein, eine schriftliche Anstellungszusage zu verlangen.

Diese ändert aber nichts daran, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis

während der Einarbeitungszeit auflösen kann. Sofern en hiefür keine plausiblen

Gründe vorbringen kann oder damit gegen Bedingungen der schriftlichen

Vereinbarung (art. 90 Abs. 3 AVIV) verstösst, ist er als Leistungsempfänger

rückerstattungspflichtig."

(N° 737 pag. 2400-2401)

2.4. In una

sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in particolare,

sottolineato quanto segue:

" (…)

b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires

du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),

celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son

tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur

résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin

immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des

prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la

durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,

c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO

(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,

anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,

relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er

juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen

gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).

Le problème si pose de

manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette

éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet

rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de

préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur

permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se

conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus

longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème

édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème

édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au

travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont

le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève

1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition

qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement

aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas

échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c

LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un

contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

Au regard des

engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,

sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant

le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne

répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même

ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but

du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit

de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,

lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps

d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt

non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce,

le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en

concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux

rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30

ad art. 65-67 LACI).

(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag.

248-249)

In un’altra sentenza del

27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il

periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo

cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di

prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei

tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,

l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli

assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è

subordinata la revoca di una decisione.

Al riguardo l'Alta Corte

si è così espressa:

" (…)

Considerandi

2.

- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution

des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps

d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les

trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens

que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée

aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL, Traité de

droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard

du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au

chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter

une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs

par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in :

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583;

DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale

peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions

usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65

let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les

rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai

indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère

conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,

n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,

elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,

Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.

51).

La restitution ne peut toutefois pas être exigée

quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que

celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de

s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)."

(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)

Nel caso che era chiamato

a giudicare l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato:

" (…)

3.

‑ a) En l'espèce, les deux contrats de

travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai)

avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période

d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il

s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.

Sont notamment considérées comme de justes motifs

toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent

pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de

travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement

particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un

tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses

obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins

grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété

malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).

b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des

griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑

liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de

manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré

des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un

juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence

motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient

dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de

l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du

travailleur (art. 337 al. 3 CO).

En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun

reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait

qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en

raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne

saurait le dispenser de son obligation de restituer.

S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu

de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi

durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but

du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà

versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une

renonciation à restitution dans un tel cas.

c) En conséquence, l'office régional de placement

était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer

à la recourante la restitution des allocations versées.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)

In una sentenza 38.2004.65

del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su opposizione con la quale

l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il periodo di introduzione

versati a una ditta dovevano essere restituiti, argomentando:

" Anche

nella propria “Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso

nell’atto di ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di

lavoro è dovuto alla mancanza del lavoro nel settore immobiliare (revoca di

mandati) (cfr. doc. 7 e I).

Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto di lavoro con X

(motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a manchevolezze

particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazioni dei propri

obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa grave ai sensi

dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag.

313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L.,4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A.,4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).

Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del

resto rilevato che:

" (…)

En

ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer

dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de

procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de

développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de

son obligation de restituer.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)

Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il contratto di

lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo

d’introduzione.

Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il

riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era

stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro

non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di

causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha

stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può

chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a

prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una

decisione.

In simili condizioni la decisione impugnata deve dunque essere

confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005 nella causa M.

SA, inc. 38.2004.56).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9

Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le

proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e impone

all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,

intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,

era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa

Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,

consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S.,

C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65,

consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121,

Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195

consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT

I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217ss).

Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli

assegni per il periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla

Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso

che l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo

alle possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il

periodo d’introduzione avrebbe potuto avere.

In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato

garantito che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la

restituzione degli API così come espressamente previsto nella decisione

relativa agli stessi."

In una sentenza C 332/99

del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:

" (…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo

d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati,

per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di

lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.

583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.

660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo se la

collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e

in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa

doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni

sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione

disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in

modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali

del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei

processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252

consid. 3b).

(…)."

La nostra Massima Istanza

ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di

introduzione ad un architetto, argomentando:

" (…)

Tutta la documentazione agli atti testimonia per

contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni

non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali

del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va

in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese

dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte

carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente dell'omonima

SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno con firma

individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di

introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in

particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un

ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer,

op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non

necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve

essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente

lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la

disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti

concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito,

sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.

Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al

20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione

stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento

delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai

principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire

l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere

finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà

d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi

previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul

sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per

la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."

(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)

2.5

In una sentenza 8C_818/2011

del 26 gennaio 2012 il Tribunale federale ha confermato la decisione con la

quale è stata chiesta la restituzione degli assegni per il periodo d‘introduzione

nel settore della ristorazione ed ha rilevato:

" (…)

Come ricordato dal primo giudice, nella fattispecie esaminata in DTF 126 V 42, in cui

il riconoscimento degli assegni in questione era stato sottoposto alla

condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire

disdetto, al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave, durante

il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, il Tribunale federale

(delle assicurazioni) ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,

l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli

assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è

subordinata la revoca di una decisione.

La presente fattispecie è analoga a quella trattata in DTF 126 V 42. Nella

decisione di assegnazione degli assegni del 13 luglio 2010 l'Ufficio delle misure attive ha infatti precisato che in caso di disdetta del contratto di

lavoro senza motivi gravi (art. 337 cpv. 2 CO) durante il periodo di

introduzione (dopo il periodo di prova) e non concordata con l'autorità

cantonale, questa poteva richiedere al datore di lavoro il rimborso degli

assegni versati. Ora, come giustamente rilevato dalla pronuncia cantonale, la

ricorrente ha sciolto il rapporto di lavoro con C.________ prima della fine del

periodo di introduzione, invocando motivi economici. La disdetta non è stata

concordata con l'amministrazione. Gli argomenti addotti successivamente dalla

ricorrente per giustificare il licenziamento (vacanze prolungate in Thailandia,

assenza per malattia non comprovata da certificato medico), oltre a essere

contestati, non figurano nella lettera di disdetta del rapporto di lavoro del

30.

dicembre 2010, dove veniva anzi sottolineato non essere la rescissione del

contratto avvenuta per incapacità dell'interessato, ma per sole ragioni

economiche.

Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore

possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause

gravi. Per il suo capoverso 2, è considerata causa grave, in particolare, ogni

circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la

disdetta che abbia a continuare nel contratto. A tal proposito, il giudice

cantonale ha pertinentemente osservato che motivi economici non configurano una

causa grave ai sensi del citato disposto. Di conseguenza, ha concluso l'istanza

precedente, non avendo la società insorgente rispettato la condizione

risolutiva posta al momento della concessione degli assegni per il periodo

d'introduzione, a ragione l'Ufficio delle misure attive ne ha chiesto la

restituzione. (…)"

Il

Tribunale federale è giunto alla stessa conclusione in una sentenza 8C_688/2011

del 9 febbraio 2012 nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

" 4.

Questo Tribunale non vede valido motivo per scostarsi dalla

valutazione del primo giudice. Privo di pertinenza ai fini del giudizio è

segnatamente l'argomento ricorsuale secondo cui determinante sarebbe nel

presente contesto non già il momento in cui la disdetta è stata notificata (1°

marzo 2011), bensì quello a partire dal quale la stessa ha esplicato i suoi

effetti (30 aprile 2011), data quest'ultima di un mese posteriore alla fine del

periodo d'introduzione (31 marzo 2011). Il tenore letterale della suddetta

clausola inclusa nella decisione di assegnazione degli assegni è chiara e non

lascia spazio a un'interpretazione nel senso inteso dalla ricorrente. Giova

inoltre ricordare alla società insorgente che lo scopo dell'erogazione degli assegni

non è semplicemente quello di garantire l'impiego al disoccupato per l'intero

periodo di introduzione. L'art. 65 LADI stabilisce infatti che agli assicurati

difficilmente collocabili possono essere concessi gli assegni in questione se,

dopo il periodo d'introduzione, possono contare su un impiego alle condizioni

usuali nel ramo e nella regione (lett. c)."

2.6

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti che __________ è stato posto al beneficio di assegni per il

periodo di introduzione dal 23 settembre 2014 presso la ditta RI 1, attiva nel

settore dell'edilizia.

Scopo della misura era di

introdurre l'assicurato quale aiuto muratore, manovale edile (cfr. doc. 1).

Ora, come visto (cfr.

consid. 2.4 e 2.5), secondo la costante giurisprudenza federale, dei motivi

economici come quelli che figurano nella lettera di disdetta (cfr. consid.

1.

; le altre ragioni elencate nell’opposizione non sono enumerate in tale

lettera) non configurano una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO.

Di conseguenza, non avendo

la ditta RI 1 rispettato la condizione risolutiva posta al momento della

concessione degli API, a ragione l'UMA ne ha chiesto la restituzione.

La decisione su

opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Al riguardo

va peraltro sottolineato che, secondo il Tribunale federale, decisivo è lo

scioglimento del contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione e non la

scadenza del periodo di disdetta del contratto dopo la conclusione della stesso

(cfr. STF 8C_688/2011 del 9 febbraio 2012 riprodotto al consid. 2.5).

Pertanto la

decisione impugnata si rivela corretta anche se il licenziamento è avvenuto il

22.

marzo 2015 (lettera raccomandata ritirata il 25 marzo 2015 dall’assicurato,

cfr. doc. A3), cioè l’ultimo giorno del periodo d’introduzione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti