38.2015.48
Restituz.di assegni per il periodo d'introduzione a causa di disdetta.Motivi econom.menzionati nella lett. di disd.non costituiscono causa grave ex art. 337 CO.La ditta non ha quindi rispettato cond.r
28 settembre 2015Italiano31 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.48
dc/gm
Lugano
28 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 maggio 2015 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 ottobre 2014
l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha posto __________ al
beneficio degli assegni per il periodo di introduzione per la durata di 6 mesi
con la seguente motivazione:
" Visti gli art. 59, 59b cpv. 3, 59c, 65 e 66 LADI, art. 90 OADI, tenuto
conto della situazione del mercato del lavoro e delle difficoltà di
collocamento dell'assicurato, decide quanto segue:
la domanda per l'ottenimento degli assegni per il periodo
d'introduzione del 10.10.2014 è approvata.
Data della decisione: 23.10.2014
Nr. Della decisione: 328935134
Datore di lavoro: __________
__________
__________
Durata: 6.0
mesi, dal 23.09.2014 al 22.03.2015
Salario mensile lordo: CHF 4852.45
Il calcolo che determina la prestazione è il seguente:
Periodo Assegno Assegno Salario
residuo
Azienda
dal al in % in
CHF CHF
06.03.2013 30.09.2014 60 776.40 517.60
01.10.2014 31.10.2014 60 2911.45 1941.00
01.11.2014 30.11.2014 55 2652.65 2199.80
01.12.2014 31.12.2014 40 1941.00 2911.45
01.01.2015 31.01.2015 35 1682.20 3170.25
01.02.2015 28.02.2015 20 970.50 3881.95
01.03.2015 22.03.2015
20 711.70 2846.75
Motivo della concessione:
L' assicurato/a necessita di un adeguato periodo d'introduzione.
Osservazioni:
Nel salario lordo mensile di CHF 4'852.45 è compresa la quota
relativa alla tredicesima mensilità.
Condizioni:
Il rispetto del contratto di lavoro del 22.09.2014 è la condizione
da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In caso di disdetta
del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data durante il periodo
di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata con l'autorità
cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il rimborso degli
assegni versati.
Versamento:
Gli assegni d'introduzione saranno versati all'assicurato dal
datore di lavoro per la durata sopraccitata, assieme alla parte del salario a
suo carico. Il datore di lavoro recupera il sussidio dalla cassa disoccupazione
inviando mensilmente il conteggio del salario. La cassa disoccupazione verserà
l'ultimo assegno unicamente quando l'Ufficio misure attive avrà ricevuto il
"Rapporto finale d'attività – API"! (…)" (Doc.4)
1.2. Il 31 luglio 2013 la ditta RI
1 ha inviato a __________ uno scritto del seguente tenore:
" La
presente per informarla che a causa di mancati incassi fatture nonché
diminuzione lavoro, non ci è più possibile contemplare il contratto di lavoro a
suo tempo firmato e pertanto a decorrere dal 31 marzo 2015 la riteniamo
libero da qualsiasi impegno verso la nostra società ad eccezione degli articoli
312 e 321 del Codice penale riguardanti il segreto professionale.
Teniamo inoltre a comunicarle che in data 23 febbraio 2015 si è
messo in malattia sino al 02.03.2015 consegnando esclusivamente il certificato
il Lunedì seguente.
Pertanto la stessa non verrà presa in considerazione.
La informiamo inoltre che lo stipendio mese di febbraio le verrà
versato non appena possibile.” (Doc. 5)
1.3. Con decisione del 2 aprile
2015 l'UMA ha stabilito che i presupposti per la concessione degli assegni per
il periodo di introduzione non sono adempiuti, che gli assegni versati devono
essere chiesti in restituzione e che la Cassa di disoccupazione dovrà valutare
se sono adempiuti i presupposti dell'art. 95 LADI (cfr. doc. 6).
Questa decisione è stata
confermata nella decisione su opposizione del 21 maggio 2015 nella quale
l'amministrazione si è al riguardo così espressa:
" (…)
Nel caso concreto, si osserva che il contratto di lavoro con il
signor __________ è stato disdetto per motivi economici durante il periodo
d’introduzione. Dalle osservazioni contenute nell’opposizione alla decisione di
restituzione non ci sono elementi per una diversa valutazione del caso.” (Doc.
A1)
1.4. Contro la
decisione su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale chiede che venga annullata la richiesta di rimborso delle
prestazioni versate dall'assicurazione contro la disoccupazione, rilevando:
" (…)
Alla nostra Società sono stati concessi assegni per
la durata di 6 mesi inerenti il dipendente citato in oggetto (dal 23.09.2014
al 22.03.2015).
Purtroppo a inizio gennaio 2015 a causa di mancati
incassi fatture e diminuzione lavoro si è comunicato allo stesso le nostre perplessità
comunicandole nuovamente al 24.02.2015 tramite scritto.
Essendo una ditta individuale e potendo unire le
forze esclusivamente in un cantiere per volta, ci siamo trovati di fronte a non
incassi.
Si è quindi deciso nell’immediato (22.03.2015) d’interrompere
il rapporto di lavoro con effetto 31 marzo 2015 principalmente per
quanto sopra nonché a vicissitudini accorse durante il rapporto.
Lo stesso si è poi messo in malattia sino al
31.05.2015 minando ancor più la situazione finanziaria precaria nella quale ci
troviamo.
Il rimborso provocherebbe maggiormente un aumento
dei costi che la nostra società non potrà in alcun modo affrontare minando la
continuità che da oltre 10 anni, con non pochi sacrifici, si è portato avanti mettendo
sul baratro la Spettabile RI 1.” (…)” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 23
giugno 2015 l'UMA chiede di respingere il ricorso (cfr. doc. V).
1.6. Il 13 luglio 2015 la ditta ha
inviato ulteriore documentazione, a dimostrazione delle gravi difficoltà
economiche in cui si trova (cfr. doc. V).
Il 23 luglio 2015 l’UMA si
è riconfermato nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
2.1. Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della
LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della
legge del 1995.
Questi provvedimenti si
sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la
disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12
giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC
recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con
la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto
mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."
Pertanto, la
giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI, la STFA
C 56/04 del 10 gennaio
2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.
2.2. Fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la
disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a
cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo
obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto
una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti
di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,
di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI
fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro e prevede che:
" 1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono
volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso
difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono
in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga
durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che
adempiono:
a. i presupposti
del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in
questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi
dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati
invalidi."
All'art. 59
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a
prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti
possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del
mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di
prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.
STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5
agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.3. In particolare, quale
provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni
per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a
favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste
nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.
Fatti
I presupposti del diritto
a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:
" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo
d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere
concessi assegni per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita
durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle
condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una
capacità lavorativa durevolmente ridotta."
Nel tenore in vigore fino
al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione,
che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera
b;”.
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del
12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
" (…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista
dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)
L'OADI, al cpv. 1
dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato difficilmente
collocabile":
"
1 Un assicurato
è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del
mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego
poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o
mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."
Gli
assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il
salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge pone dunque una
serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,
p. 467 e seg.).
Innanzitutto
deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Poi, deve trattarsi di
persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che
ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre tali assicurati
devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non
disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere
almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo
(quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter
contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una
capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo l'art. 66 cpv. 2
LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per
sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una
certa età, per dodici mesi al massimo.
Il Consiglio federale
disciplina i particolari.
Secondo l'art. 90 cpv. 1
bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per
un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale
dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non
possa essere raggiunto in sei mesi.
Su queste disposizioni,
cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; G.
Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Volume
III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, nos. 8-9 e Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit.
Ed.
Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007, il quale rileva in
particolare che:
" Definitive Zusage: Die Versicherte
Person muss schliesslich nach der Einarbeitung mit einer Anstellung zu orts-
und brachenüblichen Bedingungen, allenfalls unter Berücksichtigung einer
dauernd verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen können. Entgegen dem
Gesetzeswortlaut und um die dauerhafte Eingliederung nicht illusorisch werden
zu lassen, ist hier definitive Zusage für die Einstellung nach Abschluss der
Einarbeitungsphase zu fordern, und zwar in Form eines unbefristeten
Arbeitsverhältnisses. Zu Recht räumt Art. 90 Abs. 3 AVIV daher der kantonalen
Amtsstelle die Befugnis ein, eine schriftliche Anstellungszusage zu verlangen.
Diese ändert aber nichts daran, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis
während der Einarbeitungszeit auflösen kann. Sofern en hiefür keine plausiblen
Gründe vorbringen kann oder damit gegen Bedingungen der schriftlichen
Vereinbarung (art. 90 Abs. 3 AVIV) verstösst, ist er als Leistungsempfänger
rückerstattungspflichtig."
(N° 737 pag. 2400-2401)
2.4. In una
sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in particolare,
sottolineato quanto segue:
" (…)
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires
du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son
tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur
résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin
immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des
prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la
durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,
c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO
(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,
anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er
juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen
gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
Le problème si pose de
manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette
éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet
rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de
préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur
permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se
conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus
longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au
travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont
le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève
1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition
qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas
échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c
LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un
contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
Au regard des
engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,
sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant
le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne
répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même
ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but
du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit
de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,
lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps
d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt
non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce,
le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en
concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux
rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30
ad art. 65-67 LACI).
(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag.
248-249)
In un’altra sentenza del
27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il
periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo
cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di
prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei
tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è
subordinata la revoca di una decisione.
Al riguardo l'Alta Corte
si è così espressa:
" (…)
Considerandi
2.
- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution
des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps
d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les
trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens
que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée
aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard
du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au
chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter
une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs
par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583;
DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale
peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions
usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65
let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les
rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai
indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère
conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,
n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,
elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,
Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.
51).
La restitution ne peut toutefois pas être exigée
quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que
celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de
s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)."
(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)
Nel caso che era chiamato
a giudicare l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato:
" (…)
3.
‑ a) En l'espèce, les deux contrats de
travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai)
avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période
d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il
s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent
pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un
tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses
obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins
grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des
griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑
liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de
manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré
des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un
juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence
motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient
dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de
l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du
travailleur (art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun
reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait
qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en
raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne
saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu
de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi
durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but
du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà
versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une
renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de placement
était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer
à la recourante la restitution des allocations versées.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)
In una sentenza 38.2004.65
del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su opposizione con la quale
l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il periodo di introduzione
versati a una ditta dovevano essere restituiti, argomentando:
" Anche
nella propria “Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso
nell’atto di ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di
lavoro è dovuto alla mancanza del lavoro nel settore immobiliare (revoca di
mandati) (cfr. doc. 7 e I).
Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto di lavoro con X
(motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a manchevolezze
particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazioni dei propri
obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa grave ai sensi
dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag.
313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L.,4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A.,4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).
Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del
resto rilevato che:
" (…)
En
ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer
dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de
procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de
développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de
son obligation de restituer.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)
Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il contratto di
lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo
d’introduzione.
Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il
riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era
stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro
non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di
causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha
stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può
chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a
prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una
decisione.
In simili condizioni la decisione impugnata deve dunque essere
confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005 nella causa M.
SA, inc. 38.2004.56).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9
Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le
proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e impone
all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,
intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,
era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa
Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,
consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S.,
C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65,
consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121,
Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195
consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT
I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217ss).
Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli
assegni per il periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla
Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso
che l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo
alle possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il
periodo d’introduzione avrebbe potuto avere.
In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato
garantito che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la
restituzione degli API così come espressamente previsto nella decisione
relativa agli stessi."
In una sentenza C 332/99
del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo
d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati,
per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di
lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.
583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.
660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la
collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e
in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa
doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni
sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione
disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in
modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali
del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei
processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252
consid. 3b).
(…)."
La nostra Massima Istanza
ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di
introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per
contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni
non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali
del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va
in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese
dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte
carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente dell'omonima
SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno con firma
individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di
introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in
particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un
ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer,
op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non
necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve
essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente
lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la
disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti
concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito,
sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.
Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al
20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione
stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento
delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai
principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire
l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere
finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà
d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi
previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul
sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per
la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."
(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)
2.5
In una sentenza 8C_818/2011
del 26 gennaio 2012 il Tribunale federale ha confermato la decisione con la
quale è stata chiesta la restituzione degli assegni per il periodo d‘introduzione
nel settore della ristorazione ed ha rilevato:
" (…)
Come ricordato dal primo giudice, nella fattispecie esaminata in DTF 126 V 42, in cui
il riconoscimento degli assegni in questione era stato sottoposto alla
condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire
disdetto, al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave, durante
il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, il Tribunale federale
(delle assicurazioni) ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è
subordinata la revoca di una decisione.
La presente fattispecie è analoga a quella trattata in DTF 126 V 42. Nella
decisione di assegnazione degli assegni del 13 luglio 2010 l'Ufficio delle misure attive ha infatti precisato che in caso di disdetta del contratto di
lavoro senza motivi gravi (art. 337 cpv. 2 CO) durante il periodo di
introduzione (dopo il periodo di prova) e non concordata con l'autorità
cantonale, questa poteva richiedere al datore di lavoro il rimborso degli
assegni versati. Ora, come giustamente rilevato dalla pronuncia cantonale, la
ricorrente ha sciolto il rapporto di lavoro con C.________ prima della fine del
periodo di introduzione, invocando motivi economici. La disdetta non è stata
concordata con l'amministrazione. Gli argomenti addotti successivamente dalla
ricorrente per giustificare il licenziamento (vacanze prolungate in Thailandia,
assenza per malattia non comprovata da certificato medico), oltre a essere
contestati, non figurano nella lettera di disdetta del rapporto di lavoro del
30.
dicembre 2010, dove veniva anzi sottolineato non essere la rescissione del
contratto avvenuta per incapacità dell'interessato, ma per sole ragioni
economiche.
Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi. Per il suo capoverso 2, è considerata causa grave, in particolare, ogni
circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la
disdetta che abbia a continuare nel contratto. A tal proposito, il giudice
cantonale ha pertinentemente osservato che motivi economici non configurano una
causa grave ai sensi del citato disposto. Di conseguenza, ha concluso l'istanza
precedente, non avendo la società insorgente rispettato la condizione
risolutiva posta al momento della concessione degli assegni per il periodo
d'introduzione, a ragione l'Ufficio delle misure attive ne ha chiesto la
restituzione. (…)"
Il
Tribunale federale è giunto alla stessa conclusione in una sentenza 8C_688/2011
del 9 febbraio 2012 nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" 4.
Questo Tribunale non vede valido motivo per scostarsi dalla
valutazione del primo giudice. Privo di pertinenza ai fini del giudizio è
segnatamente l'argomento ricorsuale secondo cui determinante sarebbe nel
presente contesto non già il momento in cui la disdetta è stata notificata (1°
marzo 2011), bensì quello a partire dal quale la stessa ha esplicato i suoi
effetti (30 aprile 2011), data quest'ultima di un mese posteriore alla fine del
periodo d'introduzione (31 marzo 2011). Il tenore letterale della suddetta
clausola inclusa nella decisione di assegnazione degli assegni è chiara e non
lascia spazio a un'interpretazione nel senso inteso dalla ricorrente. Giova
inoltre ricordare alla società insorgente che lo scopo dell'erogazione degli assegni
non è semplicemente quello di garantire l'impiego al disoccupato per l'intero
periodo di introduzione. L'art. 65 LADI stabilisce infatti che agli assicurati
difficilmente collocabili possono essere concessi gli assegni in questione se,
dopo il periodo d'introduzione, possono contare su un impiego alle condizioni
usuali nel ramo e nella regione (lett. c)."
2.6
Nella presente fattispecie
risulta dagli atti che __________ è stato posto al beneficio di assegni per il
periodo di introduzione dal 23 settembre 2014 presso la ditta RI 1, attiva nel
settore dell'edilizia.
Scopo della misura era di
introdurre l'assicurato quale aiuto muratore, manovale edile (cfr. doc. 1).
Ora, come visto (cfr.
consid. 2.4 e 2.5), secondo la costante giurisprudenza federale, dei motivi
economici come quelli che figurano nella lettera di disdetta (cfr. consid.
1.
; le altre ragioni elencate nell’opposizione non sono enumerate in tale
lettera) non configurano una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO.
Di conseguenza, non avendo
la ditta RI 1 rispettato la condizione risolutiva posta al momento della
concessione degli API, a ragione l'UMA ne ha chiesto la restituzione.
La decisione su
opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Al riguardo
va peraltro sottolineato che, secondo il Tribunale federale, decisivo è lo
scioglimento del contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione e non la
scadenza del periodo di disdetta del contratto dopo la conclusione della stesso
(cfr. STF 8C_688/2011 del 9 febbraio 2012 riprodotto al consid. 2.5).
Pertanto la
decisione impugnata si rivela corretta anche se il licenziamento è avvenuto il
22.
marzo 2015 (lettera raccomandata ritirata il 25 marzo 2015 dall’assicurato,
cfr. doc. A3), cioè l’ultimo giorno del periodo d’introduzione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti