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38.2015.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 febbraio 2016Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti relativi

all’iscrizione in disoccupazione datano 5 giugno 2014 (cfr. doc. 25; 29; A38;

A26).

In concreto la questione della

data di inizio della disoccupazione non merita di ulteriori approfondimenti,

poiché in ogni caso, come verrà dettagliatamente esposto nei prossimi

considerandi, il diniego del diritto alle indennità LADI deve essere

confermato.

Giova, comunque, rilevare

che, come evidenziato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. IX), alla luce, in

particolare degli art. 17 cpv. 2 LADI e 20 cpv. 3 OADI, è l’URC competente per

pronunciarsi sulla decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 5.2.).

2.2. Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che

"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8

cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì

la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).

In un'altra sentenza del 6

settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola

l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale

del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro

la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore

per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

L’Alta Corte ha pure

ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto

all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come

all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante

questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:

" (…)

Orbene non si vede come la

suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una

presenza qualificata nel nostro Paese possa essere

contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il

mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar

prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la

presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di

verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.

Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,

equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di

concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe

garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso

l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno

impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che

favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che

subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza

effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni

personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a

prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la

possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”

In

quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti

all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel

periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente

sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il

ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera

presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di

quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,

da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il

Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera,

rilevando:

" (…)

3.

3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon

l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que

l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en

faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)

3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher

le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par

l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,

même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,

résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué

successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans

discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde

et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient

régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de

l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1

publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de

diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de

soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une

résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans

lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait

visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci

a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité

de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul

intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de

l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de

ses intérêts personnels se trouvait en France.

Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations

de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

Al

risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza

8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un

permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento

occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi

effetti personali.

Il Tribunale

federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato

annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente

nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha

lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno

confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.

In un’altra

sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per

un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva

in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere

seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva

risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,

ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza

durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine

gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile

accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal

marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in

considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin

dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto

quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e

mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di

aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica

Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile

che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo

marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo

precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano

da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno

presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non

quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

Per una

critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage

et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain

Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour

Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.

(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis

d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la

décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal

(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien

employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de

l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et

payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi

pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA

38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano

tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a _________ per

alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era

visto che lavorava fuori. (…)".

In un’altra sentenza,

pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il

diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI

presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di

conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il

centro delle proprie relazioni personali.

Questo presupposto è stato

negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia

di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la

sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare

difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una residenza

secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.

In una sentenza

8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un

assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha

lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è

proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010

soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Egli infatti, dopo avere

beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero

frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in

cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il

suo ritorno all’indirizzo del padre.

L’Alta Corte ha confermato

la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:

" (…)

4.2. La caisse de

chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de

l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé

son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était

épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la

législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse.

La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré

est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette

commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que

celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches

d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le

weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir

l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne

ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par

ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de

Suisse ne serait pas non plus pertinente.

4.3. De son côté,

l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________,

comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.

5.

5.1. Par son

argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits

retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas

en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a

pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.

5.2. S'agissant du

grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En

effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet

pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il

ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le

centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10

et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la

juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de

plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet

élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec

la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la

résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de

savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de

l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible

d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi

d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les

raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas

décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans

violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à

C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses

relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”

In una sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015, il Tribunale federale, confermando la

sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.4), ha sottolineato che “è

peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in

Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e

non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

In una sentenza pubblicata

in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua

giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der

Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base

esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli

soggettivi (la volontà interna della persona interessata).

La situazione familiare è

soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la

continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la

modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure

l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di

tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

In

una sentenza pubblicata in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale ha rilevato

che:

" (…)

5.3. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13

al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse

("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette

résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se

situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid.

7b p. 117 et la référence). (…)”

In

una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per

l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di

un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il

suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è

stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia

cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di

un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è

conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.

In una sentenza

2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale

federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del

Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale

cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio

della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.

L’Alta Corte ha ritenuto

che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per

concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero

e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,

appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del

curatore e compagno della ricorrente).

2.3. A livello cantonale in una

sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.

376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle

indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un

amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)

risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore

frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo

modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il

datore di lavoro era già fallito.

Secondo il TCA anche se da

una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr.

500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che

l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta

dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei

figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre;

messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione

rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da

parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una

palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava

che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre

2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali,

soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a

disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.

Del resto in Svizzera

l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a

nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli

associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).

Dal 23 maggio 2013 questo

assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi direttamente dei figli e ha

riacquistato lo statuto di frontaliero.

Il presupposto dell’art. 8

cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del

30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un

assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha

frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo.

Questa Corte ha rilevato in

primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo periodo di impiego

all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi

di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione in

tale Paese estero.

In secondo luogo, nella

Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha

peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione appena

menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di

consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il

domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove è in affitto

in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino

al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero corrispondeva a quello

dell’appartamento citato.

Nei suoi scritti di

candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all’estero egli,

inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.

Infine, allorché la

Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011,

egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la

documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che l’amministrazione ha

risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al

domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo invitava comunque a

presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore

termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto

presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente all’estero per un

colloquio professionale.

Va, d’altra parte,

considerato che dall’estratto del suo conto bancario emerge che nel periodo 1° settembre-5

dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati,

risultano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito.

Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata,

se in Svizzera o all’estero.

Per comprovare la

residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in

Svizzera.

La presenza

dell’assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto

Soccorso, e l’essere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino

non comprovano, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.

Neppure sono sufficienti a

dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del

cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per concludere circa l’esistenza

di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato

sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi

di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente

del personale.

Il TCA è arrivato alla

medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,

cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.

781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in

Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua

famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La

condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa

dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra

località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la

moglie e i loro due figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo,

l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era

in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso

frontaliere.

Della categoria dei

lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno

infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel

settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente

la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da

un'impresa frontaliera.

Questo non era

manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era

stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata

determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni

successivi.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

L’assicurato, infatti,

fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato

all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa

dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.

L’assicurato, inoltre,

dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato

all’estero e pochi giorni in Svizzera.

Dall'incarto URC era

emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul

mercato del lavoro estero

Nel mese di febbraio 2014

egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma

per un datore di lavoro estero.

Per quel che riguarda le

relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la

figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre

in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.

Al momento in cui nel

febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto

curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

9 L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du

placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au

placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation

des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à

effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]

consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du

travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve

d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30

novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de

rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10 Le domicile

fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents offi-ciels ont

été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans

des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices

permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.

410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des

intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent

la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,

le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois

indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont

scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent

d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit

également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11 II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

Considerandi

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006.

[C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que

l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne

suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour

prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,

un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre

2007.

[8C_270/2007] consid. 2.2). “

2.4

I criteri fissati dalla

giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel

luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):

" RISIEDERE

IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per

aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in

Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo

la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non

ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli

articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del

diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma

secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA

C 290/03 del 6 marzo 2006).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri,

indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a

risiedervi; e

● avervi

contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.:

sottolineatura del redattore)

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli

stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un

permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività

lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,

anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola

si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini

stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La

cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali

preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID

883.

E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID

B342) ê

B138 Un

soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle

indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta

facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel

caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si

constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta

e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un

permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di

residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In

caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari

in tal senso.

B140 Infatti,

per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere

una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le

autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento

dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento

o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione

nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero

come indirizzo di contatto.

B141 Se

la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli

accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o

provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la

cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011

del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012

del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui

vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni

personali altrove)

-8C_777/2010

del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,

nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in

Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5

Nella presente fattispecie

emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato il __________ 1965, di

nazionalità italiana e in possesso dal luglio 2011 di un permesso G per

frontalieri (cfr. doc. A10), il 5 giugno 2014 ha presentato domanda per il

rilascio del permesso B al Servizio regionale degli stranieri di __________,

ancora pendente al momento dell’emanazione della decisione su opposizione (cfr.

doc. 26; 23; III1; I; IX).

Al riguardo l’assicurato

ha precisato di avere, consegnato i documenti per ottenere il permesso B al

proprio datore di lavoro, la __________, già nel febbraio 2014 quando ha

portato la sua residenza presso un amico a __________ dove alloggiava quando, a

causa del maltempo, non poteva rientrare in Italia.

Egli ha aggiunto che il

datore di lavoro non avrebbe proceduto a inoltrare la sua richiesta.

L’insorgente, dal 2012,

lavorava alle dipendenze della __________ quale capo cantiere in virtù di

contratti di durata determinata (cfr. doc I; 24; 25).

L’11 aprile 2014 il datore

di lavoro ha disdetto il contratto di impiego con effetto dal 18 aprile 2014

(cfr. doc. 24).

Il 5 giugno 2014

l’assicurato si è annunciato per il collocamento quale persona alla ricerca di

un impiego al 100% quale capo cantiere, gruista, autista di camion (cfr. doc.

29; 30).

Il 13 giugno 2014 l’Ufficio

regionale di collocamento di __________ ha sottoposto all’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro una richiesta di verifica dell’idoneità al

collocamento, rilevando che:

" (…)

Dalla documentazione ricevuta, risulta in

possesso di un permesso di lavoro di tipo G (frontaliere) e in data 05.06.2014

ha inoltrato richiesta di un permesso B UE/AELS al Servizio regionale degli

stranieri di __________. Dal 21.02.2014 risiede nel comune di __________ (__________)

dove afferma di essere ospitato da un conoscente. La famiglia risiede tuttora a

__________ (Italia).” (Doc. 23)

Il 10 luglio 2014

l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si

evince segnatamente che:

" (…)

Quando ho cominciato l’attività presso la __________

il datore di lavoro si è attivato per farmi avere un permesso per frontalieri

(G).

La __________ non mi ha fatto avere niente

dicendo che non c’era bisogno. Ho lavorato con lo stesso permesso. Il __________

mi ha fatto il permesso C. Quando sono andato da __________, questo mi ha fatto

di nuovo il permesso G. Avevo ancora in mano il permesso C. L’__________ mi ha

mandato personalmente a __________ con la documentazione preparata da loro. A __________

mi hanno ritirato i due permessi in mio possesso (il C e il G) e mi hanno

rilasciato il nuovo permesso G con l’indicazione della __________.

__________ non ha mai messo a posto la

situazione e anzi mi ha detto che i documenti andavano bene così. Sino alla

storia del signor __________.

Situazione abitativa

Già da circa un anno ero alla ricerca di

un’abitazione in Ticino dove potermi domiciliare (domicilio settimanale), ma

gli affitti erano sempre troppo alti.

Il 21 febbraio 2014 mi sono iscritto al

Comune di __________ e lo stesso giorno ho consegnato al signor __________

tutti i documenti per farmi fare le procedure di rilascio del permesso B.

Il signor __________, mio amico, mi ospita

dal lunedì al venerdì presso il suo appartamento di __________ in Via __________.

Il sabato e la domenica vi sono invece le sue figlie minorenni. Egli è infatti

separato da circa 4 anni. Il signor __________ mi ha rilasciato una carta che

ho consegnato all’Ufficio della migrazione. Può essere contattato per ulteriori

informazioni.

Prima di prendere il domicilio a __________,

rientravo giornalmente in Italia a __________.

In seguito, rientravo al venerdì pomeriggio

o sera per rientrare in Svizzera al lunedì mattina.

Il signor __________ non pretende il

pagamento di un canone di locazione e nemmeno delle altre spese. Cercavo di

contribuire nel miglior dei modi.

L’appartamento è composto di una sala,

cucina separata, il bagno e due stanze. Una stanza occupata dal __________ e

quella delle bambine dove dormo io.

Situazione personale

Sono coniugato ed ho due figli di 21 e 23

anni entrambi autosufficienti.

Mia moglie è casalinga e abita a __________

in Via __________ in una casa di nostra proprietà.

Sono in possesso della licenza di condurre

e della patente C e automunito. La mia auto è immatricolata in Italia.

Non ho ancora stipulato una Cassa malati in

quanto la mia situazione è attualmente difficile perché l’URC sinora non mi ha

dato niente.

Non ho intenzione di annunciarmi

all’A.I.R.E. in quanto perderei il riconoscimento delle cure in Italia.

(…)” (Doc. 15)

Da questo documento del 10

luglio 2014, firmato anche dall’assicurato, emerge in particolare che l’assicurato

ha dichiarato, da un lato, di essere ospitato dal lunedì al venerdì a __________

nell’appartamento di un amico, __________, separato da quattro anni, dove il

sabato e la domenica vi sono invece le sue figlie minorenni e di non pagare un

canone di locazione o altre spese ma di contribuire nel migliore dei modi.

Dall’altro, di essere rientrato giornalmente in Italia a __________ prima di

abitare a __________ e in seguito di rientrare in Italia il venerdì pomeriggio

o sera e di far ritorno in Svizzera il lunedì mattina.

Inoltre risulta che sua

moglie, casalinga, abita a __________ (Italia, provincia di __________) in una

casa di loro proprietà e di avere due figli di 21 e 23 anni autosufficienti.

Egli ha precisato di possedere un’automobile immatricolata in Italia e di non

essersi annunciato all’A.I.R.E. in quanto perderebbe il riconoscimento delle

cure in Italia (cfr. doc. 15).

Dagli atti

dell’incarto si evince poi che, in data 13 ottobre 2014, pendente la procedura

di opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione dell’11 luglio

2014.

con cui gli è stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal

5.

giugno 2014 (cfr. consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha posto alcune

domande a __________, persona che ospita l’assicurato nel suo appartamento a __________

(cfr. doc. 8; 5).

In risposta

a tali quesiti __________, con messaggio di posta elettronica del 18 novembre

2014, ha in particolare affermato di essere in locazione nell’appartamento di __________

che è composto di due locali e mezzo (60 m2) e che RI 1, suo amico da molti

anni, alloggia presso di lui dal marzo 2014 utilizzando il divano letto in soggiorno.

Egli ha,

inoltre, asserito che il ricorrente si ferma da lui uno o due giorni a dormire

solo nei giorni feriali, che alcune sere dorme da un’amica e che il fine

settimana va in Italia a __________ dalla sua famiglia. Infine __________ ha

precisato che ogni due settimane ci sono i suoi figli a dormire da lui e che

gli accordi erano che se presenti i suoi figli l’assicurato tornava in Italia

(cfr. doc. 4).

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su

opposizione impugnata (nel presente caso: il 9 gennaio 2015) che

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014

consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2).

Alla

luce della giurisprudenza appena illustrata, le dichiarazioni contenute nel

verbale del 10 luglio 2014 (cfr. doc. 15), sottoscritto dall'assicurato, e in

particolare quella secondo cui sia durante il periodo in cui ha esercitato

un’attività lucrativa per la __________, dal febbraio 2014, sia dopo

l’iscrizione in disoccupazione egli abitava in Ticino dal lunedì al venerdì e

soggiornava regolarmente in Italia dal venerdì pomeriggio o sera al lunedì mattina

nell’abitazione di __________ di sua proprietà con la moglie, assumono

un'importanza decisiva.

Come visto, anche __________

che lo ospita a __________, nel novembre 2014, ha dichiarato che l’insorgente il fine settimana si reca in Italia a __________ dalla sua famiglia

(cfr. doc. 4).

Chiamato a pronunciarsi

nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere

che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha mantenuto

in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il ricorrente non ha

dunque mai concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare

il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza

ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), cantonale (cfr.

consid. 2.3.) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.4.), le quali

esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro

delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF

8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”;

STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137

“Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha

precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178:

“Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato

il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel

loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 9 gennaio 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI, non è in concreto realizzato.

2.6

Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.

24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF

130.

V 145 consid. 3 pag. 146; DTF

128.

V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,

all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1

).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione

di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita

un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015

consid. 3.1;

B. Rubin, op.cit., pag.

683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

A ragione

l’amministrazione ha sottolineato nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3)

che, contrariamente a quanto sostenuto dalla rappresentante dell’assicurato

(cfr. consid. 1.2), viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra

almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V

175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla

settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto

regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette

condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano

la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La

persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso

della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro

diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di

lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia

delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come

se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate

dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri

compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha

precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013

sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore

il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù

del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore

frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione

legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come

"lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in

quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato in quanto egli non aveva la residenza in

Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia

durante il fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per

settimana, egli andava considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione

del lavoro, un vero lavoratore frontaliere.

L’assicurato aveva così

diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.

Del resto in quello Stato si

trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli

familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito

da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.

Da quel documento,

emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa

monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi

professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella,

ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera

legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti

con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto

il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base

delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta

altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di

giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi

fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più

spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a

dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le

condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 e in una

sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, sulla base delle medesime

argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti.

Anche nel caso concreto,

come in quello deciso dal Tribunale federale, RI 1, in quanto lavoratore

frontaliero (al riguardo il TCA ricorda che l’assicurato medesimo, in occasione

della propria audizione dinanzi alla Sezione del lavoro del 10 luglio 2014, ha

dichiarato di rientrare in Italia al venerdì pomeriggio o sera e di far ritorno

in Svizzera al lunedì mattina; cfr. doc. 15) che si trova in una situazione di

disoccupazione completa ha così diritto senza alcuna eccezione (come prima si

poteva eventualmente fare in caso di veri frontalieri, ma atipici; cfr. DTF 133

V 169; STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 3.2.4; Direttiva della SECO

del 24 ottobre 2013 “Regolamento 883 - Fine dello status di “lavoratore

frontaliero vero, atipico”) alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Neppure sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale, l’assicurato può quindi beneficiare

delle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.

È indubbio che tale

soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia

dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza

sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du

travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di

porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.

176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del

23.

novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 nelle quali il TCA ha

riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero

con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione

svizzera e quelle del paese di residenza).

In simili condizioni la

decisione su opposizione del 9 gennaio 2015 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti