38.2015.50
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
15 febbraio 2016Italiano40 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.50
rs
Lugano
15 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 maggio 2015 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 26 maggio 2015 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:
URC) ha confermato la precedente decisione del 28 aprile 2015 (cfr. doc. 4C)
con cui aveva sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di tre
mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 17 marzo 2015 (cfr. doc.
A13).
Al
riguardo l’amministrazione ha rilevato:
" (…) dagli
atti a nostra disposizione risulta che l’assicurato durante il periodo
precedente l’annuncio all’URC (3 mesi), ha fornito insufficienti prove di una
nuova occupazione (quattro ricerche di lavoro datate 22.02.2015, 26.02.2015,
4.03.2015, 9.03.2015).
(…)
3. Nel caso concreto ho personalmente contattato
l’assicurato per verificare se vi fossero ulteriori giustificazioni plausibili
al mancato rispetto della legge. Il sig. RI 1 ha dichiarato di voler
intraprendere un possibile progetto di autoimprenditorialità tramite una
start-up e poi di aver deciso diversamente in quanto non era in grado di
intraprendere una sfida così importante in questo momento della sua vita.”
(Doc. A13)
1.2. Contro
la decisione su opposizione del 26 maggio 2015 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento
della penalità inflittagli.
Nella
sua impugnativa l’insorgente ha, dapprima, indicato di aver ripreso gli studi
dopo un periodo lavorativo terminato nel settembre 2012, di aver ottenuto il
diploma universitario nel settembre 2014, nonché di aver lavorato da settembre
all’8 dicembre 2014 in __________ nell’ambito della cooperazione allo sviluppo
e all’aiuto umanitario, come pure di essersi recato il 10 dicembre 2014 a __________
per la consegna dei diplomi da parte della sua università dove è stato premiato
per il suo lavoro finale di tesi con tra l’altro diversi riconoscimenti.
Egli
ha precisato che in quell’occasione alcuni professori dell’università e membri
della società civile gli avrebbero consigliato di continuare con il suo
progetto sviluppato nella tesi e di valutare la possibilità di iniziare
un’attività imprenditoriale propria.
Il ricorrente ha, poi,
osservato, in particolare, di aver quindi deciso di non cercare lavoro e di
focalizzarsi sul suo progetto personale, organizzando incontri con persone che
credevano nella sua idea e prendendo contatto con la __________ (__________) e
con il __________ (__________).
Egli ha rilevato, da una
parte, che durante gli incontri con la __________ il 5 febbraio 2015 e con il __________
dell’11 febbraio 2015 i consulenti gli hanno spiegato i passi da intraprendere,
come si sarebbe dovuto comportare e cosa significa iniziare un’attività
imprenditoriale. Dall’altra, che queste conversazioni lo hanno portato a
decidere di non continuare con il progetto, in quanto il percorso sarebbe stato
molto lungo e non sarebbe riuscito a entrare in profitto prima di due-tre anni.
L’insorgente ha asserito
che di conseguenza dopo l’11 febbraio 2015 ha iniziato a cercare lavoro, come
comprovato dalla prima ricerca inviata il 22 febbraio 2015, e di aver inviato
la quarta ricerca il 9 marzo 2015 prima di iscriversi in disoccupazione (cfr.
doc. I).
1.3. Nella
sua risposta del 24 giugno 2015 l'URC ha postulato la conferma della decisione
su opposizione impugnata con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. Il
29 giugno 2015 l’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla
fattispecie (cfr. doc. V).
1.5. Con
scritto del 6 luglio 2015 l’URC ha indicato di non avere altre osservazioni da
formulare (cfr. doc. VII).
1.6. Il
doc. VII è stato immediatamente trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr.
doc. VIII).
Considerandi
In
ordine
2.1
Questa Corte
rileva che RI 1, nel ricorso, ha affermato, da un lato, di non essere
assistito da un avvocato, dall’altro, di non avere i mezzi finanziari per
pagare un avvocato (cfr. doc. I pag. 1, 11).
Il
ricorrente non ha formulato esplicita richiesta di un patrocinatore d’ufficio.
Il TCA osserva, in ogni modo, che il medesimo, in possesso peraltro di un
Bachelor (__________; cfr. doc. 1K), ha dimostrato di saper difendere
adeguatamente i propri interessi. Egli, di conseguenza, non necessita in ogni
caso di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STFA C
116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA
42.2006.16
dell’8 febbraio 2007; 35.2005.53 del 27 febbraio 2006).
2.2
La
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110
V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie
la decisione su opposizione del 26 maggio 2015 verte esclusivamente sulla
sospensione di 8 giorni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per ricerche di
lavoro non sufficientemente valide dal profilo quantitativo nel periodo
precedente l’annuncio per il collocamento del 17 marzo 2015.
Ogni altra questione, in
particolare concernente la responsabilità dei funzionari URC per il loro
operato nei suoi confronti, segnatamente per determinati comportamenti ritenuti
inadeguati e per l’asserito abuso di potere, come pure riguardante l’auspicato
cambiamento di consulente, nonché le contestazioni attinenti all’assegnazione
di un posto di lavoro del 13 maggio 2015 (cfr. doc. I pag. 9, 10, 11), esula
dalla presente causa.
Di conseguenza questa
Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene
alla correttezza o meno di sospendere l’assicurato dal diritto all’indennità di
disoccupazione per 8 giorni a causa di insufficienti sforzi volti al
reperimento di un’occupazione.
Per quanto concerne la
richiesta di risarcimento danni a causa del comportamento dei funzionari
dell’URC e torto morale, come pure la domanda formulata dal ricorrente di
chiarimento dei suoi diritti al riguardo (cfr. doc. I pag. 1, 11), giova in
ogni caso rilevare che l'art. 78 LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che
"gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli
assicuratori rispondono, in qualità garanti dell'attività degli organi
d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a
un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro
funzionari" e al cpv. 2 che "l'autorità competente emette una
decisione sulle pretese di risarcimento".
Competenti a emanare
decisioni in materia di rivendicazioni di risarcimento danni da parte di
assicurati e terzi sono quelle autorità dalle quali viene preteso un indennizzo
(cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009, ad art. 78 n.
56.
pag. 998; FF 1999 pag. 4031, 4033).
In particolare l’art. 85h
LADI, concernente la responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati
e di terzi, prescrive al cpv. 1 "gli assicurati o i terzi devono
presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo 78 LPGA
all’autorità competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante formale
decisione" (cfr. FF 1999 pag. 4033, 4109; FF 2001 pag. 2021, 2082).
L'art. 85h cpv. 2 LADI
prevede che "la responsabilità si estingue se l’assicurato o il terzo leso
non presenta la sua domanda entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno,
ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato
il danno".
Infine va osservato, in
relazione alla domanda formulata nel ricorso da RI 1 di consultare tutti gli
atti che lo riguardano concernenti la vertenza con l’URC (cfr. doc. I pag. 11),
che questa Corte, il 22 giugno 2015, ha richiamato dall’URC l’incarto completo
concernente l’insorgente che è stato prodotto unitamente alla risposta di causa
(cfr. doc. II; III).
Nel
merito
2.3
Il
TCA è chiamato a stabilire se RI 1 deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per ricerche di lavoro quantitativamente insufficienti
nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.4
Tra gli
obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione
adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29.
gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28.
giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V
524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998
ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo
n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a
OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.5
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione
adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle
ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29
settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2
Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007.
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente
le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.
2.
bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V
74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella
causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.
P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene
alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6.
agosto 2002).
2.7
Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che RI 1, che ha
conseguito la maturità commerciale presso la Scuola __________ di __________
nel giugno 2005 (cfr. doc. 1k), dopo aver effettuato un praticantato __________
presso __________ di __________ dal marzo 2007 all’agosto 2008 ha continuato a
lavorare per tale __________ a __________ fino al settembre 2012 (cfr. doc. 1F;
1H; 1J; 1I).
L’assicurato ha disdetto
il contratto di lavoro con la __________ al fine di proseguire i propri studi
(cfr. doc. 1I; I pag. 2).
Nel settembre 2014 egli ha
conseguito il “Bachelor __________” presso l’__________ di __________ (cfr.
doc. 1K).
In seguito per tre mesi,
fino all’8 dicembre 2014, ha lavorato in __________ per una ONG svizzera
nell’ambito del servizio civile (cfr. doc. 1F; I pag. 2).
Il 17 marzo 2015
l’insorgente si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 1L).
Al momento dell’annuncio
per il collocamento l’URC ha rilevato che il ricorrente, per quanto concerne il
periodo precedente l’annuncio in disoccupazione, e meglio il lasso di tempo dal
17.
dicembre 2014 al 17 marzo 2015, ha documentato complessivamente quattro
ricerche di impiego, tutte compiute nell’ultimo mese prima dell’iscrizione in
disoccupazione, e meglio il 22 e il 26 febbraio 2015, nonché il 4 e il 9 marzo
2015.
(cfr. doc. 3B; 3D).
Il consulente del
personale, il 25 marzo 2015, gli ha quindi consegnato una “Richiesta di
giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 4 aprile 2015, il
fatto di avere intrapreso insufficienti sforzi, dal profilo quantitativo, al
fine di reperire una nuova occupazione durante il periodo antecedente
l’annuncio all’URC, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle
proprie dichiarazioni.
Il collocatore ha pure
precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso
sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv.
1.
lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel
caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata
(cfr. doc. 4A; 2D pag. 5).
L’assicurato, con risposta
del 25 marzo 2015 pervenuta all’URC il 31 marzo 2015, ha asserito:
" Al fine di
portare tutte le mie argomentazioni con dati e fatti ho bisogno di molto più
spazio e vi chiedo per cui di leggere quanto scritto nella tabella Excel e il
documento descrittivo.
Come potrete notare dal documento allegato,
ho svolto le attività secondo la mia situazione personale al meglio.
Capisco che la legge ha delle regole ben
precise, ma io meglio di così non potevo fare.
Il mio obiettivo è di trovare lavoro nel
tempo più breve possibile e i miei ultimi 3 mesi hanno avuto come obiettivo
unico solo quello di mettermi in condizione e di prepararmi al meglio per la
ricerca di lavoro.” (Doc. 4B)
Nella tabella allegata il
ricorrente ha precisato, da una parte, di essersi recato il 10 dicembre 2014 a __________
per la consegna del diploma e di avere ricevuto in tale occasione dei premi.
Dall’altra, di avere
valutato, prima di lanciarsi direttamente nella ricerca di un lavoro, di
fondare una start-up, informandosi sulle possibilità di potenziali finanziatori
e sulle varie opzioni mediante incontri con la __________ e il __________ di __________,
rispettivamente di continuare gli studi con un master, nonché la situazione del
mercato del lavoro tramite una pre-analisi per capire le opportunità di lavoro.
Dal profilo
procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con
decisione formale del 28 aprile 2015, indicando che le motivazioni presentate
in risposta alla Richiesta di giustificazione non potevano essere accolte, ha
sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto
giorni (cfr. doc. 4C; consid. 1.1.).
Con decisione su
opposizione del 26 maggio 2015 l’URC ha confermato il proprio precedente
provvedimento, osservando che l’assicurato ha dichiarato di voler intraprendere
un possibile progetto di autoimprenditorialità tramite una start-up e poi di
aver deciso diversamente in quanto non era in grado di intraprendere una sfida
così importante in quel momento della sua vita (cfr. doc. A13; consid. 1.1.).
2.8
Nella presente evenienza
l’URC ha considerato sufficienti le quattro ricerche intraprese dall’assicurato
nell’ultimo mese precedente l’annuncio per il collocamento, ossia dal 17
febbraio al 17 marzo 2015 (cfr. consid. 2.7.), mentre ha sanzionato l’assenza
di sforzi volti al reperimento di un’occupazione nel periodo dal 17 dicembre
2014.
al 16 febbraio 2015 (cfr. doc. 3D; 4C; A13).
In effetti dalle carte
processuali emerge, da una parte, che l’insorgente ha svolto, nel lasso di
tempo 17 febbraio - 17 marzo 2015, quattro ricerche di impiego, e meglio il 22
febbraio 2015 ha postulato presso la __________ di __________ per il settore __________,
il 26 febbraio 2015 presso __________ di __________ (__________) quale
direttore vendite, il 4 marzo 2015 si è proprosto presso __________ di __________
per un __________ e il 9 marzo 2015 presso la __________ di __________ (__________)
quale Junior Project Manager (cfr. doc. 3B).
Dall’altra, che il
medesimo non ha indicato sul formulario Prova degli sforzi personali intrapresi
per trovare lavoro relativo ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione
di aver effettuato alcuna altra ricerca di lavoro, in particolare nel periodo
dal 17 dicembre 2014 al 16 febbraio 2015 (cfr. doc. 3B).
Il ricorrente ha motivato
le mancate ricerche nell’arco di tempo menzionato, asserendo di aver dapprima
valutato la possibilità di iniziare un’attività imprenditoriale propria,
siccome durante la consegna del diploma a __________ nel dicembre 2014 in
occasione della quale è stato premiato per il suo lavoro finale di tesi alcuni
professori e membri della società civile gli avrebbero consigliato di
continuare con il suo progetto sviluppato nella tesi.
Egli ha puntualizzato di
essersi, quindi, focalizzato sul suo progetto personale e di avere a tal fine
organizzato degli incontri, in particolare il 5 febbraio 2015 con la __________
(cfr. __________: “__________) e l’11 febbraio 2015 con __________ (cfr. __________: “__________”) i
cui consulenti gli avrebbero spiegato i passi da intraprendere, come si sarebbe
dovuto comportare e cosa significa iniziare un’attività imprenditoriale.
Infine l’assicurato ha
affermato che queste conversazioni lo hanno portato a decidere di non
continuare con il progetto, in quanto il percorso sarebbe stato molto lungo e
non sarebbe riuscito a entrare in profitto prima di due-tre anni. Egli ha,
perciò, iniziato a cercare lavoro, come dimostrato dalla prima ricerca del 22
febbraio 2015 (cfr. doc. I; 4B).
Dalla documentazione agli
atti, segnatamente da alcuni messaggi di posta elettronica (cfr. doc. A1; A2;
A3), si evince che effettivamente il ricorrente nel periodo 22 dicembre 2014 -
6.
febbraio 2015 ha provveduto a informarsi, organizzando incontri con persone
competenti nell’ambito delle start-up, in merito alle possibilità di avviare
un’attività in proprio.
Il 6 febbraio 2015 __________
della __________ ha scritto all’assicurato quanto segue:
"
faccio seguito al nostro incontro e, come ti spiegavo, ti confermo che
per un’idea di start-up in fase embrionale come nel tuo caso in Ticino la
struttura che può seguirti al meglio è il centro promozione start-up di __________,
diretto da __________. Ti metto in copia un suo collaboratore, __________, che
ti invito a contattare per concordare un incontro dove spiegare il tuo progetto
e valutare eventuali passi successivi.” (Doc. A3)
Il ricorrente, con
messaggio di posta elettronica dell’11 aprile 2015, ha comunicato alla __________:
" vi informo
che ho deciso di non continuare con il mio progetto individuale. Dopo
un’attenta analisi e riflessione ho deciso che, malgrado sono convinto di avere
un’idea molto valida, non sono in grado di intraprendere una sfida così importante
in questo momento della mia vita.
(…)” (Doc. A8)
Nonostante la
comunicazione ufficiale alla __________ sia stata data soltanto nel mese di
aprile 2015, come già visto sopra, è l’insorgente stesso ad avere indicato che
a seguito dei colloqui avuti con consulenti del ramo, l’ultimo l’11 febbraio
2015.
con __________, i quali gli hanno illustrato i passi da intraprendere, come
si sarebbe dovuto comportare e cosa significa iniziare un’attività
imprenditoriale, ha deciso di non continuare con il suo progetto di
autoimprenditorialità e di iniziare a cercare un impiego, come attestato dagli
sforzi intrapresi dal 22 febbraio 2015 (cfr. doc. I pag. 3).
Da tutto quanto esposto
discende che l’assicurato, quando ha deciso di rinunciare al suo progetto di
attività in proprio, ossia nel mese di febbraio 2015, non aveva iniziato la
fase di progettazione vera e propria dell’attività, ossia la pianificazione e
la preparazione della stessa (cfr. art. 95a OADI). Egli è piuttosto rimasto
nella fase embrionale e di assunzione delle informazioni concernenti le
possibili modalità da seguire per dare avvio all’effettiva preparazione
dell’attività.
In proposito giova
rilevare che l’art. 71a cpv. 1 LADI enuncia che l’assicurazione può sostenere
assicurati che intendono intraprendere un’attività lucrativa indipendente e
durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella
fase di progettazione (cfr. art. 95a OADI: pianificazione e preparazione
dell’attività). L’art. 71b cpv. 1 lett. d LADI contempla, dal canto suo, che
gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell’articolo 71a
capoverso 1 se, tra l’altro, presentano un progetto schematico di attività
lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.
Del resto ai sensi
dell’art. 95b OADI la domanda di indennità giornaliere ex art. 71a LADI deve
contenere, in particolare, indicazioni concernenti il progetto schematico,
segnatamente:
1.
la configurazione
dell’attività commerciale indipendente con indicazioni relative all’offerta di
prodotti e di servizi prevista nonché ai possibili mercati di sbocco e alla
cerchia di clienti,
2.
i costi e i
finanziamento del progetto,
3.
la fase del progetto
(Stand des Projekts; état de l’avancement; cfr. STFA C 100/03 del 26 gennaio
2004).
Ne consegue che l’inizio
della fase di progettazione che permette, a determinate condizioni, il riconoscimento
d’indennità giornaliere speciali per intraprendere un’attività indipendente
implica, in ogni caso, che sia già stato allestito un progetto schematico,
comprensivo segnatamente della configurazione dell’attività commerciale
indipendente, dell’organigramma, delle indicazioni sulla logistica,
sull’infrastruttura, sui locali, sulla forma giuridica e sul luogo in cui ha
sede l’azienda, come pure dei possibili mercati di sbocco e della cerchia di
clienti, nonché dei costi, incluso il costo globale approssimativo della
commercializzazione dei prodotti o dei servizi previsti, e dei finanziamenti
del progetto (cfr. Prassi LADI PML p.to K36 emanata dalla SECO nel gennaio
2014).
Tutto ciò non ha avuto
luogo nel caso di specie.
Al riguardo è utile
evidenziare che il servizio competente, nel caso di un assicurato che intende
intraprendere un’attività lucrativa indipendente a carattere duraturo, rinuncia
alla prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro unicamente durante la
fase di progettazione (cfr. Prassi LADI ID p.to B320 emessa dalla SECO nel
gennaio 2014; Prassi LADI PML p.ti K1 e K5 emanata dalla SECO nel gennaio 2014).
In concreto l’assicurato,
non avendo ancora iniziato la fase di progettazione, avrebbe dovuto a maggior
ragione prendere in considerazione il fatto che dalle informazioni che stava assumendo
avrebbe potuto giungere alla conclusione che non era ragionevole nel suo caso
proseguire con l’idea di autoimprenditorialità, come in effetti si è poi
verificato.
Egli, conseguentemente,
avrebbe dovuto svolgere almeno qualche ricerca di lavoro al fine di reperire
un’occupazione quale dipendente anche nel periodo dal 17 dicembre 2014 al 16
febbraio 2015.
2.9
Ad ogni modo al ricorrente
deve essere comunque riconosciuto l’impegno profuso nel periodo 17 dicembre
2014.
- 16 febbraio 2015 per valutare la possibilità di creare una propria attività
indipendente.
A tale
proposito questa Corte osserva che gli sforzi compiuti da un assicurato per
reperire un'occupazione indipendente non devono essere trattati diversamente
dalle ricerche per ottenere un'attività salariata, nella misura in cui non
ostacolano l'idoneità al collocamento (cfr. DLA 1999 pag. 24; SVR 1998 ALV N.
22; STFA C 310/96 del 26 novembre 1996; DTF 112 V 326; D. Cattaneo,
"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 30).
In proposito
il TCA in una sentenza 38.99.194 del 21 settembre 1999, citata anche in D.
Cattaneo, op. cit., pag. 30, ha precisato:
" (…)
Nella presente fattispecie il rapporto di lavoro è stato sciolto
il 12 febbraio per il 15 maggio 1999 (cfr. Doc. 4 ). L'assicurato si è iscritto
per il collocamento il 14 giugno 1999. Durante questi quattro mesi, egli non ha
compiuto ricerche di lavoro quale dipendente (cfr. dichiarazione del
ricorrente, doc. 14).
Il ricorrente afferma di avere comunque cercato di svolgere
un'attività indipendente.
A comprova di ciò egli ha allegato un volantino pubblicitario
(cfr. Doc. B1) ed alcuni preventivi, che non hanno dato esito
positivo. Questi preventivi sono datati 26 aprile 1999 (cfr. Doc. B2); 7 giugno
1999.
(cfr. Doc. B3) e 9 luglio 1999 (Doc. B4).
Il TCA, pur considerando positivamente il fatto che l'assicurato
abbia stampato e distribuito il volantino pubblicitario, non può ritenere
sufficienti gli sforzi compiuti dal ricorrente nel periodo in questione: da una
parte, egli non comprova di alcun modo di avere effettuato una propaganda in
modo mirato (indicando quando e a chi ha inviato il volantino pubblicitario),
d'altra parte e soprattutto, metà dei preventivi prodotti si riferiscono a un
periodo successivo all'inizio del controllo della disoccupazione.
Gli sforzi compiuti dall'assicurato per reperire un'attività
indipendente non sono così sufficienti dal profilo quantitativo e qualitativo.
Su quest'ultimo aspetto, il TFA in una sentenza del 26 novembre
1996.
nella causa A. (C 310/96) ha avuto modo di precisare che l'assicurato non
può limitarsi a offrire genericamente le sue prestazioni quale indipendente
senza tenere conto delle esigenze dei suoi potenziali clienti, argomentando:
"Indes gibt es keinen Zweifel, dass diese
Bemühungen qualitativ nicht mit den in der Zeit zuvor erfolgten Bewerbungen
verglichen werden können. Denn der Beschwerdeführer reagierte damit nicht auf
ein vorhandenes Angebot auf dem Arbeitsmarkt, sondern trat seinerseits als
Anbieter gegenüber ausgewählten Auftraggebern auf, ohne deren Bedürfnislage
genau zu kennen."
In simili condizioni la decisione con la quale l'URC di X. ha
sospeso D. per 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere
violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge non può che essere
confermata.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che,
poiché l'assicurato ha sciolto il contratto di lavoro per mettersi in proprio
(cfr. verbale del colloquio di consulenza, Doc. 12), potrebbero esserci
giustificati dubbi riguardo alla sua idoneità al collocamento." (STCA 38.99.194
del 21 settembre 1999 consid. 2.7.)
In proposito cfr. pure
STCA 38.2005.9 del 14 aprile 2005.
Alla luce della
giurisprudenza menzionata, quindi, gli sforzi intrapresi dal ricorrente per
valutare se fosse possibile organizzare un'attività indipendente non sono a
priori ininfluenti.
Essi devono, però, essere
esaminati analogamente alle ricerche di un impiego dipendente.
In casu quanto effettuato
dall’assicurato dal 17 dicembre 2014 al 16 febbraio 2015, essendosi questi in
buona sostanza limitato a informarsi, anche se interpellando diverse persone
(cfr. doc. A1-A3), circa l’iter da seguire per avviare un’attività in proprio, non
può essere ritenuto valido dal profilo quantitativo e qualitativo.
Gli sforzi intrapresi nei
due mesi menzionati risultano, pertanto, in ogni caso insufficienti.
L’insorgente ha
conseguentemente violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge
(cfr. consid. 2.4.).
Tale violazione implica,
di principio, la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla
base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4.).
2.10
RI 1, nel ricorso, ha
censurato il fatto che __________, capo-gruppo dell’URC di __________, e la sua
consulente del personale avrebbero omesso di informarlo in merito alla
possibilità contemplata dagli art. 71a segg. LADI di beneficiare di un
sostegno, tramite indennità giornaliere, al fine di intraprendere un’attività
lucrativa indipendente. In particolare egli ha indicato che __________ non ne
avrebbe fatto menzione durante il colloquio del 12 maggio 2015. L’assicurato ha
specificato di non essere comunque sicuro che, qualora fosse stato al corrente
del diritto di cui agli art. 71a segg. LADI, avrebbe continuato il progetto di
autoimprenditorialità, però avrebbe avuto un ulteriore elemento per valutare se
proseguire con lo stesso (cfr. doc. I pag. 5, 6).
Questo Tribunale deve,
perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza della possibilità di ricevere
un sostegno da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione per
intraprendere un’attività lucrativa indipendente - e quindi la conseguente
decisione di non continuare con l’idea di un’attività in proprio - possa
costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare
l’insorgente a causa di insufficienti ricerche di impiego (cfr. consid. 2.9.)
nel periodo 17 dicembre 2014 – 16 febbraio 2015.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il
seguente tenore:
"
1.
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di
regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.
Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli
interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per
le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può
prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su
questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005
consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9
pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
2.
ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente
pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate
ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che
anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza
del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un
impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo
obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per
chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In particolare il
Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14
settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto
inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione
della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il
TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In
caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua
omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare,
quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione
vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella
legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono
discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei
validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.
2.11
Nel caso di specie non è
ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27
LPGA da parte dell’URC.
In primo
luogo, non risulta che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel
periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 17 marzo 2015 per
ottenere, illustrando la propria idea di autoimprenditorialità, delucidazioni
circa i suoi diritti e i suoi obblighi.
In secondo luogo, ritenuta
l’asserita mancanza di informazioni durante il colloquio del 12 maggio 2015
(cfr. doc. I pag. 5; consid. 2.10.), va osservato che in tale data l’insorgente
era annunciato per il collocamento già dal 17 marzo 2015 e quindi
un’informazione in merito al provvedimento inerente al mercato del lavoro di
cui agli art. 71a segg. con l’eventuale conseguente domanda d’indennità
speciali, non avrebbe comunque potuto mutare la situazione relativa alle
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo 17 dicembre 2014 – 17 febbraio 2015.
In proposito giova
osservare che il ricorrente, in occasione del primo colloquio del 25 marzo 2015
con la propria consulente del personale, non ha accennato a un eventuale
progetto di attività indipendente. Al contrario egli ha risposto negativamente
sia alla domanda “Attualmente svolge un’attività accessoria?”, che alla
domanda “Attualmente svolge un’attività indipendente?” senza formulare
alcuna precisazione (cfr. doc. 2D pag. 2, 3).
L’insorgente
da un’eventuale non conoscenza della possibilità di ottenere delle
indennità giornaliere speciali per intraprendere un’attività indipendente non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno ai fini della
presente lite (nel senso che non può essere esentato da una sanzione ex art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, in quanto, se avesse saputo delle indennità di cui agli
art. 71a segg.LADI e ne avesse beneficiato, non gli sarebbero state controllate
le ricerche di lavoro).
2.12
Alla luce di tutto quanto
esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all’indennità di
disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa delle insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo 17 dicembre 2014 – 16 febbraio 2015.
2.13
Per quanto concerne l’entità
della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato otto giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione per non avere svolto ricerche di
impiego dal 17 dicembre 2014 al 16 febbraio 2015 (4 giorni per il mese dal 17
dicembre 2014 al 16 gennaio 2015 + 4 giorni per il mese dal 17 gennaio al 16
febbraio 2015; cfr. doc. 3D).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione
ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità minima
prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per
il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.6.).
Nel caso di specie, come
visto (cfr. consid. 2.9.), per i due mesi - dal 17 dicembre 2014 al 16 febbraio
2015.
- antecedenti l’annuncio per il collocamento deve essere considerato che
l’insorgente, attivandosi per valutare se fosse possibile creare un’attività in
proprio in Ticino, ha effettuato degli sforzi volti al reperimento di
un’occupazione, anche se gli stessi risultano insufficienti.
Di conseguenza a mente di
questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità
di disoccupazione di otto giorni inflitta al ricorrente dall'URC non rispetta
il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.) e deve pertanto essere
ridotta a sei giorni (3 giorni per il periodo dal 17 dicembre 2014 al 16
gennaio 2015 + 3 giorni per il periodo dal 17 gennaio al 16 febbraio 2015).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.
La decisione su
opposizione del 26 maggio 2015 emessa dall'URC di __________ è riformata nel
senso che RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 6
giorni.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti