Lexipedia

Decisione

38.2015.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 maggio 2016Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti ufficiali e le lettere sono stati trasmessi

soltanto all'indirizzo svizzero.

Anche il permesso è stato mandato all'indirizzo svizzero.

L'indirizzo svizzero (via __________ und __________) è stato comunicato

personalmente all'ufficio.

Clausola del diritto d'abitazione: Unione Europea L166 / 20

Art. 7.

La mia intenzione di lavorare e di vivere permanentemente in

Svizzera è ancora attuale. La permanenza della moglie e dei figli non è di

rilevanza nel mio settore perché si tratta di lavori edili.

Bisogna però menzionare che alla mia moglie e ai miei figli

sarebbe piaciuto tornare a vivere in Svizzera se avessi trovato lavoro in

questo paese.”

Infine il ricorrente ha

ricordato che se fosse stato correttamente informato dall’URC avrebbe avuto

ancora la possibilità di optare per la variante 1 (la mia famiglia resta fino alla

fine dell'anno scolastico del 2015 in Svizzera; cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 22

luglio 2015 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.

L’amministrazione

ribadisce innanzitutto che l’assicurato non ha la residenza in Svizzera, visto

che, secondo la giurisprudenza, il luogo dove risiede la famiglia riveste

un'importanza fondamentale nel determinare il centro degli interessi

dell'assicurato.

La Sezione del lavoro nega

poi che l’URC abbia violato il suo obbligo di informare, rilevando come all'URC,

che non poteva minimamente immaginarsi un eventuale ritorno dell'interessato in

Svizzera - deciso dall'interessato solo ad inizio febbraio 2015 -, non possa

essere mosso alcun rimprovero per mancata informazione.

Secondo l’amministrazione

spettava, se del caso, al ricorrente informarsi a quali condizioni egli avrebbe

potuto beneficiare delle prestazioni in caso di ritorno in Svizzera.

La Sezione del lavoro ha

aggiunto che il consulente URC è tenuto, per ogni evenienza ed indipendentemente

da un eventuale ritorno o meno, a registrare la data (per il riannuncio) nel

formulario in questione, nell'apposita casella con la dicitura "vom RAV

auszufüllen".

Infine l’amministrazione

ha precisato che l’assicurato non avrebbe comunque spostato nuovamente la sua

famiglia in Ticino per un periodo limitato, giacché - comprensibilmente -

voleva permettere alle figlie la frequenza della scuola dall'inizio dell'anno

scolastico nel medesimo posto (cfr. doc. 8/1).

La Sezione del lavoro sottolinea

che l'assicurato stesso ammette del resto che uno spostamento delle famiglia

durante l'anno scolastico non sarebbe stato opportuno (doc. I pag. 5).

Secondo la Sezione del

lavoro, l'affermazione del ricorrente, secondo cui "se avessi trovato un

lavoro in Svizzera, l'avrei accettato volentieri perché a quell'epoca (si

presume trattarsi del periodo dopo il suo ritorno in Svizzera) non era sicuro

se avrei ottenuto il lavoro presso il tunnel di base del __________ " (cfr.

ricorso pag. 3) è contraddetta da quanto sopra esposto, in particolare dal

precontratto stipulato con la __________ (doc. 10). Il medesimo,

sottoscritto il 12 novembre 2014, è stato voluto dal datore di lavoro già

nell'estate 2014 per garantirsi l'impegno del signor RI 1 (doc. 8/1), e non

appare verosimile che esso non avrebbe dovuto avere validità legale, come

sostenuto dall'interessato. Peraltro, l'interessato nella corrispondenza

elettronica del 29 gennaio 2015 indirizzata al suo consulente conferma di avere

il lavoro presso la galleria del __________ da maggio 2015, in base ad un

precontratto (doc. A1).

Infine, riguardo alla

richiesta di risarcimento postulata dall'assicurato in alternativa al

riconoscimento delle indennità di disoccupazione di cui sopra (cfr. doc. I pag.

1), la Sezione del lavoro ha precisato che la medesima esula dalla presente

procedura ricorsuale, non essendo stata oggetto della decisione impugnata e che

a dipendenza dell'esito del ricorso, essa sarà esaminata dall'amministrazione

in separata sede.” (Doc. V, pag. 5-7)

1.4. Il 3 agosto 2015 l’assicurato

ha sottolineato di non avere mai ottenuto un’informazione precisa

dall’amministrazione, né un colloquio con l’Ufficio giuridico sebbene la

situazione non fosse chiara né per lui né per il consulente del personale __________.

Egli ha ribadito di avere

sempre avuto l’intenzione di lavorare e vivere in Svizzera e che la permanenza

della moglie e dei figli non è rilevante, trattandosi di un’attività lavorativa

nel settore dell’edilizia (cfr. doc. VII).

Al riguardo il 13 agosto

2015 la Sezione del lavoro ha ribadito in particolare come per l'URC

nell'autunno 2014 non vi fosse alcun indizio tale da ritenere doveroso fornire

un'informazione al signor RI 1 per l'eventualità di un ritorno del medesimo in

Svizzera che non si paventava affatto e che l'interessato stesso dice di aver deciso

ad inizio febbraio 2015.

1.5. Il 4 marzo 2016 il Presidente

del TCA ha inviato all’avv. __________ dell’Ufficio giuridico della Sezione del

lavoro uno scritto del seguente tenore:

" Al fine di

evadere il ricorso citato, con la presente le assegno un termine di 10

giorni per determinarsi sul ricorso del 18 giugno 2015 alla luce delle

sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e 38.2015.53 del 2 dicembre 2015

emesse dal TCA successivamente alla vostra risposta di causa.” (cfr. doc. XI)

Il 9 marzo 2016 l’avv.

Taddei ha così risposto:

" Durante il periodo della sua attività lucrativa in

Svizzera dal 1 febbraio 2007 al 31 agosto 2014 l'assicurato, cittadino

austriaco, è stato residente in Svizzera ad __________, unitamente alla moglie __________

e le figlie __________ ed __________ (doc. 28). L'interessato si è iscritto in

disoccupazione 11 18 giugno 2014 e, tenuto conto delle prestazioni volontarie

d'uscita percepite, la Cassa di disoccupazione competente ha aperto un termine

quadro per la riscossione dal 19 ottobre 2014 al 18 ottobre 2016. Con effetto

dal 10 novembre 2014 e sino al 9 febbraio 2015 il signor RI 1 ha beneficiato

dell'esportazione delle prestazioni in Austria, paese in cui la famiglia si è trasferita

il 31 agosto 2014 (doc. 28, 7).

A differenza degli assicurati di cui nelle sentenze da lei citate

(38.2015.30 e 38.2015.53), il signor RI 1, al momento dell'iscrizione in

disoccupazione, non aveva lo statuto di frontaliero - vero o falso. Tale

statuto deve infatti essere acquisito prima dell'insorgere (di fatto) della

disoccupazione, mentre un trasferimento durante un periodo di disoccupazione

non conferisce lo status di lavoratore frontaliero (cfr. Circ. ID 883 A34,

A35).

All'interessato, residente in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1

lett. c LADI in relazione all'art. 12 LADI sino al termine della sua attività

lucrativa in Svizzera, è stato riconosciuto il beneficio dell'esportazione

delle prestazioni, che richiede l'adempimento dei presupposti previsti dal

nostro diritto interno, segnatamente all'art 8 LADI (cfr. Circ. ID G39). Al

fine di permettergli il trasferimento presso i coniuge, residente nel paese

d'origine della famiglia dal momento dell'insorgere della disoccupazione,

l'esportazione è stata approvata con un periodo di attesa ridotto (cfr. Circ.

ID 883 G62).

Alla luce di quanto precede, la giurisprudenza resa nelle sentenze

citate non appare influire sulla situazione in esame. Ci si conferma pertanto

nelle conclusioni esposte in sede di risposta di causa e si propone di

respingere il ricorso in esame e confermare la decisione contestata.” (cfr.

doc. XII)

Al riguardo l’assicurato

il 22 marzo 2016 ha riconosciuto che l’avv. __________ ha ragione quando dice

che ha deciso a febbraio per tornare in Svizzera, ma ha pure precisato che sulla

base dell’esperienza con grandi progetti (reclami, ritardi, rifiutare un

progetto, …), un ritorno in Svizzera non è stato mai da lui escluso.

Egli ha ribadito la

convinzione di non essere stato correttamente informato.

Il 6 aprile 2016 la

Sezione del lavoro ha riaffermato che l’assicurato non può pretendere il

diritto alle prestazioni sulla base dell’art. 27 LPGA, in quanto il ritorno del

signor RI 1 nel suo paese nativo per raggiungere la famiglia risultasse essere

definitivo per l'amministrazione. Pertanto, non emerge alcuna violazione

dell'obbligo di informazione e di consulenza, considerato che

l'amministrazione, nel prestare l'usuale attenzione, non poteva riconoscere che

l'assicurato avrebbe potuto tornare in Svizzera per riscuotere le indennità di

disoccupazione. Si rammenta al riguardo come, fintanto che, nel prestare

l'usuale attenzione (durchschnittliches Mass an Aufmerksamkeit), non può

riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da

pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non abbia un obbligo

di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA (cfr. DTF 133 V 249

Regesto).

La Sezione del lavoro ha

poi osservato come la presunta violazione della norma citata non risulti essere

causale per omissione di eventuali disposizioni da parte dell'interessato,

ritenuto che in ogni caso non appare plausibile che egli avrebbe riportato in

Svizzera la famiglia, la quale, come deciso in estate 2014 (cfr. doc. 15 pag.

1), si è spostata con effetto 31 agosto 2014 in Austria, al fine di "permettere

alle figlie di frequentare sin dall'inizio il nuovo anno scolastico in

Austria" (cfr. doc 8/1).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se RI 1 ha diritto oppure no a indennità di disoccupazione per il periodo dal

10.

febbraio 2015 e fino al 17 aprile 2015, quando egli è rientrato

definitivamente in Austria, dove ha ripreso a lavorare dal 4 maggio 2015 (cfr.

doc. 8/7).

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che

"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso

di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano

in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in

virtù di un permesso stagionale".

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8

cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì

la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).

In un'altra sentenza del 6

settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola

l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale

del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro

la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore

per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

L’Alta Corte ha pure

ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto

all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come

all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante

questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:

" (…)

Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza

relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel

nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando

a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito

il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un

lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la

possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la

disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto

dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi

nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile

sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre

sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della

promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un

disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza

di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre

che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla

durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle

proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto

convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude

necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio

all'estero presso la propria famiglia.” (…)”

In

quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti

all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel

periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente

sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il

ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera

presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di

quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,

da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71,

il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in

Svizzera, rilevando:

" (…)

3.

3.1

Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon

l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que

l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en

faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)

3.3

(…) Il convient donc, préalablement, de trancher

le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par

l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,

même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,

résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué

successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans

discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde

et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient

régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de

l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1

publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de

diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de

soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une

résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans

lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait

visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci

a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité

de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul

intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de

l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de

ses intérêts personnels se trouvait en France.

Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations

de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

Al

risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza

8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un

permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento

occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi

effetti personali.

Il Tribunale

federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato

annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente

nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha

lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno

confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.

In un’altra

sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto

per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata

risiedeva in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1

L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere

seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva

risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,

ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza

durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine

gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile

accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal

marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in

considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin

dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto

quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e

mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di

aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica

Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile

che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo

marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo

precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano

da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il

soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,

che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

Per una

critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage

et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain

Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour

Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.

(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis

d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la

décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal

(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien

employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de

l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et

payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi

pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA

38.2014.31

del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano

tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni

giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che

lavorava fuori. (…)".

In un’altra sentenza,

pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il

diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI

presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di

conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il

centro delle proprie relazioni personali.

Questo presupposto è stato

negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia

di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la

sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare

difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una

residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.

In una sentenza

8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un

assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha

lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è

proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010

soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Egli infatti, dopo avere

beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero

frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in

cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il

suo ritorno all’indirizzo del padre.

L’Alta Corte ha confermato

la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:

" (…) 4.2. La caisse de chômage se plaint d'une constatation

arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé

son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était

épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la

législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse.

La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré

est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette

commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que

celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches

d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend.

En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble

de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au

demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication

de celui-ci dans la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non

plus pertinente.

4.3

De son côté,

l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________,

comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.

5.

5.1

Par son

argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits

retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas

en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a

pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.

5.2

S'agissant du

grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En

effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet

pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il

ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le

centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10

et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la

juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de

plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet

élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec

la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la

résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de

savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de

l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible

d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi

d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les

raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas

décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans

violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à

C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses

relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”

In una sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015, il Tribunale federale, confermando la

sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5), ha sottolineato che “è

peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in

Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e

non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

In un’altra sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5

del 3 febbraio 2016 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato

frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

che il

ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le di lui

dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli dovesse essere ritenuto

frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in Italia,

che la

Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la condivisione

dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il conduttore è un

amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era

regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera

a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica

sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), considerazione essenziale

per l’ottenimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione,

che il

ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto, dilungandosi per

contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione non oggetto

del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”

Con giudizio 8C_855/2015 del 29

febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere

stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione

in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza

effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014.

Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno

al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo

compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della

gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro

della sua vita.

In una sentenza pubblicata

in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua

giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der

Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base

esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli

soggettivi (la volontà interna della persona interessata).

La situazione familiare è

soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la

continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la

modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure

l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di

tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

In

una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale

federale ha rilevato che:

" (…)

5.3

Par résidence habituelle au sens de l'art.

13.

al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse

("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette

résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer

en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la

référence).

(…)

5.4

Au regard des

circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu de considérer que la

recourante a son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse pour la

période du 1er novembre 2012 au 14 mai 2014, seule déterminante en l'espèce.

Les démarches entreprises par les parents de la recourante afin de lui

constituer un nouveau domicile civil en Suisse n'y changent rien. Certes a-t-il

été procédé au dépôt des papiers le 1er février 2012 auprès de l'Office

cantonal de la population. Cet élément ne constituait toutefois qu'un indice

(cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102),

insuffisant en l'espèce à établir la volonté de la recourante de faire de la

Suisse le centre de ses relations personnelles. A la lumière des faits retenus

par la juridiction cantonale (consid. 10 du jugement attaqué), lesquels n'ont

pas été remis en cause dans le cadre du présent recours, il convient de

constater que la situation concrète de la recourante ne s'est pas modifiée

entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu'au

14.

mai 2014, date de la décision administrative litigieuse: la recourante a

continué, après comme avant, à passer les jours de la semaine dans

l'institution - choisie par ses parents - qui l'a accueillie en Suisse et ses

nuits - à quelques exceptions près - ainsi que ses week-ends chez ses parents

en France. D'un point de vue objectif, on ne saurait y voir la manifestation,

reconnaissable pour les tiers, de la volonté de la

recourante de déplacer le centre de ses intérêts; le lieu de résidence

effective de ses parents, lieu où la recourante dormait, passait son temps

libre et laissait ses effets personnels (arrêt du Tribunal fédéral des

assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3, in SVR

2006.

KV n° 12 p. 38; voir également CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des

ZGB, 2000, p. 92 n. 319 ss), demeurait l'endroit avec lequel ses liens

personnels étaient les plus intenses. Il importe à cet

égard peu que la recourante passait la majeure partie de son temps éveillé au

Centre de jour du foyer G. C'est également pour les mêmes raisons qu'il faut

considérer que la résidence habituelle de la recourante se situait en France.

Le point de savoir si le changement de domicile de la mère de l'assurée en

octobre 2014 est susceptible de modifier ce résultat n'a pas à être examiné,

seules les circonstances prévalant jusqu'à la date de la décision

administrative litigieuse étant déterminantes. (…)”

In

una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per

l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di

un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il

suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è

stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia

cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di

un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è

conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.

In una sentenza 2C_498/2015

del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha

confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle

istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale

amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della

cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.

L’Alta Corte ha ritenuto

che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per

concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero

e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,

appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del

curatore e compagno della ricorrente).

2.2

I criteri fissati dalla

giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel

luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):

" RISIEDERE

IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per

aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in

Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo

la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non

ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli

articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del

diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma

secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale.

(DTFA C 290/03 del 6 marzo 2006).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri,

indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:

● risiedere

effettivamente in Svizzera;

● avere

l’intenzione di continuare a risiedervi; e

● avervi

contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.:

sottolineatura del redattore)

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli

stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un

permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività

lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,

anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola

si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini

stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La

cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali

preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al

collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e

Circolare ID 883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno

in Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID

B342) ê

B138 Un

soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle

indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta

facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel

caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si

constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente

accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza

di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia

di residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore).

In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli

necessari in tal senso.

B140 Infatti,

per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta

possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata

località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare

agli elementi seguenti:

● cambiamento

dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento

o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso

terzi;

● indicazione nella

lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero

come indirizzo di contatto. (…)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF

132.

V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.;

DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF

127.

V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid.

1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr.

86.

consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,

consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono

il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui

propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.3

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA constata che al momento in cui si è riannunciato per il

collocamento presso l’URC di __________ (il 9 febbraio 2015) dopo avere

beneficiato di tre mesi di esportazione delle prestazioni della LADI, RI 1 non

aveva la residenza in Svizzera.

Il centro

dei suoi interessi personali era infatti in Austria, dove la moglie e le figlie

si erano trasferite sin dal settembre 2014 al fine di permettere a queste

ultime (di 13 e 12 anni) di iniziare in quel paese il nuovo anno scolastico

(cfr. doc. 8/1).

Del resto l’assicurato

intendeva intraprendere una nuova attività lucrativa nel suo paese, come è

realmente avvenuto da maggio 2015, sebbene l’inizio del lavoro sia slittato di

alcuni mesi a seguito di un ricorso inoltrato nel gennaio 2015.

Inoltre

in Austria vivono i familiari del ricorrente e della moglie.

Venendo così a mancare una

fondamentale condizione per ammettere la residenza in Svizzera secondo i

criteri fissati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.) e delle

direttive della SECO (cfr. consid. 2.2.) le quali esigono come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8

novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer

Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non

basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”), l’assicurato dal

10.

febbraio 2015, non ha dunque più diritto alle prestazioni della LADI, sulla

base del diritto interno.

A nulla muta la circostanza

che, al momento in cui ha chiesto nel 2014 di poter beneficiare delle

prestazioni della LADI la condizione della residenza in Svizzera era adempiuta.

La giurisprudenza federale ha

infatti stabilito che questo presupposto deve essere rispettato durante tutto

il periodo per il quale si intende fare valere il diritto alle prestazioni (cfr.

STFA C 149/01 del 13 marzo 2002: “Die Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz

muss nicht nur bei Eintritt des Versicherungsfalles, sondern während des

gesamten Zeitraums, für welchen Leistungen geltend gemacht werden, erfüllt sein

(SVR 1996 ALV Nr. 77 S. 236 Erw. 3”)).

2.4

Come

giustamente sottolineato dall’amministrazione rispondendo ad un quesito del

Presidente del TCA (cfr. consid. 1.5.) non è possibile riconoscere

all’assicurato il diritto alle prestazioni dalla LADI neppure sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale.

Il diritto

di opzione tra le prestazioni di disoccupazione dello Stato di lavoro e quelle

dello Stato di residenza riconosciuto da questo Tribunale, per principio, ai

lavoratori già attivi sul cantiere __________ (cfr. ad esempio le STCA

30.2015.30

del 20 novembre 2015 e 38.2015.53 del 2 dicembre 2015), implica

infatti che, al momento in cui esercitava la sua attività lucrativa,

l’assicurato si trovava nello Stato di lavoro mentre la sua famiglia era

rimasta nello Stato di residenza.

Ora, nella

presente fattispecie e contrariamente agli altri casi trattati dal TCA, RI 1

ha trasferito in Svizzera tutta la famiglia (cfr. consid. 1.2), con la

conseguenza che durante l’esercizio dell’attività lucrativa nel nostro paese,

Stato di residenza e Stato di lavoro coincidevano per cui non gli è applicabile

il regime del “falso frontaliere”.

2.5

L’assicurato

invoca una violazione dell’obbligo da parte dell’amministrazione di fornire

informazioni corrette agli assicurati.

L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il

seguente tenore:

1.

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di

regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.

Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli

interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per

le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su

questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9

pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;

STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG

und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli

informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9.

pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,

va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Il

TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel

prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si

trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art.

27.

LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,

occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione

nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da

cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

In una sentenza

8C_332/2011 dell’11 ottobre 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 3 pag. 5,

l’Alta Corte, nel caso di un’assicurata, risiedente in Germania, che lavorava

da casa per una ditta svizzera e che dopo il licenziamento ha percepito

indennità di disoccupazione in Germania, ha deciso che la questione di sapere

se la Svizzera fosse stata l’ultimo Stato di occupazione (conseguentemente

l’assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere sarebbe stato corretto) e

quindi se, successivamente al trasferimento dell’assicurata nel nostro Paese,

quest’ultimo fosse stato competente o meno per erogare prestazioni di

disoccupazione potesse restare insoluta.

Infatti la Svizzera andava

comunque considerata competente quale ultimo Stato di occupazione alla luce dei

principi di tutela della buona fede.

In effetti l’assicurata,

visti l’assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere durante l’attività,

nonché la conferma da parte della Cassa sul modulo E 301 che la Svizzera era

l’ultimo Stato di occupazione, era legittimata a credere di poter ricevere, in

caso di trasferimento in Svizzera, le indennità di disoccupazione in questo

Paese e ha così preso delle disposizioni per lei svantaggiose.

Nel caso in cui avesse

saputo di un rifiuto da parte della Svizzera nulla avrebbe ostato a posticipare

il trasloco, continuando a cercare lavoro in Svizzera dalla Germania senza

perdere il diritto a prestazioni in quest’ultimo Paese. (…)”

In una sentenza 38.2013.18 del

5.

maggio 2014 il TCA ha riconosciuto ad un assicurato il diritto a prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione sulla base dell’art. 27 LPGA.

Il TCA ha innanzitutto

sottolineato che l’amministrazione non aveva fornito un informazione corretta ad

un assicurato e aveva chiesto di esportare le prestazioni, in quanto non aveva

informato che il suo diritto a indennità di disoccupazione sarebbe

terminato alla fine di gennaio 2012 e che un nuovo termine quadro per la

riscossione di prestazioni, non poteva essere riaperto d’ufficio ma su sua

richiesta secondo la procedura d’iscrizione in disoccupazione che il medesimo

avrebbe dovuto seguire in Svizzera (cfr. art. 9 cpv. LADI).

Inoltre l’amministrazione

non ha comunicato a quell’assicurato che il diritto all’esportazione delle

prestazioni non avrebbe potuto semplicemente continuare dopo l’apertura di un

nuovo termine quadro, ma era possibile unicamente dopo un periodo di attività

lavorativa.

In quel caso questo Tribunale

ha poi stabilito che vi era un nesso causale tra il comportamento

dell’amministrazione e il pregiudizio subito dall’assicurato, in quanto il

ricorrente non si era prefissato una data precisa di partenza e che

decisivo per stabilire quando lasciare la Svizzera era il fatto di non perdere

i propri diritti circa le prestazioni LADI.

2.6

Nella presente

fattispecie l’assicurato ritiene che l’amministrazione abbia violato il suo

obbligo di informare nella misura in cui sul formulario relativo alla conferma

dell’esportazione delle prestazioni da lui sottoscritto il 26 ottobre 2014

figura semplicemente l’indicazione secondo cui il diritto alle prestazioni di

disoccupazione sarebbe decaduto se non si fosse annunciato personalmente presso

l’URC entro il 9 febbraio 2015.

L’amministrazione nega di

avere violato tale obbligo in quanto quella del riannuncio personale dopo un

periodo di esportazione delle prestazioni è una condizione supplementare

rispetto agli altri presupposti, che devono comunque essere adempiuti, che al

momento in cui ha fatto valere il diritto all’esportazione delle prestazioni la

partenza per la Svizzera appariva definitiva e che comunque non appena l’assicurato

si è riannunciato nel febbraio 2015 il consulente del personale, dopo avere

rilevato che moglie e figlie erano domiciliate in Austria, ha subito avvertito

il ricorrente che il suo caso sarebbe stato sottoposto al servizio giuridico.

Chiamato a pronunciarsi al

riguardo il TCA nota che fra gli atti dell’incarto figurano i verbali di alcuni

colloqui di consulenza.

Nel primo, del 27 agosto 2014,

si leggono le seguenti indicazioni:

" Il colloquio pianificato per il 02.09.2014 è stato anticipato ad oggi

su richiesta telefonica dell'assicurato, che si presenta puntualmente assieme

la moglie.

Informa che la moglie e le due figlie si

trasferiranno all'inizio settembre 2014 in Austria, presso il domicilio dei

genitori di lei, onde permettere alle figlie di frequentare sin dall'inizio il

nuovo anno scolastico in Austria (le figlie hanno 13 e 12 anni).

L'assicurato manterrà almeno per 1 mese l'attuale

appartamento, rispettivamente domicilio, e sta valutando le alternative

(restare in Ticino, chiedendo l'esportazione delle prestazioni per 3 mesi in

Austria, trovare una possibilità lavorativa in Austria, chiudendo la

disoccupazione in Svizzera, eventualmente riannunciandosi in disoccupazione in

Austria (applicando la regola di 1 giorno lavorativo minimo nel paese UE di

riferimento).

Il contratto di lavoro con la ditta __________ per

aprile 2015 (cantiere __________) non è stato ancora firmato. La società sta

allestendo un pre-contratto poiché ha paura di perderlo, visto che è venuta a

conoscenza delle sue ricerche di lavoro (che deve svolgere, essendo iscritto in

disoccupazione). Ha dovuto chiarire con la società il concetto per

tranquillizzarla.

Non ha sostenuto altri colloqui di selezione.

Il TQ non è stato ancora chiarito da parte della

cassa __________. L'assicurato afferma che la cassa gli ha confermato

verbalmente il suo diritto alle ID (Franco Togni).” (cfr. doc. 8/1)

Nel secondo,

del 29 settembre 2014, viene precisato che:

" L'assicurato si presenta puntualmente all'appuntamento con __________ e

la sottoscritta.

Informa che trasloca per 01.10.2014 in Via __________

ad __________. Ha stipulato un contratto d'affitto, con la possibilità di

disdetta mensile.

L'assicurato è in trattative per l'acquisto di una

casa in Austria, in previsione del futuro posto di lavoro. Spera di potersi

trasferire entro la fine di novembre 2014. In tale attesa, la moglie con le 2

figlie risiedono presso la madre della PCI in Austria.

Nel frattempo, la cassa __________ ha negato il

diritto alle ID durante il periodo 01.09.2014 - 18.10.2014 a causa della

riscossione di prestazioni volontarie d'uscita da parte dell'ex-DL a favore

della PCI (è stato aperto un nuovo TQ 19.10.2014 -18.10.2016 con diritto

massimo a 400 ID).

Lo scopo della riunione odierna è di definire e di

spiegare la procedura da seguire per la richiesta d'esportazione delle prestazioni,

pianificata per una durata massima di 3 mesi (verosimilmente per dicembre 2014

+ gennaio e febbraio 2015) e gli aspetti assicurativi (cassa malati, copertura

rischio infortunio in seguito alla negazione del diritto alle ID), dare

informazioni concernente l'IPA e le modalità inerenti le RL durante il

soggiorno all'estero e fornire le coordinate della referente __________ (__________).

__________ consegna alla PCI il formulario per la

domanda d'esportazione da ritornarci al momento opportuno debitamente compilato

e firmato, nonché il modulo per la scelta della cassa malati (CH o AT), da

inviare compilato e firmato all'__________ di __________. Appena in possesso

della domanda per l'esportazione delle prestazioni, l'assicurato verrà

convocato da parte di __________ per il completamento e la consegna della

documentazione da presentare alle autorità austriache al momento dell'annuncio

all'estero.

L'assicurato comunica che si recherà per 3 giorni

sul cantiere della galleria di base del __________, assieme al futuro DL, per

visitare il lotto che verrà a lui affidato (in totale sono 3 lotti, il primo

già avviato, il secondo sarà sotto la sua direzione ed il terzo verrà avviato

più tardi). Durante la sua visita, cercherà di ottenere il pre-contratto (o il

contratto definitivo) firmato dal DL. L’inizio dell’impiego per ora è previsto

per il 01.04.2014 (recte: 01.04.2015).” (cfr. doc. 8/2)

Il verbale

del 28 ottobre 2014 ha il seguente tenore:

" L'assicurato si presenta puntualmente all'appuntamento con __________ e

la sottoscritta.

Comunica che la famiglia, dove lui ha affittato una

camera dal 01.10.2014, ha avuto in data 23.10.2014 la visita della polizia per

un controllo relativa il suo domicilio. Lui purtroppo non era presente in casa

poiché aveva un colloquio di lavoro (cfr. e-mail n. 1 allegato).

L'assicurato desidera sistemare le ultime pratiche

burocratiche inerenti al suo trasferimento in Austria (trasloco degli ultimi

effetti personali, sdoganamenti, trasferimento automobile, ecc.) e chiede l'esportazione

delle prestazioni con effetto 10.11.2014.

Inoltre ha un colloquio di lavoro con il futuro

datore di lavoro in Austria in data 07.(06).11.2014 (cfr. e-mail n. 2

allegato).

L'assicurato viene autorizzato da parte dell'URC a

spostarsi dalla Svizzera e l'Austria per espletare le attività sopraccitate

durante il periodo 29.10.2014 - 09.1.1.2014.

__________ spiega in dettaglio la procedura, e

consegna la relativa documentazione, inerenti l'esportazione delle prestazioni

con effetto 10.11.2014.” (cfr. doc. 8/3)

Infine, nel

verbale del 12 febbraio 2015 il consulente del personale URC __________ rileva

che:

" Rientra dall'esportazione delle prestazioni in Austria. Da __________

si è trasferito a __________ in via __________. E' stato richiesto un nuovo annuncio

al comune.

Ha già un precontratto per inizio maggio 2015 con la

ditta __________ di __________ (impiegato presso il Tunnel di base del __________).

Da MovPop risulta che la famiglia si è trasferita

definitivamente in Austria in data 31.8.2014 (coniuge signora __________ con le

figlie __________ e __________).

Sempre dalla stessa piattaforma informatica

rileviamo che il signor RI 1 figura partito per l'Austria da __________ in data

10.11.2014

Si attende di ricevere l'annuncio al comune e poi il

caso verrà segnalato per dubbi circa l'effettiva residenza in Svizzera.”

(cfr. doc. 8/4)

Chiamato ora a pronunciarsi,

alla luce del contenuto dei verbali citati, questo Tribunale ritiene che il

consulente dell’URC sia effettivamente incorso in una violazione dell’obbligo

di informare. Infatti alla luce di tutti gli elementi a sua disposizione (in

particolare quello del trasferimento dei familiari dell’assicurato in Austria

sin dal mese di settembre del 2014) egli avrebbe dovuto renderlo attento circa

la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione a causa della mancanza

del presupposto della residenza in Svizzera.

In ogni caso il consulente

avrebbe dovuto almeno segnalare all’assicurato l’eventualità di non ricevere le

indennità di disoccupazione al momento del riannuncio in disoccupazione.

In tale contesto va

sottolineato che il fatto che il periodo di attesa prima dell’esportazione

delle prestazioni sia stato ridotto visto che l’assicurato si è trasferito

presso il coniuge già residente all’estero (cfr. Circ. ID 883 punto G.62, e

scritto del 9 marzo 2016 dell’avv. __________, consid. 1.5), non significa

ancora che si trattasse di un trasferimento definitivo.

Al contrario, avendo ricevuto

il formulario nel quale si precisa che doveva riannunciarsi entro il 9 febbraio

2015.

(cfr. doc. 2 e consid. 1.1), l’assicurato poteva pensare che il diritto

avrebbe continuato ad esistere dopo il suo rientro in Svizzera.

Secondo questo Tribunale, sebbene

l’amministrazione non abbia informato correttamente l’assicurato, egli non ha

comunque diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione.

Infatti, per

costante giurisprudenza un’informazione sbagliata fornita da un’autorità

permette, a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un

assicurato.

Il diritto alla protezione

della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere

che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è

garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità,

allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata

giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o creduto

di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato non deve

essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha

indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. DLA 2015 pag.

334-337; STF 8C_124/2015 del 22 febbraio 2016; STF 9C_568/2013 del 9 gennaio

2014.

consid. 4.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K

107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid.

3.3.1

; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA

C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.

21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag.

368.

consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155,

DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de

droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis

de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109;

Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La

condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad

adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in

una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:

" (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu

berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich

sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem

darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen

werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die

Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht

wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne

die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm

eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand

(Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S.

242)."

Secondo il

TCA, l’informazione incompleta ricevuta dall’amministrazione non è infatti stata causale per il comportamento a lui pregiudizievole

(trasferimento del centro dei suoi interessi in Austria).

Infatti, dopo avere esaminato

diverse possibilità, come risulta in particolare dal verbale del 27 agosto

2014, egli ha scelto questa soluzione anche e soprattutto in considerazione del

fatto che all’inizio di aprile 2015 avrebbe dovuto iniziare una nuova attività

lavorativa in Austria.

Pertanto, applicando

l’abituale criterio della probabilità preponderante, il TCA ritiene che anche

qualora avesse ottenuto un’indicazione completa da parte dell’amministrazione,

egli, tenuto conto dell’insieme delle circostanze note a quel momento, avrebbe

comunque trasferito la sua famiglia visto che è stato subito posto al beneficio

delle indennità di disoccupazione durante i tre mesi dell’esportazione.

Che poi a seguito di un imprevisto

(deposito di un ricorso nel gennaio 2015), l’inizio della nuova attività

lucrativa in Austria (c/o __________ in relazione al __________) sia stato

posticipato al 4 maggio 2015 con definitiva partenza dalla Svizzera il 17

aprile 2015 (cfr. doc. 8/7) e l’assicurato ad inizio febbraio 2015 (cfr. doc.

15) abbia di conseguenza deciso di riannunciarsi per il collocamento nel nostro

paese è una circostanza ininfluente in questo contesto e non può in ogni caso

essere addebitata all’amministrazione.

2.7

Infine, la

questione relativa al riconoscimento del danno esula dalla presente vertenza.

La

giurisprudenza federale ha infatti stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all’esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;

DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; STF 122 V 36 consid. 2°, DTF 110 V 51 consid. 3b

e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 p. 294).

Nella

presente fattispecie la decisione su opposizione del 21 maggio 2015 verte

esclusivamente sul rifiuto di riconoscere il diritto alle indennità giornaliere

dal 9 febbraio 2015.

Ogni altra

questione in particolare quella del risarcimento del danno non può dunque

essere esaminata dal TCA (cfr. STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013).

L’amministrazione

ha comunque già comunicato che affronterà tale questione in separata sede (cfr.

consid. 1.3 in fine).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti