38.2015.53
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2 dicembre 2015Italiano78 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.53
DC/sc
Lugano
2 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno 2015 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 10 giugno 2015 (cfr. doc. A1) la Sezione del lavoro ha confermato la
precedente decisione del 20 aprile 2015 (cfr. doc.46) con la quale aveva negato
a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione per non avere la residenza in
Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia, a partire
dal 20 marzo 2015, riconoscendo comunque il diritto all’indennizzazione fino al
30 marzo 2015 (nei giorni in cui ha effettivamente frequentato un programma di
occupazione temporaneo).
Al riguardo
l'amministrazione ha sottolineato che l’assicurato ha mantenuto il centro delle
sue relazioni personali in Italia, a __________ (provincia di __________) dove
vivono la moglie e due figli di 14 e di 8 anni.
In particolare la Sezione
del lavoro ha osservato:
" (…)
4.1 Nel caso
concreto, dalla documentazione a disposizione e dalle dichiarazioni rese
dall'assicurato, la sua residenza si situa in Italia ed in Svizzera, ha
costituito tutt'al più una residenza temporanea, per i seguenti motivi.
Ora, si rammenta che per concludere
circa l'esistenza di un'effettiva dimora in Svizzera non sia determinante il
luogo nel quale l'assicurato si è annunciato, page le imposte o adempie altri
obblighi civici (cfr. Prassi LADI B141; STF C 149/01 del 13 marzo 2002 consid.
3) e non basta che l'assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di
ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STCA 38.2005.79 del 19 giugno
2006, consid. 2.6). Inoltre, una dimora destinata unicamente alla ricerca di
lavoro non costituisce una residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
(BORIS RUBIN, op. citata, ad Art. 8 N 11).
Occorre infatti sottolineare che
tutti i precitati presupposti relativi alla dimora abituale in Svizzera (art. 8
cpv. 1 lett. c LADI, ovvero risiedere effettivamente in Svizzera, avere
l'intenzione di continuare a risiedervi, avervi contemporaneamente il centro
delle proprie relazioni personali; cfr. pto. 2.2) devono essere adempiute
cumulativamente durante il periodo di disoccupazione (cfr. Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Basel Genf München 2007 Rz
181; STF C 290/03 del 6 marzo 2003 consid. 6.2 e riferimenti citati; Prassi
LADI ID B136).
In concreto, dall'esame della
documentazione in nostro possesso, emerge chiaramente che l'assicurato non ha
mai concretizzato un legame con il nostro territorio. In altre parole, egli non
ha mai organizzato la propria permanenza in Ticino in maniera tale da creare
una connessione con lo stesso che permetta di concludere che egli abbia creato
una residenza effettiva in Ticino. Infatti, tenuto conto che l'assicurato ha
sempre avuto una soluzione abitativa precaria, ovvero dapprima presso il __________
(1 stanza) e successivamente in un appartamento condiviso con altre persone – di
cui peraltro non conosce nemmeno il nome –, poi in una camera d'albergo (1
stanza condivisa con un ex collega di lavoro, cfr. verbale di audizione 10
aprile 2015) ed in seguito in una stanza d'albergo presso il Ristorante __________
con i servizi in comune, e del fatto che la moglie con i figli minorenni vivono
in provincia di __________ e che i legami con la Svizzera appaiono
esclusivamente di lavoro, ritenuti gli spostamenti verso l'Italia –
segnatamente, durante il rapporto di lavoro vi si recava durante i giorni di
libero – l'assenza di rapporti di amicizia e/o familiari in Ticino, è
necessario concludere secondo l'abituale criterio della probabilità
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che l'interessato
abbia mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in Italia, mentre i
legami con la Svizzera appaiono essere di altra natura. Va sottolineato inoltre
che, pur avendo lavorato per circa 3 anni in Ticino prima della disoccupazione,
disponeva unicamente di una situazione alloggiativa alquanto provvisoria
(alloggio presso il __________) a fronte di uno stipendio di quasi CHF 7000.--.
Inoltre egli solamente dal 15 aprile
2015 ha postulato l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero
e quindi ben 4 anni dopo il suo arrivo in Ticino. Tant'è che sul curriculum
vitae redatto dall'interessato, pervenuto all'URC il 24 aprile 2014, egli ha
indicato quale luogo di residenza __________ (Italia, __________).
Visto quanto precede, ritenuto
peraltro la durata e la continuità della residenza dell'assicurato in Italia
prima del suo impiego in Svizzera, è dunque necessario concludere che egli
abbia mantenuto il centro delle sue relazioni personali in Italia. Non essendo
realizzato un presupposto cumulativo ed indispensabile, non è quindi possibile
riconoscergli la residenza in Svizzera conformemente agli artt. 8 cpv. 1 lett.
c e 12 LADI e ciò, peraltro, malgrado la sua affiliazione ad una cassa malati
svizzera dal 2011 (cfr. al proposito STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014
consid. 2.4.).
Si rammenta infatti che tutti i
precitati presupposti relativi alla dimora abituale in Svizzera (art. 8 cpv. 1
lett. c LADI, ovvero risiedere effettivamente in Svizzera, avere l'intenzione
di continuare a risiedervi, avervi contemporaneamente il centro delle proprie
relazioni personali ) e riguardanti gli stranieri residenti in Svizzera (art.
12 LADI) ovvero avere un permesso di soggiorno valido, devono essere adempiute
cumulativamente durante il periodo di disoccupazione (cfr. p.to 2.2 sopra; STF
C 290/06 dei 6 marzo 2003 consid. 6.2; Prassi LADI ID B136).
In tal senso, il Tribunale cantonale
delle assicurazioni ha avuto occasione di affermare come in caso di mancanza
del centro degli interessi personali in Svizzera, anche volendo ammettere la
dimora dell'assicurato nel nostro Paese, non sia realizzato il presupposto di
cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI (cfr. al
riguardo STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013 consid. 2.4. e 38.2013.73 del 6
agosto 2014 consid. 2.4).
4.2 Anche se
volessimo ammettere che l'opponente non rientrasse settimanalmente a __________,
tenuto conto della situazione concreta, va pure concluso che l'interessato non può
essere qualificato come un falso lavoratore frontaliere, ai sensi dell'art. 65
cpv. 2 terza frase RB, con eventuale diritto di scelta dello Stato in cui fare
valere le prestazioni (Stato di residenza o Stato dell'ultima attività), in
quanto non rientra nella categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri
(frontalieri "non veri"), di cui fanno parte segnatamente le persone
che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB), le persone che normalmente
esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB) e le persone
cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB
(Circ. ID 883 marg. A30; cfr. STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014 consid. 2.4. e
riferimenti citati).
5. Nell'opposizione
in esame, l'interessato contesta la qualificazione del suo statuto di vero
lavoratore frontaliero.
Per definire se un assicurato
possiede lo statuo di frontaliere o meno è necessario valutare la sua
situazione prima dell'insorge della disoccupazione. Infatti, lo statuto di
lavoratore frontaliero deve essere acquisito prima dell'insorgere (di fatto)
della disoccupazione (Circ. ID 883 marg. A34.
Ora in occasione dell'audizione del
10 aprile 2015, il signor RI 1, alla domanda: "Quando lavorava quanto
spesso rientrava" ha risposto: "Avevamo i turni 10/4 e quindi
rientravo in aereo da __________ a __________ ogni volta che avevo i 4 giorni
di pausa. In ogni caso a dipendenza dei turni che alle volte venivano cambiati
senza preavviso dal datore di lavoro". Pertanto, vista l'intensità del
rientro dalla sua famiglia in Italia, è necessario concludere che egli deve
essere considerato un vero frontaliero, conformemente alla definizione sopra
riportata, e quindi soggetto alla competenza dello Stato di residenza, ovvero
l'Italia (cfr. p.to 2.1.; Circ. ID 883 marg. A27, 28, D21, 22, STCA
38.2014.51 del 15 dicembre 2014 consid. 2.3.). Si rammenta al riguardo che per
tale qualificazione è sufficiente che l'interessato rientri settimanalmente nel
suo Paese di residenza.
Alla luce di quanto precede è
necessario concludere che, spettando la competenza per erogare le prestazioni
allo Stato Italiano, dove l'assicurato ha mantenuto la residenza, non
adempiendo quindi il presupposto della residenza in Svizzera ai sensi degli
artt. 8 cpv. 1 lett. c LADI e 12 LADI, non è possibile riconoscergli il
beneficio delle indennità di disoccupazione dalla sua iscrizione in
disoccupazione.
Tuttavia, considerato il periodo di
disoccupazione controllata e la frequentazione di un provvedimento del mercato
del lavoro, si ritiene che, nel caso specifico, la negazione del diritto debba
avere effetto solamente a partire dal 20 marzo 2015.” (Doc. A1)
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore ha
innanzitutto contestato la qualifica di vero lavoratore frontaliero, rilevando
in particolare:
" (…)
7.
Quanto statuito dalla convenuta non può essere condiviso, infatti,
alla fattispecie in esame, torna applicabile l'art. 8 LADI che dispone:
cpv. 1
L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:
a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10)
b. ha subito una perdita di lavoro computabile (art. 11)
c. risiede in Svizzera (art. 12)
d. ha
terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non
percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
e. ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(art. 13 e 14)
f. idoneo al collocamento (art. 15) e
g. soddisfa le prescrizioni di sul controllo (art. 17)
Orbene, dagli atti di causa si evince inconfutabilmente che il
ricorrente adempie i limiti stabiliti dalla prefata norma e prova ne è che egli
dal 1° maggio 2014 si è iscritto in disoccupazione alla ricerca di un impiego a
tempo pieno, cosicché la Cassa Disoccupazione __________, ha stabilito il
diritto e regolarmente versato le indennità assicurate.
Alla controversia in oggetto pure torna applicabile l'art. 12 LADI
che recita:
• In
deroga all'art. 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono
considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un
permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un
permesso stagionale.
8.
Dal testo della prefata disposizione se ne deduce che il
legislatore, contrariamente a quanto a torto invocato dalla Sezione del lavoro,
non ha posto limitazioni restrittive per far valere il diritto all'indennità di
disoccupazione e ciò circa l'obbligo/il vincolo di "avere in Svizzera
il centro delle proprie relazioni personali".
Infatti, il legislatore ha stabilito che pure è dato, se sono
adempiuti i limiti posti dall'art. 8 LADI, il diritto alla disoccupazione agli "Stranieri
residenti in Svizzera ... in virtù di un permesso stagionale".
È noto che i contratti stagionali sono autorizzazioni di diritto
amministrativo, rilasciate dalle competenti Autorità che consentono al
lavoratore la permanenza sul suolo Svizzero per un periodo delimitato dell'anno
e al datore di lavoro di impiegare, sempre per un periodo demarcato di tempo,
il lavoratore straniero il quale, proprio per la natura dell'impiego /
contratto di lavoro, non è seguito dai familiari in Svizzera, che continuano a
risiedere all'estero.
Saputo che il legiferante ha voluto riconoscere il diritto
all'indennità di disoccupazione anche alla suddetta categoria di lavoratori,
non è data la facoltà/la ragione alla SECO né a chicchessia di "cambiare
le carte in tavola" con Prassi, direttive e/o circolari,
con le quali s'intendono limitare diritti, non solo a chi è in possesso di un
permesso di dimora "B", come nel caso in esame, ma ancor peggio anche
a coloro i quali beneficiano del domicilio "C".
È ora e tempo di smetterla di considerare i lavoratori "paccottiglie"
che possono essere eliminati dopo avere portato a termine un'opera ciclopica
quale la NFTA.
Non è tollerabile che non si abbia più compassatezza, ma
addirittura gratitudine verso chi, per la realizzazione di tale costruzione non
solo in futuro né "pagherà" con la propria salute, ma ancor peggio
dimenticando che sia di giorno sia di notte ha messo a repentaglio la propria
vita, infatti, più di uno di questi lavoratori ci ha lasciato le "penne",
lasciando nella desolazione mogli e figli in tenerissima età.
Se, dunque, il ricorrente ogni 45 giorni andava a trovare la
moglie e i figli a 900 Km di distanza da __________, ciò dipendeva, anche, dal
fatto che egli era consapevole, proprio per la natura della pericolosa
attività, che "oggi era in vita" e domani chissà.
Per quanto surriferito, a chicchessia non è data la prerogativa di
negare il diritto a prestazioni, previste da una legge, per il solo fatto che
sporadicamente andasse a trovare la famiglia, la quale non solo ha importanti
funzioni per la società ma in primis valenza pubblica, ciò appare contrario al
senso di ogni misura.
Quindi, non si ritiene di potere condividere che il ricorrente sia
da considerare un "vero frontaliero" per avere
mantenuto "il centro delle sue relazioni personali in Italia"
e cosicché soggetto alla competenza dello Stato di residenza.
Quand'anche, evento escluso, questo Lodevole TCA non dovesse far
proprie le motivazioni addotte dal ricorrente, in ogni caso, appare improprio
avere determinato che l'assicurato, con inizio dal 1° aprile 2015, non abbia il
diritto alle indennità di disoccupazione, saputo che la "Decisione
relativa all'idoneità di collocamento" è stata emessa il 20 aprile,
cosicché essa non può esplicare effetto retroattivo.”
(Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 12
agosto 2015 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.
L’amministrazione
ribadisce innanzitutto che l’assicurato deve essere considerato un vero
lavoratore frontaliero argomentando:
" (…)
In merito agli spostamenti del signor RI 1 in Italia, si ribadisce
come le dichiarazioni rilasciate al riguardo, in occasione dell'audizione 10
aprile 2015 (doc. 30) sono chiare, ed indicano un rientro in Italia durante i
giorni di libero prima dell'insorgere della disoccupazione. Quanto affermato
dal ricorrente (rientro ogni 45 giorni) contraddice le prime dichiarazioni e
non può essere, con il presente gravame e precedentemente con l'opposizione,
considerato alla luce del principio della priorità della dichiarazione della
prima ora secondo cui, in presenza di due versioni differenti, la preferenza
deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima
ora, quando egli ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite
in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (STCA 38.2015.13 del 22 giugno 2015, non
ancora cresciuta in giudicato, consid. 2.5 e riferimenti ivi citati; 38.2009.74
dell'8 marzo 2010 consid. 2.7). Di conseguenza, sono determinanti le
dichiarazioni rilasciate dall'interessato in occasione del precitato verbale.
Egli, dunque, prima della disoccupazione, rientrava in Italia (dalla propria
famiglia) durante i giorni di libero e di conseguenza era un vero lavoratore
frontaliere (cfr. Circolare ID 883 marg. A27-28). Al riguardo, si rammenta che
per definire se un assicurato possiede lo statuo di frontaliere o meno è
necessario valutare la sua situazione prima dell'insorgere della
disoccupazione. Infatti, lo statuto di lavoratore frontaliero deve essere
acquisito prima dell'insorgere (di fatto) della disoccupazione (Circ. ID 883
marg. A34). (…)”
(doc. III, pag. 2)
La Sezione del lavoro ha
poi considerato che l’assicurato non soddisfa i presupposti degli art. 8 cpv. 1
lett. c LADI e 12 LADI, e quindi non risiede in Svizzera, rilevando:
" (…)
Riguardo all’asserita limitazione del diritto dei titolari di un
permesso di soggiorno “B” o “C”, si osserva come l'ubicazione del "centro
d'interessi" (detto anche "Lebensmittelpunkt") della controparte,
quale elemento costitutivo della residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI sia un fattore determinante del diritto, sia per i lavoratori svizzeri,
come pure per i titolari di un permesso C, nonché per i detentori di altri
permessi (cfr. Prassi LADI ID B136).
Nel caso concreto, emerge chiaramente che l'assicurato non ha mai
concretizzato un legame con il nostro territorio. In altre parole, egli non ha
mai organizzato la propria permanenza in Ticino in maniera tale da creare una
connessione con lo stesso che permetta di concludere che egli abbia creato una
residenza effettiva in Ticino. Infatti, tenuto conto che l'insorgente ha sempre
avuto una soluzione abitativa precaria, ovvero dapprima presso il __________ (1
stanza) e successivamente in un appartamento condiviso con altre persone – di
cui peraltro non conosce nemmeno il nome –, poi in una camera d'albergo (1
stanza condivisa con un ex collega di lavoro, cfr. verbale di audizione 10
aprile 2015, doc. 30) ed in seguito in una stanza d'albergo presso il
Ristorante __________ con i servizi in comune, e del fatto che la moglie con i
figli minorenni vivono in provincia di __________ e che i legami con la
Svizzera appaiono esclusivamente di lavoro, ritenuti gli spostamenti verso
l'Italia – segnatamente, durante il rapporto di lavoro vi si recava durante i
giorni di libero – l'assenza di rapporti di amicizia e/o familiari in Ticino, è
necessario concludere secondo l'abituale criterio della probabilità
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che l'interessato
abbia mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in ltalia, mentre i
legami con la Svizzera appaiono essere di altra natura. Va sottolineato inoltre
che, pur avendo lavorato per circa 3 anni in Ticino prima della disoccupazione,
disponeva unicamente di una situazione alloggiativa alquanto provvisoria
(alloggio presso il __________) a fronte di uno stipendio di quasi CHF 71000.--.
Visto quanto precede, ritenuto peraltro la durata e la continuità
della residenza dell'interessato in Italia prima del suo impiego in Svizzera, è
dunque necessario concludere che egli abbia mantenuto il centro delle proprie
relazioni personali in Italia. Non essendo realizzato un presupposto cumulativo
ed indispensabile, non è quindi possibile riconoscergli la residenza in
Svizzera conformemente agli artt. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI e ciò, peraltro,
malgrado la sua affiliazione ad una cassa malati svizzera dal 2011 (cfr. al
proposito STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014 consid. 2.4.).
Si ribadisce, infatti, che tutti i precitati presupposti relativi
alla dimora abituale in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ovvero risiedere
effettivamente in Svizzera, avere l'intenzione di continuare a risiedervi,
avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali), nonché
quelli riguardanti gli stranieri residenti in Svizzera (art. 12 LADI), ovvero
avere un permesso di soggiorno valido, devono essere adempiuti cumulativamente
durante il periodo di disoccupazione (cfr. p.to 2.2 sopra; STF C 290/06 del 6
marzo 2003 consid. 6.2; Prassi LADI ID B136).
In tal senso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha avuto
occasione di affermare come in caso di mancanza del centro degli interessi
personali in Svizzera, anche volendo ammettere la dimora dell'assicurato nel
nostro Paese, non sia realizzato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett.
c LADI in relazione con l'art. 12 LADI (cfr. al riguardo STCA 38.2013.35 del 4
settembre 2013 consid. 2.4. e 38.2013.73 del 6 agosto 2014 consid. 2.4). (…)”
(Doc. III, pag. 2-3)
L’amministrazione ha poi
negato che l’assicurato possa essere ritenuto un falso frontaliero per i
seguenti motivi:
" (…)
Anche se volessimo ammettere che l'interessato non rientrasse
settimanalmente a __________, tenuto conto della situazione concreta, va pure
concluso che egli non può essere qualificato come un falso lavoratore
frontaliere, ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 terza frase RB, con eventuale diritto
di scelta dello Stato in cui fare valere le prestazioni (Stato di residenza o
dell'ultima attività), in quanto non rientra nella categoria dei lavoratori
diversi dai frontalieri - (frontalieri "non veri"), di cui fanno
parte segnatamente le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4
RB), le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati
membri (art. 13 RB) e le persone cui si applica un accordo come quello
menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB (Circ. ID 883 marg. A30; cfr. STCA
38.2014.10 del 6 agosto 2014 consid. 2.4. e riferimenti citati). (…)” (Doc.
III, pag. 3-4)
Infine l’amministrazione
ha così illustrato le ragioni per cui l’assicurato è stato comunque
indennizzato fino al 30 marzo 2015:
" (…)
Con lettera 20 marzo 2015 (doc. 24), l'UG ha convocato il signor RI
1, per un colloquio personale. Nella lettera di convocazione, l'amministrazione
ha spiegato all'assicurato il motivo di tale richiesta ed in particolare, il
fatto che sarebbe stato esaminato il presupposto della residenza in Svizzera.
Considerato che il ricorrente, con lettera 20 marzo 2015, ha ricevuto
l'informazione relativa alla verifica del presupposto della residenza, è
possibile negare il diritto all'indennità di disoccupazione da tale data,
nonostante la decisione sia stata emessa successivamente. Va precisato inoltre
che, in ragione del fatto che dal 20 marzo 2015 al 30 marzo 2015, l'insorgente
ha frequentato un programma d'occupazione temporanea, egli è stato comunque
indennizzato per il predetto periodo.” (doc. III, pag. 4)
1.4. Il 13 agosto 2015 il
Presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Nessuna nuova
documentazione è pervenuta a questo Tribunale.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se RI 1 ha diritto oppure no a indennità di disoccupazione per il periodo successivo
al 20 marzo 2015.
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì
la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così,
nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha
stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in
Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).
In un'altra sentenza del 6
settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465 il TFA ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola
l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro
la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore
per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
L’Alta Corte ha pure
ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di
conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali:
" (…)
Orbene non si vede come la
suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una
presenza qualificata nel nostro Paese possa essere
contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il
mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar
prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la
presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di
verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.
Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,
equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di
concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe
garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso
l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno
impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che
favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza
effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni
personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a
prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la
possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”
In
quell’occasione, il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti
all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. Fosse nel
periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente
sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il
ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera
presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di
quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,
da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il
Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in
Svizzera, rilevando:
" (…)
3.
3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465
consid. 2a p. 466; 115 V 448
consid. 1b p. 449). (…)
3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher
le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par
l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,
même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,
résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué
successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans
discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde
et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient
régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de
l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1
publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de
diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de
soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une
résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans
lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait
visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci
a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité
de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul
intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de
l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de
ses intérêts personnels se trouvait en France.
Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations
de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza
8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un
permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento
occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi
effetti personali.
Il Tribunale
federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato
annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente
nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha
lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno
confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.
In un’altra
sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per
un mese
e mezzo, il
Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere
seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva
risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,
ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza
durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine
gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile
accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal
marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin
dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto
quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo
appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver
potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________,
la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che
l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a
C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti
e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio
tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno
presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non
quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
Per una
critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage
et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain
Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour
Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.
(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis
d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la
décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal
(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien
employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de
l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et
payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi
pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA
38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano
tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a _________ per
alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era
visto che lavorava fuori. (…)".
In un’altra sentenza,
pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il
diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di
conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il
centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato
negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia
di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la
sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare
difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una
residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza
8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un
assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha
lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è
proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010
soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere
beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero
frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in
cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il
suo ritorno all’indirizzo del padre.
L’Alta Corte ha confermato
la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:
" (…)
4.2. La caisse de chômage se plaint d'une constatation
arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé son retour en
Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était épuisé et que les
mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la législation cantonale en
matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse. La recourante soutient,
par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré est là où habite sa
famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette commune ne se situe qu'à
12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que celui-ci ne constituait
qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui permettant de
retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En outre, le fait que
des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de la famille ne
serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au demeurant, que de
simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication de celui-ci dans
la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non plus pertinente.
4.3. De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015
sa famille a emménagé à C.________, comme il s'y était engagé, et que son fils
cadet y a débuté sa scolarité.
5.
5.1. Par son argumentation, la recourante se limite à
contester la pertinence des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas.
Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient
arbitraires. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu
par la juridiction cantonale.
5.2. S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8
al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de
l'assuré résidait à E.________ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait
eu sa résidence effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre
en considération pour déterminer le centre des relations personnelles de
l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI).
A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu
compte du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le
canton de Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que
l'assuré s'est créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un
critère pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid.
3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré
avait un intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage - à être domicilié en
Suisse, n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet,
l'intimé ne sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er
janvier 2014, de sorte que les raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour
en Suisse en 2012 ne sont pas décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale
pouvait donc admettre, sans violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé
résidait effectivement à C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en
faire le centre de ses relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”
In una sentenza pubblicata
in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza,
il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der Wohnort als gewöhnlicher
Aufenthalt”) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili
a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà interna della persona interessata).
La situazione familiare è
soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la
continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la
modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure
l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di
tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
In una sentenza
32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l’invalidità,
il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di un’assicurata al beneficio
di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non
presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la
circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito
rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero 18
controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è conduttrice in Svizzera
senza mai trovare nessuno.
In una sentenza 2C_498/2015
del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha
confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale
amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della
cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.
L’Alta Corte ha ritenuto
che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per
concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero
e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,
appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del
curatore e compagno della ricorrente).
2.2. A livello cantonale in una
sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.
376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle
indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un
amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)
risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore
frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo
modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il
datore di lavoro era già fallito.
Secondo il TCA anche se da
una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr.
500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che
l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta
dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei
figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre;
messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione
rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da
parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una
palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava
che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre
2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali,
soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a
disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Del resto in Svizzera
l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a
nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli
associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).
Dal 23 maggio 2013 questo
assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi direttamente dei figli e ha
riacquistato lo statuto di frontaliero.
Il presupposto dell’art. 8
cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del
30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un
assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha
frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo.
Questa Corte ha rilevato in
primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo periodo di impiego
all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi
di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione
in tale Paese estero.
In secondo luogo, nella
Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha
peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione appena
menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di
consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il
domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove è in affitto
in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino
al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero corrispondeva a quello
dell’appartamento citato.
Nei suoi scritti di
candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all’estero egli,
inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.
Infine, allorché la
Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011,
egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la
documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che l’amministrazione ha
risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al
domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo invitava comunque a
presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore
termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto
presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente all’estero per un
colloquio professionale.
Va, d’altra parte,
considerato che dall’estratto del suo conto bancario emerge che nel periodo 1° settembre-5
dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati,
risultano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito.
Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata,
se in Svizzera o all’estero.
Per comprovare la
residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in
Svizzera.
La presenza
dell’assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto
Soccorso, e l’essere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino
non comprovano, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.
Neppure sono sufficienti a
dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del
cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per concludere circa l’esistenza
di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato
sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi
di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente
del personale.
Il TCA è arrivato alla
medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,
cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.
781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in
Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua
famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La
condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa
dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e
Fatti
i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato
estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da
diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa
giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6
ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.
55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato
soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,
presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in
comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra
località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la
moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione
il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in
RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a
un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo,
l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era
in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso
frontaliere.
Della categoria dei
lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno
infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel
settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente
la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da
un'impresa frontaliera.
Questo non era
manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era
stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata
determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni
successivi.
In secondo luogo, anche
ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel
periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il
contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene
già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare
la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30
giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di
risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle
proprie relazioni personali.
L’assicurato, infatti,
fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato
all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa
dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.
L’assicurato, inoltre,
dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato
all’estero e pochi giorni in Svizzera.
Dall'incarto URC era
emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul
mercato del lavoro estero
Nel mese di febbraio 2014
egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma
per un datore di lavoro estero.
Per quel che riguarda le
relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la
figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre
in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.
Al momento in cui nel
febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto
curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.
Su questo tema B. Rubin in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,
Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
9 L'exigence de la
résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les
recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels
du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du
placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au
placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation
des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à
effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]
consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec
le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut
faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi
(arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré
qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10 Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et
autres documents offi-ciels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que
d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions
judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du
domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]).
Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment
de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités
professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires
personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable
(art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue
un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié
dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en
compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11 II convient de
donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement
et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que
l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan
car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire
d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs
de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril
2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même
que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine,
ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un
séjour prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans
ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7
décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2). “
2.3. I
criteri fissati dalla giurisprudenza federale per ammettere la residenza in
Svizzera sono riassunti dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella
Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata
su questi punti nel luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):
" RISIEDERE
IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per
aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in
Svizzera.
Egli
deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine
quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità
giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo
la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non
ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli
articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del
diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma
secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA
C 290/03 del 6 marzo 2006).
Questa
nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri,
indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.
Il
riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a
risiedervi; e
● avervi
contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.:
sottolineatura del redattore)
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli
stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un
permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività
lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,
anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola
si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini
stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La
cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali
preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione
a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento
dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID
883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011
del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in
Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID
B342) ê
B138 Un
soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle
indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta
facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel
caso di un’assegnazione.
Valutazione
dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si
constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta
e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un
permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di
residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In
caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari
in tal senso.
B140 Infatti,
per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere
una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le
autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento
dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento
o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione
nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero
come indirizzo di contatto.
B141 Se
la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli
accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o
provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a
sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la
cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la
residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della
polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza
amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un
assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro
delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi
per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o
per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è
determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie
altri obblighi civici.
Uno
straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera
unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo
rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di
disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una
possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni
personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il
fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
-8C_791/2011
del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
-8C_658/2012
del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un
materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui
vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni
personali altrove)
-8C_777/2010
del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,
nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in
Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133 II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.4. Nel caso concreto, dalle
tavole processuali emerge che RI 1, nato nel 1973, dal 22 marzo 2011 al 31 maggio
2014 è stato dipendente del __________ di __________.
Titolare di un permesso di
soggiorno tipo B valido fino al 31 marzo 2016 (cfr. doc. 3 e 32), egli ha
lavorato presso la predetta impresa nel Cantiere __________ in qualità di carpentiere
(cfr. doc. doc. 1, doc. 7).
L’assicurato si è iscritto
in disoccupazione ed ha chiesto le prestazioni dal 2 giugno 2014 (cfr. doc. 8)
ed è stato regolarmente indennizzato dalla Cassa di disoccupazione.
Il 20 marzo 2015 l’assicurato
è stato convocato dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per fornire
alcune precisazioni in merito alla sua situazione personale, in particolare per
la verifica del presupposto della residenza in Svizzera (cfr. doc. 24).
Il 10 aprile 2015
l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si
evince in particolare che:
" (…)
Ho frequentato le scuole dell'obbligo fino alla prima media ed in
seguito ho iniziato da subito a lavorare in diversi campi.
Come indicato nel mio Curriculum Vitae dal 1994 al 2011 ho svolto
l'attività di carpentiere e muratore in diverse imprese edili in Italia. Ho
fatto anche altre molteplici attività quale meccanico, carrozziere,
fruttivendolo e altro.
Quale ultima esperienza lavorativa in Italia ero impiegato in un
cantiere a __________.
Sono arrivato per la prima volta in Svizzera nel marzo 2011 in
quanto ho reperito un impiego presso le __________ nel cantiere di __________
per mezzo del signor __________, ex dirigente della ditta e mio conoscente. Il
contratto di lavoro era a tempo indeterminato ma è stato disdetto con lettera
del 21 febbraio 2014 e termine di disdetta di un mese. Il rapporto di lavoro si
è poi concluso con il 30.04.2014 in quanto ho avuto un periodo di malattia di 5
giorni. Di fatto ho terminato la mia attività con il 28.02.2014.
Mi viene chiesto a cosa corrisponde l'indirizzo della lettera di
licenziamento (__________).
Indico che non so a cosa si riferisce e non so nemmeno dove sia
esattamente. La lettera mi era stata consegnata a mano.
Sono cittadino italiano originario di __________ in provincia di __________.
Da quando sono giunto in Svizzera sono in possesso di un permesso
di dimora tipo B valido sino al 21.03.2016.
Durante il rapporto di lavoro abitavo presso le __________ al __________
di __________ dove occupavo una stanza ad uso personale e potevo utilizzare i
servizi comuni.
Il canone di locazione veniva prelevato direttamente in busta paga
così come la cassa malati.
Nel giugno 2014 sono andato ad abitare a __________ in una
palazzina in __________ in un appartamento in affitto unitamente ad altre
persone.
Mi viene chiesto il nome e cognome degli altri occupanti ma non
sono in grado di indicare precisamente queste informazioni.
L'appartamento era intestato al signor __________ il quale pagava
il relativo canone d'affitto ad un'immobiliare.
Io davo la mia quota parte a __________. L'affitto ammontava a 1'270.00
più le spese. lo contribuivo con l'importo di circa fr. 450.00.
Sono quindi stato ospite per una quindicina/ventina di giorni
presso la famiglia __________ a __________.
Dal 01.12.2014 ho preso una stanza in affitto presso il Ristorante
__________ che condividevo con il signor __________, conosciuto tramite il
cantiere. Ognuno di noi pagava fr. 500.00.
Mi era stato fatto un contratto indeterminato, ma ci sono stato
solo due mesi in quanto sono stato buttato fuori per chiusura dell'esercizio.
Ho quindi trovato un'altra stanza presso il Ristorante __________
di __________ che occupo da solo. I servizio sono in uso comune.
Mi viene chiesto dove consumo i pasti. Alla __________ vi è un
locale d'appoggio dove consumare pietanze portate/comprate all'esterno. Prima
consumavo circa un pasto al giorno presso vari esercizi pubblici.
Sono in possesso della licenza di condurre e automunito. Ho
acquistato una smart d'occasione che intestata a mio nome e immatricolata in
Svizzera.
Oltre alla Cassa malati, ho l'assicurazione della macchina,
un'assicurazione sulla vita e un'altra assicurazioni che non so a cosa si
riferisce.
Sono coniugato dal 1997. Mia moglie __________ vive a __________
in provincia di __________ unitamente ai nostri figli __________ di 14 anni e __________
di 8 anni.
Mia moglie non lavora e provvedo quindi io al sostentamento della
famiglia.
I miei genitori sono ancora in vita e abitano in provincia di __________
ma non ho più contatti con loro. Ho anche dei fratelli/sorelle ma è come se non
ci fossero.
Non mi sono annunciato all'A.I.R.E. in quanto nessuno mi ha mai
indicato che fosse necessario a farlo. Nessuno degli operai si è iscritto.
D: con che frequenza rientra in Italia?
R: ogni 45 giorni circa.
D: Quando lavorava quanto spesso rientrava?
R. Avevamo i turni 10/4 e quindi rientravo in aereo da __________
a __________ ogni volta che avevo i 4 giorni di pausa. In ogni caso a
dipendenza dei turni che alle volte venivano cambiati senza preavviso dal
datore di lavoro.
Quale documentazione che possa comprovare la mia residenza in
Svizzera ho consegnato solamente copia dei pagamenti locazione di dicembre
2014, gennaio 2015 e febbraio 2015, una lettera della Caritas e una ordine
inerente il fermo posta da me richiesto.
Entro 10 giorni a partire da oggi consegnerò copia della
documentazione citata sulla lettera di convocazione del 20.03.2015.
Qualora non dovessi consegnare la documentazione, l'Ufficio
giuridico deciderà, in base agli atti.
Non ho un abbonamento telefonico ma beneficio di una tessera
prepagata __________. __________
Avevo indicato all'URC di essere alla ricerca di un appartamentino
ma senza un contratto di lavoro ed in quanto mi chiedono di stipulare un
contratto per 2 o 3 anni, non ho sinora trovato un'altra abitazione e resto al
Ristorante __________.
Ora che sono alla __________ svolgo le mie ricerche di lavoro per
lettera. In precedenza ne ho svolte sia per lettera che di persona.” (doc. 30)
Da questo documento,
firmato anche dall’assicurato e che assume dunque un'importanza decisiva,
emerge in particolare che la moglie e i figli minorenni di quest’ultimo
risiedono a __________ (provincia di __________). L’assicurato, che durante il
rapporto di lavoro non era iscritto all’anagrafe degli italiani residenti
all’estero (A.I.R.E) e che soltanto il 15 aprile 2015 ha postulato l’iscrizione
(cfr. doc. 33), ha inoltre dichiarato di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali.
Chiamato a pronunciarsi
nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere
che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha mantenuto
in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il ricorrente non ha mai
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2)
Considerandi
e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. DTF 138 V 186 pag. 192:
“Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4, pubblicata
in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale
l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera).
Il centro delle relazioni
professionali è del resto dimostrato attraverso la prima condizione (residenza
effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del
lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al contrario, dagli
elementi agli atti emerge chiaramente che l’assicurato, sia durante la sua
attività presso il __________, dove ha lavorato dal 2011, mentre in precedenza
dal 1994 al 2011 aveva sempre lavorato in Italia presso diverse imprese edili
(cfr. doc. 20), sia durante il periodo in cui si è iscritto in disoccupazione,
ha sempre mantenuto il centro delle proprie relazioni personali a __________
(provincia di __________), luogo in cui vive sua moglie e i suoi figli di 14 e
8.
anni.
Del resto, l’insorgente nel
verbale ha dichiarato che quando ancora lavorava presso il cantiere di __________,
i turni di lavoro erano di circa 10 giorni consecutivi (durante i quali abitava
nel __________ di __________), seguiti da un periodo di 4 giorni di libero durante
i quali rientrava in provincia di __________ dai suoi familiari (cfr. doc. 30
pag. 2).
Nel caso concreto la
medesima conclusione vale pure per il periodo in cui l’assicurato si è iscritto
in disoccupazione, ossia dal 2 giugno 2014.
Nulla è infatti mutato, in
quei mesi, per quel che riguarda la sua situazione personale e familiare. Egli
rientra ogni 45 giorni circa in Italia.
Questa Corte ritiene
pertanto, che il centro degli interessi personali di RI 1 sia a __________.
A ragione, dunque, nella
decisione su opposizione del 10 giugno 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in
relazione con l’art. 12 LADI, non è in concreto realizzato.
2.5
Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base
delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V
222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.
24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF
130.
V 145 consid. 3 pag. 146; DTF
128.
V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,
all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82
consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1
).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres
développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS
2015.
pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015
consid. 3.1;
B. Rubin, op.cit., pag.
683).
Per quel che concerne i lavoratori
frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2014 (“La
persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso
della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di
lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente.
Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65.
par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883 (2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale
giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg..
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato in quanto non aveva la residenza in Svizzera.
Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia durante il
fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per settimana, egli
andava considerato come, giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, un
vero lavoratore frontaliere.
L’assicurato aveva così
diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.
Del resto in quello Stato
si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli
familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito
da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.
Da quel documento,
emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa
monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi
professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella,
ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera
legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti
con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato “che la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA
si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro
e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia
cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e
sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
Il 28 agosto 2015
l’assicurato ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale contro la citata
sentenza. Il 1° settembre 2015 l’Alta Corte ha chiesto al TCA di trasmettere
l’incarto completo, (ciò che è stato fatto il 4 settembre 2015), precisando che
“per il momento non vengono richieste osservazioni al ricorso”.
Nel caso concreto RI 1 non
può essere manifestamente definito un lavoratore frontaliero vista l’estrema
lontananza dal luogo di residenza e, soprattutto, il mancato rientro almeno una
volta la settimana.
2.6
Il Regolamento (CE) n.
883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato
diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di
residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato
membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola
la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito
che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri
(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori
stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i
lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari
Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V
140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.
3.5
-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
In una
sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.
782-784 e già citata al consid. 2.2, questo Tribunale, contrariamente al parere
della Sezione del lavoro (che comunque gli aveva negato il diritto d’opzione
sostenendo che difettasse la dimora in Svizzera), ha ritenuto che un assicurato
non poteva essere qualificato come falso frontaliere vista la tipologia del
lavoro svolto.
Egli,
infatti, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in
disoccupazione da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno
assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile
2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la
propria attività lavorativa.
Quell’assicurato
ha, peraltro, trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno
2013.
all’estero.
La
situazione di quell’assicurato è dunque totalmente diversa dai lavoratori
attivi presso il cantiere __________.
Nella
Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°
aprile 2012, la SECO ha precisato che:
"A80 Poiché
la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo
65.
RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato
dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite
un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori
migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che
risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La
decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo
eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione
dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che
esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno
Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In
generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella
decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano
in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui
lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi
lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale
il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego
fisso.”
ed ancora che:
“A29 È
considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente
in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna ameno una volta la
settimana.
Per
rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori
manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).
Per
dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono
essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali
persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”
L’autorità di sorveglianza
cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea
– del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12
e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha
sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può
essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti),
in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i
costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi
sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.
In quell’occasione la
Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:
" L'elemento
determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza
dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione
egli era soggetto durante la sua ultima occupazione.
Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione
dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è
giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami
col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo
sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione
di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del
regolamento n.
1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno
Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un
altro Stato membro.
Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett.
b), ii), vanno interpretate restrittivamente.
Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa
(per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza
dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24
gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare
l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre,
per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n.
1408/71.
Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non
si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di
lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale
beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato
analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.
Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio»
l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui
situazione è sostanzialmente la medesima.
La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente
allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro,
continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale
dei suoi interessi.
All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la
propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi
ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere
sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1,
lett. b), ii).
Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in
uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la
propria famiglia in un altro Stato.
Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione
familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la
natura del lavoro.
L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica
semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude
necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del
regolamento n.
1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la
continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento
dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura
dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus
dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze
del caso.”
Nella sua Circolare la
SECO ricorda inoltre che:
“A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano
nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:
· le persone che
lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);
· le persone che
normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);
· le persone cui si
applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,
se nel corso della loro
ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello
competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).”
e che:
“A31 La decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il
presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello
Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando
tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito
devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.”
Infine, a proposito della
determinazione dello Stato di residenza, la SECO fa il seguente esempio:
" A85
(…)
Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato
membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua
residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente,
continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante
l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a
essere la Svizzera.”
2.7
In una sentenza
38.2015.30
del 20 novembre 2015 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Al fine di chiarire la situazione dal profilo dell’assicurazione
contro la disoccupazione, nella presente fattispecie ma anche in modo generale
per i lavoratori stranieri già attivi sul Cantiere __________t, questo
Tribunale ha interpellato a due riprese la SECO (cfr. consid. 1.5 – 1.6), con esplicito
riferimento alla nozione di falso frontaliere.
Preliminarmente va rilevato che nella sua risposta del 25 agosto
2015.
l’autorità di vigilanza non ha indicato alcun motivo che osti alla
qualifica di tali lavoratori come falsi frontalieri, qualora dall’analisi della
situazione del singolo caso emergesse che non è data la residenza in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1 e 2.2).
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che vista la
natura e la durata del contratto di lavoro, la tipologia delle attività da
svolgere, gli orari di lavoro e le condizioni abitative (__________ del ____________),
i rientri ad intervalli regolari nel luogo di residenza raggruppando i giorni
di congedo (cfr. l’esempio al punto A85 della Circolare della SECO), ritenuto
pure che “la decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari”
(cfr. punto A31 della Circolare della SECO), analogamente ai lavoratori
stagionali (cfr. DTF 133 V 169; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.
3.5
-3.5.2), anche gli assicurati che sono stati attivi sul Cantiere __________
devono essere qualificati come falsi frontalieri se hanno mantenuto la loro
residenza (nel senso di avere il centro dei propri interessi personali e
familiari) nello Stato di provenienza.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che,
vista l’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza
sociale a livello europeo (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage” et
droit du travail: quelques cas tessinois, in op.cit. pag. 90-91), tali
assicurati opteranno verosimilmente per annunciarsi in disoccupazione in
Svizzera, paese nel quale hanno svolto la loro attività lucrativa e hanno
versato i relativi contributi, e non nello Stato di residenza.
È quasi inutile aggiungere, anche in relazione agli assicurati già
attivi presso il Cantiere __________, che l’esame delle disposizioni di diritto
internazionale deve essere effettuato solo qualora venga escluso il diritto
alle prestazioni sulla base del diritto interno (cfr. DTF 131 V 222 consid. 2.2
pag. 252).
In tale contesto va sottolineato che, riservato l’esame di ogni
singolo caso concreto, se delle persone sole (celibi, nubili, separati/e,
divoziati/e) o persone sposate con figli ormai adulti, risiedessero
effettivamente in Svizzera e dimostrassero di avere sufficienti legami con il
nostro Paese oltre a quello professionale, la realizzazione del presupposto
dell’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI andrebbe verosimilmente ammesso, soprattutto
qualora il rapporto di lavoro in Svizzera fosse durato diversi anni (cfr.
consid. 2.1-2.3; DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015).
Come visto (cfr. consid. 2.6), la conseguenza per un assicurato
del riconoscimento dello statuto di falso frontaliero è quella di poter
beneficiare di un diritto d’opzione tra le prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione svizzera e quella del paese di residenza.
Come ha rilevato anche la Sezione del lavoro dopo la seconda
richiesta del TCA alla SECO (cfr. consid. 1.6), se l’assicurato opta per le
prestazioni della LADI egli deve dimorare (cfr. Circ. ID 883 A1) effettivamente
e costantemente in Svizzera cercando attivamente un’occupazione e non
rientrarvi soltanto per i colloqui di consulenza. (…)”
2.8
Analogamente al
caso dell’assicurato deciso nella sentenza riprodotta al consid. 2.7, RI 1 deve
essere considerato un falso frontaliero.
Egli ha
esercitato il suo diritto d’opzione nel giugno 2014 cercando un impiego nello
Stato dove ha svolto l’ultima attività lucrativa (la Svizzera) anziché quello
di residenza (l’Italia).
Dal verbale
del 10 giugno 2015 emerge poi che l’assicurato sin dall’inizio del controllo
della disoccupazione ha sempre dimorato effettivamente e regolarmente in
Svizzera, abitando da ultimo presso il Ristorante __________ di __________
(cfr. doc. 41 data inizio locazione il 1° febbraio 2015; canone di locazione
mensile fr. 880.--).
Egli ha
peraltro frequentato un programma d’occupazione temporanea previsto per il
periodo 10 febbraio 2015 – 10 giugno 2015 (cfr. doc. 25).
Nel corso
del mese di aprile 2015 RI 1 si è pure iscritto all’A.I.R.E. (cfr. doc. 33).
Egli è in
possesso di un auto intestata a suo nome e immatricolata in Svizzera (cfr.
doc. 30 pag. 2).
Alla luce di
questi elementi il TCA deve concludere che, al momento in cui è stata emessa la
decisione su opposizione (cioè il 10 giugno 2015), che delimita temporalmente
il potere d’esame del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_279/2015
del 27 agosto 2015; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012; STF 9C_5/2012 del 31
gennaio 2012; I 441/05 del 10 luglio 2006; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag.
220; DTF 121 V 362 consid. 1b pag. 366) l’assicurato dimorava effettivamente e
costantemente in Svizzera.
A quel
momento egli soddisfava i presupposti per beneficiare delle indennità di
disoccupazione in Svizzera.
La decisione
su opposizione del 10 giugno 2015 deve pertanto essere annullata.
2.9
L'assicurato, vincente in
causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 800.-- a
titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V
278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e
la decisione su opposizione del 10 giugno 2015 è annullata.
§ RI
1 ha diritto a beneficiare dell’indennità di disoccupazione anche dopo il 20
marzo 2015.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del lavoro
verserà all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti