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Decisione

38.2015.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 dicembre 2015Italiano78 min

Source ti.ch

Fatti

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra

località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la

moglie e i loro due figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo,

l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era

in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso

frontaliere.

Della categoria dei

lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno

infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel

settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente

la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da

un'impresa frontaliera.

Questo non era

manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era

stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata

determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni

successivi.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

L’assicurato, infatti,

fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato

all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa

dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.

L’assicurato, inoltre,

dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato

all’estero e pochi giorni in Svizzera.

Dall'incarto URC era

emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul

mercato del lavoro estero

Nel mese di febbraio 2014

egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma

per un datore di lavoro estero.

Per quel che riguarda le

relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la

figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre

in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.

Al momento in cui nel

febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto

curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

9 L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du

placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au

placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation

des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à

effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]

consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec

le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut

faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi

(arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré

qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10 Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et

autres documents offi-ciels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que

d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions

judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du

domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]).

Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment

de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités

professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires

personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable

(art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue

un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié

dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en

compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11 II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même

que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine,

ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un

séjour prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans

ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7

décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2). “

2.3. I

criteri fissati dalla giurisprudenza federale per ammettere la residenza in

Svizzera sono riassunti dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella

Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata

su questi punti nel luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):

" RISIEDERE

IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per

aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in

Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo

la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non

ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli

articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del

diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma

secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA

C 290/03 del 6 marzo 2006).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri,

indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a

risiedervi; e

● avervi

contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.:

sottolineatura del redattore)

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli

stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un

permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività

lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,

anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola

si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini

stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La

cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali

preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID

883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID

B342) ê

B138 Un

soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle

indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta

facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel

caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si

constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta

e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un

permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di

residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In

caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari

in tal senso.

B140 Infatti,

per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere

una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le

autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento

dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento

o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione

nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero

come indirizzo di contatto.

B141 Se

la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli

accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o

provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la

cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011

del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012

del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui

vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni

personali altrove)

-8C_777/2010

del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,

nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in

Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133 II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.4. Nel caso concreto, dalle

tavole processuali emerge che RI 1, nato nel 1973, dal 22 marzo 2011 al 31 maggio

2014 è stato dipendente del __________ di __________.

Titolare di un permesso di

soggiorno tipo B valido fino al 31 marzo 2016 (cfr. doc. 3 e 32), egli ha

lavorato presso la predetta impresa nel Cantiere __________ in qualità di carpentiere

(cfr. doc. doc. 1, doc. 7).

L’assicurato si è iscritto

in disoccupazione ed ha chiesto le prestazioni dal 2 giugno 2014 (cfr. doc. 8)

ed è stato regolarmente indennizzato dalla Cassa di disoccupazione.

Il 20 marzo 2015 l’assicurato

è stato convocato dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per fornire

alcune precisazioni in merito alla sua situazione personale, in particolare per

la verifica del presupposto della residenza in Svizzera (cfr. doc. 24).

Il 10 aprile 2015

l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si

evince in particolare che:

" (…)

Ho frequentato le scuole dell'obbligo fino alla prima media ed in

seguito ho iniziato da subito a lavorare in diversi campi.

Come indicato nel mio Curriculum Vitae dal 1994 al 2011 ho svolto

l'attività di carpentiere e muratore in diverse imprese edili in Italia. Ho

fatto anche altre molteplici attività quale meccanico, carrozziere,

fruttivendolo e altro.

Quale ultima esperienza lavorativa in Italia ero impiegato in un

cantiere a __________.

Sono arrivato per la prima volta in Svizzera nel marzo 2011 in

quanto ho reperito un impiego presso le __________ nel cantiere di __________

per mezzo del signor __________, ex dirigente della ditta e mio conoscente. Il

contratto di lavoro era a tempo indeterminato ma è stato disdetto con lettera

del 21 febbraio 2014 e termine di disdetta di un mese. Il rapporto di lavoro si

è poi concluso con il 30.04.2014 in quanto ho avuto un periodo di malattia di 5

giorni. Di fatto ho terminato la mia attività con il 28.02.2014.

Mi viene chiesto a cosa corrisponde l'indirizzo della lettera di

licenziamento (__________).

Indico che non so a cosa si riferisce e non so nemmeno dove sia

esattamente. La lettera mi era stata consegnata a mano.

Sono cittadino italiano originario di __________ in provincia di __________.

Da quando sono giunto in Svizzera sono in possesso di un permesso

di dimora tipo B valido sino al 21.03.2016.

Durante il rapporto di lavoro abitavo presso le __________ al __________

di __________ dove occupavo una stanza ad uso personale e potevo utilizzare i

servizi comuni.

Il canone di locazione veniva prelevato direttamente in busta paga

così come la cassa malati.

Nel giugno 2014 sono andato ad abitare a __________ in una

palazzina in __________ in un appartamento in affitto unitamente ad altre

persone.

Mi viene chiesto il nome e cognome degli altri occupanti ma non

sono in grado di indicare precisamente queste informazioni.

L'appartamento era intestato al signor __________ il quale pagava

il relativo canone d'affitto ad un'immobiliare.

Io davo la mia quota parte a __________. L'affitto ammontava a 1'270.00

più le spese. lo contribuivo con l'importo di circa fr. 450.00.

Sono quindi stato ospite per una quindicina/ventina di giorni

presso la famiglia __________ a __________.

Dal 01.12.2014 ho preso una stanza in affitto presso il Ristorante

__________ che condividevo con il signor __________, conosciuto tramite il

cantiere. Ognuno di noi pagava fr. 500.00.

Mi era stato fatto un contratto indeterminato, ma ci sono stato

solo due mesi in quanto sono stato buttato fuori per chiusura dell'esercizio.

Ho quindi trovato un'altra stanza presso il Ristorante __________

di __________ che occupo da solo. I servizio sono in uso comune.

Mi viene chiesto dove consumo i pasti. Alla __________ vi è un

locale d'appoggio dove consumare pietanze portate/comprate all'esterno. Prima

consumavo circa un pasto al giorno presso vari esercizi pubblici.

Sono in possesso della licenza di condurre e automunito. Ho

acquistato una smart d'occasione che intestata a mio nome e immatricolata in

Svizzera.

Oltre alla Cassa malati, ho l'assicurazione della macchina,

un'assicurazione sulla vita e un'altra assicurazioni che non so a cosa si

riferisce.

Sono coniugato dal 1997. Mia moglie __________ vive a __________

in provincia di __________ unitamente ai nostri figli __________ di 14 anni e __________

di 8 anni.

Mia moglie non lavora e provvedo quindi io al sostentamento della

famiglia.

I miei genitori sono ancora in vita e abitano in provincia di __________

ma non ho più contatti con loro. Ho anche dei fratelli/sorelle ma è come se non

ci fossero.

Non mi sono annunciato all'A.I.R.E. in quanto nessuno mi ha mai

indicato che fosse necessario a farlo. Nessuno degli operai si è iscritto.

D: con che frequenza rientra in Italia?

R: ogni 45 giorni circa.

D: Quando lavorava quanto spesso rientrava?

R. Avevamo i turni 10/4 e quindi rientravo in aereo da __________

a __________ ogni volta che avevo i 4 giorni di pausa. In ogni caso a

dipendenza dei turni che alle volte venivano cambiati senza preavviso dal

datore di lavoro.

Quale documentazione che possa comprovare la mia residenza in

Svizzera ho consegnato solamente copia dei pagamenti locazione di dicembre

2014, gennaio 2015 e febbraio 2015, una lettera della Caritas e una ordine

inerente il fermo posta da me richiesto.

Entro 10 giorni a partire da oggi consegnerò copia della

documentazione citata sulla lettera di convocazione del 20.03.2015.

Qualora non dovessi consegnare la documentazione, l'Ufficio

giuridico deciderà, in base agli atti.

Non ho un abbonamento telefonico ma beneficio di una tessera

prepagata __________. __________

Avevo indicato all'URC di essere alla ricerca di un appartamentino

ma senza un contratto di lavoro ed in quanto mi chiedono di stipulare un

contratto per 2 o 3 anni, non ho sinora trovato un'altra abitazione e resto al

Ristorante __________.

Ora che sono alla __________ svolgo le mie ricerche di lavoro per

lettera. In precedenza ne ho svolte sia per lettera che di persona.” (doc. 30)

Da questo documento,

firmato anche dall’assicurato e che assume dunque un'importanza decisiva,

emerge in particolare che la moglie e i figli minorenni di quest’ultimo

risiedono a __________ (provincia di __________). L’assicurato, che durante il

rapporto di lavoro non era iscritto all’anagrafe degli italiani residenti

all’estero (A.I.R.E) e che soltanto il 15 aprile 2015 ha postulato l’iscrizione

(cfr. doc. 33), ha inoltre dichiarato di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali.

Chiamato a pronunciarsi

nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere

che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha mantenuto

in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il ricorrente non ha mai

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2)

Considerandi

e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. DTF 138 V 186 pag. 192:

“Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4, pubblicata

in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale

l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera).

Il centro delle relazioni

professionali è del resto dimostrato attraverso la prima condizione (residenza

effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del

lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Al contrario, dagli

elementi agli atti emerge chiaramente che l’assicurato, sia durante la sua

attività presso il __________, dove ha lavorato dal 2011, mentre in precedenza

dal 1994 al 2011 aveva sempre lavorato in Italia presso diverse imprese edili

(cfr. doc. 20), sia durante il periodo in cui si è iscritto in disoccupazione,

ha sempre mantenuto il centro delle proprie relazioni personali a __________

(provincia di __________), luogo in cui vive sua moglie e i suoi figli di 14 e

8.

anni.

Del resto, l’insorgente nel

verbale ha dichiarato che quando ancora lavorava presso il cantiere di __________,

i turni di lavoro erano di circa 10 giorni consecutivi (durante i quali abitava

nel __________ di __________), seguiti da un periodo di 4 giorni di libero durante

i quali rientrava in provincia di __________ dai suoi familiari (cfr. doc. 30

pag. 2).

Nel caso concreto la

medesima conclusione vale pure per il periodo in cui l’assicurato si è iscritto

in disoccupazione, ossia dal 2 giugno 2014.

Nulla è infatti mutato, in

quei mesi, per quel che riguarda la sua situazione personale e familiare. Egli

rientra ogni 45 giorni circa in Italia.

Questa Corte ritiene

pertanto, che il centro degli interessi personali di RI 1 sia a __________.

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 10 giugno 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in

relazione con l’art. 12 LADI, non è in concreto realizzato.

2.5

Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.

24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF

130.

V 145 consid. 3 pag. 146; DTF

128.

V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,

all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1

).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres

développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS

2015.

pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015

consid. 3.1;

B. Rubin, op.cit., pag.

683).

Per quel che concerne i lavoratori

frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2014 (“La

persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso

della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro

diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di

lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente.

Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883 (2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg..

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato in quanto non aveva la residenza in Svizzera.

Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia durante il

fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per settimana, egli

andava considerato come, giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, un

vero lavoratore frontaliere.

L’assicurato aveva così

diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.

Del resto in quello Stato

si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli

familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito

da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.

Da quel documento,

emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa

monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi

professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella,

ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera

legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti

con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato “che la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA

si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro

e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia

cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e

sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

Il 28 agosto 2015

l’assicurato ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale contro la citata

sentenza. Il 1° settembre 2015 l’Alta Corte ha chiesto al TCA di trasmettere

l’incarto completo, (ciò che è stato fatto il 4 settembre 2015), precisando che

“per il momento non vengono richieste osservazioni al ricorso”.

Nel caso concreto RI 1 non

può essere manifestamente definito un lavoratore frontaliero vista l’estrema

lontananza dal luogo di residenza e, soprattutto, il mancato rientro almeno una

volta la settimana.

2.6

Il Regolamento (CE) n.

883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato

diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di

residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato

membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola

la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha stabilito

che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri

(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori

stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i

lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari

Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V

140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.

3.5

-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

In una

sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.

782-784 e già citata al consid. 2.2, questo Tribunale, contrariamente al parere

della Sezione del lavoro (che comunque gli aveva negato il diritto d’opzione

sostenendo che difettasse la dimora in Svizzera), ha ritenuto che un assicurato

non poteva essere qualificato come falso frontaliere vista la tipologia del

lavoro svolto.

Egli,

infatti, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in

disoccupazione da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno

assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile

2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la

propria attività lavorativa.

Quell’assicurato

ha, peraltro, trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno

2013.

all’estero.

La

situazione di quell’assicurato è dunque totalmente diversa dai lavoratori

attivi presso il cantiere __________.

Nella

Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009

sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°

aprile 2012, la SECO ha precisato che:

"A80 Poiché

la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo

65.

RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato

dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite

un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori

migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che

risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La

decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo

eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione

dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che

esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno

Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

A82 In

generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella

decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano

in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui

lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi

lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale

il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego

fisso.”

ed ancora che:

“A29 È

considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente

in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna ameno una volta la

settimana.

Per

rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori

manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).

Per

dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono

essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali

persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”

L’autorità di sorveglianza

cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle

Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea

– del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12

e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha

sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può

essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti),

in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i

costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi

sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.

In quell’occasione la

Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:

" L'elemento

determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza

dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione

egli era soggetto durante la sua ultima occupazione.

Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione

dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è

giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami

col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo

sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione

di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del

regolamento n.

1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno

Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un

altro Stato membro.

Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett.

b), ii), vanno interpretate restrittivamente.

Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa

(per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza

dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24

gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare

l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre,

per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n.

1408/71.

Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non

si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di

lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale

beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato

analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.

Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio»

l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui

situazione è sostanzialmente la medesima.

La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente

allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro,

continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale

dei suoi interessi.

All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la

propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi

ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere

sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1,

lett. b), ii).

Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in

uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la

propria famiglia in un altro Stato.

Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione

familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la

natura del lavoro.

L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica

semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude

necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del

regolamento n.

1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la

continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento

dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura

dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus

dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze

del caso.”

Nella sua Circolare la

SECO ricorda inoltre che:

“A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano

nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:

· le persone che

lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);

· le persone che

normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);

· le persone cui si

applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,

se nel corso della loro

ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello

competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).”

e che:

“A31 La decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il

presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello

Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando

tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito

devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.”

Infine, a proposito della

determinazione dello Stato di residenza, la SECO fa il seguente esempio:

" A85

(…)

Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato

membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua

residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente,

continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante

l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a

essere la Svizzera.”

2.7

In una sentenza

38.2015.30

del 20 novembre 2015 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Al fine di chiarire la situazione dal profilo dell’assicurazione

contro la disoccupazione, nella presente fattispecie ma anche in modo generale

per i lavoratori stranieri già attivi sul Cantiere __________t, questo

Tribunale ha interpellato a due riprese la SECO (cfr. consid. 1.5 – 1.6), con esplicito

riferimento alla nozione di falso frontaliere.

Preliminarmente va rilevato che nella sua risposta del 25 agosto

2015.

l’autorità di vigilanza non ha indicato alcun motivo che osti alla

qualifica di tali lavoratori come falsi frontalieri, qualora dall’analisi della

situazione del singolo caso emergesse che non è data la residenza in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1 e 2.2).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che vista la

natura e la durata del contratto di lavoro, la tipologia delle attività da

svolgere, gli orari di lavoro e le condizioni abitative (__________ del ____________),

i rientri ad intervalli regolari nel luogo di residenza raggruppando i giorni

di congedo (cfr. l’esempio al punto A85 della Circolare della SECO), ritenuto

pure che “la decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari”

(cfr. punto A31 della Circolare della SECO), analogamente ai lavoratori

stagionali (cfr. DTF 133 V 169; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.

3.5

-3.5.2), anche gli assicurati che sono stati attivi sul Cantiere __________

devono essere qualificati come falsi frontalieri se hanno mantenuto la loro

residenza (nel senso di avere il centro dei propri interessi personali e

familiari) nello Stato di provenienza.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che,

vista l’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza

sociale a livello europeo (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage” et

droit du travail: quelques cas tessinois, in op.cit. pag. 90-91), tali

assicurati opteranno verosimilmente per annunciarsi in disoccupazione in

Svizzera, paese nel quale hanno svolto la loro attività lucrativa e hanno

versato i relativi contributi, e non nello Stato di residenza.

È quasi inutile aggiungere, anche in relazione agli assicurati già

attivi presso il Cantiere __________, che l’esame delle disposizioni di diritto

internazionale deve essere effettuato solo qualora venga escluso il diritto

alle prestazioni sulla base del diritto interno (cfr. DTF 131 V 222 consid. 2.2

pag. 252).

In tale contesto va sottolineato che, riservato l’esame di ogni

singolo caso concreto, se delle persone sole (celibi, nubili, separati/e,

divoziati/e) o persone sposate con figli ormai adulti, risiedessero

effettivamente in Svizzera e dimostrassero di avere sufficienti legami con il

nostro Paese oltre a quello professionale, la realizzazione del presupposto

dell’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI andrebbe verosimilmente ammesso, soprattutto

qualora il rapporto di lavoro in Svizzera fosse durato diversi anni (cfr.

consid. 2.1-2.3; DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015).

Come visto (cfr. consid. 2.6), la conseguenza per un assicurato

del riconoscimento dello statuto di falso frontaliero è quella di poter

beneficiare di un diritto d’opzione tra le prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione svizzera e quella del paese di residenza.

Come ha rilevato anche la Sezione del lavoro dopo la seconda

richiesta del TCA alla SECO (cfr. consid. 1.6), se l’assicurato opta per le

prestazioni della LADI egli deve dimorare (cfr. Circ. ID 883 A1) effettivamente

e costantemente in Svizzera cercando attivamente un’occupazione e non

rientrarvi soltanto per i colloqui di consulenza. (…)”

2.8

Analogamente al

caso dell’assicurato deciso nella sentenza riprodotta al consid. 2.7, RI 1 deve

essere considerato un falso frontaliero.

Egli ha

esercitato il suo diritto d’opzione nel giugno 2014 cercando un impiego nello

Stato dove ha svolto l’ultima attività lucrativa (la Svizzera) anziché quello

di residenza (l’Italia).

Dal verbale

del 10 giugno 2015 emerge poi che l’assicurato sin dall’inizio del controllo

della disoccupazione ha sempre dimorato effettivamente e regolarmente in

Svizzera, abitando da ultimo presso il Ristorante __________ di __________

(cfr. doc. 41 data inizio locazione il 1° febbraio 2015; canone di locazione

mensile fr. 880.--).

Egli ha

peraltro frequentato un programma d’occupazione temporanea previsto per il

periodo 10 febbraio 2015 – 10 giugno 2015 (cfr. doc. 25).

Nel corso

del mese di aprile 2015 RI 1 si è pure iscritto all’A.I.R.E. (cfr. doc. 33).

Egli è in

possesso di un auto intestata a suo nome e immatricolata in Svizzera (cfr.

doc. 30 pag. 2).

Alla luce di

questi elementi il TCA deve concludere che, al momento in cui è stata emessa la

decisione su opposizione (cioè il 10 giugno 2015), che delimita temporalmente

il potere d’esame del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_279/2015

del 27 agosto 2015; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012; STF 9C_5/2012 del 31

gennaio 2012; I 441/05 del 10 luglio 2006; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag.

220; DTF 121 V 362 consid. 1b pag. 366) l’assicurato dimorava effettivamente e

costantemente in Svizzera.

A quel

momento egli soddisfava i presupposti per beneficiare delle indennità di

disoccupazione in Svizzera.

La decisione

su opposizione del 10 giugno 2015 deve pertanto essere annullata.

2.9

L'assicurato, vincente in

causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 800.-- a

titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V

278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e

la decisione su opposizione del 10 giugno 2015 è annullata.

§ RI

1 ha diritto a beneficiare dell’indennità di disoccupazione anche dopo il 20

marzo 2015.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del lavoro

verserà all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti