38.2015.55
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 ottobre 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.55
DC/sc
Lugano
14 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 10 giugno 2015 la CO 1 ha confermato (doc. A4) il rifiuto delle indennità
di disoccupazione a RI 1, in quanto il marito è amministratore delegato e direttore
con firma individuale della ditta __________, presso la quale l'assicurata ha
lavorato per diversi anni (doc. A1).
1.2. Contro questa decisione
l'assicurata ha fatto inoltrare, il 29 giugno 2015, un tempestivo ricorso al
TCA.
Il suo patrocinatore
sottolinea che la decisione di sciogliere il rapporto di lavoro non è stata
presa dal marito della ricorrente, bensì dai responsabili del gruppo al quale
la società appartiene e al riguardo ha rilevato:
" (…)
Pacifico che il sig. __________, nella sua qualità di direttore ed
amministratore delegato di __________, rivesta un ruolo dirigenziale con ampio
potere.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, la decisione di rescindere
il rapporto di lavoro con la signora RI 1 non è né è mai stata di competenza
della __________, e quindi del signor __________, il quale nemmeno ha avuto
modo di influenzare tale decisione.
Come già espresso nella dichiarazione allegata all'opposizione,
rilasciata dalla sede centrale di __________, infatti, la decisione di
rescindere il contratto lavorativo tra la signora RI 1 e la __________ è data
esclusivamente da una nuova prassi aziendale ed è stata presa esclusivamente
dalla Sede Principale, responsabile del Gruppo, senza alcun coinvolgimento o
possibilità di influenza, in questo caso di non applicazione della decisione,
del Sig. __________ nella sua qualità di Direttore e Amministratore Delegato di
__________.
Mancando qualsiasi potere d'influenza del marito sul processo di
decisione della società, nel caso nel licenziamento della signora __________,
viene quindi a cadere la premessa necessaria all'applicazione della norma, o
meglio del principio restrittivo, All’origine della decisione negativa oggetto
della presente opposizione. (…)” (doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 4 agosto
2015 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Nell'evenienza concreta emerge che la ricorrente è stata impiegata
della __________ dal 1. gennaio 1997 al 31 marzo 2015 in qualità di contabile.
In data 29 dicembre 2014 la società, per il tramite dell'amministratore
delegato e direttore, __________, ha disdetto il contratto di lavoro della
ricorrente con effetto al 31 marzo 2015 (cfr. domanda d'indennità di
disoccupazione 23.03.2015, attestato del datore di lavoro 24.03.2015 e lettera
di disdetta 29.12.2014).
Il fatto che il licenziamento sia stato preannunciato alla
ricorrente in data 14 dicembre 2014 dal responsabile del dipartimento delle
Risorse Umane della casa madre della società risulta ininfluente nella presente
fattispecie.
Infatti, dall'estratto del Registro di commercio dalla __________
si evince che il marito della ricorrente, __________, è iscritto in qualità di
amministratore delegato e direttore della società, sin dalla sua creazione.
È pertanto pacifico che il signor __________, in qualità di membro
dell'organo decisionale della società, goda di un notevole potere decisionale
ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (STCA del 9.12.2014, inc. n.
38.2014.43, consid. 2.3 e numerosi rinvii giurisprudenziali). Del resto la ricorrente
stessa ammette che il marito riveste un ruolo dirigenziale di ampio potere.
Ai sensi della giurisprudenza sopraccitata, l'appartenenza del
marito della ricorrente al consiglio d'amministrazione della __________ è una
circostanza che la esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Si ribadisce che l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI si applica anche in
casi in cui non vi è un abuso effettivo delle prestazioni di disoccupazione e
che, in un caso come quello in esame – dove il marito della persona che
richiede le prestazioni di disoccupazione è membro del consiglio di
amministrazione dell'ex datore di lavoro – non è necessario che la Cassa
esperisca ulteriori accertamenti in merito al potere decisionale del marito in
seno alla società, cosi come relativamente alla decisione concreta di
licenziare la ricorrente. Infatti, quale membro del consiglio
d'amministrazione, il marito della ricorrente gode ex lege di un notevole
potere decisionale ai sensi della precitata disposizione, con la conseguenza di
escludere la moglie dal diritto alla prestazione di disoccupazione fintanto che
egli rimane nell'organo decisionale della società.
Orbene, preso atto di quanto precede, i rimproveri mossi dalla ricorrente
in merito ad una presunta lacuna negli accertamenti effettuati dalla Cassa, non
trovano fondamento. (…)” (doc. III)
1.4. Il 21 agosto 2015 il
patrocinatore dell’assicurata ha ribadito le sue argomentazioni, precisando
che:
" (…)
La ricorrente riconosce la funzione dirigenziale del marito
all'interno della società __________. Nel caso concreto essa rileva tuttavia
che la decisione di rescindere il rapporto di lavoro dopo ben 18 anni è stata
imposta dalla Direzione esecutiva della sede centrale unitamente al
dipartimento di Risorse Umane.
In concreto la casa madre __________ ha preso una decisione di
strategia di Gruppo che ha imposto a tutte le filiali ed affiliate, compresa
quindi la __________. La decisione di rescindere il rapporto di lavoro con la
signora RI 1 non è né è mai stata di competenza della __________, e quindi del
signor __________, il quale nemmeno ha avuto modo di influenzare tale
decisione.
A supporto di quanto sopra, è stata allegata una dichiarazione da
parte della __________ nella quale tale società conferma che la decisione di
rescindere il contratto lavorativo tra la signora RI 1 e la __________ è data
esclusivamente da una nuova prassi aziendale ed era stata presa esclusivamente
dalla Sede Principale, responsabile del Gruppo, senza alcun coinvolgimento del
Sig. __________ nella sua qualità di Direttore e Amministratore Delegato di __________.
Malgrado quindi la legge conferisca al Consiglio di
Amministrazione di una società determinati poteri, in questa precisa
fattispecie la logica di Gruppo ha di fatto tolto gli stessi il sig. __________,
ciò che di fatto porta a privare delle premesse per la rigida applicazione dei
disposti giurisprudenziali richiamati. In effetti, interpretando a contrario
l'art. 31 cpv 3 lett. c) LADI, la cui applicazione è richiamata per analogia,
l'indennità non è negata alla persona che, pur membro di un organo decisionale
supremo dell'azienda, non determina o può influenzare risolutivamente le
(specifiche) decisioni del datore di lavoro.
(…)
Come anticipato sopra, a sostegno della propria tesi, parte
ricorrente ha prodotto quale prova documentale, una dichiarazione, rilasciata
dalla sede centrale di __________, dove viene specificato che la decisione
di rescindere il contratto lavorativo tra la signora RI 1 e la __________ è
data esclusivamente da una nuova prassi aziendale ed è stata presa
esclusivamente dalla Sede Principale, responsabile del Gruppo, senza alcun
coinvolgimento o possibilità di influenza, in questo caso di non applicazione
della decisione, del Sig. __________ nella sua qualità di Direttore e
Amministratore Delegato di __________.
A ulteriore mezzo di prova era richiesto
• Il richiamo dell'incarto completo ai sensi dell'art. 5
Lptca
• l'audizione testimoniale del sig. __________, __________
In questa sede, nel caso in cui questa lodevole autorità ritenga
necessario ottenere ulteriore conferma della presa di decisione da parte della
Casa madre senza possibilità di intervento o influenza da parte degli organi
della __________, si richiede inoltre questi ulteriori mezzi di prova:
• nell'impossibilità
di poterne disporre direttamente, l'edizione da parte __________, dei verbali
attestanti la decisione di rescindere il rapporto tra __________ e la qui
ricorrente e della documentazione attestante la politica di gruppo di
determinare particolari decisioni da parte della Casa madre, da applicarsi
imperativamente a filiali e affiliate.
• l'audizione
testimoniale dei sigg. __________ e __________, responsabili HR di __________, da
citarsi presso quest'ultima.
• Si
produce in fine un estratto dal quale si può rilevare la composizione del
Gruppo __________.” (doc. V)
Il 7 settembre 2015 la
Cassa ha nuovamente chiesto al TCA di respingere il ricorso senza effettuare
ulteriori accertamenti, sottolineando che “ la funzione del signor __________
in seno alla società è tale da non imporre alla Cassa alcun obbligo di verifica
relativamente ad un suo eventuale coinvolgimento nella decisione di licenziare
la moglie” (doc. VII)
Infine, il 22 settembre
2015 il rappresentante dell’assicurato ha chiesto l’accoglimento del ricorso
sottolineando che “la Cassa applica in modo assoluto il principio secondo il
quale per un membro del Consiglio di Amministrazione di una società, il diritto
alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più
concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla società, in
contrasto con il fatto che egli non ha avuto, fatto incontestato, la facoltà di
influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro” (doc. IX).
2.1. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) che rinviano all' art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI
prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la
cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I disposti afferenti
all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma
corrispondente.
Ciò non comporta,
tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto
alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata
in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti
esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione
dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione
professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della
ditta.
Nelle sentenze pubblicate
in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in
SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del
consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b
del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del
consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso
senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui
esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006;
STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il
Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per
stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve
essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla
base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i
soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico,
il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il
solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono
iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio
vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente
di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà
partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del
consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la
legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,
che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle
decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema
direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b
CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione
è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett.
c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche
d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai
sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta
posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21
pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è
pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,
la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne
discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la
giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la
precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.
(…)"
Essa è stata ribadita in
una sentenza 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014.
Lo scopo
della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di
sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio
di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in
favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF
8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questi
principi sono stati riconfermati in una sentenza 8C-511/2014 del 19 agosto
2015, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" 3.2.
D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un
travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un
employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié
formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de
réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que
prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité
d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de
détenteur d'une participation financière à l'entreprise; cela vaut aussi pour
les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce
sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en
revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable
à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister
mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt
définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre,
l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (voir plus
particulièrement ATF 123 V 234 consid.
7b/bb p. 238; voir aussi DTA 2004 p. 259 n° 24, C 65/04, consid. 2; SVR 2001
ALV n° 14 p. 41 s., C 279/00, consid. 2a; DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/99,
consid. 2).
Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la
possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant
dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des
circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, C 42/97, consid. 1b et 2;
SVR 1997 ALV n° 101 p. 309, C 102/96, consid. 5c). La seule exception à ce
principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent
ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al.
3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, déjà cité, consid. 1b et les
références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux
prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer
plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273;
DTA 2015 p. 69,8C_514/2014, consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 196, C 113/03,
consid. 3.2).”
2.2. Nella presente fattispecie è
incontestato che il marito dell'assicurata è l'amministratore delegato e il
direttore della __________ di __________ (che ha come scopo l’importazione,
l’esportazione, la vendita di apparecchiature e impianti di produzione di
energia in tutte le sue forme, in particolare di generazione calore e
trattamento aria ambientale; cfr. estratto internet del Registro di commercio
del Canton Ticino), presso la quale l'assicurata ha lavorato quale contabile
dal 1° luglio 1997 al 31 marzo 2015 (cfr. domanda di indennità di
disoccupazione del 24 marzo 2015).
Di conseguenza alla luce
della costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), vista la funzione
esercitata dal marito all'interno della società, RI 1, indipendentemente dal
suo ruolo effettivo, è esclusa dal diritto all'indennità di disoccupazione
(cfr. STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; "celà vaut aussi le conjoints
de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise"; STCA 38.2010.48 del
6 settembre 2010, per la medesima soluzione a proposito dell'indennità per
insolvenza).
Fra gli atti dell’incarto
figura una lettera di __________, datata 24 marzo 2015, del seguente tenore:
" Al fine di
evitare malintesi vi scrivo queste righe per chiarire la posizione
dell’amministratore delegato della __________ di __________. __________ è una
filiale del gruppo __________ e il capitale appartiene interamente (100%) alla __________
con sede a __________. Le scelte e decisioni in materia di risorse umane sono
di stretta competenza dell’ufficio della casa madre e non della filiale
svizzera. Anche la decisione di dare in outsourcing la contabilità con
conseguente licenziamento della contabile è stata imposta dalla proprietà."
Al ricorso è stato
allegato uno scritto dei responsabili della Riello S.p.A, al patrocinatore
dell’assicurata, datato 23 aprile 2015, nel quale viene precisato che:
" (…)
Viene premesso innanzitutto che la collaborazione tra la signora RI
1 e la __________, dal 1° luglio 1997 al 31 marzo 2015 si è sempre svolta con
piena soddisfazione.
La politica del nostro Gruppo, tuttavia, ha di recente portato ad
intervenire in determinate situazioni professionali dove vi era uno stretto
legame tra dipendenti che occupano posizioni strategiche della stessa entità.
In ragione di quanto sopra, la sede principale della nostra
società, e per essa la Direzione esecutiva unitamente al dipartimento di
Risorse Umane, ha valutato la situazione concernente il sig. __________,
Direttore e Amministratore Delegato di __________ e la moglie RI 1,
Responsabile del servizio Contabilità della stessa società.
In linea appunto con la politica di Gruppo, in data 11/11/2014 è
stata data istruzione al sig. __________ di rescindere il contratto di lavoro
con la signora RI 1, con effetto al 31 marzo 2015.
Tale decisione è poi stata oggetto di un’ulteriore conferma da
parte delle Risorse Umane di Gruppo in occasione dell’incontro a __________ in
data 14./12/2014 e comunicata dallo stesso responsabile alla signora RI 1 in
data 14/12/2014.
Possiamo quindi confermare che la decisone di rescindere il
contratto lavorativo tra la signora RI 1 e la __________ è data esclusivamente
da una nuova prassi aziendale ed è stata presa esclusivamente dalla Sede
Principale, responsabile del Gruppo, senza alcun coinvolgimento del Sig. __________
nella sua qualità di Direttore e Amministratore Delegato di __________."
(doc. A3)
Queste prese di posizione
non sono atte a mutare l’esito della vertenza. Infatti, anche se il
licenziamento è stato deciso dai responsabili del gruppo al quale la società di
__________ appartiene (per la lista delle numerose filiali e stabilimenti in
Europa e nel resto del mondo, cfr. doc. B), resta il fatto che il marito era ed
è membro del consiglio di amministrazione della società (__________di __________)
che ha impiegato l’assicurata (sul tema cfr. R. Ruedin, “Droit des sociétés”.
Ed. Stämpfli SA Bern 2007 p. 176-178 e p. 424-439, in paticolare 431). Del
resto le direttive all’interno delle aziende e le scelte aziendali, come quelle
di mantenere all’interno della ditta il servizio di contabilità o di
attribuirlo a un ente esterno possono modificarsi nel tempo. Inoltre e
soprattutto.
Va peraltro ribadito che
lo scopo della norma è quello di prevenire gli abusi.
La decisione su
opposizione del 10 giugno 2015 deve pertanto essere confermata.
2.3. La ricorrente, per il tramite
del proprio legale, ha chiesto l’audizione testimoniale di __________, __________
e __________ (cfr. doc. I, pag. 5 e doc. V, pag. 3).
Considerato che i
documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio
giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove
richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della
risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la
richiesta della ricorrente concernente l’audizione dei testi deve essere respinta.
A tale proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità
di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012
del 10 gennaio 2013 ; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
Considerandi
2.
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti