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Decisione

38.2015.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 ottobre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I disposti afferenti

all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma

corrispondente.

Ciò non comporta,

tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto

alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata

in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti

esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione

dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso

senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006;

STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il

Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per

stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve

essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla

base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i

soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico,

il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il

solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono

iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio

vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente

di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione

è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett.

c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche

d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai

sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta

posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21

pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

Essa è stata ribadita in

una sentenza 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014.

Lo scopo

della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio

di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF

8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questi

principi sono stati riconfermati in una sentenza 8C-511/2014 del 19 agosto

2015, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" 3.2.

D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un

travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un

employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié

formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de

l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas

contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur

l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de

réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.

Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de

réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que

prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité

d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de

détenteur d'une participation financière à l'entreprise; cela vaut aussi pour

les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce

sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en

revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable

à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la

fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister

mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt

définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre,

l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (voir plus

particulièrement ATF 123 V 234 consid.

7b/bb p. 238; voir aussi DTA 2004 p. 259 n° 24, C 65/04, consid. 2; SVR 2001

ALV n° 14 p. 41 s., C 279/00, consid. 2a; DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/99,

consid. 2).

Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la

possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de

l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant

dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des

circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, C 42/97, consid. 1b et 2;

SVR 1997 ALV n° 101 p. 309, C 102/96, consid. 5c). La seule exception à ce

principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent

ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al.

3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, déjà cité, consid. 1b et les

références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux

prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer

plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273;

DTA 2015 p. 69,8C_514/2014, consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 196, C 113/03,

consid. 3.2).”

2.2. Nella presente fattispecie è

incontestato che il marito dell'assicurata è l'amministratore delegato e il

direttore della __________ di __________ (che ha come scopo l’importazione,

l’esportazione, la vendita di apparecchiature e impianti di produzione di

energia in tutte le sue forme, in particolare di generazione calore e

trattamento aria ambientale; cfr. estratto internet del Registro di commercio

del Canton Ticino), presso la quale l'assicurata ha lavorato quale contabile

dal 1° luglio 1997 al 31 marzo 2015 (cfr. domanda di indennità di

disoccupazione del 24 marzo 2015).

Di conseguenza alla luce

della costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), vista la funzione

esercitata dal marito all'interno della società, RI 1, indipendentemente dal

suo ruolo effettivo, è esclusa dal diritto all'indennità di disoccupazione

(cfr. STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; "celà vaut aussi le conjoints

de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise"; STCA 38.2010.48 del

6 settembre 2010, per la medesima soluzione a proposito dell'indennità per

insolvenza).

Fra gli atti dell’incarto

figura una lettera di __________, datata 24 marzo 2015, del seguente tenore:

" Al fine di

evitare malintesi vi scrivo queste righe per chiarire la posizione

dell’amministratore delegato della __________ di __________. __________ è una

filiale del gruppo __________ e il capitale appartiene interamente (100%) alla __________

con sede a __________. Le scelte e decisioni in materia di risorse umane sono

di stretta competenza dell’ufficio della casa madre e non della filiale

svizzera. Anche la decisione di dare in outsourcing la contabilità con

conseguente licenziamento della contabile è stata imposta dalla proprietà."

Al ricorso è stato

allegato uno scritto dei responsabili della Riello S.p.A, al patrocinatore

dell’assicurata, datato 23 aprile 2015, nel quale viene precisato che:

" (…)

Viene premesso innanzitutto che la collaborazione tra la signora RI

1 e la __________, dal 1° luglio 1997 al 31 marzo 2015 si è sempre svolta con

piena soddisfazione.

La politica del nostro Gruppo, tuttavia, ha di recente portato ad

intervenire in determinate situazioni professionali dove vi era uno stretto

legame tra dipendenti che occupano posizioni strategiche della stessa entità.

In ragione di quanto sopra, la sede principale della nostra

società, e per essa la Direzione esecutiva unitamente al dipartimento di

Risorse Umane, ha valutato la situazione concernente il sig. __________,

Direttore e Amministratore Delegato di __________ e la moglie RI 1,

Responsabile del servizio Contabilità della stessa società.

In linea appunto con la politica di Gruppo, in data 11/11/2014 è

stata data istruzione al sig. __________ di rescindere il contratto di lavoro

con la signora RI 1, con effetto al 31 marzo 2015.

Tale decisione è poi stata oggetto di un’ulteriore conferma da

parte delle Risorse Umane di Gruppo in occasione dell’incontro a __________ in

data 14./12/2014 e comunicata dallo stesso responsabile alla signora RI 1 in

data 14/12/2014.

Possiamo quindi confermare che la decisone di rescindere il

contratto lavorativo tra la signora RI 1 e la __________ è data esclusivamente

da una nuova prassi aziendale ed è stata presa esclusivamente dalla Sede

Principale, responsabile del Gruppo, senza alcun coinvolgimento del Sig. __________

nella sua qualità di Direttore e Amministratore Delegato di __________."

(doc. A3)

Queste prese di posizione

non sono atte a mutare l’esito della vertenza. Infatti, anche se il

licenziamento è stato deciso dai responsabili del gruppo al quale la società di

__________ appartiene (per la lista delle numerose filiali e stabilimenti in

Europa e nel resto del mondo, cfr. doc. B), resta il fatto che il marito era ed

è membro del consiglio di amministrazione della società (__________di __________)

che ha impiegato l’assicurata (sul tema cfr. R. Ruedin, “Droit des sociétés”.

Ed. Stämpfli SA Bern 2007 p. 176-178 e p. 424-439, in paticolare 431). Del

resto le direttive all’interno delle aziende e le scelte aziendali, come quelle

di mantenere all’interno della ditta il servizio di contabilità o di

attribuirlo a un ente esterno possono modificarsi nel tempo. Inoltre e

soprattutto.

Va peraltro ribadito che

lo scopo della norma è quello di prevenire gli abusi.

La decisione su

opposizione del 10 giugno 2015 deve pertanto essere confermata.

2.3. La ricorrente, per il tramite

del proprio legale, ha chiesto l’audizione testimoniale di __________, __________

e __________ (cfr. doc. I, pag. 5 e doc. V, pag. 3).

Considerato che i

documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio

giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove

richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della

risoluzione della vertenza.

Di conseguenza la

richiesta della ricorrente concernente l’audizione dei testi deve essere respinta.

A tale proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità

di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013 ; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

Considerandi

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti