38.2015.56
Sosp.di 3 gg per insuff.ricerche di lavoro in un periodo di controllo. Svolto ric.anche indip.da annunci pubblicati,x cui sforzi,anche se per iscritto, potevano essere effettuati durante il corso dell
16 marzo 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.56
rs
Lugano
16 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 luglio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 luglio 2015 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 9 luglio 2015 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 23 giugno 2015 (cfr.
doc. 4C) con cui aveva sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto alle indennità
di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo
del mese di maggio 2015 (cfr. doc. A1).
Al
riguardo l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
3. Nel caso concreto l’assicurata si è iscritta all’URC di __________
rivendicando le indennità di disoccupazione a partire dal 1.5.2015, per un
periodo di due mesi, in quanto già in possesso di un contratto di lavoro,
firmato il 17.3.2015, in cui era previsto un lavoro al 50% per i mesi di maggio
2015 e giugno 2015, al 100% a partire dal mese di luglio 2015. Tale contratto
prevede una scadenza al 30.9.2015. L’assicurata ha quindi chiuso la pratica in
data 1.7.2015.
Per quanto riguarda la situazione legata alla pianificazione delle
ricerche di lavoro, durante il primo colloquio, la signora RI 1 ha
controfirmato un accordo sugli obiettivi in cui prendeva chiaramente visione di
quanto richiesto ai sensi della LADI rispetto alla forma con la quale le è
stato chiesto di cercare lavoro, ovvero sforzandosi per cercare almeno due
opportunità di lavoro ogni settimana. Cfr. parte B del piano d’azione stilato e
firmato in data 22.4.2015, nel quale è chiaramente specificato quali sono le
professioni ricercate e il numero minimo di ricerche di lavoro da effettuare
settimanalmente, che nel caso specifico è di due.
Ci troviamo quindi di fronte alla situazione in cui l’assicurata
ha sì trovato una nuova occupazione, grazie ala quale è ridotto il danno assicurativo,
d’altra parte tale contratto ha una durata determinata e nulla, a parte le
buone intenzioni dell’assicurata, può far presagire che esso possa prorogarsi e
diventare di durata indeterminata. Per questa ragione è lecito aspettarsi una
continua ricerca di una nuova occupazione, tale da permettere alla signora RI 1
di trovare un lavoro duraturo.
Quindi, pur comprendendo le argomentazioni dell’assicurata, non vi
sono gli estremi per poter accettare le sue motivazioni. La esortiamo a
continuare a cercare attivamente una nuova occupazione, in questi mesi durante
Fatti
i quali lavorerà con un contratto a termine, al fine di evitare una futura
nuova iscrizione in disoccupazione.” (Doc. A1)
1.2. Contro
la decisione su opposizione del 9 luglio 2015 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha addotto quanto segue:
" (…)
Questa decisione di sospendermi è stata
dovuta al fatto che ho eseguito 8 ricerche di lavoro nel mese di maggio (e 10
nel mese di giugno…) tutte lo stesso giorno invece che 2 a settimana. Ho fatto
però le mie ricerche all’inizio del mese, rispettivamente il 11 maggio, e
perciò le mie ricerche sono state spedite prima della scadenza di fine mese.
Ciò dimostra la mia volontà di aver cercato per bene un altro posto di lavoro
con serietà e quindi non mi sembra che meriti una punizione. Se avessi fatto 8
ricerche all’ultimo giorno del mese allora sì sarebbe stato una mancanza di
impegno e non avrei discusso la vostra decisione.
Vorrei anche precisare riguardo al punto 2
della vostra lettera che mi sono impegnata a cercarmi un lavoro prima di essere
iscritta in disoccupazione, e tra l’altro con successo visto che sono stata
assunta all’__________. E’ vero, i primi due mesi ho lavorato al 50% per
sostituire una collega in gravidanza, ma dal 1 luglio fino al 31 ottobre sono
al 100% ed è stato pure chiuso il mio caso all’ufficio di collocamento. I mesi
di novembre e dicembre sono tuttora previsti come da contratto a 50% e quindi
mi dovrò iscrivere di nuovo all’URC. Ma da gennaio sarò al 80% e dal 1 maggio
2016 in possesso di un contratto indeterminato presso __________, a 80% e
quindi definitivamente autonoma e non più al carico della cassa di
disoccupazione.
Nel punto 3 avete scritto che non c’è
nessuna garanzia concreta che il mio contratto presso l’__________ possa
prorogarsi e diventare indeterminato, invece sono ora in possesso di questo
tanto atteso contratto, in seguito al colloquio che avevo richiesto con la
responsabile dell’__________, la signora __________.
Quindi per concludere, vorrei chiedervi di
riesaminare il mio caso tenendo conto di questa nuova informazione. Ho ottenuto
quello che desideravo tanto da quando sono stata assunta al laboratorio dell’Ospedale
__________, cioè un contratto indeterminato, e permettetemi di specificare che
l’ho ottenuto grazie al mio grande impegno durante questi 3 mesi di lavoro.
Mi hanno fatto tutti i complimenti per il
mio impegno lavorativo, quindi non penso in buona fede che potete ancora
rimproverarmi di non essermi impegnata abbastanza per trovarmi un lavoro
adeguato.
(…)” (Doc. I)
1.3. Nella
sua risposta del 7 agosto 2015 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa
con argomenti in buona sostanza analoghi a quelli esposti nella decisione su
opposizione impugnata (cfr. doc. III).
1.4. Il
14 agosto 2015 l’assicurata si è nuovamente pronunciata in merito alla
fattispecie e ha prodotto alcuni documenti, in particolare il prolungamento del
suo contratto di lavoro con l’__________ da gennaio ad aprile 2016 con grado di
occupazione dell’80% e la conferma da parte di tale __________ che dal 1°
maggio 2016 è stata assunta con contratto di durata indeterminata all’80% (cfr.
doc. V+B1-3).
1.5. Con
scritto del 31 agosto 2015 l’URC ha indicato di non avere alcunché da aggiungere
e ha chiesto di confermare la decisione impugnata (cfr. doc. VII).
1.6. Il
doc. VII è stato immediatamente trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr.
doc. VIII).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2
Oggetto della
vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurata
dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di
lavoro nel periodo di controllo concernente il mese di maggio 2015.
2.3
Tra gli obblighi
dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29.
gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28
giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V
524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998
ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo
n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a
OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione
adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle
ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29
settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2
Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007.
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella
causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.
P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito
formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di
stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e
del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene
alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6.
agosto 2002).
2.6
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 (__________1972), dopo aver
conseguito la maturità a __________ e aver frequentato per due anni, dal 1991
al 1993, l’Università di __________, sezione __________ (__________), dal 1993
al 1996 ha intrapreso la formazione di laboratorista medica presso la relativa
Scuola cantonale __________, ottenendo il diploma nel settembre 1996 (cfr. doc.
1j; 1i).
Dal 1996 al 2003
l’assicurata ha lavorato in alcuni laboratori della Svizzera __________.
La medesima, poi, dal 2004
al 2007 è stata alle dipendenze del __________ di __________ quale responsabile
del reparto di __________.
Dal 2007 al 2010 RI 1 ha
lavorato per la __________ di __________ in qualità di responsabile del
laboratorio di routine di ematologia, chimica clinica immunochimica e
sierologia, nonché supervisore del reparto di microbiologia.
L’assicurata, nel corso
del 2010, è stata assunta dal laboratorio __________ di __________,
inizialmente nel reparto di microbiologia e in seguito come capo laboratorio
del reparto di chimica. Dal novembre 2014 la stessa è stata attiva presso per __________
presso la Clinica __________ (cfr. doc. 1j).
Il 4 marzo 2015 la __________
ha disdetto il suo contratto di lavoro con effetto dal 31 luglio 2015 a causa
di revisione riorganizzative. Nella comunicazione di fine rapporto è stato
precisato che qualora l’assicurata avesse trovato un lavoro prima del termine
stabilito, la __________ sarebbe stata aperta a lasciarla partire
anticipatamente (cfr. doc. 1h).
La __________, il 14
aprile 2015, ha comunicato a RI 1 di accettare la sua proposta di interrompere
il periodo di disdetta il 30 aprile 2015 (cfr. doc. 1h).
In effetti l’assicurata,
il 17 marzo 2015, è stata assunta dall’__________ con un contratto di durata
determinata quale tecnico in analisi biomediche presso il Dipartimento di
medicina di laboratorio __________ con effetto dal 1° maggio 2015. L’atto di
assunzione prevedeva quale data di scadenza il 31 dicembre 2015 e che il grado
di occupazione sarebbe stato del 50% dal 1° maggio al 30 giugno 2015, come pure
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 e al 100% dal 1° luglio al 30 settembre 2009
(cfr. doc. 1m).
Il 14 aprile 2015
l’insorgente si è iscritta in disoccupazione con effetto dal 1° maggio 2015,
dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1c).
Dal “Piano
d’azione” del 22 aprile 2015 sottoscritto dalla ricorrente e dalla sua
consulente del personale risulta che l’insorgente era tenuta a compiere due
ricerche alla settimana, pari a otto ricerche al mese, quale laboratorista e in
qualsiasi altra professione, rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui
quotidiani, candidandosi mediante internet facendo riferimento a inserzioni o a
siti aziendali, compiendo ricerche spontanee - ma solo in modo complementare a
concrete offerte di lavoro - e tramite conoscenze personali. E’ inoltre stato
concordato che gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione sarebbero
stati effettuati di persona (con consegna del Curriculum vitae) e in forma
scritta (cfr. doc. 3c).
Nel formulario “Prova
degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativo al mese di maggio
2015.
e pervenuto all’URC il 2 giugno 2015 l’insorgente ha indicato di avere
effettuato otto ricerche di lavoro in forma scritta tutte il 9 maggio 2015
(cfr. doc. 2c).
L'URC, considerando questi
sforzi insufficienti dal profilo qualitativo essendo stati svolti tutti il 9
maggio 2015, il 17 giugno 2015 ha inviato all’assicurata una “Richiesta di
giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 30 giugno 2015, il
proprio comportamento.
La consulente del
personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del
diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non
faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4a).
L’assicurata, con risposta
del 17 giugno 2015, ha asserito:
" Vi porgo
le mie scuse in quanto non avevo recepito che dovevo fare 2 ricerche a
settimana e non solo 8 al mese. Ho fatto confusione a riguardo e me ne
dispiace.
Ora ho capito il concetto e quindi non
succederà più.
(…)” (Doc. 4b)
Dal profilo
procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentita
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con
decisione formale del 23 giugno 2015, indicando che le motivazioni presentate
dalla ricorrente il 17 giugno 2015 non giustificavano il suo comportamento,
l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni (cfr.
doc. 4C; consid. 1.1.).
Con decisione su
opposizione del 9 luglio 2015 l’URC ha confermato il proprio precedente
provvedimento (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.7
Nella presente evenienza
l’URC ha considerato insufficienti qualitativamente le otto ricerche effettuate
dall’assicurata nel mese di maggio 2015, in quanto sono state tutte svolte il 9
maggio 2015 (cfr. doc. 2c; 4c; A1).
In effetti dal formulario
“Prova degli sforzi personali per trovare lavoro” concernente il mese di maggio
2015.
emerge che la ricorrente, il 9 maggio 2015, ha postulato presso l’Ospedale
__________ di __________ in relazione a un concorso per tecnico in analisi
biomediche e si è proposta in qualità di tecnico di laboratorio presso l’__________
di __________, l’__________ di __________, l’__________ di __________, la __________
di __________, la Clinica __________ di __________, la Clinica __________ di __________
e la Clinica __________ di __________.
Tutte le ricerche
menzionate sono state compiute in forma scritta.
L’insorgente ha precisato
nel modulo che la Clinica __________ non disponeva di alcun posto vacante e che
la Clinica __________ non aveva bisogno di un tecnico (cfr. doc. 2c).
Al riguardo giova rilevare
che è vero che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco
del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA 38.2014.22 del 20 agosto
2014.
consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA
38.2011.4
del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007;
STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 27).
E’
altrettanto vero, però, che nel caso di ricerche scritte può essere più
razionale preparare le proprie candidature concentrandosi qualche giorno del
mese, vista la periodicità delle offerte di lavoro pubblicate nei giornali e
tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente
relativamente lunghi (cfr. STFA C 319/02 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.; STCA
38.2009.70
del 12 ottobre 2009 consid. 2.7.)
In concreto, come visto,
la ricerca svolta presso l’Ospedale __________ di __________ riguarda un
concorso pubblicato dall’__________.
Gli sforzi intrapresi
presso la Clinica __________ e la Clinica __________ concernono, invece, delle
ricerche spontanee, visto che l’esito è stato che entrambe le strutture non
necessitavano di una figura professionale corrispondente a quanto cercato dalla
ricorrente.
Per quanto attiene alle
ulteriori cinque ricerche d’impiego non è dato di sapere se si riferiscono o
meno a offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani oppure online.
In ogni caso
l’assicurata, ritenuto che ha comunque svolto pure delle ricerche
indipendentemente da annunci puntuali di posti di lavoro (presso la Clinica __________
e la Clinica __________), anche se per iscritto, avrebbe dovuto intraprendere
sforzi al fine di reperire un’occupazione durante il corso dell’intero mese
(cfr. STCA 38.2009.70 del 13 ottobre 2009 consid. 2.7.).
Del resto quanto
concordato il 22 aprile 2015 in occasione del Piano d’Azione risulta
estremamente chiaro:
" Numero
minimo di ricerche di lavoro da effettuare settimanalmente: 2” (Doc. 3c)
L’assicurata, rispondendo
alla Richiesta di giustificazione, ha indicato di non avere recepito che doveva
effettuare due ricerche alla settimana e non solo otto al mese e di avere fatto
confusione (cfr. doc. 4b).
In proposito il TCA
evidenzia, da un lato, che la ricorrente, che ha firmato il Piano d’azione, avrebbe
dovuto prestare maggiore attenzione a quanto richiestole in modo ben
comprensibile dall’URC e, nel caso di dubbi, avrebbe comunque dovuto senza
indugio interpellare la sua consulente del personale.
Dall’altro, che non presta
il fianco a critica alcuna, risultando peraltro utile e ragionevole, la scelta
della ricorrente di compiere già parecchie ricerche di lavoro nella prima parte
del mese, come dalla stessa asserito in sede ricorsuale (cfr. doc. I). Ciò,
tuttavia, non la esimeva dal svolgerne di ulteriori nel corso di tutto il mese.
Non va dimenticato che le
due ricerche settimanali pretese dall’amministrazione, pari a otto al mese,
corrispondono unicamente al minimo richiesto.
La ricorrente, quindi, compiendo
tutte le ricerche del mese di maggio 2015 unicamente in data 9 maggio 2015, ha
effettuato degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione insufficienti
qualitativamente.
La medesima ha così
violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid.
2.3
).
Tale violazione implica,
in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.8
L’assicurata ha fatto valere
di essersi impegnata molto al fine di reperire un’occupazione a tempo
indeterminato e di essere riuscita, grazie ai suoi notevoli sforzi, a ottenere
il prolungamento del contratto con l’__________ da gennaio ad aprile 2016
all’80%, nonché la sua assunzione da parte di quest’ultimo Ente a tempo
indeterminato con grado di occupazione dell’80% a far tempo dal 1° maggio 2016
(cfr. doc. I; V; B1; B2).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 N.20 pag. 132
segg.; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, “Alcuni
compiti…”, pag. 32).
Sarebbe giustificato
sospendere un assicurato, nonostante abbia trovato un posto di lavoro, soltanto
se si dovesse ammettere, sulla base delle circostanze concrete, che con degli
sforzi maggiori dal profilo quantitativo e /o qualitativo avrebbe potuto
trovare un’occupazione che iniziasse prima di quella effettivamente reperita
(cfr. DLA 1990 N. 20 pag. 134 consid. 2b).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999
ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23
maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer
anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss
Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr
gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder
stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR
tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03
dell11 ottobre 2004):
"
Wie das kantonale
Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am
ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine
Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."
2.9
Nella
concreta fattispecie alla ricorrente, allorché si è iscritta in disoccupazione,
il 14 aprile 2015, e perlomeno nel mese in questione, maggio 2015, era stata
garantita - dal 17 marzo 2015 (cfr. doc. 1m) - solamente un’assunzione da parte
dell’__________ a tempo determinato con un grado di occupazione del 50% per i
mesi di maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2015 e del 100% per i mesi
di luglio, agosto e settembre 2015 (cfr. consid. 2.6.).
Soltanto in seguito, e
meglio al più presto nel mese di giugno 2015, le è stato prolungato il
contratto a tempo determinato da gennaio ad aprile 2016 all’80%, dapprima
verbalmente e in seguito, il 24 luglio 2015, in forma scritta (cfr. doc. V; B1;
B2; I).
La conclusione di un
contratto di lavoro a tempo indeterminato all’80% dal maggio 2016 è invece
stata confermata il 17 agosto 2015.
In effetti l’assicurata,
in un messaggio di posta elettronica inviato in tale data a __________,
responsabile __________, ha chiesto:
" (…) A voce
mi avevi detto che poi dal 1 maggio 2016 sarò in possesso di un contratto
indeterminato a 80%, me lo confermi ancora vero?
(…)” (Doc. B1)
Il 17 agosto 2015 __________
ha risposto:
" ti
confermo che dal 1. maggio 2016 il tuo contratto passerà da determinato a
indeterminato all’80%. Seguirà nel 2016 la lettera ufficiale” (Doc. B1)
Al riguardo è d’altronde utile
segnalare che nell’opposizione del 25 giugno 2015 l’assicurata ha precisato:
" (…) Nel
mio caso sto coprendo una gravidanza, al 50%, poi dalla prossima settimana sono
al 100% e poi ci sono gli ultimi mesi dell’anno che sono previsti al 50% ma le
previsione sono ottimiste in quanto ci sono delle posizioni vacanti e visto che
mi sto facendo valere di sicuro non mi manderanno a casa!
(…)” (Doc. A2)
Ne consegue che nel mese
di maggio 2015, primo mese di attività presso l’__________ con grado di
occupazione al 50%, l’assicurata nutriva soltanto una semplice speranza di
continuare a lavorare per l’__________ anche dopo il dicembre 2015, non
sufficiente per ritenere garantita un’occupazione secondo la costante
giurisprudenza federale.
E’ del resto ragionevole
che un datore di lavoro che ha assunto a tempo determinato una persona voglia
verificare concretamente le sue capacità e il suo impegno – nel caso concreto è
comunque stato sufficiente un mese di attività - prima di proporle un contratto
a tempo indeterminato.
In simili condizioni
occorre concludere che nel mese di maggio 2015, beneficiando unicamente di
un’assunzione da parte dell’__________ a tempo determinato da maggio a dicembre
2015.
con peraltro un grado di occupazione del 50% per i mesi di maggio e giugno
2015.
e da ottobre a dicembre 2015, l’insorgente non era legittimata a credere
di poter non più ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione.
Pertanto l’assicurata, nel
mese di maggio 2015, avrebbe dovuto intensificare le proprie ricerche di un
nuovo impiego al fine di porre fine al più presto alla propria disoccupazione
(parziale cfr. art. 10 cv. 2 lett. b LADI) e di evitare di far capo nuovamente
all’assicurazione contro la disoccupazione dopo il termine del contratto a
tempo determinato con l’__________ (cfr. STCA 38.2008.48 del 24 settembre 2008
consid. 2.8.).
La ricorrente, di
conseguenza, non può essere esentata da una sospensione dal dritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nel primo periodo di
controllo della disoccupazione, ossia nel mese di maggio 2015 (cfr. consid.
2.6
).
2.10
Per quanto
concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie
l’URC ha inflitto all’assicurata tre giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a un
minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
A mente del TCA, tutto ben
considerato, la penalità di tre giorni a carico della ricorrente risulta
conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il giudice
non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi
(cfr. DTF 137 V 71, DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2;
STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).
La decisione su
opposizione del 9 luglio 2015 deve, perciò, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti