Lexipedia

Decisione

38.2015.56

Sosp.di 3 gg per insuff.ricerche di lavoro in un periodo di controllo. Svolto ric.anche indip.da annunci pubblicati,x cui sforzi,anche se per iscritto, potevano essere effettuati durante il corso dell

16 marzo 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i quali lavorerà con un contratto a termine, al fine di evitare una futura

nuova iscrizione in disoccupazione.” (Doc. A1)

1.2. Contro

la decisione su opposizione del 9 luglio 2015 l’assicurata ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha addotto quanto segue:

" (…)

Questa decisione di sospendermi è stata

dovuta al fatto che ho eseguito 8 ricerche di lavoro nel mese di maggio (e 10

nel mese di giugno…) tutte lo stesso giorno invece che 2 a settimana. Ho fatto

però le mie ricerche all’inizio del mese, rispettivamente il 11 maggio, e

perciò le mie ricerche sono state spedite prima della scadenza di fine mese.

Ciò dimostra la mia volontà di aver cercato per bene un altro posto di lavoro

con serietà e quindi non mi sembra che meriti una punizione. Se avessi fatto 8

ricerche all’ultimo giorno del mese allora sì sarebbe stato una mancanza di

impegno e non avrei discusso la vostra decisione.

Vorrei anche precisare riguardo al punto 2

della vostra lettera che mi sono impegnata a cercarmi un lavoro prima di essere

iscritta in disoccupazione, e tra l’altro con successo visto che sono stata

assunta all’__________. E’ vero, i primi due mesi ho lavorato al 50% per

sostituire una collega in gravidanza, ma dal 1 luglio fino al 31 ottobre sono

al 100% ed è stato pure chiuso il mio caso all’ufficio di collocamento. I mesi

di novembre e dicembre sono tuttora previsti come da contratto a 50% e quindi

mi dovrò iscrivere di nuovo all’URC. Ma da gennaio sarò al 80% e dal 1 maggio

2016 in possesso di un contratto indeterminato presso __________, a 80% e

quindi definitivamente autonoma e non più al carico della cassa di

disoccupazione.

Nel punto 3 avete scritto che non c’è

nessuna garanzia concreta che il mio contratto presso l’__________ possa

prorogarsi e diventare indeterminato, invece sono ora in possesso di questo

tanto atteso contratto, in seguito al colloquio che avevo richiesto con la

responsabile dell’__________, la signora __________.

Quindi per concludere, vorrei chiedervi di

riesaminare il mio caso tenendo conto di questa nuova informazione. Ho ottenuto

quello che desideravo tanto da quando sono stata assunta al laboratorio dell’Ospedale

__________, cioè un contratto indeterminato, e permettetemi di specificare che

l’ho ottenuto grazie al mio grande impegno durante questi 3 mesi di lavoro.

Mi hanno fatto tutti i complimenti per il

mio impegno lavorativo, quindi non penso in buona fede che potete ancora

rimproverarmi di non essermi impegnata abbastanza per trovarmi un lavoro

adeguato.

(…)” (Doc. I)

1.3. Nella

sua risposta del 7 agosto 2015 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa

con argomenti in buona sostanza analoghi a quelli esposti nella decisione su

opposizione impugnata (cfr. doc. III).

1.4. Il

14 agosto 2015 l’assicurata si è nuovamente pronunciata in merito alla

fattispecie e ha prodotto alcuni documenti, in particolare il prolungamento del

suo contratto di lavoro con l’__________ da gennaio ad aprile 2016 con grado di

occupazione dell’80% e la conferma da parte di tale __________ che dal 1°

maggio 2016 è stata assunta con contratto di durata indeterminata all’80% (cfr.

doc. V+B1-3).

1.5. Con

scritto del 31 agosto 2015 l’URC ha indicato di non avere alcunché da aggiungere

e ha chiesto di confermare la decisione impugnata (cfr. doc. VII).

1.6. Il

doc. VII è stato immediatamente trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr.

doc. VIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

Oggetto della

vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurata

dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di

lavoro nel periodo di controllo concernente il mese di maggio 2015.

2.3

Tra gli obblighi

dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato

modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della

professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto

invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio

luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove

documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29.

gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede

che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto

che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno,

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo

egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,

secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28

giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così

sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo

precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.

Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché

gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere

tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione

in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF

8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V

524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di

collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo

n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a

OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione

adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle

ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con

riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando

tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha

precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29

settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2

Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,

la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en

principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février

2007.

consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à

une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches

de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et

bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C

176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;

RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.

Sulle modalità con le quali

bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella

causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.

P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito

formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di

stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e

del lavoro).

In caso di rifiuto del datore

di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene

alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il

modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6.

agosto 2002).

2.6

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 (__________1972), dopo aver

conseguito la maturità a __________ e aver frequentato per due anni, dal 1991

al 1993, l’Università di __________, sezione __________ (__________), dal 1993

al 1996 ha intrapreso la formazione di laboratorista medica presso la relativa

Scuola cantonale __________, ottenendo il diploma nel settembre 1996 (cfr. doc.

1j; 1i).

Dal 1996 al 2003

l’assicurata ha lavorato in alcuni laboratori della Svizzera __________.

La medesima, poi, dal 2004

al 2007 è stata alle dipendenze del __________ di __________ quale responsabile

del reparto di __________.

Dal 2007 al 2010 RI 1 ha

lavorato per la __________ di __________ in qualità di responsabile del

laboratorio di routine di ematologia, chimica clinica immunochimica e

sierologia, nonché supervisore del reparto di microbiologia.

L’assicurata, nel corso

del 2010, è stata assunta dal laboratorio __________ di __________,

inizialmente nel reparto di microbiologia e in seguito come capo laboratorio

del reparto di chimica. Dal novembre 2014 la stessa è stata attiva presso per __________

presso la Clinica __________ (cfr. doc. 1j).

Il 4 marzo 2015 la __________

ha disdetto il suo contratto di lavoro con effetto dal 31 luglio 2015 a causa

di revisione riorganizzative. Nella comunicazione di fine rapporto è stato

precisato che qualora l’assicurata avesse trovato un lavoro prima del termine

stabilito, la __________ sarebbe stata aperta a lasciarla partire

anticipatamente (cfr. doc. 1h).

La __________, il 14

aprile 2015, ha comunicato a RI 1 di accettare la sua proposta di interrompere

il periodo di disdetta il 30 aprile 2015 (cfr. doc. 1h).

In effetti l’assicurata,

il 17 marzo 2015, è stata assunta dall’__________ con un contratto di durata

determinata quale tecnico in analisi biomediche presso il Dipartimento di

medicina di laboratorio __________ con effetto dal 1° maggio 2015. L’atto di

assunzione prevedeva quale data di scadenza il 31 dicembre 2015 e che il grado

di occupazione sarebbe stato del 50% dal 1° maggio al 30 giugno 2015, come pure

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 e al 100% dal 1° luglio al 30 settembre 2009

(cfr. doc. 1m).

Il 14 aprile 2015

l’insorgente si è iscritta in disoccupazione con effetto dal 1° maggio 2015,

dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1c).

Dal “Piano

d’azione” del 22 aprile 2015 sottoscritto dalla ricorrente e dalla sua

consulente del personale risulta che l’insorgente era tenuta a compiere due

ricerche alla settimana, pari a otto ricerche al mese, quale laboratorista e in

qualsiasi altra professione, rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui

quotidiani, candidandosi mediante internet facendo riferimento a inserzioni o a

siti aziendali, compiendo ricerche spontanee - ma solo in modo complementare a

concrete offerte di lavoro - e tramite conoscenze personali. E’ inoltre stato

concordato che gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione sarebbero

stati effettuati di persona (con consegna del Curriculum vitae) e in forma

scritta (cfr. doc. 3c).

Nel formulario “Prova

degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativo al mese di maggio

2015.

e pervenuto all’URC il 2 giugno 2015 l’insorgente ha indicato di avere

effettuato otto ricerche di lavoro in forma scritta tutte il 9 maggio 2015

(cfr. doc. 2c).

L'URC, considerando questi

sforzi insufficienti dal profilo qualitativo essendo stati svolti tutti il 9

maggio 2015, il 17 giugno 2015 ha inviato all’assicurata una “Richiesta di

giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 30 giugno 2015, il

proprio comportamento.

La consulente del

personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del

diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non

faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4a).

L’assicurata, con risposta

del 17 giugno 2015, ha asserito:

" Vi porgo

le mie scuse in quanto non avevo recepito che dovevo fare 2 ricerche a

settimana e non solo 8 al mese. Ho fatto confusione a riguardo e me ne

dispiace.

Ora ho capito il concetto e quindi non

succederà più.

(…)” (Doc. 4b)

Dal profilo

procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentita

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA

(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con

decisione formale del 23 giugno 2015, indicando che le motivazioni presentate

dalla ricorrente il 17 giugno 2015 non giustificavano il suo comportamento,

l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni (cfr.

doc. 4C; consid. 1.1.).

Con decisione su

opposizione del 9 luglio 2015 l’URC ha confermato il proprio precedente

provvedimento (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7

Nella presente evenienza

l’URC ha considerato insufficienti qualitativamente le otto ricerche effettuate

dall’assicurata nel mese di maggio 2015, in quanto sono state tutte svolte il 9

maggio 2015 (cfr. doc. 2c; 4c; A1).

In effetti dal formulario

“Prova degli sforzi personali per trovare lavoro” concernente il mese di maggio

2015.

emerge che la ricorrente, il 9 maggio 2015, ha postulato presso l’Ospedale

__________ di __________ in relazione a un concorso per tecnico in analisi

biomediche e si è proposta in qualità di tecnico di laboratorio presso l’__________

di __________, l’__________ di __________, l’__________ di __________, la __________

di __________, la Clinica __________ di __________, la Clinica __________ di __________

e la Clinica __________ di __________.

Tutte le ricerche

menzionate sono state compiute in forma scritta.

L’insorgente ha precisato

nel modulo che la Clinica __________ non disponeva di alcun posto vacante e che

la Clinica __________ non aveva bisogno di un tecnico (cfr. doc. 2c).

Al riguardo giova rilevare

che è vero che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco

del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA 38.2014.22 del 20 agosto

2014.

consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA

38.2011.4

del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007;

STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 27).

E’

altrettanto vero, però, che nel caso di ricerche scritte può essere più

razionale preparare le proprie candidature concentrandosi qualche giorno del

mese, vista la periodicità delle offerte di lavoro pubblicate nei giornali e

tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente

relativamente lunghi (cfr. STFA C 319/02 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.; STCA

38.2009.70

del 12 ottobre 2009 consid. 2.7.)

In concreto, come visto,

la ricerca svolta presso l’Ospedale __________ di __________ riguarda un

concorso pubblicato dall’__________.

Gli sforzi intrapresi

presso la Clinica __________ e la Clinica __________ concernono, invece, delle

ricerche spontanee, visto che l’esito è stato che entrambe le strutture non

necessitavano di una figura professionale corrispondente a quanto cercato dalla

ricorrente.

Per quanto attiene alle

ulteriori cinque ricerche d’impiego non è dato di sapere se si riferiscono o

meno a offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani oppure online.

In ogni caso

l’assicurata, ritenuto che ha comunque svolto pure delle ricerche

indipendentemente da annunci puntuali di posti di lavoro (presso la Clinica __________

e la Clinica __________), anche se per iscritto, avrebbe dovuto intraprendere

sforzi al fine di reperire un’occupazione durante il corso dell’intero mese

(cfr. STCA 38.2009.70 del 13 ottobre 2009 consid. 2.7.).

Del resto quanto

concordato il 22 aprile 2015 in occasione del Piano d’Azione risulta

estremamente chiaro:

" Numero

minimo di ricerche di lavoro da effettuare settimanalmente: 2” (Doc. 3c)

L’assicurata, rispondendo

alla Richiesta di giustificazione, ha indicato di non avere recepito che doveva

effettuare due ricerche alla settimana e non solo otto al mese e di avere fatto

confusione (cfr. doc. 4b).

In proposito il TCA

evidenzia, da un lato, che la ricorrente, che ha firmato il Piano d’azione, avrebbe

dovuto prestare maggiore attenzione a quanto richiestole in modo ben

comprensibile dall’URC e, nel caso di dubbi, avrebbe comunque dovuto senza

indugio interpellare la sua consulente del personale.

Dall’altro, che non presta

il fianco a critica alcuna, risultando peraltro utile e ragionevole, la scelta

della ricorrente di compiere già parecchie ricerche di lavoro nella prima parte

del mese, come dalla stessa asserito in sede ricorsuale (cfr. doc. I). Ciò,

tuttavia, non la esimeva dal svolgerne di ulteriori nel corso di tutto il mese.

Non va dimenticato che le

due ricerche settimanali pretese dall’amministrazione, pari a otto al mese,

corrispondono unicamente al minimo richiesto.

La ricorrente, quindi, compiendo

tutte le ricerche del mese di maggio 2015 unicamente in data 9 maggio 2015, ha

effettuato degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione insufficienti

qualitativamente.

La medesima ha così

violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid.

2.3

).

Tale violazione implica,

in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.8

L’assicurata ha fatto valere

di essersi impegnata molto al fine di reperire un’occupazione a tempo

indeterminato e di essere riuscita, grazie ai suoi notevoli sforzi, a ottenere

il prolungamento del contratto con l’__________ da gennaio ad aprile 2016

all’80%, nonché la sua assunzione da parte di quest’ultimo Ente a tempo

indeterminato con grado di occupazione dell’80% a far tempo dal 1° maggio 2016

(cfr. doc. I; V; B1; B2).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 N.20 pag. 132

segg.; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, “Alcuni

compiti…”, pag. 32).

Sarebbe giustificato

sospendere un assicurato, nonostante abbia trovato un posto di lavoro, soltanto

se si dovesse ammettere, sulla base delle circostanze concrete, che con degli

sforzi maggiori dal profilo quantitativo e /o qualitativo avrebbe potuto

trovare un’occupazione che iniziasse prima di quella effettivamente reperita

(cfr. DLA 1990 N. 20 pag. 134 consid. 2b).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999

ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23

maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer

anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss

Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr

gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder

stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber

und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR

tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03

dell11 ottobre 2004):

"

Wie das kantonale

Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am

ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine

Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

2.9

Nella

concreta fattispecie alla ricorrente, allorché si è iscritta in disoccupazione,

il 14 aprile 2015, e perlomeno nel mese in questione, maggio 2015, era stata

garantita - dal 17 marzo 2015 (cfr. doc. 1m) - solamente un’assunzione da parte

dell’__________ a tempo determinato con un grado di occupazione del 50% per i

mesi di maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2015 e del 100% per i mesi

di luglio, agosto e settembre 2015 (cfr. consid. 2.6.).

Soltanto in seguito, e

meglio al più presto nel mese di giugno 2015, le è stato prolungato il

contratto a tempo determinato da gennaio ad aprile 2016 all’80%, dapprima

verbalmente e in seguito, il 24 luglio 2015, in forma scritta (cfr. doc. V; B1;

B2; I).

La conclusione di un

contratto di lavoro a tempo indeterminato all’80% dal maggio 2016 è invece

stata confermata il 17 agosto 2015.

In effetti l’assicurata,

in un messaggio di posta elettronica inviato in tale data a __________,

responsabile __________, ha chiesto:

" (…) A voce

mi avevi detto che poi dal 1 maggio 2016 sarò in possesso di un contratto

indeterminato a 80%, me lo confermi ancora vero?

(…)” (Doc. B1)

Il 17 agosto 2015 __________

ha risposto:

" ti

confermo che dal 1. maggio 2016 il tuo contratto passerà da determinato a

indeterminato all’80%. Seguirà nel 2016 la lettera ufficiale” (Doc. B1)

Al riguardo è d’altronde utile

segnalare che nell’opposizione del 25 giugno 2015 l’assicurata ha precisato:

" (…) Nel

mio caso sto coprendo una gravidanza, al 50%, poi dalla prossima settimana sono

al 100% e poi ci sono gli ultimi mesi dell’anno che sono previsti al 50% ma le

previsione sono ottimiste in quanto ci sono delle posizioni vacanti e visto che

mi sto facendo valere di sicuro non mi manderanno a casa!

(…)” (Doc. A2)

Ne consegue che nel mese

di maggio 2015, primo mese di attività presso l’__________ con grado di

occupazione al 50%, l’assicurata nutriva soltanto una semplice speranza di

continuare a lavorare per l’__________ anche dopo il dicembre 2015, non

sufficiente per ritenere garantita un’occupazione secondo la costante

giurisprudenza federale.

E’ del resto ragionevole

che un datore di lavoro che ha assunto a tempo determinato una persona voglia

verificare concretamente le sue capacità e il suo impegno – nel caso concreto è

comunque stato sufficiente un mese di attività - prima di proporle un contratto

a tempo indeterminato.

In simili condizioni

occorre concludere che nel mese di maggio 2015, beneficiando unicamente di

un’assunzione da parte dell’__________ a tempo determinato da maggio a dicembre

2015.

con peraltro un grado di occupazione del 50% per i mesi di maggio e giugno

2015.

e da ottobre a dicembre 2015, l’insorgente non era legittimata a credere

di poter non più ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione.

Pertanto l’assicurata, nel

mese di maggio 2015, avrebbe dovuto intensificare le proprie ricerche di un

nuovo impiego al fine di porre fine al più presto alla propria disoccupazione

(parziale cfr. art. 10 cv. 2 lett. b LADI) e di evitare di far capo nuovamente

all’assicurazione contro la disoccupazione dopo il termine del contratto a

tempo determinato con l’__________ (cfr. STCA 38.2008.48 del 24 settembre 2008

consid. 2.8.).

La ricorrente, di

conseguenza, non può essere esentata da una sospensione dal dritto

all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nel primo periodo di

controllo della disoccupazione, ossia nel mese di maggio 2015 (cfr. consid.

2.6

).

2.10

Per quanto

concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie

l’URC ha inflitto all’assicurata tre giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a un

minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

A mente del TCA, tutto ben

considerato, la penalità di tre giorni a carico della ricorrente risulta

conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il giudice

non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi

(cfr. DTF 137 V 71, DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2;

STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).

La decisione su

opposizione del 9 luglio 2015 deve, perciò, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti