38.2015.60
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27 gennaio 2016Italiano17 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.60
LG/sc
Lugano
27 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 luglio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con la decisione su
opposizione del 28 luglio 2015 la Cassa CO 1 (di seguito: la Cassa) ha
confermato la precedente decisione del 5 maggio 2015 (cfr. doc. 10) con cui ha
negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione dal 9 marzo 2015, in
quanto entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (dal 9 marzo
2013 all’8 marzo 2015) non poteva comprovare 12 mesi di contribuzione richiesti,
bensì unicamente 9,7 mesi di contribuzione e non poteva essere esonerato dal
periodo di contribuzione (cfr. doc. 10).
1.2. La Cassa, nella decisione su
opposizione, ha segnatamente rilevato quanto segue:
“(…)
Nel presente caso l'assicurato ha potuto comprovare unicamente
9.70 mesi di contribuzione (__________).
In merito all'affiliazione alla cassa di compensazione AVS gli
oneri sono stati pagati come persona senza attività lucrativa in Svizzera.
Infatti gli stessi, eventualmente, sarebbero dovuti essere pagati
nel paese dove ha svolto l'attività.
In sede di opposizione l'assicurato ha rivendicato le indennità di
disoccupazione conformemente alle disposizione dell'art. 14 cpv. 1 lett. a.
In base alla documentazione presentata si evince che lo stesso ha
seguito una formazione dal 31 gennaio 2014 al 30 gennaio 2015, così come indicato
nella risposta alla richiesta di informazioni fatta dalla cassa, la formazione
non era a tempo pieno ma bensì di 4 ore al giorno.
Quindi l'assicurato ha frequentato una formazione scolastica nella
misura del 50%, non può quindi essere esonerato dall'adempimento del periodo di
contribuzione in quanto non esiste un rapporto di casualità.
Conformemente alle disposizioni in materia di assicurazione contro
la disoccupazione l'assicurato avrebbe potuto mettere a profitto il rimanente
50% per acquisire un periodo di contribuzione sufficiente.
Per questi motivo l'opposizione non può essere accolta.” (doc. 24)
1.3. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e
il riconoscimento del diritto a beneficiare di prestazioni secondo la LADI
(cfr. doc. I, pag. 6).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha fatto valere che durante dodici mesi ha
svolto un corso di lingua in __________ che lo occupava quattro ore al giorno.
Pretendere – come sostiene l’amministrazione – che RI 1 potesse reperire un
impiego a tempo parziale, per la durata di dodici mesi, durante lo svolgimento
di questo corso è, secondo l’avv. RA 1, un atto manifestamente arbitrario (cfr.
doc. I, pag. 4).
Il patrocinatore
dell’assicurato ha quindi precisato come la durata del corso di quattro ore
impegni lo studente in misura maggiore: “accanto infatti alla frequenza
delle lezioni, vi sono tutta una serie di attività e di lavori che lo studente
deve svolgere al suo domicilio, come la lettura di materiali didattici,
svolgimento di esercizi e ripetizione delle acquisizioni d’aula”, cui si
aggiunge il tempo per gli spostamenti casa-scuola e le difficoltà della lingua.
Ne discende – secondo l’avv. RA 1 – l’impossibilità di svolgere qualsiasi altra
attività, anche in considerazione del divieto assoluto di lavorare imposto a
uno studente dalle leggi della __________ (cfr. doc. I, pag. 4).
Il ricorrente ha quindi
evidenziato che non potendo lavorare in __________ ha comunque svolto, con i
mezzi di comunicazione a distanza, incarichi ad hoc regolarmente
notificati all’Ufficio disoccupazione (cfr. doc. I, pag. 5).
1.4. In risposta la Cassa ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In replica l’avv. RA 1 si è
riconfermato nelle proprie argomentazioni sottolineando che RI 1 ha frequentato
dal 31 gennaio 2014 al 30 gennaio 2015 due corsi di lingua thai per quattro ore
al giorno. Oltre alla frequenza giornaliera egli doveva poi dedicare la
restante parte del tempo allo studio individuale. Tutto questo impediva di
assumere qualsiasi altro impegno lavorativo (doc. VII).
Il doc. VII e gli allegati
sono stati inviati per osservazioni a CO 1 (doc. VIII).
1.6. In data 11 novembre 2015 CO 1
ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (doc. IX).
Il doc. IX è stato
trasmesso avv. RA 1 per conoscenza (doc. X).
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato può essere esonerato dall’adempimento del
periodo di contribuzione oppure no.
L’art. 9 cpv. 1 LADI
prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di
contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non
disponga altrimenti.
In
virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno
nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
2.2. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
L'art.
14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI),
durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto
di lavoro per
uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi
obblighi:
a. formazione scolastica,
riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni
siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia (art. 3 LPGA),
infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante
questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno in un istituto
svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un
istituto svizzero analogo.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), nella sentenza C 157/03 del 2
settembre 2003, si è pronunciato sulle condizioni dell’art. 14 LADI nel caso di
un assicurato che, dopo aver interrotto alla fine del primo anno scolastico una
formazione in "Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test
dai quali è emersa la sua idoneità ad una formazione quale insegnante.
In
una sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 10 pag. 132 segg., il TFA ha ribadito
che la ripetizione di esami fa parte in genere della durata della formazione, a
condizione, tuttavia, che in particolare il tempo supplementare necessario,
come peraltro la formazione stessa, sia sufficientemente controllabile. Un
periodo di un anno e otto mesi per prepararsi e sostenere gli esami di
avvocatura è eccessivo.
In
una sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg. l’Alta Corte ha
stabilito che un periodo di pratica che permette a un assicurato di completare
le conoscenze teoriche acquisite all’Università facendo un’esperienza pratica
in un settore specifico rientra nel campo d’applicazione dell’art. 14 cpv. 1
lett. a LADI, rispettivamente dell’art. 25 LAVS, anche se tale pratica non
costituisce una condizione necessaria per la formazione acquisita.
In
una sentenza pubblicata in DLA 1991 pag. 85 seg. Il TFA ha stabilito che il
tempo di preparazione necessario (a domicilio) per l'esame di ammissione alla
carriera diplomatica nonché gli indispensabili soggiorni a scopi linguistici
devono essere equiparati ad un perfezionamento professionale ai sensi dell'articolo
14 capoverso 1 lettera a LADI.
In
un'altra sentenza pubblicata in DLA 2005 pag. 205 seg. l'Alta Corte ha
stabilito che un periodo di autoperfezionamento effettuato tra due corsi di
lingue non può essere computato come periodo di esenzione dall'obbligo di
pagare i contributi (art. 14 LADI) per il fatto di non essere sufficientemente
controllabile e poiché l'acquisizione di conoscenze e di esperienze non può
essere equiparata, dal punto di vista giuridico o perlomeno di fatto, a una
formazione che prepara a una futura attività lucrativa. La semplice
verosimiglianza della formazione continua svolta tra i corsi di lingue non
costituisce una prova sufficiente.
Nella
sentenza pubblicata in DLA 1990 pag. 21 seg. la nostra Massima Istanza ha
stabilito che l'esigenza di una sufficiente controllabilità giusta il vecchio
diritto dev'essere adempiuta anche nell'ambito dell'articolo 14 capoverso 1
lettera a LADI. Uno studio autodidattico in relazione con un proprio progetto
di ricerca non può essere sufficientemente controllato e non rientra perciò
nella fattispecie giuridica giustificante l'esenzione dall'adempimento del
periodo di contribuzione quali la formazione scolastica, la riqualificazione o
il perfezionamento.
L’Alta Corte,
pronunciandosi in merito a un caso ticinese, con sentenza C 224/04 del 22
febbraio 2006, ha confermato il giudizio del TCA che aveva respinto il ricorso
inoltrato da un’assicurata contro una decisione su opposizione di una Cassa con
cui le era stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, poiché non
aveva compiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerata
dall’adempimento dello stesso.
La Massima Istanza ha
concluso che l'insorgente non poteva nemmeno beneficiare di un motivo di
esenzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, in quanto non aveva
superato complessivamente il limite di 12 mesi, durante i quali non sarebbe
stata vincolata da un rapporto di lavoro per motivi di formazione (STFA C
224/04 del 22 febbraio 2006, consid. 2)
In
un'altra sentenza C 241/04 del 9 maggio 2006, attinente a un caso ticinese
relativo a un assicurato che quale motivo di esonero dall’adempimento del
periodo minimo di contribuzione ha invocato, oltre a un periodo di studi presso
un’università in Svizzera fino all’ottenimento del diploma e a due soggiorni
all’estero, lo svolgimento dell’attività di ricerca concernente la stesura di un progetto di dottorato, il TFA ha osservato che
il lavoro di ricerca in esame non può infatti essere assunto quale formazione
ai sensi della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già avuto modo di
statuire che uno studio autodidattico in relazione con un proprio progetto di
ricerca non è sufficientemente controllabile e non rientra perciò nella
fattispecie giuridica giustificante l’esenzione dall’adempimento del periodo di
contribuzione (DLA 1990 no. 2 pag. 21)." (STFA del 9 maggio 2006 nella
causa V., C 241/04, consid. 5)
In una sentenza C 319/05 del
10 luglio 2006, a proposito di un corso di perfezionamento in Inghilterra, il TFA
ha sottolineato che l’assicurato non può pretendere di essere idoneo al
collocamento in un determinato periodo e, successivamnete, prevalersi di un
motivo di esonero per lo stesso periodo.
Nella DTF
108 V 103 l’Alta Corte ha indicato che una formazione svolta all’estero deve
essere sufficientemente controllabile per evitare che un soggiorno
principalmente turistico possa condurre allʼesonero
dall’adempimento del periodo minimo di contribuzione.
Nella
sentenza pubblicata in DLA 2000 pag. 144 seg. il TFA ha stabilito che la
correzione di lavori di diploma o la ripetizione di esami contano come periodo
di formazione se l'assicurato dedica un'ampia parte del suo tempo a tali
lavori, che devono essere sufficientemente controllabili e distogliere l'assicurato
dall'adempimento delle prescrizioni di controllo.
In
una sentenza 38.2006.30 del 23 novembre 2006 il TCA ha ritenuto non
sufficientemente controllabile l'attività di ricerca svolta dall'assicurato
sull'arco di 30 mesi, come pure per il corso di perfezionamento frequentato
dall'assicurato, il quale visto il ridotto numero di ore settimanali (sei) non
era di intensità tale di impedirgli di assumere un'attività lucrativa.
Nella sentenza di questa
Corte 38.2010.26 del 21 luglio 2010, il TCA ha concluso che un periodo di
pratica di 6 mesi presso l’Ambasciata svizzera di Washington, viste le modalità
in cui si è svolto lo stage e gli obiettivi perseguiti, era da considerarsi un
periodo di formazione atto a completare le conoscenze acquisite a livello universitario
e che avrebbe permesso all’assicurato di avere maggiori possibilità di
inserimento nel mondo del lavoro.
2.3. Circa la necessità di un nesso
causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e il motivo d'esonero,
vedi la decisione dell’Alta Corte C 234/02 e 235/02 del 17 novembre 2003, nel
caso di due assicurati che, visti gli impegni di studio ("medizinische-therapeutische
Grundausbildung" presso una ditta e "zusätzlichen
Weiterbildungen"), chiedevano di essere esonerati dal periodo di
contribuzione.
In
merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata
in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle
regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo
l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13
LADI.
Contestualmente il TFA ha
pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con
periodi di esonero (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270).
Nella DTF 130 V 229 il TF ha rammentato che deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra
l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e i motivi elencati
nel predetto disposto (art. 14 LADI). Siffatta causalità è unicamente data se,
per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per
l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386 seg.
consid. 2b, DTF 121 V 342 seg.
consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa e riferimenti ivi
citati).
Ne consegue che in
presenza di un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario
nesso causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio
di un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure
sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; NUSSBAUMER, op. cit.,
cifra marg. 197).
2.4. Dagli atti di
causa risulta che l’assicurato durante il periodo di contribuzione ha lavorato
presso la __________ di __________ dal 31 agosto 1998 al 31 dicembre 2013 (doc.
3).
In seguito è
stato alle dipendenze della __________ di __________ dal 1° giugno 2014 al 30
giugno 2014 e della __________ di Lisbona dal 1° dicembre 2014 al 31 gennaio
2015 (doc. 2).
RI 1 ha poi
indicato di aver soggiornato all’estero (__________) dal 25 dicembre 2014 al 5
marzo 2015 per formazione/perfezionamento professionale (cfr. doc. 2, pto. 32).
In data 9
marzo 2015 il ricorrente si è iscritto in disoccupazione rivendicato il diritto
all’indennità dal medesimo giorno dichiarando di essere alla ricerca di un
impiego a tempo pieno (cfr. doc. 1, 2).
La Cassa ha
respinto tale domanda ritenendo che egli non ha adempiuto il periodo di contribuzione,
né poteva essere esonerato da questo obbligo (doc. 10, 24).
Il
ricorrente non ha contestato il fatto di non avere compiuto il periodo minimo
di contribuzione, ma la circostanza di non poter essere esentato da tale
obbligo (cfr. doc. I).
2.5. Nell’evenienza
concreta è incontestato che nel termine quadro per il periodo di contribuzione
(dal 9 marzo 2013 all’8 marzo 2015) l’assicurato ha saputo comprovare 9,7 mesi
di contribuzione (presso __________), periodo inferiore ai 12 mesi almeno prescritti
dalla legge (cfr. consid. 2.2.).
2.6. A ragione poi la Cassa ha
ritenuto che l’assicurato non può essere esonerato dall’adempimento del periodo
di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Dalle tavole processuali
si evince che nel termine quadro di contribuzione pertinente (9 marzo 2013 - 8
marzo 2015) il ricorrente è stato in __________ a svolgere un corso di lingue.
Sul formulario “Domanda
d’indennità di disoccupazione” del 10 marzo 2015 egli ha indicato una
durata del soggiorno in __________ per tale scopo dal 25 dicembre 2014 al 5
marzo 2015 (cfr. doc. 2 pto. 32).
Nello scritto del 18
maggio 2015 egli ha indicato che il corso di lingue era della durata di un anno
(cfr. doc. 11).
Alla richiesta della Cassa
di fornire un’attestazione con il periodo esatto di formazione con i relativi
giorni e orari di frequenza, RI 1 ha risposto via posta elettronica il 19
luglio 2015 producendo l’attestato del 6 febbraio 2014 della “__________”
in cui viene certificata la frequentazione della scuola di lingue da parte
dell’insorgente dal 31 gennaio 2014 al 30 gennaio 2015 (cfr. doc. 14, vedi
anche certificato del 4 febbraio 2015, doc. G).
Nello scritto
accompagnatorio egli ha quindi precisato che “La frequenza era di 4 ore
al giorno. Oltre a questo corso ho anche preso parte a lezioni private, che
però in quanto tali, non posso documentare” (doc. 13, la sottolineatura è
del redattore).
In simili circostanze,
anche ammettendo che il corso svolto a __________ configuri una formazione ai
sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (al riguardo cfr. STFA del 22 febbraio
2006 nella causa K., C 224/04 consid. 2, riprodotta al consid. 2.8.),
complessivamente il ricorrente non ha superato il limite di dodici mesi durante
Fatti
i quali non sarebbe stato vincolato da un rapporto di lavoro per motivi di
formazione (cfr. consid. 2.2.).
Da un lato, l’attestato
della “__________” di __________ non attesta una frequenza superiore a 12 mesi
e dall’altro – come indicato anche da CO 1 in sede di risposta (cfr. doc. III,
pag. 6) – dall’estratto bancario __________ del 12 novembre 2013 emerge il
pagamento del corso base __________ di 180 ore da febbraio 2014 a gennaio 2015
(cfr. doc. 16).
Alla luce di quanto sopra,
il TCA non ha ragioni per scostarsi dal provvedimento impugnato, in quanto
l’assicurato non ha comunque svolto un’attività a tempo pieno.
In assenza di un nesso di
causalità, la decisione della Cassa va confermata.
Il ricorrente ha
contestato la conclusione della Cassa, secondo la quale l’impegno di 4 ore al
giorno corrisponde al 50%. A suo dire, l’impegno effettivo superava le 4 ore in
quanto “vi sono tutta una serie di attività e di lavori che lo studente deve
svolgere al suo domicilio, come la lettura di materiali didattici, svolgimento
Considerandi
di esercizi e ripetizionie delle acquisizioni d’aula” (cfr. doc. i, pag.
4).
Richiamata la
giurisprudenza esposta al consid. 2.2., il TCA constata che se è vero che la
giurisprudenza federale interpreta abbastanza largamente la nozione di
perfezionamento è altrettanto vero che la stessa giurisprudenza esige, per
ammettere l'esonero dal periodo di contribuzione, che l'assicurato segua una
formazione sufficientemente controllabile (cfr. al riguardo la sentenza C
241/04 del 9 maggio 2006 relativa alla stesura di un progetto di dottorato).
In concreto, i lavori
svolti a domicilio dall’assicurato (lettura, esercizi e ripetizioni
giornaliere) rientrano nelle attività che sfuggono ad un sufficiente controllo
e dunque non possono entrare in considerazione per l’esonero del periodo di
contribuzione. Men che meno i tempi di trasferta casa-scuola indicati dal
ricorrente (cfr. doc. I, pag. 4).
Alla luce di tutto quanto
esposto, visto che l'assicurato non ha adempiuto e neppure poteva essere
esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione, a ragione la Cassa gli
ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione non essendo dato il
presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
La decisione su
opposizione impugnata va, dunque, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti