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Decisione

38.2015.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 gennaio 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i quali non sarebbe stato vincolato da un rapporto di lavoro per motivi di

formazione (cfr. consid. 2.2.).

Da un lato, l’attestato

della “__________” di __________ non attesta una frequenza superiore a 12 mesi

e dall’altro – come indicato anche da CO 1 in sede di risposta (cfr. doc. III,

pag. 6) – dall’estratto bancario __________ del 12 novembre 2013 emerge il

pagamento del corso base __________ di 180 ore da febbraio 2014 a gennaio 2015

(cfr. doc. 16).

Alla luce di quanto sopra,

il TCA non ha ragioni per scostarsi dal provvedimento impugnato, in quanto

l’assicurato non ha comunque svolto un’attività a tempo pieno.

In assenza di un nesso di

causalità, la decisione della Cassa va confermata.

Il ricorrente ha

contestato la conclusione della Cassa, secondo la quale l’impegno di 4 ore al

giorno corrisponde al 50%. A suo dire, l’impegno effettivo superava le 4 ore in

quanto “vi sono tutta una serie di attività e di lavori che lo studente deve

svolgere al suo domicilio, come la lettura di materiali didattici, svolgimento

Considerandi

di esercizi e ripetizionie delle acquisizioni d’aula” (cfr. doc. i, pag.

4).

Richiamata la

giurisprudenza esposta al consid. 2.2., il TCA constata che se è vero che la

giurisprudenza federale interpreta abbastanza largamente la nozione di

perfezionamento è altrettanto vero che la stessa giurisprudenza esige, per

ammettere l'esonero dal periodo di contribuzione, che l'assicurato segua una

formazione sufficientemente controllabile (cfr. al riguardo la sentenza C

241/04 del 9 maggio 2006 relativa alla stesura di un progetto di dottorato).

In concreto, i lavori

svolti a domicilio dall’assicurato (lettura, esercizi e ripetizioni

giornaliere) rientrano nelle attività che sfuggono ad un sufficiente controllo

e dunque non possono entrare in considerazione per l’esonero del periodo di

contribuzione. Men che meno i tempi di trasferta casa-scuola indicati dal

ricorrente (cfr. doc. I, pag. 4).

Alla luce di tutto quanto

esposto, visto che l'assicurato non ha adempiuto e neppure poteva essere

esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione, a ragione la Cassa gli

ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione non essendo dato il

presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

La decisione su

opposizione impugnata va, dunque, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti