38.2015.61
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16 dicembre 2015Italiano62 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.61
dc/gm
Lugano
16 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 agosto 2015 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 6 agosto 2015 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 29 aprile 2015 (cfr. doc. 14) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto
all’indennità di disoccupazione dal 23 marzo 2015 per non avere la propria
residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia.
Al riguardo
l'amministrazione ha in particolare sottolineato che l’assicurato rientra
almeno una volta alla settimana in Italia e che in quel paese egli ha pure il
centro dei suoi interessi personali.
1.2. Contro questa decisione
l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La
sua patrocinatrice sostiene innanzitutto che l’assicurato risiede in Svizzera,
rilevando:
" (…)
II signor RI 1, cittadino italiano, ha lavorato alle dipendenze
della __________, __________, dal 5.04.2012 al 31.10.2014, già precedentemente
dal 1984 al 1987. Durante il periodo dal 5.01.2012 al 22.03.2015 ha lavorato in
qualità di addetto alle __________ presso la società __________ di __________.
L'assicurato è titolare di un permesso di dimora B UE/AELS,
durante lo svolgimento della sua attività ha dunque regolarmente soggiornato in
Svizzera e, meglio, a __________, dove ha preso in affitto un appartamento di 2
½ locali.
La sorella dell'assicurato, di cittadinanza svizzera, risiede a __________
e altri parenti materni sono domiciliati a __________.
Si noti come il ricorrente non abbia abbandonato il territorio
svizzero al momento in cui si è ritrovato disoccupato, egli ha svolto le sue
ricerche di lavoro in Svizzera e ha mantenuto il suo contratto d'affitto in
Svizzera.
A far data dal 13.04.2015, il ricorrente ha ritrovato un lavoro e
svolge un'attività lavorativa a tempo pieno presso la __________ di __________.
(…)
Premesso che il ricorrente sostiene che le risposte fornite
durante l'audizione del 24.04.2015, non permettono di dare un quadro completo
della sua situazione in Svizzera rispettivamente della sua situazione
famigliare, in altre parole, quest'ultime, per dare un quadro corretto della
situazione, andavano ulteriormente sviluppate.
Il ricorrente ha due figli ormai grandi e sua moglie che lo
raggiungeva regolarmente in Svizzera, purtroppo, a causa d'importanti problemi
di salute (osteosarcoma alla tibia) nell'ultimo anno non ha più potuto venire a
fargli visita e tantomeno progettare di raggiungerlo in modo più duraturo.
Nell'evenienza in oggetto, alla fine del contratto di lavoro,
l'assicurato è restato in Svizzera dove ha svolto le sue ricerche di lavoro.
Per la Sezione del lavoro, già il fatto di avere la famiglia in
Italia, confermerebbe l'assenza di una residenza in Svizzera durante il periodo
di disoccupazione qui determinante.
Come ha precisato l'alta corte nella sentenza DTF 125 V 465, il
fatto che la famiglia di un richiedente risieda all'estero non esclude
automaticamente la possibilità di costituire una residenza in Svizzera ai sensi
della LADI (cfr. considerando 5 in fine).
In ogni caso, che l'assicurato abbia anche strette relazioni con
la Svizzera è indubbio:
• Il
ricorrente, è attualmente in possesso di un permesso B CE/AELS, lavora
tutt'oggi in Svizzera e abita in un appartamento in affitto di 2 ½ locali. Egli ha parte della sua famiglia in
Svizzera, fa la spesa in paese, ha una copertura assicurativa Lamal svizzera e
ha svolto le sue ricerche di lavoro sempre in Svizzera adempiendo a tutti gli
obblighi previsti in ambito LADI.
• In sede di
audizione il ricorrente ha dichiarato rientrare regolarmente in Italia per
rendere visita alla sua famiglia, rientro reso altresì necessario dal fatto che
la moglie, gravemente malata, non era in misura di raggiungerlo in Svizzera
come prima dell'insorgere della malattia.
• Da diversi
anni il ricorrente lavora in Svizzera, la scelta di trasferirsi in Svizzera è
stata dettata dalle grandi potenzialità professionali offerte da questo paese,
che si accompagnano alle possibilità di costruire un futuro personale e
professionale su basi solide e concrete. Per tali ragioni, da subito la sua
intenzione è stata quella di realizzare un futuro sia professionale che
personale in Svizzera, paese che apprezza di cui condivide i valori e che
rappresenta senz'altro il suo futuro.
• II
ricorrente è iscritto come membro del __________ da agosto 2013 all'interno del
quale ha partecipato attivamente a serate informative e assemblee.
Tutti i criteri sopra indicati sono sufficienti ad ammettere un
soggiorno abituale ai sensi della LADI da parte del ricorrente. Sarebbe
pertanto nella concreta evenienza riduttivo considerare che l'istante si trovi
in Italia durante il periodo di disoccupazione e non soddisfi pertanto la
condizione della residenza in Svizzera, residenza effettiva peraltro confermata
dall'ottenimento di un permesso B UE/AELS per persone esercitanti un'attività
lucrativa che non impone la presenza della famiglia sul territorio quale
criterio per il suo rilascio. (…)” (Doc. I)
La rappresentante
dell’assicurato considera poi che il criterio del centro delle relazioni
personali non sia, in questo contesto, rilevante e osserva:
" (…)
Per quel che riguarda la residenza effettiva in Svizzera, nonché
la volontà di mantenerla durante un certo periodo, l'Ufficio responsabile non
sembra avere dubbi dato che tali criteri non vengono messi in discussione. Vi è
da notare che il ricorrente, dopo un breve periodo di disoccupazione, ha
ripreso il lavoro presso la __________ di __________, il che parla in favore
della sua palese volontà di continuare a risiedere in Svizzera e ancora
precedentemente della sua volontà di mettersi a disposizione del mercato del
lavoro locale.
La Sezione del lavoro rimprovera al ricorrente la mancanza del
cosiddetto "centro delle proprie relazioni personali" in Svizzera,
rispettivamente questa mancanza viene presupposta in base alla presenza
all'estero della moglie. Come già evidenziato dal Tribunale federale nella
sentenza DTF 125 V 465, il solo fatto che la famiglia di un lavoratore
straniero non si trovi in Svizzera non è sufficiente ad escludere quel legame
con il territorio che la Sezione del lavoro vorrebbe per poter ammettere tale
legame.
Come già sottolineato con la giurisprudenza menzionata in questa
sede e, contrariamente a quanto avanzato dalla Sezione del lavoro, il criterio
del "centro delle relazioni personali" e del suo esame nell'ambito
dell'applicazione della LADI, non richiede che l'opponente dimostri che i
legami sociali in Svizzera siano più forti dei legami sociali che intrattiene
all'estero o che l'adempimento di tale criterio richieda un preciso numero di
conoscenze, amici, relazioni sociali, abbonamenti a riviste svizzere o altro.
L'unico criterio decisivo per quel che riguarda la LADI è quello
di un rapporto stretto con il mondo del lavoro in Svizzera o meglio di un
rapporto con il territorio tale (che come evidenziato comprende semplicemente
il soggiorno abituale in Svizzera) che permetta al richiedente la possibilità
di adempiere le prescrizioni di controllo dell'art. 8 rispettivamente 17 LADI.
Richiedere ad una persona straniera nell'ambito dell'applicazione
della LADI la dimostrazione di un rapporto con il territorio in base ad
eventuali contatti sociali, alle attività socio-culturali svolte oppure la
dimostrazione che è sua intenzione stabilirsi in maniera definitiva in Svizzera
(ad esempio trasferendo congiunti e figli) o addirittura utilizzare
"contro" il richiedente il fatto che continui ad intrattenere dei
rapporti stretti con i propri parenti all'estero, non è pertinente. Inoltre, vi
è un forte rischio di cadere nell'arbitrio o addirittura nella discriminazione
dato che tali criteri non sono né quantificabili (a partire da quante attività
socio-culturali settimanali/mensili si può parlare di un attaccamento
sufficiente al territorio) o come minimo difficilmente oggettivabili.
A tal proposito, il Tribunale federale nella summenzionata
sentenza DTF 125 V 465 ha dichiarato che l'applicazione dell'art. 8 in
relazione all'art. 12 LADI dev'essere oltretutto conforme alle disposizioni
della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL).
Se da una parte il Tribunale federale ha ammesso che l'art. 12 LADI rispetta i
limiti imposti dalla Convenzione, ha al contempo ripetuto lo scopo di entrambe
le norme. Il criterio della residenza in Svizzera è necessario per permettere
alla persona richiedente un contatto diretto con il mondo del lavoro svizzero e
di verificare l'idoneità al collocamento, nonché di controllare la
disoccupazione (cfr. considerando 5 della sentenza).
La richiesta dell'adempimento da parte della persona richiedente
di criteri che nulla hanno a che fare con il reinserimento professionale e il
controllo della disoccupazione come definiti dalla sentenza DTF 125 V 465
sarebbe contraria al diritto federale, al diritto costituzionale e, infine,
anche alle convenzioni internazionali applicabili e, di conseguenza arbitraria.
A tale proposito e, in relazione a quanto appena esposto, nemmeno
la dichiarazione del ricorrente nell'ambito dell'audizione del 24.04.2015
dov'egli afferma rientrare regolarmente per far visita a sua moglie in Italia
quando non lavora, può essere utilizzata per negargli il diritto alle indennità
di disoccupazione se, come è appena stato dimostrato, i criteri dell'art. 8
rispettivamente 12 LADI sono adempiuti e, così è. Tale asserzione può al
massimo essere interpretata come desiderio personale più che comprensibile ma
irrilevante da un punto di vista giuridico. (…)” (cfr. doc. I).
Infine, secondo la
rappresentante del ricorrente, anche se non si ammettesse la residenza in
Svizzera, l’assicurato avrebbe comunque diritto alle prestazioni della LADI
sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (diritto d’opzione dei
falsi frontalieri).
Secondo
la patrocinatrice dell’assicurato, RI 1 non può essere ritenuto un vero
lavoratore frontaliero per i seguenti motivi:
" (…)
L'unico criterio per l'applicazione di un'eccezione al principio,
in base al quale un richiedente non ha diritto alle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione nel paese in cui ha lavorato
previsti dalle norme applicabili sono i seguenti: la persona richiedente
dev'essere definita in qualità di frontaliere vero (cfr. Art. 65 RB).
Come correttamente riportato dalla Circolare ID 883 della SECO la
nozione di "frontaliero vero" deve essere applicata alle persone che
sono attive professionalmente in uno Stato ma risiedono in un altro Stato, nel
quale rientrano ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora nello Stato in
cui lavora e il luogo dell'attività professionale e quello in cui vive si
trovano in una zona vicina al confine.
È necessario a questo punto evidenziare nuovamente il principio in
base al quale per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero devono
essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali
persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (cfr. Circ. ID, A80
segg.).
Nel presente caso non è possibile ammettere che l'opponente
risponda ai criteri per essere definito "frontaliero vero" ai sensi
delle norme applicabili. Come emerge dall'audizione del 24.04.2015, peraltro da
leggere con tutte le riserve precedentemente citate, egli non rientra ogni
giorno presso la dimora estera. Tale elemento non è nemmeno stato messo in
discussione dalla Sezione del lavoro.
In base agli atti, agli elementi emersi nel corso di suddetta
audizione e agli allegati d'istruttoria, il ricorrente, da quando la moglie si
è ammalata, rientra in Italia settimanalmente. Deve comunque essere ammesso che
il ricorrente ha risieduto e risiede in Svizzera in maniera praticamente
ininterrotta dall'aprile del 2012. II fatto che gli rientri saltuariamente in
Italia non è sufficiente per ammettere un cambiamento di residenza. (…)” (cfr.
doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 5
ottobre 2015 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa rilevando
in particolare che:
" (…)
Pertanto, ritenuto che il signor RI 1, al momento dell’iscrizione
in disoccupazione era residente in Italia, e considerato il suo rientro settimanale
(sabato e domenica) presso la propria famiglia a __________, occorre concludere
che egli è da ritenersi vero frontaliero, e che competente per erogare le
indennità in questione era lo Stato italiano (cfr. punto 2.1 sopra). Peraltro,
la definizione del vero frontaliero, coì come riportato dal ricorrente (cfr.
ricorso pag. 6, 7) non risulta essere completa, essendo considerato vero
frontaliero non solo l’assicurato che esercita un’attività in uno Stato membro
e rientra nello Stato di residenza ogni giorno, ma anche colui che torna
solamente nei giorni liberi, ovvero una volta la settimana (cfr. Circ. ID 883
A24, A28). Si rammenta poi che, in relazione all’ALC, le zone frontaliere –
citate dal ricorrente – sono state soppresse dal 1 giugno 2007, che lo statuto
di frontaliere non è più limitato alle zone in questione nei paesi limitrofi e
che i cittadini di un paese contraente possono essere domiciliati in un
qualsiasi posto del territorio di uno degli Stati in questione. L’elemento
caratteristico della nozione del frontaliero consiste nello spostamento
regolare – a sapere almeno una volta la settimana – dell’interessato tra il suo
domicilio ed il suo luogo di lavoro (cfr. DTF 135 II 128 consid. 2.3; per
quanto riguarda nello specifico l’assicurazione disoccupazione cfr. Circ. ID
883 A24, A28, STCA 38.2014.13 del 30 marzo 2015 consid. 2.4). (…)”
(Doc. III)
1.4. Il 16 ottobre 2015 la
patrocinatrice dell’assicurato ha formulato ulteriori osservazioni (cfr. doc.
V), sulle quali l’amministrazione ha preso posizione il 28 ottobre 2015 (cfr.
doc. VII).
1.5. Il 9 novembre 2015 la
patrocinatrice dell’assicurato ha sollecitato l’evasione della causa (cfr. doc.
IX).
2.1. Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal 23 marzo 2015 (cfr. doc.
10; da notare che il 13 aprile 2015 egli ha ripreso il lavoro al 100%
conseguendo un guadagno intermedio, cfr. doc. 6/2) abbia diritto oppure no alle
prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì
la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).
In un'altra sentenza del 6
settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola
l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro
la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore
per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
L’Alta Corte ha pure
ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
" (…)
Orbene non si vede come la
suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una
presenza qualificata nel nostro Paese possa essere
contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il
mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar
prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la
presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di
verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre
tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,
equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di
concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe
garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso
l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno
impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che
favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza
effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni
personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a
prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la
possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”
In
quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti
all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel
periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente
sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il
ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera
presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di
quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,
da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il
Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in
Svizzera, rilevando:
" (…)
3.
3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)
3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher
le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par
l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,
même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,
résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué
successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans
discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde
et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient
régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de
l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1
publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de
diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de
soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une
résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans
lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait
visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci
a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité
de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul
intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de
l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de
ses intérêts personnels se trouvait en France.
Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations
de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza
8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un
permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento
occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi
effetti personali.
Il Tribunale
federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato
annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente
nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha
lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno
confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.
In un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in
disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito
che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita.
La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto
in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante
quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa
due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine
gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile
accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal
marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre
del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima
a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono
alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto
soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la
quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che
l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a
C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti
e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio
tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno
presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non
quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
Per una
critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage
et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain
Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour
Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.
(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis
d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la
décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal
(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien
employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de
l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et
payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi
pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA
38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano
tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a _________ per
alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era
visto che lavorava fuori. (…)".
In un’altra sentenza,
pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il
diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di
conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il
centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato
negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia
di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la
sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare
difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una
residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza
8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un
assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha
lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è
proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010
soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere
beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero
frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in
cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il
suo ritorno all’indirizzo del padre.
L’Alta Corte ha confermato
la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:
" (…)
4.2. La caisse de
chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de
l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé
son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était
épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la
législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse.
La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré
est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette
commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que
celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches
d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le
weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir
l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne
ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par
ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de
Suisse ne serait pas non plus pertinente.
4.3. De son côté,
l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________,
comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.
5.
5.1. Par son
argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits
retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas
en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a
pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.
5.2. S'agissant du
grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En
effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet
pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il
ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le
centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10
et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la
juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de
plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet
élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec
la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la
résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de
savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de
l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible
d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi
d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les
raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas
décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans
violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à
C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses
relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015, il Tribunale federale, confermando la
sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.4), ha sottolineato che “è
peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in
Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e
non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata
in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua
giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der
Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base
esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli
soggettivi (la volontà interna della persona interessata).
La situazione familiare è
soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la
continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la
modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure
l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di
tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
In
una sentenza pubblicata in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale ha rilevato
che:
" (…)
5.3. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13
al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse
("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette
résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se
situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid.
7b p. 117 et la référence). (…)”
In
una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per
l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di
un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il
suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è
stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia
cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di
un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è
conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.
In una sentenza
2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale
federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale
cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio
della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.
L’Alta Corte ha ritenuto
che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per
concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero
e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,
appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del
curatore e compagno della ricorrente).
2.2. A livello cantonale in una
sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.
376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle
indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un
amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)
risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore
frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo
modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il
datore di lavoro era già fallito.
Secondo il TCA anche se da
una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr.
500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che
l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta
dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei
figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre;
messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione
rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da
parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una
palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava
che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre
2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali,
soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a
disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Del resto in Svizzera
l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a
nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli
associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).
Dal 23 maggio 2013 questo
assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi direttamente dei figli e ha
riacquistato lo statuto di frontaliero.
Il presupposto dell’art. 8
cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del
30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un
assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha
frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo.
Questa Corte ha rilevato in
primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo periodo di impiego
all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi
di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione
in tale Paese estero.
In secondo luogo, nella
Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha
peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione appena
menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di
consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il
domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove è in affitto
in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino
al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero corrispondeva a quello
dell’appartamento citato.
Nei suoi scritti di
candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all’estero egli,
inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.
Infine, allorché la
Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011,
egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la
documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che l’amministrazione ha
risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al
domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo invitava comunque a
presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore
termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto
presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente all’estero per un
colloquio professionale.
Va, d’altra parte,
considerato che dall’estratto del suo conto bancario emerge che nel periodo 1° settembre-5
dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati,
risultano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito.
Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata,
se in Svizzera o all’estero.
Per comprovare la
residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in
Svizzera.
La presenza
dell’assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto
Soccorso, e l’essere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino
non comprovano, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.
Neppure sono sufficienti a
dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del
cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per concludere circa l’esistenza
di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato
sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi
di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente
del personale.
Il TCA è arrivato alla
medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,
cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.
781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in
Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua
famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La
condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa
dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e
Fatti
i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato
estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da
diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa
giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6
ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.
55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato
soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,
presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in
comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra
località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la
moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione
il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in
RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a
un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo,
l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era
in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso
frontaliere.
Della categoria dei
lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno
infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel
settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente
la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da
un'impresa frontaliera.
Questo non era
manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era
stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata
determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni
successivi.
In secondo luogo, anche
ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel
periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il
contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene
già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare
la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30
giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di
risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle
proprie relazioni personali.
L’assicurato, infatti,
fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato
all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa
dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.
L’assicurato, inoltre,
dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato
all’estero e pochi giorni in Svizzera.
Dall'incarto URC era
emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul
mercato del lavoro estero
Nel mese di febbraio 2014
egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma
per un datore di lavoro estero.
Per quel che riguarda le
relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la
figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre
in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.
Al momento in cui nel
febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto
curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.
Su questo tema B. Rubin in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,
Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
9 L'exigence de la
résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les
recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels
du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du
placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement
(ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation des
prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à
effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]
consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du
travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve
d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30
novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de
rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10 Le domicile
fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents offi-ciels ont
été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans
des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices
permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.
410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des
intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent
la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,
le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois
indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont
scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent
d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit
également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11 II convient de
donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement
et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que
l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car
ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire
au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de
licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006
[C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que
l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne
suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour
prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,
un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre
2007 [8C_270/2007] consid. 2.2). “
2.3. I criteri fissati dalla
giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti
dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel
luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):
" RISIEDERE
IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per
aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in
Svizzera.
Egli
deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine
quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità
giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo
la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non
ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli
articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del
diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma
secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA
C 290/03 del 6 marzo 2006).
Questa
nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri,
indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.
Il
riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a
risiedervi; e
● avervi
contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.:
sottolineatura del redattore)
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli
stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un
permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività
lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,
anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola
si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini
stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La
cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali
preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione
a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento
dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID
883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011
del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in
Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID
B342) ê
B138 Un
soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle
indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta
facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel
caso di un’assegnazione.
Valutazione
dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si
constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta
e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un
permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di
residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In
caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari
in tal senso.
B140 Infatti,
per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere
una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le
autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento
dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento
o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione
nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero
come indirizzo di contatto.
B141 Se
la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli
accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o
provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a
sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la
cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la
residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della
polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza
amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un
assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro
delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi
per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o
per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è
determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie
altri obblighi civici.
Uno
straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera
unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo
rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di
disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una
possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni
personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il
fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
-8C_791/2011
del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
-8C_658/2012
del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un
materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui
vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni
personali altrove)
-8C_777/2010
del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,
nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in
Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4. Nella presente
fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato il __________ 1961,
di nazionalità italiana, titolare di un permesso B dal 10 aprile 2012 e valido
fino al 9 aprile 2017 (cfr. doc. 2), ha lavorato presso la __________ di __________
dal 5 aprile 2012 al 31 ottobre 2014 (attività poi prolungatasi fino al 16
novembre 2014 (cfr. doc. 6).
Dopo un
primo annuncio in disoccupazione del 7 novembre 2014 (cfr. doc. 1), poi
annullato con effetto 5 gennaio 2015 (cfr. doc. 9), egli si è nuovamente
iscritto per il collocamento dal 23 marzo 2015 quale persona alla
ricerca di un impiego al 100% quale falegname edile, falegname mobili,
carpentiere legno (cfr. doc. 10).
Il 26 marzo 2015 l’Ufficio
regionale di collocamento di __________ ha sottoposto all’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro una richiesta di verifica dell’idoneità al
collocamento e precisamente se l’assicurato può essere ritenuto residente in
Svizzera (cfr. doc. 11).
Il 24 aprile 2015
l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si
evince in particolare che:
" (…)
D: Da quale data rivendica le indennità di disoccupazione?
R: dal 23 marzo 2015
D: In quale misura è disposto ad esercitare un'attività lucrativa?
R: a tempo pieno
D: Quali attività è disposto ad esercitare?
R: falegname
D: Dove ha lavorato prima della sua iscrizione al collocamento?
R: presso la società __________ di __________
D: Durante quale/quali periodo/periodi esatto/esatti è stato
occupato?
R: dal 5 gennaio 2015 al 22 marzo 2015.
D: Chi ha dato la disdetta? In quale forma? In quale data? Con
quale decorrenza?
R: il contratto di lavoro era di durata determinata con scadenza
30 marzo 2015. Gli impianti sono tuttavia stati chiusi una settimana in anticipo
a seguito mancanza di __________.
D: Dove ha lavorato in precedenza?
Considerandi
R: presso la __________ di __________
D: Durante quale periodo è stato occupato
R: dal 5 aprile 2012 al 31 ottobre 2014
D: Quale è il motivo della disdetta del rapporto di lavoro?
R: mancanza di ordinazioni
D: Ha svolto attività lavorativa dal 10 novembre 2014 al 4 gennaio
2015?
R: No, ho beneficiato delle indennità di disoccupazione dalla
Cassa disoccupazione __________ di __________ dal 17 novembre 2014 al 4 gennaio
2015.
D: Dove risiedeva quando lavorava presso la F__________ e presso
la __________?
R: a __________
D: È iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(A.I.R.E.)?
R: no
D: Dove risiede normalmente dal 23 marzo 2015?
R.: a __________
D: Di quanti locali è composto l'appartamento di Lavorgo?
R: di 2 ½ locali. E' composto da una camera, un salotto, una
cucina e i servizi.
D: A quanto ammonta l'affitto mensile?
R: CHF 300.00 mensili.
Preciso che le spese accessorie sono a mio carico (elettricità,
riscaldamento, acqua calda, radio TV, cablecom, ecc.)
D: Ha sottoscritto un contratto di locazione? Chi lo ha stipulato?
R: si, il 30 maggio 2012 con il signor __________
D: Vive da solo nell'appartamento di __________ (CH)?
R: si
D: Ha figli? Può fornire le generalità?
R: si, ho due figli, __________ (__________) e __________ (__________).
D: I figli frequentano le scuole?
R: no
D: Dove risiede sua moglie?
R.: a __________, in Via __________
D: Vivono in casa propria o in affitto?
R: in casa di nostra proprietà
D: Sua moglie esercita un'attività lucrativa? Dove?
R: no, mia moglie è casalinga
D: Per quale motivo si è trasferito da __________ (I) a __________
(CH)? R: per motivi professionali
D: Per quale motivo non vive con sua moglie?
R: per motivi professionali mi sono trasferito da solo in Ticino.
D: A cosa corrisponde l'indirizzo di Via __________, __________
(I) menzionato sui documenti in possesso dell'URC?
R: alla mia residenza italiana.
D: Ha un veicolo? Con quale immatricolazione?
R: si, ho un veicolo __________
D: Ha avviato le procedure per lo sdoganamento del veicolo?
Quando?
R: ho proceduto ad richiedere la carta bianca presso le dogane di __________
già nel 2013.
D: Quale è la sua Cassa malattia?
R: __________
D: Chi è il suo medico curante?
R: non ho un medico curante
D: Prima della disoccupazione durante quali giorni soggiornava a __________
(CH)?
R.: dal lunedì al venerdì
D: Prima della disoccupazione durante quale giorni soggiornava
presso la sua famiglia a __________ (I)?
R.: il sabato e la domenica
D: Dalla sua iscrizione in disoccupazione durante quali giorni
soggiorna a __________ (CH)?
R: dal lunedì al venerdì
D: Dalla sua iscrizione in disoccupazione durante quali giorni
soggiorna presso la sua famiglia a __________ (I)?
R: il sabato e la domenica
D: Quali legami ha con la Svizzera?
R: professionali
D: E' membro di società, associazioni o altri enti con o senza
scopo di lucro?
R: no
D: E' abbonato a giornali o riviste? quali?
R: no
D: Come effettua le sue ricerche di lavoro?
R.: normalmente di persona. Sono anche iscritto presso le agenzie
di collocamento.
D: Ha un collegamento internet?
R: no
D: Svolge attualmente attività lavorativa? Da quale data? Dove?
R: dal 13 aprile 2015 svolgo attività lavorativa a tempo pieno
presso la __________ di __________. Non sono attualmente al corrente circa la
durata dell'impiego che dipende dalla mole di lavoro. Nessun contratto scritto
è finora stato proposto. (…)” (cfr. doc. 13)
Da questo documento,
emerge in particolare che la moglie di quest’ultimo risiede nella casa di loro
proprietà a __________ (prov. di __________, Italia). L’assicurato, che non si
è iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E), ha
inoltre dichiarato di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali.
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su
opposizione impugnata (nel presente caso: il 6 agosto 2015) che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014
consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile
2005.
consid. 2).
Inoltre, per costante
giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015
consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004
U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55,
p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.,
non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Alla luce
della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel verbale del
24.
aprile 2015, sottoscritto dall'assicurato, e in particolare quella secondo
cui sia durante il periodo in cui ha esercitato un’attività lucrativa sia dopo
l’iscrizione in disoccupazione egli abitava in Ticino dal lunedì al venerdì e
soggiornava regolarmente (e non soltanto saltuariamente, cfr. consid. 1.2 in
fine) in Italia il sabato e la domenica nella sua abitazione di __________ assumono
pertanto un'importanza decisiva.
Chiamato a pronunciarsi
nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo
Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha mantenuto in Italia il centro delle proprie
relazioni di vita.
Il ricorrente non ha dunque
mai concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo
in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2)
e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza condizione
che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non
soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015;
DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006,
consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen”
all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e
conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero
scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più
motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si
trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
A ragione, dunque, nella
decisione su opposizione del 6 agosto 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in
relazione con l’art. 12 LADI, non è in concreto realizzato.
2.5
Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base
delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V
222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.
24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3.
pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,
all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82
consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1
).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015
consid. 3.1;
B. Rubin,
op.cit., pag. 683).
Per
quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha
previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
A ragione
l’amministrazione ha sottolineato nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3)
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla rappresentante dell’assicurato
(cfr. consid. 1.2), viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra
almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V
175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla
settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto
regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette
condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano
la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La
persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso
della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di
lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia
delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come
se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate
dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento
(“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o
ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello
Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova
in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione
degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua
ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del
Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65.
par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale
giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico",
beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato in quanto non aveva la residenza in Svizzera.
Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia durante il
fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per settimana, egli
andava considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, un
vero lavoratore frontaliere.
L’assicurato aveva così
diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.
Del resto in quello Stato
si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli
familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito
da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.
Da quel documento,
emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa
monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi
professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella,
ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera
legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti
con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato “che la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto
il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base
delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
Anche nel caso concreto,
come in quello appena deciso dal Tribunale federale, RI 1, in quanto lavoratore
frontaliero che si trova in una situazione di disoccupazione completa ha così
diritto senza alcuna eccezione (come in precedenza si poteva eventualmente fare
in caso di veri frontalieri, ma atipici; cfr. ricorso doc. I pag. 7; risposta
di causa doc. III punto 7 pag. 6 e la Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013)
alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Neppure sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale, l’assicurato può quindi beneficiare
delle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.
È indubbio che tale
soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia
dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza
sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du
travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di
porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.
176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del
23.
novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 nelle quali il TCA ha
riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero
con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera
e quelle del paese di residenza).
In simili condizioni la
decisione su opposizione del 6 agosto 2015 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti