38.2015.63
Corretta la decisione con la quale l'amministrazione ha rifiutato all'assicurato il diritto al condono dell'obbligo di restituire quanto percepito indebitamente in un determinato periodo,escludendo la
23 novembre 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.63
cr/DC
Lugano
23 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 agosto 2015 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 18 agosto 2015 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione del
13 novembre 2014 (doc. 15), con la quale ha respinto la domanda del 7 ottobre
2014 di RI 1 (cfr. doc. 11/1) volta ad ottenere il condono dell'importo di fr. 3’740.65
(cfr. doc. A1).
Tale importo è stato
chiesto in restituzione all’assicurato il 16 luglio 2014 dalla __________ di __________
(cfr. doc. 11/2) a seguito della decisione dell’11 luglio 2014 con cui la
Sezione del lavoro l’ha ritenuto non più residente in Svizzera a decorrere dal
7 gennaio 2014 e gli ha quindi negato il diritto alle indennità di disoccupazione
a far tempo dall’8 gennaio 2014 (cfr. doc. 10).
La Sezione del lavoro ha
motivato la propria decisione su opposizione del 18 agosto 2015 rilevando che
all’assicurato non può essere riconosciuta la buona fede, siccome egli non ha comunicato
all’amministrazione di non essere più residente in Svizzera dal 7 gennaio 2014,
pur avendo “dovuto e potuto immaginare che la modifica della propria situazione
personale, in particolare la partenza per l’estero, avrebbe influito sul suo
diritto all’indennità di disoccupazione” (cfr. doc. A1).
1.2. Contro questa decisione l'assicurato
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto la concessione
del condono alla luce della sua buona fede, ritenuto che “dall’8 gennaio a
marzo sono stato ospitato da un amico perché non riuscivo a mantenere
l’appartamento dove stavo, in attesa di trovare occupazione. Avevo comunicato
questa situazione in un incontro nell’Ufficio giuridico di Bellinzona” (doc.
I).
1.3. La Sezione del lavoro, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con le medesime
argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. IV).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato a RI
1 il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 3'740.65
precepiti indebitamente a titolo di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione per il lasso di tempo compreso fra l’8 gennaio 2014 e il 7 marzo
2014.
2.2. L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di
questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad
eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L’art. 25 cpv. 2 LPGA
prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza
del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se
il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
La giurisprudenza
sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al
condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche
con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nell
causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n.
45).
L'art. 4 OPGA regola il
condono.
Se il beneficiario era in
buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante per il
riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su
domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi,
deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata
in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul condono è pronunciata
una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce
cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1
La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le
spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del
capoverso 1 sono computati:
a. quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il rispettivo importo
massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC;
b. quale
pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 5
capoverso 1 lettera b LPC;
c. quale importo per le spese personali: 4800 franchi l’anno;
d. quale
importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone
secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3 La franchigia per gli immobili conformemente
all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo
della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono
in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un
decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito
effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale
limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4 Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo la legge, dunque,
perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è necessario che
siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli
imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi, anche se manca una
sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere concesso.
2.3. La buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta
ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua
negligenza.
Per quel che concerne la
buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come
presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno
determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b,
pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c,
pag. 180).
In questo
ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata
consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione
di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze
permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio
giuridico esistente.
2.4. L'art. 28 LPGA regola la
"Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro
datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie
leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui
che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le
prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi
pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte
le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le
assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le
informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a
prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni
(cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la
"Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti
per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2
LPGA).
In merito all’estensione
dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
" Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf
"alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen
"erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet
sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich"
oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös
ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
Fatti
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag.
792-793, N. 20, 21, 22 e 30).
Il
dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei
beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di
conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle
condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25
luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza
federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete
sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo
calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.5. Il TFA, in una sentenza C
121/02 del 9 aprile 2003, ha accolto il ricorso della SECO inoltrato contro un
giudizio del 7 marzo 2002 della Commissione cantonale di ricorso in materia di
assicurazione disoccupazione del Canton Ginevra che aveva ritenuto un
assicurato, al quale era stata chiesta la restituzione di indennità di
disoccupazione percepite a torto non avendo la residenza effettiva in Svizzera,
in buona fede.
L’Alta Corte ha, in
particolare, rilevato che:
" (…)
2.2 En ce qui concerne la notion de domicile, il
y a lieu de relever, à l'instar du recourant, que ce qui est déterminant au
regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas
l'exigence d'un domicili civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la
résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du
chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 115 V 449 consid. 1a et la référence). Il en découle que le principe prévu par
l'art. 24 al. 1 CC, et invoqué par l'intimé dans ses observations, selon lequel
toute persone conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas
créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8
al. 1 let. c LACI (arrêt P. du 31 juillet 2001, C 303/00).
3.
3.1En l'espèce, on ne saurait suivre l'opinion
de l'instance cantonale de recours qui revient, en fin de compte, à vider la
notion de bonne foi d'une partie de son contenu, en la réduisant à l'absence
d'un comportement dolosif, question qui relève de la constatation des faits
et lie la Cour de céans. Or, ainsi qu'on l'a vu (consid. 1.2), la bonne foi
suppose également que l'intimé ait fait preuve de l'attention qu'on pouvait
raisonnablement exiger de lui, compte tenu des circonstances. C'est là une
question de droit que le Tribunal fédéral des
assurances revoit librement (ATF 122 V 223 consid. 3).
3.2 La bonne foi de l'intimé doit être examinée
relativement à la période durant laquelle il a reçu les indemnités de chômage
sujettes à restitution, soit les mois de janvier à septembre 1997 (cf.
Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, ZBJV 1995
p. 481 ss). A cette époque, l'intimé était au bénéfice d'une autorisation d'établissement
(permis C) indiquant une adresse à B.________, correspondant à celle qu'il a
inscrite sur la demande d'indemnités de chômage. Il ressort toutefois de ses
déclarations au service d'enquêtes de l'OCE du 7 octobre 1997 qu'il n'était pas
domicilié, ni ne résidait à l'adresse indiquée aux organes de
l'assurance-chômage, puisqu'il a expliqué vivre, depuis le 6 mars 1996, à
C.________ (France). Contredisant cette affirmation, l'intimé a par la suite
soutenu qu'il n'avait jamais habité en France, mais toujours en Suisse
(procès-verbal de comparution personnelle du 7 mars 2002). En pareille
situation, il convient en général d'accorder la préférence aux premières
déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment
ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). Il n'y a pas de motif de
s'écarter de ce principe dans le cas particulier. Ce d'autant plus qu'en
réaction à l'entretien d'enquête, l'intimé s'est limité à préciser que son
adresse a toujours été en Suisse, alors que celle en France indiquée le 7
octobre 1997 concernait sa femme, sans toutefois expliquer où il avait
effectivement vécu depuis le mois de janvier 1997 (courrier à l'OCE, groupe
réclamations, du 28 octobre 1997). A cet égard, l'attestation du 2 novembre
2001 signée par un ami de F.________ ne saurait être déterminante, dès lors
qu'elle est formule de manière très vague, mentionnant simplement que ce
dernier «a reçu l'hospitalité durant l'année 1997», à l'adresse X.________,
sans préciser la durée du séjour. Or, l'intimé lui-même n'a demandé à l'OCE de
prendre note de sa nouvelle adresse chez l'ami en question qu'à partir du 28 octobre
1997, soit après la période litigieuse.
3.3 Si l'on peut certes penser, comme l'ont
retenu les premiers juges, que l'intimé n'avait pas compris exactement la
Considerandi
notion juridique du domicile lors de son inscription au chômage, la différence
entre une simple adresse de correspondance (en Suisse) et le lieu de résidence
(en France) ne lui a en revanche pas échappé, puisqu'il n'a jamais affirmé aux
institutions de l'assurance-chômage avoir vécu à l'adresse de B.________, se
contentant, le 28 octobre 1997, de mentionner qu'il avait désormais une
nouvelle adresse en Suisse (en Ville de G.________).
Par conséquent, il y a lieu de retenir qu'au
moment de s'inscrire à l'assurance-chômage, l'intimé était en mesure, en
faisant preuve de l'attention qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui, de
faire la différence entre une simple adresse de correspondance en Suisse -
qu'il indiquait sans doute pour garder des liens officiels avec ce pays - et le
lieu où il résidait effectivement qui n'a jamais, même au regard de ses
déclarations ultérieures au 7 octobre 1997, correspondu à l'adresse indiquée
aux organes de l'assurance-chômage. Dans ces conditions, la jurisdiction
cantonale a violé le droit fédéral en accordant à F.________ la remise de
l'obligation de restituer les indemnités versées à tort, sous l'angle de la
condition de la bonne foi. Le jugement attaqué se révèle donc contraire au
droit fédéral et doit être annulé.(…)” (La sottolineatura
è della redattrice)
2.6
In sede ricorsuale
l’assicurato si è limitato a ribadire che, come già comunicato in occasione di
un incontro presso l’Ufficio giuridico di Bellinzona, dall’8 gennaio 2014 al
mese di marzo 2014 egli è stato ospitato presso un amico, aggiungendo che
“quanto da me fatto era in buona fede, cercavo solo di sopravvivere” (doc. I).
Al riguardo, il TCA rileva,
innanzitutto, che l’aspetto relativo all’effettiva residenza dell’assicurato
nel periodo compreso fra l’8 gennaio 2014 e il 7 marzo 2014 risulta ormai acclarato,
così come emerge dalla decisione dell’11 luglio 2014, cresciuta incontestata in
giudicato, con la quale la Sezione del lavoro ha stabilito “che il signor RI 1,
a partire dall’8 gennaio 2014, non può essere ritenuto residente in Svizzera e
di conseguenza non può più essere posto al beneficio delle indennità di
disoccupazione a partire da tale data” (doc. 10; vedi anche doc. 8.1, ossia scritto
del 6 maggio 2014, con il quale l’Ufficio controllo abitanti di __________ ha
informato la Sezione del lavoro del fatto che “in data 8 gennaio 2014 il locatore,
signor __________, ci ha consegnato la notifica di partenza del locatore, con
effetto 7 gennaio 2014 e destinazione sconosciuta di RI 1 (v. copia allegata).”;
doc. 8/2, corrispondente alla citata notifica di partenza).
Proprio sulla base di
questa decisione, cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione ha
emanato la decisione di restituzione dell’importo di fr. 3'740.65, anch’essa
cresciuta incontestata in giudicato (doc. 11/2).
Pertanto, ritenuto che - come
correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione su opposizione qui impugnata
- nell’ambito della domanda di condono non possono più essere rimessi in
discussione i fatti posti alla base della decisione di restituzione, la
motivazione addotta dall’assicurato in sede ricorsuale, ossia di essere stato
ospitato dall’8 gennaio 2014 al mese di marzo 2014 presso un amico
(affermazione peraltro in contraddizione con quanto invece indicato nel verbale
di audizione del 22 aprile 2014 presso l’Ufficio giuridico di Bellinzona, cfr.
doc. 9, e in occasione del colloquio di consulenza del 4 marzo 2014, cfr. doc.
2), è da considerare irricevibile.
RI 1 avrebbe semmai dovuto
utilizzare questo tipo di argomentazione per contestare la decisione dell’11
luglio 2014, spiegando le ragioni per le quali, contrariamente a quanto
ritenuto dall’amministrazione, egli era da considerare ancora residente in
Svizzera nel periodo controverso.
Non avendolo fatto,
lasciando crescere incontestata in giudicato la decisione dell’11 luglio 2014,
questo Tribunale deve dare per assodato che a partire dall’8 gennaio 2014
l’assicurato non fosse più residente a __________, come attestato dall’Ufficio
controllo abitanti in data 8 gennaio 2014, su comunicazione del locatore,
signor __________ (cfr. doc. 8/1 e 8/2).
Alla luce di quanto sopra,
dovendo partire dal presupposto incontestato, così come appurato dalla
decisione dell’11 luglio 2014 cresciuta in giudicato, che dall’8 gennaio 2014 RI
1.
non fosse più residente in Svizzera, il TCA deve concludere che il ricorrente,
omettendo di comunicare all’amministrazione il cambiamento della propria
residenza a partire dall’8 gennaio 2014, abbia violato il proprio obbligo di
annunciare, motivo per il quale il requisito della buona fede non può essergli
riconosciuto.
Infine, nel ricorso l’assicurato
ha indicato di avere con il proprio agire solo “cercato di sopravvivere” (doc.
I).
Al riguardo, questo
Tribunale rileva che dagli atti non risulta alcun elemento oggettivo, quale ad
esempio un certificato medico (circa la necessità di comprovare attraverso
adeguati attestati medici cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; I 11/01 del 28
giugno 2001; C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag.
40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e
riferimenti pag. 238; STCA 38.2007.24 del 27 giugno 2007; STCA 38.2001.289 del
7.
giugno 2002; STCA 38.2001.126 del 6 novembre 2001; STCA 38.2001.90 del 19
febbraio 2001; STCA 38.1999.227 del 17 aprile 2000; STCA 38.1999.92 del 6
maggio 1999; STCA 38.1996.304 del 15 maggio 1997; STCA 38.1996.216 del 13
febbraio 1997), atto a dimostrare che le difficoltà economiche conseguenti alla
perdita del posto di lavoro abbiano influito sulla capacità generale del
ricorrente di comprendere i propri obblighi di assicurato e di comunicare ogni
utile informazione all’amministrazione (cfr. RDAT I-2003 Nr. 18).
Alla luce di tutto quanto
esposto, occorre concludere che l'omissione dell’informazione relativa alla nuova
residenza effettiva all’estero del ricorrente a partire dall’8 gennaio 2014
configura una grave negligenza che esclude la buona fede dello stesso (cfr.
consid. 2.5.).
Contestualmente
è utile evidenziare che il TFA, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha
ribadito che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso,
né fraudolento.
Venendo a mancare il primo
presupposto necessario per poter ottenere il condono delle prestazioni, a
ragione la Sezione del lavoro ha respinto la relativa istanza senza verificare
se l'ulteriore condizione, quella del grave rigore, fosse o meno adempiuta
(cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; 4 OPGA).
La decisione su
opposizione impugnata deve, dunque, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, per quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti