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Decisione

38.2015.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 ottobre 2016Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti attestanti la ricezione effettiva dei salari sul suo conto corrente

bancario e che gli importi indicati nella tabella allegata alla risposta di

causa corrispondono esattamente a quanto l’assicurato è riuscito a produrre a

giustificazione degli stipendi ricevuti da novembre 2012 a ottobre 2013 (cfr.

doc. XI inc. 38.2015.64).

1.7. Con ulteriore duplica del 14

dicembre 2015, concernente l’incarto 38.2015.65, la parte resistente ha ribadito,

da un lato, che il contenzioso relativo all’ordine di restituzione per i mesi

da novembre 2013 a febbraio 2014 risale al fatto che a seguito della modifica

del guadagno assicurato il ricorrente, svolgendo, in tale periodo, l’attività

presso il __________, conseguiva un guadagno intermedio superiore rispetto

quanto poteva percepire dall’assicurazione contro la disoccupazione.

Dall’altro, che l’attività

effettuata successivamente presso __________ comportava lo svolgimento di

funzioni, che anche nel caso in cui l’assicurato non ricevesse uno stipendio,

devono essere computate nel calcolo del guadagno intermedio in conformità

all’art. 24 cpv. 3 LADI (cfr. doc. XI inc. 38.2015.65).

1.8. Le

dupliche del 14 dicembre 2015 sono state trasmesse alla parte ricorrente per

conoscenza (cfr. doc. XII inc. 38.2015.64; doc. XII inc. 38.2015.64).

Considerandi

In ordine

2.1

Secondo l’art. 76 cpv. 1

LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di

cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa

Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può

ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della

decisione delle altre.

Nella concreta evenienza,

visto che i ricorsi presentati dal medesimo insorgente sono diretti contro due

decisioni su opposizione che concernono fatti, perlomeno parzialmente di ugual

natura e sono state emesse entrambe dalla Cassa, è accertata la connessione tra

loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali 38.2015.64 e 38.2015.65

sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_37/2012

e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009,8C_914/2009 del

7.

dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

Nel merito

2.2

Oggetto

del contendere è, innanzitutto, l’importo del guadagno assicurato a partire dal

4.

novembre 2013.

Il

TCA deve inoltre verificare, in primo luogo, se rettamente o meno la Cassa ha

chiesto al ricorrente di restituire l’importo di fr. 8'676.10.- per indebite

prestazioni di disoccupazione percepite nel periodo da novembre 2013 a febbraio

2014.

tenuto conto del guadagno assicurato ridotto e del guadagno intermedio

percepito in relazione all’attività presso il __________.

In

secondo luogo, questa Corte deve chinarsi sulla questione di sapere se la Cassa

ha a ragione oppure no negato all’insorgente il diritto alle indennità di

disoccupazione a partire da marzo 2014, considerando la riduzione del guadagno

assicurato e il computo del guadagno intermedio per l’attività svolta presso l’__________.

2.3

Il ricorrente ha innanzitutto

contestato le decisioni su opposizione del 28 e 31 agosto 2015 emesse dalla

Cassa per motivi d’ordine formale.

Una lesione del diritto di

essere sentito è stata fatta valere implicitamente, sostenendo che la Cassa

avrebbe violato l’obbligo di motivazione, non confrontandosi nelle decisioni

citate con le censure da lui proposte (cfr. doc. I p.5).

Il diritto di essere

sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di

ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei

considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse

addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi

poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,

consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione

che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto

decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può

limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a

influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.;

STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno

2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der

verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des

modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

Nella

presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti,

questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della

decisione su opposizione del 28 agosto 2015 e della decisione su opposizione

del 30 agosto 2015 impugnate, atteso che da queste ultime emerge chiaramente il

motivo per cui la Cassa ha modificato il guadagno assicurato in fr. 1'565.-

retroattivamente all’inizio del termine quadro del 4 novembre 2014 e ha preteso

la restituzione di fr. 8'676.10.- corrispondenti alle prestazioni

indebitamente percepite durante il periodo novembre 2013 febbraio 2014 (cfr.

doc. I).

Del resto l’insorgente,

patrocinato dallo RA 1, ha potuto rendersi conto, in particolare, della portata

delle decisioni su opposizione emesse nei suoi confronti, visto che le ha

impugnate dinanzi a questo Tribunale.

La censura sollevata dal

ricorrente non risulta, dunque, fondata.

2.4

Secondo

l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante

nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo

di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni

contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al

lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a

quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In

virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene

al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha

stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli

ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per

la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1.

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Il

Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13

cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è

determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.

art. 39 OADI).

L’art.

13.

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di

contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di

lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve

salario e non paga quindi i contributi.

2.5

In

virtù della legge e della giurisprudenza determinanti ai fini del calcolo del

guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V

72.

consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale), in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno

assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto

forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e

giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo

salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile

derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere

escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014; STFA C 9/02 del 19

novembre 2002.

In

una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi

pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la

mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto

all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel

calcolo del guadagno determinante.

Inoltre

con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata

in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale, chinandosi su una

fattispecie in cui litigiosa era

soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato,

mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione

riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività

lavorativa, ha deciso che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del

salario (difettavano libri contabili tenuti in

maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o

in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come

richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non

era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò

ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro

la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine;

STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

La

nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_743/2008 del 9 febbraio 2009,

pubblicata in SVR 2009 ALV Nr. 8 pag. 27, ha poi stabilito che nel caso in cui

il lavoratore rinunci temporaneamente al pagamento del salario concordato con

lo scopo di sostenere la ditta di recente fondata dal suo datore di lavoro e

che, nel prosieguo, in ragione dell’insolvenza della ditta, non riesce a

incassare il salario, quest’ultimo non può essere preso in considerazione per

fissare il guadagno assicurato.

Il

Tribunale federale, con giudizio 8C_840/2010 del 14 gennaio 2011, si è chinato

sulla questione dell’entità del guadagno assicurato (fissato dalla Cassa in fr.

4'134.-- e contestato dall’assicurato che ha chiesto di considerare a tale

titolo un importo di fr. 8'900.--) di una persona che si è iscritta in

disoccupazione il 26 aprile 2006 dopo che il 10 aprile 2006, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, è stato disdetto il rapporto di

lavoro che la legava dal settembre 2004 alla SA di cui era socio gerente e da

cui non riceveva lo stipendio da settembre 2005.

L’Alta

Corte ha deciso che, siccome non si trattava di un rapporto d’impiego di lunga

durata e l’assicurato rivestiva in seno alla società una posizione che gli

permetteva di influenzare in modo determinante le decisioni del datore di

lavoro, andava tenuto conto ai fini del calcolo del guadagno assicurato dello

stipendio effettivamente pagato.

Nel giudizio appena menzionato il TF ha fatto

riferimento a una sentenza C 14/94 del 31 maggio 1994, concernente l’entità del

guadagno assicurato di un’assicurata, dal 1986 alle dipendenze di una società,

che il 20 settembre 1991, dopo che dal giugno 1991 non riceveva più il salario,

è stata licenziata senza termine di disdetta a seguito del fallimento della

ditta e che il 23 settembre 1991 si è annunciata al collocamento rivendicando

delle indennità di disoccupazione.

Il guadagno assicurato

della persona in questione che beneficiava di un rapporto di lavoro di lunga

durata e non era socia o membro di un organo dirigente della ditta è stato

stabilito tenendo in considerazione il salario convenuto contrattualmente.

La

nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato

in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il

18.

novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente

con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin

dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza

diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della

società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto

immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio

2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione,

non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario

superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31

maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).

L’assicurato,

in effetti, per sua stessa ammissione non ha percepito alcun salario per i mesi

da febbraio a maggio 2012.

Inoltre

il TCA ha ritenuto che la questione di sapere se i salari del 2011 e lo

stipendio per il mese di gennaio 2012 siano stati effettivamente versati

all'interessato poteva rimanere irrisolta.

Decisivo

essendo il fatto che gli stessi, come riconosciuto dall'insorgente, erano stati

interamente e direttamente immessi nella società, vista la difficile situazione

finanziaria di quest'ultima, poi fallita nell'agosto 2012.

Tale

modo di procedere dell'insorgente risultava analogo, dal profilo della finalità

e del risultato, al comportamento di un assicurato che per sostenere la ditta

del suo datore di lavoro rinuncia, anche solo temporaneamente, al salario che

in seguito non riesce più a incassare a causa dell'insolvenza della società.

Questa

Corte cantonale ha, quindi, considerato che doveva essere fatta astrazione da

un eventuale effettivo incasso dei salari reinvestiti direttamente nella

società.

In

concreto, poi, il TCA ha applicato il principio secondo il quale il guadagno

assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI è determinato in funzione dei redditi

effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo e

non l'eccezione prevista dalla giurisprudenza, ritenuto che non poteva essere

escluso un rischio di abuso.

Determinante

era la circostanza che l'interessato quale socio e gerente con firma

individuale fino al luglio 2012 poteva influenzare in maniera rilevante le

decisioni del datore di lavoro. Il suo ruolo in seno alla società implicava

l'assunzione di un rischio imprenditoriale che non poteva essere scaricato

sull'assicurazione disoccupazione la cui finalità era quella di garantire

un'adeguata compensazione della perdita di guadagno ai salariati. Il fatto di

avere reinvestito i redditi salariali direttamente nella società confermava,

del resto, il potere decisionale dell'insorgente all'interno della stessa.

Di

conseguenza secondo questo Tribunale il guadagno assicurato del ricorrente per

il periodo febbraio-maggio 2012, in cui non aveva ricevuto alcuna

remunerazione, era pari a fr. 0.--, mentre per i mesi precedenti non risultava

determinabile in modo sufficientemente attendibile, siccome, anche nel caso in

cui l’assicurato abbia utilizzato i salari pure per se stesso e per i propri

bisogni, sarebbe comunque impossibile stabilire l’ammontare esatto della

remunerazione che, nel caso di corresponsione effettiva, è rimasto a sua

disposizione.

In

simili condizioni, il TCA ha deciso che a ragione l'amministrazione aveva

negato all’assicurato il riconoscimento di prestazioni LADI.

Il

TF ha stabilito che l’accertamento di questa Corte, secondo cui nel periodo in

questione precedente l'annuncio in disoccupazione non è stato versato alcun

salario, non risultava essere stato svolto in modo manifestamente inesatto o in

violazione del diritto, né si fondava su una valutazione arbitraria o comunque

incompleta delle prove. L’Alta Corte, al riguardo, ha evidenziato che non

bisognava in sostanza dimenticare che il ricorrente, pur detenendo una quota

del solo 5%, aveva sempre gestito la società da solo.

Infine

giova rilevare che questa Corte, con sentenza 38.2011.3 del 5 settembre 2011,

pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460, pronunciandosi in relazione al caso

di una socia e gerente di una Sagl con diritto di firma individuale dalla

fondazione della società nel 1988 e in possesso di una quota sociale di fr.

19’000.– (su un totale di fr. 20’000.–) che, dal 1988 al 31 marzo 2010, è pure

stata alle dipendenze – senza percepire salario negli anni 2009/2010 – della

Sagl, poi radiata d’ufficio nell’agosto 2010 a seguito di fallimento sospeso per mancanza di attivo, e nel mese di agosto 2010 si è iscritta in disoccupazione,

ha deciso che a ragione la Cassa le aveva negato il diritto a indennità di

disoccupazione, ritenuto che il suo guadagno assicurato per gli anni 2009/2010,

non avendo la stessa percepito alcun salario, era pari a fr. 0.--.

Il

TCA ha motivato il proprio giudizio, rilevando che in quel caso di specie era

applicabile il principio generale secondo cui determinanti ai fini del calcolo

del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi

effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo.

Non entrava, invece, in linea di conto l’applicazione dell’eccezione

contemplata dalla giurisprudenza, che prevede di prendere come riferimento il

salario concordato, ma soltanto allorché un abuso (nel senso di un accordo in

merito a salari fittizi) può essere escluso. Infatti, in quella specifica

evenienza un rischio di abuso, già dal profilo oggettivo, non poteva essere

negato, in quanto quale socia e gerente della Sagl la ricorrente poteva

influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro. Il suo ruolo

in seno alla società implicava l’assunzione di un rischio imprenditoriale che

non poteva essere scaricato sull’assicurazione contro la disoccupazione.

L’asserzione della ricorrente secondo cui, per una sua precisa scelta, avrebbe

girato gli stipendi spettantile ai collaboratori occupati della società a causa

della carenza di liquidità della ditta per salvaguardare posti di lavoro e

sperando in una ripresa non le è stata di alcun ausilio: tale dichiarazione ha

confermato, al contrario, il suo potere decisionale all’interno della Sagl e

perciò il fatto che la stessa si fosse addossata un rischio imprenditoriale che

non andava posto a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.

2.6

Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che RI 1 è stato presidente con firma

individuale di __________ dal gennaio 2004 all’aprile 2009 ed amministratore unico

con firma individuale dall’aprile 2009 al 28 luglio 2011 (cfr. doc. F; G inc.

38.2015

; estratto RC della __________ = doc. 107 inc. 38.2015.64).

Il 28 luglio 2011 è stato iscritto

a RC quale amministratore unico suo figlio __________. __________ è stata

ripresa nel 2004 per scopi di ordine sindacale, di collocamento e di formazione

professionale ed è rimasta inattiva fino al 2011. Il 27 luglio 2011 è stato

modificato lo scopo societario della __________ introducendo anche la

possibilità di gestire, amministrare, locare e condurre esercizi pubblici, in

particolare nel settore ristorativo e alberghiero, come anche di gestire

apparthotel e garni (cfr. estratto RC = doc. 107 inc. 38.2015.64; doc. 29 pag.

2.

inc. 38.2015.65). La SA è diventata così gestore dal maggio 2011 dell’Hotel __________

di __________ e poi della __________ di __________ (cfr. doc. F; G inc.

38.2015

).

Il ricorrente ha lavorato

come capo cucina con mansioni di direttore presso l’Hotel __________ di __________

a tempo pieno dal 1 agosto 2011 al 31 ottobre 2011 e dal 15 giugno 2012 al 30

settembre 2012, al 60% dal 22 dicembre 2012 al 15 aprile 2013 con un salario

concordato di fr.3'900 lordi (cfr. doc. 16; 17; 61; 65 inc. 38.2015.64). Dal 1°

ottobre 2012 al 15 ottobre 2012 egli ha lavorato come gerente per la __________

di __________ (cfr. doc. 51; 52; 53; 54 inc. 38.2015.65).

Da quanto sopra esposto si

evince che l’attività lavorativa del ricorrente presso l’Hotel __________ di __________

al 60% è cessata il 15 aprile 2013.

La società __________ è

stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del

Distretto di __________ del 12 giugno 2013 (cfr. estratto RC = doc. 107 inc.

38.2015

; doc. F; G inc. 38.2015.64).

La procedura di fallimento

è, poi, stata sospesa per mancanza di attivo il 6 agosto 2013.

Nel mese di novembre 2013

la SA è stata radiata d’ufficio in applicazione dell’art. 159 cpv.5 lett. a ORC

(cfr. estratto RC = doc. 107 inc. 38.2015.64).

Dal 1° giugno 2013

l’insorgente è stato assunto dal __________, fondato nel 2010 (cfr. doc. 28

pag. 4 inc. 38.2015.65), in qualità di consulente giuridico a tempo parziale

(50%), con un salario lordo di fr. 1'700 mensili e il diritto alla tredicesima

mensilità (cfr. doc H inc. 38.2015.64). Il __________ ha la propria sede a __________

presso l’__________, fondata dal ricorrente nel 2010 in cui il medesimo svolge

la funzione di segretario (cfr. doc. 28 pag. 3 inc. 38.2015.65).

RI 1 si è iscritto in

disoccupazione a far tempo dal 1° novembre 2013, ricercando un impiego a tempo

pieno e chiedendo l’apertura di un quarto termine quadro per la riscossione

delle prestazioni di disoccupazione (cfr. doc. 2 inc. 38.2015.65; doc. B; 114

inc. 38.2015.64).

Con decisione del 30

aprile 2014 la Sezione del lavoro ha dichiarato il ricorrente idoneo al

collocamento e ha invitato la Cassa a verificare il calcolo del guadagno

assicurato in merito all’eventuale posizione dell’assicurato, paragonabile a

quella di un datore di lavoro (cfr. doc. 26 inc. 38.2015.65).

Il 31 luglio 2014 la Cassa

ha stabilito che il guadagno assicurato del ricorrente era di fr. 1'565.- a

partire dal 4 novembre 2013, considerando le entrate percepite in relazione all’attività

lavorativa presso il __________ (nei 5 mesi precedenti l’annuncio in

disoccupazione) e quelle comprovate per l’occupazione presso __________ conclusasi

nell’aprile 2013 (doc. 130 inc. 38.2015.64).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 28 agosto

2015.

(cfr. doc. B inc. 38.2015.64: consid. 1.1.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito all’entità del guadagno assicurato in relazione all’iscrizione in

disoccupazione del ricorrente dal novembre 2013, questa Corte ribadisce,

dapprima, che ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 OADI il periodo di calcolo per il

guadagno assicurato corrisponde agli ultimi sei mesi di contribuzione che

precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.

Il guadagno assicurato è

calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione

che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale

salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37

cpv. 2 OADI).

Inoltre il periodo di

calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno

computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione

(art. 37 cpv. 3 OADI; STF C 155/06 del 3 agosto 2007 consid. 3.1.).

In concreto i periodi di

calcolo previsti all’art. 37 cpv. 1 e 2 OADI decorrono rispettivamente dal 1°

maggio 2013 al 31 ottobre 2013 e dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2013.

La Cassa, ai fini del

calcolo del guadagno assicurato, ha tenuto conto degli stipendi relativi agli

ultimi sei mesi, ossia quelli percepiti da __________ nel periodo giugno

(quando ha iniziato l’attività presso __________) - 3 novembre 2013 di fr.

1'700.-- mensili per tredici mensilità, pari a fr. 1'841.65 al mese da giugno a

ottobre 2013, oltre a fr. 184.15 per i giorni dall’1 al 3 novembre 2013, per

complessivi fr. 9'392.40. Effettuando una media su sei mesi l’importo del

guadagno assicurato è stato fissato in fr. 1'565 (cfr. doc. XI; 131 inc.

38.2015

).

La parte resistente ha

indicato che la media su dodici mesi nel caso di specie forniva una somma

inferiore, visto che il ricorrente nel periodo novembre 2012- aprile 2013 in

cui era impiegato presso l’__________ ha comprovato unicamente di aver ricevuto

a titolo di salario l’importo di fr. 1'574.65.- (cfr. doc. B, doc. III; VII

inc. 38.2015.64).

Il ricorrente sostiene di

aver percepito dalla __________ una somma maggiore di quella considerata dalla

Cassa (cfr. doc. VII p.to 9). Egli ha indicato che tra il 17 gennaio e il 2

aprile 2013 avrebbe ricevuto, per bonifico e/o in contanti, fr. 8'000 (cfr.

doc. L inc. 38.2015.64). Il salario dichiarato concordato con la __________ per

il periodo in cui ha lavorato per il __________ fino all’aprile 2013 ammonta a

fr. 3'900 lordi (cfr. consid. 2.6.; doc. 65 inc. 38.2015.64).

Tuttavia dalle carte

processuali non risultano comprovate somme corrispondenti a salari

effettivamente versati dalla __________ più elevate rispetto a quanto

conteggiato dalla Cassa.

Dall’estratto del conto

intestato all’insorgente presso la __________ si evince che nel lasso di tempo

di 12 mesi - 1° novembre 2012-31 ottobre 2013 - determinante (cfr. art. 37 cpv.

2.

OADI) a favore del ricorrente sono stati effettuati da parte della __________

soltanto due bonifici a titolo di acconto salario, più specificatamente il 26

febbraio 2013 per il mese di dicembre 2012 di fr. 574.65 e il 28 febbraio 2013

per il mese di gennaio 2013 di fr. 1'000 (cfr. doc. L), per complessivi fr.

1'574.65.

Il 17 gennaio 2013 la __________

ha sì versato all’insorgente la somma di fr. 2'000, tuttavia è stato precisato

che si trattava del “Pagamento di parte del prestito Denaro anticipato RI 1

Vedi libro cassa” (cfr. doc. L).

Inoltre per quanto attiene

ai versamenti in contanti da parte del ricorrente medesimo di gennaio (fr.

1'300), di febbraio (fr. 1'000), di marzo (fr. 2'490) e di aprile 2013 (fr.

500), è vero che il medesimo ha indicato a mano nel relativo foglio “Dettagli

contabili” acconti salari pagati cash e riversati (cfr. doc. L).

E’ altrettanto vero però,

in primo luogo, che non risulta giustificato da validi motivi il fatto che la

SA delle volte abbia bonificato direttamente le somme dovute sul conto bancario

del ricorrente e delle altre volte avrebbe versato lo stipendio in contanti.

Ciò risulta a più forte

ragione senza una valida spiegazione se si pone mente, da un lato, alla

circostanza che il figlio del ricorrente davanti alla Sezione del lavoro nel maggio

2014.

ha dichiarato che la __________ versava i salari per il tramite della __________

(cfr. doc. 29 inc. 38.2015.65).

Dall’altro, al fatto che nel

mese di febbraio 2013 fr. 1'000 sarebbero stati bonificati sul conto dal datore

di lavoro e fr. 1'000 versati cash.

In secondo luogo, non va

dimenticato che l’insorgente era anche creditore nei confronti della SA alla

quale avrebbe anticipato del denaro restituito parzialmente nel gennaio 2013

(cfr. doc. L). Pertanto in ogni caso non si potrebbe sapere se le somme consegnate

in contanti si riferiscono agli stipendi o al rimborso del prestito.

Al riguardo cfr. STF

8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288.

In simili condizioni,

l’importo complessivo comprovato quale salario versato da __________ nel

periodo determinante di dodici mesi ammonta a fr. 1'574.65, come peraltro

stabilito dalla Cassa.

Questa Corte

non ignora che il ricorrente ha invocato l’applicazione della giurisprudenza

pubblicata in DTF 131 V 444 secondo cui la prova del versamento del

salario costituisce semplicemente un indizio importante dell’esercizio di

un’attività salariata.

Tuttavia in concreto

questa giurisprudenza non torna applicabile, poiché la stessa concerne

l’adempimento del periodo di contribuzione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI

E’ dal profilo del periodo

di contribuzione che la sola condizione per il diritto all'indennità di

disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale

obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.

In proposito giova

evidenziare che in una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA

2007.

pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte

ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la

negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in

considerazione nel calcolo del guadagno determinante.

Cfr. pure STF 8C_913/2011

del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, già citata sopra, e

STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.

Il TCA ritiene che nel

caso di specie torni applicabile il principio generale secondo cui determinanti

ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i

redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di

calcolo (cfr. consid. 2.5.).

Deve, invece, essere

esclusa l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia

prendere come riferimento il salario concordato.

In effetti, come visto

(cfr. consid. 2.5.), tale eccezione si applica soltanto allorché un abuso, nel

senso di un accordo in merito a salari fittizi, può essere escluso.

Tale ipotesi, come verrà

meglio esposto al considerando seguente, non si verifica in concreto.

2.8

Nel caso di specie il TCA

rileva, dapprima, che il rapporto di impiego con la __________, rimasta inattiva

fino al 2011 (cfr. consid. 2.6.; doc. 28 pag. 2 inc. 38.2015.64), ha avuto

inizio nell’agosto 2011 ed è terminato nell’aprile 2013. Non è stato un

rapporto di lavoro continuativo ma sono stati conclusi diversi contratti di

impiego con dei periodi di interruzione (cfr. consid. 2.6.).

Ne discende che in

concreto non si è confrontati con un rapporto d’impiego di lunga durata (cfr.

consid. 2.5.).

Inoltre nel caso di specie

decisiva è la circostanza che il ricorrente in seno alla __________ ha

ricoperto il ruolo di presidente con firma individuale dal 2004 ad aprile 2009

e di amministratore unico fino al 27 luglio 2011, una posizione quindi analoga

a quella di un datore di lavoro.

E’ vero che dal 28 luglio

2011.

l’insorgente non era più iscritto a RC, ma in ogni caso nella sua stessa

carica è subentrato suo figlio (cfr. estratto RC). Quest’ultimo, nato il __________

1990, nel settembre 2011 ha iniziato gli studi accademici presso la facoltà di

giurisprudenza dell’Università di __________. In occasione dell’audizione

davanti alla Sezione del lavoro nel maggio 2014 egli ha dichiarato di essere al

terzo anno di studio e di soggiornare in settimana a __________ (__________)

dove condivide l’abitazione con altri due studenti (cfr. doc. 29 pag. 2 inc.

38.2015

).

Dal verbale dell’audizione

del figlio del ricorrente del 9 maggio 2014 è poi emerso segnatamente quanto

segue:

" (…) il

28.

/03.08.2011 sono stato nominato Amministratore unico con firma individuale

fino al 28.02/05.03.2013 ma tuttavia:

in data 07 luglio 2012 ho inoltrato al

Consiglio d’amministrazione della __________ le mie dimissioni quale

presidente. Dimissioni controfirmate per ricezione da mio padre.

(cfr. documenti agli atti)

I motivi delle mie dimissioni, oltre a

quanto indicato sulla lettera 07.07.2012, erano anche dovuti all’andamento

precario della società in ambito finanziario tanto che ho preferito esonerarmi

da questa responsabilità non avendo la capacità di affrontare una situazione

tale.

(…)

Il passaggio di amministrazione tra mio

padre ed il sottoscritto è stato dettato dal fatto che in passato mio padre era

già stato oggetto di una conduzione fallimentare (__________) e quindi per

evitare eventuali ricadute si è preferito affidare alla mia persona

l’amministrazione della __________ in ragione del nuovo scopo societario e

quindi l’assunzione dell’Hotel __________ e poi della __________.

Inoltre, in considerazione che mio padre è

una persona più emotiva di me, abbiamo concordato che decisioni importanti

(p.es. assunzione di personale) per la conduzione della __________ dovevano

essere del sottoscritto.

Oltre a ciò, alfine di evitare conflitti

d’interessi con la nuova funzione di mio padre quale direttore e capo cucina

dell’esercizio pubblico, si è preferito che assumessi personalmente la funzione

di amministratore e quindi gestore della società.

(…)

Di regola ero presente due volte al mese

presso la struttura dell’__________ e la __________ per prendere visione

dell’andamento o per assumere decisioni. Ero costantemente informato da mio

padre e dai dipendenti (__________e __________) sull’andamento degli affari.

Al di fuori dei contratti che concernevano

mio padre, per tutte le altre questioni prendevo le mie decisioni ma davo di volta

in volta la procura verbale a mio padre per la firma.

In sostanza mio padre si occupava della

conduzione operativa dell’albergo.(…)”(Doc. 29 inc. 38.2015.65)

Stante quanto precede,

questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che l’assicurato non

abbia lasciato definitivamente la __________ alla fine di luglio 2011, quando è

stata radiata la sua iscrizione a RC, bensì abbia continuato a rivestire un

ruolo analogo a quello di un datore di lavoro e a influenzarne in modo

significativo le decisioni anche in seguito.

Al

riguardo è utile rilevare che in una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la

nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è

stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un’assicurata che,

benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle

mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione

dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era

la persona di riferimento.

Ne discende che nella

presente vertenza un rischio di abuso, già dal profilo oggettivo (cfr. consid.

2.3

; DTF 128 V 189 consid. 3b; C 9/02 del 19 novembre 2002 consid. 1), non può

essere escluso.

Al riguardo

va osservato che le indennità di disoccupazione, il cui importo dipende

dall’entità del guadagno assicurato, non possono però essere utilizzate quale

garanzia del rischio imprenditoriale (cfr. STF 8C_840/2010 del 14 gennaio 2011

consid. 3.2; 3.3.; SVR 2009 ALV Nr. 8 pag. 27).

Finalità dell’assicurazione

contro la disoccupazione è quella di garantire un’adeguata compensazione

della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di disoccupazione ai salariati

(cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non il rischio imprenditoriale (vedi al

riguardo l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed., secondo cui chi esercita

un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente, il quale non è

ancora stato concretizzato dal legislatore, cfr. STF 8C_311/2011 del 12

dicembre 2011 consid. 4.4., pubblicata in DTF 138 V 50; D.

Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit

social ? Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 seg. ,110 ).

Pertanto, per determinare

il guadagno assicurato di RI 1 relativo al periodo di calcolo in questione,

deve essere fatto riferimento al salario effettivamente percepito nel periodo

di calcolo in questione, e non a quello concordato.

Alla luce di tutto quanto

esposto, appare chiaro che, siccome nei dodici mesi precedenti la

disoccupazione, oltre ai salari ricevuti da __________ dal mese di giugno 2013

per complessivi fr. 9'392.40 (cfr. consid.2.7.), il ricorrente può far valere

unicamente la somma di stipendi di fr. 1'574.65, per una media di fr. 914 al

mese [(fr. 9'392.40 + fr. 1'574.65) : 12 mesi], gli è più favorevole, ai fini

del calcolo del guadagno assicurato, tenere conto della media degli stipendi

percepiti negli ultimi sei mesi (cfr. art. 37 cpv. 1 OADI), ossia da maggio al

3.

novembre 2013, di fr. 1'565, come deciso dalla parte resistente.

Il guadagno assicurato del

ricorrente giusta l’art. 23 LADI, pertanto, è pari dal 4 novembre 2013 a fr.

1'565, come deciso dalla Cassa.

2.9

L'art. 95 LADI regola la

restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di

restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui

all'articolo 55.

Dal 1° aprile 2011

il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

" La domanda

di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli

articoli 55 e 59cbis capoverso 4."

L'art.

25.

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1

; DTF 130 V 318, consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110.

consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U

409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.

).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6

giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.10

Secondo

l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente

da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene

entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della

perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.

Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In

virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far

tempo dal 1° aprile 2011, è considerata perdita di guadagno la differenza tra

il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente

almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno

assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in

considerazione.

Il

guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso

di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del

guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di

"Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e

2.4

).

In

una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479;

122.

V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese

in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18

cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio

art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono

l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).

In

tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non

la perdita di lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato

ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata

ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

Pertanto,

secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato

accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè

un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di

disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. inter

alia SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).

In

una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha

stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno

giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno

giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di

guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza

secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.

Sul

tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio

2005.

2.11

Come

visto nei fatti, la Cassa ha chiesto a RI 1 di restituire l’importo di fr. 8'676.10 corrispondenti alle indennità di

disoccupazione percepite da novembre 2013 a febbraio 2014, poiché lo stipendio

di fr. 1'700 mensili percepito durante tale periodo - in cui era iscritto in

disoccupazione - per la sua attività lavorativa dipendente quale consulente

giuridico a tempo parziale (50%) presso il __________ risultava superiore al

guadagno assicurato modificato in fr. 1'565 (cfr. doc. 51; C inc. 38.2015.65;

consid. 1.2.).

Per

quanto attiene al principio della restituzione, il TCA ritiene

utile evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha

beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata

erogata in contrasto con la legge. Infatti, è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è

irrilevante sapere se l’assicurato era in buona fede, oppure no, quando ha ricevuto

l’indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di

esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134,

consid. 2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004, consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2

dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre

2000; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Al riguardo cfr.

pure STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005, consid. 2.7.

In concreto è incontestato

che il ricorrente, nel periodo dal 1° novembre 2013 al 28

febbraio 2014, durante il quale è stato iscritto in disoccupazione, ha

esercitato un’attività lucrativa al 50% presso il __________ di __________

(cfr. doc. I p.to 24).

Tale circostanza è, del resto,

comprovata dal contratto di lavoro che il ricorrente ha sottoscritto con il __________

in data 31 marzo 2013, dal verbale di audizione presso la Sezione del lavoro

del 18 febbraio 2014 e dai formulari IPA (“Indicazioni della persona

assicurata”) relativi ai mesi di novembre 2013, dicembre 2013, gennaio 2014 e

febbraio 2014 (cfr. doc. H; F; 5, 8, 10, 12 inc. 38.2015.65).

In effetti, dal contratto

sottoscritto dal ricorrente in data 31 marzo 2013 con il __________ si evince che

l’assicurato è stato assunto a far tempo dal 1° giugno 2013 quale consulente

giuridico con uno stipendio pari a fr. 1’700.- lordi e il diritto alla

tredicesima mensilità (cfr. doc. H inc. 38.2015.65).

Nei formulari IPA

l’insorgente ha segnalato l’esercizio dell’attività presso il __________ per i

mesi di novembre 2013, dicembre 2013, gennaio 2014 e febbraio 2014 (con

l’osservazione che il contratto sarebbe terminato al 28 febbraio 2014) e

indicando uno stipendio mensile di fr. 1'700.- lordi e il diritto alla

tredicesima mensilità (cfr. doc. 5, 8, 10, 12 inc. 38.2015.65).

Il reddito conseguito

presso il __________ va computato, dal mese di novembre 2013, quale guadagno

intermedio ai sensi dell’art. 24 LADI (cfr. consid. 2.10.).

Ritenuto che il guadagno

assicurato valido dal 4 novembre 2013 è stato rettamente modificato da fr.

5'157 a fr. 1'565 vista la posizione del ricorrente in seno alla __________

accertata a seguito dei dubbi sollevati dalla Sezione del lavoro nella

decisione del 30 aprile 2014 relativa all’idoneità al collocamento del

ricorrente dal 4 novembre 2013 (cfr. consid. 2.8.; 1.1.; doc. 114 inc.

38.2014

), nella concreta evenienza sono adempiuti i presupposti di una

revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni (de facto)

mediante le quali sono state attribuite le indennità giornaliere di

disoccupazione (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.9.).

L’entità del

guadagno assicurato di fr. 1'565, stabilito retroattivamente dal 4 novembre

2013.

con la decisione del 31 luglio 2014 della Cassa e confermata dalla

decisione su opposizione del 28 agosto 2015, che ha comportato che il reddito

percepito dal ricorrente presso il __________ (fr. 1'700) fosse superiore al guadagno

assicurato (fr. 1’565) costituisce in effetti un fatto nuovo che, qualora fosse

stato a conoscenza dell’amministrazione dall’inizio della disoccupazione,

l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente.

2.12

L’art.

25.

cpv. 2 LPGA recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue

dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha

avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante.

I

termini enunciati sono termini di perenzione (cfr DTF 133 V 579 consid. 4.1

pag. 582; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3.).

I termini di

perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15

luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

Nel caso di specie, la Cassa ha

manifestamente salvaguardato il termine di perenzione di un anno di cui

all’art. 25 cpv. 2 LPGA. Infatti, da una parte, la decisione della Sezione del

lavoro di idoneità al collocamento del ricorrente dal 4 novembre 2014 con cui

la Cassa è stata resa attenta del fatto che la determinazione del guadagno

assicurato e l’accertamento di un’eventuale posizione analoga a un datore di

lavoro dell’insorgente in seno alla __________ non apparissero sufficientemente

chiariti e le è stata trasmessa la documentazione raccolta fino a quel momento

è del 30 aprile 2014 (cfr. doc. 114 inc. 38.2015.64).

Dall’altra, la decisione

formale mediante la quale la Cassa ha preteso la restituzione delle prestazioni

indebitamente percepita è anch’essa stata emessa in data 31 luglio 2014 (cfr.

doc. E inc. 38.2015.65=doc. 51 inc. 38.2015.65).

Al riguardo cfr. STF

8C_459/2016 del 16 settembre 2016.

2.13

Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione

sia corretto.

Nel

caso di specie la Cassa ha calcolato l’importo chiesto in restituzione al

ricorrente di fr. 8'676.10 per i mesi da novembre 2013 a febbraio 2014 tenendo

conto, da una parte, della modifica del guadagno assicurato da fr. 5'157.- a

fr. 1'565.-, dall’altra, del fatto che in questo periodo, oltre a percepire

prestazioni di disoccupazione, l’insorgente ha svolto un’attività lucrativa

presso il __________ percependo un salario di fr. 1'700 al mese (cfr. doc. 51;

C inc. 38.2016.65).

L’importo di fr. 8'676.10

corrisponde alla somma delle intere indennità di disoccupazione mensili

percepite dall’insorgente da novembre 2013 a febbraio 2014 (fr. 1'415.45 per

novembre 2013 + fr. 2'479.60 per dicembre 2013 + fr.

2'650 per gennaio 2014 + fr. 2'131.05 per febbraio 2014 (cfr. doc. 7;

52; C inc. 38.2015.65).

Come già esposto in

precedenza (cfr. consid. 2.10.), secondo l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata

perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel

periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la

professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

Siccome

l’importo del guadagno assicurato di fr. 1'565 in concreto è risultato essere

inferiore all’ammontare del guadagno intermedio di fr. 1'700 mensili (cfr.

consid. 2.8.), a ragione la Cassa ha preteso il rimborso delle indennità di

disoccupazione integrali versate al ricorrente da novembre 2013 a febbraio 2014

per complessivi fr. fr. 8'676.10.

2.14

La Cassa ha infine negato al

ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal marzo 2014

considerando, da un lato, un guadagno assicurato di fr. 1'565, dall’altro,

l’attività svolta in qualità di segretario presso l’__________ (cfr. consid.

1.2

).

Va precisato che la parte

resistente ha ritenuto che l’attività svolta presso l’__________, fondata

dall’insorgente nel 2010 (cfr. consid. 2.6.), fosse simile a quella esercitata dal

medesimo presso il sindacato SIB fino al febbraio 2014, per cui a titolo di

guadagno intermedio per l’occupazione presso __________ ha conteggiato il

medesimo compenso percepito dal __________ di fr. 1'700.- lordi mensili (cfr.

doc 51; C inc. 38.2015.65).

Il ricorrente ha

contestato tale decisione adducendo di aver sempre lavorato per __________ nel

tempo libero, a titolo gratuito e volontario anche quando era impiegato a tempo

pieno. A questo proposito ha precisato che l’attività lo occupava per un

massimo di quattro ore alla settimana.

Inoltre egli ha

sottolineato come le due attività, quella svolta per il __________ e quella per

__________, non siano equiparabili, in quanto per il lavoro svolto presso il __________

disponeva di un contratto in cui erano definiti determinati compiti, mentre per

__________ si è sempre trattato di un’attività di militanza, in cui ha

investito denaro in maniera importante (avrebbe pagato per il primo anno di

attività l’affitto degli uffici dove aveva sede __________) e che non

rappresentava quindi per lui una fonte di guadagno quanto piuttosto di costi.

L’insorgente ha infine

rilevato come __________ non abbia mai avuto, tranne un’eccezione, personale

stipendiato (cfr. doc. I).

Il TCA ritiene utile

avantutto ricordare che anche un’attività non rimunerativa può dover essere

presa in considerazione a titolo di guadagno intermedio. In effetti, dal

momento in cui esiste un contratto che implica dei diritti e dei doveri

reciproci delle parti oppure se, conformemente alla presunzione posta dall’art.

320.

cpv. 2 CO, un salario o una rimunerazione sono normalmente dovuti per il

lavoro fornito alla luce di tutte le circostanze o degli usi professionali e

locali, occorre tener conto dell’attività in questione a titolo di guadagno

intermedio, nella misura del guadagno che il lavoratore avrebbe dovuto

rivendicare al proprio datore di lavoro (cfr. STF C 107/05 del 18 luglio 2006

consid. 4.3 e riferimenti ivi menzionati; STCA 38.2011.26 del 10 ottobre 2011

consid. 2.6.).

Per quanto attiene al caso

di specie, in occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 18

febbraio 2014 l’insorgente ha dichiarato, che quando era attivo per la __________,

ossia fino all’aprile 2013, durante il tempo libero riceveva la documentazione

speditagli dalla segretaria di __________, __________, e si occupava delle

pratiche da suo appartamento di __________ (cfr. consid. 2.6.), come pure che

il lunedì e il martedì faceva le consulenze presso __________.

Egli ha pure specificato

che avrebbe continuato “sempre e comunque” ad occuparsi delle pratiche di __________,

a meno che le stesse non fossero in concorrenza con l’attività che avrebbe

iniziato presso __________ nel maggio 2014 all’80 o 100% (cfr. doc. 28 inc.

38.2016

).

Dal verbale di audizione

davanti alla Sezione del lavoro del 28 agosto 2013 di __________ - che ha

lavorato per l’__________ quale apprendista di commercio dal settembre 2010 al

maggio 2013 quando è stata licenziata in tronco - emerge, poi, che:

" (…)

Nei primi mesi della mia assunzione presso

la __________ (da settembre 2010), il signor RI 1 era presente quotidianamente

dalle ore 10:00 alle ore 16:00 alfine di insegnarmi il lavoro da svolgere.

Dopo qualche mese, la presenza del signor RI

1.

era molto irregolare, mediamente 3 giorni alla settimana, al mattino al

pomeriggio oppure tutto il giorno po’ o meno dalle ore 10:00 alle ore 16:00

anche se lui affermava ogni tanto di essere rimasto in ufficio fino alle ore

18:00.

Preciso all’inizio del mio impiego (da

settembre 2010) anch’io ero irregolare sul posto di lavoro poiché frequentavo

il __________ a __________, così come quando ho frequentato il __________ a __________

e pertanto non posso esprimermi precisamente circa la presenza continua del

sig. RI 1.

(…) è il signor RI 1 (padre) che di fatto è

la persona responsabile e rappresentante della __________. Da lui giungono

tutte le direttive, è lui che organizza, amministra e gestisce l’Ufficio e da

lui dipendono tutti i dipendenti. RI 1 ha pure la responsabilità finanziaria

dell’Ufficio. (…)” (Doc. 30 inc. 38.2015.65)

Sia dall’audizione del

ricorrente che da quella di __________ risulta che già prima dell’iscrizione in

disoccupazione del novembre 2013 l’insorgente si occupava di __________ non

solo per quattro ore alla settimana, bensì durante l’orario lavorativo e in

misura del 50% circa.

Inoltre non va dimenticato

che dal dicembre 2012 al 15 aprile 2013, allorché ha terminato di lavorare per

la __________, egli era attivo per quest’ultima società, lavorando presso l’__________

di __________ al 60% e dal mese di giugno 2013 è stato assunto dal __________

al 50% (cfr. consid. 2.6.).

Ne discende che anche dal

profilo del tempo il ricorrente poteva agevolmente svolgere la propria attività

per __________ in misura circa del 50%.

In simili condizioni,

visto l’impegno profuso dall’insorgente a favore di __________, l’attività

svolta per tale associazione, anche nel caso in cui fosse realmente stata

svolta a titolo gratuito, deve essere assimilata a un rapporto di lavoro per il

quale è dovuta una retribuzione.

2.15

Ai sensi dell’art.

24.

cpv. 3 il guadagno accessorio non va tenuto conto ai fini della

determinazione delle indennità compensative.

Con il

termine guadagno accessorio si intende ogni guadagno che un assicurato trae da

un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da

un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa

indipendente.

La nozione

di accessorio riferita al guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che

deriva da un’attività principale. Siccome non è soggetto a contribuzione e non

rientra nel calcolo delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio

deve restare in un rapporto di proporzione debole con il reddito dell’attività

principale. Se il guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il

guadagno principale, l’attività non è più accessoria, così come il relativo

guadagno. E’ l’aumento considerevole del guadagno accessorio che deve essere

considerato quale guadagno intermedio e computato in tale misura nel calcolo

dell’indennità di disoccupazione.

Va

considerato guadagno accessorio, in particolare, quello conseguito tramite

un’attività che viene esercitata in aggiunta a un’occupazione a tempo pieno

(cfr. STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2.; STF

8C_75/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_654/2015 del 14 dicembre

2015.

consid. 4; DTF 123 V 230 consid. 3c; Prassi LADI-ID in vigore da gennaio

2013, p.to C8).

Nella presente evenienza,

considerata l’ampiezza dell’attività per __________ già prima della

disoccupazione rispetto a quella svolta per __________ fino all’aprile 2013 al

60% e a quella per __________ da giugno 2013 al 50%, non si è confrontati con un’attività

accessoria, bensì con un’attività da computare quale guadagno

intermedio (cfr. STF 8C_75/2015 del 14 gennaio 2016).

Di conseguenza la Cassa,

ritenuto che l’attività svolta per __________ debba essere assimilata a un

rapporto di impiego soggetto a retribuzione (cfr. consid. 2.14.) e che non si

tratti di un’occupazione accessoria, ha correttamente tenuto conto di tale

attività quale guadagno intermedio ai fini della determinazione del diritto

all’indennità di disoccupazione da mese di marzo 2014.

2.16

La Cassa, quale guadagno intermedio

per l’attività presso __________ per il periodo a far tempo dal mese di marzo

2014, ha computato la somma di fr. 1'700 al mese, corrispondente al salario

percepito dal __________ per l’impiego al 50%, in quanto ha considerato le due

attività analoghe (cfr. doc. C inc. 38.2015.65).

Giusta l’art. 24 cpv. 3

LADI a titolo di guadagno intermedio va tenuto conto del guadagno ottenuto nel

periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la

professione ed il luogo (cfr. consid. 2.10.; 2.13.).

L’Alta Corte ha precisato

che l’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si riferisce

tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al

reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa

indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag.

31.

consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998, n. 25, pag. 134

consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).

Con giudizio C 135/98 del

5.

giugno 2001, pubblicato in DLA 2002 N. 13 pag. 108, il TF ha ribadito che le

indennità compensative in caso di guadagno intermedio vanno calcolate in base

al salario usuale per la professione e il luogo, anche se l’assicurato non

consegue alcun guadagno o se realizza un guadagno minimo.

L’ammontare di fr. 1'700

al mese conteggiato dalla Cassa non presta il fianco a critica alcuna se si

pone mente al fatto che l’attività espletata dall’insorgente per l’__________

era effettivamente simile a quella effettuata per il __________, visto che

entrambi svolgono compiti di ordine sindacale, come peraltro spiegato dal

ricorrente stesso in sede di audizione davanti alla Sezione del lavoro (cfr.

doc. 28 inc. 38.2015.65).

Inoltre è stato stabilito

che il grado di occupazione presso __________ si aggirava intorno al 50%,

analogamente al grado di impiego presso il __________ (cfr. doc. 74 inc.

38.2015

).

Giova, del resto, rilevare

a titolo comparativo che la nostra Massima Istanza, con sentenza 8C_774/2008

del 3 aprile 2009, ha confermato il salario ipotetico di fr. 20/ora applicato a

un “wine broker” la cui attività consisteva nel concludere e negoziare affari

per il suo datore di lavoro, rilevando che tale funzione era assimilabile a

un’occupazione svolta in seno al servizio esterno di un’impresa.

Moltiplicando

fr. 20 all’ora per 42 ore settimanali si ottiene l’importo di fr. 840.--, che

considerato per 4 settimane (fr. 20 x 42 h x 4 settimane) corrisponde a fr.

3'360 (cfr. STCA 38.2012.75 del 28 novembre 2013), ossia fr. 1'680 a metà tempo.

Visto

che l’importo del guadagno assicurato di fr. 1'565 in concreto è inferiore

all’ammontare del guadagno intermedio di fr. 1'700 mensili da considerare a far

tempo dal marzo 2014 per l’attività per __________, a ragione la Cassa ha negato

al ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di marzo

2014.

2.17

In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo

Tribunale non può che confermare le decisioni su opposizione impugnate del 28 e

del 31 agosto 2015.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 38.2015.64 e

38.2015.65 sono congiunte

2. I ricorsi sono respinti.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti