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Decisione

38.2015.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 giugno 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato.”

Secondo

l’art. 85b cpv. 1 seconda frase LADI in relazione con l’art. 85 cpv. 1 lett. c

LADI, spetta generalmente ai consulenti del personale degli URC

stabilire in ogni fattispecie concreta se il posto di lavoro che intendono

assegnare è adeguato ai sensi dell’art. 16 LADI (cfr. Rubin, op. cit., n. 4 ad

art. 16).

La disponibilità ad

accettare un’occupazione adeguata è un presupposto fondamentale per il diritto

all’indennità di disoccupazione (cfr. art. 15 cpv. 1 LADI).

La definizione di lavoro

adeguato serve inoltre quale riferimento per stabilire, in particolare, i posti

di lavoro che il disoccupato deve immediatamente accettare, pena la comminazione

di una sanzione (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; cfr. Rubin, op. cit., n. 6 ad

art. 16).

Alla luce di quanto

precede, gli URC hanno effettivamente l’obbligo di valutare l’adeguatezza del

posto di lavoro che sta per essere assegnato alla persona disoccupata. Tale obbligo

ha evidentemente lo scopo di proteggere gli interessi di quest’ultima (su

questo aspetto, cfr. D. Cattaneo, “Alcuni compiti degli Uffici regionali di

collocamento alla luce della giurisprudenza”, Appunti sociali, fascicolo n. 3.,

ed. OCST, 2000, p. 55).

Ad esempio, in una

sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012, pubblicata in RtiD I-2013 n. 67 p.

313-322 e citata nella STCA 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 consid. 2.6., il TCA

ha deciso che l’indennità giornaliera di disoccupazione di un’assicurata era

stata sospesa a torto per il motivo che ella aveva rifiutato un posto di lavoro

in un call-center. Il salario offerto, nel periodo di prova, era in effetti

inferiore al minimo fissato da un contratto tipo di lavoro.

Secondo questo Tribunale,

l’obbligo di verificare l’adeguatezza è limitato agli aspetti toccati dall’art.

16 cpv. 2 lett. a-i LADI, tenuto conto delle informazioni concernenti la

situazione personale del disoccupato e le condizioni del lavoro che si intende

assegnare, che risultano dall’incarto (ad esempio, quelle contenute nel

questionario “Segnalazione di un posto vacante”, compilato dal potenziale

datore di lavoro), che sono notorie oppure che si presentano nella forma d’indizi

concreti.

In assenza (perlomeno)

d’indizi concreti evocanti la possibilità che una o l’altra delle eccezioni

previste dalla disposizione legale appena citata sia adempiuta, non appare ragionevolmente

esigibile che l’amministrazione debba compiere verifiche più approfondite, pena

la paralisi del suo funzionamento.

Ora, la questione che si

pone è quella di sapere se, nella concreta evenienza, l’amministrazione ha

violato tale obbligo oppure no.

Questo Tribunale ritiene

che ciò non sia il caso.

In effetti, dalla

documentazione in possesso dell’URC al momento in cui è avvenuta l’assegnazione

del posto di lavoro, non emergeva nulla a proposito dei trascorsi penali del

potenziale datore di lavoro, nemmeno nella forma d’indizi.

D’altro

canto, non può certo essere considerata notoria la circostanza che __________

sarebbe stato arrestato (e, successivamente, condannato) nell’ambito di

un’operazione antidroga, vuoi per il lungo tempo trascorso dall’avvenimento

(era il giugno del 2005, secondo quanto risulta dal doc. 1/4), vuoi per il

luogo in cui ciò è accaduto (la __________, quindi lontano dal Cantone del Ticino).

Occorre inoltre

considerare che, secondo quanto risulta dalla banca dati “movpop”, __________ aveva

la propria residenza in Svizzera, beneficiando di un permesso di dimora con

accordo UE/AELS (permesso “B”).

Ora, secondo questa Corte,

è piuttosto al momento di decidere se rilasciare o meno il permesso che la Polizia

degli stranieri deve verificare se il postulante ha a suo carico dei

Considerandi

procedimenti penali pendenti oppure delle condanne penali, e non certo dall’URC,

chiamato ad applicare la LADI, nell’ambito di un’assegnazione di un posto di

lavoro.

Proprio in questo senso,

va segnalato che, a partire dall’aprile 2015, il Dipartimento delle istituzioni

ha introdotto come misura straordinaria per tutelare l’ordine pubblico e la

sicurezza sul nostro territorio l’obbligo di presentazione dell’estratto del

casellario giudiziale e dei carichi pendenti per il rilascio e il rinnovo

dei permessi “B” e “G”, in luogo del sistema di autocertificazione (che era

stato introdotto a partire dal maggio 2009). Dal rapporto “Estratto casellario

giudiziale” del 26 aprile 2016 del Dipartimento delle istituzioni si apprende

che, a un anno dall’introduzione del provvedimento in questione, su un totale

di 17'468 domande esaminate dalla Sezione della popolazione, “192 domande contenevano

elementi rilevanti di natura penale e sono quindi state maggiormente

approfondite. Di queste, 33 richieste sono sfociate in decisioni negative.”

(rapporto citato, p. 6 s.).

In esito a tutto quanto

precede, occorre quindi concludere che, nella presente fattispecie,

l’assicuratore non ha violato l’obbligo legale di valutare l’adeguatezza del

posto di lavoro assegnato a RI 1. Pertanto, almeno da questo punto di vista,

esso non ha commesso alcun atto illecito.

2.8

Con la propria impugnativa, l’assicurato

fa inoltre valere che l’assicuratore avrebbe violato il principio della tutela

dell’affidamento, nella misura in cui esso non lo avrebbe informato che

l’assegnazione avveniva senza garanzia circa l’affidabilità del potenziale

datore di lavoro (cfr. doc. I).

Sulla scorta di quanto

precede, occorre dunque ancora esaminare se il ricorrente può prevalersi di una

violazione del dovere d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA. Quest’ultima

disposizione è strettamente legata al principio costituzionale secondo cui gli

organi dello Stato e i privati agiscono secondo il principio della buona fede

(art. 5 cpv. 3 Cost.). Allorquando le circostanze concrete del caso di specie

avrebbero imposto un’informazione da parte dell’assicuratore, il difetto d’informazione

è assimilato a un’errata dichiarazione, la quale può, a certe condizioni,

obbligare l’autorità ad accordare a un amministrato un vantaggio che non

avrebbe potuto pretendere, in virtù del principio della tutela della buona fede

risultante dall’art. 9 Cost. (DTF 131 V 472 consid. 5).

Conformemente alla

giurisprudenza, occorre che l’autorità è intervenuta in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate (a), che essa ha agito o comunque è

supposta aver agito entro i limiti della propria competenza (b), che l'amministrato

non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta (c), che facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso

delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (d) e che da quando

l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico

(e).

Questi principi si

applicano per analogia all’assenza d’informazione, la condizione (c) dovendo

tuttavia essere formulata nel modo seguente: che l’amministrato non ha avuto

conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che questo contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (cfr. DTF 131

V 472 consid. 5).

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale non può seguire il ricorrente allorquando

pretende che l’assicuratore avrebbe dovuto avvertirlo che l’assegnazione del

lavoro presso il «Ristorante __________ » di __________ sarebbe avvenuta senza

preventiva verifica dell’affidabilità del datore di lavoro (gestore), poiché è

di fatto vero il contrario.

In effetti, in base

agli elementi a sua disposizione, l’assicuratore ha considerato adeguato ai

sensi dell’art. 16 LADI il posto di lavoro presso l’esercizio pubblico in

questione e, perciò, lo ha assegnato a RI 1. Nello specifico, in assenza del

benché minimo indizio concreto (cfr. il consid. 2.7.), esso poteva senz’altro

ritenere che lo fosse anche dal profilo dell’affidabilità del potenziale datore

di lavoro.

Così come è stato

pertinentemente rilevato in sede di decisione impugnata (cfr. doc. 24/1), qualora

fosse stato a conoscenza di maggiori informazioni, l’assicurato avrebbe potuto

contestare il carattere adeguato del posto di lavoro assegnato e, quindi,

rifiutarlo. In realtà, dagli atti di causa emerge invece che, immediatamente

dopo aver incontrato il datore di lavoro, il ricorrente ha stipulato il

relativo contratto (cfr. doc. 16) e che, ancora in occasione del colloquio di

consulenza del 4 novembre 2014, egli ha affermato che il tutto stava “… andando

bene e da gennaio vi sono buone possibilità d’assunzione al 100% a tempo

indeterminato.” (cfr. doc. 17/5).

Non sono pertanto dati i

presupposti per concludere che le circostanze concrete del caso di specie

avrebbero imposto all’assicuratore di informare l’assicurato, di modo che non

si può parlare di un’omessa informazione (e, quindi, nemmeno di una violazione

del principio della buona fede).

Facendo difetto un atto

illecito in relazione tanto alla pretesa omissione di effettuare delle

verifiche circa la persona del gestore del «Ristorante __________ », quanto

alla pretesa violazione dell’obbligo d’informazione, non può essere ammessa una

responsabilità fondata sull’art. 78 LPGA.

Il ricorso di RI 1 deve dunque

essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti