38.2015.67
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20 gennaio 2016Italiano18 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.67
rs
Lugano
20 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 settembre 2015 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 16 marzo
2015 la Sezione del lavoro ha negato a RI 1 il diritto a indennità di
disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2015 non ritenendolo residente in
Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia (cfr. doc. 8
= doc. G).
1.2. Contro la decisione del 16
marzo 2015 RI 1, rappresentato dalla __________, ha interposto opposizione,
datata 1° giugno 2015 e pervenuta alla Sezione del lavoro il 2 giugno 2015
(cfr. doc. 9 = doc. D).
1.3. L’amministrazione, dopo aver
dato la possibilità all’interessato di formulare eventuali osservazioni in
merito al ritardo con cui è stata presentata l’opposizione in questione (cfr.
doc. 12; 13; 14; 17), il 17 settembre 2015 ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ritenuto irricevibile l’opposizione del 1° giugno 2015, in quanto tardiva, rilevando quanto segue:
" (…)
3. Nel caso in esame, la decisione del 16
marzo 2015 è stata intimata all’assicurato con scritto raccomandato del
medesimo giorno all’indirizzo conosciuto, segnatamente __________, comunicato
dall’assicurato all’amministrazione con l’annuncio al collocamento ed in
seguito confermato in occasione dell’audizione personale e della presentazione
dell’opposizione in esame. La decisione in questione è stata intimata
correttamente e ritirata dal destinatario il 4 maggio 2015.
Tenuto conto di quanto esposto ai punti 2.1.
e 2.2., considerato che l’assicurato non ha informato l’autorità amministrativa
di avere disposto un “fermo posta” e che doveva attendere l’emanazione di una
decisione in merito al suo caso, si ritiene che il termine di trenta giorni per
interporre opposizione, calcolate le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4 lett. a
LPGA), è iniziato a decorrere allo scadere dei sette giorni di giacenza alla
posta, quindi martedì 24 marzo 2015 ed è venuto a scadere giovedì 7 maggio
2015.
Entro tale data, l’assicurato o il suo
rappresentante avrebbero dovuto e potuto consegnare l’opposizione, quanto meno
in forma cautelativa, alla Sezione del lavoro o a un Ufficio postale svizzero.
Infatti, va constatato che l’assicurato ha ritirato la decisione contestata
lunedì 4 maggio 2015, ossia prima dello scadere del termine per interporre opposizione
(giovedì 7 maggio), ma ha impugnato la stessa solo lunedì 1° giugno 2015.
L’opposizione in parola appare dunque
tardiva, siccome inoltrata successivamente al termine per interporla.
4. In concreto, l’assicurato non ha
formulato un’esplicita richiesta di restituzione del termine (art. 41 LPGA) per
la presentazione dell’opposizione. Ora, anche volendo considerare lo scritto
del 2 luglio 2015 quale istanza in tale senso, la stessa andrebbe respinta.
In particolare, i motivi addotti dal
rappresentante con scritti del 2 luglio e 11 agosto 2015 a giustificazione
dell’inoltro tardivo dell’opposizione (mancato ricevimento dell’avviso di
ritiro da parte della Posta, istituzione del fermoposta), per altro senza
produrre alcuna prova a sostegno del preteso disservizio postale, non sono atti
a giustificare il ritardo in questione.
In particolare, come indicato in precedenza,
è l’assicurato stesso che preso disposizioni particolari per la gestione della
propria posta, non ne ha informato l’amministrazione, ed in ogni caso è venuto
in possesso della decisione contestata prima dello scadere del termine
d’opposizione.
Di conseguenza, nel caso concreto non sono
dati i presupposti per riconoscere l’esistenza di un impedimento non colposo,
che permetta di ritenere giustificato l’inoltro tardivo dell’opposizione (…):”
(Doc. A)
1.4. Contro la decisione su
opposizione del 17 settembre 2015 RI 1 ha inoltrato personalmente un tempestivo
ricorso al TCA chiedendo il riconoscimento delle indennità di disoccupazione in
Svizzera e facendo riferimento ai motivi esposti dalla __________ negli scritti
del 1° giugno, 2 luglio e 11 agosto 2015 (cfr. doc. I).
1.5. In risposta la Sezione del
lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa, richiamando e
riconfermandosi integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte nella
decisione su opposizione del 17 settembre 2015.
L’amministrazione ha,
inoltre, precisato che, per quanto attiene agli argomenti riguardanti la
procedura di merito, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto oggetto
della presente vertenza è la questione della ricevibilità dell’opposizione
presentata tardivamente (cfr. doc. III).
1.6. Il 19 novembre 2015 il
ricorrente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V).
1.7. Il doc. V è stato trasmesso
per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1
LPGA, a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49
LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1
LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1
LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a
lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in
tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA
prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini stabiliti dalla
legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno
precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15
luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in
caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a
decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V
305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,
in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37
consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9,
p. 479).
2.3. Ai sensi dell’art. 38 cpv.
2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto
contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Si tratta qui di una
presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato
dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134
V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione
fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della
corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva
prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8
luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera
notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non
si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008
consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Generalmente un secondo
invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono
giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V
94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi
postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del
gennaio 2004).
Questa finzione di
notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba
ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione
di un atto (cfr. DTF 134 V 52).
Pertanto chi si assenta,
pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti
connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia
92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo costante
giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non
è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente
che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
Per quanto concerne un
invio raccomandato a un indirizzo in fermo posta (durata massima: un mese), la
notifica si ritiene parimenti avvenuta al momento in cui esso è consegnato al
destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo giorno del mese durante il quale
esso è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 III 174 consid. 1a).
Qualora tuttavia una parte con un procedimento in corso disponga un fermo posta
all'insaputa dell'autorità, gli accordi tra lei e la posta non influiscono
sulla notifica dell'atto giudiziario, che interviene al più tardi il settimo
giorno di giacenza (cfr. RDAT I-2003 pag. 45 in basso). Il Tribunale federale
si è domandato se ciò non debba valere anche nell'ipotesi in cui il fermo posta
sia noto all'autorità, ma la parte debba aspettarsi la notifica dell'atto. Ha
lasciato, però, il quesito irrisolto (DTF 127 III 175 in alto; STF 9C_576/2008
del 29 maggio 2009 consid. 1.2.; sentenza ICCA 11.2004.114 del 26 novembre 2007
consid. 5 ).
2.4. Nella presente vertenza la
decisione del 16 marzo 2015 con la quale la Sezione del lavoro ha negato a RI 1
il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2015 è stata spedita
all’insorgente per raccomandata il medesimo giorno dell’emanazione (cfr. doc.
8; 10).
Dal tracciamento
dell’invio postale risulta che il 17 marzo 2015 l’Ufficio postale di
destinazione, __________, ha posto in giacenza la raccomandata in questione
(cfr. doc. 10).
La __________, che
rappresentava l’assicurato in sede di opposizione, al riguardo, il 2 luglio
2015 ha affermato, senza tuttavia produrre prove adeguate, che il medesimo
riceveva la sua corrispondenza utilizzando il “fermoposta” a seguito del
cambiamento del luogo di lavoro (cfr. doc. C).
Secondo quanto previsto da
La Posta gli invii fermoposta sono la soluzione ideale quando il destinatario
di una lettera o di un pacco è in viaggio o non ha un indirizzo fisso. La Posta
conserva per un mese gli invii fermoposta presso un qualsiasi ufficio postale
designato. In caso di mancato ritiro entro questo periodo, l’invio viene
rispedito al mittente. Oltre al nome del destinatario, l’indirizzo deve recare
la dicitura “Fermoposta” o “Poste restante” nonché il numero postale di
avviamento e l’ubicazione dell’ufficio postale selezionato. In caso di località
di destinazione con più uffici postali, dopo la località occorre indicare il
numero identificativo dell’ufficio postale desiderato (cfr. www.post.ch.it/commerciale/ricezione/stabilire-il-luogo-di-ricezione/invio-fermosposta).
Il conferimento alla Posta
di un ordine di “Trattenere la corrispondenza”, invece, comporta la sospensione
del recapito della corrispondenza all’indirizzo di domicilio. Il mittente non
deve specificare alcuna particolare indicazione oltre al nominativo e
all’indirizzo del destinatario.
La Posta trattiene gli
invii per 26 settimane al massimo. Eccezioni: raccomandate, massimo due mesi;
atti esecutivi e giudiziari, massimo sette giorni; pacchi, massimo otto
settimane (cfr.
www.post.ch.it/privato/ricezione/privato-trattenere-la-corrispondenza).
In concreto la decisione
impugnata è stata ritirata dall'assicurato il 4 maggio 2015 (cfr. doc. 10).
Risulta, pertanto, che
l’Ufficio postale di __________, prima del ritiro da parte dell’insorgente, ha
tenuto in giacenza la missiva del 16 marzo 2015 per più di un mese e mezzo,
ovvero per un lasso di tempo superiore ai 30 giorni massimi previsti in caso di
fermo posta.
Inoltre, in ogni caso, la
Sezione del lavoro quale destinatario ha indicato unicamente RI 1, __________
senza l’aggiunta “fermoposta” e l’indicazione dell’Ufficio postale selezionato
(cfr. doc. 10). L’amministrazione, in proposito, ha asserito di non essere
Considerandi
stata informata di alcuna disposizione particolare presa dal ricorrente in
merito alla gestione della sua posta (cfr. doc. A).
In effetti in occasione
dell’iscrizione al collocamento nel gennaio 2015 l’insorgente ha fornito, quale
indirizzo, unicamente “__________” senza alcuna precisazione relativa a un
eventuale fermo posta (che deve essere indicato ai mittenti al fine di essere
specificato sugli invii unitamente all’Ufficio postale designato per il fermo
posta; cfr. consid. 2.3.; doc. 2). Nemmeno durante l’audizione del 16 febbraio
2015.
egli ha segnalato alcunché al riguardo (cfr. doc. 5).
Ne discende che
l’assicurato non ha attuato un fermo posta - del resto non minimamente
comprovato -, bensì ha piuttosto dato ordine alla Posta di trattenere la sua
corrispondenza.
In simili condizioni,
anche in questa occasione può restare insoluta la questione di sapere come si debba calcolare la data di intimazione
nel caso di fermo posta (cfr. consid. 2.3.).
Come esposto sopra (cfr.
consid. 2.3.), nel caso di ordine di trattenuta della
corrispondenza presso l'ufficio postale vale la notificazione fittizia
dopo un termine di sette giorni di giacenza, a maggior ragione
laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari.
Ammettere che l’ordine di
trattenere la corrispondenza comporti una proroga della data di notifica di un
invio raccomandato significherebbe, del resto, violare il principio della
parità di trattamento (cfr. DTF 123 III 492; STCA 38.2001.77 del 5 ottobre 2001
consid. 2.2.).
Nel caso di
specie l’assicurato ben doveva sapere che era in corso, in relazione alla sua
domanda di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2015, una
procedura di accertamento del diritto dopo che la Cassa di disoccupazione
competente aveva sottoposto il suo caso alla Sezione del lavoro il 2 febbraio
2015.
(cfr. doc. 3) e che il medesimo era stato sentito da quest’ultima in data
16.
febbraio 2015 (cfr. doc. 4; 5).
L'assicurato doveva,
quindi, aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii
raccomandati e non. Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la
sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza
particolari impedimenti.
La lettera raccomandata del
16.
marzo 2015 può, pertanto, essere ritenuta notificata al destinatario
l'ultimo dei sette giorni di giacenza iniziati a decorrere il 18 marzo 2015,
ossia il 24 marzo 2015.
Il termine di 30 giorni
per presentare l’opposizione ha quindi iniziato a decorrere il 25 marzo 2015 ed
è scaduto, considerate le ferie giudiziarie pasquali (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA;
consid. 2.2.), giovedì 7 maggio 2015.
L’opposizione datata 1°
giugno 2015 e pervenuta alla Sezione del lavoro il 2 giugno 2015 (cfr. doc. 9)
si rivela, perciò, tardiva.
Peraltro irrilevante si
rivela la circostanza fatta valere dal ricorrente secondo cui sarebbe venuto a
sapere della decisione emessa il 16 marzo 2015 dalla Sezione del lavoro tramite
la Cassa disoccupazione il 4 maggio 2015, quando in quella data si sarebbe
recato presso gli uffici della stessa e avrebbe chiesto informazioni al
riguardo (cfr. doc. C).
Infatti, indipendentemente
dalla questione di sapere se realmente i fatti si siano svolti come indicato
dall’assicurato, il quale nonostante la specifica richiesta da parte della
Sezione del lavoro (cfr. doc. 14; 13; 17) non ha sostanziato le proprie
allegazioni, l’insorgente, dovendo sapere della procedura pendente presso la
Sezione del lavoro, in particolare ritenuto che il 16 febbraio 2015 era stato
sentito da tale autorità (cfr. doc. 5), e considerato che la sua corrispondenza
restava in giacenza presso l’Ufficio postale __________, avrebbe dovuto e
potuto regolarmente, quindi ben prima del 4 maggio 2015, verificare presso la
Posta se vi fossero lettere a lui indirizzate e non attendere per un periodo di
oltre due mesi e mezzo dalla propria audizione presso la Sezione del lavoro per
poi chiedere ragguagli alla Cassa.
2.5
Occorre ora esaminare se RI 1
può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41
LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua
colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Di analogo tenore è l’art.
14.
Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.
Prima dell'entrata in
vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un
termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce
un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,
sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99
del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106
consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,
pag. 125).
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve
essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF
8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.
170.
segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
2.6
Nel caso di
specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che, non sono dati i
presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il
termine per interporre opposizione contro la decisione del 16 marzo 2015.
In effetti questa Corte
non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo
dell’opposizione.
Il ricorrente non ha
d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.
2.7
In simili condizioni, occorre
concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione del 16 marzo 2015
tardivamente il 1° giugno 2015 da RI 1 è irricevibile (cfr. su questo tema le
STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato
inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio
del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014,
ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la
sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che
l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una
restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA
38.2013.22
del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA
35.2007.58
del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).
Di conseguenza a ragione
la CO 1 non è entrata nel merito della vertenza e la decisione su opposizione
del 17 settembre 2015 impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti