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Decisione

38.2015.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 gennaio 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I termini stabiliti dalla

legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno

precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15

luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in

caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V

305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,

in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37

consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9,

p. 479).

2.3. Ai sensi dell’art. 38 cpv.

2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto

contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si tratta qui di una

presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato

dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134

V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione

fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della

corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva

prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8

luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio si considera

notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non

si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008

consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Generalmente un secondo

invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono

giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V

94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi

postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del

gennaio 2004).

Questa finzione di

notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba

ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione

di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

Pertanto chi si assenta,

pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti

connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia

92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

Secondo costante

giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non

è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente

che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

Per quanto concerne un

invio raccomandato a un indirizzo in fermo posta (durata massima: un mese), la

notifica si ritiene parimenti avvenuta al momento in cui esso è consegnato al

destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo giorno del mese durante il quale

esso è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 III 174 consid. 1a).

Qualora tuttavia una parte con un procedimento in corso disponga un fermo posta

all'insaputa dell'autorità, gli accordi tra lei e la posta non influiscono

sulla notifica dell'atto giudiziario, che interviene al più tardi il settimo

giorno di giacenza (cfr. RDAT I-2003 pag. 45 in basso). Il Tribunale federale

si è domandato se ciò non debba valere anche nell'ipotesi in cui il fermo posta

sia noto all'autorità, ma la parte debba aspettarsi la notifica dell'atto. Ha

lasciato, però, il quesito irrisolto (DTF 127 III 175 in alto; STF 9C_576/2008

del 29 maggio 2009 consid. 1.2.; sentenza ICCA 11.2004.114 del 26 novembre 2007

consid. 5 ).

2.4. Nella presente vertenza la

decisione del 16 marzo 2015 con la quale la Sezione del lavoro ha negato a RI 1

il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2015 è stata spedita

all’insorgente per raccomandata il medesimo giorno dell’emanazione (cfr. doc.

8; 10).

Dal tracciamento

dell’invio postale risulta che il 17 marzo 2015 l’Ufficio postale di

destinazione, __________, ha posto in giacenza la raccomandata in questione

(cfr. doc. 10).

La __________, che

rappresentava l’assicurato in sede di opposizione, al riguardo, il 2 luglio

2015 ha affermato, senza tuttavia produrre prove adeguate, che il medesimo

riceveva la sua corrispondenza utilizzando il “fermoposta” a seguito del

cambiamento del luogo di lavoro (cfr. doc. C).

Secondo quanto previsto da

La Posta gli invii fermoposta sono la soluzione ideale quando il destinatario

di una lettera o di un pacco è in viaggio o non ha un indirizzo fisso. La Posta

conserva per un mese gli invii fermoposta presso un qualsiasi ufficio postale

designato. In caso di mancato ritiro entro questo periodo, l’invio viene

rispedito al mittente. Oltre al nome del destinatario, l’indirizzo deve recare

la dicitura “Fermoposta” o “Poste restante” nonché il numero postale di

avviamento e l’ubicazione dell’ufficio postale selezionato. In caso di località

di destinazione con più uffici postali, dopo la località occorre indicare il

numero identificativo dell’ufficio postale desiderato (cfr. www.post.ch.it/commerciale/ricezione/stabilire-il-luogo-di-ricezione/invio-fermosposta).

Il conferimento alla Posta

di un ordine di “Trattenere la corrispondenza”, invece, comporta la sospensione

del recapito della corrispondenza all’indirizzo di domicilio. Il mittente non

deve specificare alcuna particolare indicazione oltre al nominativo e

all’indirizzo del destinatario.

La Posta trattiene gli

invii per 26 settimane al massimo. Eccezioni: raccomandate, massimo due mesi;

atti esecutivi e giudiziari, massimo sette giorni; pacchi, massimo otto

settimane (cfr.

www.post.ch.it/privato/ricezione/privato-trattenere-la-corrispondenza).

In concreto la decisione

impugnata è stata ritirata dall'assicurato il 4 maggio 2015 (cfr. doc. 10).

Risulta, pertanto, che

l’Ufficio postale di __________, prima del ritiro da parte dell’insorgente, ha

tenuto in giacenza la missiva del 16 marzo 2015 per più di un mese e mezzo,

ovvero per un lasso di tempo superiore ai 30 giorni massimi previsti in caso di

fermo posta.

Inoltre, in ogni caso, la

Sezione del lavoro quale destinatario ha indicato unicamente RI 1, __________

senza l’aggiunta “fermoposta” e l’indicazione dell’Ufficio postale selezionato

(cfr. doc. 10). L’amministrazione, in proposito, ha asserito di non essere

Considerandi

stata informata di alcuna disposizione particolare presa dal ricorrente in

merito alla gestione della sua posta (cfr. doc. A).

In effetti in occasione

dell’iscrizione al collocamento nel gennaio 2015 l’insorgente ha fornito, quale

indirizzo, unicamente “__________” senza alcuna precisazione relativa a un

eventuale fermo posta (che deve essere indicato ai mittenti al fine di essere

specificato sugli invii unitamente all’Ufficio postale designato per il fermo

posta; cfr. consid. 2.3.; doc. 2). Nemmeno durante l’audizione del 16 febbraio

2015.

egli ha segnalato alcunché al riguardo (cfr. doc. 5).

Ne discende che

l’assicurato non ha attuato un fermo posta - del resto non minimamente

comprovato -, bensì ha piuttosto dato ordine alla Posta di trattenere la sua

corrispondenza.

In simili condizioni,

anche in questa occasione può restare insoluta la questione di sapere come si debba calcolare la data di intimazione

nel caso di fermo posta (cfr. consid. 2.3.).

Come esposto sopra (cfr.

consid. 2.3.), nel caso di ordine di trattenuta della

corrispondenza presso l'ufficio postale vale la notificazione fittizia

dopo un termine di sette giorni di giacenza, a maggior ragione

laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari.

Ammettere che l’ordine di

trattenere la corrispondenza comporti una proroga della data di notifica di un

invio raccomandato significherebbe, del resto, violare il principio della

parità di trattamento (cfr. DTF 123 III 492; STCA 38.2001.77 del 5 ottobre 2001

consid. 2.2.).

Nel caso di

specie l’assicurato ben doveva sapere che era in corso, in relazione alla sua

domanda di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2015, una

procedura di accertamento del diritto dopo che la Cassa di disoccupazione

competente aveva sottoposto il suo caso alla Sezione del lavoro il 2 febbraio

2015.

(cfr. doc. 3) e che il medesimo era stato sentito da quest’ultima in data

16.

febbraio 2015 (cfr. doc. 4; 5).

L'assicurato doveva,

quindi, aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii

raccomandati e non. Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la

sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza

particolari impedimenti.

La lettera raccomandata del

16.

marzo 2015 può, pertanto, essere ritenuta notificata al destinatario

l'ultimo dei sette giorni di giacenza iniziati a decorrere il 18 marzo 2015,

ossia il 24 marzo 2015.

Il termine di 30 giorni

per presentare l’opposizione ha quindi iniziato a decorrere il 25 marzo 2015 ed

è scaduto, considerate le ferie giudiziarie pasquali (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA;

consid. 2.2.), giovedì 7 maggio 2015.

L’opposizione datata 1°

giugno 2015 e pervenuta alla Sezione del lavoro il 2 giugno 2015 (cfr. doc. 9)

si rivela, perciò, tardiva.

Peraltro irrilevante si

rivela la circostanza fatta valere dal ricorrente secondo cui sarebbe venuto a

sapere della decisione emessa il 16 marzo 2015 dalla Sezione del lavoro tramite

la Cassa disoccupazione il 4 maggio 2015, quando in quella data si sarebbe

recato presso gli uffici della stessa e avrebbe chiesto informazioni al

riguardo (cfr. doc. C).

Infatti, indipendentemente

dalla questione di sapere se realmente i fatti si siano svolti come indicato

dall’assicurato, il quale nonostante la specifica richiesta da parte della

Sezione del lavoro (cfr. doc. 14; 13; 17) non ha sostanziato le proprie

allegazioni, l’insorgente, dovendo sapere della procedura pendente presso la

Sezione del lavoro, in particolare ritenuto che il 16 febbraio 2015 era stato

sentito da tale autorità (cfr. doc. 5), e considerato che la sua corrispondenza

restava in giacenza presso l’Ufficio postale __________, avrebbe dovuto e

potuto regolarmente, quindi ben prima del 4 maggio 2015, verificare presso la

Posta se vi fossero lettere a lui indirizzate e non attendere per un periodo di

oltre due mesi e mezzo dalla propria audizione presso la Sezione del lavoro per

poi chiedere ragguagli alla Cassa.

2.5

Occorre ora esaminare se RI 1

può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41

LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Di analogo tenore è l’art.

14.

Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

Prima dell'entrata in

vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un

termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce

un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,

sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99

del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106

consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,

pag. 125).

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve

essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF

8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21

novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser,

ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.

170.

segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave

malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.

Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro

il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;

RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;

cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

2.6

Nel caso di

specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che, non sono dati i

presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il

termine per interporre opposizione contro la decisione del 16 marzo 2015.

In effetti questa Corte

non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo

dell’opposizione.

Il ricorrente non ha

d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.

2.7

In simili condizioni, occorre

concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione del 16 marzo 2015

tardivamente il 1° giugno 2015 da RI 1 è irricevibile (cfr. su questo tema le

STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato

inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio

del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014,

ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la

sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che

l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una

restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA

38.2013.22

del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA

35.2007.58

del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

Di conseguenza a ragione

la CO 1 non è entrata nel merito della vertenza e la decisione su opposizione

del 17 settembre 2015 impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti