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Decisione

38.2015.68

Amministrazione ha correttamente negato all'assicurato il diritto al condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,ritenendo non essere dato il requisito della buona f

29 febbraio 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi compresi fra giugno e settembre 2012 non potevano essere considerati gli

ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro, come peraltro chiaramente mostrato

dalle distinte salario dal mese di ottobre 2012 a gennaio 2013” (doc. VII).

Queste considerazioni

della Sezione del lavoro sono state trasmesse all’assicurato (doc. VIII), per

conoscenza.

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato a RI

1.

il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 26'000.-

precepita indebitamente a titolo di indennità per insolvenza per il periodo 1°

giugno 2012 - 30 settembre 2012.

2.2

L'art. 95 LADI regola la

restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di

questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad

eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L’art. 25 cpv. 2 LPGA

prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza

del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se

il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

La giurisprudenza

sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al

condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche

con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nell

causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n.

45).

L'art. 4 OPGA regola il

condono.

Se il beneficiario era in

buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante per il

riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su

domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi,

deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata

in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul condono è pronunciata

una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5 OPGA definisce

cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1

La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le

spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

2.

Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del

capoverso 1 sono computati:

a. quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il rispettivo importo

massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC;

b. quale

pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 5

capoverso 1 lettera b LPC;

c. quale importo per le spese personali: 4800 franchi l’anno;

d. quale

importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone

secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali

dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni

complementari.

3.

La franchigia per gli immobili conformemente

all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo

della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono

in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un

decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito

effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale

limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio."

Secondo la legge, dunque,

perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è necessario che

siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli

imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi, anche se manca una

sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere concesso.

2.3

La buona fede presuppone che

l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta

ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua

negligenza.

Per quel che concerne la

buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come

presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno

determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella

causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA

2002.

N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA

1998.

N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b,

pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c,

pag. 180).

In questo

ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata

consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione

di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze

permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio

giuridico esistente.

2.4

L'art. 28 LPGA regola la

"Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro

datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie

leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le

prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi

pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte

le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le

assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le

informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a

prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni

(cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la

"Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi

congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare

all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.

31.

cpv. 2 LPGA).

In merito all’estensione

dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

" Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf

"alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen

"erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet

sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die

nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht

"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf

also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles

melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- Voraussetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag.

792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

Il

dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei

beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di

conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle

condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25

luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza

federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete

sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo

calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.5

Nel caso di specie, la

Sezione del lavoro ha rifiutato di riconoscere all’assicurato l’adempimento del

requisito della buona fede, ritenuto che, al momento della compilazione della

domanda di indennità per insolvenza, egli ha indicato, in maniera inveritiera,

quale ultimo giorno di lavoro il 30 settembre 2012, mentre in realtà il

rapporto di lavoro si è concluso solo in data 31 gennaio 2013.

Di parere opposto

l’assicurato, a mente del quale egli ha agito in buona fede indicando che

l’attività lavorativa era terminata in data 30 settembre 2012.

Tale circostanza, a suo

avviso, sarebbe stata confermata dalla “sentenza del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni tra RI 1-__________ -__________”, dalla quale risulterebbe che

“al momento della richiesta d’indennità per insolvenza non ero più dipendente

della __________ di __________” (doc. V).

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA non può concordare con quanto affermato dal ricorrente.

Va, innanzitutto rilevato,

a tale proposito, che, contrariamente a quanto preteso da quest’ultimo, la

sentenza in ambito LAINF cui ha fatto riferimento RI 1 non riguardava la

questione del licenziamento e, di conseguenza, del momento a partire dal quale

è terminato il rapporto di lavoro tra l’assicurato e la ditta __________, ma

concerneva unicamente la sospensione decisa dall’amministrazione del

riconoscimento delle prestazioni di breve durata (indennità giornaliere) a

partire dal 1° agosto 2012.

Nella STCA 35.2012.85

dell’11 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, infatti, questo

Tribunale ha confermato la correttezza della decisione con la quale

l’assicuratore infortuni ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura

del 50% dal 16 luglio 2012 al 31 luglio 2012 e nella misura del 100% dal 1°

agosto 2012, con estinzione del diritto all’indennità giornaliera a partire da

tale data.

A prescindere da queste

considerazioni, il TCA condivide quanto indicato dalla Sezione del lavoro in

sede di risposta di causa, laddove ha indicato che “il fatto di avere

presentato ricorso contro la decisione su opposizione 24 settembre 2012

dell’assicurazione __________ rafforza la tesi dell’amministrazione secondo cui

egli sapeva che non poteva venire licenziato dal datore di lavoro, ritenendosi

egli in infortunio, come peraltro indicato nel ricorso 24 ottobre 2012 e dai

certificati redatti dai medici della __________” (cfr. doc. III).

Effettivamente, essendo la

questione della fine dell’inabilità lavorativa derivante dall’infortunio

controversa, l’assicurato, nel momento in cui ha proceduto, in data 18 ottobre

2012, alla compilazione della domanda di indennità per insolvenza, ottemperando

al proprio obbligo di informare, non avrebbe in ogni caso dovuto, come invece

accaduto, indicare di essere stato in infortunio dal 10 marzo 2012 fino al 15

luglio 2012.

Egli avrebbe, infatti,

quantomeno dovuto evidenziare di essere comunque ancora stato inabile al lavoro

nella misura del 50% fino alla fine del mese di luglio 2012 come ritenuto

dall’assicuratore infortuni e, se non altro, sottolineare come fosse pendente

un contenzioso con l’assicuratore LAINF proprio per stabilire la durata della

sua inabilità lavorativa (avendo il dr. __________ della __________, in data 25

luglio 2012, attestato una totale inabilità lavorativa dal 25 luglio 2012 fino

al 30 settembre 2012, cfr. doc. 55).

Analogamente,

nel compilare la domanda di indennità per insolvenza, l’assicurato non avrebbe

dovuto e potuto indicare che l’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 30

settembre 2012 (doc. 46).

Neppure

questa indicazione fornita da RI 1, come visto, corrisponde al vero.

È,

infatti, già stato appurato con la STCA 38.2013.31 del 18 settembre 2013,

cresciuta in giudicato, che il rapporto lavorativo presso la __________ è

perdurato fino al 31 gennaio 2013 (data dell’ultimo giorno di lavoro

effettuato), così come risulta dall’attestato del datore di lavoro del 1°

febbraio 2013 (doc. 41), dalla lettera datata 31 dicembre 2012 di disdetta del

rapporto di lavoro con effetto dal 31 gennaio 2013, consegnata brevi manu

all’assicurato (doc. 43) e come, del resto, comprovato dalle distinte salario concernenti

i mesi da ottobre 2012 a gennaio 2013 (doc. 37-40).

L’assicurato, al momento

di compilazione della domanda di indennità per insolvenza, non poteva nutrire

alcun dubbio in merito al fatto che egli continuasse ad essere alle dipendenze

della __________, ben sapendo di non potere venire licenziato dal datore di

lavoro, essendo egli in infortunio.

Ciò, del resto, come

correttamente evidenziato dalla Sezione del lavoro nella risposta di causa

(cfr. doc. III), è quanto l’interessato stesso ha indicato nell’opposizione del

14.

marzo 2013 contro la decisione di restituzione del 13 marzo 2013 della

Cassa, nella quale ha espressamente rilevato che “il datore di lavoro non

poteva effettuare il licenziamento perché il dipendente era coperto dal divieto

di licenziamento in caso di infortunio o malattia, in questo caso d’infortunio”

(doc. 48).

In simili condizioni,

conformemente alla giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr.

consid. 2.4.), la buona fede dell’assicurato deve essere negata, visto

che egli ha più volte violato il proprio obbligo di informare (cfr. la STFA C

42/06 del 2 ottobre 2006, consid. 3.3.2.).

2.6

In esito alle considerazioni

di cui sopra, venendo a mancare il primo presupposto necessario al fine di

poter ottenere il condono delle prestazioni, ovvero la buona fede, è, quindi, a

ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la relativa istanza.

La

decisione su opposizione del 9 settembre 2015 emessa dalla Sezione del lavoro

deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti