38.2015.68
Amministrazione ha correttamente negato all'assicurato il diritto al condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,ritenendo non essere dato il requisito della buona f
29 febbraio 2016Italiano17 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.68
cr
Lugano
29 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 settembre 2015 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 ottobre 2012 RI 1
ha presentato alla Cassa __________ (qui di seguito: la Cassa) una domanda di
indennità per insolvenza, dichiarando che il rapporto di lavoro con la ditta __________
di __________ era terminato in data 30 settembre 2012 (doc. 13).
Facendo seguito a tale
richiesta, la Cassa gli ha quindi versato un totale di fr. 26'000.- quali
indennità per insolvenza per il periodo compreso fra il 1° giugno 2012 e il 30
settembre 2012 (doc. 17).
Dopo essere venuta a
conoscenza - a seguito dell’iscrizione in disoccupazione dell’interessato con
richiesta di prestazioni a partire dal 1° febbraio 2013 (doc. 61) - del fatto che,
in realtà, il rapporto di lavoro era rimasto in essere fino al 31 gennaio 2013,
la Cassa, con decisione su opposizione dell’8 aprile 2013, ha chiesto la
restituzione di fr. 26'000.-- a titolo di indennità per insolvenza per il
periodo 1° giugno 2012 - 30 settembre 2012 indebitamente percepite
dall’assicurato (doc. 60).
Tale decisione su
opposizione dell’amministrazione è stata ritenuta corretta da questo Tribunale
con STCA 38.2013.31 del 18 settembre 2013 (doc. 73), a sua volta confermata dal
Tribunale federale con STF 8C_760/2013 dell’8 novembre 2013, con la quale
l’Alta Corte ha giudicato inammissibile il ricorso presentato contro il
giudizio cantonale, facendo capo ad una motivazione del tutto identica a quella
già esposta in prima istanza (doc. 78).
1.2. In data 14 marzo 2013 RI 1 ha
chiesto il condono di quanto chiestogli in restituzione dall’amministrazione
(doc. 48).
Egli ha poi ribadito la
propria richiesta con scritto del 18 luglio 2014 (doc. 85).
Con decisione su opposizione
del 9 settembre 2015 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione
del 18 settembre 2014 (doc. 94), con la quale ha respinto la domanda volta ad
ottenere il condono dell'importo di fr. 26'000.-- (cfr. doc. A).
Sostanzialmente la Sezione
del lavoro ha, a motivazione del proprio rifiuto, fatto valere che nel momento
in cui ha rivendicato il diritto di ottenere delle indennità per insolvenza, l’assicurato
ha indicato alla Cassa che il rapporto di lavoro era durato dal 1° febbraio
2012 al 30 settembre 2012, ben sapendo, tuttavia, che ciò non corrispondeva al
vero, visto l’infortunio occorsogli.
La Sezione del lavoro ha
quindi concluso che le informazioni inveritiere fornite dall’interessato alla
Cassa costituissero una negligenza grave, tale da escludere il riconoscimento
del requisito della buona fede (doc. A).
1.3. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha chiesto la concessione del condono alla luce della sua buona fede,
ritenuto che al momento della richiesta delle indennità per insolvenza “ero sì
in infortunio, ma con una causa gravante allo stesso lodevole Tribunale delle
Assicurazioni”, motivo per il quale “in quel momento in assoluta buona fede mi
ritenevo libero da ogni impegno contrattuale, in quanto tra l’altro la __________
si era già espressa nel merito ritenendo il caso chiuso” (doc. I).
1.4. La
Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella
decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.5. Con osservazioni del 16
novembre 2015, l’assicurato ha ribadito la propria buona fede, sottolineando
come, in sede giudiziaria, nella causa in materia di prestazioni LAINF, sarebbe
stato appurato che “il momento del licenziamento corrisponde a quanto da me
dichiarato nel modulo dell’indennità per insolvenza”.
Pertanto, egli ha rilevato
che “basandosi controparte esclusivamente su detto dettaglio, la sentenza sopra
indicata la smentisce, per cui non vi sono più impedimenti per rifiutare la mia
domanda di condono” (doc. V).
1.6. Con scritto del 1° dicembre
2015, la Sezione del lavoro, dopo avere rilevato di non essere “a conoscenza
della sentenza citata nel predetto documento ma non prodotta”, ha comunque
ritenuto che la buona fede non possa essere riconosciuta all’interessato, non
avendo quest’ultimo, al momento della compilazione della domanda di indennità
per insolvenza, indicato che egli “era ancora in infortunio completo sino al
settembre 2012 (doc. 55) o perlomeno sino alla fine di luglio 2012 (dal 15
luglio 2012 al 31 luglio 2012 al 50%, doc. 57 pag. 2) come riconosciuto dalla __________
e non sino al 15 luglio 2012 (cfr. doc. 46 punto 12 e doc. 57)”.
La Sezione del lavoro ha
ribadito che “l’interessato avrebbe, come minimo, dovuto e potuto facilmente
riconoscere l’assenza del diritto alle indennità per insolvenza pretese”,
essendo “consapevole di non potere essere licenziato durante l’infortunio e che
Fatti
i mesi compresi fra giugno e settembre 2012 non potevano essere considerati gli
ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro, come peraltro chiaramente mostrato
dalle distinte salario dal mese di ottobre 2012 a gennaio 2013” (doc. VII).
Queste considerazioni
della Sezione del lavoro sono state trasmesse all’assicurato (doc. VIII), per
conoscenza.
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato a RI
1.
il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 26'000.-
precepita indebitamente a titolo di indennità per insolvenza per il periodo 1°
giugno 2012 - 30 settembre 2012.
2.2
L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di
questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad
eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L’art. 25 cpv. 2 LPGA
prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza
del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se
il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
La giurisprudenza
sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al
condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche
con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nell
causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n.
45).
L'art. 4 OPGA regola il
condono.
Se il beneficiario era in
buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante per il
riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su
domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi,
deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata
in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul condono è pronunciata
una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce
cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1
La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le
spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2.
Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del
capoverso 1 sono computati:
a. quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il rispettivo importo
massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC;
b. quale
pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 5
capoverso 1 lettera b LPC;
c. quale importo per le spese personali: 4800 franchi l’anno;
d. quale
importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone
secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3.
La franchigia per gli immobili conformemente
all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo
della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono
in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un
decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito
effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale
limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo la legge, dunque,
perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è necessario che
siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli
imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi, anche se manca una
sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere concesso.
2.3
La buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta
ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua
negligenza.
Per quel che concerne la
buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come
presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno
determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002.
N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998.
N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b,
pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c,
pag. 180).
In questo
ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata
consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione
di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze
permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio
giuridico esistente.
2.4
L'art. 28 LPGA regola la
"Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro
datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie
leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui
che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le
prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi
pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte
le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le
assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le
informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a
prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni
(cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la
"Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.
31.
cpv. 2 LPGA).
In merito all’estensione
dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
" Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf
"alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen
"erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet
sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag.
792-793, N. 20, 21, 22 e 30).
Il
dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei
beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di
conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle
condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25
luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza
federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete
sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo
calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.5
Nel caso di specie, la
Sezione del lavoro ha rifiutato di riconoscere all’assicurato l’adempimento del
requisito della buona fede, ritenuto che, al momento della compilazione della
domanda di indennità per insolvenza, egli ha indicato, in maniera inveritiera,
quale ultimo giorno di lavoro il 30 settembre 2012, mentre in realtà il
rapporto di lavoro si è concluso solo in data 31 gennaio 2013.
Di parere opposto
l’assicurato, a mente del quale egli ha agito in buona fede indicando che
l’attività lavorativa era terminata in data 30 settembre 2012.
Tale circostanza, a suo
avviso, sarebbe stata confermata dalla “sentenza del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni tra RI 1-__________ -__________”, dalla quale risulterebbe che
“al momento della richiesta d’indennità per insolvenza non ero più dipendente
della __________ di __________” (doc. V).
Chiamato a pronunciarsi,
il TCA non può concordare con quanto affermato dal ricorrente.
Va, innanzitutto rilevato,
a tale proposito, che, contrariamente a quanto preteso da quest’ultimo, la
sentenza in ambito LAINF cui ha fatto riferimento RI 1 non riguardava la
questione del licenziamento e, di conseguenza, del momento a partire dal quale
è terminato il rapporto di lavoro tra l’assicurato e la ditta __________, ma
concerneva unicamente la sospensione decisa dall’amministrazione del
riconoscimento delle prestazioni di breve durata (indennità giornaliere) a
partire dal 1° agosto 2012.
Nella STCA 35.2012.85
dell’11 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, infatti, questo
Tribunale ha confermato la correttezza della decisione con la quale
l’assicuratore infortuni ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura
del 50% dal 16 luglio 2012 al 31 luglio 2012 e nella misura del 100% dal 1°
agosto 2012, con estinzione del diritto all’indennità giornaliera a partire da
tale data.
A prescindere da queste
considerazioni, il TCA condivide quanto indicato dalla Sezione del lavoro in
sede di risposta di causa, laddove ha indicato che “il fatto di avere
presentato ricorso contro la decisione su opposizione 24 settembre 2012
dell’assicurazione __________ rafforza la tesi dell’amministrazione secondo cui
egli sapeva che non poteva venire licenziato dal datore di lavoro, ritenendosi
egli in infortunio, come peraltro indicato nel ricorso 24 ottobre 2012 e dai
certificati redatti dai medici della __________” (cfr. doc. III).
Effettivamente, essendo la
questione della fine dell’inabilità lavorativa derivante dall’infortunio
controversa, l’assicurato, nel momento in cui ha proceduto, in data 18 ottobre
2012, alla compilazione della domanda di indennità per insolvenza, ottemperando
al proprio obbligo di informare, non avrebbe in ogni caso dovuto, come invece
accaduto, indicare di essere stato in infortunio dal 10 marzo 2012 fino al 15
luglio 2012.
Egli avrebbe, infatti,
quantomeno dovuto evidenziare di essere comunque ancora stato inabile al lavoro
nella misura del 50% fino alla fine del mese di luglio 2012 come ritenuto
dall’assicuratore infortuni e, se non altro, sottolineare come fosse pendente
un contenzioso con l’assicuratore LAINF proprio per stabilire la durata della
sua inabilità lavorativa (avendo il dr. __________ della __________, in data 25
luglio 2012, attestato una totale inabilità lavorativa dal 25 luglio 2012 fino
al 30 settembre 2012, cfr. doc. 55).
Analogamente,
nel compilare la domanda di indennità per insolvenza, l’assicurato non avrebbe
dovuto e potuto indicare che l’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 30
settembre 2012 (doc. 46).
Neppure
questa indicazione fornita da RI 1, come visto, corrisponde al vero.
È,
infatti, già stato appurato con la STCA 38.2013.31 del 18 settembre 2013,
cresciuta in giudicato, che il rapporto lavorativo presso la __________ è
perdurato fino al 31 gennaio 2013 (data dell’ultimo giorno di lavoro
effettuato), così come risulta dall’attestato del datore di lavoro del 1°
febbraio 2013 (doc. 41), dalla lettera datata 31 dicembre 2012 di disdetta del
rapporto di lavoro con effetto dal 31 gennaio 2013, consegnata brevi manu
all’assicurato (doc. 43) e come, del resto, comprovato dalle distinte salario concernenti
i mesi da ottobre 2012 a gennaio 2013 (doc. 37-40).
L’assicurato, al momento
di compilazione della domanda di indennità per insolvenza, non poteva nutrire
alcun dubbio in merito al fatto che egli continuasse ad essere alle dipendenze
della __________, ben sapendo di non potere venire licenziato dal datore di
lavoro, essendo egli in infortunio.
Ciò, del resto, come
correttamente evidenziato dalla Sezione del lavoro nella risposta di causa
(cfr. doc. III), è quanto l’interessato stesso ha indicato nell’opposizione del
14.
marzo 2013 contro la decisione di restituzione del 13 marzo 2013 della
Cassa, nella quale ha espressamente rilevato che “il datore di lavoro non
poteva effettuare il licenziamento perché il dipendente era coperto dal divieto
di licenziamento in caso di infortunio o malattia, in questo caso d’infortunio”
(doc. 48).
In simili condizioni,
conformemente alla giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr.
consid. 2.4.), la buona fede dell’assicurato deve essere negata, visto
che egli ha più volte violato il proprio obbligo di informare (cfr. la STFA C
42/06 del 2 ottobre 2006, consid. 3.3.2.).
2.6
In esito alle considerazioni
di cui sopra, venendo a mancare il primo presupposto necessario al fine di
poter ottenere il condono delle prestazioni, ovvero la buona fede, è, quindi, a
ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la relativa istanza.
La
decisione su opposizione del 9 settembre 2015 emessa dalla Sezione del lavoro
deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti