38.2015.71
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25 gennaio 2016Italiano25 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.71
DC/sc
Lugano
25 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 settembre 2015 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 30 settembre 2015 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la
decisione del 7 agosto 2015 con la quale ha sospeso RI 1 per 16 giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione per avere abbandonato un impiego (cfr.
Doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
precisato di avere lasciato l’occupazione in quanto l’esercizio pubblico dove aveva
iniziato a lavorare come gerente non rispettava tutte le norme di legge (“… norme
di sicurezza non appropriate, conservazione e trasporto degli alimenti non
conforme, personale che si lamenta per il mancato pagamento del salario,
permessi di lavoro non richiesti, ecc. …” (cfr. Doc. I)).
1.3. Nella sua risposta del 23
novembre 2015 la Cassa propone di respingere il ricorso e rileva che
l’assicurato ha lasciato il suo impiego adducendo ragioni di salute e altri
motivi che avrebbero dovuto restare confidenziali:
" (…)
Nel presente caso il rapporto di lavoro è stato disdetto
dall’assicurato in data 13 luglio 2015 con effetto 19 luglio 2015.
Quale motivo della disdetta l’assicurato ha indicato che
l’utilizzo di una imbarcazione per recarsi sul posto di lavoro gli provocava
panico a seguito di esperienze negative in gioventù.
In sede di istruzione della pratica indica che il suo medico
curante non è al corrente di tale situazione.
Come altro motivo l’assicurato indica essere venuto a conoscenza
di situazioni all’interno dell’esercizio che non davano garanzie per il
proseguimento del rapporto di lavoro.
Solo in sede di opposizione l’assicurato presenta un certificato
medico che attesta:
“ …
Si certifica che il signor RI 1, __________, __________, ha dovuto lasciare
l’ultimo posto di lavoro causa malattia e per non compromettere il suo stato di
salute …”
A mente della cassa il certificato medico non ha valore probante
in quanto è stato redatto a posteriori (disdetta del rapporto di lavoro 13
luglio 2015, certificato medico 24 agosto 2015) ed inoltre, in precedenza era
stato indicato che il medico non era a conoscenza della situazione.
Con scritto del 14 settembre 2015 indica in modo dettagliato le
circostanze che le avrebbero fatto intendere che non vi era garanzia del posto
di lavoro, indicando inoltre alcune violazioni delle norme di igiene.
L’assicurato ha inviato il citato scritto ma puntualizzando che
doveva essere trattato in modo confidenziale e non voleva nessun confronto con
il datore di lavoro.
Alla cassa quindi non è stata data la possibilità di poter
verificare le informazioni fornite dall’assicurato.
Indipendentemente da questo fatto la cassa ha ritenuto che vi
fossero i presupposti per applicare una sanzione in quanto si ritiene che
l’assicurato avrebbe dovuto, prima di sciogliere il rapporto di lavoro,
indicando le anomalie riscontrate nell’esercizio pubblico dando possibilità di
porvi rimedio.
In data 27 ottobre 2015 l’assicurato ha trasmesso un ulteriore
scritto dove ribadisce le proprie motivazioni che vengono confermate da un ex
dipendente (__________).
Non avendo portato nuovi elementi la cassa ha notificato una
decisione di non entrata in materia.
Si precisa che all’assicurato non è stata mai imposta una
denuncia, nelle conversazioni telefoniche che è stato spiegato della necessità
di poter chiedere al datore di lavoro una presa di posizione in merito alle
motivazioni indicate dall’assicurato.
Il fatto che un ex dipendente abbia confermato lo scritto del 27
ottobre (doc. 24) non porta la cassa ad altra conclusione in quanto come
ribadito in precedenza avrebbe potuto, prima di prendere la decisione di
scogliere il rapporto di lavoro, indicare al datore di lavoro in modo formale
le inadempienze dell’esercizio.
Occorre ricordare che l’assicurato, inizialmente, ha indicato
altri motivi che lo hanno portato alla decisione di sciogliere il rapporto di
lavoro.
Motivi che sono stati comprovati (tramite un certificato medico a
posteriori) unicamente in sede di opposizione ma non di istruzione della
pratica alla cassa al momento dell’annuncio alla cassa.
L’assicurato indica che le motivazioni non sono state prese in
considerazione, le disposizioni in materia di assicurazione contro la
disoccupazione prevedono che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido
motivo, abbandona un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova e che la
colpa grave prevede minimo 31 giorni di sospensione.
La cassa ha ritenuto la disoccupazione imputabile all’assicurato
sanzionandolo con 16 giorni di penalità.
La sospensione, tenuto conto delle diverse circostanze (età, posto
di lavoro, ecc…), appare proporzionata.” (Doc. III)
1.4. Il 4 dicembre 2015 il
ricorrente ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Io mi
chiedo, se un Gerente non si può licenziare da un Esercizio Pubblico dove è
evidente che le cose non funzionano, 3 dipendenti hanno lasciato il posto di
lavoro prima che io venissi assunto, e il socio del Sig. __________ era stato
Ospite alla __________. Mi chiedo quando un disoccupato Gerente di 61 anni lo
può fare.” (Doc. V)
Il 14 dicembre 2015 la
Cassa ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni (doc. VII).
2.1. L'assicurato che è
disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30
cpv. 1 lett. a LADI).
È
segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il
contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra
occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di
lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo
costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la
continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o
è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15
ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30
aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio
2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24,
consid. 2, pag. 95).
La costante
giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga
il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il
disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o
l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF
8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Analogamente,
il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di
lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il
tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro
(cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare
l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto
sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato
un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5
- tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per
analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato
deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività
esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi
desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già
citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...)
Cette disposition réglementaire est compatible avec
l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du
travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,
les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les
éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure
prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive
LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation
d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut
arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable
à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il
conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre
et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1
let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Va
ancora precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che
sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente
garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui
continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1
lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto resta valida la
giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.2. La seconda
revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16
cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi
occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è
considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non
è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei
contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non
tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non
è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute
dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre
che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è
svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto
collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di
lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica
da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera
l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è
svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a
riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più
sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
A livello federale, in una
sentenza C 160/03 del 18 maggio 2006 l'Alta Corte ha annullato la sanzione
inflitta ad un'assicurata che aveva abbandonato il proprio impiego, ed ha
ritenuto che l'occupazione era divenuta inadeguata vista la sua situazione
personale (difficoltà nello svezzamento del figlio).
In una sentenza pubblicata nella DLA 1999 pag. 42 seg. la nostra
Massima Istanza ha annullato la sospensione di 36 giorni inflitta ad
un'assicurata precisando che se un assicurato non ha iniziato o ha interrotto
senza motivi plausibili un corso al quale gli è stato detto di partecipare,
egli è sospeso dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI). Il
motivo è plausibile se la frequentazione del corso non è considerata adeguata
per l'assicurato in questione. Un corso è infatti ritenuto inadeguato quando le
circostanze personali o lo stato di salute dell'assicurato non gli permettono
ragionevolmente di seguirlo.
In
quell'occasione l'Alta Corte ha sottolineato che nel caso di un'assicurata che
cerca un impiego limitato il 25%, un corso è quindi considerato inadeguato se
essa deve occuparsi di tre figli, di cui due in età scolastica e il terzo che
deve essere allattato diverse volte al giorno, e se deve inoltre frequentare un
altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la
disoccupazione.
In un’altra
sentenza C 60/05 del 18 aprile 2006 l’Alta Corte ha annullato una sospensione
di 16 giorni inflitta ad un’assicurata che aveva rifiutato un’occupazione, che
l’avrebbe impegnata anche la sera, ciò che non poteva fare visti i suoi impegni
familiari.
Infine, in una sentenza
8C_958/2008 del 30 aprile 2009, il Tribunale federale, ritenendo che la
prosecuzione del rapporto di lavoro non fosse più ragionevolmente esigibile in
quanto divenuto inadeguato da profilo dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, ha
annullato la sanzione di 31 giorni inflitta ad un'assicurata che ha lasciato il
proprio impiego per raggiungere, con suo figlio, il marito che si era
trasferito, sei mesi prima, in un altro Cantone per ragioni di lavoro.
A livello cantonale, in una sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha
annullato una sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato
un’occupazione durante il periodo di prova in quanto l’occupazione in
questione non era conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art.
16 cpv. 2 lett. c LADI).
Infatti a causa del tempo
di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente
aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e
più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere
raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di
domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le
permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15
anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di
quest’ultima.
Il TCA ha poi ritenuto non
conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center
in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67
pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:
quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),
Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,
Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).
Infine, in
una sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme
all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata,
assunta quale aiuto cucina – lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia
delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed
inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Nonostante il principio
generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale ha
tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza
essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle
circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di
apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali
nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto
in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in
taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RtiD I- 2004 pag. 212
seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA C 288/02 dell'11
novembre 2003; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo
2003).
Ad esempio in una sentenza
del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha confermato una
sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo
impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.
In una sentenza C 278/01 del
17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il Tribunale federale delle
assicurazioni ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra
assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione,
aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo per seguire il
fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in
Ticino per intraprendere un'attività professionale.
In un'altra
sentenza C 288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente
un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver
previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera interna,
ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono i suoi
genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando con
attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto
socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un
possibile esaurimento nervoso.
Per altri
casi cantonali cfr. STCA 38.2004.51 del 25 gennaio 2005; STCA 38.2004.92 del 9
marzo 2005; STCA 38.2007.76 del 5 dicembre 2007; STCA 38.2008.30 del 17
settembre 2008.
2.4. A proposito
dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, la nostra
Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Le but de la procédure d'opposition est d'obliger
l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen
du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle
doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des
mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux
allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final
recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191).
(…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo
cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005
consid. 4.
In una sentenza
9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,
ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA –
applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33
cpv. 3 Laps – ed
Considerandi
ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo
derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le
domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del
10.
marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag.
374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
2.5
Nella presente fattispecie è
incontestato che l'assicurato ha sciolto di propria iniziativa il contratto di
lavoro senza essersi preventivamente procurato un altro impiego.
Il ricorrente deve dunque
venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del
rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non
fosse più ragionevolmente esigibile.
Dagli atti dell’incarto risulta
che RI 1, nato nel __________, di professione gerente, si è iscritto in
disoccupazione dal 1° novembre 2013 dopo avere perso un impiego presso il __________
di __________ (cfr. Doc. 1 – Doc. 3).
Nel periodo successivo
egli ha in particolare lavorato dall’8 al 30 giugno 2015 come gerente presso il
__________ di __________ dal quale è stato licenziato per motivi economici e di
organizzazione aziendale (cfr. Doc. 4 – Doc. 9).
Dopo essersi riannunciato
in disoccupazione dal 1° luglio 2015 RI 1 ha subito reperito un nuovo impiego
alle dipendenze della __________, quale gerente del __________, a partire
dall’11 luglio 2015 (cfr. doc. 11).
Il 13 luglio 2015, durante
il periodo di prova (cfr. punto 11 del CCNL, doc. 11), l’assicurato ha disdetto
il contratto di lavoro per il 20 luglio 2015 con la seguente motivazione:
" … per
raggiungere il luogo di lavoro, è necessario utilizzare una imbarcazione; tale
mezzo a seguito di mia esperienza giovanile mi provoca stati di panico che mi impediscono
il regolare svolgimento del mio compito di lavoro.” (Doc. 12)
Anche sull’attestato del
datore di lavoro del 28 luglio 2015 figura l’indicazione “fobia utilizzo
imbarcazione per raggiungere il posto di lavoro” (cfr. doc. 13).
Il 3 agosto 2015 il
ricorrente ha ribadito di avere disdetto l’impiego per ragioni di salute,
precisando che, da ragazzo, ha rischiato di annegare e che per recarsi a __________
doveva prendere la barca. Ora questa paura di andare in barca, specialmente di
notte, gli provoca del tremore e sente il sangue arrivare al cervello.
Egli ha dichiarato la sua
disponibilità a che l’amministrazione si metta in contatto con il medico
curante per eventuali informazioni supplementari, precisando comunque che
quest’ultimo non è a conoscenza della sua fobia.
RI 1 ha inoltre precisato
di essere venuto a conoscenza, nei due giorni di lavoro, di alcune cose che,
quale responsabile del locale pubblico come gerente, non gli “hanno ispirato
nessuna garanzia” e ha invitato la Cassa a rintracciare il cuoco, il cameriere
e il gerente chiedendo i motivi delle loro dimissioni (cfr. doc. 15).
In sede di opposizione
l’assicurato ha ancora precisato le ragioni della disdetta del rapporto di
lavoro:
" (…)
Il 11.7.2015 chiudo la disoccupazione per iniziare un nuovo posto
di lavoro. Subito vedo che il tragitto per recarmi al posto di lavoro prevede
una tratta in barca. Cerco di farmi forza malgrado le mie fobie dovute a brutte
esperienze in barca in gioventù.
Dopo i primi giorni finisco il lavoro alle 24.00 e sono costretto
a salire su un’imbarcazione piccola e traballante per di più senza giubbotto di
protezione (non so nemmeno nuotare) e mi sento male. Parlo in seguito con il
mio medico e purtroppo non riesco a superare lo stress che mi causa il tragitto
in barca (ho paura di fare crisi di panico), in accordo con il medico (vedi
certificato), il mio stato di salute non mi permette di proseguire con quel
posto di lavoro, mio malgrado inoltro le dimissioni per il 20.07.2015.” (Doc.
20)
In un certificato medico
del 24 agosto 2015, il dr. __________, specialista FMH in medicina generale, ha
attestato che RI 1 “ha dovuto lasciare il posto di lavoro causa malattia e per
non compromettere il suo stato di salute” (cfr. doc. 21).
In data 14 settembre 2015
(cfr. doc. 22) e successivamente il 27 ottobre 2015, il ricorrente ha poi
enumerato i seguenti altri motivi che l’hanno spinto a dimissionare:
" … visto e
considerato che in forma confidenziale (come mi è stato suggerito da lei non è
stato preso minimamente in considerazione) adesso lo richiedo in modo formale
di denuncia.
Ci sono nuovi fattori a mio favore, il cameriere __________ che
lavorava nel locale __________ è disposto adesso di sottoscrivere tutto quel
che segue:
1) Domenica 12
luglio vedo un sacchetto di plastica sul molo che gocciolava, ho chiesto a un
dipendente cosa fossero e mi rispose che erano delle cozze e vongole, arrivato
il socio del titolare ho chiesto spiegazioni come mai non erano contenuti in un
contenitore adatto con del ghiaccio, di tutta risposta “non ti preoccupare non
succede niente non è la prima volta”, mi ha detto che l’aveva comprato in Italia
la mattina verso le h 9.00, siamo arrivati al ristorante alle h 11.45, ho
ordinato allo chef di buttarli via ma ho visto che li puliva, in mia presenza
nessuno li ha serviti ai clienti.
2) Arrivati al __________
alle h 11.45, con mio grande stupore vedo la sala tutta in disordine e sporca,
anche i bagni erano sporchi, ho chiesto spiegazioni al personale presente e una
aiuto cucina mi ha risposto che se non la pagano non era più disposta a fare
questi lavori.
3) Il giorno prima
controllando i congelatori e i frigo ho fatto notare che erano incrostati di
ghiaccio, lo chef mi ha riferito che spesso rimanevano senza corrente perché
avevano la tessera della __________. Ho fatto in modo esplicito la necessità di
avere una tessera di riserva (ho saputo che a fine luglio non l’avevano ancora
acquistata).
4) Nel viaggio di
ritorno domenica ho sentito che quasi si vantava di essere stato in __________
e si lamentava che una mezza giornalista li ha messo su Facebook dicendo che il
locale era diventato un bistro.
Quanto ero partito dal locale ero
deluso, ma tutto il discorso che ho sentito al ritorno mi ha fatto riflettere,
(avevo lasciato i pantaloni neri e le scarpe) essendo il Gerente tutta la
responsabilità sarebbe caduta su di me, tutta la notte non ho dormito e la mattina
ho deciso di dimettermi.
Prego di accelerare la vostra
decisione.” (Doc. 24)
Queste dichiarazioni sono
state confermate da __________, (cfr. doc. 24: “confermo tutto ciò che ha
scritto il sig. RI 1”).
Da notare che la Cassa,
dopo avere ricevuto la lettera del 27 ottobre 2015, ha emesso, il 2 novembre
2015, una nuova decisione con la quale ha respinto la domanda di
revisione/riesame (cfr. doc. 25).
In realtà
l’amministrazione non avrebbe dovuto emanare nessuna nuova decisione visto che
la decisione su opposizione del 30 settembre 2015 non era ancora cresciuta in
giudicato ed è infatti stata impugnata presso il TCA con ricorso del 3 novembre
2015.
Lo scritto dell’assicurato
del 27 ottobre 2015 verrà dunque considerato nell’ambito della presente vertenza.
Chiamato, ora a
pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,
eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l’occupazione
(cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati
medici (cfr. STF 8C_943/2012 del 13 marzo 2013; STF 8C_12/2010 del 4 maggio
2010; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002, STF I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C
12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V
351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag.
238).
Ora, nel caso concreto,
l’assicurato ha immediatamente indicato i motivi di salute alla base dello
scioglimento del contratto di lavoro (per un diverso caso, a proposito di un
programma occupazionale, cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013).
In sede di opposizione
l’assicurato ha poi allegato un certificato del medico curante, il quale ha
attestato che il ricorrente ha lasciato l’impiego per motivi di salute.
Chiamato ora a pronunciarsi
questo Tribunale ritiene che le affermazioni dell’assicurato, sessantunenne,
relative ai problemi di salute da lui riscontrati per recarsi sul posto di
lavoro siano credibili. Tali problemi sono stati peraltro confermati dal medico
curante (cfr. STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013, consid. 5).
In simili condizioni,
siccome l’occupazione in questione non era conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. c
LADI, essa non era adeguata.
RI 1 non può dunque essere
sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere abbandonato tale
occupazione durante il periodo di prova.
Può così rimanere aperta
la questione di sapere se l’impiego in questione poteva essere abbandonato
senza incorrere in alcuna penalità (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI e consid.
2.
), anche alla luce degli argomenti sollevati nello scritto del 27 ottobre
2015, che avrebbero dovuto comunque essere approfonditi dall’amministrazione
(cfr. consid. 2.5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 30 settembre 2015 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti