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Decisione

38.2015.71

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 gennaio 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

A livello federale, in una

sentenza C 160/03 del 18 maggio 2006 l'Alta Corte ha annullato la sanzione

inflitta ad un'assicurata che aveva abbandonato il proprio impiego, ed ha

ritenuto che l'occupazione era divenuta inadeguata vista la sua situazione

personale (difficoltà nello svezzamento del figlio).

In una sentenza pubblicata nella DLA 1999 pag. 42 seg. la nostra

Massima Istanza ha annullato la sospensione di 36 giorni inflitta ad

un'assicurata precisando che se un assicurato non ha iniziato o ha interrotto

senza motivi plausibili un corso al quale gli è stato detto di partecipare,

egli è sospeso dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI). Il

motivo è plausibile se la frequentazione del corso non è considerata adeguata

per l'assicurato in questione. Un corso è infatti ritenuto inadeguato quando le

circostanze personali o lo stato di salute dell'assicurato non gli permettono

ragionevolmente di seguirlo.

In

quell'occasione l'Alta Corte ha sottolineato che nel caso di un'assicurata che

cerca un impiego limitato il 25%, un corso è quindi considerato inadeguato se

essa deve occuparsi di tre figli, di cui due in età scolastica e il terzo che

deve essere allattato diverse volte al giorno, e se deve inoltre frequentare un

altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la

disoccupazione.

In un’altra

sentenza C 60/05 del 18 aprile 2006 l’Alta Corte ha annullato una sospensione

di 16 giorni inflitta ad un’assicurata che aveva rifiutato un’occupazione, che

l’avrebbe impegnata anche la sera, ciò che non poteva fare visti i suoi impegni

familiari.

Infine, in una sentenza

8C_958/2008 del 30 aprile 2009, il Tribunale federale, ritenendo che la

prosecuzione del rapporto di lavoro non fosse più ragionevolmente esigibile in

quanto divenuto inadeguato da profilo dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, ha

annullato la sanzione di 31 giorni inflitta ad un'assicurata che ha lasciato il

proprio impiego per raggiungere, con suo figlio, il marito che si era

trasferito, sei mesi prima, in un altro Cantone per ragioni di lavoro.

A livello cantonale, in una sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha

annullato una sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato

un’occupazione durante il periodo di prova in quanto l’occupazione in

questione non era conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art.

16 cpv. 2 lett. c LADI).

Infatti a causa del tempo

di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente

aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e

più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere

raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di

domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le

permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15

anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di

quest’ultima.

Il TCA ha poi ritenuto non

conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center

in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67

pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:

quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),

Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,

Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

Infine, in

una sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme

all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata,

assunta quale aiuto cucina – lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia

delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed

inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Nonostante il principio

generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale ha

tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza

essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle

circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di

apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali

nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto

in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in

taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RtiD I- 2004 pag. 212

seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA C 288/02 dell'11

novembre 2003; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo

2003).

Ad esempio in una sentenza

del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha confermato una

sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo

impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.

In una sentenza C 278/01 del

17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il Tribunale federale delle

assicurazioni ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra

assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione,

aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo per seguire il

fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in

Ticino per intraprendere un'attività professionale.

In un'altra

sentenza C 288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente

un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver

previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera interna,

ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono i suoi

genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando con

attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto

socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un

possibile esaurimento nervoso.

Per altri

casi cantonali cfr. STCA 38.2004.51 del 25 gennaio 2005; STCA 38.2004.92 del 9

marzo 2005; STCA 38.2007.76 del 5 dicembre 2007; STCA 38.2008.30 del 17

settembre 2008.

2.4. A proposito

dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, la nostra

Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Le but de la procédure d'opposition est d'obliger

l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen

du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle

doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des

mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux

allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final

recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191).

(…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo

cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005

consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,

ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA

applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33

cpv. 3 Laps – ed

Considerandi

ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo

derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le

domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le

informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del

10.

marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag.

374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

2.5

Nella presente fattispecie è

incontestato che l'assicurato ha sciolto di propria iniziativa il contratto di

lavoro senza essersi preventivamente procurato un altro impiego.

Il ricorrente deve dunque

venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli

art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del

rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non

fosse più ragionevolmente esigibile.

Dagli atti dell’incarto risulta

che RI 1, nato nel __________, di professione gerente, si è iscritto in

disoccupazione dal 1° novembre 2013 dopo avere perso un impiego presso il __________

di __________ (cfr. Doc. 1 – Doc. 3).

Nel periodo successivo

egli ha in particolare lavorato dall’8 al 30 giugno 2015 come gerente presso il

__________ di __________ dal quale è stato licenziato per motivi economici e di

organizzazione aziendale (cfr. Doc. 4 – Doc. 9).

Dopo essersi riannunciato

in disoccupazione dal 1° luglio 2015 RI 1 ha subito reperito un nuovo impiego

alle dipendenze della __________, quale gerente del __________, a partire

dall’11 luglio 2015 (cfr. doc. 11).

Il 13 luglio 2015, durante

il periodo di prova (cfr. punto 11 del CCNL, doc. 11), l’assicurato ha disdetto

il contratto di lavoro per il 20 luglio 2015 con la seguente motivazione:

" … per

raggiungere il luogo di lavoro, è necessario utilizzare una imbarcazione; tale

mezzo a seguito di mia esperienza giovanile mi provoca stati di panico che mi impediscono

il regolare svolgimento del mio compito di lavoro.” (Doc. 12)

Anche sull’attestato del

datore di lavoro del 28 luglio 2015 figura l’indicazione “fobia utilizzo

imbarcazione per raggiungere il posto di lavoro” (cfr. doc. 13).

Il 3 agosto 2015 il

ricorrente ha ribadito di avere disdetto l’impiego per ragioni di salute,

precisando che, da ragazzo, ha rischiato di annegare e che per recarsi a __________

doveva prendere la barca. Ora questa paura di andare in barca, specialmente di

notte, gli provoca del tremore e sente il sangue arrivare al cervello.

Egli ha dichiarato la sua

disponibilità a che l’amministrazione si metta in contatto con il medico

curante per eventuali informazioni supplementari, precisando comunque che

quest’ultimo non è a conoscenza della sua fobia.

RI 1 ha inoltre precisato

di essere venuto a conoscenza, nei due giorni di lavoro, di alcune cose che,

quale responsabile del locale pubblico come gerente, non gli “hanno ispirato

nessuna garanzia” e ha invitato la Cassa a rintracciare il cuoco, il cameriere

e il gerente chiedendo i motivi delle loro dimissioni (cfr. doc. 15).

In sede di opposizione

l’assicurato ha ancora precisato le ragioni della disdetta del rapporto di

lavoro:

" (…)

Il 11.7.2015 chiudo la disoccupazione per iniziare un nuovo posto

di lavoro. Subito vedo che il tragitto per recarmi al posto di lavoro prevede

una tratta in barca. Cerco di farmi forza malgrado le mie fobie dovute a brutte

esperienze in barca in gioventù.

Dopo i primi giorni finisco il lavoro alle 24.00 e sono costretto

a salire su un’imbarcazione piccola e traballante per di più senza giubbotto di

protezione (non so nemmeno nuotare) e mi sento male. Parlo in seguito con il

mio medico e purtroppo non riesco a superare lo stress che mi causa il tragitto

in barca (ho paura di fare crisi di panico), in accordo con il medico (vedi

certificato), il mio stato di salute non mi permette di proseguire con quel

posto di lavoro, mio malgrado inoltro le dimissioni per il 20.07.2015.” (Doc.

20)

In un certificato medico

del 24 agosto 2015, il dr. __________, specialista FMH in medicina generale, ha

attestato che RI 1 “ha dovuto lasciare il posto di lavoro causa malattia e per

non compromettere il suo stato di salute” (cfr. doc. 21).

In data 14 settembre 2015

(cfr. doc. 22) e successivamente il 27 ottobre 2015, il ricorrente ha poi

enumerato i seguenti altri motivi che l’hanno spinto a dimissionare:

" … visto e

considerato che in forma confidenziale (come mi è stato suggerito da lei non è

stato preso minimamente in considerazione) adesso lo richiedo in modo formale

di denuncia.

Ci sono nuovi fattori a mio favore, il cameriere __________ che

lavorava nel locale __________ è disposto adesso di sottoscrivere tutto quel

che segue:

1) Domenica 12

luglio vedo un sacchetto di plastica sul molo che gocciolava, ho chiesto a un

dipendente cosa fossero e mi rispose che erano delle cozze e vongole, arrivato

il socio del titolare ho chiesto spiegazioni come mai non erano contenuti in un

contenitore adatto con del ghiaccio, di tutta risposta “non ti preoccupare non

succede niente non è la prima volta”, mi ha detto che l’aveva comprato in Italia

la mattina verso le h 9.00, siamo arrivati al ristorante alle h 11.45, ho

ordinato allo chef di buttarli via ma ho visto che li puliva, in mia presenza

nessuno li ha serviti ai clienti.

2) Arrivati al __________

alle h 11.45, con mio grande stupore vedo la sala tutta in disordine e sporca,

anche i bagni erano sporchi, ho chiesto spiegazioni al personale presente e una

aiuto cucina mi ha risposto che se non la pagano non era più disposta a fare

questi lavori.

3) Il giorno prima

controllando i congelatori e i frigo ho fatto notare che erano incrostati di

ghiaccio, lo chef mi ha riferito che spesso rimanevano senza corrente perché

avevano la tessera della __________. Ho fatto in modo esplicito la necessità di

avere una tessera di riserva (ho saputo che a fine luglio non l’avevano ancora

acquistata).

4) Nel viaggio di

ritorno domenica ho sentito che quasi si vantava di essere stato in __________

e si lamentava che una mezza giornalista li ha messo su Facebook dicendo che il

locale era diventato un bistro.

Quanto ero partito dal locale ero

deluso, ma tutto il discorso che ho sentito al ritorno mi ha fatto riflettere,

(avevo lasciato i pantaloni neri e le scarpe) essendo il Gerente tutta la

responsabilità sarebbe caduta su di me, tutta la notte non ho dormito e la mattina

ho deciso di dimettermi.

Prego di accelerare la vostra

decisione.” (Doc. 24)

Queste dichiarazioni sono

state confermate da __________, (cfr. doc. 24: “confermo tutto ciò che ha

scritto il sig. RI 1”).

Da notare che la Cassa,

dopo avere ricevuto la lettera del 27 ottobre 2015, ha emesso, il 2 novembre

2015, una nuova decisione con la quale ha respinto la domanda di

revisione/riesame (cfr. doc. 25).

In realtà

l’amministrazione non avrebbe dovuto emanare nessuna nuova decisione visto che

la decisione su opposizione del 30 settembre 2015 non era ancora cresciuta in

giudicato ed è infatti stata impugnata presso il TCA con ricorso del 3 novembre

2015.

Lo scritto dell’assicurato

del 27 ottobre 2015 verrà dunque considerato nell’ambito della presente vertenza.

Chiamato, ora a

pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,

eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l’occupazione

(cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati

medici (cfr. STF 8C_943/2012 del 13 marzo 2013; STF 8C_12/2010 del 4 maggio

2010; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002, STF I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C

12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V

351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag.

238).

Ora, nel caso concreto,

l’assicurato ha immediatamente indicato i motivi di salute alla base dello

scioglimento del contratto di lavoro (per un diverso caso, a proposito di un

programma occupazionale, cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013).

In sede di opposizione

l’assicurato ha poi allegato un certificato del medico curante, il quale ha

attestato che il ricorrente ha lasciato l’impiego per motivi di salute.

Chiamato ora a pronunciarsi

questo Tribunale ritiene che le affermazioni dell’assicurato, sessantunenne,

relative ai problemi di salute da lui riscontrati per recarsi sul posto di

lavoro siano credibili. Tali problemi sono stati peraltro confermati dal medico

curante (cfr. STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013, consid. 5).

In simili condizioni,

siccome l’occupazione in questione non era conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. c

LADI, essa non era adeguata.

RI 1 non può dunque essere

sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere abbandonato tale

occupazione durante il periodo di prova.

Può così rimanere aperta

la questione di sapere se l’impiego in questione poteva essere abbandonato

senza incorrere in alcuna penalità (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI e consid.

2.

), anche alla luce degli argomenti sollevati nello scritto del 27 ottobre

2015, che avrebbero dovuto comunque essere approfonditi dall’amministrazione

(cfr. consid. 2.5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 30 settembre 2015 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti