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Decisione

38.2015.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 febbraio 2016Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi del licenziamento sono quindi da attribuire a cause

economiche.” (Doc. A1)

1.4. Contro la

decisione su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA nel quale chiede che venga annullata la richiesta di rimborso delle

prestazioni versate dall'assicurazione contro la disoccupazione.

La titolare

dott. __________ si è al riguardo così espressa:

" (…)

Il sig. __________, ingegnere chimico ultracinquantenne con

famiglia a carico, da tempo in disoccupazione senza speranza di un nuovo

ingresso nel mondo del lavoro, è stato assunto nell'agosto 2014 da RI 1 con

l'obiettivo, raggiunto, di dargli una nuova formazione che gli permettesse di

lavorare. La speranza che, con la sua attività potesse potenziare RI 1, una

minuscola ditta commerciale nata per supportare l'attività di laboratorio di __________,

era ovviamente presente ma come aspetto secondario. Noi imprenditori, grandi e

piccoli, siamo additati come i responsabili della disoccupazione in Ticino a

causa dell'assunzione di frontalieri: RI 1 ed H__________ fanno il contrario

impiegando esclusivamente personale residente e possibilmente disoccupato: a

titolo di esempio RI 1 ha assunto nel maggio 2015 (senza richiedere gli assegni

API) un ragazzo vicino ai trent'anni senza formazione, in disoccupazione, e lo

sta formando come tecnico di laboratorio.

RI 1 ha accettato di inserire nel contratto per il sig. __________

uno stipendio formalmente alto, ma ragionevole considerato il suo titolo di

studio (dottorato in ingegneria chimica), il peso della famiglia a carico e le

spese che avrebbe dovuto sostenere per i contatti con i clienti ed i viaggi di

formazione.

Nel contratto è stata però inserita la clausola che, entro il

periodo di formazione, si sarebbe dovuto raggiungere un fatturato tale da

giustificare il suo stipendio. Nota bene, il suo stipendio e non un guadagno

per la ditta.

Il signor __________ ha dimostrato di essere un dipendente

meritevole di aiuto, volenteroso, energico ed è riuscito a completare tutto il

ciclo di formazione indispensabile per vendere materiale specialistico di

laboratorio e a farsi un pacchetto clienti. La ditta RI 1 da parte sua ha

profuso sforzi intellettuali ed economici per permettergli la formazione,

arrivando a fine periodo di introduzione allo stremo delle forze.

Nel mese di aprile 2015, un attento esame della congiuntura

clienti-fatturazione ha evidenziato il verificarsi del temuto rischio

aziendale, indipendente dalla volontà ma ovviamente limitante, di non essere in

grado di rispettare la clausola del contratto che lo obbligava a raggiungere un

livello tale di fatturato da giustificare lo stipendio pattuito. Pertanto si è

stabilita una modifica del contratto per la quale si voleva, alla fine del

periodo di introduzione, che il vecchio contratto fosse sostituito con un

accordo di collaborazione (allegato) dove il sig. __________ potesse continuare

a lavorare con RI 1, avendo a disposizione la struttura, l'organizzazione

relativa alla fatturazione e alla contabilità, l'e-mail e quant'altro,

prendendosi alla fine tutti i proventi del suo fatturato, senza però che la

ditta venisse gravata da debiti. L'errore di RI 1 è stato quello di far morire

il vecchio contratto e di farne uno nuovo al posto di modificare semplicemente

quello vecchio.

RI 1 riconosce di aver commesso errori nella forma, dovuti

all'inesperienza, ma non nella sostanza. Il sig. __________ ha passato a RI 1,

in questi mesi, ordini molto grossi che lasciano sperare in una completa

autosufficienza in breve tempo.

Quindi considerando che:

• Una persona

disoccupata senza speranze è stata rimessa in condizione di lavorare grazie ad

una ditta che ha profuso un immane sforzo economico per sostenerla.

• Gli assegni

sono stati a vantaggio del dipendente, non per la ditta, che non ha tratto

alcun beneficio sotto ogni ottica.

• Il sig. __________

ha lavorato con il contratto approvato dall'Ufficio misure attive per tutto

l'anno pattuito.

• Il dipendente

nella sostanza non è stato licenziato ma è stato modificato il rapporto di

collaborazione ed il vecchio contratto è caduto per il non rispetto di una

clausola fondamentale.

• Grazie a questo

nuovo accordo e alla formazione ricevuta ha trovato la collaborazione anche con

altre ditte, evento che gli permette di avere un'ulteriore tranquillità

economica

• I motivi

economici contestati dall'ufficio delle misure attive sono una conseguenza del

non rispetto della clausola contrattuale, non il motivo primario: a mio parere

ci sarebbe motivo economico primario se il sig. __________ dopo aver espanso

l'attività fosse stato licenziato e sostituito con un altro meno costoso per

far guadagnare di più la ditta, ma non è questo il caso. La ditta dall'attività

del sig. __________ non ha ricavato un centesimo né ha prospettive di

ricavarne, non ha assunto nessuno al posto del sig. __________, il sig. __________

è attualmente ancora un collaboratore.

Nella consapevolezza, ripeto, che sono stati commessi errori

formali ma credo non sostanziali, appellandomi alla completa buona fede e alle

buone intenzioni da parte di RI 1, chiedo al lodevole Tribunale di voler

accogliere il presente ricorso e annullare la decisione dell'Ufficio Misure

Attive che impone a RI 1 di rimborsare gli API.” (Doc. I)

1.5. Nella sua risposta del 25

novembre 2015 l'UMA chiede di respingere il ricorso (cfr. doc. III).

1.6. Il 4 dicembre 2015 __________

ha inviato ulteriore documentazione e ha rilevato:

" (…)

sottolineo che

1. Il rapporto di

lavoro non è stato interrotto durante il periodo di introduzione

(01.08.2014-21.07.2015): la prova è che l'ing. __________ ha continuato a

lavorare fino al 31 luglio 2015 con il vecchio contratto valido mentre il

periodo di introduzione prevedeva il termine al 21 luglio 2015. Il vecchio

contratto è stato disdetto al 31 luglio, oltre il termine voluto dall'UMA, ed è

stato sostituito subito con un altro, il tutto permettendo al dipendente di

essere formato oltre il periodo previsto. L'ing. __________ a tutt'oggi è

collaboratore attivo di RI 1. Tra l'altro l'art. 337 del CO citato dall'UMA mi

sembra riguardi il caso di risoluzione immediata del rapporto di lavoro e non è

questo il caso.

2. Il lungo lavoro

di formazione e lo stimolo dato al dipendente con il nuovo contratto di

collaborazione, in vigore dal 10 agosto 2015, sta dando i suoi frutti: allego

alcune fatture di materiale fatturato da agosto ad oggi (documenti

strettamente confidenziali che vi trasmetto con preghiera che rimangano sotto

segreto professionale). I proventi, dedotte le spese vive, saranno tutti

per il l'ing. __________. Ripeto: la ditta non guadagna dalla collaborazione

con l'ing. __________, come ben dichiarato nel contratto di collaborazione,

come non ha mai guadagnato nulla.

3. L'Ufficio delle

Misure Attive ha verbalmente chiesto, ed una volta sola, informazioni generiche

sull'andamento del sig. __________ e la mia risposta è stata altrettanto

verbale e generica: essendo un collaboratore in formazione lunga ed

estremamente complessa (l'UMA era ben consapevole di ciò) potevo attestarne

solo l'impegno e la volontà di apprendere un mestiere nuovo. Purtroppo non mi è

mai stato sottoposto un questionario di valutazione intermedia con domande

mirate ai problemi che oggi mi si contestano e mi sorprendono.

Riassumendo: dal mio punto di vista l'Autorità cantonale, nel

suo diritto ma non costretta a richiedere indietro gli assegni di

introduzione, reclamando una interruzione oggettivamente mai avvenuta del

rapporto di lavoro nei tempi contestati, rivuole il denaro concesso per la

riqualificazione di una persona altrimenti candidata all'assistenza a vita, che

è stata riqualificata che ora lavora normalmente e che è stata assunta anche da

un'altra ditta grazie alla completa formazione nel Commerciale.

Nella decisione finale vorrei che fossero considerati sia la

particolarità del caso, sia il beneficio globale dal punto di vista umano e

sociale per quanto fatto da RI 1 sia l'immane danno alla mia persona che

deriverebbe dall'obbligo di un rimborso degli assegni. La mia attività mi

consente il minimo vitale, mi sono lanciata nell'avventura dell'aiuto al sig. __________

proprio perché sensibilizzata riguardo all'angoscia delle difficoltà

economiche.

Il risultato ottenuto per l'ing. __________ è il massimo possibile:

è stata ridata la dignità del lavoro ad un padre di famiglia altrimenti in

assistenza. Mi auguro che ciò non si traduca in una catastrofe per me.

L'ing. __________ ed io siamo a disposizione per un colloquio

diretto

Nella speranza che vogliate accogliere queste mie considerazioni e

non respingiate il mio ricorso, vi esprimo, egregio Presidente, signore e

signori Giudici d'Appello, i sensi della mia stima.” (Doc. V)

Il 5 gennaio 2016 l’UMA si

è riconfermato nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

Considerandi

2.1

Il 1°

luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo

2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002

pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della

LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della

legge del 1995.

Questi provvedimenti si

sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la

disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,

Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno

2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC

recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con

la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti

nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."

Pertanto, la

giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75

LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a

combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore

della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004,

in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI,

che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3

LADI, la STFA

C 56/04 del 10 gennaio

2005.

e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.

2.2

Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la

disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo

obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto

una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti

di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,

di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di

provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,

assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti

settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa

indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI

fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro e prevede che:

" 1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

2.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono

volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso

difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono

in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga

durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3.

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che

adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in

questione.

4.

I servizi competenti collaborano con gli organi

dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati

invalidi."

All'art. 59

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a

prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti

possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del

mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di

prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.

STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5

agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

2.3

In particolare, quale

provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni

per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa misura, che tende a

favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste

nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.

I presupposti del diritto

a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:

" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione

in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni

per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita

durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle

condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta."

Nel tenore in vigore fino

al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione,

che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera

b;”.

Al riguardo, nel Messaggio

del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del

12.

giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

" (…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista

dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)

L’art. 90 cpv. 3 OADI

precisa che il servizio cantonale esamina presso il datore di lavoro se sono

adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il periodo di

introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65 lettere b e

c della LADI siano convenute per scritto.

L'OADI, al cpv. 1

dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato difficilmente

collocabile":

"

1.

Un assicurato

è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego

poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o

mentalmente;

c. ha requisiti professionali insufficienti;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere;

e. dispone di scarsa esperienza professinale in un periodo di elevata

disoccupazione secondo l’articolo 6 capoverso 1ter.”

Gli

assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il

salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La legge pone dunque una

serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,

p. 467 e seg.).

Innanzitutto

deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Poi, deve trattarsi di

persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che

ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre tali assicurati

devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non

disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere

almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo

(quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter

contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo l'art. 66 cpv. 2

LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per

sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una

certa età, per dodici mesi al massimo.

Il Consiglio federale

disciplina i particolari.

Secondo l'art. 90 cpv. 1

bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per

un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla situazione personale

dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non

possa essere raggiunto in sei mesi.

Su queste disposizioni,

cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; G.

Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Volume

III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, no. 8-9.

Inoltre, B.

Rubin, in ” Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess,

Ginevra- Zurigo-Basilea 2014, rileva che:

" (…) Le but de l'AIT est d'inciter les employeurs à embaucher des

personnes dont le placement est difficile. Cette mesure vise par conséquent

également à améliorer les chances d'engagement des assurés en question. Le

droit à l'AIT est soumis à des conditions strictes afin à la fois d'empêcher

des subventions salariales injustifiées et de prévenir le dumpin salarial (FF

1980.

III 622). L'assurance-chômage n’a pas à intervenir financièrement dans le

cadre de la mise au courant usuelle des nouveaux collaborateurs. Cette tâche

doit en effet être accomplie par l'employeur à chaque engagement, même lorsque

l'employé est facile à placer. L'AIT ne doit soutenir l'employeur que dans la

mesure des difficultés d'initiation liées à l'employé. Quant aux difficultés

d'initiation liées au poste occupé, elles doivent en principe être assumées par

l'employeur (N 20). Enfin, l'AIT ne doit pas être utilisée comme un outil de

promotion économique ou un instrument de la politique régionale visant à

attirer des entreprises dans une région déterminée. (…)” (pag. 482 punto

2)

Infine, Th. Nussbaumer, “Arbeitslosenversicherung“,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ed.

Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2016, osserva invece in

particolare che:

" Definitive Zusage: Die Versicherte

Person muss schliesslich nach der Einarbeitung mit einer Anstellung zu orts-

und brachenüblichen Bedingungen, allenfalls unter Berücksichtigung einer dauernd

verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen können. Entgegen dem Gesetzeswortlaut

und um die dauerhafte Eingliederung nicht illusorisch werden zu lassen, ist

hier eine definitive Zusage für die Einstellung nach Abschluss der

Einarbeitungsphase zu fordern, und zwar in Form eines unbefristeten

Arbeitsverhältnisses. Zu Recht räumt Art. 90 Abs. 3 AVIV daher der kantonalen

Amtsstelle die Befugnis ein, eine schriftliche Anstellungszusage zu verlangen.

Diese ändert aber nichts daran, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis

während der Einarbeitungszeit auflösen kann. Sofern er hiefür keine plausiblen

Gründe vorbringen kann oder damit gegen Bedingungen der schriftlichen

Vereinbarung (art. 90 Abs. 3 AVIV) verstösst, ist er als Leistungsempfänger

rückerstattungspflichtig." (N° 743 pag. 2489)

2.4

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in particolare,

sottolineato quanto segue:

" (…)

b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires

du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),

celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son

tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur résilie

les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin immédiatement. La

pratique administrative envisage la restitution des prestations par l'employeur

lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la durée de l'initiation au travail

sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves», c'est-à-dire, en principe, de

justes motifs au sens de l'art. 337 CO (circulaire de l'Office fédéral du

développement économique et de l'emploi, anciennement Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du travail, relative aux mesures de marché

du travail [MMT], valable depuis le 1er juin 1997, partie J n° 27;

voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit

in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).

Le problème si pose de

manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette

éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet

rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de

préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur

permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se

conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus

longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème

édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème

édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au

travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont

le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève

1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition

qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement

aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas

échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c

LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un

contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

Au regard des

engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,

sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant

le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne

répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même

ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but

du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit

de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,

lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps

d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt non

publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce, le

cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en

concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux

rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note

30.

ad art. 65-67 LACI).

(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag.

248-249)

In

un’altra sentenza del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr.

26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il

periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo

cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di

prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei

tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,

l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli

assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è

subordinata la revoca di una decisione.

Al riguardo l'Alta Corte

si è così espressa:

" (…)

2.

- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce

sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,

appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,

Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible

au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes

au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également

d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des

employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in :

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583;

DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité

cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux

conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation

(art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les

rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai

indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère

conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,

n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,

elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,

Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.

51).

La restitution ne peut toutefois pas être exigée

quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que

celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de

s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)."

(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)

Nel caso che era chiamata

a giudicare l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato:

" (…)

3.

‑ a) En l'espèce, les deux contrats de

travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai)

avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période

d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il

s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.

Sont notamment considérées comme de justes motifs

toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent

pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de

travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement

grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement

suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail,

soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins grave, il ne peut

entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un

avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).

b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des

griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑

liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de

manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré

des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un

juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence

motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient

dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de

l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du travailleur

(art. 337 al. 3 CO).

En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun

reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait

qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en

raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne

saurait le dispenser de son obligation de restituer.

S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu

de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi

durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but

du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà

versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une

renonciation à restitution dans un tel cas.

c) En conséquence, l'office régional de placement

était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer

à la recourante la restitution des allocations versées.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag.

46-47)

In una sentenza 38.2004.65

del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su opposizione con la quale

l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il periodo di introduzione

versati a una ditta dovevano essere restituiti, argomentando:

" Anche

nella propria “Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso

nell’atto di ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di

lavoro è dovuto alla mancanza del lavoro nel settore immobiliare (revoca di

mandati) (cfr. doc. 7 e I).

Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto di lavoro con X

(motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a manchevolezze

particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazioni dei propri

obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa grave ai sensi

dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag.

313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L.,

4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A.,

4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).

Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del

resto rilevato che:

" (…)

En

ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer

dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de

procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de

développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de

son obligation de restituer. (…)."

(cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)

Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il contratto di

lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo

d’introduzione.

Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il

riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era

stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro

non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di

causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha

stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può

chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a

prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una

decisione.

In simili condizioni la decisione impugnata deve dunque essere

confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005 nella causa M.

SA, inc. 38.2004.56).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9

Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le

proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e impone

all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,

intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,

era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa

Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,

consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S.,

C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65,

consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121,

Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195

consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979

pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp,

Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag.

108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli

assegni per il periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla

Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso

che l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo

alle possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il

periodo d’introduzione avrebbe potuto avere.

In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato

garantito che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la

restituzione degli API così come espressamente previsto nella decisione

relativa agli stessi."

In una sentenza C 332/99

del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:

" (…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo

d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati,

per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di

lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.

583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.

660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo se la

collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e

in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa

doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni

sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione

disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in

modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali

del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei

processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252

consid. 3b).

(…)."

La nostra Massima Istanza

ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di

introduzione ad un architetto, argomentando:

" (…)

Tutta la documentazione agli atti testimonia per

contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni

non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali

del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va

in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese

dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte

carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente

dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno

con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di

introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in

particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un

ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer,

op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non

necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve

essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente

lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la

disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti

concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito,

sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.

Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al

20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione

stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento

delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai

principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire

l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere

finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà

d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi

previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul

sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per

la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."

(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)

2.5

In una sentenza 8C_818/2011

del 26 gennaio 2012 il Tribunale federale ha confermato la decisione con la

quale è stata chiesta la restituzione degli assegni per il periodo d‘introduzione

nel settore della ristorazione ed ha rilevato:

" (…)

Come ricordato dal primo giudice, nella fattispecie esaminata in DTF 126 V 42, in cui

il riconoscimento degli assegni in questione era stato sottoposto alla

condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire

disdetto, al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave, durante

il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, il Tribunale federale

(delle assicurazioni) ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione

può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a

prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una

decisione.

La presente fattispecie è analoga a quella trattata in DTF 126 V 42. Nella

decisione di assegnazione degli assegni del 13 luglio 2010 l'Ufficio delle

misure attive ha infatti precisato che in caso di disdetta del contratto di

lavoro senza motivi gravi (art. 337 cpv. 2 CO) durante il periodo di

introduzione (dopo il periodo di prova) e non concordata con l'autorità

cantonale, questa poteva richiedere al datore di lavoro il rimborso degli

assegni versati. Ora, come giustamente rilevato dalla pronuncia cantonale, la

ricorrente ha sciolto il rapporto di lavoro con C.________ prima della fine del

periodo di introduzione, invocando motivi economici. La disdetta non è stata

concordata con l'amministrazione. Gli argomenti addotti successivamente dalla

ricorrente per giustificare il licenziamento (vacanze prolungate in Thailandia,

assenza per malattia non comprovata da certificato medico), oltre a essere

contestati, non figurano nella lettera di disdetta del rapporto di lavoro del

30.

dicembre 2010, dove veniva anzi sottolineato non essere la rescissione del

contratto avvenuta per incapacità dell'interessato, ma per sole ragioni

economiche.

Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore

possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause

gravi. Per il suo capoverso 2, è considerata causa grave, in particolare, ogni

circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la

disdetta che abbia a continuare nel contratto. A tal proposito, il giudice

cantonale ha pertinentemente osservato che motivi economici non configurano una

causa grave ai sensi del citato disposto. Di conseguenza, ha concluso l'istanza

precedente, non avendo la società insorgente rispettato la condizione

risolutiva posta al momento della concessione degli assegni per il periodo

d'introduzione, a ragione l'Ufficio delle misure attive ne ha chiesto la

restituzione. (…)"

Il

Tribunale federale è giunto alla stessa conclusione in una sentenza 8C_688/2011

del 9 febbraio 2012 nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

" 4.

Questo Tribunale non vede valido motivo per scostarsi dalla

valutazione del primo giudice. Privo di pertinenza ai fini del giudizio è

segnatamente l'argomento ricorsuale secondo cui determinante sarebbe nel

presente contesto non già il momento in cui la disdetta è stata notificata (1°

marzo 2011), bensì quello a partire dal quale la stessa ha esplicato i suoi

effetti (30 aprile 2011), data quest'ultima di un mese posteriore alla fine del

periodo d'introduzione (31 marzo 2011). Il tenore letterale della suddetta clausola

inclusa nella decisione di assegnazione degli assegni è chiara e non lascia

spazio a un'interpretazione nel senso inteso dalla ricorrente. Giova inoltre

ricordare alla società insorgente che lo scopo dell'erogazione degli assegni

non è semplicemente quello di garantire l'impiego al disoccupato per l'intero

periodo di introduzione. L'art. 65 LADI stabilisce infatti che agli assicurati

difficilmente collocabili possono essere concessi gli assegni in questione se,

dopo il periodo d'introduzione, possono contare su un impiego alle condizioni

usuali nel ramo e nella regione (lett. c)."

Va infine ricordato che in

una sentenza C 55/04 del 16 febbraio 2005 l’allora TFA aveva già stabilito che

decisivo è il momento della disdetta e aveva inoltre escluso che ,in quel caso

concreto (“La société a motivé sa décision par l'incapacité de C.________ à

assumer les tâches pour lesquelles il avait été engagé au sein de

l'entreprise”), esistessero validi motivi per interrompere il rapporto di

lavoro durante il periodo d’introduzione :

" 1.4 Dans un arrêt ATF 126 V 42, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration

peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail

avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par

l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du

respect du contrat de travail et ce, même si ladite décision ne mentionne pas

la restitution des prestations en cas de violation des obligations

contractuelles.

2.

La juridiction cantonale n'a pas ignoré la

jurisprudence issue de l'arrêt ATF 126 V 42. Elle a toutefois considéré que la disposition contractuelle sur

laquelle l'ORP se fondait pour révoquer sa décision d'octroi des allocations

manquait de clarté. L'employeur avait de bonne foi pu comprendre qu'il

respectait ses engagements vis-à-vis de l'ORP du moment que le délai de congé

arrivait à échéance au-delà de la fin de la période d'initiation au travail

convenue (soit après le 14 février 2003).

Pour le seco, l'ORP a clairement réservé, par le

biais de la disposition contractuelle litigieuse, l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié en dehors du

temps d'essai et sans justes motifs pendant la période d'initiation. Une telle

réserve devait être comprise en ce sens que le versement des allocations avait

lieu sous condition résolutoire.

3.

On doit donner raison au recourant. Contrairement

à ce qu'ont retenu les premiers juges, la clause prévue sous chiffre c) de la

formule pré-imprimée «confirmation relative à l'initiation au travail», signée

par l'intimée le 26 juillet 2002, ne prête pas à confusion. Le terme «résilier»

est sans équivoque: résilier un contrat de travail, c'est mettre fin aux

rapports de travail ou donner le congé. La résiliation est l'exercice d'un

droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à

réception; elle déploie ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère de

puissance du destinataire (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 325

en bas). L'exercice de ce droit ne peut être confondu avec la survenance du

terme ou l'écoulement du délai pour lequel le congé est donné. Par ailleurs, eu

égard au but de la mesure accordée, qui est de favoriser l'engagement durable

de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé, l'intimée ne

pouvait non plus se méprendre sur la portée de la formule «en principe». Il ne

peut s'agir que d'une réserve exceptionnelle pour les cas où, indépendamment

d'un manquement grave de la part du travailleur (justes motifs), la poursuite

des rapports de travail n'est vraiment plus exigible; quoi qu'il en soit,

l'employeur doit alors en informer l'ORP pour que ce dernier puisse vérifier si

une résiliation avant la fin de la période d'initiation au travail se révèle

bien justifiée (voir la clause d). Une autre interprétation moins restrictive

est exclue au regard de l'esprit des dispositions légales topiques en cette matière

(voir Message du Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980

III 622; cf. aussi ATF 126 V 45 consid. 2a et les références citées).

4.

Il reste à examiner si l'intimée peut se

prévaloir de justes motifs ou d'un autre motif laissant apparaître comme non

exigible la continuation des rapports de travail.

Sont notamment considérées comme de justes

motifs, toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne

permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des

rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, la

résiliation immédiate pour justes motifs, mesure exceptionnelle, doit être admise

de manière restrictive (ATF 127 III 154 consid. 1a et les références). Seul un manquement particulièrement

grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement

suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail,

soit son devoir de fidélité. Si le manquement est moins grave, il ne peut

entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un

avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).

Dans le cas particulier, l'intimée a mis fin aux

rapports de service en invoquant le fait qu'il était «trop difficile» à

C.________ d'assumer ses nouvelles charges de gérant. Il s'agit là d'une

insuffisance liée à la qualité du travail fourni par l'employé, ce qui ne

constitue pas un manquement grave pouvant conduire à une résiliation immédiate;

l'intimée ne l'a du reste jamais contesté. Mais cela ne suffit pas non plus

pour qu'on puisse retenir que les compétences de C.________ étaient à ce point

inadéquates par rapport aux exigences du poste de travail que la continuation

des rapports de service était inexigible. Il est à noter que le prénommé a

travaillé plus de cinq mois pour la société avant de se voir signifier le congé

au motif déclaré qu'il ne donnait pas satisfaction.

En conséquence, l'intimée n'a pas tenu ses

engagements contractuels. Dès lors, l'ORP était en droit de revenir, avec effet

ex tunc, sur sa décision d'octroyer les allocations. Le recours se

révèle bien fondé.”

2.6

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti che __________, di formazione ingegnere chimico, che ha

lavorato come direttore commerciale e da ultimo come responsabile vendite e

marketing (cfr. doc. 1, punto 1) è stato posto al beneficio di assegni per il

periodo di introduzione dal 1° agosto 2014 presso la ditta RI 1 di __________, azienda

che, secondo le indicazioni che figurano sul Registro di commercio del Canton

Ticino, ha quale scopo “analisi e consulenze di igiene ambientale, commercio di

materiale e prodotti per l’igiene e il laboratorio. Consulenze in laboratorio

di medicina umana”.

Scopo della misura era di introdurre

l'assicurato quale “consulente scientifico per la vendita di materiale da

laboratorio, gestione ed assistenza, sviluppo business” (cfr. doc. 3, punto 1).

L’attività dell’azienda in

questione è la seguente:

" (…)

4.

) RI 1 è una ditta individuale nata come supporto commerciale

di __________. La titolare di RI 1, __________, biologa, è anche amministratore

unico ed azionista di __________. __________ e RI 1 sono di fatto un'unica

realtà anche se differenziata per natura giuridica: RI 1 si occupa di

consulenza e commercio di materiale da laboratorio mentre __________ svolge una

attività analitica ma la sede è la medesima. L'assunzione del sig, __________ è

nell'ottica dello sviluppo di RI 1 dopo un periodo di scarsa attività per

l'impegno della titolare ad accreditare __________.

Il sig. __________ quindi è assunto in RI 1 in quanto ha un

compito commerciale. L'introduzione in azienda sarà fatto sia dalla titolare di

RI 1 che dal personale specializzato che attualmente lavora in __________,

nell'ambito dell'istruzione speciale sulle esigenze tecniche di un laboratorio

di analisi. Attualmente la parte commerciale RI 1 è sostenuta solo dalla

titolare mentre in __________ lavorano con contratto di dipendenti 2 biologi, 3

tecnici di laboratorio (il 40 arriverà a fine luglio) ed 1 fiscalista. (…)” (cfr.

doc. 1 punto 4.1 allegato A)

Le competenze e le mansioni

richieste al neo dipendente vengono invece così descritte:

" (…)

4.

) Il neo dipendente ha un dottorato in ingegneria chimica.

Pertanto ha competenze di ingegneristica e di processi chimici che lo portano

ad essere un ottimo interlocutore per i futuri clienti RI 1 (laboratori e

industria in generale). Le mansioni richieste riguardano la ricerca ed il

contatto con i futuri clienti per finalizzare rapporti commerciali stabili. Per

poter commercializzare i prodotti è necessario averne una profonda conoscenza,

sia riguardo alle caratteristiche che all'utilizzo. (…)” (cfr. doc.1 punto 4.2

allegato A)

Le competenze possedute da

__________ e quelle che gli mancavano per fornire una prestazione lavorativa

completa sono illustrate in questo modo:

" (…)

4.

) Il sig. __________ possiede un importante bagaglio tecnico ed

una abilità comprovata nel marketing. Ha nozioni decisamente insufficienti

nello specifico della strumentazione di laboratorio, macchinari e terreni di

cultura, dovrà necessariamente essere formato. (…)” (cfr. doc.1, punto 4.3,

allegato A)

Il neo dipendente, che non

aveva in precedenza mai lavorato per quella ditta (cfr. doc. 1, punto 4.4)

doveva effettuare una formazione al 70% “a causa della necessità di possedere

ottime conoscenze di substrati biologici e di macchinari” (cfr. doc. 1, punto

4.

)

La formazione è stata impartita

dalle seguenti persone:

" (…)

4.

)

Dr. __________

(100%)

Apparecchiature

di laboratorio: tipologia ed aspetto tecnico.

Strumentazione

per esami ambientali: tipologia ed aspetti tecnici.

Esigenze

ISO

Contrattualistica

50% per 1

anno

Formazione:

dottore in biologia.

Esperienze

lavorative nel campo dei laboratori di analisi e di ricerca,

nell’insegnamento della farmacologia, nell’amministrazione (contabilità e

fatturazione, con corso per formazione), nel marketing (con corso per

formazione):

Competenze:

Direttore e responsabile qualità di __________, titolare di RI 1.

Dr. __________

(60%)

Utilizzo

pratico delle apparecchiature e strumentazione in genere.

10% per 1

anno

Formazione:

dottore in biologia.

Esperienze

lavorative nell’ambito di laboratori di analisi industriali.

Competenze:

Responsabile di Laboratorio __________, maestra di tirocino

__________

(80%)

__________ (30%)

__________ (80%)

Impiego

pratico del materiale da laboratorio, requisiti pratici.

10% per 1

anno, a turno

Formazione:

tecnici in biologia

(cfr. doc 1 punto 4.6 allegato A).

Infine, l’assicurato

doveva effettuare una formazione diretta nelle aziende fornitrici di materiali

(cfr. doc. 1 punto 4.7).

Nel corso dei dodici mesi,

la formazione è stata così suddivisa:

" Piano

introduzione dettagliato

Collaboratore: signor: __________

Funzione: Consulente

scientifico per la vendita di materiale da laboratorio, sviluppo business

Inizio contratto: 01.08.2014

Il signor __________ per fornire una prestazione completa è

necessario un periodo di formazione* e addestramento come dalla tabella

di cui sotto:

Mansioni

Crono tempo durata introduzione in mesi

Responsabile

introduzione **

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Apparecchiature

di base/tipologia e funzione

x

x

x

__________

Apparecchiature

di base/utilizzo mirato

x

x

x

__________

Strumentazione

e materiali/tipologia

x

x

x

__________

Utilizzo

pratico materiali

x

x

__________

Norme

ISO per laboratori di prova, validazioni

x

x

x

__________

Utilizzo

apparecchiature speciali per analisi ambientali

x

x

__________

Conoscenze

sui patogeni di interesse ambientale

x

x

x

x

x

__________

Contrattualistica

x

x

__________

Formazione

presso le aziende produttrici

Su

tutto il periodo

Osservazioni:

* tutte le voci

sono introdotte da subito. A marcato il periodo di formazione intensa oltre il

quale il Collaboratore deve dimostrare competenza ed indipendenza lavorativa.

** __________ (__________);

__________ (__________); __________ (S__________); __________ (__________); __________

(__________)”

(cfr. doc.1,

allegato 2)

Il contratto di lavoro del

1° luglio 2014 prevede, al punto 1, la seguente descrizione delle mansioni e

degli obblighi di __________:

" Il

Collaboratore è assunto in qualità di consulente scientifico per la vendita di

materiale di laboratorio, gestione, assistenza tecnica della clientela e

sviluppo business.

In particolare sarà il suo compito la ricerca di nuovi clienti e

la vendita dei prodotti supportata da una robusta conoscenza scientifica della

merce proposta. Dovrà fornire consulenza per assistenza tecnica sul campo e

fornire prodotti supportati da ditte certificate per gli oggetti prodotti ed i

controlli secondo le norme ISO per i laboratori di prova.

Il Collaboratore si impegna a sviluppare nel più breve tempo

possibile, entro il primo anno dall'entrata, tutte le competenze indispensabili

allo svolgimento delle mansioni.

II Collaboratore si impegna ad assumere anche altre mansioni,

rispettose della sua formazione, secondo le necessità della Ditta.

Il Collaboratore si impegna a sviluppare entro il primo anno di

attività una massa di fatturato che giustifichi l'erogazione dello stipendio

pattuito.

Il Collaboratore risponde direttamente al titolare della Ditta.

Tratta con la massima cura tutto il materiale affidato.

S'impegna sia durante, sia al termine del contratto di lavoro a

tenere il segreto nei confronti di terzi su tutto quello di cui viene a

conoscenza in seguito alla sua attività.

Ogni contratto stipulato con clienti e fornitori sarà a nome di RI

1.

e dovrà essere firmato dal titolare della ditta.

Alla cessazione del presente contratto di lavoro, il Collaboratore

restituirà tutto il materiale ed i documenti in suo possesso inerenti

l'attività. (…)” (cfr. doc. 3).

Il punto 5 prevede uno

stipendio di fr. 10'000.- mensili in caso di approvazione della richiesta degli

API. Tale stipendio andrebbe invece ridiscusso in caso di non approvazione.

Anche sul formulario di

domanda degli API del 17 aprile 2014 figura un salario di fr. 10'000.- per

tredici mensilità (cfr. doc. 1, punto 3).

Il 31 luglio 2014 la dott.

__________ ha inviato a __________ dell’URC di __________ una lettera nella

quale ha fornito “maggiori informazioni” a giustificazione del periodo di

formazione che l’assicurato deve affrontare prima di essere veramente operativo:

" Per avere

successo, l'occuparsi seriamente di „vendita" di materiale da laboratorio

presuppone una perfetta conoscenza della materia, la capacità di consigliare e

prestare eventuali consigli nel post vendita. Le apparecchiature sul mercato

sono innumerevoli, bisogna conoscere sia quello che si offre sia quello che non

si offre e giustificarne i motivi. Il sig. __________, grazie alla sua

formazione ingegneristica, sarà in grado di comprendere a fondo i dettagli dei

macchinari e dei materiali che vende ma deve avere il tempo di studiarseli,

confrontarli tra loro con le possibili applicazioni e conoscerne i difetti.

Deve conoscere tutte le norme di certificazione per consigliare i

Clienti sugli acquisti in base alle reali esigenze. Deve conoscere le contaminazioni

ambientali, è già ferrato per quanto riguarda gli inquinanti chimici ma quelli

biologici, come si individuano e si trattano sono ancora materia oscura.

Deve necessariamente seguire corsi di formazione presso le aziende

nostre fornitrici di prodotti, ne cito alcune: __________, __________,

formazione presso i partner memmert (termostati) __________ (cromatografia,

spettrofotometria..) __________ (Bagni termostatici, criostati..) __________

(frigoriferi e congelatori), __________ (sistemi di pesata), __________ (

soluzioni per imballi isotermici generici e campioni biologici.

Sottolineo che lo stipendio del sig. __________, per quanto

elevato, non comprende rimborsi spese e nel contratto non sono offerti bonus.

Il sig. __________ si è impegnato a sviluppare entro il primo anno una massa di

fatturato tale da giustificare lo stipendio pattuito.

Sono fiduciosa del successo del sig. __________ che, nel

frattempo, ha già cominciato a studiare e documentarsi autonomamente.” (doc.1)

Il 13 agosto 2014 l’URC di

__________ ha preavvisato favorevolmente la richiesta di API (cfr. doc 2 ),

dopo avere precisato il 4 agosto 2014 che “(…) Trattasi di un'API di grossa

entità, salario CHF 10'000.-- lordo x 13 mese comprensivo di tutto, durata 12

mesi. Assunzione dal 01.08.2014. La situazione è stata analizzata nel dettaglio

con __________ e per le informazioni ricevute come anche la personale

condizione della PCI la richiesta ci sembra legittima. (…)”.

Allegato a tale documento

vi è pure la seguente nota relativa ad un incontro con la datrice di lavoro

avvenuta il 12 giugno 2014:

" (…) La PCI

vanta un CV di tutto rispetto, solide basi formative ed esperienza, fattori che

hanno attirato l'attenzione della signora __________. Su queste condizioni e

possibile sviluppare un discorso contrattuale quale consulente scientifico di

materiali di laboratorio biologico - micro biologia ambientale. Segmento per il

quale va adeguatamente formato ed istruito poiché la tematica è molto complessa

e variegata. (…)” (doc. 2)

I punti forti e i punti deboli

dell’assicurato sono così descritti:

" (…)

Punti forti:

Grande esperienza professionale

Buona attitudine

Grande flessibilità

Punti deboli:

Età avanzata

Scarso Networking locale

Nessuna conoscenza della lingua tedesca

Scarsa conoscenza degli usi e costumi locali (…)” (doc. 2)

Come visto (cfr. consid.

1.

), il 4 settembre 2014 l’UMA ha accolto la domanda concedendo gli assegni

per un periodo di introduzione di __________ presso la ditta RI 1 di __________,

dal 1° agosto 2014 per un periodo di 11,7 mesi (vista la scadenza del termine

quadro per la riscossione delle prestazioni fissata al 21 luglio 2015) e con il

salario mensile massimo di fr. 10'500.-.

Il 25 aprile 2015

l’assicurato è stato licenziato per il 31 luglio 2015 (cfr. consid. 1.2), in

quanto egli non è stato in grado di raggiungere un livello di fatturazione che

giustificasse la notevole entità del suo salario (cfr. consid. 1.4. e punto 1

del contratto di lavoro ).

Il 5 ottobre 2015 __________

ha inviato all’UMA uno scritto del seguente tenore:

" RI 1,

ditta individuale nata come supporto commerciale di __________, in data

01.08.2014

ha assunto il signor __________, di formazione ingegnere chimico.

Il signor __________ nel periodo precedente all'assunzione con

moglie e due figli in età scolare a carico, era in disoccupazione con poche

speranze di trovare un'occupazione adeguata. RI 1, considerando le qualifiche e

le competenze dell'ing. __________, dottorato in ingegneria chimica e

esperienze professionali come dirigente nella grande industria, si è presa a

carico la sua reintroduzione nel mondo del lavoro, con accordi precisi e

preventivi riguardo al percorso da seguire dandosi un intero anno di tempo per

raggiungere gli obiettivi prefissati.

La reintroduzione dell'ing. __________ nel mercato del lavoro è

stata possibile grazie al suo impegno eccellente che gli ha permesso di

acquisire le conoscenze fondamentali per commerciare attrezzatura da

laboratorio, di farsi conoscere sul campo e di acquisire un grande pacchetto

clienti. Dato che un'attività commerciale richiede molto tempo per essere avviata,

in questo primo anno la fatturazione è stata non sufficiente a giustificare un

salario, pertanto è stato grazie alla concessione API e agli incentivi

dell'ufficio delle misure attive, oltre a contratti stabiliti con altre ditte

partner, che si è potuto garantire al sig. __________ uno stipendio.

Al termine di questo anno di lavoro, dal momento che è terminato

con successo il periodo di apprendimento e con alcuni clienti sono stati

stabiliti dei rapporti commerciali regolari, si è deciso (con effetto al

31.07

) di commutare l'assunzione del sig. __________ in una collaborazione

esterna dove la RI 1 mette a disposizione il nome della ditta ed il supporto

amministrativo, erogando al sig. __________ il margine sulle future vendite

dedotte le spese vive. Non avendo una percentuale di lavoro concordata il sig. __________

è libero di stabilire rapporti di collaborazione anche con altri partner,

sempreché non entrino in conflitto con RI 1. In cambio il sig. __________ fa

conoscere l'azienda RI 1 e le tiene aperta la strada allo sviluppo.” (doc. 7)

Preso atto dei motivi

contenuti nella lettera di disdetta e di queste ultime precisazioni, il 6

ottobre 2015 l’UMA ha deciso la restituzione degli API.

Al riguardo va

innanzitutto ricordato che, ai fini della restituzione, secondo il Tribunale

federale decisivo è lo scioglimento del contratto di lavoro durante il periodo

d'introduzione e non la scadenza del periodo di disdetta del contratto dopo la

conclusione della stesso (cfr. STF 8C_688/2011 del 9 febbraio 2012, riprodotta

al consid. 2.5).

Inoltre, come visto (cfr.

consid. 2.4 e 2.5), secondo la costante giurisprudenza federale, dei motivi

economici in senso generale non configurano una causa grave ai sensi dell'art.

337.

CO.

L’UMA ha

chiesto la restituzione degli assegni in quanto la ditta RI 1 non ha rispettato

la condizione risolutiva posta al momento della concessione degli API.

La

ricorrente sottolinea che in realtà il rapporto con il dipendente non si è

interrotto prima della fine del periodo di introduzione, ma è proseguito su

altre basi (meno onerose per la ditta), proprio grazie alle conoscenze

acquisite dall’assicurato durante l’anno di formazione, che egli potrà peraltro

sfruttare prestando la propria attività anche collaborando con altre ditte

(cfr. doc. 9 e consid 1.4).

Il nuovo

Accordo di collaborazione del 28 maggio 2015 ha il seguente tenore:

" II contratto di lavoro tra il sig. __________ ed RI 1, stipulato con

valenza dal 10 agosto 2014 giungerà alla sua conclusione il 10 agosto 2015,

secondo lettera del 25.04.2015.

I rapporti lavorativi tra i contraenti non cessano

con la conclusione del contratto, ma vengono regolati da un nuovo accordo di

collaborazione.

In questo ultimo anno lavorativo il sig. __________

ha acquisito un grande pacchetto clienti che, prevedibilmente, porterà i suoi

frutti negli anni futuri. Pertanto continuerà le visite commerciali per vendita

ed acquisizione sotto il marchio RI 1, usufruendo del servizio fatturazione e

contabilità della ditta. Riceverà un compenso iniziale pari al 10%- 15% del

volume di fatturato, in base al guadagno sulla singola comanda, dedotte le

spese causate a RI 1.

La ridiscussione di questo accordo è fissata a 6

mesi dalla sua entrata in vigore, cioè per gennaio 2016.” (doc. B1)

La dott. __________ ha

pure allegato lo schema di lavoro e le prospettive di ordinazioni 2015 come prova

dell’attività continua dell’ing. __________ (cfr. doc. B2) ed alcuni ordini

diretti effettuati dalle ditte al fornitore, con la mediazione della RI 1,

tramite l’ing. __________ (cfr. doc. B3-B6).

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA rileva preliminarmente che non sono oggetto di discussione

né l’entità del salario pattuito dalla ditta con il dipendente (cfr. lettera di

__________ all’UMA del 7 ottobre 2015: “le esigenze di stipendio del sig. __________

erano veramente alte, del resto la sua formazione e le prospettive di impiego a

quel tempo le giustificavano”), sulla base del quale sono stati versati gli

assegni, né se un tale elevatissimo salario giustificasse realmente un periodo

d’introduzione, oltretutto di quella durata (quasi 12 mesi, ciò che in linea di

principio costituisce la regola per gli assicurati che hanno più di 50 anni,

anche se si possono accordare inizialmente 6 mesi con possibilità di prolungamento,

cfr. SECO, “Prassi LADI PML”, J 10 e 11), visto che la decisione favorevole del

4.

settembre 2014, presa dall’UMA dopo avere esaminato anche tali questioni è

cresciuta incontestata in giudicato (su questo argomento cfr. tuttavia le

annotazioni di B. Rubin al consid. 2.1; e, soprattutto, la STCA 38.2014 59 del

17.

dicembre 2014 e la STCA 38.2011.96 del 20 marzo 2012).

Per quel che concerne la

decisione di restituzione va invece rilevato che, da una parte il periodo nel

quale un datore di lavoro non deve licenziare il dipendente copre il periodo

dell’introduzione oppure il periodo di introduzione e i tre mesi successivi

(cf., SECO, Prassi LADI PML J 27 :” COPIARE “ ;B. Rubin ,op.cit., pag. 485 n. 8

e pag. 486. n. 10 : “ une période plus longue serait contraire à la liberté

contractuelle, qui garantit à l’employeur le droit de résilier en cas de manque

de travail”) e, dall’altra, che l’assegno per il periodo d’introduzione può

essere concesso anche per facilitare un’assunzione a tempo parziale (idem,pag.483

n.4 )

Nel caso concreto la

decisione prevede che il contratto non andava disdetto soltanto durante il

periodo d’introduzione e non anche nei mesi successivi. Il TCA constata inoltre

che l’assicurato ha portato a termine l’anno di introduzione e che la ditta,

dopo averlo licenziato ma mentre ancora lavorava, ha stipulato con __________

un accordo di collaborazione su basi diverse e cioè senza uno stipendio fisso

(cfr. Rapporto finale d’attività dell’11 agosto 2015, punto 5, doc. 5; lettera

di __________ all’UMA del 7 ottobre 2015, doc. 7).

È certo che prima di agire

in questo modo la RI 1 avrebbe dovuto contattare l’UMA e concordare con

l’amministrazione l’eventuale scioglimento del contratto di lavoro. Ciò figura

del resto esplicitamente nella decisione del 4 settembre 2015 al punto “condizioni”

(cfr. consid. 1.1; vedi pure STCA 38.2012.74 del 28 marzo 2013; SECO, “Prassi

LADI PML”, J 27).

Comunque, visto che

l’attività con __________ è proseguita, sebbene a tempo parziale, anche dopo il

licenziamento (per un diverso caso, cfr. STCA 38.2013.78 del 17 aprile 2014) e

che l’obiettivo di ampliare le possibilità di impiego per l’assicurato (cfr. art.

65.

lett. c LADI), difficilmente collocabile, è stato raggiunto (cfr. doc. 5,

punto 4), secondo questo Tribunale non sono dati i presupposti per chiedere la

restituzione degli API.

La decisione su

opposizione del 22 ottobre 2015 deve essere annullata.

2.7

La ditta ricorrente non è

patrocinata, ragione per cui, sebbene vincente in causa, non ha diritto a ripetibili,

non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti posti dalla

giurisprudenza in tale ipotesi (cfr. STF H 257/03 dell’11 gennaio 2005 ; DTF 110 V 134 consid.

4d, nella quale l’Alta Corte ha fissato – quali esigenze cumulative che

permettono un’eccezione alla non assegnazione di ripetibili – la causa complessa

e di ingente valore, la rilevanza del dispendio di lavoro e il rapporto

ragionevole tra dispendio profuso e risultato ottenuto).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

e la decisione su opposizione del 22 ottobre 2015 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti