38.2015.72
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24 febbraio 2016Italiano58 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.72
DC/sc
Lugano
24 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 ottobre 2015 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 settembre 2014
l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha posto __________ al
beneficio degli assegni per il periodo di introduzione per la durata di 11,7
mesi con la seguente motivazione:
" Visti gli art. 59, 59b cpv. 3, 59c, 65 e 66 LADI, art. 90 OADI, tenuto
conto della situazione del mercato del lavoro e delle difficoltà di
collocamento dell'assicurato, decide quanto segue:
la domanda per l'ottenimento degli assegni per il periodo
d'introduzione del 17.07.2014 è approvata.
Data della decisione: 04.09.2014
Nr. della decisione: 328490365
Datore di lavoro: RI 1 di
__________
Via __________
__________
Durata: 11.7
mesi, dal 01.08.2014 al 21.07.2015
Salario mensile lordo: CHF 10833.35
Il calcolo che determina la prestazione è il seguente:
Periodo Assegno Assegno Salario
residuo
Azienda
dal al in % in
CHF CHF
01.08.2014 31.08.2014 60 6300.00 4200.00
01.09.2014 30.09.2014 60 6300.00 4200.00
01.10.2014 31.10.2014 60 6300.00 4200.00
01.11.2014 30.11.2014 60 6300.00 4200.00
01.12.2014 31.12.2014 60 6300.00 4200.00
01.01.2015 31.01.2015 60 6300.00 4200.00
01.02.2015 28.02.2015
40 4200.00 6300.00
01.03.2015 31.03.2015 40 4200.00 6300.00
01.04.2015 30.04.2015 40 4200.00 6300.00
01.05.2015 31.05.2015 40 4200.00 6300.00
01.06.2015 30.06.2015 40 4200.00 6300.00
01.07.2015 21.07.2015 40 2940.00 4410.00
Motivo della concessione:
L'assicurato/a necessita di un adeguato periodo d'introduzione.
Osservazioni:
Il termine quadro dell’assicurato/a scade in data 21.07.2015.
L’importo mensile massimo che funge da base di calcolo per gli API
è di fr. 10'500.--.
Condizioni:
Il rispetto del contratto di lavoro del 17.07.2014 è la condizione
da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In caso di disdetta
del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data durante il periodo
di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata con l'autorità
cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il rimborso degli
assegni versati.
Versamento:
Gli assegni d'introduzione saranno versati all'assicurato dal
datore di lavoro per la durata sopraccitata, assieme alla parte del salario a
suo carico. Il datore di lavoro recupera il sussidio dalla cassa disoccupazione
inviando mensilmente il conteggio del salario. La cassa disoccupazione verserà
l'ultimo assegno unicamente quando l'Ufficio misure attive avrà ricevuto il
"Rapporto finale d'attività – API"! (…)" (Doc. 4)
1.2. Il 25 aprile 2015 la ditta RI
1 ha inviato a __________ uno scritto del seguente tenore:
" Con la
presente si inoltra la disdetta del contratto di lavoro in vigore tra il sig. __________
e RI 1 dal 1 agosto 2014, con il preavviso dei 3 mesi stabiliti. I rapporti
lavorativi tra il Collaboratore e la Ditta cesseranno di essere regolati dal
suddetto contratto il giorno 1 agosto 2015.
RI 1 è disponibile da subito alla
discussione di una diversa modalità di collaborazione.” (Doc. 6)
1.3. Con decisione del 6 ottobre
2015 l'UMA ha stabilito che i presupposti per la concessione degli assegni per
il periodo di introduzione non sono adempiuti, che gli assegni versati devono
essere chiesti in restituzione e che la Cassa di disoccupazione dovrà valutare
se sono adempiuti i presupposti dell'art. 95 LADI (cfr. doc. 8).
Questa decisione è stata
confermata dalla decisione su opposizione del 22 ottobre 2015 nella quale
l'amministrazione si è al riguardo così espressa:
" (…)
In data 25 aprile 2015 il datore di lavoro, mediante lettera, ha
notificato al signor __________ la disdetta del rapporto di lavoro con effetto
1° agosto 2015. Il licenziamento è avvenuto quindi durante il periodo di
introduzione.
In base alla citata lettera del 25 aprile 2015 e ai complementi
d’informazione del 5 e 7 ottobre 2015, il datore di lavoro conferma “… in
questo primo anno la fatturazione è stata non sufficiente a giustificare un
salario, pertanto è stato grazie alla concessione API e agli incentivi
dell’ufficio misure attive, oltre a contratti stabiliti con altre ditte
partner, che si è potuto garantire al signor Fava uno stipendio .” (lettera del
5.20.2015); “… erano venuti meno dei precisi obblighi contrattuali che
conseguentemente rendevano impossibile continuare a sostenerlo economicamente
senza aiuti esterni.” (lettera del 7.10.2015).
Fatti
I motivi del licenziamento sono quindi da attribuire a cause
economiche.” (Doc. A1)
1.4. Contro la
decisione su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale chiede che venga annullata la richiesta di rimborso delle
prestazioni versate dall'assicurazione contro la disoccupazione.
La titolare
dott. __________ si è al riguardo così espressa:
" (…)
Il sig. __________, ingegnere chimico ultracinquantenne con
famiglia a carico, da tempo in disoccupazione senza speranza di un nuovo
ingresso nel mondo del lavoro, è stato assunto nell'agosto 2014 da RI 1 con
l'obiettivo, raggiunto, di dargli una nuova formazione che gli permettesse di
lavorare. La speranza che, con la sua attività potesse potenziare RI 1, una
minuscola ditta commerciale nata per supportare l'attività di laboratorio di __________,
era ovviamente presente ma come aspetto secondario. Noi imprenditori, grandi e
piccoli, siamo additati come i responsabili della disoccupazione in Ticino a
causa dell'assunzione di frontalieri: RI 1 ed H__________ fanno il contrario
impiegando esclusivamente personale residente e possibilmente disoccupato: a
titolo di esempio RI 1 ha assunto nel maggio 2015 (senza richiedere gli assegni
API) un ragazzo vicino ai trent'anni senza formazione, in disoccupazione, e lo
sta formando come tecnico di laboratorio.
RI 1 ha accettato di inserire nel contratto per il sig. __________
uno stipendio formalmente alto, ma ragionevole considerato il suo titolo di
studio (dottorato in ingegneria chimica), il peso della famiglia a carico e le
spese che avrebbe dovuto sostenere per i contatti con i clienti ed i viaggi di
formazione.
Nel contratto è stata però inserita la clausola che, entro il
periodo di formazione, si sarebbe dovuto raggiungere un fatturato tale da
giustificare il suo stipendio. Nota bene, il suo stipendio e non un guadagno
per la ditta.
Il signor __________ ha dimostrato di essere un dipendente
meritevole di aiuto, volenteroso, energico ed è riuscito a completare tutto il
ciclo di formazione indispensabile per vendere materiale specialistico di
laboratorio e a farsi un pacchetto clienti. La ditta RI 1 da parte sua ha
profuso sforzi intellettuali ed economici per permettergli la formazione,
arrivando a fine periodo di introduzione allo stremo delle forze.
Nel mese di aprile 2015, un attento esame della congiuntura
clienti-fatturazione ha evidenziato il verificarsi del temuto rischio
aziendale, indipendente dalla volontà ma ovviamente limitante, di non essere in
grado di rispettare la clausola del contratto che lo obbligava a raggiungere un
livello tale di fatturato da giustificare lo stipendio pattuito. Pertanto si è
stabilita una modifica del contratto per la quale si voleva, alla fine del
periodo di introduzione, che il vecchio contratto fosse sostituito con un
accordo di collaborazione (allegato) dove il sig. __________ potesse continuare
a lavorare con RI 1, avendo a disposizione la struttura, l'organizzazione
relativa alla fatturazione e alla contabilità, l'e-mail e quant'altro,
prendendosi alla fine tutti i proventi del suo fatturato, senza però che la
ditta venisse gravata da debiti. L'errore di RI 1 è stato quello di far morire
il vecchio contratto e di farne uno nuovo al posto di modificare semplicemente
quello vecchio.
RI 1 riconosce di aver commesso errori nella forma, dovuti
all'inesperienza, ma non nella sostanza. Il sig. __________ ha passato a RI 1,
in questi mesi, ordini molto grossi che lasciano sperare in una completa
autosufficienza in breve tempo.
Quindi considerando che:
• Una persona
disoccupata senza speranze è stata rimessa in condizione di lavorare grazie ad
una ditta che ha profuso un immane sforzo economico per sostenerla.
• Gli assegni
sono stati a vantaggio del dipendente, non per la ditta, che non ha tratto
alcun beneficio sotto ogni ottica.
• Il sig. __________
ha lavorato con il contratto approvato dall'Ufficio misure attive per tutto
l'anno pattuito.
• Il dipendente
nella sostanza non è stato licenziato ma è stato modificato il rapporto di
collaborazione ed il vecchio contratto è caduto per il non rispetto di una
clausola fondamentale.
• Grazie a questo
nuovo accordo e alla formazione ricevuta ha trovato la collaborazione anche con
altre ditte, evento che gli permette di avere un'ulteriore tranquillità
economica
• I motivi
economici contestati dall'ufficio delle misure attive sono una conseguenza del
non rispetto della clausola contrattuale, non il motivo primario: a mio parere
ci sarebbe motivo economico primario se il sig. __________ dopo aver espanso
l'attività fosse stato licenziato e sostituito con un altro meno costoso per
far guadagnare di più la ditta, ma non è questo il caso. La ditta dall'attività
del sig. __________ non ha ricavato un centesimo né ha prospettive di
ricavarne, non ha assunto nessuno al posto del sig. __________, il sig. __________
è attualmente ancora un collaboratore.
Nella consapevolezza, ripeto, che sono stati commessi errori
formali ma credo non sostanziali, appellandomi alla completa buona fede e alle
buone intenzioni da parte di RI 1, chiedo al lodevole Tribunale di voler
accogliere il presente ricorso e annullare la decisione dell'Ufficio Misure
Attive che impone a RI 1 di rimborsare gli API.” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 25
novembre 2015 l'UMA chiede di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
1.6. Il 4 dicembre 2015 __________
ha inviato ulteriore documentazione e ha rilevato:
" (…)
sottolineo che
1. Il rapporto di
lavoro non è stato interrotto durante il periodo di introduzione
(01.08.2014-21.07.2015): la prova è che l'ing. __________ ha continuato a
lavorare fino al 31 luglio 2015 con il vecchio contratto valido mentre il
periodo di introduzione prevedeva il termine al 21 luglio 2015. Il vecchio
contratto è stato disdetto al 31 luglio, oltre il termine voluto dall'UMA, ed è
stato sostituito subito con un altro, il tutto permettendo al dipendente di
essere formato oltre il periodo previsto. L'ing. __________ a tutt'oggi è
collaboratore attivo di RI 1. Tra l'altro l'art. 337 del CO citato dall'UMA mi
sembra riguardi il caso di risoluzione immediata del rapporto di lavoro e non è
questo il caso.
2. Il lungo lavoro
di formazione e lo stimolo dato al dipendente con il nuovo contratto di
collaborazione, in vigore dal 10 agosto 2015, sta dando i suoi frutti: allego
alcune fatture di materiale fatturato da agosto ad oggi (documenti
strettamente confidenziali che vi trasmetto con preghiera che rimangano sotto
segreto professionale). I proventi, dedotte le spese vive, saranno tutti
per il l'ing. __________. Ripeto: la ditta non guadagna dalla collaborazione
con l'ing. __________, come ben dichiarato nel contratto di collaborazione,
come non ha mai guadagnato nulla.
3. L'Ufficio delle
Misure Attive ha verbalmente chiesto, ed una volta sola, informazioni generiche
sull'andamento del sig. __________ e la mia risposta è stata altrettanto
verbale e generica: essendo un collaboratore in formazione lunga ed
estremamente complessa (l'UMA era ben consapevole di ciò) potevo attestarne
solo l'impegno e la volontà di apprendere un mestiere nuovo. Purtroppo non mi è
mai stato sottoposto un questionario di valutazione intermedia con domande
mirate ai problemi che oggi mi si contestano e mi sorprendono.
Riassumendo: dal mio punto di vista l'Autorità cantonale, nel
suo diritto ma non costretta a richiedere indietro gli assegni di
introduzione, reclamando una interruzione oggettivamente mai avvenuta del
rapporto di lavoro nei tempi contestati, rivuole il denaro concesso per la
riqualificazione di una persona altrimenti candidata all'assistenza a vita, che
è stata riqualificata che ora lavora normalmente e che è stata assunta anche da
un'altra ditta grazie alla completa formazione nel Commerciale.
Nella decisione finale vorrei che fossero considerati sia la
particolarità del caso, sia il beneficio globale dal punto di vista umano e
sociale per quanto fatto da RI 1 sia l'immane danno alla mia persona che
deriverebbe dall'obbligo di un rimborso degli assegni. La mia attività mi
consente il minimo vitale, mi sono lanciata nell'avventura dell'aiuto al sig. __________
proprio perché sensibilizzata riguardo all'angoscia delle difficoltà
economiche.
Il risultato ottenuto per l'ing. __________ è il massimo possibile:
è stata ridata la dignità del lavoro ad un padre di famiglia altrimenti in
assistenza. Mi auguro che ciò non si traduca in una catastrofe per me.
L'ing. __________ ed io siamo a disposizione per un colloquio
diretto
Nella speranza che vogliate accogliere queste mie considerazioni e
non respingiate il mio ricorso, vi esprimo, egregio Presidente, signore e
signori Giudici d'Appello, i sensi della mia stima.” (Doc. V)
Il 5 gennaio 2016 l’UMA si
è riconfermato nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
Considerandi
2.1
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della
LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della
legge del 1995.
Questi provvedimenti si
sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la
disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno
2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC
recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con
la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti
nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."
Pertanto, la
giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75
LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a
combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore
della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004,
in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI,
che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3
LADI, la STFA
C 56/04 del 10 gennaio
2005.
e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.
2.2
Fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la
disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a
cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo
obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto
una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti
di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,
di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI
fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro e prevede che:
" 1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2.
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono
volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso
difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono
in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga
durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3.
Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che
adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in
questione.
4.
I servizi competenti collaborano con gli organi
dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati
invalidi."
All'art. 59
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a
prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti
possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del
mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di
prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.
STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5
agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.3
In particolare, quale
provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni
per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a
favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste
nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.
I presupposti del diritto
a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:
" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione
in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni
per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita
durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle
condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una
capacità lavorativa durevolmente ridotta."
Nel tenore in vigore fino
al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione,
che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera
b;”.
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del
12.
giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
" (…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista
dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)
L’art. 90 cpv. 3 OADI
precisa che il servizio cantonale esamina presso il datore di lavoro se sono
adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il periodo di
introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65 lettere b e
c della LADI siano convenute per scritto.
L'OADI, al cpv. 1
dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato difficilmente
collocabile":
"
1.
Un assicurato
è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del
mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego
poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o
mentalmente;
c. ha requisiti professionali insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza professinale in un periodo di elevata
disoccupazione secondo l’articolo 6 capoverso 1ter.”
Gli
assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il
salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge pone dunque una
serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,
p. 467 e seg.).
Innanzitutto
deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Poi, deve trattarsi di
persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che
ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre tali assicurati
devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non
disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere
almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo
(quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter
contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una
capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo l'art. 66 cpv. 2
LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per
sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una
certa età, per dodici mesi al massimo.
Il Consiglio federale
disciplina i particolari.
Secondo l'art. 90 cpv. 1
bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per
un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla situazione personale
dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non
possa essere raggiunto in sei mesi.
Su queste disposizioni,
cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; G.
Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Volume
III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, no. 8-9.
Inoltre, B.
Rubin, in ” Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess,
Ginevra- Zurigo-Basilea 2014, rileva che:
" (…) Le but de l'AIT est d'inciter les employeurs à embaucher des
personnes dont le placement est difficile. Cette mesure vise par conséquent
également à améliorer les chances d'engagement des assurés en question. Le
droit à l'AIT est soumis à des conditions strictes afin à la fois d'empêcher
des subventions salariales injustifiées et de prévenir le dumpin salarial (FF
1980.
III 622). L'assurance-chômage n’a pas à intervenir financièrement dans le
cadre de la mise au courant usuelle des nouveaux collaborateurs. Cette tâche
doit en effet être accomplie par l'employeur à chaque engagement, même lorsque
l'employé est facile à placer. L'AIT ne doit soutenir l'employeur que dans la
mesure des difficultés d'initiation liées à l'employé. Quant aux difficultés
d'initiation liées au poste occupé, elles doivent en principe être assumées par
l'employeur (N 20). Enfin, l'AIT ne doit pas être utilisée comme un outil de
promotion économique ou un instrument de la politique régionale visant à
attirer des entreprises dans une région déterminée. (…)” (pag. 482 punto
2)
Infine, Th. Nussbaumer, “Arbeitslosenversicherung“,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ed.
Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2016, osserva invece in
particolare che:
" Definitive Zusage: Die Versicherte
Person muss schliesslich nach der Einarbeitung mit einer Anstellung zu orts-
und brachenüblichen Bedingungen, allenfalls unter Berücksichtigung einer dauernd
verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen können. Entgegen dem Gesetzeswortlaut
und um die dauerhafte Eingliederung nicht illusorisch werden zu lassen, ist
hier eine definitive Zusage für die Einstellung nach Abschluss der
Einarbeitungsphase zu fordern, und zwar in Form eines unbefristeten
Arbeitsverhältnisses. Zu Recht räumt Art. 90 Abs. 3 AVIV daher der kantonalen
Amtsstelle die Befugnis ein, eine schriftliche Anstellungszusage zu verlangen.
Diese ändert aber nichts daran, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis
während der Einarbeitungszeit auflösen kann. Sofern er hiefür keine plausiblen
Gründe vorbringen kann oder damit gegen Bedingungen der schriftlichen
Vereinbarung (art. 90 Abs. 3 AVIV) verstösst, ist er als Leistungsempfänger
rückerstattungspflichtig." (N° 743 pag. 2489)
2.4
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in particolare,
sottolineato quanto segue:
" (…)
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires
du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son
tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur résilie
les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin immédiatement. La
pratique administrative envisage la restitution des prestations par l'employeur
lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la durée de l'initiation au travail
sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves», c'est-à-dire, en principe, de
justes motifs au sens de l'art. 337 CO (circulaire de l'Office fédéral du
développement économique et de l'emploi, anciennement Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail, relative aux mesures de marché
du travail [MMT], valable depuis le 1er juin 1997, partie J n° 27;
voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit
in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
Le problème si pose de
manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette
éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet
rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de
préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur
permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se
conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus
longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au
travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont
le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève
1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition
qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas
échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c
LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un
contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
Au regard des
engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,
sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant
le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne
répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même
ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but
du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit
de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,
lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps
d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt non
publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce, le
cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en
concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux
rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note
30.
ad art. 65-67 LACI).
(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag.
248-249)
In
un’altra sentenza del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr.
26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il
periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo
cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di
prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei
tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è
subordinata la revoca di una decisione.
Al riguardo l'Alta Corte
si è così espressa:
" (…)
2.
- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors
du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans
les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce
sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,
appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible
au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes
au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également
d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des
employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583;
DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité
cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux
conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation
(art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les
rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai
indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère
conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,
n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,
elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,
Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.
51).
La restitution ne peut toutefois pas être exigée
quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que
celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de
s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)."
(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)
Nel caso che era chiamata
a giudicare l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato:
" (…)
3.
‑ a) En l'espèce, les deux contrats de
travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai)
avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période
d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il
s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent
pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement
grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement
suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail,
soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des
griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑
liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de
manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré
des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un
juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence
motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient
dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de
l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du travailleur
(art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun
reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait
qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en
raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne
saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu
de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi
durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but
du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà
versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une
renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de placement
était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer
à la recourante la restitution des allocations versées.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag.
46-47)
In una sentenza 38.2004.65
del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su opposizione con la quale
l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il periodo di introduzione
versati a una ditta dovevano essere restituiti, argomentando:
" Anche
nella propria “Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso
nell’atto di ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di
lavoro è dovuto alla mancanza del lavoro nel settore immobiliare (revoca di
mandati) (cfr. doc. 7 e I).
Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto di lavoro con X
(motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a manchevolezze
particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazioni dei propri
obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa grave ai sensi
dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag.
313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L.,
4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A.,
4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).
Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del
resto rilevato che:
" (…)
En
ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer
dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de
procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de
développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de
son obligation de restituer. (…)."
(cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)
Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il contratto di
lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo
d’introduzione.
Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il
riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era
stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro
non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di
causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha
stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può
chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a
prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una
decisione.
In simili condizioni la decisione impugnata deve dunque essere
confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005 nella causa M.
SA, inc. 38.2004.56).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9
Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le
proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e impone
all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,
intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,
era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa
Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,
consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S.,
C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65,
consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121,
Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195
consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979
pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp,
Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag.
108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli
assegni per il periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla
Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso
che l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo
alle possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il
periodo d’introduzione avrebbe potuto avere.
In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato
garantito che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la
restituzione degli API così come espressamente previsto nella decisione
relativa agli stessi."
In una sentenza C 332/99
del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo
d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati,
per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di
lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.
583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.
660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la
collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e
in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa
doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni
sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione
disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in
modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali
del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei
processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252
consid. 3b).
(…)."
La nostra Massima Istanza
ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di
introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per
contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni
non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali
del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va
in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese
dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte
carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente
dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno
con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di
introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in
particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un
ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer,
op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non
necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve
essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente
lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la
disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti
concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito,
sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.
Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al
20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione
stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento
delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai
principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire
l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere
finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà
d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi
previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul
sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per
la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."
(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)
2.5
In una sentenza 8C_818/2011
del 26 gennaio 2012 il Tribunale federale ha confermato la decisione con la
quale è stata chiesta la restituzione degli assegni per il periodo d‘introduzione
nel settore della ristorazione ed ha rilevato:
" (…)
Come ricordato dal primo giudice, nella fattispecie esaminata in DTF 126 V 42, in cui
il riconoscimento degli assegni in questione era stato sottoposto alla
condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire
disdetto, al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave, durante
il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, il Tribunale federale
(delle assicurazioni) ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione
può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a
prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una
decisione.
La presente fattispecie è analoga a quella trattata in DTF 126 V 42. Nella
decisione di assegnazione degli assegni del 13 luglio 2010 l'Ufficio delle
misure attive ha infatti precisato che in caso di disdetta del contratto di
lavoro senza motivi gravi (art. 337 cpv. 2 CO) durante il periodo di
introduzione (dopo il periodo di prova) e non concordata con l'autorità
cantonale, questa poteva richiedere al datore di lavoro il rimborso degli
assegni versati. Ora, come giustamente rilevato dalla pronuncia cantonale, la
ricorrente ha sciolto il rapporto di lavoro con C.________ prima della fine del
periodo di introduzione, invocando motivi economici. La disdetta non è stata
concordata con l'amministrazione. Gli argomenti addotti successivamente dalla
ricorrente per giustificare il licenziamento (vacanze prolungate in Thailandia,
assenza per malattia non comprovata da certificato medico), oltre a essere
contestati, non figurano nella lettera di disdetta del rapporto di lavoro del
30.
dicembre 2010, dove veniva anzi sottolineato non essere la rescissione del
contratto avvenuta per incapacità dell'interessato, ma per sole ragioni
economiche.
Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi. Per il suo capoverso 2, è considerata causa grave, in particolare, ogni
circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la
disdetta che abbia a continuare nel contratto. A tal proposito, il giudice
cantonale ha pertinentemente osservato che motivi economici non configurano una
causa grave ai sensi del citato disposto. Di conseguenza, ha concluso l'istanza
precedente, non avendo la società insorgente rispettato la condizione
risolutiva posta al momento della concessione degli assegni per il periodo
d'introduzione, a ragione l'Ufficio delle misure attive ne ha chiesto la
restituzione. (…)"
Il
Tribunale federale è giunto alla stessa conclusione in una sentenza 8C_688/2011
del 9 febbraio 2012 nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" 4.
Questo Tribunale non vede valido motivo per scostarsi dalla
valutazione del primo giudice. Privo di pertinenza ai fini del giudizio è
segnatamente l'argomento ricorsuale secondo cui determinante sarebbe nel
presente contesto non già il momento in cui la disdetta è stata notificata (1°
marzo 2011), bensì quello a partire dal quale la stessa ha esplicato i suoi
effetti (30 aprile 2011), data quest'ultima di un mese posteriore alla fine del
periodo d'introduzione (31 marzo 2011). Il tenore letterale della suddetta clausola
inclusa nella decisione di assegnazione degli assegni è chiara e non lascia
spazio a un'interpretazione nel senso inteso dalla ricorrente. Giova inoltre
ricordare alla società insorgente che lo scopo dell'erogazione degli assegni
non è semplicemente quello di garantire l'impiego al disoccupato per l'intero
periodo di introduzione. L'art. 65 LADI stabilisce infatti che agli assicurati
difficilmente collocabili possono essere concessi gli assegni in questione se,
dopo il periodo d'introduzione, possono contare su un impiego alle condizioni
usuali nel ramo e nella regione (lett. c)."
Va infine ricordato che in
una sentenza C 55/04 del 16 febbraio 2005 l’allora TFA aveva già stabilito che
decisivo è il momento della disdetta e aveva inoltre escluso che ,in quel caso
concreto (“La société a motivé sa décision par l'incapacité de C.________ à
assumer les tâches pour lesquelles il avait été engagé au sein de
l'entreprise”), esistessero validi motivi per interrompere il rapporto di
lavoro durante il periodo d’introduzione :
" 1.4 Dans un arrêt ATF 126 V 42, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration
peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail
avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par
l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du
respect du contrat de travail et ce, même si ladite décision ne mentionne pas
la restitution des prestations en cas de violation des obligations
contractuelles.
2.
La juridiction cantonale n'a pas ignoré la
jurisprudence issue de l'arrêt ATF 126 V 42. Elle a toutefois considéré que la disposition contractuelle sur
laquelle l'ORP se fondait pour révoquer sa décision d'octroi des allocations
manquait de clarté. L'employeur avait de bonne foi pu comprendre qu'il
respectait ses engagements vis-à-vis de l'ORP du moment que le délai de congé
arrivait à échéance au-delà de la fin de la période d'initiation au travail
convenue (soit après le 14 février 2003).
Pour le seco, l'ORP a clairement réservé, par le
biais de la disposition contractuelle litigieuse, l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié en dehors du
temps d'essai et sans justes motifs pendant la période d'initiation. Une telle
réserve devait être comprise en ce sens que le versement des allocations avait
lieu sous condition résolutoire.
3.
On doit donner raison au recourant. Contrairement
à ce qu'ont retenu les premiers juges, la clause prévue sous chiffre c) de la
formule pré-imprimée «confirmation relative à l'initiation au travail», signée
par l'intimée le 26 juillet 2002, ne prête pas à confusion. Le terme «résilier»
est sans équivoque: résilier un contrat de travail, c'est mettre fin aux
rapports de travail ou donner le congé. La résiliation est l'exercice d'un
droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à
réception; elle déploie ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère de
puissance du destinataire (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 325
en bas). L'exercice de ce droit ne peut être confondu avec la survenance du
terme ou l'écoulement du délai pour lequel le congé est donné. Par ailleurs, eu
égard au but de la mesure accordée, qui est de favoriser l'engagement durable
de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé, l'intimée ne
pouvait non plus se méprendre sur la portée de la formule «en principe». Il ne
peut s'agir que d'une réserve exceptionnelle pour les cas où, indépendamment
d'un manquement grave de la part du travailleur (justes motifs), la poursuite
des rapports de travail n'est vraiment plus exigible; quoi qu'il en soit,
l'employeur doit alors en informer l'ORP pour que ce dernier puisse vérifier si
une résiliation avant la fin de la période d'initiation au travail se révèle
bien justifiée (voir la clause d). Une autre interprétation moins restrictive
est exclue au regard de l'esprit des dispositions légales topiques en cette matière
(voir Message du Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980
III 622; cf. aussi ATF 126 V 45 consid. 2a et les références citées).
4.
Il reste à examiner si l'intimée peut se
prévaloir de justes motifs ou d'un autre motif laissant apparaître comme non
exigible la continuation des rapports de travail.
Sont notamment considérées comme de justes
motifs, toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, la
résiliation immédiate pour justes motifs, mesure exceptionnelle, doit être admise
de manière restrictive (ATF 127 III 154 consid. 1a et les références). Seul un manquement particulièrement
grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement
suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail,
soit son devoir de fidélité. Si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
Dans le cas particulier, l'intimée a mis fin aux
rapports de service en invoquant le fait qu'il était «trop difficile» à
C.________ d'assumer ses nouvelles charges de gérant. Il s'agit là d'une
insuffisance liée à la qualité du travail fourni par l'employé, ce qui ne
constitue pas un manquement grave pouvant conduire à une résiliation immédiate;
l'intimée ne l'a du reste jamais contesté. Mais cela ne suffit pas non plus
pour qu'on puisse retenir que les compétences de C.________ étaient à ce point
inadéquates par rapport aux exigences du poste de travail que la continuation
des rapports de service était inexigible. Il est à noter que le prénommé a
travaillé plus de cinq mois pour la société avant de se voir signifier le congé
au motif déclaré qu'il ne donnait pas satisfaction.
En conséquence, l'intimée n'a pas tenu ses
engagements contractuels. Dès lors, l'ORP était en droit de revenir, avec effet
ex tunc, sur sa décision d'octroyer les allocations. Le recours se
révèle bien fondé.”
2.6
Nella presente fattispecie
risulta dagli atti che __________, di formazione ingegnere chimico, che ha
lavorato come direttore commerciale e da ultimo come responsabile vendite e
marketing (cfr. doc. 1, punto 1) è stato posto al beneficio di assegni per il
periodo di introduzione dal 1° agosto 2014 presso la ditta RI 1 di __________, azienda
che, secondo le indicazioni che figurano sul Registro di commercio del Canton
Ticino, ha quale scopo “analisi e consulenze di igiene ambientale, commercio di
materiale e prodotti per l’igiene e il laboratorio. Consulenze in laboratorio
di medicina umana”.
Scopo della misura era di introdurre
l'assicurato quale “consulente scientifico per la vendita di materiale da
laboratorio, gestione ed assistenza, sviluppo business” (cfr. doc. 3, punto 1).
L’attività dell’azienda in
questione è la seguente:
" (…)
4.
) RI 1 è una ditta individuale nata come supporto commerciale
di __________. La titolare di RI 1, __________, biologa, è anche amministratore
unico ed azionista di __________. __________ e RI 1 sono di fatto un'unica
realtà anche se differenziata per natura giuridica: RI 1 si occupa di
consulenza e commercio di materiale da laboratorio mentre __________ svolge una
attività analitica ma la sede è la medesima. L'assunzione del sig, __________ è
nell'ottica dello sviluppo di RI 1 dopo un periodo di scarsa attività per
l'impegno della titolare ad accreditare __________.
Il sig. __________ quindi è assunto in RI 1 in quanto ha un
compito commerciale. L'introduzione in azienda sarà fatto sia dalla titolare di
RI 1 che dal personale specializzato che attualmente lavora in __________,
nell'ambito dell'istruzione speciale sulle esigenze tecniche di un laboratorio
di analisi. Attualmente la parte commerciale RI 1 è sostenuta solo dalla
titolare mentre in __________ lavorano con contratto di dipendenti 2 biologi, 3
tecnici di laboratorio (il 40 arriverà a fine luglio) ed 1 fiscalista. (…)” (cfr.
doc. 1 punto 4.1 allegato A)
Le competenze e le mansioni
richieste al neo dipendente vengono invece così descritte:
" (…)
4.
) Il neo dipendente ha un dottorato in ingegneria chimica.
Pertanto ha competenze di ingegneristica e di processi chimici che lo portano
ad essere un ottimo interlocutore per i futuri clienti RI 1 (laboratori e
industria in generale). Le mansioni richieste riguardano la ricerca ed il
contatto con i futuri clienti per finalizzare rapporti commerciali stabili. Per
poter commercializzare i prodotti è necessario averne una profonda conoscenza,
sia riguardo alle caratteristiche che all'utilizzo. (…)” (cfr. doc.1 punto 4.2
allegato A)
Le competenze possedute da
__________ e quelle che gli mancavano per fornire una prestazione lavorativa
completa sono illustrate in questo modo:
" (…)
4.
) Il sig. __________ possiede un importante bagaglio tecnico ed
una abilità comprovata nel marketing. Ha nozioni decisamente insufficienti
nello specifico della strumentazione di laboratorio, macchinari e terreni di
cultura, dovrà necessariamente essere formato. (…)” (cfr. doc.1, punto 4.3,
allegato A)
Il neo dipendente, che non
aveva in precedenza mai lavorato per quella ditta (cfr. doc. 1, punto 4.4)
doveva effettuare una formazione al 70% “a causa della necessità di possedere
ottime conoscenze di substrati biologici e di macchinari” (cfr. doc. 1, punto
4.
)
La formazione è stata impartita
dalle seguenti persone:
" (…)
4.
)
Dr. __________
(100%)
Apparecchiature
di laboratorio: tipologia ed aspetto tecnico.
Strumentazione
per esami ambientali: tipologia ed aspetti tecnici.
Esigenze
ISO
Contrattualistica
50% per 1
anno
Formazione:
dottore in biologia.
Esperienze
lavorative nel campo dei laboratori di analisi e di ricerca,
nell’insegnamento della farmacologia, nell’amministrazione (contabilità e
fatturazione, con corso per formazione), nel marketing (con corso per
formazione):
Competenze:
Direttore e responsabile qualità di __________, titolare di RI 1.
Dr. __________
(60%)
Utilizzo
pratico delle apparecchiature e strumentazione in genere.
10% per 1
anno
Formazione:
dottore in biologia.
Esperienze
lavorative nell’ambito di laboratori di analisi industriali.
Competenze:
Responsabile di Laboratorio __________, maestra di tirocino
__________
(80%)
__________ (30%)
__________ (80%)
Impiego
pratico del materiale da laboratorio, requisiti pratici.
10% per 1
anno, a turno
Formazione:
tecnici in biologia
(cfr. doc 1 punto 4.6 allegato A).
Infine, l’assicurato
doveva effettuare una formazione diretta nelle aziende fornitrici di materiali
(cfr. doc. 1 punto 4.7).
Nel corso dei dodici mesi,
la formazione è stata così suddivisa:
" Piano
introduzione dettagliato
Collaboratore: signor: __________
Funzione: Consulente
scientifico per la vendita di materiale da laboratorio, sviluppo business
Inizio contratto: 01.08.2014
Il signor __________ per fornire una prestazione completa è
necessario un periodo di formazione* e addestramento come dalla tabella
di cui sotto:
Mansioni
Crono tempo durata introduzione in mesi
Responsabile
introduzione **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Apparecchiature
di base/tipologia e funzione
x
x
x
__________
Apparecchiature
di base/utilizzo mirato
x
x
x
__________
Strumentazione
e materiali/tipologia
x
x
x
__________
Utilizzo
pratico materiali
x
x
__________
Norme
ISO per laboratori di prova, validazioni
x
x
x
__________
Utilizzo
apparecchiature speciali per analisi ambientali
x
x
__________
Conoscenze
sui patogeni di interesse ambientale
x
x
x
x
x
__________
Contrattualistica
x
x
__________
Formazione
presso le aziende produttrici
Su
tutto il periodo
Osservazioni:
* tutte le voci
sono introdotte da subito. A marcato il periodo di formazione intensa oltre il
quale il Collaboratore deve dimostrare competenza ed indipendenza lavorativa.
** __________ (__________);
__________ (__________); __________ (S__________); __________ (__________); __________
(__________)”
(cfr. doc.1,
allegato 2)
Il contratto di lavoro del
1° luglio 2014 prevede, al punto 1, la seguente descrizione delle mansioni e
degli obblighi di __________:
" Il
Collaboratore è assunto in qualità di consulente scientifico per la vendita di
materiale di laboratorio, gestione, assistenza tecnica della clientela e
sviluppo business.
In particolare sarà il suo compito la ricerca di nuovi clienti e
la vendita dei prodotti supportata da una robusta conoscenza scientifica della
merce proposta. Dovrà fornire consulenza per assistenza tecnica sul campo e
fornire prodotti supportati da ditte certificate per gli oggetti prodotti ed i
controlli secondo le norme ISO per i laboratori di prova.
Il Collaboratore si impegna a sviluppare nel più breve tempo
possibile, entro il primo anno dall'entrata, tutte le competenze indispensabili
allo svolgimento delle mansioni.
II Collaboratore si impegna ad assumere anche altre mansioni,
rispettose della sua formazione, secondo le necessità della Ditta.
Il Collaboratore si impegna a sviluppare entro il primo anno di
attività una massa di fatturato che giustifichi l'erogazione dello stipendio
pattuito.
Il Collaboratore risponde direttamente al titolare della Ditta.
Tratta con la massima cura tutto il materiale affidato.
S'impegna sia durante, sia al termine del contratto di lavoro a
tenere il segreto nei confronti di terzi su tutto quello di cui viene a
conoscenza in seguito alla sua attività.
Ogni contratto stipulato con clienti e fornitori sarà a nome di RI
1.
e dovrà essere firmato dal titolare della ditta.
Alla cessazione del presente contratto di lavoro, il Collaboratore
restituirà tutto il materiale ed i documenti in suo possesso inerenti
l'attività. (…)” (cfr. doc. 3).
Il punto 5 prevede uno
stipendio di fr. 10'000.- mensili in caso di approvazione della richiesta degli
API. Tale stipendio andrebbe invece ridiscusso in caso di non approvazione.
Anche sul formulario di
domanda degli API del 17 aprile 2014 figura un salario di fr. 10'000.- per
tredici mensilità (cfr. doc. 1, punto 3).
Il 31 luglio 2014 la dott.
__________ ha inviato a __________ dell’URC di __________ una lettera nella
quale ha fornito “maggiori informazioni” a giustificazione del periodo di
formazione che l’assicurato deve affrontare prima di essere veramente operativo:
" Per avere
successo, l'occuparsi seriamente di „vendita" di materiale da laboratorio
presuppone una perfetta conoscenza della materia, la capacità di consigliare e
prestare eventuali consigli nel post vendita. Le apparecchiature sul mercato
sono innumerevoli, bisogna conoscere sia quello che si offre sia quello che non
si offre e giustificarne i motivi. Il sig. __________, grazie alla sua
formazione ingegneristica, sarà in grado di comprendere a fondo i dettagli dei
macchinari e dei materiali che vende ma deve avere il tempo di studiarseli,
confrontarli tra loro con le possibili applicazioni e conoscerne i difetti.
Deve conoscere tutte le norme di certificazione per consigliare i
Clienti sugli acquisti in base alle reali esigenze. Deve conoscere le contaminazioni
ambientali, è già ferrato per quanto riguarda gli inquinanti chimici ma quelli
biologici, come si individuano e si trattano sono ancora materia oscura.
Deve necessariamente seguire corsi di formazione presso le aziende
nostre fornitrici di prodotti, ne cito alcune: __________, __________,
formazione presso i partner memmert (termostati) __________ (cromatografia,
spettrofotometria..) __________ (Bagni termostatici, criostati..) __________
(frigoriferi e congelatori), __________ (sistemi di pesata), __________ (
soluzioni per imballi isotermici generici e campioni biologici.
Sottolineo che lo stipendio del sig. __________, per quanto
elevato, non comprende rimborsi spese e nel contratto non sono offerti bonus.
Il sig. __________ si è impegnato a sviluppare entro il primo anno una massa di
fatturato tale da giustificare lo stipendio pattuito.
Sono fiduciosa del successo del sig. __________ che, nel
frattempo, ha già cominciato a studiare e documentarsi autonomamente.” (doc.1)
Il 13 agosto 2014 l’URC di
__________ ha preavvisato favorevolmente la richiesta di API (cfr. doc 2 ),
dopo avere precisato il 4 agosto 2014 che “(…) Trattasi di un'API di grossa
entità, salario CHF 10'000.-- lordo x 13 mese comprensivo di tutto, durata 12
mesi. Assunzione dal 01.08.2014. La situazione è stata analizzata nel dettaglio
con __________ e per le informazioni ricevute come anche la personale
condizione della PCI la richiesta ci sembra legittima. (…)”.
Allegato a tale documento
vi è pure la seguente nota relativa ad un incontro con la datrice di lavoro
avvenuta il 12 giugno 2014:
" (…) La PCI
vanta un CV di tutto rispetto, solide basi formative ed esperienza, fattori che
hanno attirato l'attenzione della signora __________. Su queste condizioni e
possibile sviluppare un discorso contrattuale quale consulente scientifico di
materiali di laboratorio biologico - micro biologia ambientale. Segmento per il
quale va adeguatamente formato ed istruito poiché la tematica è molto complessa
e variegata. (…)” (doc. 2)
I punti forti e i punti deboli
dell’assicurato sono così descritti:
" (…)
Punti forti:
Grande esperienza professionale
Buona attitudine
Grande flessibilità
Punti deboli:
Età avanzata
Scarso Networking locale
Nessuna conoscenza della lingua tedesca
Scarsa conoscenza degli usi e costumi locali (…)” (doc. 2)
Come visto (cfr. consid.
1.
), il 4 settembre 2014 l’UMA ha accolto la domanda concedendo gli assegni
per un periodo di introduzione di __________ presso la ditta RI 1 di __________,
dal 1° agosto 2014 per un periodo di 11,7 mesi (vista la scadenza del termine
quadro per la riscossione delle prestazioni fissata al 21 luglio 2015) e con il
salario mensile massimo di fr. 10'500.-.
Il 25 aprile 2015
l’assicurato è stato licenziato per il 31 luglio 2015 (cfr. consid. 1.2), in
quanto egli non è stato in grado di raggiungere un livello di fatturazione che
giustificasse la notevole entità del suo salario (cfr. consid. 1.4. e punto 1
del contratto di lavoro ).
Il 5 ottobre 2015 __________
ha inviato all’UMA uno scritto del seguente tenore:
" RI 1,
ditta individuale nata come supporto commerciale di __________, in data
01.08.2014
ha assunto il signor __________, di formazione ingegnere chimico.
Il signor __________ nel periodo precedente all'assunzione con
moglie e due figli in età scolare a carico, era in disoccupazione con poche
speranze di trovare un'occupazione adeguata. RI 1, considerando le qualifiche e
le competenze dell'ing. __________, dottorato in ingegneria chimica e
esperienze professionali come dirigente nella grande industria, si è presa a
carico la sua reintroduzione nel mondo del lavoro, con accordi precisi e
preventivi riguardo al percorso da seguire dandosi un intero anno di tempo per
raggiungere gli obiettivi prefissati.
La reintroduzione dell'ing. __________ nel mercato del lavoro è
stata possibile grazie al suo impegno eccellente che gli ha permesso di
acquisire le conoscenze fondamentali per commerciare attrezzatura da
laboratorio, di farsi conoscere sul campo e di acquisire un grande pacchetto
clienti. Dato che un'attività commerciale richiede molto tempo per essere avviata,
in questo primo anno la fatturazione è stata non sufficiente a giustificare un
salario, pertanto è stato grazie alla concessione API e agli incentivi
dell'ufficio delle misure attive, oltre a contratti stabiliti con altre ditte
partner, che si è potuto garantire al sig. __________ uno stipendio.
Al termine di questo anno di lavoro, dal momento che è terminato
con successo il periodo di apprendimento e con alcuni clienti sono stati
stabiliti dei rapporti commerciali regolari, si è deciso (con effetto al
31.07
) di commutare l'assunzione del sig. __________ in una collaborazione
esterna dove la RI 1 mette a disposizione il nome della ditta ed il supporto
amministrativo, erogando al sig. __________ il margine sulle future vendite
dedotte le spese vive. Non avendo una percentuale di lavoro concordata il sig. __________
è libero di stabilire rapporti di collaborazione anche con altri partner,
sempreché non entrino in conflitto con RI 1. In cambio il sig. __________ fa
conoscere l'azienda RI 1 e le tiene aperta la strada allo sviluppo.” (doc. 7)
Preso atto dei motivi
contenuti nella lettera di disdetta e di queste ultime precisazioni, il 6
ottobre 2015 l’UMA ha deciso la restituzione degli API.
Al riguardo va
innanzitutto ricordato che, ai fini della restituzione, secondo il Tribunale
federale decisivo è lo scioglimento del contratto di lavoro durante il periodo
d'introduzione e non la scadenza del periodo di disdetta del contratto dopo la
conclusione della stesso (cfr. STF 8C_688/2011 del 9 febbraio 2012, riprodotta
al consid. 2.5).
Inoltre, come visto (cfr.
consid. 2.4 e 2.5), secondo la costante giurisprudenza federale, dei motivi
economici in senso generale non configurano una causa grave ai sensi dell'art.
337.
CO.
L’UMA ha
chiesto la restituzione degli assegni in quanto la ditta RI 1 non ha rispettato
la condizione risolutiva posta al momento della concessione degli API.
La
ricorrente sottolinea che in realtà il rapporto con il dipendente non si è
interrotto prima della fine del periodo di introduzione, ma è proseguito su
altre basi (meno onerose per la ditta), proprio grazie alle conoscenze
acquisite dall’assicurato durante l’anno di formazione, che egli potrà peraltro
sfruttare prestando la propria attività anche collaborando con altre ditte
(cfr. doc. 9 e consid 1.4).
Il nuovo
Accordo di collaborazione del 28 maggio 2015 ha il seguente tenore:
" II contratto di lavoro tra il sig. __________ ed RI 1, stipulato con
valenza dal 10 agosto 2014 giungerà alla sua conclusione il 10 agosto 2015,
secondo lettera del 25.04.2015.
I rapporti lavorativi tra i contraenti non cessano
con la conclusione del contratto, ma vengono regolati da un nuovo accordo di
collaborazione.
In questo ultimo anno lavorativo il sig. __________
ha acquisito un grande pacchetto clienti che, prevedibilmente, porterà i suoi
frutti negli anni futuri. Pertanto continuerà le visite commerciali per vendita
ed acquisizione sotto il marchio RI 1, usufruendo del servizio fatturazione e
contabilità della ditta. Riceverà un compenso iniziale pari al 10%- 15% del
volume di fatturato, in base al guadagno sulla singola comanda, dedotte le
spese causate a RI 1.
La ridiscussione di questo accordo è fissata a 6
mesi dalla sua entrata in vigore, cioè per gennaio 2016.” (doc. B1)
La dott. __________ ha
pure allegato lo schema di lavoro e le prospettive di ordinazioni 2015 come prova
dell’attività continua dell’ing. __________ (cfr. doc. B2) ed alcuni ordini
diretti effettuati dalle ditte al fornitore, con la mediazione della RI 1,
tramite l’ing. __________ (cfr. doc. B3-B6).
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA rileva preliminarmente che non sono oggetto di discussione
né l’entità del salario pattuito dalla ditta con il dipendente (cfr. lettera di
__________ all’UMA del 7 ottobre 2015: “le esigenze di stipendio del sig. __________
erano veramente alte, del resto la sua formazione e le prospettive di impiego a
quel tempo le giustificavano”), sulla base del quale sono stati versati gli
assegni, né se un tale elevatissimo salario giustificasse realmente un periodo
d’introduzione, oltretutto di quella durata (quasi 12 mesi, ciò che in linea di
principio costituisce la regola per gli assicurati che hanno più di 50 anni,
anche se si possono accordare inizialmente 6 mesi con possibilità di prolungamento,
cfr. SECO, “Prassi LADI PML”, J 10 e 11), visto che la decisione favorevole del
4.
settembre 2014, presa dall’UMA dopo avere esaminato anche tali questioni è
cresciuta incontestata in giudicato (su questo argomento cfr. tuttavia le
annotazioni di B. Rubin al consid. 2.1; e, soprattutto, la STCA 38.2014 59 del
17.
dicembre 2014 e la STCA 38.2011.96 del 20 marzo 2012).
Per quel che concerne la
decisione di restituzione va invece rilevato che, da una parte il periodo nel
quale un datore di lavoro non deve licenziare il dipendente copre il periodo
dell’introduzione oppure il periodo di introduzione e i tre mesi successivi
(cf., SECO, Prassi LADI PML J 27 :” COPIARE “ ;B. Rubin ,op.cit., pag. 485 n. 8
e pag. 486. n. 10 : “ une période plus longue serait contraire à la liberté
contractuelle, qui garantit à l’employeur le droit de résilier en cas de manque
de travail”) e, dall’altra, che l’assegno per il periodo d’introduzione può
essere concesso anche per facilitare un’assunzione a tempo parziale (idem,pag.483
n.4 )
Nel caso concreto la
decisione prevede che il contratto non andava disdetto soltanto durante il
periodo d’introduzione e non anche nei mesi successivi. Il TCA constata inoltre
che l’assicurato ha portato a termine l’anno di introduzione e che la ditta,
dopo averlo licenziato ma mentre ancora lavorava, ha stipulato con __________
un accordo di collaborazione su basi diverse e cioè senza uno stipendio fisso
(cfr. Rapporto finale d’attività dell’11 agosto 2015, punto 5, doc. 5; lettera
di __________ all’UMA del 7 ottobre 2015, doc. 7).
È certo che prima di agire
in questo modo la RI 1 avrebbe dovuto contattare l’UMA e concordare con
l’amministrazione l’eventuale scioglimento del contratto di lavoro. Ciò figura
del resto esplicitamente nella decisione del 4 settembre 2015 al punto “condizioni”
(cfr. consid. 1.1; vedi pure STCA 38.2012.74 del 28 marzo 2013; SECO, “Prassi
LADI PML”, J 27).
Comunque, visto che
l’attività con __________ è proseguita, sebbene a tempo parziale, anche dopo il
licenziamento (per un diverso caso, cfr. STCA 38.2013.78 del 17 aprile 2014) e
che l’obiettivo di ampliare le possibilità di impiego per l’assicurato (cfr. art.
65.
lett. c LADI), difficilmente collocabile, è stato raggiunto (cfr. doc. 5,
punto 4), secondo questo Tribunale non sono dati i presupposti per chiedere la
restituzione degli API.
La decisione su
opposizione del 22 ottobre 2015 deve essere annullata.
2.7
La ditta ricorrente non è
patrocinata, ragione per cui, sebbene vincente in causa, non ha diritto a ripetibili,
non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti posti dalla
giurisprudenza in tale ipotesi (cfr. STF H 257/03 dell’11 gennaio 2005 ; DTF 110 V 134 consid.
4d, nella quale l’Alta Corte ha fissato – quali esigenze cumulative che
permettono un’eccezione alla non assegnazione di ripetibili – la causa complessa
e di ingente valore, la rilevanza del dispendio di lavoro e il rapporto
ragionevole tra dispendio profuso e risultato ottenuto).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
e la decisione su opposizione del 22 ottobre 2015 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti