38.2015.74
Irricevibilità ricorso contro decisione su opposizione con la quale è stata annullata una sospensione di 16gg per interruzione POT. Difetta interesse degno di protezione
30 novembre 2015Italiano15 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.74
rs
Lugano
30 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 15 settembre
2015 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per sedici giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione, in quanto con il proprio comportamento, in
particolare con un atteggiamento provocatorio assunto nel tempo, avrebbe
causato l’interruzione del programma d’occupazione temporanea presso
l’Associazione __________ (cfr. doc. 15).
1.2. Il 27 ottobre 2015
l’amministrazione ha emesso una decisione su opposizione con cui ha accolto
l’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 16) e ha annullato la
decisione di sanzione del 15 settembre 2015 (cfr. doc. A).
La Sezione del lavoro ha
così motivato il proprio provvedimento del 27 ottobre 2015:
" (…) come
emerge pure dalla documentazione prodotta dall’assicurato, egli, lamentando
vere o presunte carenze igieniche, della prevenzione infortunistica ed abusi da
parte di collaboratori della misura, ha assunto un comportamento critico ad
oltranza, compromettendo con il suo atteggiamento una serena prosecuzione della
collaborazione. Pertanto, mediante corrispondenza elettronica del 17 agosto
2015 il vicedirettore di __________, ha informato l’interessato di avere
chiesto all’URC l’interruzione del POT, essendo venute a mancare le condizioni
per raggiungere gli obiettivi della misura. Con scritto 19 agosto 2015 l’interruzione
è stata confermata, in ragione dell’atteggiamento di fondo assunto dal signor RI
1 che avrebbe denotato una provocazione continua verso i diversi operatori,
impedendo la costruzione del necessario rapporto di fiducia, malgrado l’impegno
mostrato dall’interessato nello svolgimento delle mansioni richieste.
Ora, occorre constatare come rilevato
dall’assicurato, che la conclusione anticipata del provvedimento non è stata
preceduta da un ammonimento al suo indirizzo. Come indicato in precedenza (p.to
2) un’interruzione immediata del provvedimento si giustifica solo in casi
particolarmente gravi. Nella situazione concreta l’atteggiamento tenuto
dall’assicurato avrebbe giustificato una fine anticipata solo se preceduto da
un ammonimento scritto che avrebbe permesso allo stesso di cambiare il proprio
atteggiamento. Pertanto, benché il comportamento tenuto dall’assicurato non sia
esente da critiche la decisione contestata non può essere confermata.” (Doc. A)
1.3. L’assicurato, il 13 novembre
2015, ha inviato alla Sezione del lavoro uno scritto del 9 novembre 2015 da cui
merge quanto segue:
" (…) la
decisione del 27.10.2015 Rif.to __________ è lacunosa e insoddisfacente
nelle motivazioni.
Nella fattispecie:
1) Siete stati esaustivi riguardo
l’ammonimento.
2) Non avete preso in
considerazione la documentazione fotografica prodotta a motivo delle
segnalazioni igieniche e antinfortunistiche.
3) Non avete citato a quale criticità sarei
dovuto esser stato
sottoposto.
4) Non avete citato
di quali atteggiamenti critici ad oltranza mi sarei adoperato e perché.
5) Le mie, e degli
altri assicurati, segnalazioni riguardo il tema “criticità” non sono state
prese in considerazione, non stante i collocatori URC ne abbiano documenti.
6) Non mi risulta
siano state effettuiate dal vostro Ufficio delle verifiche dopo quanto prodotto
nelle prove sia dal sottoscritto che da altri assicurati. Viceversa ne fate un
marginale cenno al punto 3 pag. 2/3, dalla 4.riga in poi come “presunte o
vere...”.
7) Anche avverso gli
abusi della Resp. __________ e una sua collaboratrice non date seguito, non
stante le prove prodotte.
PQM
Vi chiedo,
di prendere una decisione chiara e oggettiva
di tutti gli argomenti prodotti e sopra-elencati, non ultimo di delucidarmi al
riguardo o provvedimenti che avete messo in atto avverso la Direttrice __________
e la sede fisica.
Non oltre il 27 novembre 2015, ultimo
termine utile per poter ricorrere al TCA.” (Doc. I)
1.4. La Sezione del lavoro ha
trasmesso lo scritto del 9 novembre 2015 dell’assicurato a questa Corte per
competenza (cfr. doc. II).
1.5. L’amministrazione, in
risposta, il 25 novembre 2015, ha chiesto al TCA di ritenere irricevibile il
ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015, in
quanto, avendo integralmente accolto l’opposizione e avendo conseguentemente
annullato la sanzione inflittagli, il medesimo non presenta alcuna legittimazione
ricorsuale.
La Sezione del lavoro ha,
inoltre, osservato, da un lato, che la decisione su opposizione riguardava
unicamente la sospensione di sedici giorni pronunciata in virtù dell’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI – sanzione peraltro annullata con tale provvedimento.
Dall’altro, che quindi ulteriori questioni esulano dalla vertenza oggetto della
decisione contestata (cfr. doc. IV).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. L’art.
56 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Competente
è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è
domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
Giusta l’art. 30 LPGA,
relativo alla trasmissione obbligatoria, tutti gli organi esecutivi delle
assicurazioni sociali hanno l’obbligo di accettare le domande, le richieste e le
memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data di inoltro e
trasmettono i relativi documenti al competente servizio.
L’art.
59 LPGA, relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
La
giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico
a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può
fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di
protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento
dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e
riferimenti ivi citati; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed.,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009; N. 4 segg. ad art. 59)).
L’interesse
deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un
rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui
che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo
presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene
impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V
560, consid. 3.3).
Su
questo tema cfr. pure STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I
112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.
In un recente giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1.
l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:
"
(…)
È dato un interesse degno di protezione se
l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o
giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti).
L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento
dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse
dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni
concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3
pag. 276 seg.)."
2.3. In una sentenza
Fatti
I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza
di un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la
legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente
rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo,
solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid.
3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1
pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo
rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).
In caso
di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se
Considerandi
l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V
416.
consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può
prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del
punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid.
3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid.
1.
pag. 173).
In
una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né
l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento
di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto
un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha
riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del
Dispositivo
dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione
della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR
2009 BVG nr. 27).
Al riguardo
cfr. pure STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2., peraltro
menzionata in casu anche dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. IV).
2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che RI 1 nello scritto del 9
novembre 2015 ha principalmente fatto valere che la decisione su opposizione
del 27 ottobre 2015 con cui la Sezione del lavoro ha annullato la sanzione
inflittagli ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. doc. A) è lacunosa e
insoddisfacente nelle motivazioni (cfr. doc. I).
L’assicurato,
dunque, ha invocato, seppur implicitamente, una lesione del diritto di essere
sentito, asserendo che la decisione su opposizione sarebbe carente nella
motivazione.
Il diritto
di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende infatti, fra
l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità
di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi
agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,
nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non
pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea
della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,
impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se
brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno
dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è
tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di
diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni
di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio
2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00
del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b;
Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con
numerosi rinvii).
In
simili condizioni, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro, in
applicazione dell’art. 30 LPGA (cfr. consid. 2.2.) ha trasmesso per competenza
al TCA lo scritto del 9 novembre 2015 dell’assicurato da trattare quale ricorso
contro la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015.
2.5. Nel caso di specie, come
visto, la Sezione del lavoro, con la decisione su opposizione del 27 ottobre
2015, ha accolto integralmente l’opposizione interposta dall’assicurato contro
la decisione del 15 settembre 2015 con cui era stato sospeso per sedici giorni
dal diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto con il proprio
comportamento, in particolare con un atteggiamento provocatorio assunto nel
tempo, avrebbe causato l’interruzione del programma d’occupazione temporanea
presso l’Associazione __________ (cfr. doc. A; 15; consid. 1.1.; 1.2.).
L’amministrazione,
conseguentemente, con la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 ha
annullato la sanzione inflitta all’assicurato.
Al
riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione.
Dall’altra, che l'esistenza di un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata dev'essere
negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa
senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere
impugnato.
È fatta
salva l'eventualità, che
però non si realizza in concreto, in cui il dispositivo rinvia ai
considerandi (cfr. consid. 2.3.).
Avendo l’amministrazione, con
decisione su opposizione del 27 ottobre 2015, annullato la sospensione di
sedici giorni inflitta all’assicurato con provvedimento del 15 settembre 2015,
dopo aver riesaminato attentamente la fattispecie a seguito dell’opposizione
inoltrata dal medesimo, un ricorso non può portare ora a un risultato più
favorevole per quest’ultimo.
In effetti
l’assicurato non ha postulato una modifica del dispositivo della decisione su
opposizione del 27 settembre 2015, bensì ha fatto valere che la motivazione sia
insoddisfacente (cfr. doc. I).
L'esistenza
di un interesse degno di protezione dev'essere,
però, negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della decisione
senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere
impugnato.
L’assicurato, quindi, nella
presente evenienza non dispone di un interesse degno di protezione pratico e
attuale alla disamina della decisione su opposizione del 27 ottobre 2015.
Difettando un interesse degno
di protezione, il ricorso risulta pertanto inammissibile (cfr. STCA 38.2013.27
del 24 luglio 2013).
2.6. Per inciso va, in ogni caso, rilevato
che la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 spiega debitamente i motivi
per i quali una sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI non si giustificava nel
caso dell’assicurato e che hanno perciò condotto al relativo annullamento.
In effetti
l’amministrazione ha indicato che un’interruzione immediata di un POT può aver
luogo soltanto in casi particolarmente gravi e che nella situazione concreta
l’atteggiamento tenuto dall’assicurato (“…lamentando vere o
presunte carenze igieniche, della prevenzione infortunistica ed abusi da parte
di collaboratori della misura, ha assunto un comportamento critico ad oltranza,
compromettendo con il suo atteggiamento una serena prosecuzione della
collaborazione.”; cfr. doc. A p.to 3) avrebbe giustificato
una fine anticipata solo se preceduto da un ammonimento scritto che avrebbe
permesso allo stesso di cambiare atteggiamento (cfr. doc. A), ciò che in casu
non è però avvenuto.
La
sospensione è stata, dunque, annullata, poiché all’assicurato non è stata data
la possibilità, tramite un ammonimento scritto, di modificare il suo
comportamento.
2.7. Giova, poi, segnalare che la
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007 Tribunale federale) ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;
DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente
fattispecie la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015, come
pure la decisione del 15 settembre 2015 (cfr. doc. 15), riguardano
esclusivamente la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione
di sedici giorni inflitta all’assicurato giusta
l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, peraltro annullata (cfr. doc. A).
In proposito
è utile evidenziare che l’assicurato, con l’opposizione ha peraltro chiesto di
revocare la sospensione, sostenendo che le sue segnalazioni non potevano essere
ritenute provocatorie e di non essere mai stato ammonito al riguardo (cfr. doc.
16).
Ogni
altra questione sollevata nel ricorso del 9 novembre 2015, in particolare
concernente il tema delle segnalazioni relative alle asserite carenze presso il
luogo dove si svolgeva il POT, rispettivamente eventuali abusi della
responsabile __________ e di una collaboratrice (cfr. doc. I),
esula, dunque, dalla presente causa.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi sulle problematiche citate.
Spetta, piuttosto alla
Sezione del lavoro verificare, mediante approfondimenti puntuali, quanto
censurato dall’assicurato in merito alle condizioni e alle modalità di
svolgimento del POT in questione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti