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Decisione

38.2015.74

Irricevibilità ricorso contro decisione su opposizione con la quale è stata annullata una sospensione di 16gg per interruzione POT. Difetta interesse degno di protezione

30 novembre 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza

di un interesse degno di protezione all'annullamento

o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la

legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente

rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo,

solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid.

3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1

pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo

rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso

di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se

Considerandi

l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V

416.

consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può

prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del

punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid.

3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid.

1.

pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

Dispositivo

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009 BVG nr. 27).

Al riguardo

cfr. pure STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2., peraltro

menzionata in casu anche dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. IV).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che RI 1 nello scritto del 9

novembre 2015 ha principalmente fatto valere che la decisione su opposizione

del 27 ottobre 2015 con cui la Sezione del lavoro ha annullato la sanzione

inflittagli ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. doc. A) è lacunosa e

insoddisfacente nelle motivazioni (cfr. doc. I).

L’assicurato,

dunque, ha invocato, seppur implicitamente, una lesione del diritto di essere

sentito, asserendo che la decisione su opposizione sarebbe carente nella

motivazione.

Il diritto

di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende infatti, fra

l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità

di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi

agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,

nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non

pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea

della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,

impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se

brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno

dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è

tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di

diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni

di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio

2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00

del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b;

Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im

Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con

numerosi rinvii).

In

simili condizioni, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro, in

applicazione dell’art. 30 LPGA (cfr. consid. 2.2.) ha trasmesso per competenza

al TCA lo scritto del 9 novembre 2015 dell’assicurato da trattare quale ricorso

contro la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015.

2.5. Nel caso di specie, come

visto, la Sezione del lavoro, con la decisione su opposizione del 27 ottobre

2015, ha accolto integralmente l’opposizione interposta dall’assicurato contro

la decisione del 15 settembre 2015 con cui era stato sospeso per sedici giorni

dal diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto con il proprio

comportamento, in particolare con un atteggiamento provocatorio assunto nel

tempo, avrebbe causato l’interruzione del programma d’occupazione temporanea

presso l’Associazione __________ (cfr. doc. A; 15; consid. 1.1.; 1.2.).

L’amministrazione,

conseguentemente, con la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 ha

annullato la sanzione inflitta all’assicurato.

Al

riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA ha

diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su

opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla

sua modificazione.

Dall’altra, che l'esistenza di un interesse degno di

protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata dev'essere

negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa

senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere

impugnato.

È fatta

salva l'eventualità, che

però non si realizza in concreto, in cui il dispositivo rinvia ai

considerandi (cfr. consid. 2.3.).

Avendo l’amministrazione, con

decisione su opposizione del 27 ottobre 2015, annullato la sospensione di

sedici giorni inflitta all’assicurato con provvedimento del 15 settembre 2015,

dopo aver riesaminato attentamente la fattispecie a seguito dell’opposizione

inoltrata dal medesimo, un ricorso non può portare ora a un risultato più

favorevole per quest’ultimo.

In effetti

l’assicurato non ha postulato una modifica del dispositivo della decisione su

opposizione del 27 settembre 2015, bensì ha fatto valere che la motivazione sia

insoddisfacente (cfr. doc. I).

L'esistenza

di un interesse degno di protezione dev'essere,

però, negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della decisione

senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere

impugnato.

L’assicurato, quindi, nella

presente evenienza non dispone di un interesse degno di protezione pratico e

attuale alla disamina della decisione su opposizione del 27 ottobre 2015.

Difettando un interesse degno

di protezione, il ricorso risulta pertanto inammissibile (cfr. STCA 38.2013.27

del 24 luglio 2013).

2.6. Per inciso va, in ogni caso, rilevato

che la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 spiega debitamente i motivi

per i quali una sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI non si giustificava nel

caso dell’assicurato e che hanno perciò condotto al relativo annullamento.

In effetti

l’amministrazione ha indicato che un’interruzione immediata di un POT può aver

luogo soltanto in casi particolarmente gravi e che nella situazione concreta

l’atteggiamento tenuto dall’assicurato (“…lamentando vere o

presunte carenze igieniche, della prevenzione infortunistica ed abusi da parte

di collaboratori della misura, ha assunto un comportamento critico ad oltranza,

compromettendo con il suo atteggiamento una serena prosecuzione della

collaborazione.”; cfr. doc. A p.to 3) avrebbe giustificato

una fine anticipata solo se preceduto da un ammonimento scritto che avrebbe

permesso allo stesso di cambiare atteggiamento (cfr. doc. A), ciò che in casu

non è però avvenuto.

La

sospensione è stata, dunque, annullata, poiché all’assicurato non è stata data

la possibilità, tramite un ammonimento scritto, di modificare il suo

comportamento.

2.7. Giova, poi, segnalare che la

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio

2007 Tribunale federale) ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;

DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella presente

fattispecie la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015, come

pure la decisione del 15 settembre 2015 (cfr. doc. 15), riguardano

esclusivamente la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione

di sedici giorni inflitta all’assicurato giusta

l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, peraltro annullata (cfr. doc. A).

In proposito

è utile evidenziare che l’assicurato, con l’opposizione ha peraltro chiesto di

revocare la sospensione, sostenendo che le sue segnalazioni non potevano essere

ritenute provocatorie e di non essere mai stato ammonito al riguardo (cfr. doc.

16).

Ogni

altra questione sollevata nel ricorso del 9 novembre 2015, in particolare

concernente il tema delle segnalazioni relative alle asserite carenze presso il

luogo dove si svolgeva il POT, rispettivamente eventuali abusi della

responsabile __________ e di una collaboratrice (cfr. doc. I),

esula, dunque, dalla presente causa.

Di

conseguenza questa Corte non può chinarsi sulle problematiche citate.

Spetta, piuttosto alla

Sezione del lavoro verificare, mediante approfondimenti puntuali, quanto

censurato dall’assicurato in merito alle condizioni e alle modalità di

svolgimento del POT in questione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti