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Decisione

38.2015.76

Ass non dt a ID secondo il dt interno: non residenza in CH.Mantenuto centro delle relaz.in Italia (moglie,2 figli minori,propriet.della casa di abitazione e di altri immobili). Nemmeno sulla base del

24 marzo 2016Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà

con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in

Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due

figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo,

l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era

in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso

frontaliere.

Della categoria dei

lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno

infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel

settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente

la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da

un'impresa frontaliera.

Questo non era

manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era

stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata

determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni

successivi.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

L’assicurato, infatti,

fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato

all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa

dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.

L’assicurato, inoltre,

dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato

all’estero e pochi giorni in Svizzera.

Dall'incarto URC era emerso,

poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul mercato del

lavoro estero

Nel mese di febbraio 2014

egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma

per un datore di lavoro estero.

Per quel che riguarda le

relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la

figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre

in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.

Al momento in cui nel

febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto

curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

9 L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du

placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au

placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation

des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à

effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]

consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du

travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve

d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30

novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de

rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10 Le domicile

fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents offi-ciels ont

été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans

des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices

permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.

410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des

intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent

la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,

le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois

indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont

scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent

d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit

également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11 II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que

l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne

suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour

prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,

un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre

2007 [8C_270/2007] consid. 2.2).”

2.3. I criteri fissati dalla

giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel

luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):

" RISIEDERE

IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per

aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in

Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo

la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non

ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli

articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del

diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma

secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA

C 290/03 del 6 marzo 2006).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri,

indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a

risiedervi; e

● avervi

contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.:

sottolineatura del redattore)

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli

stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un

permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività

lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,

anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola

si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini

stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La

cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali

preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID

883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID

B342) ê

B138 Un

soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle

indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta

facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel

caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si

constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta

e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un

permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di

residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In

caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari

in tal senso.

B140 Infatti,

per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere

una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le

autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento

dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento

o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione

nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero

come indirizzo di contatto.

B141 Se

la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli

accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o

provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la

cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011

del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012

del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui

vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni

personali altrove)

-8C_777/2010

del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,

nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in

Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133 II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.4. Nella presente fattispecie

emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato il __________ 1969, di

nazionalità italiana e in possesso di un permesso di dimora B valido fino al 31

agosto 2016 (data di entrata 1° settembre 2011; cfr. doc. 7/1), dopo aver

conseguito la maturità scientifica a __________ ed essersi iscritto alla

facoltà di architettura presso il Politecnico di __________ (laureando esami

28/30; cfr. doc. 3), ha svolto alcune esperienze professionali quale

responsabile tecnico commerciale marketing in Italia, dal 1991 al 2007, sia

come libero professionista (prevalentemente a __________) che come dipendente

(a __________ e ad __________; cfr. doc. 3).

Dal 2007 al 2009

l’assicurato ha poi lavorato alle dipendenze della __________ di __________,

attiva nell’ambito delle metalcostruzioni, in qualità di direttore di settore

(cfr. doc. 3).

Nell'aprile 2010 egli ha

iniziato una nuova occupazione presso __________ di __________ (che dal gennaio

2014 si è fusa con __________) nel settore vendite Regione Ticino, responsabile

della consulenza tecnica e vendita.

L’impiego è terminato nel

giugno 2014, in quanto l’assicurato ha lasciato l’azienda di sua volontà e per

propria scelta (cfr. doc. 3; 3/3; 3/4).

In effetti il 24 aprile

2014 RI 1 è stato assunto dalla ditta __________ di __________ come

responsabile aziendale con inizio dal 18 agosto 2014 (cfr. doc. 3/5).

Il 7 novembre 2014, nel

periodo di prova, la __________ ha disdetto il rapporto di impiego con

l’assicurato per il 14 novembre 2014.

RI 1, il 17 novembre 2014,

si è annunciato per il collocamento quale persona alla ricerca di un impiego al

100% in qualità di tecnico aziendale, responsabile degli acquisti, impiegato

nella vendita e capo azienda con un guadagno assicurato di fr. 8'547.-- (cfr.

doc. 2; A).

La Polizia comunale di __________

dal 10 febbraio al 20 marzo 2015 ha effettuato dei controlli, su richiesta

dell'Ufficio controllo abitanti di __________, per verificare l’effettiva

presenza dell’assicurato nel Comune. Su 28 controlli svolti in orari serali

dalle 21.00 alle 23.45 solo in cinque occasioni (24, 26 e 27 febbraio 2015 e 8

e 9 marzo 2015) si è potuta riscontrare la luce accesa presso l’abitazione di __________,

rispettivamente la presenza dell’autovettura dell’assicurato (cfr. doc. 4/1).

Il 30 marzo 2015 l’Ufficio

regionale di collocamento di __________ ha sottoposto all’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro una richiesta di verifica dell’idoneità al

collocamento, rilevando che:

" (…)

E’ stata fatta una verifica/rapporto della

Polizia comunale di __________ e si evince che il signor RI 1 risiede solo

sporadicamente ad __________.

(…)” (Doc. 4)

Il 30 aprile 2015

l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si

evince segnatamente che:

" (…)

D: Da quando si è trasferito qui in Svizzera? Dove risiedeva prima

di trasferirsi? Perché si è trasferito?

R: Dal 01.09.2011. Inizialmente vivevo a __________, dopodiché mi sono

trasferito ad __________.

D: Dove risiedeva quando lavorava presso la __________ di __________?

R: Vivevo già ad __________ (dal 01.07.2014).

D: Di quanti locali è composto l'appartamento di __________?

R: Si tratta di una casa unifamiliare di 3,5 locali. Ho deciso di

affittare un appartamento così grande, per poter permettere alla mia famiglia

di raggiungermi quando possibile. Proverò a chiedere alla mia vicina, signora __________,

di rilasciarmi una dichiarazione scritta sulla mia effettiva presenza

nell'abitazione. Non dispongo di un posto auto.

D: A quanto ammonta l'affitto mensile?

R: 1200.--/mese più spese (acqua ed elettricità - riscaldamento

elettrico)

D: ha sottoscritto un contratto di locazione? Chi lo ha stipulato?

R: Sì

D: Vive da solo nell'appartamento di __________?

R: Da febbraio ospito un amico che è in cerca di un'altra

abitazione (__________). Non chiedo alcun pagamento.

D: Dispone di una camera da letto?

R: Sì, la casa è composta da due stanze, due bagni, cucina,

soggiorno, lavanderia e un piccolo cortile.

D: Dove consuma normalmente i pasti?

R: I pranzi principalmente a casa, mentre per le cene sono spesso invitato da

amici (residenti qui in Svizzera - __________, __________ - direttore __________,

__________, __________)

D: E' sposato? Ha figli? Può fornire le generalità?

R: Sì (__________) e due figli (__________e __________)

D: I figli frequentano le scuole? Quali? Dove?

R: Sì, frequentano entrambi le elementari nel comune di __________

(prov. __________ - Italia)

D: Dove risiedono sua moglie ed i vostri figli?

R: Attualmente risiedono a __________, l'idea è comunque quella di

trasferirci tutti qui in Svizzera.

D: Vivono in casa propria o in affitto?

R: In una casa di mia proprietà, nessuna ipoteca - ereditata dai

nonni. Anche se ci trasferiremo in Svizzera, non ho intenzione di venderla

(questione affettiva). I miei genitori vivono a __________, ma a giugno si

traferiranno a __________ per essere più vicini, considerando la loro età e la

malattia di mia madre (Alzheimer). Sono figlio unico. L'abitazione in cui

vivono i miei genitori a __________ è di mia proprietà. Non abbiamo ancora

deciso cosa farne quando si trasferiranno a __________.

D: Sua moglie esercita un'attività lucrativa? Dove?

R: No

D: Per quale motivo non vive con sua moglie e i vostri figli?

R: Per una questione di lavoro.

D: Siete separati giudizialmente? Quando avete avviato le pratiche

legalmente?

R: No

D: Prima della disoccupazione durante quali giorni

soggiornava ad __________ (CH) e in quali presso la sua famiglia a __________

(I)?

R: Normalmente dalla domenica sera fino al venerdì soggiornavo ad __________

e il venerdì sera li raggiungevo a __________.

D: Dalla sua iscrizione in disoccupazione durante quali

giorni soggiorna ad __________ (CH) e in quali presso la sua famiglia a __________

Considerandi

(I)?

R: Il venerdì pomeriggio mi reco dalla mia famiglia in Italia,

fino al lunedì mattina.

D: Nel merito viene mostrato all'assicurato il rapporto di Polizia

del 24.03.2015 dal quale risulta che su 28 controlli presso il domicilio ad __________,

solo 5 volte era presente. Quali sono e sue giustificazioni in merito?

R: Dal 04.03.2015 sono stato spesso in Italia in quanto mia moglie

ha rotto il tendine d'achille, perciò ho dovuto aiutarla con la gestione dei

figli (questo per circa una settimana). Spesso mi sono recato da mia madre a __________

a causa del suo stato di salute. Durante i fine settimana mi sono recato a __________

(prov. di __________ - Italia), dove ho in affitto una casa di vacanza.

Preciso, inoltre, che, siccome possiedo una moto e spesso lascio

l'auto nel posteggio di un amico, sig. __________, è possibile che nelle

occasioni in cui è passata la Polizia, l'auto non era in zona. Durante il mese

di marzo la mia vettura è stata per una settimana dal meccanico (consegno copia

fattura). Ad inizio aprile ho anche avuto per un giorno un'auto sostitutiva.

D: E' iscritto all'AIRE?

R: Sì, dal 10.11.2011

D: Possiede beni immobili in Svizzera o all'estero?

R: Sì in Italia. La mia casa di famiglia a __________, la casa di __________

dove vivono i miei genitori e altri 3 appartamenti e un rustico tutti a __________.

In questo momento due delle proprietà sono in affitto.

D: Possiede un telefono cellulare? Ci può dare il numero? Che tipo

di contratto ha sottoscritto?

R: Sì, con contratto __________ nr. __________. Non possiedo un

telefono con numero italiano.

D: Ha un conto corrente in Svizzera? (banca o posta)

R: __________ e __________ (conto che non utilizzo mai)

D: Ha un veicolo? Con quale immatricolazione? (carta bianca

relativa a veicoli sdoganati, modulo 15.30 - richiesta d'immatricolazione CH,

modulo 15.50)

R: Sì, un’auto e una moto acquistate qui in Ticino. Entrambe

immatricolate in Ticino.

D: Quale è la sua Cassa malati?

R: __________. Ho anche una polizza di RC per l'economia

domestica.

D: E' stato o è attualmente inabile al lavoro? (indicare periodi e

tipo di inabilità)

R: No.

D: Chi è il suo medico curante?

R: Il dott. __________ di __________.

D: Quali legami ha con la Svizzera?

R: Attualmente sono prettamente lavorativi. Il mio obiettivo

futuro è di trasferire qui la mia famiglia.

D: E' membro di società, associazioni o altro enti con i senza

scopo di lucro?

R: Sì, sono presidente della __________, società senza scopo di

lucro. Si occupa di progetti per l'infanzia.

D: E' abbonato a giornali o riviste? Quali?

R: No

D: Come effettua le sue ricerche di lavoro?

R: Sia di persona che per scritto.

D: Ha un collegamento internet?

R: Sì con __________

D: Svolge attualmente attività lavorativa? Da quale data? Dove?

R: No.

(…)" (Doc. 7)

Da questo documento del 30

aprile 2015, firmato anche dall’assicurato, emerge in particolare che

quest’ultimo ha dichiarato, innanzitutto, di vivere dal luglio 2014 in una casa

unifamiliare di 3,5 locali ad __________ dove ospiterebbe un amico dal febbraio

2015.

senza chiedergli alcun pagamento.

Al riguardo va osservato

che in effetti nel mese di giugno 2014 il ricorrente ha concluso un contratto

di locazione relativo a un’abitazione di 3 locali e ½ ad __________ con effetto

dal 1° luglio 2014. Il contratto prevede che l’ente locato era adibito a uso

personale, che la durata era indeterminata con prima scadenza per giugno 2015,

che la pigione mensile ammontava a fr. 1'200.-- al mese e che le spese erano a

carico dell'inquilino (cfr. doc. 7/3).

Da un controllo effettuato

il 12 ottobre 2015 nel sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che

gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino si evince che nell’abitazione di __________

RI 1 abita con __________, il quale è giunto ad __________ da __________ il 1°

agosto 2014 (a __________ è arrivato nell’aprile 2010 da __________ /Italia;

cfr. doc. 18).

L’assicurato ha pure affermato

di aver soggiornato ad __________, nel periodo precedente la disoccupazione,

dalla domenica sera al venerdì e di aver raggiunto la propria famiglia in

Italia a __________ (__________) il venerdì sera. Successivamente

all’iscrizione in disoccupazione egli ha indicato di recarsi dalla sua famiglia

in Italia il venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina.

Inoltre risulta che sua

moglie, che non esercita un’attività lucrativa, e i loro due figli nati nel

2004.

e nel 2006 abitano in una casa di proprietà dell’assicurato ereditata dai

nonni non gravata da alcuna ipoteca a __________, dove i bambini frequentano le

scuole elementari.

Egli ha, poi, precisato

che i suoi genitori vivono a __________ in un’abitazione di sua proprietà, ma

che nel giugno 2015 si sarebbero trasferiti a __________ per essere più vicini,

in considerazione della loro età, della malattia della madre (Alzheimer) e del

fatto che è figlio unico.

L’assicurato ha asserito

di essere proprietario a __________ di ulteriori tre appartamenti e di un

rustico e che due delle proprietà sono date in locazione.

RI 1 alla domanda “quali

legami ha con la Svizzera?” postagli dalla Sezione del lavoro il 30 aprile

2015.

ha risposto che “attualmente sono prettamente lavorativi. Il mio

obiettivo futuro è di trasferire qui la mia famiglia.” (cfr. doc. 7).

Dal mese di settembre 2015

il ricorrente ha reperito un nuovo posto di lavoro a tempo indeterminato presso

la __________ di __________ quale consulente nel ramo energetico con uno

stipendio fr. 4'500.-- al mese (cfr. doc.16/1).

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione

su opposizione impugnata (nel presente caso: il 19 ottobre 2015) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_402/2015 del 29

febbraio 2016 consid. 5.3; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid.

3.1.2

; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2).

Alla

luce della giurisprudenza appena illustrata, le dichiarazioni contenute nel

verbale del 30 aprile 2015 (cfr. doc. 7), sottoscritto dall'insorgente, e in

particolare quella secondo cui sia durante il periodo in cui ha esercitato

un’attività lucrativa in Svizzera sia dopo l’iscrizione in disoccupazione egli

abitava in Ticino dalla domenica sera/lunedì mattina al venerdì sera o

pomeriggio e soggiornava in Italia nei fine settimana nell’abitazione di __________

di sua proprietà con la moglie e i loro due figli nati nel 2004 e nel 2006, assumono

un'importanza decisiva.

E’ vero che nel ricorso

(nell’opposizione nulla è stato indicato al riguardo cfr. doc. 12) l’assicurato

ha specificato che non sarebbe assolutamente vero che si ricongiunge

settimanalmente alla famiglia recandosi sul territorio italiano e che sarebbero

piuttosto la moglie e i figli a venire in Ticino, elencando i nominativi di

persone con cui intratterrebbero rapporti sociali e che frequenterebbero nei

fine settimana (cfr. doc. I p.to 6).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, in primo luogo, che per costante giurisprudenza, in presenza di due

versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF

8C_399/2014 del 22 maggio 2015 consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010;

SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143

consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27

agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,

cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 217, n. 546).

In secondo luogo, il

ricorrente non ha in ogni caso precisato con che frequenza la moglie e i figli

verrebbero in Ticino.

Per quanto riguarda le conoscenze,

poi, non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno

Stato differente da quello in cui si risiede.

In proposito in una

sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha,

del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia

una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri

italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese.

Anche la dichiarazione del

2.

maggio 2015 rilasciata dalla vicina di casa di __________, __________, (cfr.

doc. 8/1), si rivela ininfluente. In effetti la medesima si limita ad affermare,

in modo generico, che il ricorrente vive e pernotta nell’abitazione di __________

da luglio 2014. Ciò non esclude, tuttavia, che nei fine settimana l'assicurato

fosse altrove.

E‘,

peraltro, utile, rilevare che dai tabulati telefonici concernenti il numero

di telefono mobile __________ per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015

risulta che le chiamate in uscita dall'estero (Italia) sono state molteplici

nel corso di ogni mese e hanno avuto luogo soprattutto durante i giorni feriali

(doc. 7/6).

Chiamato a pronunciarsi

nell’evenienza concreta, tutto ben considerato e in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore

delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid.

5.1

; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.

181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha mantenuto in Italia il centro delle proprie

relazioni di vita.

Il ricorrente non ha

dunque mai concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare

il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza

ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), cantonale (cfr.

consid. 2.2.) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3.), le quali

esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro

delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF

8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”;

STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137

“Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha

precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178:

“Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato

il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel

loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 19 ottobre 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI, non è in concreto realizzato.

2.5

Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS

0.142.112

]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,

all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto

dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le

Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88;

SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1

).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa

dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid.

3.

; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto

della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La

persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso

della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro

diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di

lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia

delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come

se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno

2015.

consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015

del 23 novembre 2015 consid. 4.

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato in quanto egli non aveva la residenza in

Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia

durante il fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per settimana,

egli andava considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro,

un vero lavoratore frontaliere.

L’assicurato aveva così

diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.

Del resto in quello Stato

si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli

familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito

da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.

Da quel documento,

emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa monofamiliare,

che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi professionali (e meglio

per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella, ancora nel settembre 2014,

rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale durante i giorni di

libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera legami professionali, che non

era membro di società, associazioni o altri enti con e senza scopo di lucro e

che non era abbonata a giornali e riviste.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto

il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base

delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, in una

sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3

febbraio 2016 e in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016.

2.6

Anche nel caso concreto, come

in quello deciso dal Tribunale federale con sentenza 8C_592/2015 del 23

novembre 2015 (cfr. consid. 2.5.), RI 1, in quanto lavoratore frontaliero (al

riguardo il TCA ricorda che l’assicurato medesimo, in occasione della propria audizione

dinanzi alla Sezione del lavoro del 30 aprile 2015, ha dichiarato di rientrare

in Italia, sia nel periodo antecedente la disoccupazione che in quello successivo

al venerdì e di far ritorno in Svizzera alla domenica sera/lunedì mattina; cfr.

doc. 7; consid. 2.4.) che si trova in una situazione di disoccupazione completa

ha così diritto senza alcuna eccezione (come prima si poteva eventualmente fare

in caso di veri frontalieri, ma atipici; cfr. DTF 133 V 169; STF 8C_203/2013

del 23 aprile 2014 consid. 3.2.4; Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013

“Regolamento 883 - Fine dello status di “lavoratore frontaliero vero, atipico”)

alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Neppure sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale, l’assicurato può quindi beneficiare

delle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.

È indubbio che tale

soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia

dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza

sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du

travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di

porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.

176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del

23.

novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 nelle quali il TCA ha

riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero

con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione

svizzera e quelle del paese di residenza).

2.7

L’insorgente ha chiesto

l’audizione di alcuni testi, e meglio di __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________, __________, suoi

conoscenti che frequenterebbe unitamente alla sua famiglia nei fine settimana

su suolo ticinese (cfr. doc. I pag. 3 p.to 6 e pag. 4).

Considerato

che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori

prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini

della risoluzione della vertenza.

Di

conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione dei testi deve

essere respinta.

A tale proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del

24.

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06

del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.;

STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H

103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01

del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.8

In esito alle

considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale ritiene che

il ricorso presentato da RI 1 debba essere respinto, tutelando l’operato della

Sezione del lavoro che a ragione, quindi, gli ha negato il diritto

all’indennità di disoccupazione dal 17 novembre 2014.

La decisione su

opposizione del 19 ottobre 2015 impugnata deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti