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Decisione

38.2015.78

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 marzo 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. L’assicurata si è nuovamente

espressa in merito alla fattispecie con scritto del 16 gennaio 2016 (cfr. doc.

VII).

1.5. La Cassa ha preso posizione

al riguardo il 21 gennaio 2016 (cfr. doc. IX).

1.6. Il doc. IX è stato inviato

per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. X).

Considerandi

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2

Questa Corte deve

preliminarmente esaminare la propria competenza ratione loci.

La competenza territoriale,

così come quella materiale, è in effetti un presupposto processuale che deve

essere verificato d’ufficio (DTF 119 V 68 consid. 2a).

Nel caso in cui il

tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria incompetenza,

trasmette d’ufficio il ricorso all’autorità competente (cfr. art. 58 cpv. 3

LPGA).

2.3

Le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su

opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA).

L’art.

58.

LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone

ricorso (cpv. 1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è

competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o

in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile

determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle

assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al

competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).

Secondo

l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenza ratione

loci del tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e

non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 170; STF

8C_769/2013 del 12 maggio 2014; STF 8C_466/2011,8C_565/2011,

8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1).

2.4

L’art. 100 cpv. 3 LADI

enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la competenza per

territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’art. 58

capoversi 1 e 2 LPGA.

Giusta

l’art. 128 cpv. 1 OADI la competenza del tribunale cantonale delle

assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è

disciplinata in analogia con l’articolo 119 dell’Ordinanza.

L’art.

119.

OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:

"

1.

La competenza locale del servizio cantonale è

determinata:

a. secondo il luogo in cui

l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di

disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art. 40 LADI) e

perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI);

b. secondo il luogo

dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;

c. secondo il luogo di lavoro,

riguardo all’indennità per intemperie in Svizzera; secondo il luogo dell’azienda,

se il luogo di lavoro si trova all’estero;

d. secondo il luogo dell’ufficio

d’esecuzione e di fallimento competente, riguardo all’indennità per insolvenza.

Se il datore di lavoro non sottostà all’esecuzione forzata in Svizzera, la

competenza è determinata secondo il precedente luogo di lavoro dell’assicurato;

e. secondo la sede

dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di

riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione

temporanea;

f. per le persone giusta

l’articolo 20a, secondo il Cantone nel quale la persona in

cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo;

g. secondo il luogo di domicilio

dell’assicurato, in tutti gli altri casi.

2.

Determinante

è il momento in cui è presa la decisione.

3.

Competente

a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui

l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la

decisione di restituzione.

4.

Un

servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio

che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali

servizi si rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio

competente.”

2.5

Nel

caso in esame, alla luce degli art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. g e cpv. 2

OADI, determinante per stabilire la competenza territoriale del tribunale delle

assicurazioni è, dunque, il luogo di domicilio dell’assicurata al momento in

cui è stata emanata la decisione su opposizione del 18 novembre 2015 impugnata

con cui la Cassa le ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto non avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi

e non può essere sospesa dal medesimo (cfr. consid. 1.1.).

RI

1.

dal 31 ottobre 2015 non risulta più essere domiciliata in Ticino. La medesima

è in effetti partita dal Ticino con destinazione __________ a partire dalla

data menzionata (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che

gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

Al riguardo va rilevato

che l’assicurata nel ricorso datato 18 novembre 2015 e spedito il 18 dicembre

2015.

(cfr. doc. I + busta d’invio), come pure negli allegati seguenti inviati

al TCA (cfr. doc. III; VII), ha indicato quale proprio indirizzo “B__________,

ora __________” (cfr. doc. I).

La

ricorrente, pertanto, già al momento dell’emissione della decisione su

opposizione impugnata del 18 novembre 2015 non era più domiciliata in Ticino,

bensì nel Canton __________.

Competente

a trattare la causa che vede l’assicurata opposta alla Cassa è, pertanto, la

Corte di giustizia del Canton __________, Camera delle assicurazioni sociali.

Il

ricorso in esame si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di

competenza ratione loci (cfr. STCA 38.2013.68 del 20 febbraio 2014; STCA

38.2010.71

del 8 aprile 2011).

Gli

atti vanno trasmessi alla Corte di giustizia del Canton __________, Camera

delle assicurazioni sociali per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA;

consid. 2.2.).

Il

termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in virtù dell’art. 39 cpv. 2

LPGA, al quale rinvia l’art. 60 cpv. 2 LPGA concernente il termine di ricorso,

che prevede che se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore

incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cfr. STF

9C_794/2014 del 13 marzo 2015 consid. 3.1.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi, per competenza, alla Corte di giustizia del Canton __________,

Camera delle assicurazioni sociali, __________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti