38.2015.78
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3 marzo 2016Italiano11 min
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Incarto
n.
38.2015.78
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Lugano
3 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 novembre 2015 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 18 novembre 2015 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente
decisione del 13 ottobre 2015 con cui aveva negato a RI 1 il diritto all’indennità
di disoccupazione a far tempo dal 25 settembre 2015, in quanto la medesima, da
una parte, non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi
(bensì 11,940 mesi), dall’altra, non può essere esonerata dall’adempimento
dello stesso (doc. 7; A1).
La Cassa, al riguardo, ha
rilevato:
" (…)
Nel presente caso, in base alla documentazione
presentata alla cassa, risulta che l’assicurata ha potuto comprovare, entro il
termine quadro (25.09.2013 – 24.09.2015) un periodo di contribuzione di 11,940
mesi, specificatamente:
01.09.2014-27.02.2015 5.933
mesi __________
02.06.2014-02.07.2014 1.073
mesi __________ 29.09.2013-24.02.2014 4.934 mesi __________
La Cassa, in data 13 ottobre 2015, ha
chiesto conferma della completezza dei dati forniti i merito al periodo di
contribuzione, in particolate se vi fossero degli ulteriori giorni lavorativi
dopo il 28 febbraio 2015.
Lo stesso giorno, l’assicurata ha
confermato di non aver svolto nessun’altra attività durante il periodo in
questione.
In sede di opposizione ha però indicato:
“… mi sono ricordata di avere svolto il
21 luglio 2015 un giorno di supervisione in quanto consulente psicologa per
colleghi impegnati in __________ (dove ho lavorato 6 mesi) su richiesta di __________,
rinunciando ad essere pagata data la corta durata del mandato. In merito, vi trasmetto
in allegato un attestato di __________ che ne certifica la veridicità.
Quest’attività puntuale, potrà, spero, rimediare alla carenza di un giorno.”
In primo luogo occorre rilevare che pur tenendo
in considerazione il giorno di lavoro indicato nella dichiarazione indicata in
sede di opposizione (21 luglio 2015) il periodo di contribuzione non risulta
adempiuto perché complessivamente (n.d.r.: corrisponde) a mesi 11.987.
Come già indicato il totale dei giorni
civili computati quali periodo di contribuzione non può in alcun caso essere
arrotondato in modo da soddisfare il periodo minimo di contribuzione richiesto
dalla legge, anche se manca soltanto una frazione di giorno per raggiungere
tale periodo (DTF 122 V 256).
Secondariamente le disposizioni in materia
di assicurazione contro la disoccupazione prevedono che oltre ad aver
esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve avere
effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione
effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto
all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere
l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.
Nel caso in questione il giorno di lavoro
indicato in sede di opposizione non è stato retribuito per rinuncia
dell’assicurata, ragion per cui tale giorno non può essere ritenuto quale
periodo di contribuzione.
(…)” (Doc. A1)
1.2. RI 1 ha
tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su opposizione del 18
novembre 2015, chiedendo in buona sostanza di tenere conto, al fine
dell’adempimento del periodo di contribuzione, di ulteriori due giorni in cui è
stata attiva per __________ senza chiedere il rispettivo salario, e meglio il
21 luglio 2015, già fatto valere in sede di opposizione, quando ha svolto un
giorno di supervisione su richiesta di __________ in quanto psicologa per
colleghi impegnati in __________ e un altro giorno ad __________ al suo rientro
dal __________ in cui ha effettuato il “debriefing” previsto obbligatoriamente
da __________ al rientro da una missione.
L’assicurata
ha, inoltre, evidenziato di avere lavorato nelle sue missioni da dieci a più di
dodici ore al giorno (cfr. doc. I).
Il 29 dicembre 2015
l’assicurata ha trasmesso un certificato redatto da __________ di
__________ da cui emerge che la medesima, il 25 luglio 2015, ha effettivamente
svolto un giorno di “debriefing” considerato quale giornata di lavoro (cfr.
doc. III + B).
1.3. La Cassa, in risposta, ha
chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.4. L’assicurata si è nuovamente
espressa in merito alla fattispecie con scritto del 16 gennaio 2016 (cfr. doc.
VII).
1.5. La Cassa ha preso posizione
al riguardo il 21 gennaio 2016 (cfr. doc. IX).
1.6. Il doc. IX è stato inviato
per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. X).
Considerandi
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2
Questa Corte deve
preliminarmente esaminare la propria competenza ratione loci.
La competenza territoriale,
così come quella materiale, è in effetti un presupposto processuale che deve
essere verificato d’ufficio (DTF 119 V 68 consid. 2a).
Nel caso in cui il
tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria incompetenza,
trasmette d’ufficio il ricorso all’autorità competente (cfr. art. 58 cpv. 3
LPGA).
2.3
Le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su
opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere
impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA).
L’art.
58.
LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone
ricorso (cpv. 1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è
competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o
in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile
determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle
assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).
L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al
competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).
Secondo
l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenza ratione
loci del tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e
non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 170; STF
8C_769/2013 del 12 maggio 2014; STF 8C_466/2011,8C_565/2011,
8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1).
2.4
L’art. 100 cpv. 3 LADI
enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la competenza per
territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’art. 58
capoversi 1 e 2 LPGA.
Giusta
l’art. 128 cpv. 1 OADI la competenza del tribunale cantonale delle
assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è
disciplinata in analogia con l’articolo 119 dell’Ordinanza.
L’art.
119.
OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:
"
1.
La competenza locale del servizio cantonale è
determinata:
a. secondo il luogo in cui
l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di
disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art. 40 LADI) e
perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI);
b. secondo il luogo
dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;
c. secondo il luogo di lavoro,
riguardo all’indennità per intemperie in Svizzera; secondo il luogo dell’azienda,
se il luogo di lavoro si trova all’estero;
d. secondo il luogo dell’ufficio
d’esecuzione e di fallimento competente, riguardo all’indennità per insolvenza.
Se il datore di lavoro non sottostà all’esecuzione forzata in Svizzera, la
competenza è determinata secondo il precedente luogo di lavoro dell’assicurato;
e. secondo la sede
dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di
riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione
temporanea;
f. per le persone giusta
l’articolo 20a, secondo il Cantone nel quale la persona in
cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo;
g. secondo il luogo di domicilio
dell’assicurato, in tutti gli altri casi.
2.
Determinante
è il momento in cui è presa la decisione.
3.
Competente
a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui
l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la
decisione di restituzione.
4.
Un
servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio
che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali
servizi si rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio
competente.”
2.5
Nel
caso in esame, alla luce degli art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. g e cpv. 2
OADI, determinante per stabilire la competenza territoriale del tribunale delle
assicurazioni è, dunque, il luogo di domicilio dell’assicurata al momento in
cui è stata emanata la decisione su opposizione del 18 novembre 2015 impugnata
con cui la Cassa le ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto non avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi
e non può essere sospesa dal medesimo (cfr. consid. 1.1.).
RI
1.
dal 31 ottobre 2015 non risulta più essere domiciliata in Ticino. La medesima
è in effetti partita dal Ticino con destinazione __________ a partire dalla
data menzionata (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che
gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).
Al riguardo va rilevato
che l’assicurata nel ricorso datato 18 novembre 2015 e spedito il 18 dicembre
2015.
(cfr. doc. I + busta d’invio), come pure negli allegati seguenti inviati
al TCA (cfr. doc. III; VII), ha indicato quale proprio indirizzo “B__________,
ora __________” (cfr. doc. I).
La
ricorrente, pertanto, già al momento dell’emissione della decisione su
opposizione impugnata del 18 novembre 2015 non era più domiciliata in Ticino,
bensì nel Canton __________.
Competente
a trattare la causa che vede l’assicurata opposta alla Cassa è, pertanto, la
Corte di giustizia del Canton __________, Camera delle assicurazioni sociali.
Il
ricorso in esame si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di
competenza ratione loci (cfr. STCA 38.2013.68 del 20 febbraio 2014; STCA
38.2010.71
del 8 aprile 2011).
Gli
atti vanno trasmessi alla Corte di giustizia del Canton __________, Camera
delle assicurazioni sociali per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA;
consid. 2.2.).
Il
termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in virtù dell’art. 39 cpv. 2
LPGA, al quale rinvia l’art. 60 cpv. 2 LPGA concernente il termine di ricorso,
che prevede che se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore
incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cfr. STF
9C_794/2014 del 13 marzo 2015 consid. 3.1.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi, per competenza, alla Corte di giustizia del Canton __________,
Camera delle assicurazioni sociali, __________.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti