38.2015.8
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7 dicembre 2016Italiano35 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.8
rs
Lugano
7 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 gennaio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 19
settembre 2014 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha ordinato a RI 1 di
restituire la somma di fr. 98'371.10, corrispondenti a indennità di
disoccupazione percepite a torto nel periodo 26 gennaio 2009 – 30 novembre 2010
(cfr. doc. 55).
La Cassa ha così motivato
il proprio provvedimento:
" (…)
In data odierna l’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro di Bellinzona ci ha trasmesso per conoscenza copia di un
loro scritto indirizzato al Lodevole Ministero Pubblico del Cantone Ticino a __________.
Tra l’altro in questo scritto viene indicato che lei non era da ritenere
disoccupata. Questo perché, mentre era al beneficio della disoccupazione, ha
continuato ad esercitare il ruolo e la funzione di gerente dell’__________ di __________,
senza annunciare al competente Ufficio del commercio (Bellinzona) la disdetta
del contratto di lavoro e i prolungati periodi di incapacità lavorativa. Sempre
in questo scritto l’Ufficio Giuridico della Sezione del lavoro cita:
“…ne consegue che l’assicurata non
avrebbe dovuto essere considerata disoccupata, poiché vincolata da un rapporto
di lavoro che, di fatto, ha continuato ad esercitare nonostante la disdetta del
contratto. In merito a ciò, appare evidente che la lettera di licenziamento sia
inveritiera, giunta allo scadere del termine di versamento delle indennità di
malattia (__________) e scritta allo scopo di porre la gerente RI 1 al
beneficio dellassicurazione disoccupazione. In relazione ai fatti constatati
riteniamo applicabile che la competente Cassa di disoccupazione CO 1 (__________)
reputi, per il periodo Febbraio 2009 – Novembre 2010, che l’assicurata RI 1 non
adempie ai presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione e debba
esigere la restituzione delle prestazioni versate indebitamente…” (…)”
(Doc. 55)
1.2. La Cassa, il 26 gennaio 2015,
ha emanato una decisione su opposizione con cui ha parzialmente accolto
l’opposizione interposta contro il provvedimento del 19 settembre 2015 da RI 1,
rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 59), nel senso che ha ridotto
l’ammontare chiesto in restituzione a fr. 77'925.35, rilevando che:
" (…)
Nel caso specifico emerge chiaramente che
l’assicurata è stata autorizzata alla gerenza dell’esercizio pubblico, relativo
all’__________ di __________, dal 12 aprile 2006. Solo in data 13 febbraio
2014, il figlio __________ ha richiesto di assumere la gerenza dell’esercizio
pubblico.
In conformità con le disposizioni sopra
riportate, l’assicurata, in qualità di gerente, doveva essere presente
nell’arco della settimana e quindi, anche se non ha ricevuto un reddito, deve
essere considerata vincolata da un rapporto di lavoro perché ha continuato ad
esercitare il ruolo e la funzione di gerente dell’__________. Emerge quindi che
l’assicurata non era da considerare disoccupata in quanto vincolata da un
rapporto di lavoro che ha continuato a svolgere nonostante la disdetta del
contratto.
Tuttavia, secondo le disposizioni di legge,
in particolare l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si
estingue al più tardi 5 anni dopo il versamento della prestazione.
Considerato che i versamenti da gennaio ad
agosto 2009 sono stati eseguiti oltre i 5 anni dalla data della decisione di
restituzione (19 settembre 2014) l’importo da richiedere in restituzione
ammonta in totale a Chf. 77'925.35 netti e non Chf. 98'371.10 in quanto le
indennità versate da gennaio ad agosto 2009 sono cadute in prescrizione. (…)”
(Doc. A)
1.3. RI 1, sempre patrocinata
dall’avv. RI 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto:
" A. In
via provvisionale:
1. Al presente ricorso è concesso effetto sospensivo.
2. La
signora RI 1, __________, viene messa a beneficio delle indennità di
disoccupazione da parte della Cassa CO 1, con effetto retroattivo a partire dal
mese di febbraio 2014.
3. Protestate spese e ripetibili.
B. Nel merito:
1. La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che la signora RI 1, __________,
non dovrà restituire alcunché alla Cassa CO 1.
2. Protestate spese e ripetibili.” (Doc. I pag. 4)
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali la parte insorgente ha segnatamente addotto:
" (…)
4. Nella decisione impugnata si parte
nuovamente da una presunzione di colpevolezza del tutto inaccettabile.
Per il semplice fatto che dal profilo
teorico la Lear (Lespubb) impone la presenza costante nell’esercizio pubblico
del gerente a beneficio del relativo certificato, si dà per scontato che nel
caso specifico la ricorrente debba per forza di cose aver percepito un salario.
In realtà è ben nota la prassi vigente in
Ticino, in base alla quale già in passato bastava che presso l’Ufficio
cantonale permessi e passaporti fosse indicato il nominativo di un gerente con
certificato di capacità. Nella fattispecie sembra addirittura che l’allora capo
ufficio signor __________ avesse esplicitamente ratificato la situazione presso
il __________ di __________.
In sostanza la qui ricorrente, pur avendo
cessato di lavorare alle dipendenze di suo figlio al 31 dicembre 2008,
continuava anche nel 2009 e nel 2010 a figurare “gerente” a tutti gli effetti
dell’esercizio pubblico in questione.
Ci si scorda poi di considerare le
particolarità della fattispecie: la signora RI 1 in quegli anni per vari
periodi abitava con il suo secondo figlioletto nell’esercizio pubblico condotto
a tutti gli effetti dal figlio __________.
5. In considerazione di quanto sopra
esposto, visto che il procedimento penale aperto nei confronti della ricorrente
per i fatti in esame, e in particolare per la sua attività lavorativa negli
anni qui in discussione e per i suoi periodi di infortunio è tuttora pendente,
appare chiaro che la decisione qui in esame è perlomeno prematura.
In ogni caso dagli atti del procedimento
penale, che vengono qui formalmente richiamati, emerge in modo chiaro che la
ricorrente non ha mai percepito un salario quando era iscritta alla
disoccupazione, e otteneva le relative indennità. (…)” (Doc. I)
1.4. La Cassa, in risposta, ha
chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 5 marzo 2015 l’avv. RA 1,
per conto dell’insorgente, ha presentato delle osservazioni e ha ribadito la
richiesta di acquisizione dell’incarto penale (cfr. doc. V).
Inoltre l’11 marzo 2015 il
patrocinatore della ricorrente ha prodotto uno scritto del 27 marzo 2006 della
sua assistita indirizzato alla Sezione dei Permessi e intitolato “Contratto di
gerenza” da cui risulta:
" con il 1°
aprile 2006 metto a disposizione di mio figlio __________, di formazione cuoco
diplomato, la mia patente d’esercente a titolo gratuito.” (Doc. B allegato a
doc. VI)
1.6. Pendente causa il TCA ha
interpellato il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (competente per gli
esercizi pubblici dal 1° ottobre 2014, cfr. www3.ti.ch/CAN/comunicati/10-04-2014-comunicato-stampa-416797738070.pdf;
in precedenza competente era l’Ufficio del commercio e dei passaporti e antecedentemente
l’Ufficio dei permessi) in particolare in merito all’autorizzazione alla
gerenza a favore di RI 1 relativamente all’__________ di __________ (cfr. doc.
VII).
Il 14 aprile 2015 __________,
capo del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Sezione polizia
amministrativa, allegando copiosa documentazione (cfr. doc. IX1-12), ha
risposto:
" (…)
La signora RI 1 è stata gerente dell’__________ di __________ dal
12 aprile 2006 al 17 febbraio 2014.
Dal 18 febbraio 2014 la gerenza è stata autorizzata a favore del signor
__________.
(…)” (Doc. IX)
1.7. Questa Corte, pendente causa,
ha pure richiamato dalla Sezione del lavoro l’incarto completo relativo alla
ricorrente, comprensivo segnatamente del verbale dell’audizione dell’aprile
2014 di quest’ultima davanti all’Isp. __________ (cfr. doc. VIII).
La Sezione del lavoro ha
trasmesso l’incarto richiesto il 22 aprile 2015 (cfr. doc. X).
1.8. La Cassa, alla quale sono
stati inviati i doc. V, VI e gli esiti degli accertamenti esperiti (cfr. doc.
XI), il 28 aprile 2015, ha comunicato:
" (…) che la
nostra Cassa si riconferma nella propria decisione in quanto emerge in maniera
emblematica che la Sig.ra RI 1 è stata gerente durante tutto il periodo di
disoccupazione. Anche se figura che la patente d’esercente veniva messa a
disposizione a titolo gratuito, per la professione che svolgeva l’assicurata
doveva essere presente all’interno dell’esercizio nell’arco della settimana e
quindi doveva essere considerata vincolata da un rapporto di lavoro.
Si ribadisce anche che il TFA ha confermato
questa tesi in una sentenza del 5 dicembre 2003, riportata nel DLA 2004/2 n.
12, dove si precisa che la persona che mette a disposizione di un affittuario
di un locale pubblico la propria patente di esercente è obbligata a essere
presente in determinati momenti nel locale in questione quindi non ha più una
disponibilità sufficiente e di conseguenza non è da ritenere idonea al
collocamento.
Anche la documentazione trasmessaci in
copia, inviata dal servizio autorizzazioni e dalla Sezione del lavoro non
produce alcuna indicazione contrastante la nostra decisione su opposizione che
ha ridotto l’importo oggetto di restituzione richiesto dalla Sezione di __________.
(…)” (Doc. XIII)
Copia dei doc. XI e XIII è
stata spedita per conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. XVI).
1.9. La parte ricorrente, alla
quale sono parimenti stati trasmessi gli esiti delle verifiche effettuate dal
TCA con l’assegnazione di un termine per presentare osservazioni (cfr. doc. XII),
è rimasta silente.
1.10. La procedura è stata sospesa
informalmente nell’attesa di conoscere l’esito del procedimento penale aperto
nei confronti dell’insorgente. In effetti il 17 settembre 2014 la Sezione del
lavoro aveva inviato al Ministero pubblico una segnalazione relativa a
un’infrazione alla LADI, in quanto l’assicurata, mentre era al beneficio delle
indennità di disoccupazione (termine quadro per la riscossione di prestazioni:
26 gennaio 2009 – 25 gennaio 2011), ha continuato a esercitare il ruolo e la
funzione di gerente dell’__________ di __________ (cfr. doc. 54).
Il 23 novembre 2016 la
Cassa ha trasmesso a questo Tribunale copia dell’atto di accusa che __________,
Procuratore pubblico, ha emesso il 7 novembre 2016 nei confronti di RI 1 e di
suo figlio __________. La ricorrente è stata rinviata a giudizio, in
particolare, per il reato di ripetuta truffa per avere segnatamente:
" (…)
ingannato con astuzia i funzionari della Cassa
CO 1, dichiarando, in urto con la verità, di aver svolto, nel periodo 1.11.2007
– 31.12.2008 un’attività lavorativa presso il R__________ di __________ gestito
dal figlio __________, ciò che le ha permesso di maturare il diritto alle
indennità di disoccupazione, considerato che la RI 1 in realtà non è mai stata
assunta dal figlio, bensì è stato fatto risultare un contratto fittizio alfine
di permettere alla stessa di ricevere inizialmente le indennità malattia (cfr.
punto 1.1 del presente ACC), successivamente di poter richiedere il versamento
indebito di 400 indennità di disoccupazione, per un importo complessivo di CHF
98'187.05, nonché CHF 5'308.35 ottenuti dalla __________ per il periodo di
inabilità lavorativa da lei subito nel periodo in cui era in disoccupazione;
SUBORDINATAMENTE al punto 1.3
ripetuta infrazione alla LF
sull’assicurazione contro la disoccupazione
(…)
e meglio per avere
chiesto e ottenuto, dalla Cassa CO 1 di __________,
il versamento di indennità di disoccupazione per il periodo summenzionato (n.d.r.:
26 gennaio 2009 – 25 gennaio 2011), dichiarando, in urto con la verità, nei
formulari mensili “indicazioni della persona assicurata”, di non avere alcuna
attività professionale né da dipendente né da indipendente,
sottacendo che in realtà la stessa era
gerente del __________ di __________ gestito dal di lei figlio __________,
vincolata pertanto da un rapporto di lavoro,
ottenendo così indebitamente dalla Cassa di
disoccupazione prestazioni assicurative non dovute pari a CHF 102'912.35;
(…)” (Doc. 63 allegato a doc. XVII)
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurata deve restituire oppure no l’importo di fr. 77'925.35,
corrispondente alle indennità di disoccupazione percepite a torto nel periodo
settembre 2009 – novembre 2010.
L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di
questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad
eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Dal 1° aprile 2011 il
tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
"
La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione
dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06
del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF
127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Inoltre l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,
pag. 208.
2.2. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett.
a LADI il diritto all'indennità di disoccupazione è subordinato segnatamente
alla condizione che l'assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente. Per
l'art. 10 cpv. 1 e 2 LADI è considerato totalmente disoccupato chi non è
vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un'occupazione a tempo pieno, mentre
è considerato parzialmente disoccupato chi non è vincolato da alcun rapporto di
lavoro e cerca unicamente un'occupazione a tempo parziale oppure ha
un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno o un'altra
occupazione a tempo parziale. Secondo il cpv. 2bis del disposto, non è invece
considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di
lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto; cfr. STF 8C_511/2014
del 19 agosto 2015 consid. 3.1.; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014 consid.
3.1.; STFA C 87/02 del 7 giugno 2004 consid. 3).
La nostra Alta Corte ha
posto i criteri che consentono di determinare quando un’attività svolta a
titolo benevolo o di favore debba essere considerata paragonabile a un rapporto
di lavoro ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LADI. Questo sarà il caso se,
conformemente alla presunzione di cui all'art. 320 cpv. 2 CO, nelle circostanze
concrete e secondo gli usi del ramo professionale per il lavoro svolto viene
normalmente versato un salario o una controprestazione (cfr. DLA 2000 n. 32
pag. 172 consid. 1c; STFA C 278/03 del 17 febbraio 2004 consid. 2.1.2; STFA C
354/01 del 7 marzo 2003 consid. 3.2). Al riguardo va ricordato che i principi
che reggono la LADI perseguono lo scopo di evitare che attività lavorative che
rappresentano un certo valore economico e finanziario possano essere intraprese
a scapito dell'assicurazione disoccupazione, mentre dovrebbero essere
remunerate (cfr. DTF 120 V 519 consid.
4b/bb; STF 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3.; STFA C 107/05 del 18
luglio 2006 consid. 4.1).
2.3. Ulteriore fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia idoneo al collocamento ai sensi dell’art.
8 cpv. 1 lett. f LADI.
A norma dell’art. 15 cpv.
1 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a
provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento
deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04
del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
Soggettivamente la sua
situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere
collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011
consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
L'assicurato dimostra una
sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole
tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di
lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007
dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al
collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari
non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo
pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare
soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,
possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto
condizionatamente.
Quando l'assicurato è
talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il
ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento.
Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna
importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C
245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid.
3a pag. 101-102; DLA 1998 consid. 1b pag. 265).
L'idoneità al collocamento
dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di
norme di diritto pubblico.
Riguardo a quest'ultimo
aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di
un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il
diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. STF C 248/06
del 24 aprile 2007 consid. 2.1.; STFA C 8/05 del 1° aprile 2005 consid. 3.1.;
SVR 2001 ALV Nr. 3 pag. 5; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è
soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra
l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è
collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in
ragione di almeno il 20% di un lavoro a tempo pieno, oppure non lo è (cfr. DTF
136 V 95 consid. 5.1.; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal profilo della
perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in
che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere
un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78;
DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
2.4. Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 si è iscritta in disoccupazione
il 26 gennaio 2009, dichiarando dapprima una disponibilità lavorativa del 50%,
poi aumentata al 100% il 30 gennaio 2009, per le professioni di esercente tipo
1, cameriera senza AFC, impiegata di buffet (cfr. doc. 1; 3; inc. Sezione del
lavoro).
Nella “Domanda d’indennità
di disoccupazione” del 26 gennaio 2009 l’assicurata ha indicato di aver
lavorato presso __________ di __________ dal dicembre 2007 al dicembre 2008 (cfr.
doc. 4).
Quale motivo della
disdetta del rapporto di impiego nell’”Attestato del datore di lavoro” del 26
febbraio 2009 __________, figlio della ricorrente, ha precisato
“riorganizzazione” (cfr. doc. 5).
Nei formulari “Indicazioni
della persona assicurata” compilati mensilmente a partire dal mese di gennaio
2009 l’insorgente ha sempre risposto negativamente alle domande se avesse
lavorato per uno o più datori di lavoro oppure se avesse esercitato un’attività
indipendente (cfr. doc. 10; 12; 15; 18; 23; 27; 28; 30; 31; 34; 36-48).
Il 26 novembre 2010 il
nominativo dell’assicurata è stato annullato nella banca dati COLSTA con
effetto dal 1° dicembre 2010 a seguito dell’esaurimento delle 400 indennità di
disoccupazione riconosciutegli (cfr. doc. 49; inc. Sezione del lavoro: verbale
di audizione del 3 aprile 2014).
L’Ufficio del commercio e
dei passaporti (ora Servizio autorizzazioni, commercio e giochi; cfr. consid.
1.6.), il 18 febbraio 2014, ha comunicato all’Ufficio regionale di collocamento
di __________ che RI 1 era stata autorizzata alla gerenza dell’__________ di __________
il 12 aprile 2006 e che con lettera del 13 febbraio 2014 il figlio __________,
gestore dell’esercizio pubblico, ha richiesto di assumere la gerenza del
ritrovo (cfr. doc. 50).
Il 12 marzo 2014 la Cassa,
interpellata dalla Sezione del lavoro il 7 marzo 2014 (cfr. doc. 51), ha segnatamente
rilevato che:
" (…) il
diritto è stato accordato sulla base della documentazione prodotta (attestato
datore di lavoro e conteggi salariali) ed in particolare, visto e considerato
come alla documentazione sono stati allegati i conteggi dell’indennità
giornaliera da parte della __________, non abbiamo proceduto ad approfonditi
accertamenti. In effetti e sicuramente la __________ ha riconosciuto le
prestazioni in quanto il guadagno assicurato era come da indennità giornaliera
da loro versata.” (Doc. 52)
RI 1, il 3 aprile 2014, è
stata sentita dalla Sezione del lavoro.
Dal relativo verbale si
evince quanto segue:
" (…)
Con lettera del 26 marzo 2006 ho informato
l’allora Sezione dei Permessi (Bellinzona) che mettevo a disposizione la mia
patente d’esercente a titolo gratuito a mio figlio __________ per l’esercizio
dell’__________ a __________.
Nel contempo, con lettera 27 marzo 2006 il
figlio __________ (01.01.1984) comunicava la gestione del citato Esercizio pubblico
a decorrere dal 1° aprile 2006.
Di conseguenza, l’Ufficio dei permessi,
Servizio esercizi pubblici (Bellinzona) dal 12 aprile 2006 rilasciava
l’Autorizzazione alla gestione d’esercizio pubblico.
(…)
In data 1° novembre 2007 tra il __________
(__________– rappresentato da mio figlio __________) e la sottoscritta è stato
stipulato un contratto di lavoro per lavoratori a tempo pieno in qualità di
gerente con un salario lordo mensile pari a CHF 6'800.-; contratto sottoscritto
tra le parti il 05.11.2007.
(…)
Confermo che l’Ufficio dei permessi non è
stato informato sia dell’esistenza del contratto di lavoro (dal 01.11.2007) sia
della lettera di disdetta 07.01.2009.
Sia la sottoscritta che il figlio __________
(datore di lavoro) abbiamo sempre ritenuto nei confronti dell’Ufficio del
permessi che il mio certificato di capacità per gerente era messo a
disposizione a titolo gratuito e quindi non abbiamo considerato necessario
informarli.
In altre parole, nonostante la disdetta del
contratto di lavoro ho continuato a mettere a disposizione il mio certificato
alfine che l’__________ continuasse ad esercitare.
(…)
Con lettera 13 febbraio 2014 __________
(datore di lavoro) ha informato l’Ufficio del commercio (Bellinzona) che oltre
alla gestione dell’esercizio pubblico ha assunto anche la gerenza, nella misura
in cui ha ottenuto il 18.04.2013 il certificato di capacità Tipo 1.
(…)” (Inc. Sezione del lavoro: verbale
audizione del 3 aprile 2014)
Il 17 settembre 2014 la
Sezione del lavoro ha segnalato al Ministero pubblico il caso di RI 1 in
relazione a un’infrazione alla LADI, in quanto l’assicurata, mentre era al
beneficio delle indennità di disoccupazione (termine quadro per la riscossione
di prestazioni: 26 gennaio 2009 – 25 gennaio 2011), ha continuato a esercitare
il ruolo e la funzione di gerente dell’__________ di __________ (cfr. doc. 54).
Con decisione del 19
settembre 2014 la Cassa ha ordinato all’assicurata di restituire la somma di
fr. 98'371.10, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite a torto
nel periodo 26 gennaio 2009 – 30 novembre 2010 (cfr. doc. 55; consid. 1.1.).
Considerandi
La somma chiesta in
restituzione è stata ridotta a fr. 77'925.35 con decisione su opposizione del
26.
gennaio 2015, poiché la parte resistente ha ritenuto che il diritto di
richiedere il rimborso delle indennità versate da gennaio ad agosto 2009, ossia
oltre 5 anni prima dell’ordine di restituzione, fosse prescritto (cfr. doc. A;
consid. 1.2.).
2.5
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia innanzitutto che è tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che
gli è stata erogata in contrasto con la legge.
Infatti è determinante la
necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A
questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no
quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è
infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono
(cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.;
STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener
Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Inoltre è utile rilevare
che l’art. 3 cpv. 1 della Legge sugli esercizi pubblici (Les pubb) del 21
dicembre 1994, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevedeva che:
" Un
esercizio pubblico può essere aperto e gestito se:
a) il proprietario dell’immobile è in
possesso della patente corrispondente;
b) il gerente è in possesso del certificato
di capacità corrispondente e dell’autorizzazione dipartimentale di cui all’art.
28.
”
L’art. 53 cpv. 2 vLes pubb
enunciava che il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza.
Giusta l’art. 82 del
Regolamento della legge sugli esercizi pubblici (Res pubb) del 3 dicembre 1996,
valido fino al 31 marzo 2011, il gerente svolge la propria attività a tempo
pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (cpv. 1). Sono
riservate le eccezioni di cui agli art. 83, 84 e 85.
In particolare ex art. 84
cpv. 1 vRes pubb:
"
Il gerente può svolgere un’altra attività contemporaneamente alla
gerenza:
a) di un piccolo
esercizio;
b) di un esercizio in
cui è richiesto un certificato di capacità tipo II;¨
c) di un esercizio in
cui non è richiesto un certificato di capacità.”
Il cpv. 2 dell’art. 84
vRes pubb contemplava l’esclusione della doppia gerenza.
L’art. 4 cpv. 2 della
Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno
2010, entrata in vigore il 1° aprile 2011, enuncia che il gerente è la persona
fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è rilasciata
l’autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio.
Secondo l’art. 21 Lear il
gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua
presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti (cpv. 1). Il regolamento
fissa le modalità della sua presenza e reperibilità (cpv. 2).
L’art. 75 RLear, in vigore
dal 1° aprile 2011, sancisce che il gerente svolge la propria attività a tempo
pieno, in un unico esercizio (cpv. 1). La presenza a tempo pieno è intesa come
8.
ore giornaliere sull’arco di 5 giorni settimanali (cpv. 2). Sono riservate le
eccezioni di cui agli art. 76, 77, 78 (cpv. 3).
Giusta l’art. 77 RLear:
" Il gerente
può svolgere un’altra attività contemporaneamente alla gerenza:
a) di un piccolo esercizio di cui all’art.
10;
b) di un esercizio per il quale non è
richiesto il diploma cantonale. (cpv. 1)
La presenza del gerente deve in tutti i
casi essere garantita per almeno 20 ore sull’arco della settimana.”
L’art. 10 RLear definisce
i piccoli esercizi come quegli esercizi che si trovano in zona periferica
aventi capienza massima di 50 posti che dispongono di un numero massimo di tre
persone impiegate, compresi il gerente, i famigliari ed il personale
avventizio. Il computo del numero massimo di queste persone non tiene conto del
loro grado di occupazione.
2.6
Nella concreta fattispecie la
ricorrente è in possesso del certificato per esercenti Tipo 1 che equivale al
diploma cantonale d’esercente (cfr. inc. Sezione del lavoro: Analisi del
profilo della persona in cerca di impiego e Piano d’azione).
Inoltre dalle carte
processuali, come visto (cfr. consid. 2.4.), emerge che l’Ufficio dei permessi
– Servizio esercizi pubblici, il 12 aprile 2006 ha emanato un’Autorizzazione
alla gestione d’esercizio pubblico da cui risulta __________ quale gestore e RI
1.
quale gerente dell’__________ di __________ (cfr. doc. IX10).
Il 18 febbraio 2014
l’Ufficio del commercio e dei passaporti (diventato nel frattempo competente
per gli esercizi pubblici; dal 1° ottobre 2014 competente è il Servizio
autorizzazioni, commercio e giochi; cfr. consid. 1.6.) ha emesso
un’Autorizzazione provvisoria alla gerenza per esercizio con alloggio da cui
emerge che __________ è il gerente dell’__________ di __________ (cfr. doc.
IX1).
In effetti __________,
dopo aver ottenuto nell’aprile 2013 il Certificato di capacità Tipo 1 (cfr.
inc. Sezione del lavoro: verbale di audizione del 3 aprile 2014 della
ricorrente), il 13 febbraio 2014 ha chiesto all’Ufficio del commercio di
assumere, oltre alla gestione, anche la gerenza dell’esercizio pubblico di __________
(cfr. doc. IX3).
Interpellato espressamente
dal TCA (cfr. doc. VII), il capo del Servizio autorizzazioni, commercio e
giochi della Sezione polizia amministrativa, il 14 aprile 2015, ha del resto affermato
che l’insorgente è stata gerente dell’__________ di __________ dal 12 aprile
2006.
al 17 febbraio 2014 e che dal 18 febbraio 2014 la gerenza è stata
autorizzata a favore di __________ (cfr. doc. IX).
In simili condizioni, occorre
concludere che nel periodo determinante in questione, ovvero settembre 2009 –
novembre 2010, l’insorgente ha conservato il suo ruolo di gerente dell’__________
di __________.
Come esposto sopra, il
gerente svolge la propria attività a tempo pieno (cfr. art. 82 vRes pubb; 75
cpv. 1 RLear).
Pertanto la ricorrente, a
prescindere dal fatto che la medesima abbia dichiarato che la sua patente
d’esercente era utilizzata a favore dell’__________ di __________ a titolo
gratuito (cfr. doc. IX12), da settembre 2009 a novembre 2010 era impegnata a
tempo pieno presso l’esercizio pubblico di __________.
In casu è peraltro da
escludere che fosse possibile svolgere un’altra attività contemporaneamente
alla gerenza, non essendo adempiuta alcuna delle situazioni contemplate dall’art.
84.
cpv. 1 vRes pubb (cfr. consid. 2.5.).
In particolare l’__________,
sito in __________ a __________, trovandosi in zona centrale (cfr.
www.local.ch) e __________ (cfr. doc. IX10), non va considerato un piccolo
esercizio.
Va poi ricordato che
un’attività svolta a titolo benevolo o di favore deve essere considerata
paragonabile ad un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LADI, quando,
conformemente alla presunzione di cui all'art. 320 cpv. 2 CO, nelle circostanze
concrete e secondo gli usi del ramo professionale per il lavoro svolto viene
normalmente versato un salario o una controprestazione.
Nella presente fattispecie
l’attività di gerente della ricorrente, visto che tale funzione richiedeva, ai
sensi della legge cantonale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
(art. 82 vRes pubb; 75 RLear; cfr. consid. 2.5.), un impegno a tempo pieno,
deve essere in ogni caso assimilata a un rapporto di lavoro per il quale è
dovuta una retribuzione.
Ne discende che nel lasso
di tempo determinante, l’assicurata non era disoccupata totalmente o
parzialmente giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid. 2.2.).
Del resto per i mesi da
settembre 2009 a novembre 2010 neppure risulta ossequiata un’ulteriore
condizione del diritto a indennità di disoccupazione, e meglio l’idoneità al
collocamento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI (cfr. consid. 2.3.).
In effetti l’assicurata -
titolare del certificato per esercenti Tipo 1 messo a disposizione del figlio -
dovendo svolgere il proprio ruolo di gerente a tempo pieno, non era più sufficientemente
disponibile per un potenziale datore di lavoro.
La nostra Massima Istanza
con sentenza C 243/02 del 5 dicembre 2003, pubblicata in DLA 2004 N. 12 pag.
120, peraltro citata dalla parte resistente (cfr. doc. XIII), ha d’altronde
stabilito che l’inidoneità al collocamento di un assicurato che dispone della
patente di esercente e che è attivo quale gerente presso terzi presuppone
l’esistenza di un nesso causale tra gli obblighi che risultano dalla messa a
disposizione di un terzo della patente e la disponibilità insufficiente.
Il TFA ha specificato che
un tale nesso di causalità non esiste però se la persona assicurata è impedita
di soddisfare le condizioni previste dalla legge cantonale per motivi di
salute.
Nel caso di specie l’insorgente,
nell’arco di tempo in questione (settembre 2009 – novembre 2010), non risulta
essere stata inabile al lavoro (cfr. inc. Sezione del lavoro: verbale di
audizione del 3 aprile 2014 della ricorrente).
Infine giova rilevare che
in una sentenza C 65/04 del 29 giugno 2004 consid. 3.2. l’Alta Corte ha
osservato che:
" (…)
Le comportement d'un assuré qui réclame des
prestations doit cependant être interprété selon le principe de la bonne foi,
lequel exclut la possibilité de tirer un avantage d'une attitude contradictoire
ou abusive ou encore d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 II 269 consid. 7,124 II 270 consid. 4, 120 II 108 consid. 3a, 108 V 88).
De ce point de vue, un administré ne saurait guère jouer sur deux tableaux et
profiter, par des déclarations contradictoires, des avantages que lui procure
l'autorisation d'exploiter un bar et le versement d'indemnités de chômage.
(…)“
2.7
La Cassa è venuta a
conoscenza del fatto che l’assicurata avesse continuato anche nel 2009 e nel
2010.
a rivestire il ruolo di gerente dell’__________ di __________ nel 2014 (cfr.
doc. 55) e quindi solo nel 2014 la parte resistente ha potuto constatare che,
nel periodo in cui aveva versato prestazioni alla ricorrente, la medesima non
poteva essere considerata disoccupata, né era idonea al collocamento.
L’insorgente nel periodo
determinante (settembre 2009 – novembre 2010) ha così beneficiato di indennità
di disoccupazione a cui oggettivamente non aveva diritto.
In esito a
quanto precede il TCA ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro
adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA
delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di
disoccupazione all’assicurata per l’arco di tempo settembre 2009 – novembre
2010.
(in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF
8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).
La gerenza
dell’__________ di __________ da parte dell’assicurata durante il periodo di
riscossione delle prestazioni LADI costituisce, infatti, un fatto nuovo che,
qualora fosse stato portato a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a
prendere una decisione differente.
Ne discende
che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio
della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo
settembre 2009 – novembre 2010 (cfr. STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015
consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.).
2.8
A proposito dell’importo da
restituire e alla correttezza del medesimo questo Tribunale rileva che la
Cassa, con decisione su opposizione del 26 gennaio 2015, ha chiesto alla
ricorrente il rimborso dell’ammontare di fr. 77’925.35 (cfr. doc. A; consid.
1.2
), corrispondente alla somma degli importi interi delle indennità di
disoccupazione mensili ricevute nel periodo settembre 2009 – novembre 2010
(cfr. doc. 56).
Tenuto
conto di tutto quanto stabilito sopra, e meglio che l’insorgente nei mesi in
questione, non essendo disoccupata ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. a e 10
LADI, né idonea al collocamento giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI, ha
percepito a torto l’integralità delle prestazioni LADI, non presta fianco a
critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui vanno rimborsate
le intere indennità di disoccupazione di cui l’assicurata ha beneficiato nei
mesi da settembre 2009 a novembre 2010.
Del resto la parte
ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma
chiesta in restituzione.
2.9
L’emanazione del presente
giudizio rende priva di oggetto la domanda dell’insorgente di accordare effetto
sospensivo al ricorso (cfr. doc. I pag. 3 e 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno
2011.
consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008
del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA
38.2013.2
dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).
Relativamente alla
richiesta dell’assicurata di essere posta al beneficio di indennità di
disoccupazione con effetto retroattivo a partire dal mese di febbraio 2014
(cfr. doc. I pag. 3 e 4) giova altresì evidenziare che la costante
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF
9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr.
19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.
3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie
la decisione su opposizione del 26 gennaio 2015 riguarda esclusivamente la
restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurata dal
settembre 2009 al novembre 2010 (cfr. doc. A).
Ogni altra questione, in
particolare concernente un eventuale diritto a prestazioni LADI da febbraio
2014, esula dalla presente causa.
Per quanto attiene
all’asserzione ricorsuale secondo cui la decisione su opposizione del 26
gennaio 2015 impugnata sarebbe prematura, in quanto è pendente il procedimento
penale aperto nei confronti dell’assicurata in particolare in relazione alla
sua attività lavorativa negli anni in discussione (cfr. doc. I pag. 3), va
osservato che in concreto è emerso che, siccome la funzione della ricorrente di
gerente dell’__________ di __________ la occupava a tempo pieno, la stessa non
era disoccupata, né idonea al collocamento ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a
e f LADI (cfr. consid. 2.6.).
Pertanto, indipendentemente
dall’esito finale della vertenza penale, la restituzione delle indennità di
disoccupazione si impone già per ragioni esclusivamente connesse alla LADI.
Di conseguenza, da una
parte, la decisione su opposizione contestata non è prematura.
Dall’altra, non va dato
seguito alla richiesta dell’insorgente di richiamare gli atti penali (cfr. doc.
I p.to 5. Pag. 3; V).
A tale proposito va rammentato che conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere
altre prove (cfr. STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del
16.
gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid.
3.2
), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid.
1d e sentenza ivi citata).
E’ comunque utile
osservare che con atto di accusa emesso il 7 novembre 2016 la ricorrente, in
relazione al versamento a suo favore delle indennità di disoccupazione nel
termine quadro 26 gennaio 2009 – 25 gennaio 2011, è stata rinviata a giudizio
per il reato di ripetuta truffa, subordinatamente ripetuta infrazione alla LADI
(cfr. doc. 63 allegato a doc. XVII; consid. 1.10.).
2.10
Stante quanto
precede, la decisione su opposizione del 26 gennaio 2015 deve,
conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti