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Decisione

38.2015.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 dicembre 2016Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06

del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF

127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,

pag. 208.

2.2. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett.

a LADI il diritto all'indennità di disoccupazione è subordinato segnatamente

alla condizione che l'assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente. Per

l'art. 10 cpv. 1 e 2 LADI è considerato totalmente disoccupato chi non è

vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un'occupazione a tempo pieno, mentre

è considerato parzialmente disoccupato chi non è vincolato da alcun rapporto di

lavoro e cerca unicamente un'occupazione a tempo parziale oppure ha

un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno o un'altra

occupazione a tempo parziale. Secondo il cpv. 2bis del disposto, non è invece

considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di

lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto; cfr. STF 8C_511/2014

del 19 agosto 2015 consid. 3.1.; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014 consid.

3.1.; STFA C 87/02 del 7 giugno 2004 consid. 3).

La nostra Alta Corte ha

posto i criteri che consentono di determinare quando un’attività svolta a

titolo benevolo o di favore debba essere considerata paragonabile a un rapporto

di lavoro ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LADI. Questo sarà il caso se,

conformemente alla presunzione di cui all'art. 320 cpv. 2 CO, nelle circostanze

concrete e secondo gli usi del ramo professionale per il lavoro svolto viene

normalmente versato un salario o una controprestazione (cfr. DLA 2000 n. 32

pag. 172 consid. 1c; STFA C 278/03 del 17 febbraio 2004 consid. 2.1.2; STFA C

354/01 del 7 marzo 2003 consid. 3.2). Al riguardo va ricordato che i principi

che reggono la LADI perseguono lo scopo di evitare che attività lavorative che

rappresentano un certo valore economico e finanziario possano essere intraprese

a scapito dell'assicurazione disoccupazione, mentre dovrebbero essere

remunerate (cfr. DTF 120 V 519 consid.

4b/bb; STF 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3.; STFA C 107/05 del 18

luglio 2006 consid. 4.1).

2.3. Ulteriore fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione

è, tra l’altro, che l’assicurato sia idoneo al collocamento ai sensi dell’art.

8 cpv. 1 lett. f LADI.

A norma dell’art. 15 cpv.

1 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a

provvedimenti di reintegrazione.

L'idoneità al collocamento

deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04

del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

Soggettivamente la sua

situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere

collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011

consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

L'assicurato dimostra una

sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole

tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di

lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007

dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al

collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari

non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo

pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,

possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto

condizionatamente.

Quando l'assicurato è

talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il

ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento.

Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna

importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C

245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid.

3a pag. 101-102; DLA 1998 consid. 1b pag. 265).

L'idoneità al collocamento

dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di

norme di diritto pubblico.

Riguardo a quest'ultimo

aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di

un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il

diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. STF C 248/06

del 24 aprile 2007 consid. 2.1.; STFA C 8/05 del 1° aprile 2005 consid. 3.1.;

SVR 2001 ALV Nr. 3 pag. 5; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è

soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra

l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è

collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in

ragione di almeno il 20% di un lavoro a tempo pieno, oppure non lo è (cfr. DTF

136 V 95 consid. 5.1.; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal profilo della

perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in

che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere

un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78;

DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

2.4. Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 si è iscritta in disoccupazione

il 26 gennaio 2009, dichiarando dapprima una disponibilità lavorativa del 50%,

poi aumentata al 100% il 30 gennaio 2009, per le professioni di esercente tipo

1, cameriera senza AFC, impiegata di buffet (cfr. doc. 1; 3; inc. Sezione del

lavoro).

Nella “Domanda d’indennità

di disoccupazione” del 26 gennaio 2009 l’assicurata ha indicato di aver

lavorato presso __________ di __________ dal dicembre 2007 al dicembre 2008 (cfr.

doc. 4).

Quale motivo della

disdetta del rapporto di impiego nell’”Attestato del datore di lavoro” del 26

febbraio 2009 __________, figlio della ricorrente, ha precisato

“riorganizzazione” (cfr. doc. 5).

Nei formulari “Indicazioni

della persona assicurata” compilati mensilmente a partire dal mese di gennaio

2009 l’insorgente ha sempre risposto negativamente alle domande se avesse

lavorato per uno o più datori di lavoro oppure se avesse esercitato un’attività

indipendente (cfr. doc. 10; 12; 15; 18; 23; 27; 28; 30; 31; 34; 36-48).

Il 26 novembre 2010 il

nominativo dell’assicurata è stato annullato nella banca dati COLSTA con

effetto dal 1° dicembre 2010 a seguito dell’esaurimento delle 400 indennità di

disoccupazione riconosciutegli (cfr. doc. 49; inc. Sezione del lavoro: verbale

di audizione del 3 aprile 2014).

L’Ufficio del commercio e

dei passaporti (ora Servizio autorizzazioni, commercio e giochi; cfr. consid.

1.6.), il 18 febbraio 2014, ha comunicato all’Ufficio regionale di collocamento

di __________ che RI 1 era stata autorizzata alla gerenza dell’__________ di __________

il 12 aprile 2006 e che con lettera del 13 febbraio 2014 il figlio __________,

gestore dell’esercizio pubblico, ha richiesto di assumere la gerenza del

ritrovo (cfr. doc. 50).

Il 12 marzo 2014 la Cassa,

interpellata dalla Sezione del lavoro il 7 marzo 2014 (cfr. doc. 51), ha segnatamente

rilevato che:

" (…) il

diritto è stato accordato sulla base della documentazione prodotta (attestato

datore di lavoro e conteggi salariali) ed in particolare, visto e considerato

come alla documentazione sono stati allegati i conteggi dell’indennità

giornaliera da parte della __________, non abbiamo proceduto ad approfonditi

accertamenti. In effetti e sicuramente la __________ ha riconosciuto le

prestazioni in quanto il guadagno assicurato era come da indennità giornaliera

da loro versata.” (Doc. 52)

RI 1, il 3 aprile 2014, è

stata sentita dalla Sezione del lavoro.

Dal relativo verbale si

evince quanto segue:

" (…)

Con lettera del 26 marzo 2006 ho informato

l’allora Sezione dei Permessi (Bellinzona) che mettevo a disposizione la mia

patente d’esercente a titolo gratuito a mio figlio __________ per l’esercizio

dell’__________ a __________.

Nel contempo, con lettera 27 marzo 2006 il

figlio __________ (01.01.1984) comunicava la gestione del citato Esercizio pubblico

a decorrere dal 1° aprile 2006.

Di conseguenza, l’Ufficio dei permessi,

Servizio esercizi pubblici (Bellinzona) dal 12 aprile 2006 rilasciava

l’Autorizzazione alla gestione d’esercizio pubblico.

(…)

In data 1° novembre 2007 tra il __________

(__________– rappresentato da mio figlio __________) e la sottoscritta è stato

stipulato un contratto di lavoro per lavoratori a tempo pieno in qualità di

gerente con un salario lordo mensile pari a CHF 6'800.-; contratto sottoscritto

tra le parti il 05.11.2007.

(…)

Confermo che l’Ufficio dei permessi non è

stato informato sia dell’esistenza del contratto di lavoro (dal 01.11.2007) sia

della lettera di disdetta 07.01.2009.

Sia la sottoscritta che il figlio __________

(datore di lavoro) abbiamo sempre ritenuto nei confronti dell’Ufficio del

permessi che il mio certificato di capacità per gerente era messo a

disposizione a titolo gratuito e quindi non abbiamo considerato necessario

informarli.

In altre parole, nonostante la disdetta del

contratto di lavoro ho continuato a mettere a disposizione il mio certificato

alfine che l’__________ continuasse ad esercitare.

(…)

Con lettera 13 febbraio 2014 __________

(datore di lavoro) ha informato l’Ufficio del commercio (Bellinzona) che oltre

alla gestione dell’esercizio pubblico ha assunto anche la gerenza, nella misura

in cui ha ottenuto il 18.04.2013 il certificato di capacità Tipo 1.

(…)” (Inc. Sezione del lavoro: verbale

audizione del 3 aprile 2014)

Il 17 settembre 2014 la

Sezione del lavoro ha segnalato al Ministero pubblico il caso di RI 1 in

relazione a un’infrazione alla LADI, in quanto l’assicurata, mentre era al

beneficio delle indennità di disoccupazione (termine quadro per la riscossione

di prestazioni: 26 gennaio 2009 – 25 gennaio 2011), ha continuato a esercitare

il ruolo e la funzione di gerente dell’__________ di __________ (cfr. doc. 54).

Con decisione del 19

settembre 2014 la Cassa ha ordinato all’assicurata di restituire la somma di

fr. 98'371.10, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite a torto

nel periodo 26 gennaio 2009 – 30 novembre 2010 (cfr. doc. 55; consid. 1.1.).

Considerandi

La somma chiesta in

restituzione è stata ridotta a fr. 77'925.35 con decisione su opposizione del

26.

gennaio 2015, poiché la parte resistente ha ritenuto che il diritto di

richiedere il rimborso delle indennità versate da gennaio ad agosto 2009, ossia

oltre 5 anni prima dell’ordine di restituzione, fosse prescritto (cfr. doc. A;

consid. 1.2.).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia innanzitutto che è tenuto alla restituzione ogni

assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo

oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che

gli è stata erogata in contrasto con la legge.

Infatti è determinante la

necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A

questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no

quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è

infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono

(cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.;

STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener

Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Inoltre è utile rilevare

che l’art. 3 cpv. 1 della Legge sugli esercizi pubblici (Les pubb) del 21

dicembre 1994, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevedeva che:

" Un

esercizio pubblico può essere aperto e gestito se:

a) il proprietario dell’immobile è in

possesso della patente corrispondente;

b) il gerente è in possesso del certificato

di capacità corrispondente e dell’autorizzazione dipartimentale di cui all’art.

28.

L’art. 53 cpv. 2 vLes pubb

enunciava che il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza.

Giusta l’art. 82 del

Regolamento della legge sugli esercizi pubblici (Res pubb) del 3 dicembre 1996,

valido fino al 31 marzo 2011, il gerente svolge la propria attività a tempo

pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (cpv. 1). Sono

riservate le eccezioni di cui agli art. 83, 84 e 85.

In particolare ex art. 84

cpv. 1 vRes pubb:

"

Il gerente può svolgere un’altra attività contemporaneamente alla

gerenza:

a) di un piccolo

esercizio;

b) di un esercizio in

cui è richiesto un certificato di capacità tipo II;¨

c) di un esercizio in

cui non è richiesto un certificato di capacità.”

Il cpv. 2 dell’art. 84

vRes pubb contemplava l’esclusione della doppia gerenza.

L’art. 4 cpv. 2 della

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno

2010, entrata in vigore il 1° aprile 2011, enuncia che il gerente è la persona

fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è rilasciata

l’autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio.

Secondo l’art. 21 Lear il

gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua

presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti (cpv. 1). Il regolamento

fissa le modalità della sua presenza e reperibilità (cpv. 2).

L’art. 75 RLear, in vigore

dal 1° aprile 2011, sancisce che il gerente svolge la propria attività a tempo

pieno, in un unico esercizio (cpv. 1). La presenza a tempo pieno è intesa come

8.

ore giornaliere sull’arco di 5 giorni settimanali (cpv. 2). Sono riservate le

eccezioni di cui agli art. 76, 77, 78 (cpv. 3).

Giusta l’art. 77 RLear:

" Il gerente

può svolgere un’altra attività contemporaneamente alla gerenza:

a) di un piccolo esercizio di cui all’art.

10;

b) di un esercizio per il quale non è

richiesto il diploma cantonale. (cpv. 1)

La presenza del gerente deve in tutti i

casi essere garantita per almeno 20 ore sull’arco della settimana.”

L’art. 10 RLear definisce

i piccoli esercizi come quegli esercizi che si trovano in zona periferica

aventi capienza massima di 50 posti che dispongono di un numero massimo di tre

persone impiegate, compresi il gerente, i famigliari ed il personale

avventizio. Il computo del numero massimo di queste persone non tiene conto del

loro grado di occupazione.

2.6

Nella concreta fattispecie la

ricorrente è in possesso del certificato per esercenti Tipo 1 che equivale al

diploma cantonale d’esercente (cfr. inc. Sezione del lavoro: Analisi del

profilo della persona in cerca di impiego e Piano d’azione).

Inoltre dalle carte

processuali, come visto (cfr. consid. 2.4.), emerge che l’Ufficio dei permessi

– Servizio esercizi pubblici, il 12 aprile 2006 ha emanato un’Autorizzazione

alla gestione d’esercizio pubblico da cui risulta __________ quale gestore e RI

1.

quale gerente dell’__________ di __________ (cfr. doc. IX10).

Il 18 febbraio 2014

l’Ufficio del commercio e dei passaporti (diventato nel frattempo competente

per gli esercizi pubblici; dal 1° ottobre 2014 competente è il Servizio

autorizzazioni, commercio e giochi; cfr. consid. 1.6.) ha emesso

un’Autorizzazione provvisoria alla gerenza per esercizio con alloggio da cui

emerge che __________ è il gerente dell’__________ di __________ (cfr. doc.

IX1).

In effetti __________,

dopo aver ottenuto nell’aprile 2013 il Certificato di capacità Tipo 1 (cfr.

inc. Sezione del lavoro: verbale di audizione del 3 aprile 2014 della

ricorrente), il 13 febbraio 2014 ha chiesto all’Ufficio del commercio di

assumere, oltre alla gestione, anche la gerenza dell’esercizio pubblico di __________

(cfr. doc. IX3).

Interpellato espressamente

dal TCA (cfr. doc. VII), il capo del Servizio autorizzazioni, commercio e

giochi della Sezione polizia amministrativa, il 14 aprile 2015, ha del resto affermato

che l’insorgente è stata gerente dell’__________ di __________ dal 12 aprile

2006.

al 17 febbraio 2014 e che dal 18 febbraio 2014 la gerenza è stata

autorizzata a favore di __________ (cfr. doc. IX).

In simili condizioni, occorre

concludere che nel periodo determinante in questione, ovvero settembre 2009 –

novembre 2010, l’insorgente ha conservato il suo ruolo di gerente dell’__________

di __________.

Come esposto sopra, il

gerente svolge la propria attività a tempo pieno (cfr. art. 82 vRes pubb; 75

cpv. 1 RLear).

Pertanto la ricorrente, a

prescindere dal fatto che la medesima abbia dichiarato che la sua patente

d’esercente era utilizzata a favore dell’__________ di __________ a titolo

gratuito (cfr. doc. IX12), da settembre 2009 a novembre 2010 era impegnata a

tempo pieno presso l’esercizio pubblico di __________.

In casu è peraltro da

escludere che fosse possibile svolgere un’altra attività contemporaneamente

alla gerenza, non essendo adempiuta alcuna delle situazioni contemplate dall’art.

84.

cpv. 1 vRes pubb (cfr. consid. 2.5.).

In particolare l’__________,

sito in __________ a __________, trovandosi in zona centrale (cfr.

www.local.ch) e __________ (cfr. doc. IX10), non va considerato un piccolo

esercizio.

Va poi ricordato che

un’attività svolta a titolo benevolo o di favore deve essere considerata

paragonabile ad un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LADI, quando,

conformemente alla presunzione di cui all'art. 320 cpv. 2 CO, nelle circostanze

concrete e secondo gli usi del ramo professionale per il lavoro svolto viene

normalmente versato un salario o una controprestazione.

Nella presente fattispecie

l’attività di gerente della ricorrente, visto che tale funzione richiedeva, ai

sensi della legge cantonale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

(art. 82 vRes pubb; 75 RLear; cfr. consid. 2.5.), un impegno a tempo pieno,

deve essere in ogni caso assimilata a un rapporto di lavoro per il quale è

dovuta una retribuzione.

Ne discende che nel lasso

di tempo determinante, l’assicurata non era disoccupata totalmente o

parzialmente giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid. 2.2.).

Del resto per i mesi da

settembre 2009 a novembre 2010 neppure risulta ossequiata un’ulteriore

condizione del diritto a indennità di disoccupazione, e meglio l’idoneità al

collocamento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI (cfr. consid. 2.3.).

In effetti l’assicurata -

titolare del certificato per esercenti Tipo 1 messo a disposizione del figlio -

dovendo svolgere il proprio ruolo di gerente a tempo pieno, non era più sufficientemente

disponibile per un potenziale datore di lavoro.

La nostra Massima Istanza

con sentenza C 243/02 del 5 dicembre 2003, pubblicata in DLA 2004 N. 12 pag.

120, peraltro citata dalla parte resistente (cfr. doc. XIII), ha d’altronde

stabilito che l’inidoneità al collocamento di un assicurato che dispone della

patente di esercente e che è attivo quale gerente presso terzi presuppone

l’esistenza di un nesso causale tra gli obblighi che risultano dalla messa a

disposizione di un terzo della patente e la disponibilità insufficiente.

Il TFA ha specificato che

un tale nesso di causalità non esiste però se la persona assicurata è impedita

di soddisfare le condizioni previste dalla legge cantonale per motivi di

salute.

Nel caso di specie l’insorgente,

nell’arco di tempo in questione (settembre 2009 – novembre 2010), non risulta

essere stata inabile al lavoro (cfr. inc. Sezione del lavoro: verbale di

audizione del 3 aprile 2014 della ricorrente).

Infine giova rilevare che

in una sentenza C 65/04 del 29 giugno 2004 consid. 3.2. l’Alta Corte ha

osservato che:

" (…)

Le comportement d'un assuré qui réclame des

prestations doit cependant être interprété selon le principe de la bonne foi,

lequel exclut la possibilité de tirer un avantage d'une attitude contradictoire

ou abusive ou encore d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 II 269 consid. 7,124 II 270 consid. 4, 120 II 108 consid. 3a, 108 V 88).

De ce point de vue, un administré ne saurait guère jouer sur deux tableaux et

profiter, par des déclarations contradictoires, des avantages que lui procure

l'autorisation d'exploiter un bar et le versement d'indemnités de chômage.

(…)“

2.7

La Cassa è venuta a

conoscenza del fatto che l’assicurata avesse continuato anche nel 2009 e nel

2010.

a rivestire il ruolo di gerente dell’__________ di __________ nel 2014 (cfr.

doc. 55) e quindi solo nel 2014 la parte resistente ha potuto constatare che,

nel periodo in cui aveva versato prestazioni alla ricorrente, la medesima non

poteva essere considerata disoccupata, né era idonea al collocamento.

L’insorgente nel periodo

determinante (settembre 2009 – novembre 2010) ha così beneficiato di indennità

di disoccupazione a cui oggettivamente non aveva diritto.

In esito a

quanto precede il TCA ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro

adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA

delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di

disoccupazione all’assicurata per l’arco di tempo settembre 2009 – novembre

2010.

(in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF

8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).

La gerenza

dell’__________ di __________ da parte dell’assicurata durante il periodo di

riscossione delle prestazioni LADI costituisce, infatti, un fatto nuovo che,

qualora fosse stato portato a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a

prendere una decisione differente.

Ne discende

che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio

della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo

settembre 2009 – novembre 2010 (cfr. STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015

consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.).

2.8

A proposito dell’importo da

restituire e alla correttezza del medesimo questo Tribunale rileva che la

Cassa, con decisione su opposizione del 26 gennaio 2015, ha chiesto alla

ricorrente il rimborso dell’ammontare di fr. 77’925.35 (cfr. doc. A; consid.

1.2

), corrispondente alla somma degli importi interi delle indennità di

disoccupazione mensili ricevute nel periodo settembre 2009 – novembre 2010

(cfr. doc. 56).

Tenuto

conto di tutto quanto stabilito sopra, e meglio che l’insorgente nei mesi in

questione, non essendo disoccupata ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. a e 10

LADI, né idonea al collocamento giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI, ha

percepito a torto l’integralità delle prestazioni LADI, non presta fianco a

critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui vanno rimborsate

le intere indennità di disoccupazione di cui l’assicurata ha beneficiato nei

mesi da settembre 2009 a novembre 2010.

Del resto la parte

ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma

chiesta in restituzione.

2.9

L’emanazione del presente

giudizio rende priva di oggetto la domanda dell’insorgente di accordare effetto

sospensivo al ricorso (cfr. doc. I pag. 3 e 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno

2011.

consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008

del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA

38.2013.2

dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).

Relativamente alla

richiesta dell’assicurata di essere posta al beneficio di indennità di

disoccupazione con effetto retroattivo a partire dal mese di febbraio 2014

(cfr. doc. I pag. 3 e 4) giova altresì evidenziare che la costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF

9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr.

19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.

3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella presente fattispecie

la decisione su opposizione del 26 gennaio 2015 riguarda esclusivamente la

restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurata dal

settembre 2009 al novembre 2010 (cfr. doc. A).

Ogni altra questione, in

particolare concernente un eventuale diritto a prestazioni LADI da febbraio

2014, esula dalla presente causa.

Per quanto attiene

all’asserzione ricorsuale secondo cui la decisione su opposizione del 26

gennaio 2015 impugnata sarebbe prematura, in quanto è pendente il procedimento

penale aperto nei confronti dell’assicurata in particolare in relazione alla

sua attività lavorativa negli anni in discussione (cfr. doc. I pag. 3), va

osservato che in concreto è emerso che, siccome la funzione della ricorrente di

gerente dell’__________ di __________ la occupava a tempo pieno, la stessa non

era disoccupata, né idonea al collocamento ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a

e f LADI (cfr. consid. 2.6.).

Pertanto, indipendentemente

dall’esito finale della vertenza penale, la restituzione delle indennità di

disoccupazione si impone già per ragioni esclusivamente connesse alla LADI.

Di conseguenza, da una

parte, la decisione su opposizione contestata non è prematura.

Dall’altra, non va dato

seguito alla richiesta dell’insorgente di richiamare gli atti penali (cfr. doc.

I p.to 5. Pag. 3; V).

A tale proposito va rammentato che conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere

altre prove (cfr. STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16.

gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid.

3.2

), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

E’ comunque utile

osservare che con atto di accusa emesso il 7 novembre 2016 la ricorrente, in

relazione al versamento a suo favore delle indennità di disoccupazione nel

termine quadro 26 gennaio 2009 – 25 gennaio 2011, è stata rinviata a giudizio

per il reato di ripetuta truffa, subordinatamente ripetuta infrazione alla LADI

(cfr. doc. 63 allegato a doc. XVII; consid. 1.10.).

2.10

Stante quanto

precede, la decisione su opposizione del 26 gennaio 2015 deve,

conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti