38.2015.80
Rettam.URC ha annullato nominativo ric.dal sistema COLSTA (in quanto era terminato il dt a ID). Non violaz. del dt a informaz.e consulenza. Conseguentem.a ragione Uff. misure attive revocato dec.di co
21 novembre 2016Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.80
38.2016.19
rs
Lugano
21 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 23 dicembre 2015 e del 29 marzo
2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 novembre 2015 emanata
da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
e
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo 2016 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 26 novembre 2015 l’Ufficio delle misure attive ha confermato la propria
decisione del 6 ottobre 2015 (cfr. doc. 6 inc. 38.2015.80) con cui aveva
revocato il proprio provvedimento del 17 settembre 2015 (cfr. doc. 5 inc.
38.2015.80) di accoglimento della domanda di assegni per il periodo di
introduzione per il mese di settembre 2015 interposta il 7 settembre 2015 da RI
1, in quanto al momento della richiesta la medesima non risultava più iscritta
- dal 14 luglio 2015 - per il collocamento (cfr. doc. A inc. 38.2015.80).
1.2. Il 23 dicembre 2015 RI 1,
rappresentata dallo Studio legale RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al
TCA contro la decisione su opposizione del 26 novembre 2015, chiedendo:
" La
decisione del 6 ottobre dell’Ufficio delle misure attive è annullata e la
decisione n. 330685161 del 17 settembre 2015 confermata, previo annullamento
dell’estromissione della signora RI 1 dal sistema COLSTA.” (Doc. I pag. 9 inc.
38.2015.80)
A sostegno delle proprie
pretese la parte ricorrente ha segnatamente addotto che dal verbale del
colloquio di consulenza del 14 luglio 2015 che ha preceduto la conferma di
annullamento dell’iscrizione nel sistema COLSTA del medesimo giorno non risulta
alcun riferimento al fatto che chiudendo la pratica l’assicurata avrebbe
rinunciato all’ottenimento degli assegni per il periodo d’introduzione.
Al riguardo la
patrocinatrice ha precisato, da un lato, che l’insorgente sarebbe stata indotta
dalla consulente a chiudere la pratica visto che aveva terminato le sue
indennità di disoccupazione all’inizio di luglio 2015 e che aveva trovato un
lavoro da settembre.
Dall’altro, che la
conferma d’annullamento del sistema COLSTA mette solo in evidenza che a seguito
dello stralcio del suo nominativo dalla banca dati COLSTA la medesima non era
più sottoposta agli obblighi di controllo e non adempiva più ai presupposti per
beneficiare delle indennità di disoccupazione, lasciando così intendere che non
rinunciava ad alcunché ritenuto che il suo diritto alle indennità di
disoccupazione si era già esaurito il 6 luglio 2015.
A mente della ricorrente è
pertanto evidente di non essere stata informata circa il suo diritto di rimanere
iscritta presso l’URC anche dopo l’esaurimento del diritto alle indennità e
dopo aver trovato un lavoro con inizio 1° settembre 2015 e di conseguenza circa
il suo diritto di chiedere gli API.
E’ stato indicato che del
resto nemmeno la lettera del 21 luglio 2015 dell’__________, in merito a cosa
fare quando il diritto all’indennità è esaurito, fa accenno al fatto che è
necessario restare iscritti all’URC per poter beneficiare degli API.
La parte ricorrente
ritiene che il modo di procedere dell’URC, ossia indurla a chiudere la pratica
a seguito dell’esaurimento del diritto a indennità senza avvisarla che così
rinunciava agli altri aiuti al collocamento previsti dalla legge, in
particolare dagli art. 65 e 66 LADI e 5a L-rilocc, sia contrario ai principi
degli art. 26 cpv. 1 e 2 LC e 2a cpv. 1 lett. a RL-rilocc e come tale non vada
tutelato.
Infine la patrocinatrice
dell’insorgente sostiene che in tali condizioni l’accordo dato dalla sua
assistita in occasione del colloquio del 14 luglio 2015 a chiudere la sua
pratica era inficiato di errore essenziale, in quanto espresso senza essere
stata adeguatamente informata sulle relative conseguenze, per cui lo stesso non
può considerarsi valido per la cancellazione del suo nominativo dal sistema
COLSTA (cfr. doc. I inc. 38.2015.80).
1.3. Nella propria risposta di
causa del 21 gennaio 2016 l’Ufficio delle misure attive ha postulato la
reiezione dell’impugnativa, osservando quanto segue:
" (…)
Nello specifico la signora RI 1 ha chiuso
la disoccupazione a contare dal 14 luglio 2015, e pertanto da tale data non è
più sottoposta agli obblighi di controllo (art. 17 LADI) e contemporaneamente
non adempie più i presupposti per beneficiare delle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Considerato che la richiesta di concessione
dell’assegno per il periodo d’introduzione è stata inoltrata dopo oltre 1 mese
e mezzo dalla chiusura della disoccupazione, il sussidio non può essere
accordato.
Diversamente da quanto sostenuto dal
rappresentante legale della signora __________ quest’ultima è stata
diligentemente informata sull’esistenza del sussidio in oggetto e di altre
misure a sostegno del reinserimento nel mondo del lavoro, informazione ricevuta
durante la giornata informativa “Diritti & Doveri” del 3 marzo 2015 (cfr.
allegato 10). (…)” (Doc. III inc. 38.2015.80)
1.4. Con replica del 1° febbraio
2016 la ricorrente, sempre assistita dallo Studio legale RA 1, ha affermato
innanzitutto che in occasione della giornata “Diritti & Doveri” sono state
date informazioni molto generiche.
Inoltre che l’assicurata
non è stata esaustivamente informata in merito agli API, in particolare con
specifico riguardo al fatto che la fine delle indennità di disoccupazione
comportasse l’esclusione automatica dal sistema COLSTA e che tra le conseguenze
vi fosse quella della perdita del diritto a tali sussidi.
Infine è stato
puntualizzato che neppure durante il primo colloquio personale con la
consulente del 14 aprile 2015 era stata esplicitamente messa al corrente della
possibilità di poter usufruire degli API. Al riguardo viene precisato che
l’insorgente in quell’occasione aveva comunicato alla consulente di svolgere
uno stage presso l’attuale datrice di lavoro, ovvero la __________, riferendo
che se avesse avuto l’opportunità di effettuare un corso base di computer, avrebbe
potuto essere assunta al 100% (cfr. doc. V inc. 38.2015.80).
1.5. Il 4 febbraio 2016 l’Ufficio
delle misure attive ha prodotto la propria duplica da cui emerge:
" (…)
L’Ufficio delle misure attive, diversamente
da quanto sostenuto dal rappresentante legale della signora RI 1, ritiene che
l’assicurata sia stata debitamente e tempestivamente informata dall’Ufficio
regionale di collocamento (URC) anche in merito ai provvedimenti del mercato
del lavoro.
Nello specifico facciamo riferimento al
momento un cui la signora RI 1 si è presentata allo sportello per l’iscrizione
all’URC di __________, il 19 febbraio 2015. In tale data l’assicurata ha
sottoscritto un documento intitolato “convocazione all’appuntamento per la
registrazione in Colsta” (cfr. documento 1), documento quest’ultimo che tra
l’altro informa sull’esistenza di alcuni opuscoli informativi reperibili
all’Ufficio di collocamento e sul sito internet www.area-lavoro.ch.
Uno di questi opuscoli, quello intitolato
“Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (716.800i)”, informa anche sulle
condizioni da soddisfare per poter beneficiare di un assegno per il periodo
d’introduzione (API). (…)” (Doc. VII inc. 38.2015.80)
1.6. Pendente causa il TCA ha
invitato l’Ufficio delle misure attive a trasmettere l’incarto completo
relativo all’assicurata, in particolare i documenti allegati all’opposizione del
5 novembre 2015 (cfr. doc. IX inc. 38.2015.80).
L’amministrazione ha dato
seguito alla richiesta il 3 marzo 2016 (cfr. doc. X + 1/10 inc. 38.2015.80).
1.7. Il 15 marzo 2016 la parte
ricorrente ha prodotto copia della decisione del 2 marzo 2016 emanata
dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ in merito alla cancellazione
del nominativo dell’assicurata dal sistema COLSTA (cfr. doc. XII +1/2 inc.
38.2015.80), che è stata inviata per conoscenza all’Ufficio delle misure attive
(cfr. doc. XIII inc. 38.2015.80).
1.8. In effetti l’Ufficio
regionale di collocamento di __________ (in seguito URC) il 2 marzo 2016 ha
emesso una decisione su opposizione in risposta allo scritto inoltrato l’8
febbraio 2016 all’URC da RI 1 personalmente e intitolato “Domanda di iscrizione
retroattiva al servizio pubblico di collocamento e al sistema COLSTA”.
L’assicurata, nella
domanda citata, ha postulato l’iscrizione retroattiva per il periodo 14 luglio -
1° settembre 2015 per poter avere diritto agli assegni per il periodo
d’introduzione, visto che quando è avvenuta la cancellazione dal sistema COLSTA,
il 14 luglio 2015, non era stata adeguatamente informata in merito alle
relative conseguenze, in particolare alla perdita del diritto agli API (cfr.
doc. 145 inc. 38.2016.19).
L’URC, considerando lo
scritto dell’assicurata dell’8 febbraio 2015 quale opposizione contro la
conferma di annullamento della sua iscrizione al sistema COLSTA del 14 luglio
2015 (cfr. doc. A e P inc. 38.2015.19), il 2 marzo 2016 ha emanato una
decisione su opposizione con cui ha respinto la richiesta di iscrizione retroattiva
dal 14 luglio al 1° settembre 2015.
L’amministrazione ha
motivato il proprio provvedimento rilevando che l’annullamento dell’iscrizione ha
avuto luogo il 14 luglio 2015 in modo corretto in accordo con l’assicurata, in
quanto aveva ricevuto il contratto di lavoro firmato con la __________ di __________
il 19 maggio 2015 con inizio il 1° settembre 2015 ed erano terminate le
indennità di disoccupazione (cfr. doc. A inc. 38.2016.19).
1.9. Contro la decisione su
opposizione del 2 marzo 2016 l’assicurata, rappresentata dallo Studio legale RA
1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA con il quale ha chiesto, in via
preliminare, che l’istruttoria della causa venga riunita con quella di cui
all’inc. 38.2015.80 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.) e nel merito l’annullamento del
provvedimento impugnato e conseguentemente l’annullamento della sua
estromissione dal sistema COLSTA.
La ricorrente, a sostegno
della propria pretesa, ha proposto argomentazioni identiche a quelle
esposte nel ricorso contro la decisione su opposizione del 26 novembre 2016
(cfr. doc. I inc. 38.2016.19; doc. I inc. 38.2015.80; consid. 1.2.).
1.10. Con risposta dell’8 aprile
2016 l’URC ha confermato la correttezza della propria decisione su opposizione
del 2 marzo 2016, osservando:
" (…)
- al momento della
chiusura del caso in luglio 2015 né l’assicurata né la consulente del personale
potevano sapere che in settembre 2015 il datore di lavoro avrebbe fatto
richiesta di un API (Assegni per il per il Periodo di Introduzione), non vi era
pertanto nessun elemento concreto che avrebbe dovuto indurre la consulente del
personale a discutere in modo specifico degli API;
- l’URC aveva
appena approvato e sostenuto l’assicurata con una misura di formazione ritenuta
indispensabile per l’impiego con inizio il 1° settembre 2015 e non vi erano
elementi che indicassero la necessità di ulteriori provvedimenti del mercato
del lavoro (vedi condizioni di assunzione elencate nella lettera del datore di
lavoro __________ del 5 maggio 2015);
- l’assicurata durante
la disoccupazione controllata ha ricevuto tutte le usuali informazioni, tra cui
anche la segnalazione degli opuscoli pubblicati dalla seco su www.area-lavoro.ch
(vedi documento Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano
d’azione del 5 marzo 2015);
- riteniamo
pertanto che non vi sia stata violazione dell’obbligo d’informare o fornire
consulenza da parte dell’URC (art. 27 LPGA).” (Doc. III inc. 38.2016.19)
1.11. Il 14 aprile 2016 il legale della
ricorrente ha presentato una replica del medesimo tenore della replica
inoltrata contestualmente alla vertenza 38.2015.80 (cfr. doc. V inc.
38.2016.19; doc. V inc. 38.2015.80; consid. 1.4.).
1.12. L’URC, il 19 aprile 2016, ha
comunicato di ritenere che in base alle argomentazioni addotte non sussistono
nuovi elementi rilevanti tali da modificare la proprio decisione (cfr. doc.
VII).
1.13. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
In ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1
LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di
cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa
Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può
ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della
decisione delle altre.
Nella concreta evenienza,
visto che i ricorsi presentati dalla medesima insorgente sono diretti contro
due decisioni su opposizione che concernono fatti, perlomeno parzialmente di
ugual natura, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le
procedure ricorsuali 38.2015.80 e 38.2016.19 sono dunque congiunte in un unico
procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio
2013, consid. 1; STF 8C_913/2009,8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59
consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è, innanzitutto, la questione di sapere se la ricorrente possa o
meno essere iscritta retroattivamente al collocamento per il periodo 14 luglio
– 1° settembre 2015.
Il TCA deve inoltre
verificare se rettamente o meno l’Ufficio delle misure attive abbia revocato la
propria decisione del 17 settembre 2015 con la quale all’insorgente erano stato
concessi degli assegni per il periodo d’introduzione per il mese di settembre
2015.
2.3. Come visto nei fatti, l’URC
ha considerato la “Domanda di iscrizione retroattiva al servizio pubblico di
collocamento e al sistema COLSTA” per il periodo 14 luglio – 1° settembre 2015
inoltrata dall’assicurata l’8 febbraio 2016 quale opposizione contro la “Conferma
di annullamento della sua iscrizione al sistema COLSTA” del 14 luglio 2015
(cfr. consid. 1.8.).
Al riguardo va
innanzitutto rilevato che la giurisprudenza e la dottrina hanno
precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità
amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e individuale in
maniera imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 PA; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009
consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1,
118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de
droit administratif. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea
1991, n. 936-955, pag. 214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de
l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de
travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und
Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, pag. 27).
Inoltre
questa Corte osserva che la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”
presenta in generale le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STCA
38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.3.segg.; STCA 38.2008.41 del 4
dicembre 2008 consid. 2.4. e STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg. in cui l’Alta Corte
ha implicitamente avallato quanto stabilito da questa Corte circa la natura di
decisione informale della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”).
In concreto con la “Conferma
d’annullamento dal sistema COLSTA” del 14 luglio 2015 (cfr. doc. P inc.
38.2016.19) è stata regolata una situazione concreta e individuale, ossia è
stata fissata la data a partire dalla quale l’assicurata non risultava più
quale persona in cerca di impiego e quindi non figurava più iscritta all’URC.
Di conseguenza anche tale
provvedimento, analogamente alla “Conferma di registrazione nel sistema
COLSTA”, presenta le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STF 8C_627/2009
dell’8 giugno 2010 consid. 3.1.).
In simili condizioni
contro la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 14 luglio 2015
poteva essere interposta opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA.
Rettamente, quindi, l’URC
ha considerato lo scritto dell’8 febbraio 2016 con cui l’insorgente ha chiesto
l’iscrizione al sistema COLSTA con effetto retroattivo dal 14 luglio al 1°
settembre 2015, ovvero ha contestato lo stralcio del suo nominativo dal 14
luglio 2015, quale opposizione alla decisione informale “Conferma
d’annullamento dal sistema COLSTA” del 14 luglio 2015 e il 2 marzo 2016 ha
emanato una decisione su opposizione.
L’opposizione dell’8
febbraio 2016 è stata peraltro giustamente considerata tempestiva e quindi
ricevibile, visto che l’assicurata ha manifestato il proprio disaccordo con la
data dell’annullamento dell’iscrizione quale persona in cerca di impiego di cui
alla decisione informale del 14 luglio 2015 entro il termine di un anno
dall’emanazione di quest’ultima.
In proposito giova
evidenziare che con la DTF 134 V 145 il Tribunale federale, nel settore
dell’assicurazione contro gli infortuni, ha stabilito, in particolare, che se
l'assicuratore ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di
prestazioni non già nella forma di una decisione, ma in modo informale, e la
persona interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di
principio manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno.
Senza tempestiva reazione, la decisione informale diventa valida, così come se
fosse stata resa correttamente a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA.
Per quanto concerne il
termine di un anno per interporre opposizione contro decisioni informali nell’ambito
dell’assicurazione contro la disoccupazione cfr. STF 8C_627/2009 dell’8 giugno
2010 consid. 3.1.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.7.
A ragione, pertanto, l’URC
è entrato nel merito dello scritto dell’assicurata dell’8 febbraio 2016.
2.4. RI 1, di nazionalità __________
e __________ in possesso di un permesso C UE/AELS (cfr. doc. 23; 30 inc.
38.2016.19), dall’agosto 2008 all’aprile 2013 ha lavorato quale operaia di
fabbrica pressa la __________ di __________ (cfr. doc. 23 inc. 38.2016.19).
Dal 13 aprile 2013 al 10
ottobre 2014 la ricorrente è stata incarcerata nelle strutture carcerarie
cantonali (cfr. doc. 13 inc. 38.2016.19).
Il 19 febbraio 2015 ella si
è iscritta in disoccupazione dichiarando di cercare un’occupazione al 100%
quale operaia, aiuto cucina, cameriera (cfr. doc. 28 inc. 38.2016.19).
Nel verbale di colloquio
del 14 aprile 2015 è stato indicato:
" La signora
sta effettuando uno stage come archivista presso __________ dal 13.04.2015 al
24.04.2015.__________ Potrebbe esserci la possibilità di un’assunzione al 100%
se potesse fare un corso base di computer: aspetto dopo lo stage per sapere come
è andato. (…)” (Doc. 52 inc. 38.2016.19)
Il 19 maggio 2015
l’insorgente ha concluso con la __________ di __________ un contratto di lavoro
a tempo indeterminato quale archivista al 100% con inizio dal 1° settembre 2015
e una retribuzione di fr. 3'000 al mese (cfr. doc. 97 inc. 38.2016.19).
Il 12 giugno 2015 l’URC ha
accolto la richiesta dell’assicurata di frequentare un corso di informatica
Windows e Office Base dal 18 giugno al 2 luglio 2015 a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 112; 110 inc.
38.2016.19).
In occasione del colloquio
del 14 luglio 2015 con la consulente del personale, __________, è stato steso
un verbale, sottoscritto senza osservazioni particolari dall’assicurata, del
seguente tenore:
" La signora
ha frequentato il corso di informatica come richiesto dal suo futuro datore di
lavoro dove inizierà a lavorare al 100% dal 01.09.2015 come archivista
segretaria. Visto che ha terminato le sue indennità di disoccupazione nei primi
quattro giorni lavorativi di luglio (ultimo giorno il 6 luglio) e visto che ha
trovato lavoro da settembre, la signora concorda sul fatto di chiudere la sua
pratica in data odierna così verrà pagata le restanti indennità che le
spettano.” (Doc. O inc. 38.2016.19)
In effetti il diritto dell’assicurata
alle indennità che all’apertura del termine quadro il 19 febbraio 2015 era
stato fissato a 90 indennità si è esaurito il 6 luglio 2015 (cfr. doc. 34 inc.
38.2016.19).
L’URC, sempre il 14 luglio
2015, ha poi allestito la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” in cui è
stato indicato, da una parte, che il nominativo dell’assicurata veniva
stralciato dalla banca dati COLSTA quale persona in cerca d’impiego e quindi
che la medesima non figurava più iscritta all’URC dal 14 luglio 2015. Dall’altra,
che la ricorrente dal 1° settembre 2015 aveva reperito un’occupazione quale
archivista (cfr. doc. P inc. 38.2016.19).
Nel mese di settembre 2015
la ricorrente e __________ hanno inoltrato domanda per l’ottenimento degli
assegni per il periodo di introduzione per il mese di settembre 2015 (cfr. doc.
94 inc. 38.2016.19).
L’8 settembre 2015 __________
dell’URC ha formulato al riguardo un preavviso favorevole (cfr. doc. 102 inc.
38.2016.19).
L’Ufficio delle misure
attive, con decisione del 17 settembre 2015, ha concesso all’assicurata assegni
per il periodo di introduzione in relazione al mese di settembre 2015 (cfr.
doc. 85 inc. 38.2016.19).
Il 6 ottobre 2015
l’Ufficio delle misure attive ha revocato il proprio provvedimento del 17
settembre 2015, in quanto l’insorgente al momento della richiesta degli assegni
per il periodo di introduzione non risultava più iscritta - dal 14 luglio 2015
- per il collocamento (cfr. doc. 77 inc. 38.2016.19 = doc. 6 inc. 38.2015.80).
2.5. Come esposto sopra, l’URC ha
stralciato il nominativo dell’assicurata dalla lista COLSTA dal 14 luglio 2015,
poiché la stessa aveva terminato il suo diritto alle indennità di
disoccupazione il 6 luglio 2015 e dal 1° settembre 2015 avrebbe iniziato a
lavorare a tempo pieno quale archivista presso la __________.
Dal verbale del colloquio
del 14 luglio 2015 emerge, peraltro, che l’insorgente era d’accordo di chiudere
la pratica (cfr. doc. O inc. 38.2016.19).
In linea di principio
quanto effettuato dall’URC risulta corretto, visto che l’assicurata, da un
lato, aveva terminato il diritto alle indennità LADI e, dall’altro, aveva
reperito un impiego al 100% dal settembre 2015.
2.6. L'assicurata, nel ricorso, ha
fatto valere di non aver saputo del suo diritto di rimanere iscritta presso
l’URC anche dopo l’esaurimento del diritto alle indennità e soprattutto che per
poter avere diritto agli assegni per il periodo di introduzione occorreva
essere iscritti all’URC (cfr. doc. I inc. 38.2016.19).
L’insorgente ha asserito
che la consulente non l’avrebbe resa attenta sul fatto che sia necessario
essere iscritti nelle liste delle persone in cerca di impiego per poter
beneficiare degli API e che nemmeno la Cassa __________ nello scritto del 21
luglio 2015 “Esaurimento del diritto all’indennità – cosa fare?” accenna alle
condizioni del diritto agli API (cfr. doc. I inc. 38.2016.19).
Questo
Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza del requisito
dell’iscrizione all’URC per poter beneficiare degli assegni per il periodo di
introduzione possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per annullare
lo stralcio del nominativo dell’assicurata dalla lista COLSTA fino al 1° settembre
2015, ossia per ritenerla ancora iscritta all’URC nel periodo 14 luglio al 1° settembre
2015, come richiesto dalla medesima.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il
seguente tenore:
"
1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di
regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.
Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli
interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per
le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può
prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su
questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005
consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9
pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524 seg. (527)).
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR
2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, ATSG Kommentar, 3° ed., Berna-San Gallo-Zurigo 2015, ad art. 27 n. 40
pag. 436).
Riguardo,
più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF
131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in
quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del
soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro
informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo
colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi
dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro
comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie
l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che
la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il
TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In
caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006.
Secondo il Tribunale
federale, tuttavia, fintanto che, prestando l'usuale attenzione, l'assicuratore
sociale non può riconoscere che la situazione è tale da pregiudicare il diritto
alle prestazioni della persona interessata, egli non è obbligato a fornire
informazioni ai sensi dell'art. 27 LPGA (cfr. DTF 133 V 249 = DLA 2007 N. 10
pag. 193; STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; STF 9C_787/2011 del
20 aprile 2012 consid. 5.2.).
L'esistenza di un obbligo
di consulenza dipende dal fatto se l'assicuratore disponga, alla luce della
situazione concreta di cui è a conoscenza, di indizi sufficienti, tali da
imporgli di informare l'assicurato (STF 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 consid.
3.3).
Dall'assicuratore sociale
però non ci si può aspettare che fornisca delle informazioni ritenute
generalmente note. In tale ipotesi l'amministrazione rischierebbe
preventivamente di sommergere l'assicurato di dati non necessari o addirittura
indesiderati (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; STF
9C_894/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 pag. 132, e 9C_1005/2008
del 5 marzo 2009 consid. 3.2.2, in RSAS 2009 pag. 398).
2.7. Nel caso di specie non è
ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27
cpv. 1 e 2 LPGA da parte dell’URC e nemmeno della Cassa.
In primo luogo, come
evidenziato dall’Ufficio delle misure attive (cfr. doc. VII inc. 38.2015.809), nello
scritto del 19 febbraio 2015 con cui l’URC ha convocato l’assicurata
all’appuntamento per la registrazione COLSTA, sottoscritto dalla medesima, è
espressamente indicato che nel suo ufficio erano a disposizione degli opuscoli
informativi, consultabili pure sui siti internet www.area-lavoro.ch e www.seco.admin.ch, fra
Fatti
i quali quello concernente i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr.
doc. 11 inc. 38.2015.80).
Quest’ultimo opuscolo
emesso dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO nel 2013 alla pagina 18 indica
chiaramente che uno dei presupposti per ottenere gli assegni per il periodo di
introduzione è essere iscritti all’URC.
In effetti dalla pagina 18
risulta quanto segue:
" A QUALI
CONDIZIONI SI POSSONO OTTENERE GLI ASSEGNI PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE?
Per avere diritto agli assegni per il
periodo di introduzione bisogna essere disoccupati, essere iscritti all’URC e
presentare una richiesta all’URC in collaborazione con un datore di lavoro
interessato. (…)” (www.area-lavoro.ch/dateien/Broschuere/716-800_I_WEB-2013.pdf).
Inoltre, conformemente a
quanto osservato dall’URC nella risposta di causa (cfr. doc. III inc.
38.2016.19), anche l’Analisi profilo della persona in cerca d’impiego e Piano
d’azione, firmato dalla ricorrente il 5 marzo 2015, alla pagina 10 riporta che
ulteriori opuscoli, oltre a quelli consegnati (Indicazioni generali
d’iscrizione all’URC, Previdenza professionale delle persone disoccupate,
Disoccupazione e infortunio e un opuscolo per i disoccupati – Disoccupazione),
erano consultabili ai siti internet www.area-lavoro.ch e www.seco.admin.ch
e potevano essere richiesti all’URC (cfr. doc. 62 inc. 38.2016.19).
Siccome la ricorrente è
stata resa attenta dell’esistenza dell’opuscolo relativo ai provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro e vista la facilità con cui la medesima poteva
accedervi, tramite internet o chiedendone una copia all’URC, occorre concludere
che l’obbligo generale dell’amministrazione di informare indipendentemente da
una richiesta specifica dell’assicurata di cui all’art. 27 cpv. 1 LPGA è stato
adempiuto (cfr. consid. 2.5.; STFA C 44/05 del 19 maggio 2006 consid. 3.2.; STF
9C_582/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 3.3.).
In secondo luogo, da una
parte, non risulta che prima del settembre 2015, allorché è stata interposta la
domanda di assegni per il periodo di introduzione, l’assicurata abbia mai
chiesto agli organi che applicano la LADI delucidazioni circa il provvedimento
inerente al mercato del lavoro in questione, ossia gli assegni per il periodo
di introduzione.
L’insorgente del resto non
pretende il contrario.
D’altra parte, nel luglio
2015, quando è stata chiusa la pratica dell’assicurata, la consulente era sì al
corrente della fine del suo diritto alle indennità di disoccupazione avendo
esaurito le 90 indennità spettantile. Decisivo è comunque il fatto che la
collocatrice fosse pure a conoscenza della circostanza che dal 1° settembre
2015 l’assicurata avrebbe iniziato a lavorare quale archivista a tempo pieno
presso la __________ in virtù di un contratto di durata indeterminata la cui
conclusione è stata favorita dalla misura di formazione auspicata dal
potenziale datore di lavoro e assunta dalla LADI (corso di informatica nei mesi
di giugno e luglio 2015; cfr. consid. 2.4.).
Al riguardo giova
evidenziare, come del resto sottolineato dall’URC nella risposta di causa (cfr.
doc. III inc. 38.2016.19), che il datore di lavoro, la __________, il 5 maggio
2015 ha dichiarato la propria intenzione di assumere la ricorrente a tempo
indeterminato a seguito dello stage che la medesima aveva effettuato presso
l’azienda nel mese di aprile 2015 (cfr. doc. 52 inc. 38.2016.19), indicando
quali condizioni unicamente che l’attività della SA fosse economicamente
positiva e che l’assicurata fosse in possesso di una certificazione informatica
relativa a un corso office (cfr. doc. 8 inc. 38.2016.19).
Pertanto prima della
richiesta esplicita di API del settembre 2015 né l’URC né la Cassa avevano
indizi sufficienti tali da poter riconoscere che l’insorgente era nella
situazione di postulare la concessione di assegni per il periodo d’introduzione
e quindi da imporre loro di informarla in merito a questa misura con
particolare attenzione alle relative condizioni, specificatamente alla
necessità di essere iscritti all’URC.
Ne discende che l’amministrazione
non era tenuta a fornire informazioni al riguardo ai sensi dell’art. 27 cpv. 2
LPGA.
In simili condizioni la
censura della ricorrente secondo cui il mancato avviso del fatto che chiudendo
la pratica presso l’URC avrebbe rinunciato agli altri aiuti al collocamento
costituirebbe una violazione degli art. 2a cpv. 1 lett. a RL-rilocc e 26 cpv. 1
e 2 Legge federale sul collocamento e il personale a
prestito (LC; cfr. doc. I inc., 38.2016.19; consid. 1.9.; 1.2.) risulta
infondata.
In effetti l’art. 2a
RL-rilocc riguarda le competenze degli URC. Il cpv. 1 lett. a, facendo
riferimento all’art. 85 cpv. 1 lett. a
LADI, contempla la competenza degli URC in merito alla consulenza e al
collocamento dei disoccupati la cui ampiezza però viene definita dall’art. 27
LPGA. L’URC offre consulenza ai disoccupati nei limiti, dunque, previsti
dall’art. 27 LPGA.
L’art. 26 cpv. 1 e 2 LC (“1Gli uffici del lavoro mettono
imparzialmente i loro servizi a disposizione di tutti gli svizzeri che cercano
lavoro e dei datori di lavoro domiciliati in Svizzera; 2 Essi collocano e
consigliano gli stranieri in cerca di lavoro che dimorano in Svizzera e vi sono
autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego e
professione.”), dal canto suo, si riferisce
piuttosto all’obbligo degli uffici del lavoro svizzeri di collocare i
disoccupati svizzeri e stranieri e all’imparzialità con cui devono eseguire il
loro compito.
Il TCA non ignora che
nell’impugnativa (cfr. doc. I inc. 38.2015.80) è stata menzionata l’interrogazione
del 10 aprile 2015 n. 36.15 del Granconsigliere Luca Pagani “Disoccupati in
assistenza; quale la situazione?” nella quale viene evidenziato in particolare quanto
segue:
" (…)
Sembra infatti, da un lato, che in Ticino la prassi
degli URC sia quella di mantenere l’iscrizione delle persone in cerca di
impiego unicamente per la durata del diritto alle indennità LADI,
rispettivamente per la durata del contratto di inserimento professionale (1
anno).
Al termine di tali periodi l’iscrizione presso gli
URC verrebbe formalmente stralciata d’ufficio.
Al riguardo occorre evidenziare come le disposizioni
federali concernenti il servizio pubblico di collocamento prevedano che gli
Uffici Regionali di Collocamento registrino tutte le persone in cerca di
impiego.
In merito alla registrazione esse non operano dunque
alcuna differenza fra chi ha diritto alle indennità in base alla Legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione e chi dovesse avere già esaurito
questo diritto. (…)” (Doc. F inc. 38.2015.80)
In proposito va, tuttavia,
sottolineato che il Consiglio di Stato, il 21 ottobre 2015, ha segnatamente risposto
all’interrogazione che:
" (…)
Alla fine del mese di marzo 2015 gli iscritti agli uffici
regionali di collocamento (URC) erano 10'310. Di questi solo 7’326 erano al
beneficio di indennità di disoccupazione LADI: ciò significa che i restanti
(quasi) 3'000 iscritti non erano beneficiari LADI.
Infatti tra di essi vi erano 112 beneficiari di prestazioni
cantonali AFI/API (assegni famigliari integrativi/assegni prima infanzia), 257
beneficiari di prestazioni assistenziali con contratto di inserimento
professionale (strategia interdipartimentale) e molte altre persone iscritte al
collocamento senza essere beneficiarie di indennità o di prestazioni sociali.
Queste cifre confermano pertanto che gli URC, diversamente da
quanto indicato nei quesiti 1 e 2, si occupano anche delle persone che hanno esaurito
il diritto alle indennità LADI e ne gestiscono le richieste.
In questo contesto occorre precisare che ogni persona disoccupata
che sta per esaurire il diritto alle indennità di disoccupazione LADI viene
Considerandi
informata sulla possibilità di rimanere iscritta al collocamento anche dopo la
fine del diritto. Essa riceve un promemoria (cfr. documento allegato alla
presente), contenente tutte le informazioni utili a chiarire la sua situazione,
che deve compilare indicando se desidera rimanere iscritta all’URC oppure no.
La scelta di rimanere iscritti all’URC è quindi lasciata all’utente. In nessun
caso l’URC impedisce a persone che lo desiderano e che dimostrano di essere
idonee al collocamento di rimanere iscritte.
Precisiamo poi che qualsiasi persona in cerca d’impiego che si
annuncia all’URC viene iscritta e registrata, a condizione che essa sia atta
al collocamento e che desideri essere collocata (cfr. art. 56 cpv. 1
Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito - OC).
(…)” (cfr. www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=69441&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=disoccupati+in+assistenza&user_gcparlamento_pi8[tat109]=109)
In concreto è utile
ricordare che l’assicurata, al momento dell’esaurimento del diritto alle
indennità di disoccupazione nel luglio 2015, aveva già reperito un impiego al
100% a tempo indeterminato con inizio dal 1° settembre 2015.
La sua situazione era,
perciò, ben differente rispetto a quella di disoccupati che, dopo aver beneficiato
del numero massimo di indennità LADI riconosciute loro, si trovano ancora senza
un’occupazione e che di conseguenza desiderano restare iscritti all’URC per
avere maggiori opportunità di collocamento.
2.8
Alla luce di tutto quanto
esposto, occorre concludere che l’annullamento del nominativo dell’assicurata
dal sistema COLSTA a partire dal 14 luglio 2015 non presta il fianco a critica
alcuna. Un’iscrizione retroattiva per il periodo 14 luglio – 1° settembre 2015
non si giustifica nel caso concreto.
La decisione su
opposizione del 2 marzo 2016 deve, pertanto, essere confermata.
2.9
Considerato che, come
stabilito ai considerandi precedenti, l’annullamento dell’iscrizione della
ricorrente all’URC e al sistema COLSTA dal 14 luglio 2015 è risultato corretto,
occorre ora verificare se a ragione o meno l’Ufficio delle misure attive, il 6
ottobre 2015, ha revocato la propria decisione del 17 settembre 2015 con cui
aveva accolto la domanda dell’assicurata e della __________ di poter
beneficiare di assegni per il periodo di introduzione relativamente al mese di
settembre 2015 (cfr. consid. 1.1.; 6 e 94 inc. 38.2016.19).
Gli assegni per il periodo
di introduzione sono regolati agli art. 65, 66 LADI e 90 OADI.
Nella sentenza C 13/05 del
24.
agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 286, l’Alta Corte ha stabilito che esaurito
il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, l'assicurato non può
più pretendere prestazioni per la partecipazione a provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro anche se il termine quadro per la riscossione della
prestazione è ancora aperto. Le relative Direttive della SECO concernenti la
revisione della LADI e dell'OADI valide dal 1° luglio 2003 sono conformi alla
legge.
Il 1° aprile 2011 è
entrato in vigore il cpv. 3bis dell’art. 59 LADI secondo cui gli assicurati che
hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3
possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla
conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione,
indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione.
La SECO, nella Prassi LADI
PML del gennaio 2014 p.to A45, in riferimento all’art. 59 cpv. 3bis LADI ha
indicato che:
" Questa
disposizione intende in linea di principio permettere di continuare un
provvedimento di formazione e di occupazione iniziato prima dell'esaurimento
del diritto all’indennità e non di concedere un nuovo provvedimento.”
Per quanto concerne gli
assegni per il periodo di introduzione, la Prassi LADI PML del gennaio 2014 al
p.to J4 prevede in ogni caso che gli assicurati che hanno esaurito il diritto
all’indennità ma il cui termine quadro per la riscossione della prestazione è
ancora aperto possono beneficiare di questa prestazione fino alla fine del loro
termine quadro.
Pertanto l’esaurimento del
diritto alle indennità di disoccupazione non preclude in sé la possibilità di
usufruire degli API.
L’iscrizione all’URC è,
invece, un presupposto indispensabile per poter avere diritto agli API.
Ciò deriva dai principi
generali applicabili ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui
all’art. 59 LADI.
In effetti l’art. 59 cpv.
3.
prevede che:
" Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60-71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del
diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.”
L’art. 8 cpv. 1 lett. g
LADI enuncia che l’assicurato deve soddisfare le prescrizioni di controllo,
rinviando all’art. 17 LADI.
Giusta l’art. 17 cpv. 2
LADI l’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo
Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più
presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende
l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di
controllo emanate dal Consiglio federale.
L’art. 20 LADI, relativo
all’annuncio presso il servizio competente, al cpv. 3 prevede che il servizio
competente inserisce i dati d’iscrizione nel sistema di informazioni in materia
di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e
affida all’assicurato la copia per la cassa.
Anche la SECO, d’altronde,
nell’opuscolo emesso nel 2013 concernente i “Provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro” indica che una delle condizioni per ottenere i medesimi, e in
particolare gli assegni per il periodo d’introduzione, è l’iscrizione all’URC (cfr.
consid. 2.7.; www.area-lavoro.ch/dateien/Broschuere/716-800_I_WEB-2013.pdf).
La parte resistente ha revocato
la propria decisione del 17 settembre 2015 di concessione degli API il 6
ottobre 2015, ovvero allorché il termine di trenta giorni per interporre
opposizione non era ancora scaduto (cfr. art. 52 LPGA; doc. 85 inc.
38.2016
).
Pertanto la revoca della
decisione del 17 settembre 2015 non era subordinata all’adempimento dei rigorosi
presupposti della revisione o della riconsiderazione di cui all’art. 53 cpv. 1
e 2 LPGA, diversamente dalla modifica di decisioni cresciute in giudicato (cfr.
DTF 134 V 257 consid. 2.2.; STF 2C_1080/2012 del 17 maggio 2013 consid. 7.2.;
STFA C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.3.).
L’Ufficio delle misure
attive, venendo a conoscenza del fatto che non era adempiuto un presupposto
essenziale del diritto agli API, e meglio l’iscrizione all’URC, poteva quindi,
in linea di principio, revocare la decisione del 17 settembre 2015 di
concessione degli assegni.
Per inciso va osservato
che nella presente fattispecie risultano comunque adempiute pure le condizioni
della riconsiderazione (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA).
In effetti, visto che l’assicurata,
nel settembre 2015 al momento della richiesta degli API, non era più iscritta
nelle liste delle persone in cerca di impiego dal luglio 2015, avendo esaurito
il diritto alle indennità di disoccupazione e avendo iniziato dal 1° settembre
2015.
un impiego al 100%, la decisione del 17 settembre 2015 risulta
manifestamente errata. Inoltre l’API riconosciuto ammonta a fr. 1'800 per il
mese di settembre 2015, per cui una rettifica riveste una notevole importanza.
2.10
La ricorrente, a tutela del
proprio diritto agli assegni per il periodo di introduzione per il mese di
settembre 2015, non può invocare una violazione da parte dell’amministrazione
del dovere di informazione e consulenza ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA
(cfr. consid. 2.6.) per il fatto di non essere stata avvertita al momento
dell’annullamento del suo nominativo dalla lista dell’URC relativa alle persone
che cercano un impiego che tale stralcio le avrebbe precluso il diritto di
ricevere degli assegni per il periodo di introduzione (cfr. doc. I inc.
38.2015
).
Come visto sopra (cfr.
consid. 2.7.), infatti, da un lato, l’assicurata, all’inizio della
disoccupazione, è stata informata dell’esistenza di opuscoli specifici
riguardanti gli API e le relative condizioni, specificando dove poteva reperire
gli stessi.
Dall’altro, prima
dell’inoltro della richiesta di API nel settembre 2015 l’amministrazione non disponeva
di elementi sufficienti tali da imporle di fornire informazioni dettagliate
circa il fatto che lo stralcio dal sistema COLSTA avrebbe implicato il diniego
di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al contrario i fatti a
conoscenza, in particolare, della consulente del personale erano che
l’insorgente aveva sì esaurito il diritto alle indennità LADI, ma che la
medesima avrebbe iniziato dal 1° settembre 2015 a lavorare a tempo pieno in
virtù di un contratto a tempo indeterminato concluso con la __________, avendo
la LADI provveduto a finanziare un corso di informatica, come richiesto, quale
condizione di assunzione, dal datore di lavoro.
Pertanto a ragione
l’Ufficio delle misure attive, il 6 ottobre 2015, ha revocato la decisione del
17.
settembre 2015 di concessione degli API per il mese di settembre 2015.
2.11
In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo
Tribunale non può che confermare le decisioni su opposizione impugnate del 26
novembre 2015 e del 2 marzo 2016.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 38.2015.80 e
38.2016.19 sono congiunte.
2. I ricorsi sono respinti.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti