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Decisione

38.2015.80

Rettam.URC ha annullato nominativo ric.dal sistema COLSTA (in quanto era terminato il dt a ID). Non violaz. del dt a informaz.e consulenza. Conseguentem.a ragione Uff. misure attive revocato dec.di co

21 novembre 2016Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i quali quello concernente i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr.

doc. 11 inc. 38.2015.80).

Quest’ultimo opuscolo

emesso dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO nel 2013 alla pagina 18 indica

chiaramente che uno dei presupposti per ottenere gli assegni per il periodo di

introduzione è essere iscritti all’URC.

In effetti dalla pagina 18

risulta quanto segue:

" A QUALI

CONDIZIONI SI POSSONO OTTENERE GLI ASSEGNI PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE?

Per avere diritto agli assegni per il

periodo di introduzione bisogna essere disoccupati, essere iscritti all’URC e

presentare una richiesta all’URC in collaborazione con un datore di lavoro

interessato. (…)” (www.area-lavoro.ch/dateien/Broschuere/716-800_I_WEB-2013.pdf).

Inoltre, conformemente a

quanto osservato dall’URC nella risposta di causa (cfr. doc. III inc.

38.2016.19), anche l’Analisi profilo della persona in cerca d’impiego e Piano

d’azione, firmato dalla ricorrente il 5 marzo 2015, alla pagina 10 riporta che

ulteriori opuscoli, oltre a quelli consegnati (Indicazioni generali

d’iscrizione all’URC, Previdenza professionale delle persone disoccupate,

Disoccupazione e infortunio e un opuscolo per i disoccupati – Disoccupazione),

erano consultabili ai siti internet www.area-lavoro.ch e www.seco.admin.ch

e potevano essere richiesti all’URC (cfr. doc. 62 inc. 38.2016.19).

Siccome la ricorrente è

stata resa attenta dell’esistenza dell’opuscolo relativo ai provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro e vista la facilità con cui la medesima poteva

accedervi, tramite internet o chiedendone una copia all’URC, occorre concludere

che l’obbligo generale dell’amministrazione di informare indipendentemente da

una richiesta specifica dell’assicurata di cui all’art. 27 cpv. 1 LPGA è stato

adempiuto (cfr. consid. 2.5.; STFA C 44/05 del 19 maggio 2006 consid. 3.2.; STF

9C_582/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 3.3.).

In secondo luogo, da una

parte, non risulta che prima del settembre 2015, allorché è stata interposta la

domanda di assegni per il periodo di introduzione, l’assicurata abbia mai

chiesto agli organi che applicano la LADI delucidazioni circa il provvedimento

inerente al mercato del lavoro in questione, ossia gli assegni per il periodo

di introduzione.

L’insorgente del resto non

pretende il contrario.

D’altra parte, nel luglio

2015, quando è stata chiusa la pratica dell’assicurata, la consulente era sì al

corrente della fine del suo diritto alle indennità di disoccupazione avendo

esaurito le 90 indennità spettantile. Decisivo è comunque il fatto che la

collocatrice fosse pure a conoscenza della circostanza che dal 1° settembre

2015 l’assicurata avrebbe iniziato a lavorare quale archivista a tempo pieno

presso la __________ in virtù di un contratto di durata indeterminata la cui

conclusione è stata favorita dalla misura di formazione auspicata dal

potenziale datore di lavoro e assunta dalla LADI (corso di informatica nei mesi

di giugno e luglio 2015; cfr. consid. 2.4.).

Al riguardo giova

evidenziare, come del resto sottolineato dall’URC nella risposta di causa (cfr.

doc. III inc. 38.2016.19), che il datore di lavoro, la __________, il 5 maggio

2015 ha dichiarato la propria intenzione di assumere la ricorrente a tempo

indeterminato a seguito dello stage che la medesima aveva effettuato presso

l’azienda nel mese di aprile 2015 (cfr. doc. 52 inc. 38.2016.19), indicando

quali condizioni unicamente che l’attività della SA fosse economicamente

positiva e che l’assicurata fosse in possesso di una certificazione informatica

relativa a un corso office (cfr. doc. 8 inc. 38.2016.19).

Pertanto prima della

richiesta esplicita di API del settembre 2015 né l’URC né la Cassa avevano

indizi sufficienti tali da poter riconoscere che l’insorgente era nella

situazione di postulare la concessione di assegni per il periodo d’introduzione

e quindi da imporre loro di informarla in merito a questa misura con

particolare attenzione alle relative condizioni, specificatamente alla

necessità di essere iscritti all’URC.

Ne discende che l’amministrazione

non era tenuta a fornire informazioni al riguardo ai sensi dell’art. 27 cpv. 2

LPGA.

In simili condizioni la

censura della ricorrente secondo cui il mancato avviso del fatto che chiudendo

la pratica presso l’URC avrebbe rinunciato agli altri aiuti al collocamento

costituirebbe una violazione degli art. 2a cpv. 1 lett. a RL-rilocc e 26 cpv. 1

e 2 Legge federale sul collocamento e il personale a

prestito (LC; cfr. doc. I inc., 38.2016.19; consid. 1.9.; 1.2.) risulta

infondata.

In effetti l’art. 2a

RL-rilocc riguarda le competenze degli URC. Il cpv. 1 lett. a, facendo

riferimento all’art. 85 cpv. 1 lett. a

LADI, contempla la competenza degli URC in merito alla consulenza e al

collocamento dei disoccupati la cui ampiezza però viene definita dall’art. 27

LPGA. L’URC offre consulenza ai disoccupati nei limiti, dunque, previsti

dall’art. 27 LPGA.

L’art. 26 cpv. 1 e 2 LC (“1Gli uffici del lavoro mettono

imparzialmente i loro servizi a disposizione di tutti gli svizzeri che cercano

lavoro e dei datori di lavoro domiciliati in Svizzera; 2 Essi collocano e

consigliano gli stranieri in cerca di lavoro che dimorano in Svizzera e vi sono

autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego e

professione.”), dal canto suo, si riferisce

piuttosto all’obbligo degli uffici del lavoro svizzeri di collocare i

disoccupati svizzeri e stranieri e all’imparzialità con cui devono eseguire il

loro compito.

Il TCA non ignora che

nell’impugnativa (cfr. doc. I inc. 38.2015.80) è stata menzionata l’interrogazione

del 10 aprile 2015 n. 36.15 del Granconsigliere Luca Pagani “Disoccupati in

assistenza; quale la situazione?” nella quale viene evidenziato in particolare quanto

segue:

" (…)

Sembra infatti, da un lato, che in Ticino la prassi

degli URC sia quella di mantenere l’iscrizione delle persone in cerca di

impiego unicamente per la durata del diritto alle indennità LADI,

rispettivamente per la durata del contratto di inserimento professionale (1

anno).

Al termine di tali periodi l’iscrizione presso gli

URC verrebbe formalmente stralciata d’ufficio.

Al riguardo occorre evidenziare come le disposizioni

federali concernenti il servizio pubblico di collocamento prevedano che gli

Uffici Regionali di Collocamento registrino tutte le persone in cerca di

impiego.

In merito alla registrazione esse non operano dunque

alcuna differenza fra chi ha diritto alle indennità in base alla Legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione e chi dovesse avere già esaurito

questo diritto. (…)” (Doc. F inc. 38.2015.80)

In proposito va, tuttavia,

sottolineato che il Consiglio di Stato, il 21 ottobre 2015, ha segnatamente risposto

all’interrogazione che:

" (…)

Alla fine del mese di marzo 2015 gli iscritti agli uffici

regionali di collocamento (URC) erano 10'310. Di questi solo 7’326 erano al

beneficio di indennità di disoccupazione LADI: ciò significa che i restanti

(quasi) 3'000 iscritti non erano beneficiari LADI.

Infatti tra di essi vi erano 112 beneficiari di prestazioni

cantonali AFI/API (assegni famigliari integrativi/assegni prima infanzia), 257

beneficiari di prestazioni assistenziali con contratto di inserimento

professionale (strategia interdipartimentale) e molte altre persone iscritte al

collocamento senza essere beneficiarie di indennità o di prestazioni sociali.

Queste cifre confermano pertanto che gli URC, diversamente da

quanto indicato nei quesiti 1 e 2, si occupano anche delle persone che hanno esaurito

il diritto alle indennità LADI e ne gestiscono le richieste.

In questo contesto occorre precisare che ogni persona disoccupata

che sta per esaurire il diritto alle indennità di disoccupazione LADI viene

Considerandi

informata sulla possibilità di rimanere iscritta al collocamento anche dopo la

fine del diritto. Essa riceve un promemoria (cfr. documento allegato alla

presente), contenente tutte le informazioni utili a chiarire la sua situazione,

che deve compilare indicando se desidera rimanere iscritta all’URC oppure no.

La scelta di rimanere iscritti all’URC è quindi lasciata all’utente. In nessun

caso l’URC impedisce a persone che lo desiderano e che dimostrano di essere

idonee al collocamento di rimanere iscritte.

Precisiamo poi che qualsiasi persona in cerca d’impiego che si

annuncia all’URC viene iscritta e registrata, a condizione che essa sia atta

al collocamento e che desideri essere collocata (cfr. art. 56 cpv. 1

Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito - OC).

(…)” (cfr. www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=69441&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=disoccupati+in+assistenza&user_gcparlamento_pi8[tat109]=109)

In concreto è utile

ricordare che l’assicurata, al momento dell’esaurimento del diritto alle

indennità di disoccupazione nel luglio 2015, aveva già reperito un impiego al

100% a tempo indeterminato con inizio dal 1° settembre 2015.

La sua situazione era,

perciò, ben differente rispetto a quella di disoccupati che, dopo aver beneficiato

del numero massimo di indennità LADI riconosciute loro, si trovano ancora senza

un’occupazione e che di conseguenza desiderano restare iscritti all’URC per

avere maggiori opportunità di collocamento.

2.8

Alla luce di tutto quanto

esposto, occorre concludere che l’annullamento del nominativo dell’assicurata

dal sistema COLSTA a partire dal 14 luglio 2015 non presta il fianco a critica

alcuna. Un’iscrizione retroattiva per il periodo 14 luglio – 1° settembre 2015

non si giustifica nel caso concreto.

La decisione su

opposizione del 2 marzo 2016 deve, pertanto, essere confermata.

2.9

Considerato che, come

stabilito ai considerandi precedenti, l’annullamento dell’iscrizione della

ricorrente all’URC e al sistema COLSTA dal 14 luglio 2015 è risultato corretto,

occorre ora verificare se a ragione o meno l’Ufficio delle misure attive, il 6

ottobre 2015, ha revocato la propria decisione del 17 settembre 2015 con cui

aveva accolto la domanda dell’assicurata e della __________ di poter

beneficiare di assegni per il periodo di introduzione relativamente al mese di

settembre 2015 (cfr. consid. 1.1.; 6 e 94 inc. 38.2016.19).

Gli assegni per il periodo

di introduzione sono regolati agli art. 65, 66 LADI e 90 OADI.

Nella sentenza C 13/05 del

24.

agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 286, l’Alta Corte ha stabilito che esaurito

il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, l'assicurato non può

più pretendere prestazioni per la partecipazione a provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro anche se il termine quadro per la riscossione della

prestazione è ancora aperto. Le relative Direttive della SECO concernenti la

revisione della LADI e dell'OADI valide dal 1° luglio 2003 sono conformi alla

legge.

Il 1° aprile 2011 è

entrato in vigore il cpv. 3bis dell’art. 59 LADI secondo cui gli assicurati che

hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3

possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla

conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione,

indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione.

La SECO, nella Prassi LADI

PML del gennaio 2014 p.to A45, in riferimento all’art. 59 cpv. 3bis LADI ha

indicato che:

" Questa

disposizione intende in linea di principio permettere di continuare un

provvedimento di formazione e di occupazione iniziato prima dell'esaurimento

del diritto all’indennità e non di concedere un nuovo provvedimento.”

Per quanto concerne gli

assegni per il periodo di introduzione, la Prassi LADI PML del gennaio 2014 al

p.to J4 prevede in ogni caso che gli assicurati che hanno esaurito il diritto

all’indennità ma il cui termine quadro per la riscossione della prestazione è

ancora aperto possono beneficiare di questa prestazione fino alla fine del loro

termine quadro.

Pertanto l’esaurimento del

diritto alle indennità di disoccupazione non preclude in sé la possibilità di

usufruire degli API.

L’iscrizione all’URC è,

invece, un presupposto indispensabile per poter avere diritto agli API.

Ciò deriva dai principi

generali applicabili ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui

all’art. 59 LADI.

In effetti l’art. 59 cpv.

3.

prevede che:

" Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60-71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del

diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il

provvedimento in questione.”

L’art. 8 cpv. 1 lett. g

LADI enuncia che l’assicurato deve soddisfare le prescrizioni di controllo,

rinviando all’art. 17 LADI.

Giusta l’art. 17 cpv. 2

LADI l’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo

Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più

presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende

l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di

controllo emanate dal Consiglio federale.

L’art. 20 LADI, relativo

all’annuncio presso il servizio competente, al cpv. 3 prevede che il servizio

competente inserisce i dati d’iscrizione nel sistema di informazioni in materia

di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e

affida all’assicurato la copia per la cassa.

Anche la SECO, d’altronde,

nell’opuscolo emesso nel 2013 concernente i “Provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro” indica che una delle condizioni per ottenere i medesimi, e in

particolare gli assegni per il periodo d’introduzione, è l’iscrizione all’URC (cfr.

consid. 2.7.; www.area-lavoro.ch/dateien/Broschuere/716-800_I_WEB-2013.pdf).

La parte resistente ha revocato

la propria decisione del 17 settembre 2015 di concessione degli API il 6

ottobre 2015, ovvero allorché il termine di trenta giorni per interporre

opposizione non era ancora scaduto (cfr. art. 52 LPGA; doc. 85 inc.

38.2016

).

Pertanto la revoca della

decisione del 17 settembre 2015 non era subordinata all’adempimento dei rigorosi

presupposti della revisione o della riconsiderazione di cui all’art. 53 cpv. 1

e 2 LPGA, diversamente dalla modifica di decisioni cresciute in giudicato (cfr.

DTF 134 V 257 consid. 2.2.; STF 2C_1080/2012 del 17 maggio 2013 consid. 7.2.;

STFA C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.3.).

L’Ufficio delle misure

attive, venendo a conoscenza del fatto che non era adempiuto un presupposto

essenziale del diritto agli API, e meglio l’iscrizione all’URC, poteva quindi,

in linea di principio, revocare la decisione del 17 settembre 2015 di

concessione degli assegni.

Per inciso va osservato

che nella presente fattispecie risultano comunque adempiute pure le condizioni

della riconsiderazione (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA).

In effetti, visto che l’assicurata,

nel settembre 2015 al momento della richiesta degli API, non era più iscritta

nelle liste delle persone in cerca di impiego dal luglio 2015, avendo esaurito

il diritto alle indennità di disoccupazione e avendo iniziato dal 1° settembre

2015.

un impiego al 100%, la decisione del 17 settembre 2015 risulta

manifestamente errata. Inoltre l’API riconosciuto ammonta a fr. 1'800 per il

mese di settembre 2015, per cui una rettifica riveste una notevole importanza.

2.10

La ricorrente, a tutela del

proprio diritto agli assegni per il periodo di introduzione per il mese di

settembre 2015, non può invocare una violazione da parte dell’amministrazione

del dovere di informazione e consulenza ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA

(cfr. consid. 2.6.) per il fatto di non essere stata avvertita al momento

dell’annullamento del suo nominativo dalla lista dell’URC relativa alle persone

che cercano un impiego che tale stralcio le avrebbe precluso il diritto di

ricevere degli assegni per il periodo di introduzione (cfr. doc. I inc.

38.2015

).

Come visto sopra (cfr.

consid. 2.7.), infatti, da un lato, l’assicurata, all’inizio della

disoccupazione, è stata informata dell’esistenza di opuscoli specifici

riguardanti gli API e le relative condizioni, specificando dove poteva reperire

gli stessi.

Dall’altro, prima

dell’inoltro della richiesta di API nel settembre 2015 l’amministrazione non disponeva

di elementi sufficienti tali da imporle di fornire informazioni dettagliate

circa il fatto che lo stralcio dal sistema COLSTA avrebbe implicato il diniego

di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Al contrario i fatti a

conoscenza, in particolare, della consulente del personale erano che

l’insorgente aveva sì esaurito il diritto alle indennità LADI, ma che la

medesima avrebbe iniziato dal 1° settembre 2015 a lavorare a tempo pieno in

virtù di un contratto a tempo indeterminato concluso con la __________, avendo

la LADI provveduto a finanziare un corso di informatica, come richiesto, quale

condizione di assunzione, dal datore di lavoro.

Pertanto a ragione

l’Ufficio delle misure attive, il 6 ottobre 2015, ha revocato la decisione del

17.

settembre 2015 di concessione degli API per il mese di settembre 2015.

2.11

In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo

Tribunale non può che confermare le decisioni su opposizione impugnate del 26

novembre 2015 e del 2 marzo 2016.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 38.2015.80 e

38.2016.19 sono congiunte.

2. I ricorsi sono respinti.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti