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Decisione

38.2016.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 ottobre 2016Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi obblighi finanziari.

In una sentenza C 121/03

del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva violato in modo grave l'obbligo

di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del

salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato

gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le

modalità con le quali fare valere le sue pretese.

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene

sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le

prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire

il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre

quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

L'Alta

Corte ha confermato la propria giurisprudenza concernente l'obbligo di ridurre

il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.

A

quest’ultimo proposito in un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006,

pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato

che:

" Non si può

esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda

immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in

quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese

derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece

di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di

lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi

previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

In

una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha

confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva

lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

L’Alta

Corte, con giudizio 8C_364/2012 del 24 agosto 2012, ha ribadito la necessità di

rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte

le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex

datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

In

una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013 il Tribunale federale ha

confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale,

pur avendo inizialmente adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i

suoi interessi salariali tramite l’avvio di diverse procedure di esecuzione, è

poi però rimasta inattiva per un periodo di 13 mesi.

In

una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno, in quanto era rimasto

inattivo, a partire dalla scadenza concordata con l’ex datore di lavoro per il

pagamento dei salari, per più di sei mesi. I richiami che il ricorrente ha

asserito di aver effettuato verbalmente non sono ossequiano in modo sufficiente

l’obbligo di ridurre il danno.

In

una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4

pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato

l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere

le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

La

nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicato in DLA 2014 p. 226 seg., ha

ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in

atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore

di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella medesima

sentenza il Tribunale federale ha stabilito che

affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali

scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i

provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli

stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore

deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto

dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una

situazione di inattività di lunga durata.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_748/2015 del 9 febbraio 2016.

2.7. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione

della Prassi LADI II (indennità per insolvenza) valida dal marzo 2015 si è così

espressa:

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato

il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il

danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona

assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella

difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato

deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non

versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve

necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti

del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e

riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale

(DTF C 367/01del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del

rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a

causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a

intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di

perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in

che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario

per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere

l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del

contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).

Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato

dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non

pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di

Considerandi

lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se

sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.8

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag.

54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag.

181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.

5.1

; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379.

e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il

giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti

legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio

2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate;

SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c,

pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98,

consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V

19.

consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo

la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In

una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.9

In concreto l’art. 55 cpv. 1

LADI non risulterebbe ossequiato (cfr. consid. 2.6.), in quanto gli sforzi

compiuti dal ricorrente per ottenere quanto egli pretende gli sia dovuto dalla

ditta sono insufficienti.

RI

1, durante il periodo in cui sostiene di essere stato alle dipendenze della

ditta __________ di __________, da giugno 2013 a maggio 2014 (cfr. doc. A6),

non ha percepito alcun salario (cfr. consid. 2.8.; doc. 70). Malgrado ciò

durante l’asserito rapporto di lavoro ha inviato unicamente uno scritto di

sollecito di pagamento il 14 maggio 2014 (cfr. doc. 185).

Al

riguardo giova ribadire che secondo giurisprudenza costante, l’obbligo di

ridurre il danno a carico del lavoratore, esiste già prima dello scioglimento

del rapporto di impiego, quando il datore di lavoro non versa – o non versa

interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita

(cfr. STFA pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg.).

In proposito va rilevato

che l’insorgente nel ricorso ha menzionato la STCA 38.2013.48 del 23 gennaio

2014, puntualizzando che una sentenza federale (DLA 2002 pag. 190) ha stabilito

che non si esige necessariamente che l’assicurato avvii senza indugio un’esecuzione

contro il suo datore di lavoro o che presenti un’azione contro quest’ultimo (cfr.

doc. I).

Questa Corte evidenzia che

ciò era riferito al periodo precedente allo scioglimento del rapporto di

lavoro, in cui l’obbligo di riduzione del danno non è lo stesso rispetto al

periodo posteriore allo scioglimento del rapporto di impiego (cfr. STCA

38.2013.48

del 23 gennaio 2014 consid. 2.2.).

Come osservato dal

ricorrente stesso (cfr. doc. I), in questo periodo è, però, necessario e

sufficiente che “il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per

il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale”.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_641/2014 del 27 gennaio 2015.

Come visto, in casu fino

al maggio 2014, ossia nell’ultimo mese del preteso rapporto di impiego,

l’insorgente nulla ha posto in atto per rivendicare gli stipendi.

Il

20.

giugno 2014 alla __________ di __________ è stato notificato un precetto

esecutivo per stipendi impagati da luglio 2013 a giugno 2014 di fr. 70'930

oltre a interessi al 5% dal 1° novembre 2013 al quale è stata fatta opposizione

(cfr. doc. 234).

Agli atti risulta, poi,

che il 24 giugno 2014 il ricorrente avrebbe inviato un ulteriore scritto alla __________

di __________ con la semplice richiesta di provvedere al pagamento degli

stipendi da febbraio a maggio 2014 (cfr. doc. 184).

Sempre

il 20 giugno 2014 nei confronti della ditta è stato fatto spiccare da parte

dell’insorgente un ulteriore precetto esecutivo di fr. 122'171.70 riferito ad

un atto di riconoscimento di debito del 30 giugno 2012. La __________ di __________

ha interposto opposizione (cfr. doc. 97).

In

relazione a quest’ultimo precetto il 20 febbraio 2015 è stata intimata alla ditta

la comminatoria di fallimento (cfr. doc. 90) e il 27 marzo 2015 è stata

presentata l’istanza di fallimento (cfr. doc. 91).-

A seguito di ciò con decisione

del 18 maggio 2015 la Pretura del distretto di __________ ha dichiarato il

fallimento della ditta __________ di __________ (cfr. doc. 91, 92).

Il ricorrente, il 21

maggio 2015, ha insinuato un credito all’Ufficio fallimenti di __________. Nel

fallimento ha rivendicato l’importo di fr. 83'219.10 per stipendi non versati

dal 1° luglio 2013 al 31 maggio 2014 oltre al periodo di disdetta dal 25 maggio

2014.

al 30 giugno 2014 (cfr. doc. 87).

Indipendentemente dal fatto che

RI 1 abbia causato il fallimento della sopracitata ditta sulla base di un

credito diverso da quello degli arretrati di stipendio, in ogni caso egli ha

atteso ben 8 mesi dalla notifica del precetto esecutivo (il medesimo giorno -

20.

giugno 2014 - sono stati spiccati sia il precetto esecutivo relativo ai

salari sia quello concernente un riconoscimento di debito del giugno 2012) per far

notificare alla __________ di __________ la comminatoria di fallimento.

In simili condizioni occorre

concludere che l’insorgente non ha agito in maniera incisiva e tempestiva per

far valere le asserite proprie pretese salariali.

Egli non ha, quindi, comunque dato

segnali inequivocabili che permettessero alla Cassa di riconoscere

oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare gli ipotetici stipendi

non pagati.

Il

ricorrente, contrariamente alla giurisprudenza che esige che il dipendente

metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in

particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005

e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,

Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17

aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005), non ha agito celermente.

La negligenza commessa dal

ricorrente in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55

cpv. 1 LADI risulta pertanto grave (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17

luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1°

dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto

2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010). Ciò a maggior ragione in

considerazione del fatto che, siccome all’interno della ditta __________ di __________

l’insorgente si occupava di aspetti amministrativi, economici, contabili e

gestionali, la situazione finanziaria della ditta non poteva essergli

sconosciuta.

2.10

Alla

luce di tutto quanto esposto sopra, conformemente alla legge ed alla

giurisprudenza applicabile all’evenienza concreta questo

Tribunale ritiene che rettamente la Cassa ha negato al ricorrente il diritto

all’indennità per insolvenza.

La decisione su opposizione

emessa dalla Cassa il 17 novembre 2015 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3

. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente

giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti