38.2016.10
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
17 maggio 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.10
rs
Lugano
17 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 febbraio 2016 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 9 febbraio 2016 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 30 giugno 2015 (cfr. doc. 13) con la quale ha sospeso RI 1 per 22 giorni
dal diritto all’indennità di disoccupazione per non essersi presentato, l’8
giugno 2015, al corso __________ presso la __________ che si sarebbe svolto dall’8
giugno al 18 settembre 2015 (cfr. doc. II1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 9 febbraio 2016 l’assicurato ha interposto un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale il medesimo ha segnatamente addotto:
" (…)
Dal 2 aprile 2015 sono iscritto in
disoccupazione quale persona disoccupata e alla ricerca di un posto di lavoro.
Dal mio incarto risulta che le mie ricerche
nell’ambito professionale oltre che nella mia professione di elettronico si orientano
anche nell’ambito di agente di sicurezza, attività affini e qualsiasi
occupazione adeguata.
Nell’ambito della sicurezza privata ho
effettuato un corso di formazione ottenendo una abilitazione nel settore che
risulta agli atti.
L’URC di __________ mi aveva sottoposto un
corso di rilevamento delle competenze nel settore industriale.
Ero senz’altro d’accordo di sottopormi a
detto corso, ma avendo in agenda un esame per l’ammissione alla scuola __________
ho informato il mio collocatore sig. __________ della sovrapposizione delle
date di impegno e il mio collocatore sig. __________ mi ha detto “non vi sono
problemi in quanto potrai partecipare al corso successivo del rilevamento delle
competenze, non preoccuparti…”.
Forte di questa affermazione da parte del
mio collocatore e siccome l’impegno per l’esame di ammissione all’esame __________
era già fissato ho optato per quest’ultimo, sia perché l’impegno era precedente
e perché non lo avrei potuto rimandare.
Con mia sorpresa ho ricevuto una sanzione
contro cui ho fatto opposizione e la decisione su opposizione è oggetto del
presente ricorso.
A comprova che la mia scelta di seguire
l’esame di ammissione che tra l’altro era un obbligo e ha avuto un esito
positivo è il fatto che inizierò la Scuola __________ il 1 marzo 2016 e tale
frequenza amplierà la mia possibilità di collocamento e di uscita dalla
disoccupazione.
(…)” (Doc. I).
1.3. L’amministrazione, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.4. L’assicurato si è espresso
nuovamente in merito alla fattispecie con scritto dell’11 marzo 2016 (cfr. doc.
VI).
1.5. Il 21 marzo 2016 la Sezione
del lavoro si è riconfermata integralmente nella propria risposta di causa e
nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. VIII).
1.6. Il doc. VIII è stato
trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. IX).
2.1. Oggetto della lite è la questione
di sapere se l'assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità
di disoccupazione per non essersi presentato, l’8 giugno 2015, al corso __________
presso la __________ a __________.
2.2. In virtù dell’art. 17 cpv. 3
LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli.
E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a
migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare
a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni
conformemente al capoverso 5; e
c. fornire
Fatti
i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza
di un'occupazione.
Secondo l’art. 30 cpv. 1
lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente
non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure
con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo
scopo.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre
2001 consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
L'art. 45 cpv. 4 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha
abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha
rifiutato un’occupazione adeguata.
2.4. In una sentenza pubblicata in
DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di chiarire quando un
assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna
sanzione.
Si trattava di
un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4
giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro".
L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi
occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo
pieno.
L'Alta Corte ha
innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio
o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un
assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la
frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione
(cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):
Il TFA ha aggiunto che un
corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di
salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante
certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17
giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001;
STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF
125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti,
pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C
320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente
di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid.
2b).
Questa interpretazione è,
peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza
sociale:
" (…)
Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art.
21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà:
internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den
Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S.
1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung unter
anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre
Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9,
consid. 2b, pag. 46)
Nel caso che era chiamata
a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di un'assicurata
che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che, da
un lato, essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre
il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno, dall’altro, doveva
frequentare pure un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione
contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto al domicilio e che
implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era, pertanto,
inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI
(cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).
In un'altra sentenza C
349/05 del 20 febbraio 2006 l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni
di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) inflitta a un
assicurato che era stato assente in modo ingiustificato per alcuni giorni
(cinque) da un corso (di accompagnamento al fine della ricerca di un impiego
con Coaching personale per quadri e specialisti con funzioni quadro inferiori e
medie) che si svolgeva per dieci giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno
2005.
In particolare la nostra
Massima Istanza, relativamente alla critica formulata dall’assicurato circa il
fatto che il corso non gli avesse procurato idee nuove, siccome aveva già
cambiato spesso posti di lavoro e i colloqui di assunzione per lui non erano
nulla di nuovo, ha indicato che il corso in questione consentiva di
incrementare l’idoneità al collocamento dell’assicurato. In effetti sulla base
del contenuto del corso quest’ultimo era perlomeno adatto ad aprire
all’assicurato nuove prospettive e ad aiutarlo a trovare nuovi approcci nella
ricerca di un’occupazione.
Inoltre il TFA, in merito
all’obiezione dell’assicurato secondo cui nel suo caso avrebbero avuto più
senso dei corsi di lingua con certificato, ha evidenziato che contestualmente
alla disposizione di provvedimenti del mercato del lavoro esiste un potere di
apprezzamento relativamente ampio.
In una sentenza C 261/06
del 6 novembre 2007 la nostra Massima Istanza si è pronunciata in merito a un’assicurata
sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per 22 giorni, in quanto non
aveva seguito il corso “MOA/Job Center, Programm” della durata di tre mesi.
L’Alta Corte ha osservato che il corso era adeguato, che il medesimo era idoneo
a migliorare la collocabilità dell’assicurata e che a ragione quest’ultima era
stata sanzionata. Anche l’entità della penalità alla luce delle circostanze
oggettive e soggettive del caso di specie non prestava il fianco a critiche.
Con giudizio 8C_33/2007
del 31 gennaio 2008 il Tribunale federale ha confermato una sanzione di 24
giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione nel caso di
un assicurato che, senza un valido motivo, non ha iniziato un corso
“Jobintensiv A” assegnatogli dall’Ufficio regionale di collocamento della
durata di poco più di due mesi.
Con sentenza 8C_154/2012
del 4 marzo 2013 il Tribunale federale ha poi, confermato una sospensione di 16
giorni inflitta a un assicurato tedesco con permesso B, di formazione tecnico
dentale, che non si era presentato a un corso di francese il cui inizio era già
stato posticipato su richiesta del medesimo.
Al riguardo è stato
ribadito che la giurisprudenza ammette dei validi motivi per non iniziare un
corso assegnato a titolo di misura di formazione, secondo l’art. 30 cpv. 1
lett. d LADI, allorché la frequenza di questa misura non è considerata
adeguata, ossia in particolare quando la situazione personale o familiare
dell’assicurato non gli permette di seguire il provvedimento in questione.
In quel caso di specie
l’Alta Corte ha ritenuto che i colloqui con potenziali datori di lavoro e le
difficoltà personali dell’assicurato a reperire un alloggio non costituivano
dei validi motivi per ritardare una seconda volta l’inizio del corso. In proposito
è stato precisato che il corso si svolgeva su una mezza giornata quattro volte
alla settimana, di modo che l’assicurato disponeva ancora di tempo sufficiente
per organizzare il suo alloggio e prendere contatto con dei potenziali datori
di lavoro.
Giova, inoltre, segnalare
che in una sentenza 8C_128/2016 del 13 aprile 2016 la nostra Massima Istanza ha
confermato una sospensione di 21 giorni inflitta a un assicurato che senza
valido motivo non ha iniziato un programma occupazionale della durata di tre
mesi.
Infine con giudizio
8C_909/2015 del 22 aprile 2016 il TF ha respinto il ricorso di un assicurato
che è stato sospeso per 23 giorni e per 36 giorni, non avendo dato seguito alle
istruzioni dell’ufficio regionale di collocamento del 3 novembre 2014 di
concorrere per un programma lavorativo Oko-Job, rispettivamente del 26 novembre
2014 di fare domanda per un programma lavorativo ProWiv. L’Alta Corte ha
evidenziato che non vi fosse alcun motivo che rendesse la partecipazione a tali
programmi inesigibile e che l’obiezione dell’assicurato secondo cui voleva
estendere la sua attività dipendente quale insegnate di musica così da
abbreviare la disoccupazione risultava in ogni caso ininfluente.
2.5. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti risulta che RI 1 ha lavorato dal luglio 2014 presso la
__________ di __________ con contratto a tempo determinato che, il 18 dicembre
2014, è stato prolungato, fino al 31 marzo 2015 (cfr. doc. 2).
Il 2 aprile 2015
l’assicurato si è iscritto in disoccupazione al 100% (cfr. doc. 2).
Dal luglio 2014 RI 1 è,
inoltre, impiegato a ore presso la ditta __________ di __________ come agente
di sicurezza, attività che gli ha permesso di conseguire guadagno intermedio
(cfr. doc. 2).
Dal modulo “Analisi del
profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto
dall’insorgente il 13 aprile 2015 emerge che il medesimo ha comunicato di aver
svolto e superato gli esami fisici e scritti per poter iniziare nel marzo 2016
la Scuola __________ e che avrebbe dovuto ancora sottoporsi ai test psicologici
(cfr. doc. 2).
Nel verbale relativo al
colloquio di consulenza del 18 maggio 2015, firmato anche dal ricorrente, è
stato indicato, da una parte, che l’assicurato ha informato di essere stato
convocato il 12 giugno 2015 per la giornata di test psicologici per entrare da
marzo 2016 alla Scuola __________.
Dall’altra, che in
quell’occasione il consulente del personale e l’insorgente hanno discusso
dell’inserimento al percorso industriale (cfr. doc. 7).
Il 18 maggio 2015 l’URC ha,
poi, inviato all’assicurato una decisione con la quale gli è stato assegnato un
corso __________ presso la __________ a __________ con durata dall’8 giugno al
18 settembre 2015. L’assegnazione prevedeva che i giorni di corso sarebbero
Considerandi
stati 17 e il numero delle lezioni 88. Inoltre è stato precisato che il primo e
il secondo giorno del corso sarebbero stati dalle 08:15 alle 12:00 e dalle
13:00 alle 16:30, mentre in seguito secondo le istruzioni da parte
dell’organizzatore (cfr. doc. 6 pag. 1; 12).
La decisione riportava,
tra l’altro, che in caso di mancata frequenza (mancato inizio, assenza o
interruzione) del provvedimento assegnato senza valide giustificazioni,
l’assicurato avrebbe potuto essere sospeso dal diritto alle indennità giusta
l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. doc. 6 pag. 2).
Il 12 giugno 2015 l’URC ha
trasmesso alla Sezione del lavoro una Comunicazione relativa a una sanzione,
precisando che:
" Con
decisione del 18 maggio 2015 il signor RI 1 è stato inserito al corso “__________”
per il periodo dal 08 giugno 2015 al 18 settembre 2015. In data 08 giugno 2015
riceviamo dall’organizzatore, comunicazione email, che il signor RI 1 non si è
presentato al corso e non ha neanche dato seguito ai contatti telefonici” (Doc.
8)
A seguito
dell’assegnazione all’assicurato di un termine per esprimersi al riguardo da
parte della Sezione del lavoro (cfr. doc. 9), il 21 giugno 2015 il medesimo ha
osservato:
" Con la
presente voglio chiarire quanto successo in merito al corso “Rilevamento delle
competenze del settore industriale”. Vorrei far presente, come inserito nel
verbale, che da parte mia è stato segnalato al Signor __________ il fatto che
in data 12.06.2015 avrei tenuto una sessione di esami per la Scuola __________.
In seguito a questa mia comunicazione lo
stesso mi proponeva la possibilità di svolgere questo corso più in là; proposta
che io ho accettato con entusiasmo.
Ora se la comunicazione non è passata, me
ne dispiace molto, ma io non ho partecipato al corso non per scelta, ma perché
per me dopo il colloquio, il corso si sarebbe svolto più in là come discusso
con il Signor __________.
Non mi ritengo quindi responsabile
dell’accaduto.” (Doc. 10)
Dal verbale del colloquio
di consulenza del 22 giugno 2015, sottoscritto dall’assicurato, si evince che:
" (…)
Come discusso, l’assicurato è stato
inserito al percorso industriale. Non si è però presentato alla prima giornata
di corso. Su segnalazione dell’organizzatore la misura è stata interrotta e il
caso è stato segnalato, come da procedura, all’ufficio giuridico.
Nel frattempo ha terminato gli esami per
entrare in __________. Riceverà una risposta in agosto.
(…)” (Doc. 11)
Il 23 giugno 2015 __________
della Sezione del lavoro ha interpellato il consulente del personale
dell’insorgente, __________, come segue:
" (…) ti
invito a volermi indicare se, in occasione del colloquio di consulenza del
18.05
, avevate discusso l’inserimento al percorso industriale e se, come
sostenuto dall’interessato, in tale occasione gli avevi proposto lo svolgimento
del corso “più in là”.
(…)” (Doc. 12)
__________, il 26 giugno
2015, ha risposto:
" come scrive
il signor RI 1, ti confermo che lo stesso mi aveva informato, che in data
12.06
, avrebbe avuto la sessione d’esami per la scuola __________.
Infatti, nel verbale del colloquio di consulenza del 18.05.2015, trovi la nota
di cui sopra. Abbiamo anche discusso l’inserimento al percorso industriale.
Ho comunque spiegato all’assicurato che
avrei valutato quando inserirlo in misura, tenendo anche conto della sua
giornata d’esami.
Il percorso industriale iniziava il giorno
08.06.2015
la presenza ai primi due giorni è d’obbligo ed in seguito ci si
mette d’accordo per gli altri incontri.
Pertanto, l’assicurato poteva
tranquillamente iniziare la misura.
Ti segnalo inoltre che la decisione di
corso è stata emessa in data 18.05.2015 ed è stata subito inviata
all’assicurato, Lo stesso aveva quindi tutto il tempo per prendere posizione in
merito.” (Doc. 12)
La Sezione del lavoro, non
ritenendo sufficienti le giustificazioni addotte da RI 1, con decisione del 30
giugno 2015, confermata dalla decisione su opposizione del 19 febbraio 2016,
l’ha sospeso per 22 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere
iniziato il corso __________ presso la __________ a __________ che sarebbe
durato dall’8 giugno al 18 settembre 2015 (cfr. doc. 13; II1; consid. 1.1.).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che secondo
l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr.
DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 86-87). Colui
che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione,
senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.2.).
L’art. 17 cpv. 3 LADI in
effetti prevede proprio che un assicurato è obbligato, su istruzione
dell’ufficio del lavoro competente, a partecipare a provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al
collocamento (cfr. consid. 2.2.).
Fra i
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro rientrano i provvedimenti di
formazione, in particolare corsi individuali o collettivi (cfr. art. 60 LADI).
Inoltre giova ricordare
che spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano le
misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati
tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e
attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b
LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STFA C 349/05 del 20 febbraio 2006 consid. 2.2.1;
DLA 2001 p. 86; STFA C 121/92 del 13 maggio 1993 non pubblicata; STCA
38.2013.17
del 9 settembre 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2010.24 del 19 gennaio
2011.
consid. 2.9.; 38.2009.72 del 22 febbraio 2010).
In concreto è incontestato
che l’assicurato non ha iniziato il corso __________ l’8 giugno 2015
assegnatogli con decisione del 18 maggio 2015 (cfr. doc. 6).
Il ricorrente ha fatto
valere, da un lato, di aver segnalato al proprio consulente del personale che
il 12 giugno 2015 avrebbe dovuto sottoporsi a dei test per l’accesso alla
Scuola __________.
Dall’altro, che il collocatore
conseguentemente gli avrebbe proposto di svolgere il corso __________ in seguito
(cfr. doc. 10).
Nell’opposizione
interposta contro la decisione di sanzione del 30 giugno 2015 egli ha precisato
che ci sarebbe stata la possibilità di effettuare il corso in agosto, senza
avere il problema degli esami di ammissione alla Scuola __________ (cfr. doc.
14).
L’assicurato nel ricorso a
questa Corte ha poi indicato che il consulente del personale, informato della
sovrapposizione delle date del test per la Scuola __________ e del corso, gli
avrebbe detto che non vi erano problemi in quanto avrebbe potuto partecipare al
corso del rilevamento di competenze successivo e di non preoccuparsi (cfr. doc.
I).
Il consulente del
personale, interpellato espressamente dalla Sezione del lavoro nella procedura
di opposizione in merito a quanto discusso in occasione dell’incontro del 18
maggio 2015 con l’assicurato (cfr. consid. 2.5.), ha dichiarato, in primo
luogo, di essere stato informato dal ricorrente che il 12 giugno 2015 avrebbe
avuto un esame per l’ammissione alla Scuola __________, come pure di aver parlato
dell’inserimento al percorso industriale, come del resto emerge dal verbale del
colloquio di consulenza del 18 maggio 2015 (cfr. doc. 12; 7).
In secondo luogo, di avere
spiegato al ricorrente che avrebbe valutato quando inserirlo in misura, tenendo
anche conto della sua giornata d’esami (cfr. doc. 12).
Al riguardo va evidenziato
che in ogni caso lunedì 18 maggio 2015 al ricorrente è stata inviata la
decisione di assegnazione del corso (cfr. doc. 12; 6). La medesima gli è stata
notificata, al più presto, il giorno seguente, 19 maggio 2015, ossia
posteriormente al colloquio avuto con il collocatore il 18 maggio 2015.
L’assicurato, quindi,
successivamente all’incontro con il collocatore del 18 maggio 2015, avrebbe
dovuto prendere atto del fatto che, indipendentemente da quanto discusso in
sede di colloquio, l’assegnazione del corso in questione con inizio l’8 giugno
2015.
aveva avuto formalmente luogo.
In proposito va
evidenziato che la decisione di assegnazione prevedeva esplicitamente che il
primo e il secondo giorno del corso sarebbero stati dalle 08:15 alle 12:00 e
dalle 13:00 alle 16:30, mentre in seguito secondo le istruzioni da parte
dell’organizzatore (cfr. doc. 6).
Pertanto all’insorgente
doveva risultare chiaramente che solo i primi due giorni di corso erano già
stati fissati mentre per i seguenti avrebbe potuto chiedere all’organizzatore
di tenere conto del suo impegno del 12 giugno 2015.
In simili condizioni
l’assicurato, visto, inoltre, che nel mese di aprile 2015 aveva già superato
gli esami scritti e di condizione fisica relativi all’ammissione alla Scuola __________
(cfr. doc. 2) e che il test psicologico si sarebbe svolto il 12 giugno 2015,
non poteva legittimamente credere che il corso, che si sarebbe svolto per 17
giorni sull’arco dall’8 giugno al 18 settembre 2015 (cfr. doc. 6), avrebbe
potuto essere d’intralcio alla propria ammissione alla Scuola __________.
Del resto dal verbale
relativo al colloquio di consulenza del 22 giugno 2015 risulta che il
ricorrente a quella data aveva in effetti terminato gli esami per entrare in __________
e che avrebbe ricevuto una risposta nel mese di agosto (cfr. doc. 11).
Ad ogni modo, nel caso in
cui a seguito di quanto discusso con il collocatore in occasione del colloquio
di consulenza del 18 maggio 2015, l’assicurato avesse comunque nutrito dei
dubbi riguardo all’obbligo di frequentare tale corso, avrebbe dovuto chiedere
ragguagli direttamente all’URC.
Iniziando la misura l’8
giugno 2015, l’insorgente disponeva, d’altronde, di tempo ampiamente
sufficiente per informarsi al riguardo presso l’amministrazione.
Ciò non è invece avvenuto.
Al contrario l’assicurato, senza nemmeno avvisare l’organizzatore del corso,
non si è presentato l’8 giugno 2015 a __________.
Alla luce di tutto quanto
esposto la giustificazione fornita dal ricorrente per non partecipare al corso,
che risulta adeguato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid.
2.4
), non è, quindi, atta a scusare validamente il suo comportamento.
Ne discende che a ragione
la Sezione del lavoro ha applicato al ricorrente l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI
e gli ha inflitto una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
2.7
Per quanto attiene all'entità
della sanzione, il TCA osserva che in concreto all’assicurato che non ha svolto
il corso assegnatogli è stata inflitta una sospensione di 22 giorni (cfr. doc.
13; II1).
La giurisprudenza federale
prevede di regola che un assicurato che per la prima volta non inizia un corso
impartitogli dall'amministrazione o lo interrompe incorre in una colpa di
gravità media, per cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30
giorni (cfr. consid. 2.3.; STFA C 136/01 del 9 ottobre 2002 consid. 5.2.,
peraltro citata dalla parte resistente nella decisione su opposizione).
La prassi amministrativa
contempla per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a un corso della durata
inferiore a 10 giorni un numero di giorni di sospensione corrispondente al
numero effettivo di giorni di assenza. Se il corso è di circa tre settimane è
prevista una sanzione da 10 a 12 giorni, una sanzione da 13 a 15 giorni se il corso è di circa quattro settimane, una sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20 giorni nel caso di un
corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata superiore il numero di
giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata (cfr. Prassi LADI/D72
emanata dalla SECO nell’ottobre 2011).
Dalla decisione di
assegnazione del 18 maggio 2015 risulta che il corso durava dall’8 giugno al 18
settembre 2015 (chiusura estiva dell’organizzatore dal 3 al 16 agosto 2015), ma
che i giorni di corso sarebbero stati 17 comprendenti complessivamente 88
lezioni (cfr. doc. 6).
Pertanto 17 giorni di
corso, anche se suddivisi su un periodo di poco più di tre mesi, corrispondono
in ogni caso a un corso di tre settimane e mezzo circa.
Tutto ben considerato,
dunque, a mente del TCA si giustifica la riduzione della sanzione da 22 a 16 giorni
di sospensione.
La decisione su opposizione
del 9 febbraio 2016 contestata è, conseguentemente, modificata nel senso che il
ricorrente è sospeso per 16 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione su opposizione del 9 febbraio 2016 è modificata nel
senso che l'assicurato è sospeso per 16 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti