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38.2016.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 maggio 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza

di un'occupazione.

Secondo l’art. 30 cpv. 1

lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le

prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente

non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un

provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure

con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo

scopo.

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e

DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre

2001 consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

L'art. 45 cpv. 4 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha

abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha

rifiutato un’occupazione adeguata.

2.4. In una sentenza pubblicata in

DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di chiarire quando un

assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna

sanzione.

Si trattava di

un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4

giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro".

L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi

occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo

pieno.

L'Alta Corte ha

innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio

o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un

assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la

frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione

(cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):

Il TFA ha aggiunto che un

corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di

salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante

certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17

giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001;

STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF

125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti,

pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C

320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente

di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid.

2b).

Questa interpretazione è,

peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza

sociale:

" (…)

Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art.

21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà:

internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den

Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S.

1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung unter

anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre

Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9,

consid. 2b, pag. 46)

Nel caso che era chiamata

a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di un'assicurata

che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che, da

un lato, essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre

il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno, dall’altro, doveva

frequentare pure un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione

contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto al domicilio e che

implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era, pertanto,

inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI

(cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).

In un'altra sentenza C

349/05 del 20 febbraio 2006 l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni

di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) inflitta a un

assicurato che era stato assente in modo ingiustificato per alcuni giorni

(cinque) da un corso (di accompagnamento al fine della ricerca di un impiego

con Coaching personale per quadri e specialisti con funzioni quadro inferiori e

medie) che si svolgeva per dieci giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno

2005.

In particolare la nostra

Massima Istanza, relativamente alla critica formulata dall’assicurato circa il

fatto che il corso non gli avesse procurato idee nuove, siccome aveva già

cambiato spesso posti di lavoro e i colloqui di assunzione per lui non erano

nulla di nuovo, ha indicato che il corso in questione consentiva di

incrementare l’idoneità al collocamento dell’assicurato. In effetti sulla base

del contenuto del corso quest’ultimo era perlomeno adatto ad aprire

all’assicurato nuove prospettive e ad aiutarlo a trovare nuovi approcci nella

ricerca di un’occupazione.

Inoltre il TFA, in merito

all’obiezione dell’assicurato secondo cui nel suo caso avrebbero avuto più

senso dei corsi di lingua con certificato, ha evidenziato che contestualmente

alla disposizione di provvedimenti del mercato del lavoro esiste un potere di

apprezzamento relativamente ampio.

In una sentenza C 261/06

del 6 novembre 2007 la nostra Massima Istanza si è pronunciata in merito a un’assicurata

sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per 22 giorni, in quanto non

aveva seguito il corso “MOA/Job Center, Programm” della durata di tre mesi.

L’Alta Corte ha osservato che il corso era adeguato, che il medesimo era idoneo

a migliorare la collocabilità dell’assicurata e che a ragione quest’ultima era

stata sanzionata. Anche l’entità della penalità alla luce delle circostanze

oggettive e soggettive del caso di specie non prestava il fianco a critiche.

Con giudizio 8C_33/2007

del 31 gennaio 2008 il Tribunale federale ha confermato una sanzione di 24

giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione nel caso di

un assicurato che, senza un valido motivo, non ha iniziato un corso

“Jobintensiv A” assegnatogli dall’Ufficio regionale di collocamento della

durata di poco più di due mesi.

Con sentenza 8C_154/2012

del 4 marzo 2013 il Tribunale federale ha poi, confermato una sospensione di 16

giorni inflitta a un assicurato tedesco con permesso B, di formazione tecnico

dentale, che non si era presentato a un corso di francese il cui inizio era già

stato posticipato su richiesta del medesimo.

Al riguardo è stato

ribadito che la giurisprudenza ammette dei validi motivi per non iniziare un

corso assegnato a titolo di misura di formazione, secondo l’art. 30 cpv. 1

lett. d LADI, allorché la frequenza di questa misura non è considerata

adeguata, ossia in particolare quando la situazione personale o familiare

dell’assicurato non gli permette di seguire il provvedimento in questione.

In quel caso di specie

l’Alta Corte ha ritenuto che i colloqui con potenziali datori di lavoro e le

difficoltà personali dell’assicurato a reperire un alloggio non costituivano

dei validi motivi per ritardare una seconda volta l’inizio del corso. In proposito

è stato precisato che il corso si svolgeva su una mezza giornata quattro volte

alla settimana, di modo che l’assicurato disponeva ancora di tempo sufficiente

per organizzare il suo alloggio e prendere contatto con dei potenziali datori

di lavoro.

Giova, inoltre, segnalare

che in una sentenza 8C_128/2016 del 13 aprile 2016 la nostra Massima Istanza ha

confermato una sospensione di 21 giorni inflitta a un assicurato che senza

valido motivo non ha iniziato un programma occupazionale della durata di tre

mesi.

Infine con giudizio

8C_909/2015 del 22 aprile 2016 il TF ha respinto il ricorso di un assicurato

che è stato sospeso per 23 giorni e per 36 giorni, non avendo dato seguito alle

istruzioni dell’ufficio regionale di collocamento del 3 novembre 2014 di

concorrere per un programma lavorativo Oko-Job, rispettivamente del 26 novembre

2014 di fare domanda per un programma lavorativo ProWiv. L’Alta Corte ha

evidenziato che non vi fosse alcun motivo che rendesse la partecipazione a tali

programmi inesigibile e che l’obiezione dell’assicurato secondo cui voleva

estendere la sua attività dipendente quale insegnate di musica così da

abbreviare la disoccupazione risultava in ogni caso ininfluente.

2.5. Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti risulta che RI 1 ha lavorato dal luglio 2014 presso la

__________ di __________ con contratto a tempo determinato che, il 18 dicembre

2014, è stato prolungato, fino al 31 marzo 2015 (cfr. doc. 2).

Il 2 aprile 2015

l’assicurato si è iscritto in disoccupazione al 100% (cfr. doc. 2).

Dal luglio 2014 RI 1 è,

inoltre, impiegato a ore presso la ditta __________ di __________ come agente

di sicurezza, attività che gli ha permesso di conseguire guadagno intermedio

(cfr. doc. 2).

Dal modulo “Analisi del

profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto

dall’insorgente il 13 aprile 2015 emerge che il medesimo ha comunicato di aver

svolto e superato gli esami fisici e scritti per poter iniziare nel marzo 2016

la Scuola __________ e che avrebbe dovuto ancora sottoporsi ai test psicologici

(cfr. doc. 2).

Nel verbale relativo al

colloquio di consulenza del 18 maggio 2015, firmato anche dal ricorrente, è

stato indicato, da una parte, che l’assicurato ha informato di essere stato

convocato il 12 giugno 2015 per la giornata di test psicologici per entrare da

marzo 2016 alla Scuola __________.

Dall’altra, che in

quell’occasione il consulente del personale e l’insorgente hanno discusso

dell’inserimento al percorso industriale (cfr. doc. 7).

Il 18 maggio 2015 l’URC ha,

poi, inviato all’assicurato una decisione con la quale gli è stato assegnato un

corso __________ presso la __________ a __________ con durata dall’8 giugno al

18 settembre 2015. L’assegnazione prevedeva che i giorni di corso sarebbero

Considerandi

stati 17 e il numero delle lezioni 88. Inoltre è stato precisato che il primo e

il secondo giorno del corso sarebbero stati dalle 08:15 alle 12:00 e dalle

13:00 alle 16:30, mentre in seguito secondo le istruzioni da parte

dell’organizzatore (cfr. doc. 6 pag. 1; 12).

La decisione riportava,

tra l’altro, che in caso di mancata frequenza (mancato inizio, assenza o

interruzione) del provvedimento assegnato senza valide giustificazioni,

l’assicurato avrebbe potuto essere sospeso dal diritto alle indennità giusta

l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. doc. 6 pag. 2).

Il 12 giugno 2015 l’URC ha

trasmesso alla Sezione del lavoro una Comunicazione relativa a una sanzione,

precisando che:

" Con

decisione del 18 maggio 2015 il signor RI 1 è stato inserito al corso “__________”

per il periodo dal 08 giugno 2015 al 18 settembre 2015. In data 08 giugno 2015

riceviamo dall’organizzatore, comunicazione email, che il signor RI 1 non si è

presentato al corso e non ha neanche dato seguito ai contatti telefonici” (Doc.

8)

A seguito

dell’assegnazione all’assicurato di un termine per esprimersi al riguardo da

parte della Sezione del lavoro (cfr. doc. 9), il 21 giugno 2015 il medesimo ha

osservato:

" Con la

presente voglio chiarire quanto successo in merito al corso “Rilevamento delle

competenze del settore industriale”. Vorrei far presente, come inserito nel

verbale, che da parte mia è stato segnalato al Signor __________ il fatto che

in data 12.06.2015 avrei tenuto una sessione di esami per la Scuola __________.

In seguito a questa mia comunicazione lo

stesso mi proponeva la possibilità di svolgere questo corso più in là; proposta

che io ho accettato con entusiasmo.

Ora se la comunicazione non è passata, me

ne dispiace molto, ma io non ho partecipato al corso non per scelta, ma perché

per me dopo il colloquio, il corso si sarebbe svolto più in là come discusso

con il Signor __________.

Non mi ritengo quindi responsabile

dell’accaduto.” (Doc. 10)

Dal verbale del colloquio

di consulenza del 22 giugno 2015, sottoscritto dall’assicurato, si evince che:

" (…)

Come discusso, l’assicurato è stato

inserito al percorso industriale. Non si è però presentato alla prima giornata

di corso. Su segnalazione dell’organizzatore la misura è stata interrotta e il

caso è stato segnalato, come da procedura, all’ufficio giuridico.

Nel frattempo ha terminato gli esami per

entrare in __________. Riceverà una risposta in agosto.

(…)” (Doc. 11)

Il 23 giugno 2015 __________

della Sezione del lavoro ha interpellato il consulente del personale

dell’insorgente, __________, come segue:

" (…) ti

invito a volermi indicare se, in occasione del colloquio di consulenza del

18.05

, avevate discusso l’inserimento al percorso industriale e se, come

sostenuto dall’interessato, in tale occasione gli avevi proposto lo svolgimento

del corso “più in là”.

(…)” (Doc. 12)

__________, il 26 giugno

2015, ha risposto:

" come scrive

il signor RI 1, ti confermo che lo stesso mi aveva informato, che in data

12.06

, avrebbe avuto la sessione d’esami per la scuola __________.

Infatti, nel verbale del colloquio di consulenza del 18.05.2015, trovi la nota

di cui sopra. Abbiamo anche discusso l’inserimento al percorso industriale.

Ho comunque spiegato all’assicurato che

avrei valutato quando inserirlo in misura, tenendo anche conto della sua

giornata d’esami.

Il percorso industriale iniziava il giorno

08.06.2015

la presenza ai primi due giorni è d’obbligo ed in seguito ci si

mette d’accordo per gli altri incontri.

Pertanto, l’assicurato poteva

tranquillamente iniziare la misura.

Ti segnalo inoltre che la decisione di

corso è stata emessa in data 18.05.2015 ed è stata subito inviata

all’assicurato, Lo stesso aveva quindi tutto il tempo per prendere posizione in

merito.” (Doc. 12)

La Sezione del lavoro, non

ritenendo sufficienti le giustificazioni addotte da RI 1, con decisione del 30

giugno 2015, confermata dalla decisione su opposizione del 19 febbraio 2016,

l’ha sospeso per 22 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere

iniziato il corso __________ presso la __________ a __________ che sarebbe

durato dall’8 giugno al 18 settembre 2015 (cfr. doc. 13; II1; consid. 1.1.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che secondo

l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr.

DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 86-87). Colui

che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione,

senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1

lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.2.).

L’art. 17 cpv. 3 LADI in

effetti prevede proprio che un assicurato è obbligato, su istruzione

dell’ufficio del lavoro competente, a partecipare a provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al

collocamento (cfr. consid. 2.2.).

Fra i

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro rientrano i provvedimenti di

formazione, in particolare corsi individuali o collettivi (cfr. art. 60 LADI).

Inoltre giova ricordare

che spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano le

misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati

tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e

attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b

LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STFA C 349/05 del 20 febbraio 2006 consid. 2.2.1;

DLA 2001 p. 86; STFA C 121/92 del 13 maggio 1993 non pubblicata; STCA

38.2013.17

del 9 settembre 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2010.24 del 19 gennaio

2011.

consid. 2.9.; 38.2009.72 del 22 febbraio 2010).

In concreto è incontestato

che l’assicurato non ha iniziato il corso __________ l’8 giugno 2015

assegnatogli con decisione del 18 maggio 2015 (cfr. doc. 6).

Il ricorrente ha fatto

valere, da un lato, di aver segnalato al proprio consulente del personale che

il 12 giugno 2015 avrebbe dovuto sottoporsi a dei test per l’accesso alla

Scuola __________.

Dall’altro, che il collocatore

conseguentemente gli avrebbe proposto di svolgere il corso __________ in seguito

(cfr. doc. 10).

Nell’opposizione

interposta contro la decisione di sanzione del 30 giugno 2015 egli ha precisato

che ci sarebbe stata la possibilità di effettuare il corso in agosto, senza

avere il problema degli esami di ammissione alla Scuola __________ (cfr. doc.

14).

L’assicurato nel ricorso a

questa Corte ha poi indicato che il consulente del personale, informato della

sovrapposizione delle date del test per la Scuola __________ e del corso, gli

avrebbe detto che non vi erano problemi in quanto avrebbe potuto partecipare al

corso del rilevamento di competenze successivo e di non preoccuparsi (cfr. doc.

I).

Il consulente del

personale, interpellato espressamente dalla Sezione del lavoro nella procedura

di opposizione in merito a quanto discusso in occasione dell’incontro del 18

maggio 2015 con l’assicurato (cfr. consid. 2.5.), ha dichiarato, in primo

luogo, di essere stato informato dal ricorrente che il 12 giugno 2015 avrebbe

avuto un esame per l’ammissione alla Scuola __________, come pure di aver parlato

dell’inserimento al percorso industriale, come del resto emerge dal verbale del

colloquio di consulenza del 18 maggio 2015 (cfr. doc. 12; 7).

In secondo luogo, di avere

spiegato al ricorrente che avrebbe valutato quando inserirlo in misura, tenendo

anche conto della sua giornata d’esami (cfr. doc. 12).

Al riguardo va evidenziato

che in ogni caso lunedì 18 maggio 2015 al ricorrente è stata inviata la

decisione di assegnazione del corso (cfr. doc. 12; 6). La medesima gli è stata

notificata, al più presto, il giorno seguente, 19 maggio 2015, ossia

posteriormente al colloquio avuto con il collocatore il 18 maggio 2015.

L’assicurato, quindi,

successivamente all’incontro con il collocatore del 18 maggio 2015, avrebbe

dovuto prendere atto del fatto che, indipendentemente da quanto discusso in

sede di colloquio, l’assegnazione del corso in questione con inizio l’8 giugno

2015.

aveva avuto formalmente luogo.

In proposito va

evidenziato che la decisione di assegnazione prevedeva esplicitamente che il

primo e il secondo giorno del corso sarebbero stati dalle 08:15 alle 12:00 e

dalle 13:00 alle 16:30, mentre in seguito secondo le istruzioni da parte

dell’organizzatore (cfr. doc. 6).

Pertanto all’insorgente

doveva risultare chiaramente che solo i primi due giorni di corso erano già

stati fissati mentre per i seguenti avrebbe potuto chiedere all’organizzatore

di tenere conto del suo impegno del 12 giugno 2015.

In simili condizioni

l’assicurato, visto, inoltre, che nel mese di aprile 2015 aveva già superato

gli esami scritti e di condizione fisica relativi all’ammissione alla Scuola __________

(cfr. doc. 2) e che il test psicologico si sarebbe svolto il 12 giugno 2015,

non poteva legittimamente credere che il corso, che si sarebbe svolto per 17

giorni sull’arco dall’8 giugno al 18 settembre 2015 (cfr. doc. 6), avrebbe

potuto essere d’intralcio alla propria ammissione alla Scuola __________.

Del resto dal verbale

relativo al colloquio di consulenza del 22 giugno 2015 risulta che il

ricorrente a quella data aveva in effetti terminato gli esami per entrare in __________

e che avrebbe ricevuto una risposta nel mese di agosto (cfr. doc. 11).

Ad ogni modo, nel caso in

cui a seguito di quanto discusso con il collocatore in occasione del colloquio

di consulenza del 18 maggio 2015, l’assicurato avesse comunque nutrito dei

dubbi riguardo all’obbligo di frequentare tale corso, avrebbe dovuto chiedere

ragguagli direttamente all’URC.

Iniziando la misura l’8

giugno 2015, l’insorgente disponeva, d’altronde, di tempo ampiamente

sufficiente per informarsi al riguardo presso l’amministrazione.

Ciò non è invece avvenuto.

Al contrario l’assicurato, senza nemmeno avvisare l’organizzatore del corso,

non si è presentato l’8 giugno 2015 a __________.

Alla luce di tutto quanto

esposto la giustificazione fornita dal ricorrente per non partecipare al corso,

che risulta adeguato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid.

2.4

), non è, quindi, atta a scusare validamente il suo comportamento.

Ne discende che a ragione

la Sezione del lavoro ha applicato al ricorrente l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI

e gli ha inflitto una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

2.7

Per quanto attiene all'entità

della sanzione, il TCA osserva che in concreto all’assicurato che non ha svolto

il corso assegnatogli è stata inflitta una sospensione di 22 giorni (cfr. doc.

13; II1).

La giurisprudenza federale

prevede di regola che un assicurato che per la prima volta non inizia un corso

impartitogli dall'amministrazione o lo interrompe incorre in una colpa di

gravità media, per cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30

giorni (cfr. consid. 2.3.; STFA C 136/01 del 9 ottobre 2002 consid. 5.2.,

peraltro citata dalla parte resistente nella decisione su opposizione).

La prassi amministrativa

contempla per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a un corso della durata

inferiore a 10 giorni un numero di giorni di sospensione corrispondente al

numero effettivo di giorni di assenza. Se il corso è di circa tre settimane è

prevista una sanzione da 10 a 12 giorni, una sanzione da 13 a 15 giorni se il corso è di circa quattro settimane, una sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20 giorni nel caso di un

corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata superiore il numero di

giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata (cfr. Prassi LADI/D72

emanata dalla SECO nell’ottobre 2011).

Dalla decisione di

assegnazione del 18 maggio 2015 risulta che il corso durava dall’8 giugno al 18

settembre 2015 (chiusura estiva dell’organizzatore dal 3 al 16 agosto 2015), ma

che i giorni di corso sarebbero stati 17 comprendenti complessivamente 88

lezioni (cfr. doc. 6).

Pertanto 17 giorni di

corso, anche se suddivisi su un periodo di poco più di tre mesi, corrispondono

in ogni caso a un corso di tre settimane e mezzo circa.

Tutto ben considerato,

dunque, a mente del TCA si giustifica la riduzione della sanzione da 22 a 16 giorni

di sospensione.

La decisione su opposizione

del 9 febbraio 2016 contestata è, conseguentemente, modificata nel senso che il

ricorrente è sospeso per 16 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione su opposizione del 9 febbraio 2016 è modificata nel

senso che l'assicurato è sospeso per 16 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti