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Decisione

38.2016.11

Sosp.35gg x non aver informato di essere propriet.dell'intero pacchetto azionario della SA c/o cui aveva lavorato annullata.Ass.mai adempiuto cond.x avere dt a ID (posiz.analoga a DL).Pertanto la cass

12 settembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti accertati e la nuova situazione della ditta __________,

che non ha mai di fatto cessato le sue attività e che dal 01.07.2014

l’assicurato ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con la medesima per

un’occupazione del 50% e che dal 17.08.2015 risulta essere ancora iscritto a

Registro di Commercio in qualità di amministratore unico con firma individuale,

si ritiene che l’assicurato Sig. RI 1 non avrebbe avuto diritto alle indennità

di disoccupazione in quanto parificato a persona con attività indipendente.” (cfr. doc. 4 pag. 41).

1.3. A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato (cfr. doc. 2 pag. 8), la Cassa, il 19 gennaio 2016,

ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la

sospensione del diritto alle indennità di disoccupazioner per un periodo di 35

giorni (cfr. doc. A).

1.4. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, facendo valere preliminarmente che la sospensione

del diritto all’indennità dovesse valere unicamente per i giorni in cui il

disoccupato soddisfava i presupposti per il diritto all’indennità. Al momento

della decisione di sospensione l’assicurato non beneficiava più dell’indennità

di disoccupazione e pertanto la decisione sarebbe contraria all’art. 30 LADI.

Egli ha, inoltre, osservato

che con convenzione del 24 agosto 2012 aveva acquistato l’intero pacchetto

azionario della __________ a titolo fiduciario. Quindi egli non sarebbe mai

diventato proprietario di questo pacchetto azionario. Egli dunque ritiene di

non aver fornito informazioni inveritiere indicando alla domando n° 28 sul

formulario “Domanda di indennità di disoccupazione” che non partecipava

finanziariamente alla __________.

In via subordinata,

l’assicurato sostiene che la sospensione di 35 giorni fosse contraria alla

proporzionalità indicando che da parte sua non vi era mai l’intenzione di

percepire indebitamente delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I pag. 7).

1.5. In risposta la Cassa ha

chiesto la reiezione del ricorso con sostanzialmente le medesime argomentazioni

di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).

1.6. In data 21 marzo 2016, l’avv.

RA 1 ha trasmesso al TCA le dichiarazioni di __________ (__________) e di altri

due __________, detentori a titolo personale dell’integralità del pacchetto

azionario della __________ dalla costituzione fino al 14 agosto 2015. La

trasmissione è avvenuta per dimostrare il fatto che il signor RI 1 ha detenuto

il pacchetto azionario della società a titolo fiduciario e non personale (cfr.

doc. V, B-D).

1.7. In data 4 aprile 2016, dopo

aver ricevuto per conoscenza le dichiarazioni della controparte, la Cassa si è

riconfermata nella risposta, non avendo ulteriori osservazioni nel merito (cfr.

doc. VII).

1.8. Il 5 aprile 2016 è stato

trasmesso alla parte ricorrente lo scritto del 4 aprile 2016 della Cassa, per

conoscenza (cfr. doc. VIII).

In

diritto

2.1. Oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere se l’assicurato deve o meno essere sospeso

dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere fornito alla Cassa delle

indicazioni inveritiere in merito alla sua partecipazione finanziaria alla __________.

2.2. L’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI

prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se

ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il

suo obbligo di informare o di annunciare.

Il dovere di informare

deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di

conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle

condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01

del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza

federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete

sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo

calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191;

DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag. 21).

2.3. Ai sensi dell’art. 30 cpv. 3

LADI la sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i

presupposti per il diritto all’indennità.

Nella decisione 126 V 520

il TF ha osservato che la sospensione dal diritto all’indennità secondo l’art.

30 LADI è unicamente possibile quando siano adempiuti tutti i presupposti

legali del diritto a prestazioni. Tali condizioni sono enunciate all’art. 8

cpv.1 LADI. Con la negazione dell’idoneità al collocamento a partire dal 1°

luglio 1998 veniva a mancare uno dei presupposti all’indennità di

disoccupazione. Ciò ha comportato che in quel momento non aveva ancora

cominciato a decorrere il termine quadro per la riscossione della prestazione.

Pertanto non vi era nessuna base legale per la sospensione a partire dal 1

luglio 1998 e di conseguenza non era nemmeno possibile eseguirla entro sei

mesi. In effetti, l’obiettivo della sospensione è la partecipazione

Considerandi

dell’assicurato al danno causato dallo stesso. Quindi se il ricorrente non

aveva diritto alle prestazioni per i mesi di luglio e agosto, non ha nemmeno

causato un danno al quale dovrebbe partecipare.

Con decisione 8C_951/2011

del 9 marzo 2012 il TF ha confermato questa giurisprudenza, precisando che la

sospensione può essere effettuata unicamente quando tutte le condizioni di cui

all’art. 8 LADI sono adempiute, ossia quando un assicurato ha diritto alle

indennità di disoccupazione. Invece il comportamento sanzionabile

dell’assicurato non deve necessariamente essere avvenuto durante il termine

quadro per la riscossione delle prestazioni.

2.4

Secondo l’art. 30 cpv. 3

ultima frase LADI l’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio

del termine di sospensione. L’art. 45 cpv. 1 lett. b OADI specifica che tale

termine inizia a decorrere dal primo giorno dopo l’atto o l’omissione per cui è

stata decisa la sospensione.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) con

sentenza pubblicata in DTF 114 V 350 ha confermato la propria giurisprudenza

secondo cui una sospensione può essere pronunciata dopo la scadenza del termine

di esecuzione di sei mesi, nella misura in cui i giorni di sospensione siano

stata scontati durante detto termine di perenzione di sei mesi. Il termine di

sei mesi decorre indipendentemente dalla circostanza che l’assicurato adempie i

presupposti per il diritto all’indennità.

Con giudizio C 343/05 del

20.

dicembre 2005 la nostra massima Istanza ha ribadito che:

" 3.2 Selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3 quatrième

phrase LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du

délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de

sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 consid. 2b, 113 V 73 consid.

4b; cf. également ATF 124 V 88 consid. 5b). La péremption du droit d'exiger

l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de

l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet,

si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de

prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la

restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant plus

être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a

pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une

mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3 quatrième

phrase LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été

longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 352 sv. consid. 2b).”

Il TF nella decisione DTF

124.

V 82 del 30 gennaio 1998 ha rilevato che secondo l’art. 30 cpv. 3 frase 4

LADI la sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine per la

sospensione. Questa norma esprime la volontà del legislatore secondo cui il

comportamento sanziabile dell’assicurato non viene più ritenuto causale decorso

il termine dei sei mesi. Secondo la giurisprudenza si tratta di un termine di

perenzione e il diritto all’esecuzione decade se il termine non viene

ossequiato.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_309/2015 del 21 ottobre 2015; STF 8C_642/2007 del 4 agosto 2008; STFA C

412/00 del 25 settembre 2001; STCA 38.2011.58 del 26 ottobre 2011 consid. 2.2.

2.5

Nell’evenienza concreta,

dagli atti emerge che l’assicurato si è annunciato all’URC il 19 settembre 2013

con effetto dal 1° ottobre 2013 ricercando un’occupazione al 100% (cfr. doc. 50

pag. 249). Egli ha beneficiato dalle indennità di disoccupazione dal 1° ottobre

2013.

fino al 31 luglio 2014. Infine, in data 20 ottobre 2014, l’URC ha

provveduto ad annullare il caso del ricorrente (cfr. doc. 13 pag. 79).

Quando l’assicurato, il 19

settembre 2013, ha compilato il formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione”

alla domanda n° 28 di questo formualario che recita “Lei o sua moglie

partecipa finanziariamente all’azienda dell’ultimo datore di lavoro o fa parte

di un organo decisionale supremo dell’azienda (p.es. azionista, consigliere

d’amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.)?” ha

risposto negativamente (cfr. doc. 51).

In

data 28 settembre 2015 la Cassa ha ricevuto il rapporto di costatazione da

parte dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, con il quale le è stato

comunicato che l’assicurato era (ed era ancora a quel momento) proprietario

unico dell’intero pacchetto azionario della __________, azienda del suo ultimo

datore di lavoro (cfr. doc. 6).

Dopo

aver esaminato il rapporto, il 3 dicembre 2015 la Cassa ha notificato al

ricorrente la decisione di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione per un periodo di 35 giorni a decorrere dal 1° novembre 2015

(cfr. doc. 4 pag. 41). Contro questa decisione è stata interposta opposizione

dall’assicurato, ma la Cassa si è riconfermata nel suo modus operandi e l’ha

riconfermata con decisione su opposizione il 19 gennaio 2016 (cfr. doc. A).

2.6

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi in merito alla sospensione del diritto

all’indennità, rileva che l’assicurato non ha mai adempiuto i presupposti

legali del diritto all’indennità di disoccupazione, poiché egli rivestiva in

seno alla __________ una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

(art. 31 cpv. 3 LADI), essendo detentore dell’intero pacchetto azionario della __________.

La

Cassa gli ha chiesto la restituzione di quanto versato a titolo di indennità di

disoccupazione (cfr. doc. 7 pag. 68), ciò che questa Corte ha confermato con

sentenza 38.2016.12 del 5 settembre 2016.

Alla

luce della giurisprudenza sopramenzionata (cfr. consid. 2.3.) la Cassa in virtù

dell’art. 30 cpv. 3 LADI non poteva sospendere l’assicurato dal diritto alle

indennità di disoccupazione, perché, anche se il ricorrente ha fornito

un’informazione inveritiera - relativa alla sua partecipazione finanziaria

nell’azienda dell’ultimo datore di lavoro -, essa non ha causato nessun danno

alla Cassa non avendo avuto diritto alle indennità di disoccupazione.

La

decisione su opposizione emessa il 19 gennaio 2016 dalla Cassa deve, pertanto,

essere annullata.

2.7

Vincente in causa, il

ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 800.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61

lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 19 gennaio 2016 impugnata è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà

all’assicurato fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti