38.2016.11
Sosp.35gg x non aver informato di essere propriet.dell'intero pacchetto azionario della SA c/o cui aveva lavorato annullata.Ass.mai adempiuto cond.x avere dt a ID (posiz.analoga a DL).Pertanto la cass
12 settembre 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.11
KE/gm
Lugano
12 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 gennaio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 si è iscritto in
disoccupazione presso l’Ufficio regionale di collocazione di __________ (in
seguito: URC) il 19 settembre 2013 a far tempo dal 1° ottobre 2013 (cfr. doc.
51), dopo essere stato licenziato dalla __________ presso la quale ha lavorato
come dipendente dal settembre 2012 fino alla fine di settembre 2013. Egli è
stato al beneficio delle indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2013 fino
al 31 luglio 2014 (cfr. doc. I).
1.2. Con decisione del 3 dicembre
2015 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha sospeso l’assicurato per 35 giorni
dal diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2015,
per avere omesso di informare la Cassa di essere proprietario unico dell’intero
pacchetto azionario della __________ (cfr. doc. 4 pag. 41).
In particolare
l’amministrazione ha rilevato che:
" (…)
L’assicurato, in data 22.10.2013, ha presentato alla Cassa Disoccupazione
una domanda di indennità di disoccupazione a far data dal 01.10.2013, durante i
dovuti accertamenti risultava che il Sig. RI 1 era iscritto a RC quale
direttore con firma individuale della ditta __________; in data 31.10.2013
l’assicurato informava la Cassa di essersi stralciato dal Registro di
Commerico.
Prima di accordare il diritto a prestazioni di disoccupazione la
cassa ha richiesto al Sig. RI 1 le prove del reale versamento dello stipendio
mensile unitamente alla documentazione contabile confermata anche dallo studio fiduciario
__________ di __________.
Il caso è stato pure oggetto di revisione 2013 da parte della SECO
che, dopo l’ottenimento di ulteriori prove del reale versamento dello
stipendio, prove trasmesse dalla citata fiduciaria e confermate da parte dello
studio __________ di __________, non ha contestato il caso.
Tuttavia l’assicurato ha omesso di informare la Cassa che era
l’unico proprietario della __________ e che ne deteneva l’intero pacchetto azionario;
infatti alla domanda N. 28 della “Domanda di indennità di disoccupazione”
l’assicurato ha risposto negativamente inducendo la Cassa Disoccupazione a
determinare il diritto a prestazioni di disoccupazione e di conseguenza di
versare indennità a partire dal 1.10.2013.
Anche se l’assicurato si è di fatto stralciato dal RC non gli ha
tolto il potere decisionale in seno alla __________ in quanto ha continuato ad
essere l’unico titolare e a detenere l’intero pacchetto azionario e di
conseguenza avere il pieno potere decisionale.
Fatti
I fatti accertati e la nuova situazione della ditta __________,
che non ha mai di fatto cessato le sue attività e che dal 01.07.2014
l’assicurato ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con la medesima per
un’occupazione del 50% e che dal 17.08.2015 risulta essere ancora iscritto a
Registro di Commercio in qualità di amministratore unico con firma individuale,
si ritiene che l’assicurato Sig. RI 1 non avrebbe avuto diritto alle indennità
di disoccupazione in quanto parificato a persona con attività indipendente.” (cfr. doc. 4 pag. 41).
1.3. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato (cfr. doc. 2 pag. 8), la Cassa, il 19 gennaio 2016,
ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la
sospensione del diritto alle indennità di disoccupazioner per un periodo di 35
giorni (cfr. doc. A).
1.4. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, facendo valere preliminarmente che la sospensione
del diritto all’indennità dovesse valere unicamente per i giorni in cui il
disoccupato soddisfava i presupposti per il diritto all’indennità. Al momento
della decisione di sospensione l’assicurato non beneficiava più dell’indennità
di disoccupazione e pertanto la decisione sarebbe contraria all’art. 30 LADI.
Egli ha, inoltre, osservato
che con convenzione del 24 agosto 2012 aveva acquistato l’intero pacchetto
azionario della __________ a titolo fiduciario. Quindi egli non sarebbe mai
diventato proprietario di questo pacchetto azionario. Egli dunque ritiene di
non aver fornito informazioni inveritiere indicando alla domando n° 28 sul
formulario “Domanda di indennità di disoccupazione” che non partecipava
finanziariamente alla __________.
In via subordinata,
l’assicurato sostiene che la sospensione di 35 giorni fosse contraria alla
proporzionalità indicando che da parte sua non vi era mai l’intenzione di
percepire indebitamente delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I pag. 7).
1.5. In risposta la Cassa ha
chiesto la reiezione del ricorso con sostanzialmente le medesime argomentazioni
di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.6. In data 21 marzo 2016, l’avv.
RA 1 ha trasmesso al TCA le dichiarazioni di __________ (__________) e di altri
due __________, detentori a titolo personale dell’integralità del pacchetto
azionario della __________ dalla costituzione fino al 14 agosto 2015. La
trasmissione è avvenuta per dimostrare il fatto che il signor RI 1 ha detenuto
il pacchetto azionario della società a titolo fiduciario e non personale (cfr.
doc. V, B-D).
1.7. In data 4 aprile 2016, dopo
aver ricevuto per conoscenza le dichiarazioni della controparte, la Cassa si è
riconfermata nella risposta, non avendo ulteriori osservazioni nel merito (cfr.
doc. VII).
1.8. Il 5 aprile 2016 è stato
trasmesso alla parte ricorrente lo scritto del 4 aprile 2016 della Cassa, per
conoscenza (cfr. doc. VIII).
In
diritto
2.1. Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se l’assicurato deve o meno essere sospeso
dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere fornito alla Cassa delle
indicazioni inveritiere in merito alla sua partecipazione finanziaria alla __________.
2.2. L’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI
prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se
ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il
suo obbligo di informare o di annunciare.
Il dovere di informare
deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di
conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle
condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01
del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza
federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete
sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo
calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191;
DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag. 21).
2.3. Ai sensi dell’art. 30 cpv. 3
LADI la sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i
presupposti per il diritto all’indennità.
Nella decisione 126 V 520
il TF ha osservato che la sospensione dal diritto all’indennità secondo l’art.
30 LADI è unicamente possibile quando siano adempiuti tutti i presupposti
legali del diritto a prestazioni. Tali condizioni sono enunciate all’art. 8
cpv.1 LADI. Con la negazione dell’idoneità al collocamento a partire dal 1°
luglio 1998 veniva a mancare uno dei presupposti all’indennità di
disoccupazione. Ciò ha comportato che in quel momento non aveva ancora
cominciato a decorrere il termine quadro per la riscossione della prestazione.
Pertanto non vi era nessuna base legale per la sospensione a partire dal 1
luglio 1998 e di conseguenza non era nemmeno possibile eseguirla entro sei
mesi. In effetti, l’obiettivo della sospensione è la partecipazione
Considerandi
dell’assicurato al danno causato dallo stesso. Quindi se il ricorrente non
aveva diritto alle prestazioni per i mesi di luglio e agosto, non ha nemmeno
causato un danno al quale dovrebbe partecipare.
Con decisione 8C_951/2011
del 9 marzo 2012 il TF ha confermato questa giurisprudenza, precisando che la
sospensione può essere effettuata unicamente quando tutte le condizioni di cui
all’art. 8 LADI sono adempiute, ossia quando un assicurato ha diritto alle
indennità di disoccupazione. Invece il comportamento sanzionabile
dell’assicurato non deve necessariamente essere avvenuto durante il termine
quadro per la riscossione delle prestazioni.
2.4
Secondo l’art. 30 cpv. 3
ultima frase LADI l’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio
del termine di sospensione. L’art. 45 cpv. 1 lett. b OADI specifica che tale
termine inizia a decorrere dal primo giorno dopo l’atto o l’omissione per cui è
stata decisa la sospensione.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) con
sentenza pubblicata in DTF 114 V 350 ha confermato la propria giurisprudenza
secondo cui una sospensione può essere pronunciata dopo la scadenza del termine
di esecuzione di sei mesi, nella misura in cui i giorni di sospensione siano
stata scontati durante detto termine di perenzione di sei mesi. Il termine di
sei mesi decorre indipendentemente dalla circostanza che l’assicurato adempie i
presupposti per il diritto all’indennità.
Con giudizio C 343/05 del
20.
dicembre 2005 la nostra massima Istanza ha ribadito che:
" 3.2 Selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3 quatrième
phrase LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du
délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de
sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 consid. 2b, 113 V 73 consid.
4b; cf. également ATF 124 V 88 consid. 5b). La péremption du droit d'exiger
l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de
l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet,
si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de
prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la
restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant plus
être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a
pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une
mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3 quatrième
phrase LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été
longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 352 sv. consid. 2b).”
Il TF nella decisione DTF
124.
V 82 del 30 gennaio 1998 ha rilevato che secondo l’art. 30 cpv. 3 frase 4
LADI la sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine per la
sospensione. Questa norma esprime la volontà del legislatore secondo cui il
comportamento sanziabile dell’assicurato non viene più ritenuto causale decorso
il termine dei sei mesi. Secondo la giurisprudenza si tratta di un termine di
perenzione e il diritto all’esecuzione decade se il termine non viene
ossequiato.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_309/2015 del 21 ottobre 2015; STF 8C_642/2007 del 4 agosto 2008; STFA C
412/00 del 25 settembre 2001; STCA 38.2011.58 del 26 ottobre 2011 consid. 2.2.
2.5
Nell’evenienza concreta,
dagli atti emerge che l’assicurato si è annunciato all’URC il 19 settembre 2013
con effetto dal 1° ottobre 2013 ricercando un’occupazione al 100% (cfr. doc. 50
pag. 249). Egli ha beneficiato dalle indennità di disoccupazione dal 1° ottobre
2013.
fino al 31 luglio 2014. Infine, in data 20 ottobre 2014, l’URC ha
provveduto ad annullare il caso del ricorrente (cfr. doc. 13 pag. 79).
Quando l’assicurato, il 19
settembre 2013, ha compilato il formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione”
alla domanda n° 28 di questo formualario che recita “Lei o sua moglie
partecipa finanziariamente all’azienda dell’ultimo datore di lavoro o fa parte
di un organo decisionale supremo dell’azienda (p.es. azionista, consigliere
d’amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.)?” ha
risposto negativamente (cfr. doc. 51).
In
data 28 settembre 2015 la Cassa ha ricevuto il rapporto di costatazione da
parte dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, con il quale le è stato
comunicato che l’assicurato era (ed era ancora a quel momento) proprietario
unico dell’intero pacchetto azionario della __________, azienda del suo ultimo
datore di lavoro (cfr. doc. 6).
Dopo
aver esaminato il rapporto, il 3 dicembre 2015 la Cassa ha notificato al
ricorrente la decisione di sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione per un periodo di 35 giorni a decorrere dal 1° novembre 2015
(cfr. doc. 4 pag. 41). Contro questa decisione è stata interposta opposizione
dall’assicurato, ma la Cassa si è riconfermata nel suo modus operandi e l’ha
riconfermata con decisione su opposizione il 19 gennaio 2016 (cfr. doc. A).
2.6
Il
TCA, chiamato ora a pronunciarsi in merito alla sospensione del diritto
all’indennità, rileva che l’assicurato non ha mai adempiuto i presupposti
legali del diritto all’indennità di disoccupazione, poiché egli rivestiva in
seno alla __________ una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
(art. 31 cpv. 3 LADI), essendo detentore dell’intero pacchetto azionario della __________.
La
Cassa gli ha chiesto la restituzione di quanto versato a titolo di indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 7 pag. 68), ciò che questa Corte ha confermato con
sentenza 38.2016.12 del 5 settembre 2016.
Alla
luce della giurisprudenza sopramenzionata (cfr. consid. 2.3.) la Cassa in virtù
dell’art. 30 cpv. 3 LADI non poteva sospendere l’assicurato dal diritto alle
indennità di disoccupazione, perché, anche se il ricorrente ha fornito
un’informazione inveritiera - relativa alla sua partecipazione finanziaria
nell’azienda dell’ultimo datore di lavoro -, essa non ha causato nessun danno
alla Cassa non avendo avuto diritto alle indennità di disoccupazione.
La
decisione su opposizione emessa il 19 gennaio 2016 dalla Cassa deve, pertanto,
essere annullata.
2.7
Vincente in causa, il
ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 800.--
a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61
lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 19 gennaio 2016 impugnata è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà
all’assicurato fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti