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38.2016.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 settembre 2016Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l'egida di

questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1; DTF 130 V

318 consid. 5).

L’obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

Analogamente

alla revisione delle sentenze della autorità giudiziarie, l’amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U

409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando le prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno

2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.2. Come visto nei fatti, l’assicurato

ha preliminarmente invocato la perenzione del diritto alla restituzione della

Cassa in relazione alle indennità di disoccupazione dei mesi da ottobre 2013 a

luglio 2014 (cfr. consid. 1.2.).

L’art. 25 cpv. 2 LPGA

recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza

del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

L’art. 25 cpv. 2 LPGA

corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un termine di

perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del

vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar,

2003, ad art. 25, n. 26).

I termini di perenzione

non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio

(cfr. DTF 111 V 135 , consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna

1997, N 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va

esaminata d’ufficio.

In una sentenza pubblicata

in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui principi

valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR 1997 ALV

Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la restituzione

sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia

non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima

autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di

tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307;

cfr. anche DTF 124 V 380 consid. 1; DTF 122 V 270, consid. 5, pag. 274-277, DTF

111 V 14, consid. 3, pag. 16-17; STFA I 118/97 del 6 luglio 1998; DLA

2004 pag. 285 N. 31, consid. 3.1.).

L’Alta Corte ha ribadito

tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003, consid. 2.1.,

pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, afferente all’assicurazione contro la

disoccupazione, in cui ha precisato che:

" (…)

In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che

in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una

prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso,

bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo

(per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui

venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della

pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."

Al riguardo cfr. pure STCA

35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD I-2007 N.

44 pag. 187.

In una sentenza C 17/03

del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato, poi, ribadito

che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a

partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno

bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova

dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti

per una restituzione erano dati.

Con giudizio pubblicato in

DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130,

relativo alla restituzione di indennità per lavoro ridotto, avuto riguardo

all’effetto di pubblicità delle iscrizioni a registro di commercio, il TFA ha ancora,

in particolare, precisato che, ai sensi di questa giurisprudenza non si può

esigere un ulteriore indizio per l’attenzione ragionevole richiesta da parte

dell’amministrazione per il riconoscimento dei presupposti della restituzione,

ciò vuol dire che non si può richiedere un indizio aggiuntivo per la percezione

dell’erroneità dell’erogazione della prestazione. (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82,

consid. 5 b) aa) pag. 249).

L’Alta Corte, con sentenza

C 71/01 del 30 agosto 2001, ha poi esteso la giurisprudenza sviluppata con la

sentenza pubblicata in DTF 122 V 270 appena citata anche alla restituzione di

indennità di disoccupazione.

Tale principio è stato

ribadito nella sentenza C 267/01 del 17 luglio 2002, nella quale è stato

precisato non vi è motivo per un’applicazione diversa per l’indennità di

disoccupazione e l’indennità per lavoro ridotto, dato che i principi derivano

dal diritto societario e il relativo effetto di pubblicità. L’obbligo di

informare dell’assicurato non assolve l’amministrazione di verificare

d’ufficio, se i presupposto per l’erogazione della prestazioni sono adempiute.

La Cassa non può appellarsi che non le fosse ragionevole dover consultare ogni

volta il registro di commercio. Anzi la Cassa deve riconoscere la conoscenza

della posizione analoga a un datore di lavoro sin dall’inizio dell’erogazione

della prestazione, ossia dall’erogazione della prima indennità giornaliera. Nel

caso in specie vari documenti portavano la stessa firma, quale la richiesta

dell’indennità di disoccupazione, la conferma del datore di lavoro e le

ricerche effettuate. A tutto ciò l’amministrazione avrebbe dovuto fare

attenzione.

Questa giurisprudenza

costituisce, comunque, un caso speciale. Allorché l’errore dell’amministrazione

non porta su un elemento al quale è connesso un effetto di pubblicità, restano

validi i principi generali sviluppati a proposito dell’art. 47 cpv. 2 vLAVS

nella DTF 110 V 304 e ribaditi in sentenze successive (cfr. STFA C 68/01 del 3

luglio 2002).

Nella DTF 122 V 270 = SVR

1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130 l’Alta Corte,

riguardo alle prestazioni periodiche, ha pure osservato che:

" (...) Es stellt sich somit im Hinblick auf diese periodische

Leistungserbringung die Frage, wie es mit der Verwirkungsfolge in Bezug auf

jene Monatsbetreffnisse zu halten sei, die im Zeitpunkt der zumutbaren Kenntnis

des rechtserheblichen Sachverhalt (Wissen um die Verwaltungsratsstellung) noch

gar nicht zur Ausrichtung gelangt waren. Der Rückforderungsanspruch auf eine

unrechtmässig ausgerichtete monatliche Entschädigung kann solange nicht

verwirken, als diese einzelne Leistungen im Rahmen der gesamten

Anspruchberechtigung tatsächlich noch nicht ausbezahlt war. Dem hat das

kantonale Gericht im Ergebnis zutreffend Rechnung getragen: Bezüglich der

länger als ein Jahr vor Erlass der Verfügung vom 15. November 1994 ausbezahlten

Kurzarbeitsentschädigungen ist der Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse

verwirkt, dagegen nicht mit Bezug auf die später (ab Dezember 1993) bis und mit

Juni 1994 ausgerichteten Betreffnisse.”

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) bb) pag. 249-250)

In una sentenza C 317/01

del 29 aprile 2003 il TFA ha ribadito che nel caso di prestazioni periodiche,

allorché l’autorità al momento del versamento delle prestazioni sia già in

possesso dei dati necessari per calcolare correttamente l’ammontare delle

indennità giornaliere dovute, il termine di un anno di perenzione decorre dal

rispettivo versamento.

2.3. Nel caso di specie il 12

novembre 2015 la Cassa ha emesso la decisione concernente l’ordine di

restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dal mese di ottobre

2013 al mese di luglio 2014 (cfr. doc. 6).

Al momento dell’emanazione

dell’ordine di restituzione del 12 novembre 2015 erano trascorse solo 6

settimane dal 1° ottobre 2015, data in cui la Cassa ha ricevuto il rapporto di

costatazione del 28 settembre 2015 da parte dell’Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro. Sulla base del predetto rapporto è stato comunicato alla

Cassa che il 24 agosto 2012 l’assicurato aveva acquistato l’intero pacchetto

azionario della __________ (cfr. doc. 5 pag. 44).

La Cassa, soltanto con la

trasmissione di quel rapporto, ha potuto prendere conoscenza del fatto che il

ricorrente possedeva l’intero pacchetto azionario della società. Quando

l’insorgente si era annunciato all’assicurazione, lo stesso era stato reso

attento di doversi cancellare dal RC, ove il medesimo risultava ancora iscritto

quale direttore con potere di firma individuale. In effetti il ricorrente si è

cancellato dal RC il 31 ottobre 2013 (data FUSC 5.11.2013) (cfr. doc. 49 pag.

244). Inoltre, quando l’assicurato si è annunciato all’URC, ossia il 19

settembre 2013, al punto 28 del formulario “Domanda d’indennità di

disoccupazione” egli ha risposto negativamente alla domanda se partecipa

finanziariamente all’azienda dell’ultimo datore di lavoro. (cfr. doc. 50 pag.

249).

Tutti gli scambi di

corrispondenza tra l’UG e la Cassa precedenti alla trasmissione del rapporto di

costatazione del 28 settembre 2015 non permettono poi di far partire il termine

perentorio di un anno concernente la restituzione.

Il fax del 27 maggio 2014

parla solo di “una segnalazione ritenuta attendibile” (cfr. doc. 35).

Nello scritto del 18

luglio 2014 l’UG comunica che “la posizione dell’assicurato che occupava in

seno alla __________ (direttore) e in special modo la sua riassunzione pone il

signor RI 1 in una situazione atipica presumendo una posizione analoga a quella

di un datore di lavoro, ipotizzando che l’assicurato ricopra lo stesso ruolo e

svolga le stesse mansioni di prima”. (cfr. doc. 84 pag. 144).

Infine con e-mail del 31

ottobre 2014, l’UG ha informato la Cassa che nei confronti dell’assicurato era

stata formalmente aperta una verifica del presupposto del diritto all’indennità

di disoccupazione (cfr. doc. 10).

Visto quanto esposto,

nessuna di queste comunicazioni consentiva alla Cassa di disporre di tutti gli

elementi decisivi nel caso concerto per poter determinare nel principio e nel

suo ammontare l’obbligo di restituzione dell’insorgente. Soltanto con il

rapporto del 28 settembre 2015 della Sezione del lavoro l’informazione che

l’assicurato era in possesso dell’intero pacchetto azionario ha permesso di

concludere che egli aveva posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Di conseguenza il 12

novembre 2015, quando è stato ordinato il rimborso delle prestazioni ricevute

per il lasso di tempo da ottobre 2013 a luglio 2014, il diritto della Cassa di

richiedere al ricorrente la restituzione delle indennità versate non era in

ogni caso perento, non essendo trascorso un anno dalla conoscenza delle

circostanze che hanno condotto alla decisione di restituzione delle indennità

di disoccupazione.

2.4. Fondamentale presupposto per

il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l'altro,

che l'assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia subito

una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che

rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

L’art. 31 cpv. 3 LADI

prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o

il cui tempo di lavoro non sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di

quest’ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri

di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono

Considerandi

influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i

loro coniugi occupati nell’azienda.

I disposti afferenti

all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma

corrispondente. Ciò non comporta tuttavia, in caso di disoccupazione, il

riconoscimento ipso facto del diritto alle relative indennità al coniuge del

datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata

in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale, TF) ha esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C

292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il

lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato

dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo

amministratore della ditta.

In una sentenza

8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 l’Alta Corte ha poi sottolineato che bisogna

tener conto dei rapporti interni per stabilire le possibilità effettive di un

dirigente per prendere influenza sulle procedure di decisione. La Massima Istanza ha ritenuto:

" (…)

Dans ce contexte, le seul fait que l'assuré

dispose d'une participation au capital social de l'entreprise qui l'employait

ne suffit pas, à lui seul, à considérer qu'il se trouve dans une position

assimilable à celle d'un employeur (cf. arrêt C 45/04 du 27 janvier 2005);

d'autre part, la seule démission formelle du conseil d'administration n'exclut

pas forcément que l'assuré conserve un statut assimilable à celui d'un

employeur au sein de cette société, par exemple en conservant une participation

importante au capital social (cf. arrêt C 61/05 du 10 avril 2006). Le critère

déterminant est celui de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et

de manière importante les décisions de la société.

3.2.2

En l'occurrence, l'intimé n'est, certes,

plus membre du conseil d'administration de la société S.________ depuis le 18

mars 2008; il en reste toutefois le principal actionnaire, avec 80 actions,

soit 40 % du capital social. Les deux autres associés

détiennent chacun 60 actions, soit 30 % du capital-actions. L'intimé demeure par conséquent l'actionnaire le plus influent,

d'autant qu'il a été, quasiment depuis la fondation de la société,

directeur-administrateur, puis administrateur avec signature individuelle.

Comme le souligne la recourante - il convient sur ce point de compléter les constatations

de fait incomplètes auxquelles la juridiction cantonale a procédé -,

l'assemblée générale de la société peut valablement délibérer en tout cas si le

70.

% de l'actionnariat est présent ou représenté, chaque action conférant une

voix. Cela permet à l'intimé de s'accorder avec l'un des deux autres

actionnaires pour que l'assemblée générale délibère valablement. Cela s'est

d'ailleurs produit lors des assemblées générales des 23 novembre 2007 et 18

mars 2008, lors desquelles les actionnaires présents ou représentés possédaient

ensemble 70 % du capital-actions. L'intimé conserve ainsi une influence

déterminante sur les décisions de la société S.________, qui justifie de

considérer qu'il demeure dans une position assimilable à celle d'un employeur

malgré sa démission de son poste d'administrateur en mars 2008. Comme il l'a

exposé lui-même, la société a été «mise en sommeil» à défaut de clients, mais

pourrait reprendre ses activités. Le risque que l'art. 31 al. 3 let. c LACI

soit détourné existe donc bel et bien. (…).”

2.5

La SECO, nella Circolare

concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) del gennaio 2007 al

p.to B20, relativamente in particolare alla situazione di assicurati con

partecipazione finanziaria nella società loro ex datrice di lavoro, ha

enunciato che:

" Se,

considerata l'entità della partecipazione finanziaria, spettano al dipendente

poteri decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di

un datore di lavoro ed egli è quindi escluso dal diritto all'ID. La questione

deve essere esaminata nel singolo caso alla luce delle circostanze concrete. Il

semplice possesso di azioni di collaboratore, ad esempio, non esclude il

diritto alle prestazioni.

- Giurisprudenza

DTFA, causa V. del 10.4.2006, C 61/05”

La

Circolare ID parte B, dal gennaio 2013, è stata sostituita dalla Prassi LADI ID/B

dell’ottobre 2012 (cfr. www.seco-admin.ch; www.area-lavoro.ch), il cui p.to B20

ha il medesimo tenore del p.to B20 della Circolare ID, ad eccezione del fatto

che è stata citata la STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 (un assicurato che

detiene il 40% delle azioni può, unendosi con uno dei partner che possiede il

30% delle azioni, decidere il destino della società. Anche se non esercita

alcuna funzione nell’azienda, a causa della sua partecipazione finanziaria

nell’azienda egli è escluso dal diritto alle prestazioni).

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C

124/06 del 25 gennaio 2007).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid.

5.1

; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto

2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c,

pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a,

pag. 300).

Il

giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti

legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio

2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate;

SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c,

pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98,

consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid.

16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19

consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo

la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.6

Nell’evenienza concreta dagli

atti emerge che la __________ con sede a __________ è stata iscritta nel RC il

22.

agosto 2012 (data FUSC 27.08.2012). Il ricorrente, sin dalla costituzione

della società, è stato iscritto quale direttore con firma individuale (cfr.

estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch).

Scopo sociale della __________

di __________ è il seguente:

" Studi,

ricerche, valutazioni, perizie, consulenze, servizi integrati e globalizzati

nei settori delle assicurazioni, dell'economia, della finanza. La consulenza,

mediazione e progettazione nel settore del credito. Il noleggio di veicoli.

Inoltre la promozione, la commercializzazione, la gestione, la rappresentanza e

l'intermediazione di beni e servizi, sia per conto proprio che di terzi, sia in

Svizzera che all'estero. Può creare ovunque succursali e filiali ed effettuare

qualsiasi operazione commerciale e finanziaria riferita allo scopo sociale. Può

agire anche sotto forma di holding.”

(cfr. estratto RC).

Con convenzione datata il

24.

agosto 2012 fra lo Studio __________, rappresentato dal dr. __________, e RI

1.

è stato concordato che:

" Lo Studio __________

per incarico dei legittimi proprietari vende al signor RI 1, che acquista per

conto di clienti, l’intero pacchetto azionario della __________, __________

composto da n° 100 azioni al portatore da Frs. 1'000.-- (centomila) cadauna,

interamente liberate, per un valore nominale complessivo di Frs. 100'000.--

(centomila) per il prezzo di Frs. 1'000.-- (mille).” (cfr. doc. 5 pag. 64).

Contestualmente, il

ricorrente ha pagato fr. 6'000.-- per costi di costituzione della __________

(cfr. 5 pag. 63). Il 12 novembre 2013 è stato nuovamente notificata agli

azionisti della __________ una nota spese ed onorari per complessivi fr.

5'500.-- (cfr. doc. 5 pag. 62). A questa nota non è stato dato seguito e

pertanto in data 15 gennaio 2014 è stata inviata direttamente al signor RI 1 la

nota del 12 novembre 2013 con l’invito a voler provvedere al suo pagamento

(cfr. doc. 5 pag. 61).

RI 1 è stato assunto, dal

1° settembre 2012 per una durata indeterminata, dalla __________ in qualità di

dipendente.

Lo stipendio era di fr.

4'000 lordi mensili per tredici mensilità. L’attività lavorativa era del 100%

(cfr. contratto del 24 agosto 2012, doc. 5 pag. 53).

Il 27 febbraio 2013 è

stato stipulato un nuovo contratto a durata indeterminata, il quale prevedeva

una stipendio di fr. 7'500 lordi mensili per tredici mensilità sempre con

un’attività lavorativa del 100% (cfr. contratto del 27 febbraio 2013, doc. 5

pag. 54).

Con scritto del 26 agosto

2013.

la __________ ha notificato a RI 1 la disdetta del contratto di lavoro per

il 30 settembre 2013, con la seguente motivazione:

" (…)

Siamo spiacenti di comunicarLe che, per

riduzione del fatturato ed il sopraggiungere di spese impreviste, non ci è

possibile continuare a corrisponderLe l’attuale stipendio lordo mensile di Frs.

7'500.--.” (cfr. doc. 5 pag. 55).

L’insorgente si è

annunciato all’URC il 19 settembre 2013 ricercando un’occupazione al 100% a

partire dal 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 50 pag. 249).

Con scritto del 30 ottobre

2013.

la Cassa alfine di determinare il diritto alle indennità di disoccupazione

ha chiesto al ricorrente lo stralcio dal RC (cfr. doc. 49 pag. 244). Lo

stralcio del medesimo è avvenuto il 31 ottobre 2013 (data FUSC 5.11.2013; cfr.

estratto RC).

In data 6 giugno 2014 il

ricorrente ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo parziale con

attività lavorativa al 50% con inizio il 1° luglio 2014 e uno stipendio mensile

di fr. 2'450.-- in qualità di capo ufficio (cfr. doc. 5 pag. 56).

In data 20 ottobre 2014

l’URC ha provveduto all’annullamento dell’iscrizione del ricorrente (cfr. doc.

12.

pag. 76).

Dal 17 agosto 2015

l’insorgente risulta nuovamente iscritto alla __________, stavolta in qualità

di amministratore unico con potere di firma individuale. Contestualmente è

stato cancellato il precedente amministratore unico __________ (data FUSC

20.08

; cfr. estratto RC).

2.7

Questa Corte, chiamata ora a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene che RI 1, al momento in cui ha

chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione,

rivestiva in seno alla __________ una posizione analoga a quella di un datore

di lavoro.

L’assicurato è stato

direttore con firma individuale della __________ dal 22 agosto 2012 fino al 31

ottobre 2013.

L’assicurato, inoltre, era

detentore dell’intero pacchetto azionario della __________ (cfr. doc. 5 pag.

64).

Egli ha acquistato le

azioni per conto di clienti, come si evince della convenziona stipulata il 24

agosto 2012. La censura dell’insorgente che avrebbe acquistato il pacchetto

azionario esclusivamente a titolo fiduciario e pertanto non potrebbe

influenzare le decisioni della società non è fondata (cfr. doc. I pag. 5).

È vero che in data 21

marzo 2016 per il tramite del suo legale, l’insorgente ha trasmesso al TCA le

dichiarazioni degli azionisti detentori a titolo personale dell’integralità del

pacchetto azionario della società __________ dalla costituzione della stessa

sino al 14 agosto 2015 a comprova che egli ha detenuto il pacchetto azionario

della società a titolo fiduciario e non personale (cfr. doc. V, doc. B-D

dell’inc.38.2016.11).

Comunque, indipendentemente dalla circostanza che la partecipazione

finanziaria dell’assicurato nella __________ sembra effettivamente aver avuto

luogo tramite il denaro affidatogli da __________ e altre due persone

straniere, va comunque osservato che secondo il diritto civile svizzero

colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario

degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in

possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a

quest’ultima (cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; DTF 107 III

103).

Al riguardo cfr. STCA 38.2012.69

del 3 gennaio 2013.

In concreto anche nel caso in cui effettivamente il

ricorrente detenesse il pacchetto azionario a titolo fiduciario, il suo ruolo

all’interno della SA gli concede comunque un potere decisionale senza riserve o

limitazioni. Essendo l’unico detentore delle azioni tutti i poteri

dell’assemblea generale spettano a lui (cfr. art. 698 e segg. CO).

L’amministratore unico, __________, in carica fino al 17 agosto 2015 ha dovuto

chiedere approvazione unicamente all’insorgente.

Si

osserva inoltre che altre circostanze costituiscono forti indizi sul fatto che

il ricorrente era in grado di influenzare in modo determinante le decisioni

dell’azienda. La sua riassunzione nel marzo 2014 e la seguente iscrizione di

nuovo al RC in veste di amministratore unico ad agosto 2015 fanno evincere

chiaramente che l’assicurato è rimasto legato alla società, poiché è il

proprietario unico dell’intero pacchetto azionario. Anche la fattura della nota

di spese indirizzata in un primo momento agli azionisti della __________, dopo

essere rimasta non pagata, è stata inviata direttamente al ricorrente.

Anche

se l’insorgente non era più iscritto al RC dal 1° novembre 2013, vista la

proprietà dell’intero pacchetto azionario (azionista unico) nell’azienda egli deve

essere considerato un lavoratore in posizione analoga a quella di un datore di

lavoro e pertanto è escluso dal diritto alle prestazioni.

Va

infine rilevato che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234

non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche

quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di

indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27

aprile 2007 consid. 4.4; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Alla

luce di tutto quanto esposto, il ricorrente non ha diritto all’indennità di

disoccupazione dal mese di ottobre 2013 in avanti.

La

decisione su opposizione del 19 gennaio 2016 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. ll

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti