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38.2016.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 maggio 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi giorni di sospensione, in considerazione del fatto che l’assicurato

ha commesso unicamente una colpa lieve.

A sostegno della propria

pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:

" (…)

1.4.

Si converrà, tenuto conto della "assenza di precedenti

sanzioni" (cfr. pag. 3 decisione 09.10.2015), che non appare

proporzionato/giustificato comminare una sospensione di 31 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione per essersi presentato con ritardo al colloquio

e, se del caso, aver compromesso una possibilità d'occupazione a tempo

parziale.

1.5.

Il ricorrente asserisce che ha notato l'assenza del signor __________,

ma riteneva che egli avesse lasciato la chiave della buca lettera ad altra

persona di fiducia e che, dunque, questi avrebbe consegnato la corrispondenza

ai rispettivi destinatari.

Purtroppo così non è stato, cosicché egli è informato che, in ogni

caso, le debba essere inflitta una sospensione del diritto all'indennità.

1.6.

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di

sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,

a 25 giorni.

La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in

caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da

31 a 60 giorni in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr.

art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio di proporzionalità

(cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è

ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la

riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato.

Ebbene, tenuto conto di quanto accaduto, si ritiene che nel caso

di specie appare giustificata una sospensione del diritto all'indennità

secondo colpa lieve." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 21

marzo 2016 la Sezione del lavoro ha proposto la reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato dal

diritto all’indennità di disoccupazione per 31 giorni per avere rifiutato

l’occupazione assegnatagli dall’URC di __________ presso lo __________ a __________

(cfr. doc. 5).

In virtù dell'art. 17 cpv.

3.

LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo l'art. 30 cpv. 1

lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non

osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente,

segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a

un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione

oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile

l'esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della

LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava

della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente

modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.

Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto

di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio

2003.

rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art.

44.

cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende

segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata

non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al riguardo, nel Messaggio

del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del

12.

giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11

Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione

peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,

risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella

legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte

delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia

essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione

di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di

compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi

al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede

che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego

adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro

saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare

anche la lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si

è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi

abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr.

commento

dell’art. 15).

(…)."

(cfr. FF N. 23 del 12

giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.2

La costante giurisprudenza

federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un

disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di

lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle

trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente

ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre

termine alla sua disoccupazione (cfr. STF 8C_865/2014 del 17 marzo 2015 consid.

3; STFA C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA

1984.

pag. 167; DLA 1982 p. 43).

In una sentenza C 83/02

del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno

è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che

tale principio:

" (…) è

violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per

trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio

anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di

dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le

circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con

riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate

all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

Allo stesso modo deve

essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il

potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo principio è stato

ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005,

nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis

également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers

avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec

le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût

pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986

n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa

giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con

un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

Su queste

questioni, vedi in particolare: D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti

sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 71 segg.

La nostra Massima istanza,

in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, pag. 193,

visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato

che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve

mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi

professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua

mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la

giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL

N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi

citata).

2.3

L’art 16 cpv. 1 LADI prevede

che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad

accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI

stabilisce poi che:

"

non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di

accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme agli

usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti

collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene

convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente

dell'assicurato;

c. non è conforme all'età,

alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette

considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,

sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda

in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita di un

tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il

rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di

lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile

l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte

dell'assicurato;

g. implica da parte del

lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito

dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda

che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove

assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

(Per un commento, cfr.:

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del

cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,

Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124

V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF 124 V 62, il TFA

ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.

16.

cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.

Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, pag. 506 e Alcuni compiti

…, pag. 60).

Tale giurisprudenza è

stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere

combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi

eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

Per completezza va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.

16.

cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del

9.

aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.4

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5.

OADI (in vigore dal 1° aprile 2011 e in buona sostanza corrispondente al

precedente art. 45 cpv. 2bis OADI), se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in

considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

L'art. 45 cpv. 4 OADI (valido

dal 1° aprile 2011 e corrispondente al precedente art. 45 cpv. 3 OAD) stabilisce

che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha abbandonato un’occupazione

adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione

adeguata.

2.5

Per quanto concerne l'entità

delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1

lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02

del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un

ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata

della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata

proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il

rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente

qualificato come colpa grave.

Pertanto secondo l'Alta

Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un

assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o

lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel caso il TFA ha

ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o

aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione

l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con

il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a

concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute

relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di

vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato

doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale

cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata

confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In un'altra sentenza C

58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25

giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto

impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di

lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera

che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della

mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia

undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella

fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale

non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che

la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione

di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze

concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo

essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito,

annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre

da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni

inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro

agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in

questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di

essere biasimata.

In una sentenza C 30/06

dell’8 gennaio 2007 l’Alta Corte ha confermato una sanzione di 31 giorni di

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un

assicurato il quale al più presto solo il 10 marzo 2005 aveva contattato i

potenziali datori di lavoro di due impieghi assegnatigli in occasione di un

colloquio di consulenza con l’URC competente il 24 febbraio 2005.

Il TF ha osservato che al

fine della sanzione non è necessario che il comportamento colpevole di un

assicurato sia causale con il danno all’assicurazione disoccupazione. Una

sospensione a causa di una tardiva candidatura presso un’occupazione proposta

ufficialmente è, perciò, possibile anche nel caso in cui il posto venga

occupato da un’altra persona già poco tempo dopo l’assegnazione.

Con giudizio 8C_854/2010

del 27 ottobre 2010 la nostra Massima Istanza ha poi confermato l’annullamento

di una sospensione di 45 giorni deciso dal Tribunale cantonale del Cantone

Sciaffusa che era stata inflitta a un assicurato per non avere tempestivamente postulato

presso il potenziale datore di lavoro di un’occupazione quale capo progetto assegnatagli

ufficialmente.

Il TF ha precisato che in

quel caso di specie l’assicurato non aveva rinunciato intenzionalmente ad

annunciarsi per l’impiego assegnato, né aveva accettato consapevolmente il

relativo ritardo, in quanto egli si era annunciato al potenziale datore di

lavoro tramite messaggio di posta elettronica già il giorno seguente l’assegnazione.

L’assicurato per due volte aveva, tuttavia, commesso degli errori di battitura

nello scrivere l’indirizzo di posta elettronica, così che i messaggi non erano

stati consegnati al destinatario.

Infine con giudizio

8C_285/2011 del 22 agosto 2011 l’Alta Corte ha annullato una sentenza cantonale

che aveva ridotto una sanzione da 28 a 14 giorni di sospensione nel caso di

un’assicurata che, contrariamente alle istruzioni scritte dell’URC del 27

agosto 2010, non aveva contattato il potenziale datore di lavoro di un impiego

della durata di quattro mesi il 1° settembre 2011, bensì solo il 3 settembre

2011.

Dal giudizio cantonale non emergevano del resto particolari elementi

connessi alla situazione soggettiva dell’assicurata che potessero rendere lieve

la sua colpa.

2.6

Nella presente fattispecie

dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, nato nel 1970, dal

maggio 2013 al novembre 2014 ha lavorato presso il __________ di __________

come cuoco (cfr. doc. 4).

Il 10 novembre 2014 si è

iscritto in disoccupazione cercando un impiego a tempo pieno quale pizzaiolo,

cuoco e in altre attività generiche (cfr. doc. 3). Egli ha aperto un termine

quadro per la riscossione delle prestazioni dal 14 novembre 2014 al 13 novembre

2016.

con un guadagno assicurato di fr. 3'407.-- (cfr. doc. 1).

Il 20 agosto 2015 l’URC di

__________ gli ha assegnato un’occupazione dal 50 al 100% di durata

indeterminata quale cuoco presso lo __________ a __________. Con lo scritto

relativo all’assegnazione l’amministrazione ha invitato l’insorgente a prendere

contatto immediatamente con il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 5).

Da una nota incarto del 7

settembre 2015 allestita dall’URC di __________ risulta che il potenziale

datore di lavoro dell’impiego presso lo __________ ha comunicato che

l’assicurato si era presentato soltanto il 4 settembre 2015 (cfr. doc. 6).

Il 9 settembre 2015 il

ricorrente ha così giustificato il suo comportamento:

" (…)

dichiaro che non ho rifiutato il posto di lavoro, in quanto mi sono presentato

purtroppo in ritardo, perché la posta mi è stata recapitata il giorno 4 di

settembre la corrispondenza di 15 giorni. Io purtroppo vivo alla __________ di __________

dove non c’è una cassetta della posta per ogni locato ma una in comune per più

di 50 locati e la chiave di questa cassetta ce l’ha una persona che purtroppo

era in ferie in __________. La __________ era chiusa per ferie solo pochi

locati sono rimasti dentro. Tengo a precisare che ci sono stati furti della

corrispondenza ed è per questo motivo che la corrispondenza la prende una sola

persona. Ho parlato con la direzione della __________ e mi hanno detto che

l’anno prossimo lasceranno la chiave. Io porgo le mie scuse più sentite

all’URC. Non sono mai mancato a un appuntamento di lavoro dove mi avete collocato

o ad un programma occupazionale. Non me lo posso permettere ho tre figli da

mantenere!!” (Doc. 7)

L’URC, il 10 settembre

2015, ha segnalato alla Sezione del lavoro - Ufficio giuridico il caso

dell’assicurato, chiedendo in particolare se fosse passibile di una sanzione

(cfr. doc. 8).

La Sezione del lavoro,

dopo aver dato la possibilità di presentare delle osservazioni al riguardo all’insorgente

(cfr. doc. 9), che però è rimasto silente, il 9 ottobre 2015 l’ha sospeso dal

diritto all’indennità di disoccupazione per 31 giorni ai sensi dell’art. 30

cpv. 1 lett. d LADI per avere rifiutato un’occupazione adeguata (cfr. doc. 10).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato il 27 ottobre 2015 (cfr. doc. 11), l’amministrazione

gli ha chiesto di indicare il nominativo del responsabile della distribuzione

della posta presso la __________ di __________ dove lui vive (cfr. doc. 13;

14).

Il 18 novembre 2015 è

pervenuto alla Sezione del lavoro uno scritto da parte di __________ che si

occupa del ritiro della posta presso l’alloggio del ricorrente del seguente

tenore:

" (…)

Il periodo di agosto la cantina operaia era

chiusa per ferie e siccome la posta viene messa in una buca lettera e solo io

ho la chiave della cassetta e in quel periodo io non ero in __________ quindi

il signor RI 1 non ha colpa dell’accaduto” (Doc. 15)

Inoltre dall’esito di un

accertamento esperito dalla Sezione del lavoro presso il titolare dello __________

di __________ (cfr. doc. 16; 17) emerge, da un lato, che il potenziale datore

di lavoro cercava dal 1° settembre 2015 un dipendente a tempo parziale – 4/5

ore al giorno per 5 giorni – quale cuoco.

Dall’altro, che è poi

stata assunta a partire dal 1° settembre 2015 un’altra persona con un salario

orario lordo pari a fr. 18.72 e a fr. 22.90 tenuto conto dell’indennizzo

vacanze, festività e della quota di tredicesima mensilità (cfr. doc. 17; 18; 19).

Con decisione su

opposizione del 15 febbraio 2016 la Sezione del lavoro ha confermato la

sanzione di 31 giorni di sospensione inflitta all’assicurato, rilevando che

quest’ultimo ha compromesso una possibilità di assunzione per un impiego

proposto dall’URC che risultava adeguato (cfr. doc. A1).

2.7

Chiamata ora a pronunciarsi

in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che il ricorrente, contattando

il potenziale datore di lavoro concernente il posto di cuoco assegnatogli

dall’URC il 20 agosto 2015 non immediatamente, come invece indicato nello

scritto di assegnazione dell’amministrazione (cfr. doc. 5), bensì tardivamente

il 4 settembre 2015 (cfr. doc. 6. Dal 1° settembre 2015 è stata assunta

un’altra persona; cfr. consid. 2.6.; 18), ha di fatto rifiutato un’occupazione

(cfr. STF 8C_285/2011 del 22 agosto 2011 consid. 2.1., citata al consid. 2.6.).

L’impiego offerto

all’assicurato presso lo __________ di __________ era, peraltro, nella

professione ricercata dal medesimo (cfr. doc. 3 pag. 7: “Professioni ricercate:

pizzaiolo, cuoco e altre attività generiche) e di durata indeterminata (cfr.

doc. 5; 18).

Anche dal profilo

salariale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) l’occupazione in questione,

prevedendo uno stipendio orario lordo di fr. 18.72 all’ora, pari a fr. 22.90

all’ora tenendo conto dell’indennizzo vacanze, festività e della quota di

tredicesima (cfr. doc. 16; 18; 19), che corrisponde a quanto contemplato dal

CCNL dell’Hotelleriesuisse 2015 per i collaboratori che non sono in possesso di

un attestato di tirocinio (cfr. doc. 20), si rivela adeguata (cfr. consid.

2.3

).

Il ricorrente, del resto,

rappresentato da un Sindacato non ha sollevato alcuna obiezione circa

l’adeguatezza del posto di lavoro propostogli dall’URC (cfr. doc. I; 11).

Avendo l'assicurato

rifiutato un'occupazione adeguata, egli deve essere sospeso dal diritto

all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI.

2.8

Per quanto attiene alla

durata della sanzione (31 giorni di penalità), il TCA rileva, da una parte, che

in concreto l’assicurato che non vive in un’abitazione individuale, bensì in un

alloggio collettivo, e meglio in una __________, nell’agosto 2015 non aveva

libero accesso all’unica buca delle lettere esistente. In effetti dalle carte

processuali risulta che, anche a causa di furti della posta verificatisi in

precedenza, la chiave era in custodia presso __________ che si occupava della

distribuzione della corrispondenza (cfr. doc. 7; 15).

D’altra parte, il

responsabile della posta, trovandosi a fine agosto 2015 in vacanza all’estero,

non ha potuto recapitare all’insorgente la lettera del 20 agosto 2015 da parte

dell’URC relativa all’assegnazione dell’impiego presso lo __________ di __________

fino al 4 settembre 2015 (cfr. doc. 7; 15).

Il ricorrente, pertanto,

non ha immediatamente postulato per l’impiego presso lo __________ offertogli il

20.

agosto 2015 dall’URC, poiché non era al corrente di tale assegnazione.

E’ vero che l’assicurato,

in disoccupazione dal novembre 2014, avrebbe dovuto debitamente verificare che

anche nel periodo di ferie la posta potesse essergli recapitata senza ritardi.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che, vivendo in un alloggio collettivo, l’assicurato era nella

situazione di poter ritenere - come sostenuto nel ricorso (cfr. doc. I) - che in

caso di assenza di __________ vi fosse un sostituto addetto alla distribuzione

della posta.

Va, d’altronde,

evidenziato che l’assicurato, il 4 settembre 2015, non appena in possesso della

lettera di assegnazione, ha contattato il potenziale datore di lavoro (cfr.

doc. 6).

In simili condizioni,

tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che la sospensione di 31 giorni

non rispetti il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e debba essere

ridotta (cfr. consid. 2.6.; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003; DTF 130 V 125;).

L’assicurato è già stato

sospeso il 1° dicembre 2014 per due giorni a causa d’insufficienti ricerche di

lavoro prima della disoccupazione (cfr. doc. III; 2).

Al riguardo giova

ricordare che l’art. 45 cpv. 5 OADI prevede che, se l'assicurato è

ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è

prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni (cfr. STCA

38.2012.54

del 15 maggio 2013 consid. 2.6.).

La colpa deve essere,

dunque, considerata mediamente grave e la sanzione giusta l’art. 30 cpv. 1

lett. d LADI va ridotta a 20 giorni di penalità.

La decisione

su opposizione 15 febbraio 2016 è, pertanto, modificata nel senso che il

ricorrente è sospeso per 20 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

2.9

L'assicurato, parzialmente

vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr.

600.

-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF

122.

V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione su opposizione del 15 febbraio 2016 è modificata nel

senso che l'assicurato è sospeso per 20 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del

lavoro verserà all’assicurato l’importo di fr. 600.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti