38.2016.14
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9 maggio 2016Italiano26 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.14
rs
Lugano
9 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 febbraio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 febbraio 2016 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 15 febbraio 2016 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 9
ottobre 2015 (cfr. doc. 10) con la quale ha sospeso RI 1 per 31 giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato un'occupazione con
grado di occupazione dal 50 al 100% presso lo __________ a __________.
L’amministrazione si è in
particolare così espressa:
" (…)
3. Nel caso concreto, l’URC ha regolarmente
assegnato (con una comunicazione via posta) un’assegnazione ad un potenziale
nuovo impiego. L’assicurato ha reagito all’assegnazione del 20 agosto 2015
esclusivamente il 4 settembre 2015 e a quel momento la posizione era già stata
occupata.
Il fatto che egli abbia preso contatto con
il potenziale datore di lavoro in ritardo, a causa di un disguido nella
gestione della posta presso la __________ di __________ (assenza per ferie
della persona responsabile della distribuzione della posta) dove dimora, non
modifica la circostanza che egli non è stato reperibile come avrebbe dovuto e
che è proprio per questo motivo che non ha dato seguito tempestivamente
all’assegnazione.
Il signor RI 1 avrebbe dovuto e potuto
organizzarsi per garantirsi una corretta e regolare distribuzione della posta a
lui indirizzata, in particolare in relazione ad eventuali comunicazioni
dell’amministrazione durante il periodo di disoccupazione controllata. Vuoi
sollecitando i responsabili della __________ a trovare una soluzione per la
distribuzione puntuale della posta, vuoi prendendo contatto con l’URC. In
questo senso, la mancata tempestiva candidatura va ascritta al comportamento
dell’assicurato.
L'impiego proposto appare adeguato, e l'assicurato non solleva
alcuna contestazione riguardo all'impiego offerto, cosicché è necessario
ritenere giustificata una sospensione per avere compromesso una possibilità
d'occupazione (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).
Per quanto attiene alla durata della sospensione, va rilevato che
in genere un rifiuto d'impiego è considerato una colpa grave (art. 45 cpv. 4
lett. b OADI), di norma sanzionato con una sospensione di 31 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione, corrispondente al minimo del numero di giorni
previsti in questi casi (da 31 a 60 giorni).
Per quanto riguarda l'ammortamento dei giorni di sospensione va
osservato che l'interessato non ha dato seguito ad un'offerta di lavoro che gli
avrebbe permesso di conseguire un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24
LADI. La sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione in caso di
rifiuto di un'occupazione intesa a conseguire un guadagno intermedio è
calcolata sulla differenza tra l'indennità di disoccupazione e le indennità
compensative (calcolate su 4 ore di lavoro giornaliere) percepite
dall'assicurato (DLA 1998 N. 9; DTF 122 V 34). La Cassa calcolerà i giorni
effettivi di sospensione da ammortizzare tenendo conto del guadagno intermedio
non realizzato. Il numero dei giorni di sospensione, sarà dunque meno di 31.
(…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
opposizione RI 1, rappresentato dall’RA 1, ha fatto inoltrare un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale è stata chiesta una riduzione della sanzione, fissando
Fatti
i relativi giorni di sospensione, in considerazione del fatto che l’assicurato
ha commesso unicamente una colpa lieve.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…)
1.4.
Si converrà, tenuto conto della "assenza di precedenti
sanzioni" (cfr. pag. 3 decisione 09.10.2015), che non appare
proporzionato/giustificato comminare una sospensione di 31 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione per essersi presentato con ritardo al colloquio
e, se del caso, aver compromesso una possibilità d'occupazione a tempo
parziale.
1.5.
Il ricorrente asserisce che ha notato l'assenza del signor __________,
ma riteneva che egli avesse lasciato la chiave della buca lettera ad altra
persona di fiducia e che, dunque, questi avrebbe consegnato la corrispondenza
ai rispettivi destinatari.
Purtroppo così non è stato, cosicché egli è informato che, in ogni
caso, le debba essere inflitta una sospensione del diritto all'indennità.
1.6.
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è
determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di
sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,
a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in
caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da
31 a 60 giorni in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr.
art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio di proporzionalità
(cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è
ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la
riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato.
Ebbene, tenuto conto di quanto accaduto, si ritiene che nel caso
di specie appare giustificata una sospensione del diritto all'indennità
secondo colpa lieve." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 21
marzo 2016 la Sezione del lavoro ha proposto la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato dal
diritto all’indennità di disoccupazione per 31 giorni per avere rifiutato
l’occupazione assegnatagli dall’URC di __________ presso lo __________ a __________
(cfr. doc. 5).
In virtù dell'art. 17 cpv.
3.
LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non
osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente,
segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a
un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione
oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della
LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava
della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente
modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto
di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio
2003.
rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art.
44.
cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12.
giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi
abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr.
commento
dell’art. 15).
(…)."
(cfr. FF N. 23 del 12
giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2
La costante giurisprudenza
federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente
ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre
termine alla sua disoccupazione (cfr. STF 8C_865/2014 del 17 marzo 2015 consid.
3; STFA C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA
1984.
pag. 167; DLA 1982 p. 43).
In una sentenza C 83/02
del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno
è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che
tale principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve
essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005,
nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
Su queste
questioni, vedi in particolare: D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti
sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
La nostra Massima istanza,
in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, pag. 193,
visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato
che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.3
L’art 16 cpv. 1 LADI prevede
che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme all'età,
alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un
tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato."
(Per un commento, cfr.:
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del
cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF 124 V 62, il TFA
ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.
16.
cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.
Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, pag. 506 e Alcuni compiti
…, pag. 60).
Tale giurisprudenza è
stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere
combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi
eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Per completezza va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.
16.
cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del
9.
aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5.
OADI (in vigore dal 1° aprile 2011 e in buona sostanza corrispondente al
precedente art. 45 cpv. 2bis OADI), se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in
considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
L'art. 45 cpv. 4 OADI (valido
dal 1° aprile 2011 e corrispondente al precedente art. 45 cpv. 3 OAD) stabilisce
che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha abbandonato un’occupazione
adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione
adeguata.
2.5
Per quanto concerne l'entità
delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1
lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02
del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un
ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata
della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata
proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il
rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente
qualificato come colpa grave.
Pertanto secondo l'Alta
Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un
assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o
lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel caso il TFA ha
ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o
aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione
l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con
il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a
concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute
relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di
vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato
doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale
cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata
confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In un'altra sentenza C
58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25
giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto
impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di
lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera
che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della
mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia
undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella
fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale
non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che
la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione
di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze
concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo
essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito,
annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre
da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni
inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro
agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in
questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di
essere biasimata.
In una sentenza C 30/06
dell’8 gennaio 2007 l’Alta Corte ha confermato una sanzione di 31 giorni di
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un
assicurato il quale al più presto solo il 10 marzo 2005 aveva contattato i
potenziali datori di lavoro di due impieghi assegnatigli in occasione di un
colloquio di consulenza con l’URC competente il 24 febbraio 2005.
Il TF ha osservato che al
fine della sanzione non è necessario che il comportamento colpevole di un
assicurato sia causale con il danno all’assicurazione disoccupazione. Una
sospensione a causa di una tardiva candidatura presso un’occupazione proposta
ufficialmente è, perciò, possibile anche nel caso in cui il posto venga
occupato da un’altra persona già poco tempo dopo l’assegnazione.
Con giudizio 8C_854/2010
del 27 ottobre 2010 la nostra Massima Istanza ha poi confermato l’annullamento
di una sospensione di 45 giorni deciso dal Tribunale cantonale del Cantone
Sciaffusa che era stata inflitta a un assicurato per non avere tempestivamente postulato
presso il potenziale datore di lavoro di un’occupazione quale capo progetto assegnatagli
ufficialmente.
Il TF ha precisato che in
quel caso di specie l’assicurato non aveva rinunciato intenzionalmente ad
annunciarsi per l’impiego assegnato, né aveva accettato consapevolmente il
relativo ritardo, in quanto egli si era annunciato al potenziale datore di
lavoro tramite messaggio di posta elettronica già il giorno seguente l’assegnazione.
L’assicurato per due volte aveva, tuttavia, commesso degli errori di battitura
nello scrivere l’indirizzo di posta elettronica, così che i messaggi non erano
stati consegnati al destinatario.
Infine con giudizio
8C_285/2011 del 22 agosto 2011 l’Alta Corte ha annullato una sentenza cantonale
che aveva ridotto una sanzione da 28 a 14 giorni di sospensione nel caso di
un’assicurata che, contrariamente alle istruzioni scritte dell’URC del 27
agosto 2010, non aveva contattato il potenziale datore di lavoro di un impiego
della durata di quattro mesi il 1° settembre 2011, bensì solo il 3 settembre
2011.
Dal giudizio cantonale non emergevano del resto particolari elementi
connessi alla situazione soggettiva dell’assicurata che potessero rendere lieve
la sua colpa.
2.6
Nella presente fattispecie
dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, nato nel 1970, dal
maggio 2013 al novembre 2014 ha lavorato presso il __________ di __________
come cuoco (cfr. doc. 4).
Il 10 novembre 2014 si è
iscritto in disoccupazione cercando un impiego a tempo pieno quale pizzaiolo,
cuoco e in altre attività generiche (cfr. doc. 3). Egli ha aperto un termine
quadro per la riscossione delle prestazioni dal 14 novembre 2014 al 13 novembre
2016.
con un guadagno assicurato di fr. 3'407.-- (cfr. doc. 1).
Il 20 agosto 2015 l’URC di
__________ gli ha assegnato un’occupazione dal 50 al 100% di durata
indeterminata quale cuoco presso lo __________ a __________. Con lo scritto
relativo all’assegnazione l’amministrazione ha invitato l’insorgente a prendere
contatto immediatamente con il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 5).
Da una nota incarto del 7
settembre 2015 allestita dall’URC di __________ risulta che il potenziale
datore di lavoro dell’impiego presso lo __________ ha comunicato che
l’assicurato si era presentato soltanto il 4 settembre 2015 (cfr. doc. 6).
Il 9 settembre 2015 il
ricorrente ha così giustificato il suo comportamento:
" (…)
dichiaro che non ho rifiutato il posto di lavoro, in quanto mi sono presentato
purtroppo in ritardo, perché la posta mi è stata recapitata il giorno 4 di
settembre la corrispondenza di 15 giorni. Io purtroppo vivo alla __________ di __________
dove non c’è una cassetta della posta per ogni locato ma una in comune per più
di 50 locati e la chiave di questa cassetta ce l’ha una persona che purtroppo
era in ferie in __________. La __________ era chiusa per ferie solo pochi
locati sono rimasti dentro. Tengo a precisare che ci sono stati furti della
corrispondenza ed è per questo motivo che la corrispondenza la prende una sola
persona. Ho parlato con la direzione della __________ e mi hanno detto che
l’anno prossimo lasceranno la chiave. Io porgo le mie scuse più sentite
all’URC. Non sono mai mancato a un appuntamento di lavoro dove mi avete collocato
o ad un programma occupazionale. Non me lo posso permettere ho tre figli da
mantenere!!” (Doc. 7)
L’URC, il 10 settembre
2015, ha segnalato alla Sezione del lavoro - Ufficio giuridico il caso
dell’assicurato, chiedendo in particolare se fosse passibile di una sanzione
(cfr. doc. 8).
La Sezione del lavoro,
dopo aver dato la possibilità di presentare delle osservazioni al riguardo all’insorgente
(cfr. doc. 9), che però è rimasto silente, il 9 ottobre 2015 l’ha sospeso dal
diritto all’indennità di disoccupazione per 31 giorni ai sensi dell’art. 30
cpv. 1 lett. d LADI per avere rifiutato un’occupazione adeguata (cfr. doc. 10).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato il 27 ottobre 2015 (cfr. doc. 11), l’amministrazione
gli ha chiesto di indicare il nominativo del responsabile della distribuzione
della posta presso la __________ di __________ dove lui vive (cfr. doc. 13;
14).
Il 18 novembre 2015 è
pervenuto alla Sezione del lavoro uno scritto da parte di __________ che si
occupa del ritiro della posta presso l’alloggio del ricorrente del seguente
tenore:
" (…)
Il periodo di agosto la cantina operaia era
chiusa per ferie e siccome la posta viene messa in una buca lettera e solo io
ho la chiave della cassetta e in quel periodo io non ero in __________ quindi
il signor RI 1 non ha colpa dell’accaduto” (Doc. 15)
Inoltre dall’esito di un
accertamento esperito dalla Sezione del lavoro presso il titolare dello __________
di __________ (cfr. doc. 16; 17) emerge, da un lato, che il potenziale datore
di lavoro cercava dal 1° settembre 2015 un dipendente a tempo parziale – 4/5
ore al giorno per 5 giorni – quale cuoco.
Dall’altro, che è poi
stata assunta a partire dal 1° settembre 2015 un’altra persona con un salario
orario lordo pari a fr. 18.72 e a fr. 22.90 tenuto conto dell’indennizzo
vacanze, festività e della quota di tredicesima mensilità (cfr. doc. 17; 18; 19).
Con decisione su
opposizione del 15 febbraio 2016 la Sezione del lavoro ha confermato la
sanzione di 31 giorni di sospensione inflitta all’assicurato, rilevando che
quest’ultimo ha compromesso una possibilità di assunzione per un impiego
proposto dall’URC che risultava adeguato (cfr. doc. A1).
2.7
Chiamata ora a pronunciarsi
in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che il ricorrente, contattando
il potenziale datore di lavoro concernente il posto di cuoco assegnatogli
dall’URC il 20 agosto 2015 non immediatamente, come invece indicato nello
scritto di assegnazione dell’amministrazione (cfr. doc. 5), bensì tardivamente
il 4 settembre 2015 (cfr. doc. 6. Dal 1° settembre 2015 è stata assunta
un’altra persona; cfr. consid. 2.6.; 18), ha di fatto rifiutato un’occupazione
(cfr. STF 8C_285/2011 del 22 agosto 2011 consid. 2.1., citata al consid. 2.6.).
L’impiego offerto
all’assicurato presso lo __________ di __________ era, peraltro, nella
professione ricercata dal medesimo (cfr. doc. 3 pag. 7: “Professioni ricercate:
pizzaiolo, cuoco e altre attività generiche) e di durata indeterminata (cfr.
doc. 5; 18).
Anche dal profilo
salariale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) l’occupazione in questione,
prevedendo uno stipendio orario lordo di fr. 18.72 all’ora, pari a fr. 22.90
all’ora tenendo conto dell’indennizzo vacanze, festività e della quota di
tredicesima (cfr. doc. 16; 18; 19), che corrisponde a quanto contemplato dal
CCNL dell’Hotelleriesuisse 2015 per i collaboratori che non sono in possesso di
un attestato di tirocinio (cfr. doc. 20), si rivela adeguata (cfr. consid.
2.3
).
Il ricorrente, del resto,
rappresentato da un Sindacato non ha sollevato alcuna obiezione circa
l’adeguatezza del posto di lavoro propostogli dall’URC (cfr. doc. I; 11).
Avendo l'assicurato
rifiutato un'occupazione adeguata, egli deve essere sospeso dal diritto
all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI.
2.8
Per quanto attiene alla
durata della sanzione (31 giorni di penalità), il TCA rileva, da una parte, che
in concreto l’assicurato che non vive in un’abitazione individuale, bensì in un
alloggio collettivo, e meglio in una __________, nell’agosto 2015 non aveva
libero accesso all’unica buca delle lettere esistente. In effetti dalle carte
processuali risulta che, anche a causa di furti della posta verificatisi in
precedenza, la chiave era in custodia presso __________ che si occupava della
distribuzione della corrispondenza (cfr. doc. 7; 15).
D’altra parte, il
responsabile della posta, trovandosi a fine agosto 2015 in vacanza all’estero,
non ha potuto recapitare all’insorgente la lettera del 20 agosto 2015 da parte
dell’URC relativa all’assegnazione dell’impiego presso lo __________ di __________
fino al 4 settembre 2015 (cfr. doc. 7; 15).
Il ricorrente, pertanto,
non ha immediatamente postulato per l’impiego presso lo __________ offertogli il
20.
agosto 2015 dall’URC, poiché non era al corrente di tale assegnazione.
E’ vero che l’assicurato,
in disoccupazione dal novembre 2014, avrebbe dovuto debitamente verificare che
anche nel periodo di ferie la posta potesse essergli recapitata senza ritardi.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che, vivendo in un alloggio collettivo, l’assicurato era nella
situazione di poter ritenere - come sostenuto nel ricorso (cfr. doc. I) - che in
caso di assenza di __________ vi fosse un sostituto addetto alla distribuzione
della posta.
Va, d’altronde,
evidenziato che l’assicurato, il 4 settembre 2015, non appena in possesso della
lettera di assegnazione, ha contattato il potenziale datore di lavoro (cfr.
doc. 6).
In simili condizioni,
tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che la sospensione di 31 giorni
non rispetti il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e debba essere
ridotta (cfr. consid. 2.6.; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003; DTF 130 V 125;).
L’assicurato è già stato
sospeso il 1° dicembre 2014 per due giorni a causa d’insufficienti ricerche di
lavoro prima della disoccupazione (cfr. doc. III; 2).
Al riguardo giova
ricordare che l’art. 45 cpv. 5 OADI prevede che, se l'assicurato è
ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è
prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento
sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni (cfr. STCA
38.2012.54
del 15 maggio 2013 consid. 2.6.).
La colpa deve essere,
dunque, considerata mediamente grave e la sanzione giusta l’art. 30 cpv. 1
lett. d LADI va ridotta a 20 giorni di penalità.
La decisione
su opposizione 15 febbraio 2016 è, pertanto, modificata nel senso che il
ricorrente è sospeso per 20 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
2.9
L'assicurato, parzialmente
vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr.
600.
-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF
122.
V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione su opposizione del 15 febbraio 2016 è modificata nel
senso che l'assicurato è sospeso per 20 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del
lavoro verserà all’assicurato l’importo di fr. 600.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti