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38.2016.15

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12 luglio 2016Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra

località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la

moglie e i loro due figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo,

l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per

esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata

(1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che

era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso

frontaliere.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

9 L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du

placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au

placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation

des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer,

ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3).

C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans

lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts

sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999

[C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre

vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10 Le domicile

fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été

déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des

documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices

permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.

410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des

intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent

la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,

le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois

indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont

scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent

d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit

également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11 II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que

l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne

suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour

prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,

un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre

2007 [8C_270/2007] consid. 2.2).”

2.3. Nella presente fattispecie RI

1, nato il __________ 1968, di nazionalità italiana, dal 2005 al giugno 2014 è

stato attivo professionalmente in Italia a __________ (__________) presso la __________

(cfr. doc. 6).

Dal 15 ottobre 2014 egli è

in possesso di un permesso di dimora UE/AELS (permesso B) valido fino al 14

ottobre 2019 (cfr. doc. 4).

L’assicurato, dal 25

giugno 2014, ha lavorato per la __________ a tempo pieno con impieghi

temporanei in qualità di aiuto carpentiere - legno (cfr. doc. 10; 13).

Il 17 novembre 2015 la __________

ha disdetto il rapporto di impiego a decorrere dal 18 dicembre 2015 a causa

della fine dell’incarico in corso e per mancanza di ulteriori proposte di

lavoro idonee (cfr. doc. 10; 15).

L’assicurato si è iscritto

in disoccupazione il 15 ottobre 2015 con effetto dal 21 dicembre 2015,

ricercando un’occupazione al 100% (cfr. doc. 1; 6).

L’11 gennaio 2016 la Cassa

ha comunicato all’assicurato che prima di prendere una decisione in merito al

suo diritto all’indennità di disoccupazione, le necessitavano ulteriori

informazioni relative alla sua residenza in Svizzera e conseguentemente gli

poneva delle domande.

Il ricorrente ha risposto

ai quesiti il 13 gennaio 2016 come segue:

" 01 Lei è

iscritto all’AIRE? No

02 Di quanti locali è composto

l’appartamento di

Via __________,

__________? Camera,

cucina, bagno

03 Quanto paga di affitto mensile? CHF:

300

04 Esiste contratto di locazione? Sì

05 Chi ha stipulato il contratto? __________

06 Nell'appartamento di Via __________

__________ vive da solo? No

(con chi) Collega

07 Dove risiede la sua famiglia? Italia

08 In casa

propria o in affitto? Casa propria - Genitori

09 Quando era occupato presso l'ultimo

datore di lavoro, quando rientrava dalla

sua famiglia? Una

volta al mese

10 Dalla data di iscrizione in disoccupazione

quando rientra dalla sua famiglia? Una

volta al mese

11 Ha un veicolo? sì

12 Qual è il numero di targa? TI __________

13 Qual è la sua cassa malati? __________

14 Chi è il suo

medico curante? Non ho mai avuto bisogno

15 Quale è la durata settimanale del

suo soggiorno in Ticino? Mensilmente

16 Quali legami ha con la Svizzera? …

17 E' membro di società, associazioni

o altri enti in Svizzera? No

18 E' abbonato a giornali o riviste? No"

(Doc. 18)

Dal contratto di locazione

relativo all’abitazione di __________ in via __________ agli atti risulta che

il medesimo è stato concluso con __________, il 22 dicembre 2015 con validità

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, che l’ente locato è composto da 1 locale di

mq 23 (Camera __________), adibito a uso comune con __________ quale debitore

solidale, che la pigione ammonta a fr. 300.-- al mese comprensivi delle spese

accessorie e che non è stato richiesto alcunché a titolo di deposito di

garanzia (cfr. doc. 19).

In precedenza l’assicurato

aveva già sottoscritto altri contratti di locazione con __________ il 1° luglio

2014, il 1° settembre 2014 e il 24 dicembre 2014 sempre in relazione alla

camera No 7 in via __________ a __________. Nei mesi di luglio e agosto 2014 la

pigione è ammontata a fr. 450.-- al mese, da settembre a dicembre 2014 a fr.

600.-- mensili e da gennaio a dicembre 2015 a fr. 300.-- al mese (cfr. doc.

H1-3).

Inoltre dal modulo

“Obbligo di mantenimento nei confronti di figli” compilato dal ricorrente e

pervenuto alla Cassa il 7 gennaio 2016 e dai certificati di nascita agli atti si

evince che egli è coniugato, che la moglie è casalinga e che è padre di due

figli, __________ nato il __________ 1998 e __________ nato il __________ 2000,

studenti a __________ (__________) presso l’Istituto __________ – ordinamento

tecnico, rispettivamente __________ presso il liceo linguistico. La moglie e i

figli vivono in Italia a __________ in provincia di __________ (cfr. doc. 7; 8;

9), come del resto indicato nel ricorso stesso (cfr. doc. I).

Dalle dichiarazioni

rilasciate dall’assicurato per iscritto il 13 gennaio 2016 e da quanto appena

esposto emerge, quindi, da un lato, che sua moglie, casalinga, e i due figli,

studenti in Italia, vivono in provincia di __________ in una casa di proprietà

dei genitori del ricorrente. Dall’altro, che a __________ l’assicurato dispone

di una camera di 23 mq condivisa con l’ex collega __________ la cui pigione

complessiva ammonta a fr. 300.-- al mese.

Alla domanda “Quali

legami ha con la Svizzera” egli non ha peraltro risposto alcunché e non è

iscritto all’A.I.R.E. (cfr. doc. 18; 19; 7; 8; 9).

Al ricorso sono state

allegate alcune testimonianze scritte. In particolare __________, il 16

febbraio 2016, ha dichiarato che l’assicurato vive e soggiorna con lui a __________

durante tutto il mese (cfr. doc. C). Anche __________, __________ e __________,

tutti residenti in Via __________ a __________, il 16 febbraio 2016 hanno

attestato che il ricorrente soggiorna a __________ anche nei fine settimana e

nei giorni festivi per la durata di minimo un mese (cfr. doc. D; E; F).

Infine l’arch. __________,

domiciliato a __________, con cui l’assicurato ha concluso il contratto di

locazione relativo alla camera a __________ (cfr. doc. 19), ha indicato che

l’assicurato è regolarmente presente nei suoi alloggi, durante tutta la

settimana, il sabato, la domenica e i giorni festivi (cfr. doc. G).

2.4. Attentamente esaminate le

carte processuali, questo Tribunale osserva, innanzitutto, che dal profilo del

diritto interno un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se

risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la

residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid.

2.1.-2.3.).

Il TCA ricorda altresì che

è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 4

febbraio 2016) che delimita temporalmente il potere cognitivo del

giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio

2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005 consid. 2).

Nella presente fattispecie

la moglie dell’assicurato, casalinga, e i due figli nati nel 1998 e nel 2000,

studenti in Italia, vivono a __________ (__________) – che dista 136 km, di cui

103 km di autostrada da __________ e 212 km di cui 178 km di autostrada da __________

(cfr. www.viamichelin.it)

– in una casa di proprietà dei genitori del ricorrente (cfr. doc. 18; 7; 9).

Quest’ultimo non è iscritto

all’A.I.R.E. (cfr. doc. 18).

In Ticino l’insorgente non

dispone di una situazione alloggiativa stabile. Dalle carte processuali emerge

in effetti che dal luglio 2014 l’assicurato dispone di una camera di 23 mq a __________

in via __________ che dal gennaio 2016 condivide con __________, ex collega

(cfr. doc. 18; 19; H1-3; consid. 2.3.).

Alla domanda postagli

dalla Cassa nel gennaio 2016 "Quali legami ha con la Svizzera" egli

non ha risposto alcunché (cfr. doc. 18).

Chiamato a pronunciarsi

nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere

che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto che l’assicurato non abbia il

centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera, bensì l’abbia mantenuto in

Italia.

Il TCA non ignora che al

ricorso sono state annesse delle dichiarazioni del febbraio 2016 rilasciate da __________

e da altri conoscenti che attestano che l’insorgente soggiornava a __________

tutti i giorni della settimana, compresi i fine settimana, per minimo un mese

(cfr. consid. 2.3.).

Il 22 maggio 2016 la parte

ricorrente ha altresì precisato che trascorreva i fine settimana con i colleghi

che restavano in Ticino, giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per

funghi e alla sera, quando la settimana lavorava era stata redditizia, andando

a mangiare una pizza (cfr. doc. XII).

In proposito va, però,

osservato, da una parte, che i conoscenti i quali hanno rilasciato delle

dichiarazioni dispongono anch'essi, come l’assicurato, di un alloggio in via __________

a __________ (cfr. doc. C; D; E; F).

Al riguardo è utile

rilevare che dal contratto di locazione sottoscritto dal ricorrente nel

dicembre 2015 risulta che lo stabile sito in via della Pietra 75, Iragna è

adibito, perlomeno parzialmente, a dormitorio (cfr. doc. 19).

Dall'altra, che non è in

ogni caso escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente

da quello in cui si risiede.

In una sentenza

8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, del

resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d'amicizia sia una situazione

certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi

per un certo periodo nel nostro Paese.

Il ricorrente non ha

dunque mai concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare

il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza

ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), cantonale (cfr.

consid. 2.2.) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3.), le quali

esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro

delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF

8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”;

STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137

“Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha

precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178:

“Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato

il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel

loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Giova ribadire che con giudizio

8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il Tribunale

federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha

sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il

figlio.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso

di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era

stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato

che:

(…) la Corte in modo particolare ha concluso come la

condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di

cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel

fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una

residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.

5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione

contro la disoccupazione. (…)”

Il fatto che il

ricorrente, tramite il proprio rappresentante, peraltro soltanto nel maggio

2016 pendente causa, abbia dichiarato di essere “separato in casa” dalla moglie

e di avere in corso una procedura per formalizzare la separazione (cfr. doc.

XII) non ha influenza alcuna, alla luce delle circostanze del caso concreto (in

particolare: due figli nati nel 1998 e 2000 studenti in Italia che vivono a __________

con la madre, nonché moglie dell’insorgente nella casa di proprietà dei

genitori di quest’ultimo; una camera quale alloggio in Svizzera), sul Paese

dove si trova il centro della sue relazioni personali, ossia l’Italia.

Al riguardo è utile

rilevare che in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015, confermata dalla

nostra Massima Istanza con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 e citata

in seguito al consid. 2.5., questo Tribunale ha deciso che la separazione di

fatto dalla moglie fatta valere dall’assicurato davanti all’amministrazione

inviando a sostegno una scrittura privata non implicava che egli non avesse più

il centro dei suoi interessi all’estero.

Rettamente, dunque, nella

decisione su opposizione del 4 febbraio 2016 la Cassa ha stabilito che il

presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non

è in concreto realizzato.

Questa Corte, per inciso,

rileva che la soluzione sarebbe stata differente - e quindi la realizzazione

del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe stata verosimilmente

ammessa - nel caso di un assicurato solo senza figli o con figli adulti, che avesse

dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello

professionale e soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera fosse

durato diversi anni (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27

ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).

2.5. Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.

24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS

0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come

pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,

all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale.

Considerandi

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1

).

Questi regolamenti sono stati

modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015

consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o

degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un

funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato,

in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una

volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto

il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base

delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, in una

sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza

38.2015.76

del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

2.6

Il Regolamento (CE) 883/2004

prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal

lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si

mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola

la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha stabilito

che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri

(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori

stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i

lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari

Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V

140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.

3.5

-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

Lo statuto

di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle

sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2

dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono

stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,

l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e

alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Inoltre con

giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso

frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in

Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di

durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in

Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro

proprietà.

Anche con sentenza 38.2015.39

del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa

frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale

cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito

turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza.

In una

sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.

782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto

lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B

dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva

una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto

di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel

dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra

dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

Neppure è

stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del

18.

maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di

dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato - fino al

licenziamento nel 2014 - a una ditta in qualità dapprima di segretario e poi

come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata

indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42

ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

Questa Corte

non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato

considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa

pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti

la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa

e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso

frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA,

nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze

cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso

frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53

del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

In tale contesto è utile

ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i

lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che

esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i

lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V

169.

(176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF

8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione

ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12

giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2,

del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile

2012).

2.7

Nella presente fattispecie il

ricorrente, da una parte, prima della disoccupazione, dal giugno 2014 al

dicembre 2015 ha lavorava in Svizzera presso la __________ con impieghi

temporanei (cfr. consid. 2.4.). Dall’altra, a __________ (__________) nella

casa di proprietà dei genitori dell’insorgente vivono sua moglie e i due figli

che studiano in provincia di __________, rispettivamente di __________ (cfr.

consid. 2.4.).

Dal profilo del diritto

internazionale occorre, in primo luogo, chiedersi se l’assicurato non debba

essere considerato quale vero lavoratore frontaliere (cfr. consid. 2.5.) che

rientra settimanalmente in Italia.

Qualora andasse

considerato lavoratore frontaliere che si trova in disoccupazione completa

(cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del lavoro

ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in

particolare consid, 2.6.), l’insorgente avrebbe diritto alle prestazioni di

disoccupazione in Italia.

Questa Corte, tutto ben

considerato, ritiene che gli elementi fattuali del caso di specie non

permettano di concludere, nemmeno in applicazione dell’usuale

principio della probabilità preponderante valido nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.;

STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C911/2010 del 10 marzo 2011 consid.

3.

; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129V 177 consid. 3 pag. 181; DTF

126.

V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’assicurato sia un vero lavoratore frontaliere.

In effetti l’insorgente,

già nel gennaio 2016, ha dichiarato alla Cassa di essere rientrato in Italia

sia nel periodo in cui lavorava per la __________, sia dal momento in cui si è

trovato in disoccupazione - dal 21 dicembre 2015 (cfr. doc. 1) - una volta al

mese (cfr. doc. 18).

Nella risposta di causa la

Cassa ha poi indicato che:

" (…)

Dalle ore lavorative dell’anno 2015, si

rileva che il Sig. RI 1 ha lavorato alcune volte anche di sabato e di domenica;

giorni che sono stati recuperati con la concessione di altri giorni settimanali

di libero (…)” (Doc. III)

Inoltre __________, con

cui l’assicurato divide la stanza a __________, e i conoscenti che vivono a __________

nello stesso stabile del ricorrente hanno confermato che il medesimo soggiorna

in Ticino durante tutti i giorni della settimana, compresi i sabato e le

domeniche, per minimo un mese (cfr. doc. C; D; E; F).

Rispondendo a dei quesiti

posti dal TCA (cfr. doc. XI), il rappresentante dell’assicurato, il 22 maggio

2016, ha poi precisato che il ricorrente, nel periodo dal giugno 2014 al

dicembre 2015, è rientrato in Italia nelle seguenti date

" - 5 luglio

2014;

- 1 agosto 2014;

- 20 settembre 2014;

- 25 ottobre 2015 (recte: 2014);

- 15 novembre 2015 (recte: 2014);

- 23 dicembre 2014;

- 7 febbraio 2015;

- 21 marzo 2015;

- 5 aprile 2015;

- 2 maggio 2015;

- 6 giugno2015;

- 4 luglio 2015;

- 31 luglio 2015;

- 19 settembre 2015;

- 17 ottobre 2015;

- 21 novembre 2015;

- 23 dicembre 2015” (Doc. XII p.to 2)

Il rappresentante

dell’insorgente ha, peraltro, puntualizzato, da una parte, che il rientro in

Italia solo mensile si spiega con il fatto che l’assicurato vive “separato in

casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per formalizzare la

separazione presso lo studio dell’avv. __________ di __________ (cfr. doc. XII

p.to 3).

Dall’altra, che, come già

visto (cfr. consid. 2.4.), il ricorrente trascorreva i fine settimana con i

colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera

andando a mangiare una pizza (cfr. doc. XII p.to 4.)

2.8

Nel caso di specie va ora

esaminato se RI 1, volendo considerare la sua residenza in Italia (in proposito va osservato che il Tribunale

federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza

sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro

principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C

101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger,

Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis

Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht

der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38; consid. 2.5.) e

ritenuto che lo Stato di occupazione risulti essere la Svizzera, possa essere

trattato quale lavoratore falso frontaliere.

Il

Presidente di questa Corte, in un altro procedimento vertente

sull’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 1.5. della STCA

38.2015.17

del 23 novembre 2015 già citata al consid. 2.6.) ha interpellato

la Segreteria di Stato dell’economia SECO riguardo ai falsi frontalieri.

L’avv. __________

della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato:

" (…)

Relativamente ai falsi frontalieri, va

rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato

percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi

devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto

svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione

essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.

Conseguentemente, agli stagionali

provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di

disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa

la residenza effettiva in Svizzera.” (Doc. X; consid. 1.5.)

L’avv. __________ della

SECO, il 21 settembre 2015, rispondendo al Presidente del TCA che nel contesto

di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre

2015.

già citata al consid.

2.6

) ha posto ulteriori quesiti, ha affermato:

" (…)

possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere

preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è

nondimeno necessaria al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art.

12.

LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).

Infatti, considerato lo scopo

dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel

nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda

all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per

recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità

cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie

correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori

indicazioni generiche in merito.”

(Inc. 38.2015.30 doc. XIV)

2.9

Valutate tutte le circostanze

del caso di specie con attenzione, questa Corte ritiene che la situazione del

ricorrente (al beneficio presso __________ di impieghi temporanei che talvolta

lo occupavano anche durante i fine settimana; cfr. consid. 2.7.; doc. 14; 15) considerando

la sua residenza all’estero (cfr. consid. 2.8.), è assimilabile a quella dei

lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente

rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi

frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono

scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di

assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato

l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.6.).

Da notare che con la

sentenza 38.2015.44 del 18 maggio 2016, citata sopra, questo Tribunale

ha stabilito che la situazione di un assicurato con

permesso B dal 1° giugno 2012 che dall’aprile 2010 fino al licenziamento nel

2014.

ha beneficiato, sempre con la stessa ditta, di un contratto di lavoro di

durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di

mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi non fosse, invece,

assimilabile a quella delle figure professionali che possono rientrare nella

categoria dei falsi frontalieri (cfr. consid. 2.6.).

Va evidenziato che per i

lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo l’art.

8.

cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare

regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.8.).

L’assicurato, come visto,

alloggia in un locale - camera di 23 mq condivisi con __________ (cfr. doc. 19;

18).

Egli ha dichiarato di

rientrare in Italia, anche nel periodo in cui si è trovato in disoccupazione,

una volta al mese (cfr. doc. 18) e i suoi conoscenti, che vivono anch’essi

nello stabile sito in via della Pietra 75 a __________ adibito, perlomeno

parzialmente, a dormitorio (cfr. consid. 2.5.; doc. 19), hanno confermato nel

febbraio 2016 che resta a __________ durante la settimana e nei fine settimana

minimo un mese (cfr. doc. C; D; E; F).

Agli atti, a parte le

dichiarazioni dell’insorgente e dei conoscenti sopra menzionate, non risultano

ulteriori elementi (ad esempio estratti bancari che comprovino prelevamenti

regolari in Svizzera; consumo di elettricità e acqua presso la camera di __________,

tenendo conto in ogni caso che la stessa è abitata da due persone) che comprovino

la costante presenza del ricorrente sul suolo ticinese dal dicembre 2015.

In tale contesto questa

Corte ribadisce che secondo la giurisprudenza federale per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera

non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo

scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STFA C 290/03 del 6 marzo 2006).

D’altra

parte, è sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro

svizzero” (cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno

precario delle abitazioni reperite.

Alla luce

degli elementi appena esposti, questo Tribunale ritiene che la questione

relativa alla dimora in Svizzera dell’assicurato debba ancora essere

approfondita dalla parte resistente.

Gli atti

vanno, quindi, rinviati alla Cassa affinché appuri se il ricorrente dal

mese di dicembre 2015 ha dimorato effettivamente oppure no in Svizzera.

Qualora, dagli accertamenti

che la parte resistente esperirà, anche sentendo, se del caso, l’assicurato

stesso, __________, altri conoscenti e l’arch. __________, emerga che

l'insorgente è stato regolarmente presente su suolo elvetico dal dicembre 2015 e

che vi abbia attivamente cercato lavoro, il ricorrente potrà rientrare nella

categoria dei lavoratori falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto

di opzione per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione (cfr.

consid. 2.6., in particolare STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA

38.2015.39

del 9 marzo 2016).

In tal caso la Cassa, per

riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione per il lasso di tempo a

far tempo dal 21 dicembre 2015, esaminerà anche gli altri presupposti fissati

dall'art. 8 LADI

2.10

L'assicurato, vincente in

causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 800.-- a

titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V

278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 4 febbraio 2016 è

annullata.

2. Gli atti sono rinviati alla

Cassa per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.9.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà

all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti