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38.2016.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I medesimi criteri sono

applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.

Le principali sentenze

dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

Nella decisione C 30/98

dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione

di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito

che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha

osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non

per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha

dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.

Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato

puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

In una successiva sentenza

C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato

che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato

importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento

è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento

sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza

o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o

per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente

l'appuntamento.

In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato

e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30

della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato

telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza.

Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

Per contro, in una

sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di

1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con

l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver

realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte

del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

Considerando in ogni caso

che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo

comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della

durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.

In una

sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185

seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto

di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza

giustificazione non costituisce di per sé un comportamento passibile di

sospensione se l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha

rispettato i propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato

spontaneamente per l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno

che ha preceduto la mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo,

per due volte l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di

disoccupato e di beneficiario di prestazioni, non presentandosi a due colloqui,

anche se non è stato sanzionato al riguardo.

La nostra

Massima Istanza ha, pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il

giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di

sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.

Con giudizio

8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il

ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione

per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio

collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18

luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo

imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una

colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.

Il TF ha

precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha

dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC e che si scusa

spontaneamente non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi

obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il

medesimo abbia agito spontaneamente e immediatamente.

L’Alta Corte

ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella

fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva

perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso

le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.

A livello

cantonale il TCA, in una sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a

un’assicurata per non avere tempestivamente annunciato la sua assenza al

colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia

(influenza intestinale).

Questa

Corte, in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva

avvisato (o direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva

indicato di essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di

essere stata portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico

con l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere

ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.

In secondo

luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni

doveva essere confermata, in quanto quattro mesi

prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un

provvedimento relativo al mercato del lavoro.

Con sentenza

38.2014.74 questo Tribunale ha ridotto da cinque a tre giorni la sospensione

inflitta a un assicurato che non aveva presenziato a un colloquio di consulenza

senza avvisare anticipatamente della sua assenza e che non aveva sempre

rispettato i propri obblighi di disoccupato già prima del mancato incontro in

questione. Al riguardo il TCA ha precisato, da un lato, che l’assenza

all’appuntamento di venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 era attribuibile al

fatto che il ricorrente fosse malato (stato febbrile con forte mal di testa che

non ha, però, richiesto una visita medica immediata e che non ha impedito

all’assicurato di lavorare il venerdì mattino come d’abitudine, ritenuto il suo

contratto di lavoro al 50%). Dall’altro, che il medesimo ha comunque inviato

un messaggio di posta elettronica al collocatore spiegando il motivo della sua

assenza il lunedì successivo prima di ricevere la Richiesta di giustificazione

inviatagli dall’URC.

Infine in

una sentenza 38.2015.90 del 24 settembre 2015 questa Corte ha confermato la

sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione comminata a un assicurato che non aveva partecipato a un

colloquio di consulenza fissato per il 2 marzo 2015 per dimenticanza.

L’assicurato

non si era, del resto, scusato spontaneamente, bensì aveva atteso la Richiesta

di giustificazione.

Inoltre il

medesimo era già stato sospeso due volte nell’anno precedente l’assenza del 2

marzo 2015 a causa di ricerche d’impiego qualitativamente insufficienti nel

mese di maggio 2014 e della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese

di luglio 2014.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro

il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 4 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha

abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato

un’occupazione adeguata.

2.5. Va riconfermato in questa

occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza

federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande

importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22

dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).

Infatti, la partecipazione

a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il

disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al

collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il

diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI;

cfr. pure 22 cpv. 2 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli assicurati

devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono

presentarsi dai consulenti del personale.

La giurisprudenza esige

pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti)

tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella

causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

Il compito dei consulenti

durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione

della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi

hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché

l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli

assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di

collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo

n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 49).

Infine, ma non da ultimo,

il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la

LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa

la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui di consulenza

e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi

obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art.

22 cpv. 2 OADI il servizio competente effettua a intervalli

adeguati, ma almeno ogni due mesi (cfr. consid. 2.2.).

2.6. Nella presente evenienza

l’assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato il 25

novembre 2015 per il 16 dicembre 2015 alle ore 9:30 presso l’URC di __________

(cfr. doc. 2) senza previamente avvertire della sua assenza.

Il ricorrente, il 16

dicembre 2015 alle ore 13:24, ha inviato alla propria consulente del personale

un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

" (…)

Inoltre vorrei chiederle se si potesse posticipare o anticipare

l’appuntamento del 18.12.2015 alle 09.30 poiché avrei un colloquio lavorativo

presso l’agenzia (il __________ di __________) alle 9.15 della stessa data.

(…)” (Doc. 2)

La consulente, il 16

dicembre 2015 alle ore 13:34, ha indicato che l’appuntamento con lei era quella

mattina e non il 18 dicembre 2015, riconvocando l’assicurato per il 22 dicembre

2015 alle ore 15:30.

Considerandi

A seguito delle scuse

dell’insorgente, la collocatrice gli ha comunicato, per quanto concerneva

l’assenza al colloquio di quel giorno, di ritornarle le sue giustificazioni

tramite il formulario ufficiale (cfr. doc. 2).

Agli atti risulta che in

effetti il 16 dicembre 2015 la consulente del personale ha trasmesso

all’assicurato una ”Richiesta di giustificazione”, con cui l’ha invitato a

motivare, entro il 23 dicembre 2015, la propria assenza al colloquio e la

mancanza di avviso in anticipo, sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv.

1.

lett. d LADI tale comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 3).

L’insorgente, il 22

dicembre 2015, ha risposto come segue alla Richiesta di giustificazione:

" (…) Come

ben sa sono rientrato il 24.11.2015 dal soggiorno a __________ ed ancora

tuttora mi ritrovo sommerso di burocrazie varie cantonali per giustificare la

mia situazione poiché ho richiesto i condoni per ogni imposta, tasse, cassa

malati ecc… in quanto mi avvicino al termine quadro disoccupazione e questo mi

rende nervoso per paura di non trovare un’occupazione e dover andare in

assistenza.

Il nostro appuntamento lo avevo inserito

nell’agenda datato 18.12.2015 (mio errore) ed in buona fede, in data 16.12.2015

vedi mail inviata le chiedevo se si poteva spostare l’appuntamento in quanto in

data 18.12.2015 alle ore 9.15 avevo un colloquio di lavoro presso “ il __________”.

L’appuntamento di lavoro sembrerebbe essere andato bene, ma per questo mio

errore “non voluto” ho mancato il nostro colloquio. Non era mia intenzione e la

prego di scusarmi, ma ultimamente la pressione dell’essere senza lavoro con

problematiche economiche mi sta divorando e una possibile penalità mi

metterebbe in serie difficoltà. La prego di scusare ancora questa mia svista

lasciandomi un’opportunità.”

(Doc. 4)

Nel caso di specie dunque

l’assicurato non ha presenziato al colloquio di consulenza del 16 dicembre 2015

ed ha affermato di avere registrato in modo errato nella propria agenda la data

dell’appuntamento inserendo il colloquio al giorno venerdì 18 dicembre 2015,

anziché al mercoledì 16 dicembre 2015 (cfr. doc. I; 4; 6).

L’assicurato ha poi

sottolineato che l’errore sottolineato di registrazione della data del

colloquio nell’agenda sarebbe dovuto ai molti impegni di quel periodo in cui,

essendo da poco rientrato dalla __________, dove aveva frequentato un corso di

tedesco di tre mesi, doveva risolvere diverse questioni burocratiche (imposte,

cassa malati) e sottoporsi a colloqui con potenziali datori di lavoro.

Al riguardo egli ha

precisato di essere stato nervoso, poiché, avvicinandosi la fine del termine

quadro per la riscossione delle prestazioni LADI (annuncio all’URC del 1°

giugno 2014; cfr. doc. 17; 6), temeva di non trovare un’occupazione e di dovere

far capo all’assistenza sociale (cfr. doc. I; 4).

Dalle carte processuali

emerge che il ricorrente è rientrato dalla __________ il 24 novembre 2015 (cfr.

doc. 4) e che il 25 novembre 2015 è stato convocato al colloquio di consulenza

del 16 dicembre 2015 alle ore 9:30 (cfr. doc. 1).

Egli ha poi avuto due

incontri con potenziali datori di lavoro l’11 dicembre 2015, sia alle ore 11:30

che alle ore 14:30 (cfr. doc. 6).

Inoltre l’11 dicembre 2015

alle 13:58 l’assicurato è stato convocato per un ulteriore colloquio di lavoro per

venerdì 18 dicembre 2015 alle ore 9:15, da lui confermato sempre venerdì 11

dicembre 2015 alle ore 16:09 (cfr. doc. 6).

In simili condizioni,

questo Tribunale ritiene che l’insorgente, quando ha ricevuto la convocazione

del 25 novembre 2015 all’incontro con l’URC del 16 dicembre 2015 da parte della

sua consulente del personale, disponeva del tempo sufficiente - nonostante le

pratiche amministrative da espletare dopo il suo rientro dall’estero, peraltro

durato unicamente tre mesi - per leggerla accuratamente e registrare in modo

corretto la data del 16 dicembre 2015.

Va, del resto, evidenziato

che l’insorgente, con decisione del 5 settembre 2014, era già stato sospeso per

un giorno dal diritto all’indennità di disoccupazione per non essersi

presentato al colloquio di consulenza del 4 settembre 2014 alle ore 11:00 a

causa di una dimenticanza (cfr. doc. 12).

Inoltre l’assicurato

nemmeno ha partecipato al colloquio di consulenza previsto per il 17 marzo 2015

alle ore 15:30 senza comunicare in anticipo la sua assenza (cfr. doc. 14).

Egli in quell’occasione

non è stato sanzionato. Al proposito, dal verbale del colloquio del 18 marzo

2015, sottoscritto dal ricorrente, si evince quanto segue:

" (…)

Non si è presentato ieri al colloquio delle

15:30, ha chiamato alle 16:35, ha fatto il turno di notte e ha finito martedì

mattina alle 8:00 e non è riuscito a scrivermi, consegnata giustificazione

accolta, ma avvisato di sempre inviare e-mail preventiva per comunicare

l’assenza ai colloqui.

(…)” (Doc. 15)

Visti i precedenti episodi

di assenza a colloqui di consulenza, l’assicurato avrebbe dovuto, a maggiore

ragione prestare la massima attenzione alla data prevista per l’incontro del

dicembre 2015 e alla relativa registrazione nella propria agenda.

E’ vero, come fatto valere

dall’insorgente (cfr. doc. I), che la sanzione del 5 settembre 2014 si

riferisce a una mancanza che ha avuto luogo più di dodici mesi prima

dell’assenza del 16 dicembre 2015 (cfr. DLA 2013 pag. 185 seg. citata al

consid. 2.2).

Tuttavia, il comportamento

che è stato sanzionato nel settembre 2014 risale soltanto a quindici mesi prima

della mancata partecipazione al colloquio del 16 dicembre 2015.

Inoltre e soprattutto, nel

marzo 2015, ossia nove mesi prima del mancato colloquio del 16 dicembre 2015, l’assicurato,

non partecipando al colloquio di consulenza previsto per il 17 marzo 2015 alle

ore 15:30 senza comunicare in anticipo la sua assenza, non ha comunque soddisfatto

i propri obblighi di disoccupato, anche se non è stato sanzionato al riguardo

(cfr. STF 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 e

riassunto al consid. 2.3.).

Il TCA rileva, d’altronde,

che l’incontro con il potenziale datore di lavoro del 18 dicembre 2015 alle ore

9:15 è stato fissato l’11 dicembre 2015 alle 13:58 e che l’assicurato l’ha

confermato venerdì 11 dicembre 2015 alle ore 16:09 (cfr. doc. 6).

L’insorgente, che ha

indicato di aver registrato nella propria agenda al 18 dicembre 2015 alle ore

9:30 il colloquio di consulenza per il quale era stato convocato il 25 novembre

2015.

(cfr. doc. 4), ha però atteso fino al 16 dicembre 2015 alle ore 13:24 per

avvertire la sua consulente del personale della concomitanza degli impegni e

richiedere di spostare la data dell’appuntamento con l’URC (cfr. doc. 6).

Un avviso più tempestivo

alla propria consulente avrebbe evitato l’assenza al colloquio.

Alla luce di

tutto quanto esposto, questo Tribunale ritiene che, nel caso concreto, esistono

gli estremi per sanzionare l’insorgente sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).

Non conducono, peraltro, a

un esito differente le sentenze emesse dal Tribunale federale citate

dall’assicurato nel ricorso, e meglio le STFA C 30/98 dell’8 giugno 1998, STFA

C 268/98 del 22 dicembre 1998, STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998 e STF

8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg. (cfr.

doc. I pag. 2-3).

In effetti i giudizi C

30/98 dell’8 giugno 1998 e C 268/98 del 22 dicembre 1998 con cui l’Alta Corte

ha annullato le sanzioni inflitte a degli assicurati che non avevano

partecipato a colloqui di consulenza, nel primo caso per aver confuso la data e

nel secondo per essersi addormentato, si riferiscono ad assicurati che, a parte

la manchevolezza in questione, avevano sempre avuto un comportamento corretto e

puntuale (cfr. consid. 2.3.).

Anche nella sentenza C

336/98 del 22 dicembre 1998, con cui la nostra Massima Istanza ha confermato un

giorno di sospensione applicata a un assicurato che aveva dimenticato un

appuntamento con l’URC e aveva atteso una precisa richiesta da parte

dell’amministrazione per motivare la propria assenza, si trattava di un

assicurato che era sempre stato corretto e puntuale e che aveva commesso il suo

primo comportamento sanzionabile (cfr. consid. 2.3.).

Nella presente evenienza,

per contro, come visto sopra, il ricorrente, anche nell’anno precedente il 16

dicembre 2015, non ha sempre avuto, perlomeno, un atteggiamento puntuale.

Infine pure il giudizio

8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg., risulta

ininfluente.

Lo stesso concerne un

assicurato che non si era presentato a un colloquio senza giustificazione e che

nel corso dell’anno precedente a tale mancanza per due volte non si era

presentato a colloqui, anche se non era stato sanzionato al riguardo. Il

TF ha accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio

di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e

ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato (cfr.

consid. 2.3.).

2.7

Per quanto attiene all’entità

della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.2.), l’URC ha inflitto al ricorrente

una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di due giorni.

L’amministrazione ha indicato

che tale sanzione appare particolarmente mite ed è stata ridotta ai minimi

termini tenuto conto dell’impegno dell’assicurato ai fini del reinserimento nel

mondo del lavoro (cfr. doc. III; consid. 1.4.).

La “Lista sospensioni SdL

(URC/Ufficio giuridico)” del 23 dicembre 2011, enuncia che la penalità da

infliggere a un assicurato che per la prima volta resta assente senza valida

giustificazione da una giornata di informazione o da un colloquio di consulenza

o di controllo senza avvisare, ma che non ha ricevuto precedenti sanzioni varia

da 1 a 4 giorni. Qualora sia già stato sanzionato per altri motivi la penalità

va da 5 a 8 giorni.

Giova, del resto,

evidenziare che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI

– ID al p.to D72 dell’ottobre 2011 ha precisato che in caso di mancata presentazione

senza un motivo valido alla giornata d’informazione, al colloquio di consulenza

o di controllo debba essere applicata una sospensione la prima volta di 5-8

giorni e la seconda volta di 9-15. La terza volta l’incarto va rinviato al servizio cantonale per decisione.

In concreto, ritenuto che

l’assicurato non si è presentato al colloquio del 16 dicembre 2015 alle ore

9:30, non si è scusato spontaneamente, bensì dopo aver contattato il 16

dicembre 2015 alle ore 13:24 la sua consulente per un altro motivo e che ha già

assunto comportamenti non corretti e puntuali anche prima dell’episodio in

questione (cfr. consid. 2.6.), la sospensione di due giorni inflittagli

dall’URC risulta conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il

giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52

consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2.)

Infine, in relazione

all’asserzione dell’assicurato secondo cui la sanzione in questione ha fatto sì

che la somma di indennità di disoccupazione percepita sia stata insufficiente

per far fronte alle sue spese visto che vive da solo e l’ha obbligato a farsi

prestare dei soldi da terzi (cfr. doc. I), giova evidenziare che le sue

condizioni economiche precarie non hanno influenza alcuna sulla durata della

sospensione (cfr. STF 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STCA

38.2014.74

del 16 marzo 2015 consid. 2.10.).

La decisione su

opposizione del 2 febbraio 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.8

L’assicurato ha chiesto

l’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I).

In

realtà la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa

solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al

TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio

gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio

è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011,

in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag.

263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Occorre qui ricordare che

il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che

amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007

del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132

V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un

avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità

pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006

IV Nr. 50 pag. 181).

Non essendo il ricorrente

patrocinato da un avvocato, il gratuito patrocinio, in casu, va negato (cfr.

STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti