38.2016.17
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25 maggio 2016Italiano30 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.17
rs
Lugano
25 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 febbraio 2016 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 dicembre
2015 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha
sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per
non essersi presentato a un colloquio di consulenza previsto per il 16 dicembre
2015 alle ore 9:30 senza avvisare della sua assenza (cfr. doc. 5).
1.2. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato (cfr. doc. 6), l’amministrazione, il 2 febbraio
2016, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione
inflittagli a due giorni, motivando come segue:
" (…)
3. Nel caso specifico
l’assicurato non si è presentato al colloquio fissato per il 16 dicembre 2015,
né ha telefonato preventivamente per avvisare dell’assenza. Egli ha tuttavia
spontaneamente chiesto alla consulente il 16 dicembre stesso (mail delle ore
13.24) di spostare l’appuntamento che aveva (erroneamente) segnato per il 18
dicembre. Con i mezzi di comunicazione oggi a disposizione (telefono, internet)
è senz’altro possibile avvisare e scusarsi dell’assenza, se non preventivamente
almeno nel corso della giornata, impegno che l’assicurato, pur se inizialmente
per altra finalità, ha comunque adempiuto.
Secondo la legge
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g LADI) e la giurisprudenza l’adempimento
dell’obbligo di controllo è una condizione per beneficiare del diritto alle
indennità di disoccupazione.
Le direttive
emanate dal Segretariato di Stato dell’economia (SECO) e dall’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro prevedono una sospensione dal diritto da 5 a 8 giorni
nel caso di assenza ingiustificata al colloquio se l’assicurato è già stato
sanzionato per altri motivi. Il principio di riferimento è fissato dall’art. 45
cpv. 5 OADI: Se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità,
la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
RI 1 era già
stato oggetto di una sospensione dal diritto per 1 giorno nel corso del mese di
settembre 2014. La sanzione per l’assenza al colloquio del 16 dicembre 2015
alle ore 09:30 appare giustificata, tuttavia deve essere adeguata in base alle
circostanze specifiche sopra descritte.” (Doc. A1)
1.3. Con tempestivo ricorso al
TCA, l’assicurato ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale egli ha addotto di essersi sbagliato a iscrivere nella sua
agenda la data dell’appuntamento con la consulente URC a causa del periodo di
forte impegno emotivo e intellettuale di quei giorni in cui si doveva preparare
per dei colloqui e appuntamenti con potenziali datori di lavoro. Egli ha
precisato di avere del resto avvisato spontaneamente per posta elettronica la
consulente alcuni giorni prima della data, che credeva essere quella
dell’appuntamento, della sua impossibilità a partecipare all’appuntamento a
causa di un colloquio di lavoro previsto nello stesso periodo il medesimo
giorno.
L’insorgente ha indicato
che è a seguito di tale comunicazione che è emersa l’errata registrazione della
data dell’appuntamento.
Inoltre egli ha osservato
di avere dimostrato di aver preso sul serio e con impegno i colloqui con la
consulente URC, nonché di essere sempre stato molto attivo durante la
disoccupazione nel formarsi professionalmente per meglio inserirsi in una nuova
attività, sia svolgendo le ricerche di lavoro, che frequentando un corso di
agente di sicurezza e un corso linguistico di 3 mesi a __________, come pure
terminando il corso di specialista del commercio al dettaglio presso la __________
di __________.
Il ricorrente ha poi
menzionato alcune sentenze del Tribunale federale, citate in una sentenza
38.2014.74 del 16 marzo 2015 emanata dal TCA, con cui erano state annullate
delle sanzioni inflitte ad assicurati che non avevano presenziato a colloqui di
consulenza o, in un caso, con cui era stata confermata la sospensione di un
giorno.
Al riguardo egli ha rilevato
che quanto previsto negli estratti da lui citati poteva essere applicato al suo
caso, specificando, da una parte, di avere immediatamente avvisato la
consulente giorni prima della data che riteneva in buona fede e soggettivamente
essere quella dell’appuntamento. Dall’altra, che la precedente sanzione di un
giorno comminatagli nel settembre 2014 per aver mancato il colloquio del 4
settembre 2014 alle ore 11:00 presso l’URC, dove si è immediatamente recato il
giorno stesso alle 15:40, giustificando l’assenza, è antecedente di 15 mesi
(ben oltre i 12 previsti dalla giurisprudenza) e quindi non deve essere
considerata (cfr. doc. I).
L’insorgente ha, inoltre,
richiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I
pag. 4).
1.4. Nella sua risposta del 5
aprile 2016 l'URC ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando:
" (…)
L’assenza al colloquio del 16 dicembre 2015 alle ore 9.30, oggetto
della presente vertenza, è stata giustificata dall’assicurato con un “mio
errore commesso in buona fede” (doc. 2).
Le motivazioni quali: “la dimenticanza”, “la confusione della
data”, “l’errore di trascrizione della data” espresse a giustificazione
della mancata partecipazione al colloquio non sono ritenute valide dall’URC, a
maggior ragione nel caso in cui il nuovo appuntamento è stato consegnato brevi
mani all’assicurato.
Trattandosi della seconda assenza non giustificata a un colloquio
di consulenza l’URC ha ritenuto la sanzione giustificata, riducendo tuttavia la
stessa in sede di opposizione da 5 a 2 giorni in considerazione dell’impegno
dell’assicurato e della sua volontà di reinserirsi nel mondo del lavoro
(trattative con un datore di lavoro in corso che si sono concluse positivamente
nel corso del mese di marzo 2016).
Le moderne tecnologie oggi a disposizione di tutti consentono una
costante e praticamente illimitata possibilità di comunicazione mediante
telefono cellulare (chiamate telefoniche, ricezione e invio di e-mail,
registrazione di appuntamenti con possibilità di attivare avvisi, ecc.). Anche
per questo motivo la motivazione di un’assenza dovuta a una dimenticanza o uno
sbaglio nella trascrizione della data appare inaccettabile e pertanto
sanzionabile.
La prassi amministrativa prevede una sanzione fino a 15 giorni nel
caso di ripetuta assenza non giustificata ad un colloquio di consulenza. La
sanzione di due giorni decisa dall’URC in sede di opposizione appare
particolarmente mite ed è stata ridotta ai minimi termini tenuto conto
dell’impegno dell’assicurato ai fini del reinserimento nel mondo del lavoro.”
(Doc. III)
1.5. L’assicurato ha presentato
ulteriori osservazioni in merito alla fattispecie con scritto del 17 aprile
2016 (cfr. doc. V).
1.6. Il 28 aprile 2016 l’URC ha
ribadito la posizione espressa nella decisione su opposizione del 2 febbraio
2016 e nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per due giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentato al
colloquio di consulenza del 16 dicembre 2015 senza previamente avvertire della
sua assenza.
L'art. 17 cpv. 2 LADI
stabilisce in particolare che l'assicurato deve annunciarsi personalmente
per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente
designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno
per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel
momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17 cpv. 3 lett. b
LADI precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente,
l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza e
sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5.
L'art. 21 OADI
("consulenza e controllo") prevede che:
" Dopo
essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di
consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle
prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato
entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei colloqui di
consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un
colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di
ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun
colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22 OADI precisa
quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":
" Il primo
colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro 15 giorni dalla data in
cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio
competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di
controllo con ogni assicurato a intervalli adeguati, ma almeno
ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la
disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene
un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso
4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un
colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato
il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv.
4)."
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene
non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione
oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l’esecuzione o lo scopo.
2.3. In una sentenza del 2
settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto
occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un
assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di
consulenza o di controllo.
Fatti
I medesimi criteri sono
applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.
Le principali sentenze
dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella decisione C 30/98
dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione
di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito
che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha
osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non
per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha
dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.
Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato
puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una successiva sentenza
C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato
che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato
importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento
è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento
sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza
o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o
per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente
l'appuntamento.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato
e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30
della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato
telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza.
Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per contro, in una
sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di
1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con
l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver
realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte
del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando in ogni caso
che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo
comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della
durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.
In una
sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185
seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto
di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza
giustificazione non costituisce di per sé un comportamento passibile di
sospensione se l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha
rispettato i propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato
spontaneamente per l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno
che ha preceduto la mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo,
per due volte l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di
disoccupato e di beneficiario di prestazioni, non presentandosi a due colloqui,
anche se non è stato sanzionato al riguardo.
La nostra
Massima Istanza ha, pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il
giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di
sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.
Con giudizio
8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il
ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione
per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio
collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18
luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo
imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una
colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.
Il TF ha
precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha
dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC e che si scusa
spontaneamente non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi
obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il
medesimo abbia agito spontaneamente e immediatamente.
L’Alta Corte
ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella
fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva
perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso
le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.
A livello
cantonale il TCA, in una sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a
un’assicurata per non avere tempestivamente annunciato la sua assenza al
colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia
(influenza intestinale).
Questa
Corte, in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva
avvisato (o direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva
indicato di essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di
essere stata portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico
con l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere
ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.
In secondo
luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni
doveva essere confermata, in quanto quattro mesi
prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un
provvedimento relativo al mercato del lavoro.
Con sentenza
38.2014.74 questo Tribunale ha ridotto da cinque a tre giorni la sospensione
inflitta a un assicurato che non aveva presenziato a un colloquio di consulenza
senza avvisare anticipatamente della sua assenza e che non aveva sempre
rispettato i propri obblighi di disoccupato già prima del mancato incontro in
questione. Al riguardo il TCA ha precisato, da un lato, che l’assenza
all’appuntamento di venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 era attribuibile al
fatto che il ricorrente fosse malato (stato febbrile con forte mal di testa che
non ha, però, richiesto una visita medica immediata e che non ha impedito
all’assicurato di lavorare il venerdì mattino come d’abitudine, ritenuto il suo
contratto di lavoro al 50%). Dall’altro, che il medesimo ha comunque inviato
un messaggio di posta elettronica al collocatore spiegando il motivo della sua
assenza il lunedì successivo prima di ricevere la Richiesta di giustificazione
inviatagli dall’URC.
Infine in
una sentenza 38.2015.90 del 24 settembre 2015 questa Corte ha confermato la
sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione comminata a un assicurato che non aveva partecipato a un
colloquio di consulenza fissato per il 2 marzo 2015 per dimenticanza.
L’assicurato
non si era, del resto, scusato spontaneamente, bensì aveva atteso la Richiesta
di giustificazione.
Inoltre il
medesimo era già stato sospeso due volte nell’anno precedente l’assenza del 2
marzo 2015 a causa di ricerche d’impiego qualitativamente insufficienti nel
mese di maggio 2014 e della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese
di luglio 2014.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro
il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 4 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha
abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato
un’occupazione adeguata.
2.5. Va riconfermato in questa
occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza
federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande
importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22
dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti, la partecipazione
a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il
disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al
collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il
diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI;
cfr. pure 22 cpv. 2 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli assicurati
devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono
presentarsi dai consulenti del personale.
La giurisprudenza esige
pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti)
tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella
causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il compito dei consulenti
durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione
della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi
hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché
l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli
assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo
n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 49).
Infine, ma non da ultimo,
il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano
"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola
volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di
questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale
della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la
LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa
la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui di consulenza
e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi
obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art.
22 cpv. 2 OADI il servizio competente effettua a intervalli
adeguati, ma almeno ogni due mesi (cfr. consid. 2.2.).
2.6. Nella presente evenienza
l’assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato il 25
novembre 2015 per il 16 dicembre 2015 alle ore 9:30 presso l’URC di __________
(cfr. doc. 2) senza previamente avvertire della sua assenza.
Il ricorrente, il 16
dicembre 2015 alle ore 13:24, ha inviato alla propria consulente del personale
un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" (…)
Inoltre vorrei chiederle se si potesse posticipare o anticipare
l’appuntamento del 18.12.2015 alle 09.30 poiché avrei un colloquio lavorativo
presso l’agenzia (il __________ di __________) alle 9.15 della stessa data.
(…)” (Doc. 2)
La consulente, il 16
dicembre 2015 alle ore 13:34, ha indicato che l’appuntamento con lei era quella
mattina e non il 18 dicembre 2015, riconvocando l’assicurato per il 22 dicembre
2015 alle ore 15:30.
Considerandi
A seguito delle scuse
dell’insorgente, la collocatrice gli ha comunicato, per quanto concerneva
l’assenza al colloquio di quel giorno, di ritornarle le sue giustificazioni
tramite il formulario ufficiale (cfr. doc. 2).
Agli atti risulta che in
effetti il 16 dicembre 2015 la consulente del personale ha trasmesso
all’assicurato una ”Richiesta di giustificazione”, con cui l’ha invitato a
motivare, entro il 23 dicembre 2015, la propria assenza al colloquio e la
mancanza di avviso in anticipo, sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv.
1.
lett. d LADI tale comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 3).
L’insorgente, il 22
dicembre 2015, ha risposto come segue alla Richiesta di giustificazione:
" (…) Come
ben sa sono rientrato il 24.11.2015 dal soggiorno a __________ ed ancora
tuttora mi ritrovo sommerso di burocrazie varie cantonali per giustificare la
mia situazione poiché ho richiesto i condoni per ogni imposta, tasse, cassa
malati ecc… in quanto mi avvicino al termine quadro disoccupazione e questo mi
rende nervoso per paura di non trovare un’occupazione e dover andare in
assistenza.
Il nostro appuntamento lo avevo inserito
nell’agenda datato 18.12.2015 (mio errore) ed in buona fede, in data 16.12.2015
vedi mail inviata le chiedevo se si poteva spostare l’appuntamento in quanto in
data 18.12.2015 alle ore 9.15 avevo un colloquio di lavoro presso “ il __________”.
L’appuntamento di lavoro sembrerebbe essere andato bene, ma per questo mio
errore “non voluto” ho mancato il nostro colloquio. Non era mia intenzione e la
prego di scusarmi, ma ultimamente la pressione dell’essere senza lavoro con
problematiche economiche mi sta divorando e una possibile penalità mi
metterebbe in serie difficoltà. La prego di scusare ancora questa mia svista
lasciandomi un’opportunità.”
(Doc. 4)
Nel caso di specie dunque
l’assicurato non ha presenziato al colloquio di consulenza del 16 dicembre 2015
ed ha affermato di avere registrato in modo errato nella propria agenda la data
dell’appuntamento inserendo il colloquio al giorno venerdì 18 dicembre 2015,
anziché al mercoledì 16 dicembre 2015 (cfr. doc. I; 4; 6).
L’assicurato ha poi
sottolineato che l’errore sottolineato di registrazione della data del
colloquio nell’agenda sarebbe dovuto ai molti impegni di quel periodo in cui,
essendo da poco rientrato dalla __________, dove aveva frequentato un corso di
tedesco di tre mesi, doveva risolvere diverse questioni burocratiche (imposte,
cassa malati) e sottoporsi a colloqui con potenziali datori di lavoro.
Al riguardo egli ha
precisato di essere stato nervoso, poiché, avvicinandosi la fine del termine
quadro per la riscossione delle prestazioni LADI (annuncio all’URC del 1°
giugno 2014; cfr. doc. 17; 6), temeva di non trovare un’occupazione e di dovere
far capo all’assistenza sociale (cfr. doc. I; 4).
Dalle carte processuali
emerge che il ricorrente è rientrato dalla __________ il 24 novembre 2015 (cfr.
doc. 4) e che il 25 novembre 2015 è stato convocato al colloquio di consulenza
del 16 dicembre 2015 alle ore 9:30 (cfr. doc. 1).
Egli ha poi avuto due
incontri con potenziali datori di lavoro l’11 dicembre 2015, sia alle ore 11:30
che alle ore 14:30 (cfr. doc. 6).
Inoltre l’11 dicembre 2015
alle 13:58 l’assicurato è stato convocato per un ulteriore colloquio di lavoro per
venerdì 18 dicembre 2015 alle ore 9:15, da lui confermato sempre venerdì 11
dicembre 2015 alle ore 16:09 (cfr. doc. 6).
In simili condizioni,
questo Tribunale ritiene che l’insorgente, quando ha ricevuto la convocazione
del 25 novembre 2015 all’incontro con l’URC del 16 dicembre 2015 da parte della
sua consulente del personale, disponeva del tempo sufficiente - nonostante le
pratiche amministrative da espletare dopo il suo rientro dall’estero, peraltro
durato unicamente tre mesi - per leggerla accuratamente e registrare in modo
corretto la data del 16 dicembre 2015.
Va, del resto, evidenziato
che l’insorgente, con decisione del 5 settembre 2014, era già stato sospeso per
un giorno dal diritto all’indennità di disoccupazione per non essersi
presentato al colloquio di consulenza del 4 settembre 2014 alle ore 11:00 a
causa di una dimenticanza (cfr. doc. 12).
Inoltre l’assicurato
nemmeno ha partecipato al colloquio di consulenza previsto per il 17 marzo 2015
alle ore 15:30 senza comunicare in anticipo la sua assenza (cfr. doc. 14).
Egli in quell’occasione
non è stato sanzionato. Al proposito, dal verbale del colloquio del 18 marzo
2015, sottoscritto dal ricorrente, si evince quanto segue:
" (…)
Non si è presentato ieri al colloquio delle
15:30, ha chiamato alle 16:35, ha fatto il turno di notte e ha finito martedì
mattina alle 8:00 e non è riuscito a scrivermi, consegnata giustificazione
accolta, ma avvisato di sempre inviare e-mail preventiva per comunicare
l’assenza ai colloqui.
(…)” (Doc. 15)
Visti i precedenti episodi
di assenza a colloqui di consulenza, l’assicurato avrebbe dovuto, a maggiore
ragione prestare la massima attenzione alla data prevista per l’incontro del
dicembre 2015 e alla relativa registrazione nella propria agenda.
E’ vero, come fatto valere
dall’insorgente (cfr. doc. I), che la sanzione del 5 settembre 2014 si
riferisce a una mancanza che ha avuto luogo più di dodici mesi prima
dell’assenza del 16 dicembre 2015 (cfr. DLA 2013 pag. 185 seg. citata al
consid. 2.2).
Tuttavia, il comportamento
che è stato sanzionato nel settembre 2014 risale soltanto a quindici mesi prima
della mancata partecipazione al colloquio del 16 dicembre 2015.
Inoltre e soprattutto, nel
marzo 2015, ossia nove mesi prima del mancato colloquio del 16 dicembre 2015, l’assicurato,
non partecipando al colloquio di consulenza previsto per il 17 marzo 2015 alle
ore 15:30 senza comunicare in anticipo la sua assenza, non ha comunque soddisfatto
i propri obblighi di disoccupato, anche se non è stato sanzionato al riguardo
(cfr. STF 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 e
riassunto al consid. 2.3.).
Il TCA rileva, d’altronde,
che l’incontro con il potenziale datore di lavoro del 18 dicembre 2015 alle ore
9:15 è stato fissato l’11 dicembre 2015 alle 13:58 e che l’assicurato l’ha
confermato venerdì 11 dicembre 2015 alle ore 16:09 (cfr. doc. 6).
L’insorgente, che ha
indicato di aver registrato nella propria agenda al 18 dicembre 2015 alle ore
9:30 il colloquio di consulenza per il quale era stato convocato il 25 novembre
2015.
(cfr. doc. 4), ha però atteso fino al 16 dicembre 2015 alle ore 13:24 per
avvertire la sua consulente del personale della concomitanza degli impegni e
richiedere di spostare la data dell’appuntamento con l’URC (cfr. doc. 6).
Un avviso più tempestivo
alla propria consulente avrebbe evitato l’assenza al colloquio.
Alla luce di
tutto quanto esposto, questo Tribunale ritiene che, nel caso concreto, esistono
gli estremi per sanzionare l’insorgente sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).
Non conducono, peraltro, a
un esito differente le sentenze emesse dal Tribunale federale citate
dall’assicurato nel ricorso, e meglio le STFA C 30/98 dell’8 giugno 1998, STFA
C 268/98 del 22 dicembre 1998, STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998 e STF
8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg. (cfr.
doc. I pag. 2-3).
In effetti i giudizi C
30/98 dell’8 giugno 1998 e C 268/98 del 22 dicembre 1998 con cui l’Alta Corte
ha annullato le sanzioni inflitte a degli assicurati che non avevano
partecipato a colloqui di consulenza, nel primo caso per aver confuso la data e
nel secondo per essersi addormentato, si riferiscono ad assicurati che, a parte
la manchevolezza in questione, avevano sempre avuto un comportamento corretto e
puntuale (cfr. consid. 2.3.).
Anche nella sentenza C
336/98 del 22 dicembre 1998, con cui la nostra Massima Istanza ha confermato un
giorno di sospensione applicata a un assicurato che aveva dimenticato un
appuntamento con l’URC e aveva atteso una precisa richiesta da parte
dell’amministrazione per motivare la propria assenza, si trattava di un
assicurato che era sempre stato corretto e puntuale e che aveva commesso il suo
primo comportamento sanzionabile (cfr. consid. 2.3.).
Nella presente evenienza,
per contro, come visto sopra, il ricorrente, anche nell’anno precedente il 16
dicembre 2015, non ha sempre avuto, perlomeno, un atteggiamento puntuale.
Infine pure il giudizio
8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg., risulta
ininfluente.
Lo stesso concerne un
assicurato che non si era presentato a un colloquio senza giustificazione e che
nel corso dell’anno precedente a tale mancanza per due volte non si era
presentato a colloqui, anche se non era stato sanzionato al riguardo. Il
TF ha accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio
di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e
ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato (cfr.
consid. 2.3.).
2.7
Per quanto attiene all’entità
della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.2.), l’URC ha inflitto al ricorrente
una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di due giorni.
L’amministrazione ha indicato
che tale sanzione appare particolarmente mite ed è stata ridotta ai minimi
termini tenuto conto dell’impegno dell’assicurato ai fini del reinserimento nel
mondo del lavoro (cfr. doc. III; consid. 1.4.).
La “Lista sospensioni SdL
(URC/Ufficio giuridico)” del 23 dicembre 2011, enuncia che la penalità da
infliggere a un assicurato che per la prima volta resta assente senza valida
giustificazione da una giornata di informazione o da un colloquio di consulenza
o di controllo senza avvisare, ma che non ha ricevuto precedenti sanzioni varia
da 1 a 4 giorni. Qualora sia già stato sanzionato per altri motivi la penalità
va da 5 a 8 giorni.
Giova, del resto,
evidenziare che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI
– ID al p.to D72 dell’ottobre 2011 ha precisato che in caso di mancata presentazione
senza un motivo valido alla giornata d’informazione, al colloquio di consulenza
o di controllo debba essere applicata una sospensione la prima volta di 5-8
giorni e la seconda volta di 9-15. La terza volta l’incarto va rinviato al servizio cantonale per decisione.
In concreto, ritenuto che
l’assicurato non si è presentato al colloquio del 16 dicembre 2015 alle ore
9:30, non si è scusato spontaneamente, bensì dopo aver contattato il 16
dicembre 2015 alle ore 13:24 la sua consulente per un altro motivo e che ha già
assunto comportamenti non corretti e puntuali anche prima dell’episodio in
questione (cfr. consid. 2.6.), la sospensione di due giorni inflittagli
dall’URC risulta conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il
giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati
motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52
consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2.)
Infine, in relazione
all’asserzione dell’assicurato secondo cui la sanzione in questione ha fatto sì
che la somma di indennità di disoccupazione percepita sia stata insufficiente
per far fronte alle sue spese visto che vive da solo e l’ha obbligato a farsi
prestare dei soldi da terzi (cfr. doc. I), giova evidenziare che le sue
condizioni economiche precarie non hanno influenza alcuna sulla durata della
sospensione (cfr. STF 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STCA
38.2014.74
del 16 marzo 2015 consid. 2.10.).
La decisione su
opposizione del 2 febbraio 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.8
L’assicurato ha chiesto
l’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I).
In
realtà la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa
solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al
TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio
gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio
è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011,
in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag.
263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Occorre qui ricordare che
il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che
amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007
del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132
V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un
avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità
pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006
IV Nr. 50 pag. 181).
Non essendo il ricorrente
patrocinato da un avvocato, il gratuito patrocinio, in casu, va negato (cfr.
STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti