38.2016.20
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20 febbraio 2017Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.20
rs
Lugano
20 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con la decisione su
opposizione del 21 marzo 2016 (cfr. doc. A) la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha
confermato la decisione emessa in data 27 gennaio 2016 (cfr. doc. 4) con la
quale aveva negato a RI 1, nato il __________ 1949, il diritto di beneficiare
delle indennità per insolvenza richieste nel gennaio 2016 per gli ultimi
quattro mesi di attività lavorativa presso il __________ terminata il 4 gennaio
2016, in quanto, avendo raggiunto l’età di pensionamento non poteva più essere
considerato quale lavoratore soggetto all’obbligo di contribuzione ai sensi
dell’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI che a determinate condizioni ha diritto
all’indennità per insolvenza.
Nella decisione su
opposizione la Cassa ha, inoltre, rilevato che l’interessato nemmeno poteva
essere tutelato nella propria buona fede, poiché le informazioni generalizzate,
in particolare date tramite la distribuzione di opuscoli che forniscono un
orientamento sulla legislazione e sulla sua applicazione o ancora su una
determinata pratica, non sono sufficienti per poter essere ritenute
un’assicurazione rilasciata in una situazione concreta nei confronti di una
determinata cerchia di persone.
1.2. Contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2016 l’assicurato, patrocinato
dall’avv. RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto l’annullamento della stessa e il conseguente riconoscimento
dell’importo di fr. 17'939.65 a titolo di indennità per insolvenza a dipendenza
delle pretese salariali vantate nei confronti della fallita __________.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto di essersi accorto ben presto, dopo
essere stato assunto agli inizi del 2015 dalla __________ quale direttore
amministrativo e finanziario, che la situazione finanziaria della sua datrice
di lavoro stava degradandosi rapidamente, decidendo di mettere a orario ridotto
Fatti
i suoi dipendenti. Il medesimo ha indicato che da un certo momento in avanti
sono venuti a mancare anche i mezzi liquidi necessari a pagare l’integralità
degli stipendi dei suoi dipendenti. Per informarsi sul da farsi e rendersi
conto dei diritti che i dipendenti – fra cui egli stesso – avrebbero avuto, si
è così rivolto all’autorità competente in materia di disoccupazione, ricevendo
l’assicurazione che la cassa disoccupazione avrebbe coperto per un certo
periodo i crediti per i salari impagati dei dipendenti con le indennità per
insolvenza.
Il ricorrente ha precisato
che a conferma gli furono rimessi un opuscolo edito dal Dipartimento federale
dell’economia, destinato ai disoccupati, dal titolo specifico “Indennità per
insolvenza” e un formulario “Indennità per insolvenza”, edito dall’Ufficio cantonale
del lavoro.
Egli ha poi asserito che
sulla scorta delle informazioni ricevute e di quelle contenute nei documenti
menzionati lui e la __________ hanno deciso di destinare le risorse liquide
ancora disponibili a pagare le necessità aziendali, piuttosto che il salario
suo e degli altri dipendenti, nell’intento di salvare la ditta, convinti che
qualora il fallimento fosse comunque arrivato, avrebbero potuto beneficiare
dell’indennità per insolvenza.
L’insorgente ha osservato
che, se avesse saputo per tempo che gli sarebbe stato negato il diritto
all’indennità per insolvenza poiché in età AVS, ritenuto che quale direttore
amministrativo della società prendeva le decisioni gestionali relative alla
liquidità aziendale, avrebbe versato almeno il suo stipendio, giacché l’azienda
ha sempre avuto i mezzi liquidi per farlo.
Egli ha precisato di avere
invece, per non creare disparità di trattamento con gli altri dipendenti, suoi
subordinati, e facendo affidamento sulle garanzie relative all’indennità per insolvenza,
omesso di far pagare alla sua datrice di lavoro anche il suo stipendio mensile.
Il ricorrente ha
evidenziato che da tutti gli stipendi versatigli sono stati dedotti tutti i
contributi di legge, ma nessuno, nemmeno il signor __________ della Cassa __________
di __________, con cui si era confrontato più volte, l’ha informato del
problema in questione.
Il medesimo ritiene che la
sua buona fede giusta l’art. 9 Cost. debba essere tutelata, in quanto sono adempiute
tutte le relative condizioni. In particolare egli, da un lato, ha ribadito che
quando si è rivolto all’autorità competente ha ricevuto informazioni e
documenti che non facevano in alcun modo menzione della disposizione della LADI
secondo cui le persone in età AVS non beneficiano di indennità di insolvenza.
Dall’altro, ha osservato
che le informazioni che le Autorità in materia gli hanno dato attraverso gli
opuscoli hanno palesemente condizionato le sue scelte, adottando delle
decisioni che si sono dimostrate per lui scellerate, quando la liquidità
generata dalla sua datrice di lavoro fino al fallimento – e anche dopo –
sarebbe stata sufficiente per coprire le sue, comunque già ridotte, pretese
salariali che invece egli ha destinato ad altre finalità nel tentativo di
salvare dei posti di lavoro – da agosto 2015 fino al fallimento non è stato
licenziato alcun dipendente del __________ – certo che i suoi diritti sarebbero
stati garantiti dall’indennità per insolvenza.
A mente dell’insorgente,
pertanto, la decisione impugnata negandogli tale indennità viola manifestamente
il principio contenuto all’art. 9 Cost. (cfr. doc. I).
1.3. Nella
propria risposta di causa del 29 aprile 2016, la Cassa, riconfermandosi nella
propria decisione su opposizione del 21 marzo 2012, ha chiesto la reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc III).
1.4. Pendente
causa il TCA ha posto alla parte ricorrente i seguenti quesiti:
" Quando
precisamente RI 1 si è rivolto all’autorità competente in materia di
disoccupazione per informarsi sul da farsi a seguito delle difficoltà
finanziarie della __________ (cfr. ricorso pag. 3)?
Quale autorità LADI specifica ha contattato il suo cliente?
Con quale funzionario e/o responsabile della menzionata autorità
ha parlato?
Cosa ha chiesto il signor RI 1 all’autorità interpellata?
Quali sono state, al riguardo, le eventuali indicazioni fornitegli
dall’autorità in questione (oltre ad avere ricevuto l’Opuscolo “Indennità per
insolvenza” e il formulario “Indennità per insolvenza”; cfr. ricorso pag. 3) ?
Il suo assistito ha discusso con l’autorità della sua situazione
personale (ruolo in seno alla società, età, ecc.)?
Se sì, qual è stata la risposta? (Doc. V)
L’avv. RA 1 ha risposto il
23 dicembre 2016, allegando al suo scritto copia della graduatoria nel
fallimento del __________ (cfr. doc. VI + F).
1.5. Il
12 gennaio 2017 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e
di riconfermare integralmente quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc.
VIII).
1.6. Il
doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc.
IX).
Considerandi
2.1
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia
negato, mediante la decisione del 27 gennaio 2016, confermata dalla decisione
su opposizione del 21 marzo 2016, a RI 1 il diritto di percepire indennità per
insolvenza richieste nel gennaio 2016 per gli ultimi quattro mesi di attività
lavorativa presso il __________ terminata il 4 gennaio 2016 (cfr. doc. 4; A).
Ai sensi dell'art.
51.
cpv. 1 LADI:
" I
lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di
lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che
occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza,
se:
a. il loro datore
di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti
salariali oppure
b. il fallimento
non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del
datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali." (La sottolineatura è del redattore)
L’art. 2 cpv. 2 lett. c
LADI enuncia che i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di
pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS (65 anni per gli uomini e 64 per le
donne) sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi.
2.2
Nella Prassi LADI II
(Indennità per insolvenza) p.to B9 emessa nel marzo 2015 dalla Segreteria di
Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi
per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00
del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e
DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), è stato sottolineato che:
" AVENTI
DIRITTO
B9 I
lavoratori soggetti all’obbligo contributivo al servizio di un datore di lavoro
insolvente che sottostà a una procedura d’esecuzione forzata in Svizzera o che
occupa in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’II. I lavoratori che non hanno
ancora raggiunto l’età minima di contribuzione per l'AVS sono parificati ai
lavoratori soggetti all’obbligo contributivo (art. 73 OADI). L’età limite per
l’II corrisponde all’età normale della pensione AVS, dato che a quel momento
viene meno l’obbligo contributivo.
Il diritto
all’II non deve soddisfare altre condizioni oltre a quella dell’esercizio di
un’attività salariata soggetta a contribuzione. (…)”
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86,
consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120
V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF
117.
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114
V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato
che:
"
Simili atti servono a favorire
un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento.
Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei
cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa
amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le
istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3
Nell’evenienza concreta dalle
carte processuali emerge che RI 1, nato il __________ 1949, entrato in Svizzera
nel 2004 e in possesso di un permesso di domicilio UE/AELS (permesso C) valido
fino al 30 agosto 2019 (cfr. doc. 25), è stato assunto dalla __________ di __________
in qualità di direttore alle dirette dipendenze dell’amministratore unico con
effetto dal 1° febbraio 2015 a tempo indeterminato con un grado di occupazione
dell’80% e un salario netto mensile di fr. 5'000.-- (cfr. doc. 17).
Dal mese di settembre 2015
non gli è più stato pagato lo stipendio, compresa la quota parte di tredicesima
per il mese di agosto 2015 (cfr. doc. 22; 21; 20).
Il 5 gennaio 2016
l’Ufficio dei fallimenti di __________ ha inviato all’insorgente il seguente
scritto:
" portiamo a
sua conoscenza che, in data 04.01.2016 la Pretura di __________, ha pronunciato
il fallimento della __________ di __________.
Quale dipendente della fallita la invitiamo
a voler prendere atto che l’Amministrazione del fallimento, rappresentata dallo
scrivente Ufficio, le dà immediata disdetta del rapporto di lavoro, per cui a
datare dal 04.01.2016 è licenziato.
Le sue pretese salariali potranno essere
fatte valere in sede di liquidazione. (…)” (Doc. 19)
RI 1, il 5 gennaio 2016,
ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza relativa ai crediti
salariali degli ultimi 4 mesi in cui ha lavorato alle dipendenze della __________,
per un totale di fr. 17'278.25 (cfr. doc. 14).
Con decisione del 27
gennaio 2016 la Cassa ha respinto la richiesta del ricorrente, in quanto aveva
già raggiunto l’età di pensionamento AVS (cfr. doc. 4).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 21 marzo 2016, nella quale la parte
resistente ha pure escluso che l’insorgente potesse essere tutelato nella
propria buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost. (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.4
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva, in primo luogo, che ai sensi
dell’art. 51 cpv. 1 LADI hanno diritto all’indennità per insolvenza unicamente
i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione e quindi, ritenuto
che con il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS di 65 anni per gli
uomini e di 64 anni per le donne (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a e b LAVS) viene
meno l’obbligo contributivo (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI: i lavoratori, dalla
fine del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento secondo l'articolo 21
LAVS, sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi), possono pretendere
tale indennità, sempre che le ulteriori condizioni siano ossequiate, i lavoratori
che non hanno ancora compiuto l’età normale della pensione AVS (cfr. consid.
2.1
; 2.2.).
In secondo luogo, che
effettivamente RI 1 ha compiuto i 65 anni, età di pensionamento (cfr. art. 21
cpv. 1 lett. a LAVS), già il 10 aprile 2014, ossia prima di iniziare l’attività
presso la __________ cominciata il 1° febbraio 2015 (cfr. doc. 17).
Egli, perciò, durante il
periodo di attività lavorativa presso l’azienda di __________ non era più da
considerare quale lavoratore soggetto all’obbligo di contribuzione giusta
l’art. 51 cpv. 1 LADI.
In effetti, contrariamente
a quanto asserito nel ricorso, ovvero che da tutti gli stipendi dell’insorgente
sono stati dedotti tutti i contributi di legge (cfr. doc. I pag. 5), dai “Fogli
paga” allestiti dalla __________ per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio,
giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2015 e gennaio
2016.
risulta che dai suoi salari sono stati prelevati i contributi
AVS/AINP/APG, ad esclusione dei contributi AD (cfr. doc. 16), come del resto
evidenziato dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 2).
Ne discende che a ragione
la Cassa ha negato al ricorrente il diritto di beneficiare di indennità per
insolvenza postulate nel mese di gennaio 2016 per il fatto di avere raggiunto
l’età di pensionamento AVS.
Da questo profilo,
d’altronde, neppure l’insorgente, ha sollevato particolari obiezioni (cfr. doc.
3; I).
2.5
RI 1 ha fatto valere che
quando si è informato presso l’Autorità competente ha ricevuto indicazioni e
documenti che non facevano in alcun modo menzione del fatto che le persone in
età AVS non hanno diritto all’indennità per insolvenza e che di conseguenza,
credendo di poi poter beneficiare di tali indennità, non ha versato, oltre ai
salari degli altri dipendenti, nemmeno il suo nel tentativo di evitare il
fallimento (cfr. doc. I; 3).
Questo
Tribunale deve, perciò, esaminare se la non conoscenza del requisito di non
aver ancora compiuto l’età di pensionamento per avere diritto all’indennità per
insolvenza possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per riconoscergli
tale indennità.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il
seguente tenore:
"
1.
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di
regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.
Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli
interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per
le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può
prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su
questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005
consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9
pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527)).
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, ATSG Kommentar, 3° ed., Berna-San Gallo-Zurigo 2015, ad art. 27 n. 40
pag. 436).
Riguardo,
più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF
131.
V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in
quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del
soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro
informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo
colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi
dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro
comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie
l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che
la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il
TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In
caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006.
Secondo il Tribunale
federale, tuttavia, fintanto che, prestando l'usuale attenzione, l'assicuratore
sociale non può riconoscere che la situazione è tale da pregiudicare il diritto
alle prestazioni della persona interessata, egli non è obbligato a fornire
informazioni ai sensi dell'art. 27 LPGA (cfr. DTF 133 V 249 = DLA 2007 N. 10
pag. 193; STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; STF 9C_787/2011 del
20.
aprile 2012 consid. 5.2.).
L'esistenza di un obbligo
di consulenza dipende dal fatto se l'assicuratore disponga, alla luce della
situazione concreta di cui è a conoscenza, di indizi sufficienti, tali da
imporgli di informare l'assicurato (STF 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 consid.
3.
).
Dall'assicuratore sociale
però non ci si può aspettare che fornisca delle informazioni ritenute
generalmente note. In tale ipotesi l'amministrazione rischierebbe
preventivamente di sommergere l'assicurato di dati non necessari o addirittura
indesiderati (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; STF
9C_894/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 pag. 132, e
9C_1005/2008 del 5 marzo 2009 consid. 3.2.2, in RSAS 2009 pag. 398).
2.6
Nel caso di specie il
ricorrente, tramite il proprio patrocinatore, rispondendo a delle domande
postegli dal TCA (cfr. doc. V; consid. 1.4.), ha affermato di avere contattato
l’__________ di __________ nell’agosto 2015 dopo aver scaricato da internet i
documenti informativi sulla disoccupazione e che il signor __________ della
Cassa __________ gli ha indicato che la Cassa di insolvenza, in caso di
fallimento, avrebbe coperto solo quattro mesi di salario dei dipendenti senza
fare distinzioni di età (cfr. doc. VI).
Riguardo ai documenti
concernenti le indennità per insolvenza l’insorgente ha specificato di avere
avuto a disposizione l’opuscolo “Indennità per insolvenza”, sottolineando che
si parla delle persone che non hanno diritto all’indennità, ma non si fa
menzione alcuna dell’eventualità che tali persone siano in età AVS, e il
formulario “Indennità per insolvenza”, indicando che al punto f delle
spiegazioni si fa riferimento alle persone che non hanno diritto alle indennità
per insolvenza, ma l’eccezione delle persone in età AVS non è riportata (cfr.
doc. I pag. 6).
All’esplicito quesito di
questo Tribunale se l’insorgente aveva discusso con l’autorità della sua
situazione personale (ruolo in seno alla società, età, ecc.; cfr. domanda n. 6
doc. V), è stato, poi, affermato che RI 1 “non ha mai parlato della sua
situazione personale. Ha sempre parlato nella sua qualità di “direttore” del __________.
Nessuno gli ha chiesto nulla al riguardo.” (cfr. risposta ad 5 e 6 doc.
VI).
In simili condizioni non è
ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27
cpv. 1 e 2 LPGA.
Per quanto attiene
all’opuscolo “Indennità per insolvenza” edito dal Dipartimento federale
dell’economia DFE nel 2011 è vero che lo stesso non riporta il testo dell’art.
51.
cpv. 1 LADI e segnatamente il fatto che hanno diritto all’indennità per
insolvenza i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione (cfr. doc. 7).
Nemmeno, peraltro, l’edizione del 2016 (cfr. www.area-lavoro.ch).
Neppure il formulario
“Domanda d’indennità per insolvenza” fa accenno al presupposto in questione
(cfr. doc. 9).
È altrettanto vero, però,
che, come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. III), l’opuscolo edito dal DFE indica
espressamente che “il presente opuscolo si basa sulle disposizioni della
legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e della sua
ordinanza d’applicazione (OADI; RS 837.02). L’opuscolo fornisce unicamente
informazioni di carattere generale e che in caso di dubbio fa fede il testo di
legge” (cfr. doc. 7).
Inoltre in casu decisiva è
la circostanza che comunque un opuscolo informativo, distribuito spontaneamente
da un’autorità amministrativa a una cerchia indeterminata di persone (come è il
caso di documenti accessibili al pubblico e scaricabili dal sito www.area-lavoro.ch)
e che contiene informazioni generali, non è vincolante dal profilo della
protezione della buona fede (cfr. DTF 109 V 54; STF 2C_456/2010 del 7 marzo
2011.
consid. 6.2.).
In effetti si è
confrontati con una rassicurazione individuale concreta fornita tramite opuscoli
solamente nel caso in cui una persona chiede indicazioni circa una questione
specifica e l’amministrazione risponde fornendo un determinato opuscolo (cfr.
STF 8C_618/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.3.; STF 8C_1004/2008 del 29
gennaio 2008 consid. 3.2.)
In concreto il ricorrente
stesso ha asserito, in generale - quindi né alla Cassa __________, né alla CO 1
- di non avere posto domande riguardanti la sua situazione personale (cfr. doc.
VI).
Pertanto non solo non si è
in presenza dell’eccezione al principio secondo cui le informazioni degli
opuscoli non costituiscono delle rassicurazioni fornite dall’autorità, bensì
neppure vi è stata violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, visto che alle autorità
competenti non sono state chieste delucidazioni in merito al caso concreto e
individuale del ricorrente.
Del resto va osservato che
l’insorgente ha dichiarato di essersi rivolto alla Cassa __________ di __________
riguardo all’indennità per insolvenza, parlando in qualità di direttore del __________
(cfr. doc. VI), ossia per trovare una soluzione adeguata per i dipendenti della
ditta e non per se stesso.
In queste condizioni le
autorità competenti interpellate nemmeno avevano indizi sufficienti tali da poter
riconoscere che l’insorgente era nella situazione di postulare la concessione
di indennità per insolvenza anche per sé e quindi da imporre loro di informarlo
in merito alle condizioni specifiche connesse alla sua persona (età, ruolo in
seno alla SA, ecc.).
Ne discende che le
autorità che applicano la LADI non erano tenute a fornire informazioni al
riguardo ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA.
La buona fede del
ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost. - che tutela essenzialmente la fiducia
riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di
una situazione concreta (cfr. STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.;
9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005
consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.) - nel caso di
specie non può, perciò, in ogni caso essere tutelata (cfr. STCA 38.2014.63 del
15.
aprile 2015 consid. 2.9.).
2.7
L’insorgente ha chiesto il
richiamo degli atti del fallimento della __________ dall’UEF, l’audizione di
alcuni testi, e meglio dell’ex amministratore unico della società, della
segretaria-contabile della SA e del signor __________ della Cassa __________ di
__________. Egli inoltre ha postulato la propria audizione personale (cfr. doc.
I pag. 5).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,
la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del
2.
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in
materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del
29.
maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del
25.
gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.
2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non
ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una
richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente postulato la propria audizione.
Egli ha, quindi, chiesto
l’assunzione di una nuova prova.
Conformemente, poi, alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010
del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I
1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006,
consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere
sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
In concreto, ritenuto che i documenti
già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali
vigenti per quanto concerne i presupposti relativi al diritto all’indennità per
insolvenza e il diritto all’informazione e alla consulenza (cfr. consid. 2.1.;
2.2
-2.5.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale
ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe mettere in luce
nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Ne
discende che la richiesta dell’insorgente concernente la sua personale
audizione, nonché l’audizione dei testi e il richiamo di atti relativi al
fallimento della __________ deve essere respinta.
2.8
Alla luce di tutto quanto
esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione del 21
marzo 2016 impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti