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Decisione

38.2016.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 febbraio 2017Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi dipendenti. Il medesimo ha indicato che da un certo momento in avanti

sono venuti a mancare anche i mezzi liquidi necessari a pagare l’integralità

degli stipendi dei suoi dipendenti. Per informarsi sul da farsi e rendersi

conto dei diritti che i dipendenti – fra cui egli stesso – avrebbero avuto, si

è così rivolto all’autorità competente in materia di disoccupazione, ricevendo

l’assicurazione che la cassa disoccupazione avrebbe coperto per un certo

periodo i crediti per i salari impagati dei dipendenti con le indennità per

insolvenza.

Il ricorrente ha precisato

che a conferma gli furono rimessi un opuscolo edito dal Dipartimento federale

dell’economia, destinato ai disoccupati, dal titolo specifico “Indennità per

insolvenza” e un formulario “Indennità per insolvenza”, edito dall’Ufficio cantonale

del lavoro.

Egli ha poi asserito che

sulla scorta delle informazioni ricevute e di quelle contenute nei documenti

menzionati lui e la __________ hanno deciso di destinare le risorse liquide

ancora disponibili a pagare le necessità aziendali, piuttosto che il salario

suo e degli altri dipendenti, nell’intento di salvare la ditta, convinti che

qualora il fallimento fosse comunque arrivato, avrebbero potuto beneficiare

dell’indennità per insolvenza.

L’insorgente ha osservato

che, se avesse saputo per tempo che gli sarebbe stato negato il diritto

all’indennità per insolvenza poiché in età AVS, ritenuto che quale direttore

amministrativo della società prendeva le decisioni gestionali relative alla

liquidità aziendale, avrebbe versato almeno il suo stipendio, giacché l’azienda

ha sempre avuto i mezzi liquidi per farlo.

Egli ha precisato di avere

invece, per non creare disparità di trattamento con gli altri dipendenti, suoi

subordinati, e facendo affidamento sulle garanzie relative all’indennità per insolvenza,

omesso di far pagare alla sua datrice di lavoro anche il suo stipendio mensile.

Il ricorrente ha

evidenziato che da tutti gli stipendi versatigli sono stati dedotti tutti i

contributi di legge, ma nessuno, nemmeno il signor __________ della Cassa __________

di __________, con cui si era confrontato più volte, l’ha informato del

problema in questione.

Il medesimo ritiene che la

sua buona fede giusta l’art. 9 Cost. debba essere tutelata, in quanto sono adempiute

tutte le relative condizioni. In particolare egli, da un lato, ha ribadito che

quando si è rivolto all’autorità competente ha ricevuto informazioni e

documenti che non facevano in alcun modo menzione della disposizione della LADI

secondo cui le persone in età AVS non beneficiano di indennità di insolvenza.

Dall’altro, ha osservato

che le informazioni che le Autorità in materia gli hanno dato attraverso gli

opuscoli hanno palesemente condizionato le sue scelte, adottando delle

decisioni che si sono dimostrate per lui scellerate, quando la liquidità

generata dalla sua datrice di lavoro fino al fallimento – e anche dopo –

sarebbe stata sufficiente per coprire le sue, comunque già ridotte, pretese

salariali che invece egli ha destinato ad altre finalità nel tentativo di

salvare dei posti di lavoro – da agosto 2015 fino al fallimento non è stato

licenziato alcun dipendente del __________ – certo che i suoi diritti sarebbero

stati garantiti dall’indennità per insolvenza.

A mente dell’insorgente,

pertanto, la decisione impugnata negandogli tale indennità viola manifestamente

il principio contenuto all’art. 9 Cost. (cfr. doc. I).

1.3. Nella

propria risposta di causa del 29 aprile 2016, la Cassa, riconfermandosi nella

propria decisione su opposizione del 21 marzo 2012, ha chiesto la reiezione del

ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (cfr. doc III).

1.4. Pendente

causa il TCA ha posto alla parte ricorrente i seguenti quesiti:

" Quando

precisamente RI 1 si è rivolto all’autorità competente in materia di

disoccupazione per informarsi sul da farsi a seguito delle difficoltà

finanziarie della __________ (cfr. ricorso pag. 3)?

Quale autorità LADI specifica ha contattato il suo cliente?

Con quale funzionario e/o responsabile della menzionata autorità

ha parlato?

Cosa ha chiesto il signor RI 1 all’autorità interpellata?

Quali sono state, al riguardo, le eventuali indicazioni fornitegli

dall’autorità in questione (oltre ad avere ricevuto l’Opuscolo “Indennità per

insolvenza” e il formulario “Indennità per insolvenza”; cfr. ricorso pag. 3) ?

Il suo assistito ha discusso con l’autorità della sua situazione

personale (ruolo in seno alla società, età, ecc.)?

Se sì, qual è stata la risposta? (Doc. V)

L’avv. RA 1 ha risposto il

23 dicembre 2016, allegando al suo scritto copia della graduatoria nel

fallimento del __________ (cfr. doc. VI + F).

1.5. Il

12 gennaio 2017 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e

di riconfermare integralmente quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc.

VIII).

1.6. Il

doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc.

IX).

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia

negato, mediante la decisione del 27 gennaio 2016, confermata dalla decisione

su opposizione del 21 marzo 2016, a RI 1 il diritto di percepire indennità per

insolvenza richieste nel gennaio 2016 per gli ultimi quattro mesi di attività

lavorativa presso il __________ terminata il 4 gennaio 2016 (cfr. doc. 4; A).

Ai sensi dell'art.

51.

cpv. 1 LADI:

" I

lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di

lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che

occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza,

se:

a. il loro datore

di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti

salariali oppure

b. il fallimento

non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del

datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali." (La sottolineatura è del redattore)

L’art. 2 cpv. 2 lett. c

LADI enuncia che i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di

pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS (65 anni per gli uomini e 64 per le

donne) sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi.

2.2

Nella Prassi LADI II

(Indennità per insolvenza) p.to B9 emessa nel marzo 2015 dalla Segreteria di

Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi

per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00

del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e

DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), è stato sottolineato che:

" AVENTI

DIRITTO

B9 I

lavoratori soggetti all’obbligo contributivo al servizio di un datore di lavoro

insolvente che sottostà a una procedura d’esecuzione forzata in Svizzera o che

occupa in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’II. I lavoratori che non hanno

ancora raggiunto l’età minima di contribuzione per l'AVS sono parificati ai

lavoratori soggetti all’obbligo contributivo (art. 73 OADI). L’età limite per

l’II corrisponde all’età normale della pensione AVS, dato che a quel momento

viene meno l’obbligo contributivo.

Il diritto

all’II non deve soddisfare altre condizioni oltre a quella dell’esercizio di

un’attività salariata soggetta a contribuzione. (…)”

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86,

consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120

V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF

117.

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114

V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009

del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato

che:

"

Simili atti servono a favorire

un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento.

Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei

cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa

amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le

istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.3

Nell’evenienza concreta dalle

carte processuali emerge che RI 1, nato il __________ 1949, entrato in Svizzera

nel 2004 e in possesso di un permesso di domicilio UE/AELS (permesso C) valido

fino al 30 agosto 2019 (cfr. doc. 25), è stato assunto dalla __________ di __________

in qualità di direttore alle dirette dipendenze dell’amministratore unico con

effetto dal 1° febbraio 2015 a tempo indeterminato con un grado di occupazione

dell’80% e un salario netto mensile di fr. 5'000.-- (cfr. doc. 17).

Dal mese di settembre 2015

non gli è più stato pagato lo stipendio, compresa la quota parte di tredicesima

per il mese di agosto 2015 (cfr. doc. 22; 21; 20).

Il 5 gennaio 2016

l’Ufficio dei fallimenti di __________ ha inviato all’insorgente il seguente

scritto:

" portiamo a

sua conoscenza che, in data 04.01.2016 la Pretura di __________, ha pronunciato

il fallimento della __________ di __________.

Quale dipendente della fallita la invitiamo

a voler prendere atto che l’Amministrazione del fallimento, rappresentata dallo

scrivente Ufficio, le dà immediata disdetta del rapporto di lavoro, per cui a

datare dal 04.01.2016 è licenziato.

Le sue pretese salariali potranno essere

fatte valere in sede di liquidazione. (…)” (Doc. 19)

RI 1, il 5 gennaio 2016,

ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza relativa ai crediti

salariali degli ultimi 4 mesi in cui ha lavorato alle dipendenze della __________,

per un totale di fr. 17'278.25 (cfr. doc. 14).

Con decisione del 27

gennaio 2016 la Cassa ha respinto la richiesta del ricorrente, in quanto aveva

già raggiunto l’età di pensionamento AVS (cfr. doc. 4).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 21 marzo 2016, nella quale la parte

resistente ha pure escluso che l’insorgente potesse essere tutelato nella

propria buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost. (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.4

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva, in primo luogo, che ai sensi

dell’art. 51 cpv. 1 LADI hanno diritto all’indennità per insolvenza unicamente

i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione e quindi, ritenuto

che con il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS di 65 anni per gli

uomini e di 64 anni per le donne (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a e b LAVS) viene

meno l’obbligo contributivo (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI: i lavoratori, dalla

fine del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento secondo l'articolo 21

LAVS, sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi), possono pretendere

tale indennità, sempre che le ulteriori condizioni siano ossequiate, i lavoratori

che non hanno ancora compiuto l’età normale della pensione AVS (cfr. consid.

2.1

; 2.2.).

In secondo luogo, che

effettivamente RI 1 ha compiuto i 65 anni, età di pensionamento (cfr. art. 21

cpv. 1 lett. a LAVS), già il 10 aprile 2014, ossia prima di iniziare l’attività

presso la __________ cominciata il 1° febbraio 2015 (cfr. doc. 17).

Egli, perciò, durante il

periodo di attività lavorativa presso l’azienda di __________ non era più da

considerare quale lavoratore soggetto all’obbligo di contribuzione giusta

l’art. 51 cpv. 1 LADI.

In effetti, contrariamente

a quanto asserito nel ricorso, ovvero che da tutti gli stipendi dell’insorgente

sono stati dedotti tutti i contributi di legge (cfr. doc. I pag. 5), dai “Fogli

paga” allestiti dalla __________ per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio,

giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2015 e gennaio

2016.

risulta che dai suoi salari sono stati prelevati i contributi

AVS/AINP/APG, ad esclusione dei contributi AD (cfr. doc. 16), come del resto

evidenziato dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 2).

Ne discende che a ragione

la Cassa ha negato al ricorrente il diritto di beneficiare di indennità per

insolvenza postulate nel mese di gennaio 2016 per il fatto di avere raggiunto

l’età di pensionamento AVS.

Da questo profilo,

d’altronde, neppure l’insorgente, ha sollevato particolari obiezioni (cfr. doc.

3; I).

2.5

RI 1 ha fatto valere che

quando si è informato presso l’Autorità competente ha ricevuto indicazioni e

documenti che non facevano in alcun modo menzione del fatto che le persone in

età AVS non hanno diritto all’indennità per insolvenza e che di conseguenza,

credendo di poi poter beneficiare di tali indennità, non ha versato, oltre ai

salari degli altri dipendenti, nemmeno il suo nel tentativo di evitare il

fallimento (cfr. doc. I; 3).

Questo

Tribunale deve, perciò, esaminare se la non conoscenza del requisito di non

aver ancora compiuto l’età di pensionamento per avere diritto all’indennità per

insolvenza possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per riconoscergli

tale indennità.

L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il

seguente tenore:

"

1.

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di

regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.

Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli

interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per

le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su

questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9

pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;

STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG

und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527)).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR

2006.

ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, ATSG Kommentar, 3° ed., Berna-San Gallo-Zurigo 2015, ad art. 27 n. 40

pag. 436).

Riguardo,

più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF

131.

V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in

quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del

soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro

informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo

colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi

dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il

TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In

caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006.

Secondo il Tribunale

federale, tuttavia, fintanto che, prestando l'usuale attenzione, l'assicuratore

sociale non può riconoscere che la situazione è tale da pregiudicare il diritto

alle prestazioni della persona interessata, egli non è obbligato a fornire

informazioni ai sensi dell'art. 27 LPGA (cfr. DTF 133 V 249 = DLA 2007 N. 10

pag. 193; STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; STF 9C_787/2011 del

20.

aprile 2012 consid. 5.2.).

L'esistenza di un obbligo

di consulenza dipende dal fatto se l'assicuratore disponga, alla luce della

situazione concreta di cui è a conoscenza, di indizi sufficienti, tali da

imporgli di informare l'assicurato (STF 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 consid.

3.

).

Dall'assicuratore sociale

però non ci si può aspettare che fornisca delle informazioni ritenute

generalmente note. In tale ipotesi l'amministrazione rischierebbe

preventivamente di sommergere l'assicurato di dati non necessari o addirittura

indesiderati (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; STF

9C_894/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 pag. 132, e

9C_1005/2008 del 5 marzo 2009 consid. 3.2.2, in RSAS 2009 pag. 398).

2.6

Nel caso di specie il

ricorrente, tramite il proprio patrocinatore, rispondendo a delle domande

postegli dal TCA (cfr. doc. V; consid. 1.4.), ha affermato di avere contattato

l’__________ di __________ nell’agosto 2015 dopo aver scaricato da internet i

documenti informativi sulla disoccupazione e che il signor __________ della

Cassa __________ gli ha indicato che la Cassa di insolvenza, in caso di

fallimento, avrebbe coperto solo quattro mesi di salario dei dipendenti senza

fare distinzioni di età (cfr. doc. VI).

Riguardo ai documenti

concernenti le indennità per insolvenza l’insorgente ha specificato di avere

avuto a disposizione l’opuscolo “Indennità per insolvenza”, sottolineando che

si parla delle persone che non hanno diritto all’indennità, ma non si fa

menzione alcuna dell’eventualità che tali persone siano in età AVS, e il

formulario “Indennità per insolvenza”, indicando che al punto f delle

spiegazioni si fa riferimento alle persone che non hanno diritto alle indennità

per insolvenza, ma l’eccezione delle persone in età AVS non è riportata (cfr.

doc. I pag. 6).

All’esplicito quesito di

questo Tribunale se l’insorgente aveva discusso con l’autorità della sua

situazione personale (ruolo in seno alla società, età, ecc.; cfr. domanda n. 6

doc. V), è stato, poi, affermato che RI 1 “non ha mai parlato della sua

situazione personale. Ha sempre parlato nella sua qualità di “direttore” del __________.

Nessuno gli ha chiesto nulla al riguardo.” (cfr. risposta ad 5 e 6 doc.

VI).

In simili condizioni non è

ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27

cpv. 1 e 2 LPGA.

Per quanto attiene

all’opuscolo “Indennità per insolvenza” edito dal Dipartimento federale

dell’economia DFE nel 2011 è vero che lo stesso non riporta il testo dell’art.

51.

cpv. 1 LADI e segnatamente il fatto che hanno diritto all’indennità per

insolvenza i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione (cfr. doc. 7).

Nemmeno, peraltro, l’edizione del 2016 (cfr. www.area-lavoro.ch).

Neppure il formulario

“Domanda d’indennità per insolvenza” fa accenno al presupposto in questione

(cfr. doc. 9).

È altrettanto vero, però,

che, come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. III), l’opuscolo edito dal DFE indica

espressamente che “il presente opuscolo si basa sulle disposizioni della

legge sull’assicura­zione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e della sua

ordinanza d’applicazione (OADI; RS 837.02). L’opuscolo fornisce unicamente

informazioni di carattere generale e che in caso di dubbio fa fede il testo di

legge” (cfr. doc. 7).

Inoltre in casu decisiva è

la circostanza che comunque un opuscolo informativo, distribuito spontaneamente

da un’autorità amministrativa a una cerchia indeterminata di persone (come è il

caso di documenti accessibili al pubblico e scaricabili dal sito www.area-lavoro.ch)

e che contiene informazioni generali, non è vincolante dal profilo della

protezione della buona fede (cfr. DTF 109 V 54; STF 2C_456/2010 del 7 marzo

2011.

consid. 6.2.).

In effetti si è

confrontati con una rassicurazione individuale concreta fornita tramite opuscoli

solamente nel caso in cui una persona chiede indicazioni circa una questione

specifica e l’amministrazione risponde fornendo un determinato opuscolo (cfr.

STF 8C_618/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.3.; STF 8C_1004/2008 del 29

gennaio 2008 consid. 3.2.)

In concreto il ricorrente

stesso ha asserito, in generale - quindi né alla Cassa __________, né alla CO 1

- di non avere posto domande riguardanti la sua situazione personale (cfr. doc.

VI).

Pertanto non solo non si è

in presenza dell’eccezione al principio secondo cui le informazioni degli

opuscoli non costituiscono delle rassicurazioni fornite dall’autorità, bensì

neppure vi è stata violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, visto che alle autorità

competenti non sono state chieste delucidazioni in merito al caso concreto e

individuale del ricorrente.

Del resto va osservato che

l’insorgente ha dichiarato di essersi rivolto alla Cassa __________ di __________

riguardo all’indennità per insolvenza, parlando in qualità di direttore del __________

(cfr. doc. VI), ossia per trovare una soluzione adeguata per i dipendenti della

ditta e non per se stesso.

In queste condizioni le

autorità competenti interpellate nemmeno avevano indizi sufficienti tali da poter

riconoscere che l’insorgente era nella situazione di postulare la concessione

di indennità per insolvenza anche per sé e quindi da imporre loro di informarlo

in merito alle condizioni specifiche connesse alla sua persona (età, ruolo in

seno alla SA, ecc.).

Ne discende che le

autorità che applicano la LADI non erano tenute a fornire informazioni al

riguardo ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA.

La buona fede del

ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost. - che tutela essenzialmente la fiducia

riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di

una situazione concreta (cfr. STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.;

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005

consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.) - nel caso di

specie non può, perciò, in ogni caso essere tutelata (cfr. STCA 38.2014.63 del

15.

aprile 2015 consid. 2.9.).

2.7

L’insorgente ha chiesto il

richiamo degli atti del fallimento della __________ dall’UEF, l’audizione di

alcuni testi, e meglio dell’ex amministratore unico della società, della

segretaria-contabile della SA e del signor __________ della Cassa __________ di

__________. Egli inoltre ha postulato la propria audizione personale (cfr. doc.

I pag. 5).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,

ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,

la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del

29.

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del

25.

gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.

2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non

ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente postulato la propria audizione.

Egli ha, quindi, chiesto

l’assunzione di una nuova prova.

Conformemente, poi, alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010

del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I

1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006,

consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

In concreto, ritenuto che i documenti

già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali

vigenti per quanto concerne i presupposti relativi al diritto all’indennità per

insolvenza e il diritto all’informazione e alla consulenza (cfr. consid. 2.1.;

2.2

-2.5.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale

ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe mettere in luce

nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Ne

discende che la richiesta dell’insorgente concernente la sua personale

audizione, nonché l’audizione dei testi e il richiamo di atti relativi al

fallimento della __________ deve essere respinta.

2.8

Alla luce di tutto quanto

esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione del 21

marzo 2016 impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti