38.2016.21
Negato diritto a indennità per lavoro ridotto. Il ritardo dell'inizio dei lavori presso un cantiere a seguito di un ricorso di un confinante rientra nel normale rischio aziendale
2 agosto 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.21
dc/gm
Lugano
2 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 marzo 2016 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 dicembre 2015 l’impresa
di costruzioni RI 1 ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto (perdita di
lavoro probabile del 10%) per 5 dei 9 dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio
2016 al 31 marzo 2016, facendo valere di non avere contratti d’appalto o
cantieri che potranno essere operativi a inizio anno 2016 (cfr. doc. 5, punto
11a).
1.2. Con decisione su opposizione
del 16 marzo 2016, la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 5
febbraio 2016 (cfr. doc. 9.1) con la quale si era opposta al versamento di
indennità per lavoro ridotto, argomentando:
" (…)
Nel caso che ci occupa, con l'opposizione, l'interessata ha
precisato di non aver mai preso in considerazione l'esito delle offerte
presentate per l'ottenimento di un appalto, essendo consapevole che il
committente possa scegliere un'altra ditta. Ella ha motivato la richiesta di
lavoro ridotto a causa di una procedura di ricorso avviata da un condomino
confinante. A mente dell'opponente, questo motivo non rientrerebbe nei casi di
normale rischio aziendale, in quanto al termine di un incontro avvenuto tra le
varie parti interessate, a seguito di un'opposizione cautelativa, la
problematica appariva essere risolta e dunque avevano già stilato un programma
lavori.
Indipendentemente dal momento in cui è stata contestata la domanda
di licenza edilizia - nel caso concreto dopo un'apparente intesa tra le parti -
rimane il fatto che le contestazioni in questo settore, sono riconducibili a
circostanze regolarmente ritenute non straordinarie e non atte a permettere di
considerare computabile il calo di lavoro (cfr. punto 2.). (…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su
opposizione l’impresa RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
si è così espressa:
" (…)
Riteniamo che ci siano tutti i presupposti per accogliere la nostra
istanza, giustificata dagli eventi, dalla
documentazione e dalle informazioni fornite nell'allestimento della richiesta.
La RI 1, operativa da anni nel settore, ha sempre avuto le
capacità e anche la fortuna di svolgere la propria attività garantendo il
lavoro ai propri operai, iniziando i lavori assegnatigli e portandoli a termine
con piena soddisfazione dei nostri clienti. Ha sempre regolarmente pagato gli
oneri sociali e tutti i contributi per l'indennità disoccupazione senza
fortunatamente in un modo o nell'altro doverne fare uso.
Tutti i nostri operai sono da anni alle nostre dipendenze con
piena soddisfazione reciproca e oltre al rapporto di lavoro si è instaurato nel
medesimo tempo un rapporto di amicizia.
Considerato che siamo sempre fiduciosi che la situazione venutasi
a creare all'inizio dell'anno da un momento all'altro si possa sbloccare e di
conseguenza garantire il posto di lavoro a tutti i dipendenti, riteniamo che la
richiesta fatta per il lavoro ridotto ci consente di non effettuare nessun
licenziamento tanto più che, in questo caso, i dipendenti dovrebbero comunque
far capo alla disoccupazione.
Sulla base di quanto sopra esposto e a disposizione qualora necessitassero
ulteriori informazioni, chiediamo che la il ricorso venga favorevolmente
accolto. (…)” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 4
maggio 2016 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. doc.
III).
1.5. Le parti non hanno presentato
ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV)
2.1. I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione
prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse
positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere
beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive
sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui
tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso,
hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione
contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per
l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è
computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è
stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in
vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al
cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale
a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I requisiti appena esposti
devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative
sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto
all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui
perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro
occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore
di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda."
2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1
LADI:
" Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile
e
b. per ogni periodo di conteggio è di
almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite
in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per l'art. 33 cpv. 1 LADI
non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure
d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure
a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di
lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni
stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi,
sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze
aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di
lavoro;
e. in quanto concerne persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di
tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo
oppure;
f. se è la conseguenza di un
conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora
l'assicurato."
Scopo delle citate norme è
di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali
all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio
federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto
della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle
indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.3. L'art. 33 cpv. 1 LADI prevede
che non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti
nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del
2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002
pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;
DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.
117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza
federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore
di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere
assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o
straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr.
STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003
ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,
consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995
pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel
settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in
bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua
fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure
per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le
ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:
" (…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo
l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di
lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado
di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto
se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar
diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag.
291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e
riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella
misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della
domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento
delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale
rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la
disoccupazione. (…)"
Nel settore dell’edilizia
la costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal
committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese
incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per
cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle
conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6
settembre 1985 nella causa P.; STFA AD 214/87 del 12 ottobre 1988).
In una sentenza pubblicata
in DLA 1998 n. 50 pag. 290 seg. l'Alta Corte ha ricordato che la perdita di
lavoro dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga un'impresa di
costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti senza avere la
possibilità di esercitare un influsso sull'inizio dei lavori, rientra nella
sfera normale del rischio aziendale.
A causa delle difficoltà
che attraversa notoriamente, già da parecchi anni, il settore edilizio, la
perdita di lavoro invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro
di questo ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere
eccezionale nella congiuntura attuale.
In una decisione
pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le perdite di
lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente,
da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura
d'opposizione pendente e alla forte concorrenza, costituiscono rischi normali
dell'azienda ed ha rilevato in particolare quanto segue:
" En ce qui concerne
les variations du taux d'occupation dues à une situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en
résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assurance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises
structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeitsentschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit un tableau comparatif de
soumissions présentées par onze
entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en admettant que ce document soit représentatif de
la situation régnant sur l'ensemble du marché de la construction dans la région
concernée, on constate que l'offre la plus avantageuse est
sensiblement inférieure à l'offre présentée par la recourante.
Il n'en demeure pas moins que Ia proposition de cette dernière se situe
parmi les quatre offres les plus élevées présentées en l'occurrence, de sorte
que la perte du marché en cause ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de «dumping» pratiquées par les entreprises concurrentes. On
doit bien plutôt admettre que
la diminution du taux d'occupation subie par la recourante est due à une
situation concurrentielle tendue, dont l'assurance-chômage n'a pas à répondre.”
Questa giurisprudenza è stata confermata anche successivamente (cfr. STFA
C 8/03 del 4 dicembre 2003; STFA C 248/03 del 19 dicembre 2003).
2.4. Nella Prassi LADI ILR la
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni
a proposito dei concetti di “sfera normale del rischio aziendale”, “perdita di
lavoro usuale nel ramo nella professione o nell’azienda” e “oscillazioni
stagionali del grado di occupazione”:
" Sfera
normale del rischio aziendale
(…)
D6 Rientrano
nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni
regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o
di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento
della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti
dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un
progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di
lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o
di un dirigente.
ð Esempi
- Nel
settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo
nell'esecuzione dei lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una
procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.
- Se
il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra
o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in
Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.
ð Giurisprudenza
DTF
8C_741/2011 dell‘1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo
musicale a causa del decesso del cantante rientra nella sfera normale del
rischio aziendale)
DTF
Considerandi
8C_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un cliente principale per motivi
finanziari, l’impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale
prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha
carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale)
DTF
8C_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale
comporta, anche se l‘intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del
fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole
rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del
rischio aziendale)
DTF
C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e
il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni
indipendenti dalla volontà dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori
sono usuali nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è
usuale nell’azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in
periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la possibilità
di dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o non
sussiste più. Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di
occupazione causate da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera
normale del rischio aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia
anche ai rami accessori dell’edilizia)
Perdita
di lavoro usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda
D7 Una
perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o
nell’azienda. Sono pertanto escluse dall’indennità per lavoro ridotto le
perdite di lavoro regolari e ricorrenti in quanto si tratta di perdite di
lavoro prevedibili e che possono essere calcolate in anticipo. Una perdita di
lavoro è computabile soltanto se è imputabile a circostanze straordinarie.
D8 Nel
settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano
posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni.
D9 Le
fluttuazioni delle ordinazioni nel settore terziario (settore alberghiero,
parrucchieri, scuole guida, ecc.) sono in genere usuali e non giustificano una
perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze straordinarie,
tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar diritto
all'indennità.
D10 I
motivi di esclusione dal diritto all'indennità relativi alla natura usuale
della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda e quelli
inerenti alla sfera normale del rischio aziendale (D2 segg.) sono strettamente
legati, per cui spesso è difficile o perfino inutile tentare di differenziarli.
ð Giurisprudenza
DLA
1996/1997 pag. 214 (Le direttive per la riduzione della produzione di Emmental
emanate in base alle istruzioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura non
giustificano un diritto all’indennità per lavoro ridotto per le aziende
casearie in quanto la perdita di lavoro che ne deriva è usuale nel ramo e
quindi non è computabile)
DLA
1989.
pag. 121 (I rischi aziendali «normali» non possono essere determinati in
base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Tale questione deve essere
valutata caso per caso)
DLA
1987.
pag. 80 (Le tasse sul traffico pesante e le contromisure estere non sono
di per sé usuali nel ramo o nell’azienda per un’impresa di trasporti su strada.
Per contro, un’im-presa di questo tipo è normalmente confrontata all’aumento
delle imposte e delle tasse sta-tali o ad altre misure statali che possono
ripercuotersi negativamente sull’andamento delle ordinazioni. Essa sottostà
inoltre alle misure protezionistiche applicate dagli altri Paesi per lottare
contro la concorrenza estera. L'impresa deve prevedere simili rischi e tenerne
conto nella propria strategia aziendale. In queste circostanze, le perdite di
lavoro fanno parte dei rischi usuali nel ramo o nell’azienda)
DTFA
C 244/99 del 30.4.2001 (Il rinvio di termini su richiesta del committente o per
altre ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro incaricato
dell’esecuzione dei lavori non costituisce nel settore della costruzione una
circostanza straordinaria, per cui la conse-guente perdita di lavoro non è
computabile)
DTFA
C 113/00 del 13.9.2000 (Le difficoltà di pagamento di un cliente, il ritardo
del per-messo di costruzione o del finanziamento del progetto sono usuali nel
ramo della costru-zione e rientrano nella sfera normale del rischio aziendale)
Oscillazioni stagionali del grado di occupazione
D11 Una
perdita di lavoro non è computabile se è causata da oscillazioni stagionali del
grado di occupazione.
Tale
non è il caso se l’attività dell'azienda è interrotta in modo inusuale in
seguito a un calo straordinario della domanda. In questo caso, le perdite di
lavoro che risultano inusuali se paragonate a quelle verificatesi negli stessi
periodi degli anni precedenti sono in genere computabili. La questione del
carattere usuale o stagionale va quindi valutata caso per caso sulla base delle
esperienze degli anni precedenti.
Le
oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita
di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante gli stessi
periodi dei 2 anni precedenti. (…)”
In data 27 gennaio 2015 la
SECO ha emesso una Direttiva del seguente tenore:
" Ai sensi
dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, le perdita di lavoro rientranti
nella sfera normale del rischio aziendale non sono computabili. Sono
considerate «perdite di lavoro riconducibili alla sfera normale del rischio
aziendale» le perdita di lavoro usuali che avvengono in modo regolare e
ricorrente e che di conseguenza sono prevedibili e possono essere calcolate in
anticipo dall’azienda. Di conseguenza, sono computabili solo nel caso in cui
tali perdite assumono un carattere eccezionale.
Mentre le variazioni del corso di cambio valutario rientrano nella
sfera normale del rischio aziendale, gli effetti derivanti dalla decisione
della Banca nazionale svizzera di abolire la soglia minima di cambio di CHF
1.20
per un euro che aveva permesso di stabilizzazione del franco svizzero
rispetto all’euro dal 2011 assumono un carattere straordinario. Di conseguenza
le perdite di lavoro che ne conseguono possono essere prese in considerazione
per la domanda di lavoro ridotto (IRL).
È importante considerare che un caso del fatturato non
accompagnato da perdite di lavoro non dà diritto all’IRL.
La SECO procederà tempestivamente ad un esame ulteriore della
situazione e, se necessario, alla revoca della presente direttiva in caso di
stabilizzazione del franco svizzero.”
Il 2 marzo 2015 il
consigliere nazionale Marco Romano ha interpellato il Consiglio federale in
questi termini:
" La decisione della Banca nazionale svizzera del 15 gennaio scorso
relativa al tasso minimo di cambio franco/euro rappresenta un'imprevista sfida
per molti settori economici. Il Consiglio federale ha disposto ai cantoni di
autorizzare l'orario ridotto per le aziende che si trovano in difficoltà a
causa del tasso di cambio.
- Qual è l'evoluzione delle
autorizzazioni a livello nazionale?
- Quante ne sono state rilasciate
complessivamente?
- Si notano sostanziali differenze tra
cantoni?
- La misura è garantita a medio
termine?”
Il Consiglio federale ha
così risposto il 9 marzo 2015:
" Grâce à la bonne conjoncture, seules quelques rares entreprises ont
demandé une indemnisation pour réduction de l'horaire de travail, ces deux
dernières années. Au regard de ce niveau très bas, on note actuellement une
progression marquée du nombre de demandes approuvées pour une indemnisation en
raison d'une réduction de l'horaire de travail. Tandis qu'en décembre 2014, les
autorités cantonales avaient approuvé des demandes d'indemnisation en cas de
réduction de l'horaire de travail pour 215 entreprises, ce chiffre est passé à
365.
entreprises pour le mois de janvier 2015 et 568 entreprises pour celui de
février 2015. Le nombre de travailleurs concernés a lui aussi augmenté: il est
passé de 2265 personnes en décembre 2014 à 4970 personnes en janvier 2015, puis
à 9165 personnes en février 2015. Dans les préavis de février 2015, les cantons
de Zurich et de Berne présentent les chiffres les plus élevés, avec chacun près
de 1200 travailleurs concernés. Suivent les cantons du Jura, de Saint-Gall et
du Tessin, avec chacun plus de 800 travailleurs touchés. Nous ne possédons pas
encore les données relatives aux indemnités effectivement versées pour
réduction de l'horaire de travail pour les mois de janvier et février 2015. En
principe, les variations monétaires usuelles ne donnent pas droit à une
indemnisation pour réduction de l'horaire de travail. La situation actuelle
doit toutefois être considérée comme exceptionnelle, raison pour laquelle les
pertes de travail en découlant justifient le droit aux indemnités pour
réduction de l'horaire de travail. Lorsque la situation se sera stabilisée, les
variations monétaires ne justifieront alors plus l'octroi de ces indemnités.”
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag.
300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a;
RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,
pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid.
3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a,
DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi
inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ
1988.
pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti
di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata
prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.5
Nella presente fattispecie l’impresa
di costruzioni RI 1 ha giustificato l’introduzione del lavoro ridotto con il
ritardo dell’inizio dei lavori presso un cantiere, pianificato per l’inizio del
2016, a seguito di un ricorso inoltrato da un confinante.
Come
giustamente ricordato dalla Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.2.), la
giurisprudenza federale e cantonale ha stabilito che i ritardi nell’avvio di un
progetto già pianificato a causa di opposizione o di ricorso che ritardano il
rilascio di una licenza ediliza fanno parte del normale rischio aziendale (cfr.
consid. 2.3. e STCA 38.2016.5 del 4 aprile 2016).
La perdita del
lavoro che ne deriva non è dunque computabile.
Alla luce di quanto appena
esposto, la decisione su opposizione del 16 marzo 2016 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti