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Decisione

38.2016.22

Sosp.di 5gg x mancate ric.lavoro prima di AD da 1.12.15 a 6.1.16.L'ass.,archit.,vista la penuria di posti nel sett.pubblico,avrebbe dovuto cercare pure nel privato.In assenza di annunci pubblic.,compi

27 settembre 2016Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 4).

Al riguardo è utile

evidenziare che, essendo nato il 13 marzo 1964, egli al momento dei fatti aveva

quasi 52 anni.

Tale età secondo la

giurisprudenza federale non può essere considerata un’età avanzata permettente

una riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

STFA C 275/05 del 6 novembre 2006; STFA C 319/02 del 4 giugno2003; DTF 124 V

225; DTF 120 V 74; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.12.).

Giova comunque ricordare,

da una parte, che i lavoratori anziani non sono esentati dal compiere ricerche

di lavoro.

Dall’altra,

Considerandi

che l’età di un assicurato rende meno probabili le possibilità di esito

favorevole delle ricerche di impiego, ma non impedisce di cercare lavoro in

modo più intenso. Determinante, infatti, è unicamente l’intensità con la quale

si svolgono le ricerche e non il relativo successo (cfr. STFA C 275/05 del 6

novembre 2006; STFA C 298/00 dell’11 giugno 2001 consid. 3.a; DTF 124 V 234).

Nella fattispecie, in ogni

caso, il lasso di tempo in questione dal 1° dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

comprende il periodo delle festività natalizie. In particolare va osservato che

dal 1° al 6 gennaio 2016, precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 7

gennaio 2016, vi sono stati unicamente due giorni feriali, lunedì 4 e martedì 5

gennaio 2016, in quanto il 1°, il 2, il 3 e il 6 gennaio 2016 erano giorni

festivi, sabato e domenica.

Di conseguenza a mente di

questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità

di disoccupazione di cinque giorni inflitta al ricorrente dall'URC va ridotta a

quattro giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

La decisione su

opposizione del 15 marzo 2016 emessa dall'URC di __________ è riformata nel

senso che RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 4

giorni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti