38.2016.22
Sosp.di 5gg x mancate ric.lavoro prima di AD da 1.12.15 a 6.1.16.L'ass.,archit.,vista la penuria di posti nel sett.pubblico,avrebbe dovuto cercare pure nel privato.In assenza di annunci pubblic.,compi
27 settembre 2016Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.22
rs
Lugano
27 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo 2016 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del
15 marzo 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:
URC) ha confermato la precedente decisione del 9 febbraio 2016 (cfr. doc. 6)
con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 1°
dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 precedente l’annuncio per il collocamento del 7
gennaio 2016 (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 15 marzo 2016 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto che l’art. 30 lett. c
LADI, secondo cui è sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione colui
il quale non fa il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata, non
consente di capire correttamente quale sia la quantità e la qualità minima
delle ricerche richieste. Tale formulazione della legge, senza chiare
indicazioni dell’URC, lascia all’assicurato un ampio margine di
interpretazione, così che la valutazione degli sforzi sia prettamente
soggettiva.
Egli ha, poi, rilevato di
aver cercato nel periodo precedente alla sua iscrizione in disoccupazione un
lavoro rispondendo a tutti gli annunci apparsi sui mezzi di comunicazione
(giornali, internet, agenzie specifiche, ecc.) riguardanti il suo specifico settore
professionale (architetto SUPSI __________).
Il ricorrente ha
evidenziato di non essere stato al corrente di tutti i dettagli previsti dalle
norme in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, visto che non era
mai stato in disoccupazione prima del 2016 e che non gli è mai stata fornita
alcuna consulenza giusta l’art. 27 LPGA.
L’insorgente ha fatto,
poi, riferimento alla sentenza federale 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid.
2.1.3., pubblicata in DTF 139 V 524, secondo cui gli assicurati professionalmente
qualificati hanno diritto, nel periodo prima dell’annuncio per il collocamento,
di limitare le ricerche al loro ambito professionale. Al riguardo egli ha
indicato, da un lato, che nel suo caso, quale architetto SUPSI specializzatosi
in applicazione del diritto pubblico, avendo lavorato in un __________ negli
ultimi dieci anni ed essendosi diplomato come __________, le opportunità
offerte dal mercato del lavoro sono minori che in altri ambiti. Dall’altro, che
le ricerche di impiego eseguite nel periodo che precede l’iscrizione in
disoccupazione sono tutte quelle che il mercato del lavoro offriva e di non
aver trovato nel periodo natalizio, complice le ferie, alcuna offerta di lavoro
legata alla sua specifica professione.
Il ricorrente ha censurato,
inoltre, il fatto che nella valutazione degli sforzi da lui profusi non si sia
presa in considerazione la sua età, maggiore ai trent’anni.
Infine l’assicurato ha
osservato che l’amministrazione non ha tenuto conto delle ricerche da lui svolte
nel mese di settembre 2015 e il maggior onere richiesto dal collocatore per il
mese di gennaio 2016, ossia un minimo di tre ricerche alla settimana.
Egli ritiene, di
conseguenza, che il numero globale di ricerche di lavoro - 22 - effettuate da
prima della disdetta del 19 ottobre 2015 alla fine di gennaio 2016 possa
considerarsi sufficiente a comprovare il suo impegno e non giustifica la
sanzione inflittagli (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 22
aprile 2016 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. Il TCA rileva, innanzitutto,
che il ricorrente ha chiesto la verifica delle basi legali che delegano agli
Uffici Regionali di Collocamento le competenze decisionali quali le sanzioni in
oggetto (cfr. doc. I p.to 2), ossia le sospensioni dal diritto all’indennità di
disoccupazione per non aver fatto il possibile per ottenere un’occupazione
adeguata ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
Al riguardo va osservato
che giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. g LADI i servizi cantonali sospendono fra le
altre cose gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti
all'art. 30 capoversi 2 e 4 LADI. A norma dell'art. 30 cpv. 2 LADI il servizio
cantonale pronuncia segnatamente le sospensioni di cui al capoverso 1 lettera c
(sospensione dal diritto all'indennità se l'assicurato non fa il suo possibile
per ottenere un'occupazione adeguata).
L’art. 85b cpv. 1, prima e
seconda frase, LADI dispone, poi, che i Cantoni istituiscono uffici regionali
di collocamento a cui affidano i compiti del servizio cantonale. I Cantoni
comunicano all'ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite
agli uffici di collocamento regionali (art. 85b cpv. 3 LADI).
L‘art. 113 cpv. 1 seconda
frase LADI enuncia che i Cantoni emanano le disposizioni esecutive e le
sottopongono all'approvazione della Confederazione. In particolare, essi
designano i servizi competenti e le autorità di ricorso ed emanano le
prescrizioni procedurali (art. 113 cpv. 2 lett. b ed e LADI).
A livello cantonale l’art.
15 cpv. 1 lett. b della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai
disoccupati (Lrilocc) del 13 ottobre 1997 (RL/TI 10.1.4.1) stabilisce che sono
incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla LADI e dalla
presente legge, fra gli altri, le unità amministrative del Dipartimento
competente.
L’art. 15 cpv. 2 Lrilocc
enuncia che la delega di competenze esecutive avviene tramite regolamento.
Ai sensi dell’art. 1 del
Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai
disoccupati (RL-rilocc) sono competenti per l’applicazione della LADI e della
L-rilocc, tra l’altro, la Sezione del lavoro (SdL), gli Uffici regionali di
collocamento (URC), l’Ufficio delle misure attive (UMA) e l’Ufficio giuridico
(UG).
L’art. 2a RL-rilocc,
inserito nel Regolamento il 15 ottobre 2003 e in vigore dal 5 novembre 2003,
allorché è stato approvato dal Dipartimento federale dell’economia (cfr. STFA C
94/04 del 9 marzo 2005 consid. 2.3.; STFA C 23/04 del 26 agosto 2005 consid.
3.3.), prevede alla lett. e) che gli uffici regionali di collocamento sono
competenti per sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni in
relazione alle ricerche di lavoro, al mancato rispetto di istruzioni e delle
prescrizioni di controllo di loro competenza sino ad un massimo di 18 giorni
(art. 85 cpv. 1 lett. g LADI).
In simili condizioni, questo
Tribunale deve concludere che, in virtù della competenza validamente delegata
agli URC dall’art. 2a RL-rilocc in ambito di sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione a causa di mancate o insufficienti ricerche di
lavoro sino a un massimo di 18 giorni (cfr. DTF 129 V 485; STFA C 94/04 del 9
marzo 2005;STFA C 23/04 del 26 agosto 2005), l’URC di __________ era competente
a emanare sia la decisione del 9 febbraio 2016 che la decisione su opposizione
del 15 marzo 2016 (cfr. consid. 1.1.).
Nel merito
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di
disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel lasso di tempo dal 1°
dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 precedente l’iscrizione in disoccupazione.
Tra gli obblighi
dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 193seg.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V
524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008
dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo,
"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 16segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29
settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 pag.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella
causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.
P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene
alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.
30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 dal novembre 2006 al dicembre
2015 è stato alle dipendenze del __________ di __________ in virtù di contratti
di durata determinata - l’ultimo concluso nel marzo 2015 - in qualità di __________
addetto all’edilizia privata e alla progettazione urbanistica, come pure di
Direttore dell’Azienda __________ (cfr. doc. 1; 2).
In effetti il 19 ottobre
2015 il __________ di __________ ha disdetto il rapporto di impiego con
l’assicurato con effetto dal 31 dicembre 2015. Quest’ultimo è stato liberato
dall’obbligo lavorativo anticipatamente a partire dal 23 ottobre 2015 (cfr.
doc. 1).
Il 7 gennaio 2016
l’insorgente si è iscritto in disoccupazione, rivendicando il diritto alle
prestazioni con effetto da quella data (cfr. doc. 2).
Al
momento dell’annuncio per il collocamento l’URC ha rilevato che il ricorrente,
per quanto concerne il periodo dal 19 ottobre 2015 al 6 gennaio 2016,
precedente la disoccupazione, non ha documentato alcuna ricerca di impiego dal
1° dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, mentre ha comprovato cinque ricerche per il
mese di novembre 2015 e due ricerche dal 19 al 31 ottobre 2015 (cfr. doc. 3).
Il
consulente del personale, il 14 gennaio 2016, gli ha quindi trasmesso una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 21
gennaio 2016, il fatto di non avere intrapreso sforzi al fine di reperire una
nuova occupazione nel mese di dicembre 2015 e dal 1° al 6 gennaio 2016,
allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 4).
L’assicurato,
il 19 gennaio 2016, ha risposto quanto segue:
" Vorrei segnalarvi che per me è la prima volta che sono
in disoccupazione e non ero a conoscenza di tutte le leggi per l’iscrizione
all’AD.
Ho ricevuto la lettera di rottura del contratto il 19.10.2015. Nel
mese di settembre 2015 avevo già risposto ad un annuncio. Nel mese di dicembre
2015 in internet e sui giornali non ho trovato altre inserzioni che
rispecchiavano il mio profilo per un lavoro nell’amministrazione __________.
In buona fede io avevo già cercato del lavoro nel mese di disdetta
confidando nell’indennità già a partire dal 01.01.2016 (data della fine del
rapporto lavorativo precedente).” (Doc. 5)
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto
di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e
dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
con decisione formale del 9 febbraio 2016, indicando che le motivazioni
presentate in risposta alla Richiesta di giustificazione non erano sufficienti
a giustificare l’assenza di ricerche nell’ultimo periodo antecedente l’annuncio
per il collocamento, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di
disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 15 marzo 2016
(cfr. doc. A; consid.1.1.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che effettivamente dalle carte
processuali emerge che l’assicurato, nel lasso di tempo dal 1° dicembre 2015 al
6 gennaio 2016, non ha svolto alcuna ricerca di lavoro (cfr. doc. 3; 4).
Il ricorrente non pretende
del resto il contrario (cfr. doc. 7; I).
Egli, invece, ha compiuto
due ricerche di impiego nel periodo dal 19 - giorno in cui gli è stata intimata
la disdetta del rapporto di lavoro (cfr. doc. 1) - al 31 ottobre 2015 e cinque
ricerche nel mese di novembre 2015 (cfr. doc. 3) che sono state ritenute
sufficienti dall’amministrazione (cfr. doc. 3).
Al riguardo è utile ribadire
(cfr. consid. 2.4.) che la LADI e l’OADI, come peraltro evidenziato
dall’insorgente (cfr. doc. I), non prevedono un numero minimo di ricerche di
impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr.,
per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre
2005 consid. 2.12.).
L'Alta
Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3
luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso
concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; DTF 139 V 524 consid.
2.1.4.; STF 8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28
giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del
29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In proposito cfr. pure
STCA 38.2014.67 del 25 febbraio 2015 consid. 2.7.; STCA 38.2014.22 del 20
agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.7.; STCA
38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.11.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile
2012 consid. 2.9.
Per quanto concerne la
circostanza che l’assicurato abbia compiuto alcune ricerche di lavoro anche
precedentemente alla disdetta del rapporto di impiego e meglio nel mese di
settembre 2015 (cfr. doc. I p.to 4; 3), giova segnalare che la costante
giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche
di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si
possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo),
fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi
precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05
dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale principio non
risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005 consid. 2.3.2).
Il ricorrente ha indicato
a ragione che il Tribunale federale, nella sentenza 8C_ 278/2013
del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.3., pubblicata in DTF 139 V 524 e già citata
sopra, ha stabilito che gli assicurati professionalmente qualificati,
nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, hanno il diritto di
limitare le ricerche di impiego dapprima al loro ambito professionale specifico
(cfr. doc. I).
Tuttavia
l’Alta Corte ha precisato che ciò vale nel caso in cui il settore professionale
in questione offra posti liberi (cfr. DTF 139 V 524 consid. 2.1.3.).
Nell'ambito dei requisiti
che possono fare concludere per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16
cpv. 2 lett. b LADI enuncia poi che a un assicurato - che ha più di trent’anni
(cfr. art. 16 cpv. 3bis LADI) - non può essere imposta un'occupazione che non
tiene convenientemente conto delle sue capacità o dell'attività precedentemente
svolta, come evidenziato dall’insorgente (cfr. doc. I pag. 4).
In relazione alle capacità
di un assicurato, va rilevato che esse non riguardano però le qualità
professionali, nel senso di una protezione della professione, bensì le capacità
e abilità fisiche, mentali e tecniche, oltre che le conoscenze. Se per svolgere
l'occupazione assegnata sono necessarie capacità inferiori a quelle che
possiede l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato, mentre è inadeguato se il
livello di abilità richieste è al di sopra di quelle di cui dispone
l'assicurato (cfr. STFA C 65/06 del 27 aprile 2006 consid.3.3.; STFA C 130/03
del 6 febbraio 2004 consid. 2.3.; STFA C 275/03 del 3 febbraio
2004 consid. 4.2.3.; G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232; Th. Nussbaumer,
"Arbeitslosenversicherung" in SBVR, pag. 95, N°. 239).
Per quanto concerne
l'attività precedentemente svolta, questa disposizione permette di attenuare la
possibilità di assegnare impieghi al di fuori del proprio lavoro. Ciò è
soprattutto significativo per le persone altamente qualificate, le quali devono
praticare sempre la loro attività per mantenere le proprie capacità e abilità
professionali. La presa in considerazione della precedente attività si
realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore qualificato di trovare
un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il compimento di ricerche di
lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di 1-2 mesi (cfr. G.
Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233).
L'art. 16 cpv. 2 lett. d
LADI, per contro, prevede che un'occupazione è inadeguata quando compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli. Questa
disposizione consacra una protezione relativa della professione (cfr. G.
Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 32 segg., pag. 235 segg.; Th. Nussbaumer,
op. cit., pag. 96, N° 242; D. Cattaneo, op. cit., pag. 63). Infatti essa
impedisce, per un certo periodo, delle assegnazioni precipitose di impieghi in
ambiti che non corrispondono a quelli dell'assicurato. Gerhards, anche in
questa ipotesi, indica un termine di tolleranza di 1-2 mesi per reinserirsi
nella propria professione (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 34,
pag. 236).
Tale disposto riveste
comunque rilevanza pratica unicamente riguardo a persone altamente
specializzate, le quali vedendosi obbligate ad accettare affrettatamente
un'attività estranea alla propria professione, rischierebbero di compromettere
una loro rioccupazione nella professione appresa (cfr. STFA C 83/02 del 12
marzo 2003; G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 37 pag. 236).
Al riguardo cfr. STCA
38.2007.99 del 18 febbraio 2008 consid. 2.8.
In concreto l’assicurato,
nato nel 1964, è un architetto SUPSI che si è specializzato negli ultimi dieci
anni quale tecnico comunale (cfr. doc. 7; I). Egli nel periodo precedente
l’iscrizione in disoccupazione ha cercato unicamente un posto di impiego
nell’amministrazione pubblica, sia cantonale che comunale (cfr. doc. 3, 5).
Vista la penuria di
offerte d’impiego nella sfera pubblica, come dall’insorgente stesso
puntualizzato (cfr. doc. I pag. 4), in ossequio alla giurisprudenza federale
(cfr. DTF 139 V 524 consid. 2.1.3.), egli avrebbe dovuto intensificare le
ricerche di lavoro, postulando perlomeno anche per occupazioni, sempre come
architetto, ossia in attività comunque inerenti alla sua professione (cfr. art.
16 cpv. 2 lett. b e d LADI), nel settore privato.
E’ vero che un assicurato
deve principalmente intraprendere sforzi mirati, rispondendo ad annunci
pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono quindi a
posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014
consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36
del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il
ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio
8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA
38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006
consid. 2.12.), come effettuato dall’insorgente nei mesi di ottobre e novembre
2015 (cfr. doc. 3).
E’ altrettanto vero, però,
che, soprattutto in assenza di annunci pubblicati, come sostenuto
dall’assicurato per il periodo in questione (cfr. doc. I pag. 4) - vanno svolte
anche ricerche di lavoro spontanee (cfr. doc. 2 pag. 8).
Le difficoltà del mercato
del lavoro in un determinato ambito professionale, in effetti, non consentono
di attenuare l’obbligo degli assicurati di ricercare un impiego. Al contrario
richiedono sforzi maggiori al fine di reperire una nuova occupazione, ritenuto
che determinante non è la prospettiva di successo delle ricerche di lavoro,
bensì l’intensità con la quale le stesse vengono compiute (cfr. STF C 16/07 del
22 febbraio 2007 consid. 3.1.; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3;
DTF 124 V 234; STCA 38.2014.67 del 25 febbraio 2015 consid. 2.7.).
In
simili condizioni occorre concludere che il ricorrente, nell’arco di tempo dal
1° dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, non svolgendo alcuna ricerca di lavoro, ha
violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale violazione implica,
di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla
base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).
2.8. Il ricorrente ha fatto valere
di non essere stato al corrente di tutti i dettagli concernenti gli obblighi
quale disoccupato, con particolare riferimento alla quantità e alla qualità
richieste in relazione alle ricerche di lavoro, non essendo mai stato in
disoccupazione prima del 2016 (cfr. doc. I; 5; 7).
Questo
Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di
effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente
sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa
costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare
l’insorgente in relazione al periodo 1° dicembre 2015 – 6 gennaio 2016.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente
tenore:
"
1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di
regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.
Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli
interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per
le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può
prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su
questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005
consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9
pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR
2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In particolare il
Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14
settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto
inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione
della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il
TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In
caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione
- implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.9. Nel
caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e
consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.
In primo luogo, non risulta
che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel periodo successivo al
licenziamento per ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi dei
disoccupati.
In
secondo luogo, in ogni caso l'Alta Corte ha stabilito che il
dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di
comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una
precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da
parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere
sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e
pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006
consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23
maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima
istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di
un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
In
particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore
dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,
ma attenda il primo colloquio di consulenza.
Inoltre
nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già
citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi
dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di
insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere
saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di
non essere stato reso attento a tale obbligo.
In proposito cfr. pure STF
8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.
L’insorgente non può,
conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite,
da un’eventuale non conoscenza del dovere di effettuare un determinato numero
di ricerche di lavoro qualitativamente valide dal 1° dicembre 2015 al 6 gennaio
2016 antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. STTCA 38.2014.73 del 26
marzo 2015 consid. 2.11.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.10.).
2.10. Alla
luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per mancate
ricerche di lavoro nel periodo 1° dicembre 2015 – 6 gennaio 2016.
2.11. Per quanto concerne l’entità
della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione
dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. 6; A).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione
ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
L’insorgente ha censurato
il fatto che l’amministrazione non abbia tenuto conto della sua età (cfr. doc.
Fatti
I pag. 4).
Al riguardo è utile
evidenziare che, essendo nato il 13 marzo 1964, egli al momento dei fatti aveva
quasi 52 anni.
Tale età secondo la
giurisprudenza federale non può essere considerata un’età avanzata permettente
una riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
STFA C 275/05 del 6 novembre 2006; STFA C 319/02 del 4 giugno2003; DTF 124 V
225; DTF 120 V 74; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.12.).
Giova comunque ricordare,
da una parte, che i lavoratori anziani non sono esentati dal compiere ricerche
di lavoro.
Dall’altra,
Considerandi
che l’età di un assicurato rende meno probabili le possibilità di esito
favorevole delle ricerche di impiego, ma non impedisce di cercare lavoro in
modo più intenso. Determinante, infatti, è unicamente l’intensità con la quale
si svolgono le ricerche e non il relativo successo (cfr. STFA C 275/05 del 6
novembre 2006; STFA C 298/00 dell’11 giugno 2001 consid. 3.a; DTF 124 V 234).
Nella fattispecie, in ogni
caso, il lasso di tempo in questione dal 1° dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
comprende il periodo delle festività natalizie. In particolare va osservato che
dal 1° al 6 gennaio 2016, precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 7
gennaio 2016, vi sono stati unicamente due giorni feriali, lunedì 4 e martedì 5
gennaio 2016, in quanto il 1°, il 2, il 3 e il 6 gennaio 2016 erano giorni
festivi, sabato e domenica.
Di conseguenza a mente di
questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità
di disoccupazione di cinque giorni inflitta al ricorrente dall'URC va ridotta a
quattro giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
La decisione su
opposizione del 15 marzo 2016 emessa dall'URC di __________ è riformata nel
senso che RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 4
giorni.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti