38.2016.23
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2 agosto 2016Italiano31 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.23
DC/sc
Lugano
2 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2016 della
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 aprile 2016 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 1° marzo 2016 la RI 1, attiva
nel ramo degli elettrodomestici, ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto
(perdita di lavoro probabile del 90%) per i 2 dipendenti, a partire dal 14
marzo 2016.
Dopo avere rilevato di
essere attiva dal 1995 e di dedicarsi alla riparazione-vendita di macchine per caffè
familiari e riparazione di tutte le marche e di lavorare con clientela privata
e rivenditori, (cfr. doc. 2 punti 9 e 10), l’azienda ha fatto valere di avere
una mancanza di ordini e riparazioni sottolineando che “nei primi mesi 2016,
abbiamo subito un forte calo delle riparazioni da parte dei nostri clienti.
Anche le vendite in negozio hanno subito una forte diminuzione, dovuto molto
probabilmente alla recessione generale e la spietata concorrenza, di vendita
online dei prodotti da noi trattati.” (cfr. doc. 2 punto 11a).
La ditta ha pure auspicato
che la situazione sia temporanea per l’anno 2016 (cfr. doc. 2 punto 11b).
1.2. Con decisione su opposizione
del 6 aprile 2016, la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 16
marzo 2016 (cfr. doc. 3) con la quale si era opposta al versamento di indennità
per lavoro ridotto.
Secondo l’amministrazione
la concorrenza accresciuta nel settore specifico ed in particolare la
concorrenza derivante alle vendite online costituisce una circostanza
rientrante nel normale rischio aziendale (cfr. doc. I).
1.3. Contro la decisione su
opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede
il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto sostenendo che si tratta di
una perdita di lavoro temporanea, debitamente documentata mediante gli allegati
conteggi delle ore giornaliere da gennaio a marzo 2016 (cfr. doc. A3-A8).
La ricorrente sostiene inoltre
che si tratta di una situazione di carattere eccezionale e si chiede come mai
alcune stazioni turistiche in Ticino hanno beneficiato di indennità per lavoro
ridotto visto che anche in quel caso la mancanza di neve era prevedibile.
Riguardo ai motivi per il
lavoro ridotto indicati sul preannuncio la ditta si è così espressa:
" (…)
Sia confermata la richiesta di lavoro ridotto per circostanze
straordinarie non certificate e non imputabile a fattori o supposizioni non
accertate, con le quali ci eravamo esposti con il beneficio d’inventario, ma
non suffragate della veridicità del contenuto e della sostanza, le stesse,
formulate in buonafede, considerata la precaria e momentanea situazione
occupazionale, per cause sconosciute. (…)” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 4
maggio 2016 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva in
particolare:
" (…)
Riguardo all’affermazione relativa al fatto che sia sufficiente
non aver licenziato alcun dipendente e che la mancanza di lavoro sia stata
documentata, si ribadisce che affinché possa essere riconosciuta l’indennità
per lavoro ridotto, è necessaria una causa straordinaria anche in presenza di
una diminuzione del lavoro (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b, 32 e 33 LADI). Il
Tribunale cantonale ha già avuto modo di stabilire che: “A nulla di diverso
può portare la circostanza che l’oscillazione della cifra d’affari rispetto
alla media del quadriennio sia superiore del 25% (su questa questione cfr. STF
C 302/05 del 25 luglio 2007 e STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008). Infatti i
motivi dell’ingente riduzione fatta registrare dalla ditta (…) nel caso
presente sono da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio
aziendale, per cui la perdita di lavoro non è computabile”. (STCA
38.2008.67 del 12 febbraio 2009, consid. 2.6).
In merito all’affermazione della controparte, secondo cui “Sarebbe
come dire che la mancanza di neve nelle stazioni turistiche invernali del
CTicino, è una causa prevedibile, per cui, mal si comprende come alcune
stazioni turistiche hanno beneficiato di tali prestazioni”, si precisa quanto
segue. Tale affermazione non è pertinente al caso concreto, poiché riguarda
situazioni o circostanze per cui sono previsti criteri diversi rispetto a
quelli applicabili al caso di specie (cfr. art. 51a OADI, in particolare:
perdite di lavoro in seguito a perdite della clientela dovute a condizioni
metereologiche).” (Doc. III)
1.5. Il 26 luglio 2016 la Sezione
del lavoro ha trasmesso copia della decisione del 26 luglio 2016 con cui alla
ricorrente è stata negata un’indennità per lavoro ridotto per il periodo 3
luglio 2016 – 2 ottobre 2016, nonché di due disdette cautelative del rapporto
di impiego del 27 maggio 2016 con effetto dal 31 luglio 2016 da parte della ditta
insorgente (cfr. doc. V + 1-3).
1.6. I doc. V+1-3 sono stati
trasmessi per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VI).
2.1. I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione
prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali,
espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per
potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive
sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui
tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso,
hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione
contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per
l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è
computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è
stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in
vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al
cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale
a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I requisiti appena esposti
devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative
sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto
all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui
perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro
occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1
LADI:
" Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è
inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di
almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite
in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per l'art. 33 cpv. 1 LADI
non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure
d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure
a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di
lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni
stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi,
sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze
aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di
lavoro;
e. in quanto concerne persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di
tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo
oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."
Scopo delle citate norme è
di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali
all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio
federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto
della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle
indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI
non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella
sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale"
si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera
interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il
personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la
situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di
calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards:
"Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna
e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004;
STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000
pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290;
DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.
119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza
federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore
di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere
assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o
straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr.
STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003
ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,
consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995
pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel
settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in
bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua
fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure
per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le
ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:
" (…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo
l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di
lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado
di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto
se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar
diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag.
291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e
riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella
misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della
domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento
delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale
rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la
disoccupazione. (…)"
In una sentenza 8C_279/2007
pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito che la
perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio aziendale.
In una decisione del 23
febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha rilevato che la diminuzione
dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio tempo,
costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi parte
delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica privata
deve assumersi.
Nel caso di una ditta
operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha poi deciso che motivi quali
il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del
fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano
nel normale rischio aziendale ed ha sottolineato che:
" (…)
Alla luce della crescente situazione concorrenziale che
notoriamente interessa il ramo dell'informatica, dell'elettronica e della
produzione e commercializzazione di prodotti correlati è infatti indiscutibile
che una perdita di lavoro per ragioni come quelle avanzate dall'insorgente può
di principio toccare nello stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo e
non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima, non assumendo un carattere eccezionale
o straordinario nella congiuntura attuale, non è pertanto computabile, ma va di
principio assunta dalla ditta interessata, ove peraltro si rilevi che occorre
evitare che l'intervento dell'assicurazione contro la disoccupazione ostacoli
la concorrenza mediante una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico
delle aziende strutturalmente forti (cfr. DLA 1995 no. 20 pag. 120 consid. 2b).
(…)"
(cfr. STFA C 115/99 del 30 agosto 1999, consid. 2)
In un’altra
sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un
ricorso della Segreteria di Stato dell'economia (in seguito: SECO) contro una
decisione del TCA che aveva confermato una decisione su opposizione della
Sezione del lavoro che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di
indennità per lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella
produzione di bancali in legno.
L'Alta Corte
ha stabilito che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale
rischio aziendale, rilevando:
" 5.2 Questa
Corte non condivide le conclusioni dei primi giudici nel ritenere che la
situazione creatasi alla X.________ SA non fosse prevedibile. Infatti, da
quanto precede emerge che la ditta era confrontata con misure di
riorganizzazione aziendale e con lavori di riparazione usuali per un'azienda
che inizia un'attività nuova.
La società da subito si era dovuta confrontare con problemi sia di
produzione quantitativa dei pallet - in quanto i macchinari in dotazione della
società invece di produrre 2'000 unità giornaliere, come aveva valutato il
produttore italiano, leader mondiale del settore, era in grado di sfornare
dalle 600 alle 700 unità - sia perché i macchinari erano sovente guasti.
In sostanza, sin dall'inizio dell'attività della società vi è
stato un problema con il taglio del legno, che produceva scarti superiori a
quelli previsti, e con il funzionamento dei macchinari, che per motivi tecnici
si bloccavano. Nemmeno con i molteplici interventi dei tecnici della ditta
produttrice è stato possibile risolvere tale problema.
Ora, i costi di tali disfunzioni - ossia l'inadeguatezza del
macchinario rispettivamente degli interventi tecnici volti ad ottimizzarne la
produzione dal profilo quantitativo e qualitativo, senza peraltro che il
consiglio di amministrazione ne fosse messo tempestivamente a conoscenza e
potesse quindi intervenire con l'autorevolezza che gli compete per combatterle
in modo efficace, ad esempio procedendo in via giudiziale contro il venditore
degli impianti per inadempimento delle qualità promesse - non possono essere
caricati all'assicurazione contro la disoccupazione, come giustamente sostiene
il seco, perché secondo un consolidato principio giurisprudenziale, condiviso
dalla dottrina, le aritmie di funzionamento affrontate dalla X.________ SA rientrano
nei normali rischi aziendali del datore di lavoro (v. consid. 3.1), atteso
comunque che per l'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI la perdita di lavoro deve essere
temporanea (nel senso di pochi mesi e non di oltre 6 mesi).
Non è infatti ragionevolmente sostenibile finanziare con denaro
pubblico i tempi morti, peraltro assai dispersivi dal profilo temporale,
intercorsi in vista del reperimento di finanziamenti esterni. T.________ SA ha
difatti affermato in sede di osservazioni all'opposizione interposta dal seco
avverso la decisione 11 novembre 2005, che le conseguenze di un rifiuto
all'ottenimento del lavoro ridotto sarebbero state con ogni probabilità il
fallimento di T.________ SA in quanto gli azionisti non intendevano effettuare
nuove iniezioni di denaro fresco nella società e gli accordi con l'azionista di
M.________, società italiana attiva nel medesimo settore, dovevano subire
modifiche sostanziali, visto che tutti gli attivi della società sottostavano a
una riserva di proprietà da parte della creditrice e che quindi i proventi di
qualsiasi vendita di attivi dovevano andare esclusivamente all'istituto di
credito.
Se il consiglio d'amministrazione della società è intervenuto in
ritardo (cambiando, dopo circa un anno, due responsabili della produzione) o se
le trattative con finanziatori esterni si sono prolungate (per questioni
burocratiche) oltre i tempi ragionevolmente ipotizzabili, questo non può di
certo determinare un finanziamento con denaro pubblico ad opera delle
assicurazioni sociali quando, come nel caso di specie, vengono a mancare i
presupposti per beneficiare delle indennità per lavoro ridotto. Infatti,
l'azienda si sarebbe dovuta tutelare direttamente contro il venditore dei
macchinari (il produttore S.________, leader mondiale italiano) per farsi
risarcire il danno causato dall'inadempimento contrattuale, ritenuto altresì
che doveva preoccuparsi tempestivamente in vista del reperimento di
finanziamenti esterni alla ditta non essendo ovviamente reputato congruo un
lasso di tempo oltre i sei mesi."
In una sentenza 38.2007.91
del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto
ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la concorrenza accresciuta,
argomentando:
" Nella
presente fattispecie, la X ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il
fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un
certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo
l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali.
Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia
(cfr. consid. 1.1).
Secondo il TCA questo motivazione non è tale da permettere il
riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta
di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di
lavoro (cfr. consid. 2.4).
D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente,
la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore
della fisioterapia.
In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza
che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003
pag. 195).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita
di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel
normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in
fine, riprodotta al consid. 2.4).
Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett.
b LADI."
Sul concetto
di normale rischio aziendale B. Rubin (in Assurance-chômage. Ed. Schultess,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2014) rileva in particolare quanto segue:
" (…)
13 Les risques économiques peuvent par contre être
indemnisés. Certains sont ordinaires comme le risque commercial (mauvais choix
commercial débouchant sur un échec de la commercialisation d’un produit ou d’un
service), le risque de baisse de compétitivité par rapport à celle de la
concurrence, l’inadaptation au progrès technique ou le risque de ne pas se voir
attribuer un marché public.
Les pertes de travail liées à ces risques ordinaires ne sont pas
indemnisables.
L’assurance-chômage ne doit pas intervenir dans les rapports de
concurrence en soutenant les entreprises structurellement faibles au détriment
des entreprises plus fortes (DTA 1995 p. 117 consid. 2b p. 120). Certains
risques économiques sont exceptionnels ou extraordinaires. Il en va ainsi des
risques liés à certaines décisions politiques (protectionnisme, représailles
économiques, etc.). Les conséquences d’événements extraordinaires du type des
attentats du 11 septembre 2001 sont également imprévisibles. Certains risques
systémiques, par exemple ceux engendrés par la chute des cours boursiers (crise
financière), peuvent également avoir des conséquences importantes et presque
Considerandi
imprévisibles pour une grande partie des acteurs économiques. Les graves crises
boursières induisent une méfiance sur les marchés ainsi que des défauts de
paiement en chaîne, ce qui peut ralentir l’activité économique en peu de temps
et à une très large échelle.
Les entreprises ne peuvent déterminer leurs marges en tenant
compte de ce genre d’événements car ils surviennent plus ou moins inopinément.
De surcroît, leur impact est incalculable. D’autres risques sont plus ou moins
ordinaires (N 14) tels que l’évolution de la conjoncture, les défauts de
paiements, la perte d’un client important ou encore les risques de change. Plus
le risque est imprévisible, plus la perte de travail qui en découle sera
susceptible d’être prise en considération et pourra déboucher sur une
indemnisation.
(…)
15.
Les tendances générales et irréversible à court et
moyen terme, cous forme par exemple de modifications de la demande, des modes
de consommation et des habitudes, imposent des mesures de restructuration (DTA
1999.
p. 204 consid. 3 p. 208). Si l’employeur ne tient pas compte des
modifications précitées, les pertes de travail qui résulteraient de
l’inadaptation des structures de l’entreprise n’auraient rien d’exceptionnel ou
d’extraordinaire (DTA 1999 p. 204 consid. 3 p. 207). En outre, un
«subventionnent» au travers de l’indemnité en cas de RHT ne ferait que retarder
le nécessité d’une restructuration et ne permettrait donc pas de garantir le
maintien des contrats de travail et, par conséquent, d’atteindre l’objectif
premier de cette prestations.
La réservation des voyages par Internet, effectuée facilement par
un grand nombre de personnes depuis le début des années 2000, empiète sur le
travail ordinaire des agences de voyages. Il s’agit d’une tendance générale et
irréversible à court et moyen terme, de sorte que les pertes de travail dans
cette branche représentent de plus en plus un risque normal d’exploitation. Il
en va différemment des pertes de travail qui, dans cette branche, surviennent
abruptement en raison de problèmes internationaux. Généralement, l’activité
reprend une fois lesdits problèmes réglés. (…)"
2.4
Nella Prassi LADI ILR la
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni
a proposito dei concetti di “sfera normale del rischio aziendale”, “perdita di
lavoro usuale nel ramo nella professione o nell’azienda” e “oscillazioni
stagionali del grado di occupazione”:
" Sfera
normale del rischio aziendale
(…)
D6 Rientrano
nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni
regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o
di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento
della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti
dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un
progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di
lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o
di un dirigente.
ð Esempi
- Nel
settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo
nell'esecuzione dei lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una
procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.
- Se
il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra
o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in
Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.
ð Giurisprudenza
DTF
8C_741/2011 dell‘1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo
musicale a causa del decesso del cantante rientra nella sfera normale del
rischio aziendale)
DTF
8C_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un cliente principale per motivi
finanziari, l’impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale
prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha
carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale)
DTF
8C_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale
comporta, anche se l‘intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del
fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole
rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del
rischio aziendale)
DTF
C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e
il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni
indipendenti dalla volontà dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori
sono usuali nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è
usuale nell’azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in
periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la
possibilità di dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o
non sussiste più. Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di
occupazione causate da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera
normale del rischio aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia
anche ai rami accessori dell’edilizia)
Perdita
di lavoro usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda
D7 Una
perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o
nell’azienda. Sono pertanto escluse dall’indennità per lavoro ridotto le
perdite di lavoro regolari e ricorrenti in quanto si tratta di perdite di
lavoro prevedibili e che possono essere calcolate in anticipo. Una perdita di
lavoro è computabile soltanto se è imputabile a circostanze straordinarie.
D8 Nel
settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano
posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni.
D9 Le
fluttuazioni delle ordinazioni nel settore terziario (settore alberghiero,
parrucchieri, scuole guida, ecc.) sono in genere usuali e non giustificano una
perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze straordinarie,
tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar diritto all'indennità.
D10 I
motivi di esclusione dal diritto all'indennità relativi alla natura usuale
della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda e quelli
inerenti alla sfera normale del rischio aziendale (D2 segg.) sono strettamente
legati, per cui spesso è difficile o perfino inutile tentare di differenziarli.
ð Giurisprudenza
DLA
1996/1997 pag. 214 (Le direttive per la riduzione della produzione di Emmental
emanate in base alle istruzioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura non
giustificano un diritto all’indennità per lavoro ridotto per le aziende
casearie in quanto la perdita di lavoro che ne deriva è usuale nel ramo e
quindi non è computabile)
DLA
1989.
pag. 121 (I rischi aziendali «normali» non possono essere determinati in
base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Tale questione deve essere
valutata caso per caso)
DLA
1987.
pag. 80 (Le tasse sul traffico pesante e le contromisure estere non sono
di per sé usuali nel ramo o nell’azienda per un’impresa di trasporti su strada.
Per contro, un’impresa di questo tipo è normalmente confrontata all’aumento
delle imposte e delle tasse sta-tali o ad altre misure statali che possono
ripercuotersi negativamente sull’andamento delle ordinazioni. Essa sottostà
inoltre alle misure protezionistiche applicate dagli altri Paesi per lottare
contro la concorrenza estera. L'impresa deve prevedere simili rischi e tenerne
conto nella propria strategia aziendale. In queste circostanze, le perdite di
lavoro fanno parte dei rischi usuali nel ramo o nell’azienda)
DTFA
C 244/99 del 30.4.2001 (Il rinvio di termini su richiesta del committente o per
altre ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro incaricato
dell’esecuzione dei lavori non costituisce nel settore della costruzione una
circostanza straordinaria, per cui la conseguente perdita di lavoro non è
computabile)
DTFA
C 113/00 del 13.9.2000 (Le difficoltà di pagamento di un cliente, il ritardo
del per-messo di costruzione o del finanziamento del progetto sono usuali nel
ramo della costruzione e rientrano nella sfera normale del rischio aziendale)
Oscillazioni stagionali del grado di occupazione
D11 Una
perdita di lavoro non è computabile se è causata da oscillazioni stagionali del
grado di occupazione.
Tale
non è il caso se l’attività dell'azienda è interrotta in modo inusuale in
seguito a un calo straordinario della domanda. In questo caso, le perdite di
lavoro che risultano inusuali se paragonate a quelle verificatesi negli stessi
periodi degli anni precedenti sono in genere computabili. La questione del
carattere usuale o stagionale va quindi valutata caso per caso sulla base delle
esperienze degli anni precedenti.
Le
oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita
di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante gli stessi
periodi dei 2 anni precedenti. (…)”
In data 27 gennaio 2015 la
SECO ha emesso una Direttiva del seguente tenore:
" Ai sensi
dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, le perdita di lavoro rientranti
nella sfera normale del rischio aziendale non sono computabili. Sono
considerate «perdite di lavoro riconducibili alla sfera normale del rischio
aziendale» le perdita di lavoro usuali che avvengono in modo regolare e
ricorrente e che di conseguenza sono prevedibili e possono essere calcolate in
anticipo dall’azienda. Di conseguenza, sono computabili solo nel caso in cui
tali perdite assumono un carattere eccezionale.
Mentre le variazioni del corso di cambio valutario rientrano nella
sfera normale del rischio aziendale, gli effetti derivanti dalla decisione
della Banca nazionale svizzera di abolire la soglia minima di cambio di CHF
1.20
per un euro che aveva permesso di stabilizzazione del franco svizzero
rispetto all’euro dal 2011 assumono un carattere straordinario. Di conseguenza
le perdite di lavoro che ne conseguono possono essere prese in considerazione
per la domanda di lavoro ridotto (IRL).
È importante considerare che un caso del fatturato non
accompagnato da perdite di lavoro non dà diritto all’IRL.
La SECO procederà tempestivamente ad un esame ulteriore della
situazione e, se necessario, alla revoca della presente direttiva in caso di
stabilizzazione del franco svizzero.”
Il 2 marzo 2015 il
consigliere nazionale Marco Romano ha interpellato il Consiglio federale in
questi termini:
" La decisione della Banca nazionale svizzera del 15 gennaio scorso
relativa al tasso minimo di cambio franco/euro rappresenta un'imprevista sfida
per molti settori economici. Il Consiglio federale ha disposto ai cantoni di
autorizzare l'orario ridotto per le aziende che si trovano in difficoltà a
causa del tasso di cambio.
- Qual è l'evoluzione delle
autorizzazioni a livello nazionale?
- Quante ne sono state rilasciate
complessivamente?
- Si notano sostanziali differenze tra
cantoni?
- La misura è garantita a medio
termine?”
Il Consiglio federale ha
così risposto il 9 marzo 2015:
" Grâce à la bonne conjoncture, seules quelques rares entreprises ont
demandé une indemnisation pour réduction de l'horaire de travail, ces deux dernières
années. Au regard de ce niveau très bas, on note actuellement une progression
marquée du nombre de demandes approuvées pour une indemnisation en raison d'une
réduction de l'horaire de travail. Tandis qu'en décembre 2014, les autorités
cantonales avaient approuvé des demandes d'indemnisation en cas de réduction de
l'horaire de travail pour 215 entreprises, ce chiffre est passé à 365
entreprises pour le mois de janvier 2015 et 568 entreprises pour celui de
février 2015. Le nombre de travailleurs concernés a lui aussi augmenté: il est
passé de 2265 personnes en décembre 2014 à 4970 personnes en janvier 2015, puis
à 9165 personnes en février 2015. Dans les préavis de février 2015, les cantons
de Zurich et de Berne présentent les chiffres les plus élevés, avec chacun près
de 1200 travailleurs concernés. Suivent les cantons du Jura, de Saint-Gall et
du Tessin, avec chacun plus de 800 travailleurs touchés. Nous ne possédons pas
encore les données relatives aux indemnités effectivement versées pour
réduction de l'horaire de travail pour les mois de janvier et février 2015. En
principe, les variations monétaires usuelles ne donnent pas droit à une
indemnisation pour réduction de l'horaire de travail. La situation actuelle
doit toutefois être considérée comme exceptionnelle, raison pour laquelle les
pertes de travail en découlant justifient le droit aux indemnités pour
réduction de l'horaire de travail. Lorsque la situation se sera stabilisée, les
variations monétaires ne justifieront alors plus l'octroi de ces indemnités.”
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116
V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.5
Nella presente
fattispecie va preliminarmente ricordato che il fatto che nessun rapporto di lavoro
sia stato disdetto ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. c LADI e che la perdita
di lavoro sia probabilmente temporanea ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. d
LADI non è ancora sufficiente per riconoscere il diritto alle indennità per
lavoro ridotto, in quanto anche le ulteriori condizioni, in particolare quelle
della perdita di lavoro computabile devono essere adempiute (cfr. consid. 2.1).
Inoltre, se è
dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, anche un’oscillazione
della cifra d’affari superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio
precedente non giustifica il riconoscimento dell’indennità per lavoro ridotto
(cfr. STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6 e sentenze federali e
cantonali citate).
Infine, per
quel che riguarda la particolare situazione della perdita di lavoro dovute alla
mancanza di clientela per le condizioni metereologiche, all’art. 51a OADI sono
state fissate regole particolari.
Nel caso
concreto, sul formulario di preannuncio, sono stati indicati quali motivi per
il calo delle vendite la recessione generale e la spietata concorrenza nel
settore, attraverso anche la vendita online dei prodotti da lei trattati.
Il drastico
calo della riparazioni è invece da ascrivere al calo dei prezzi dei nuovi apparecchi,
che spingono i clienti a non effettuare riparazioni ma ad acquistare prodotti
nuovi su siti online (cfr. doc. 2 punto 12).
Chiamato ora
a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato della Sezione del
lavoro. La concorrenza accresciuta nel settore specifico (cfr. STCA 38.2009.17
del 25 giugno 2009 consid. 2.4. e riferimenti) ed in particolare la concorrenza
derivante dalle vendite online (cfr. B. Rubin citato al consid. 23)
costituiscono infatti delle circostanze che rientrano nel normale rischio
aziendale, ragion per cui la perdita di lavoro non è computabile secondo l’art.
33.
cpv. 1 lett. c LADI.
La decisione
su opposizione del 6 aprile 2016 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti