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Decisione

38.2016.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 agosto 2016Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I requisiti appena esposti

devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le condizioni negative

sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto

all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui

perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro

occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1

LADI:

" Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è

inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di

almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro normalmente fornite

in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per l'art. 33 cpv. 1 LADI

non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure

d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure

a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del

datore di

lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni

stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi,

sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze

aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di

lavoro;

e. in quanto concerne persone

vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di

tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo

oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."

Scopo delle citate norme è

di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali

all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio

federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto

della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle

indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI

non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella

sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale"

si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera

interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il

personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la

situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di

calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards:

"Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna

e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004;

STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000

pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290;

DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.

119 e 120).

Infatti, la giurisprudenza

federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore

di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere

assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o

straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr.

STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003

ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,

consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995

pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel

settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in

bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua

fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure

per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le

ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:

" (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo

l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di

lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado

di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto

se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar

diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag.

291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e

riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella

misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della

domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento

delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale

rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la

disoccupazione. (…)"

In una sentenza 8C_279/2007

pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito che la

perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio aziendale.

In una decisione del 23

febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha rilevato che la diminuzione

dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio tempo,

costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi parte

delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica privata

deve assumersi.

Nel caso di una ditta

operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha poi deciso che motivi quali

il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del

fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano

nel normale rischio aziendale ed ha sottolineato che:

" (…)

Alla luce della crescente situazione concorrenziale che

notoriamente interessa il ramo dell'informatica, dell'elettronica e della

produzione e commercializzazione di prodotti correlati è infatti indiscutibile

che una perdita di lavoro per ragioni come quelle avanzate dall'insorgente può

di principio toccare nello stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo e

non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima, non assumendo un carattere eccezionale

o straordinario nella congiuntura attuale, non è pertanto computabile, ma va di

principio assunta dalla ditta interessata, ove peraltro si rilevi che occorre

evitare che l'intervento dell'assicurazione contro la disoccupazione ostacoli

la concorrenza mediante una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico

delle aziende strutturalmente forti (cfr. DLA 1995 no. 20 pag. 120 consid. 2b).

(…)"

(cfr. STFA C 115/99 del 30 agosto 1999, consid. 2)

In un’altra

sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un

ricorso della Segreteria di Stato dell'economia (in seguito: SECO) contro una

decisione del TCA che aveva confermato una decisione su opposizione della

Sezione del lavoro che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di

indennità per lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella

produzione di bancali in legno.

L'Alta Corte

ha stabilito che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale

rischio aziendale, rilevando:

" 5.2 Questa

Corte non condivide le conclusioni dei primi giudici nel ritenere che la

situazione creatasi alla X.________ SA non fosse prevedibile. Infatti, da

quanto precede emerge che la ditta era confrontata con misure di

riorganizzazione aziendale e con lavori di riparazione usuali per un'azienda

che inizia un'attività nuova.

La società da subito si era dovuta confrontare con problemi sia di

produzione quantitativa dei pallet - in quanto i macchinari in dotazione della

società invece di produrre 2'000 unità giornaliere, come aveva valutato il

produttore italiano, leader mondiale del settore, era in grado di sfornare

dalle 600 alle 700 unità - sia perché i macchinari erano sovente guasti.

In sostanza, sin dall'inizio dell'attività della società vi è

stato un problema con il taglio del legno, che produceva scarti superiori a

quelli previsti, e con il funzionamento dei macchinari, che per motivi tecnici

si bloccavano. Nemmeno con i molteplici interventi dei tecnici della ditta

produttrice è stato possibile risolvere tale problema.

Ora, i costi di tali disfunzioni - ossia l'inadeguatezza del

macchinario rispettivamente degli interventi tecnici volti ad ottimizzarne la

produzione dal profilo quantitativo e qualitativo, senza peraltro che il

consiglio di amministrazione ne fosse messo tempestivamente a conoscenza e

potesse quindi intervenire con l'autorevolezza che gli compete per combatterle

in modo efficace, ad esempio procedendo in via giudiziale contro il venditore

degli impianti per inadempimento delle qualità promesse - non possono essere

caricati all'assicurazione contro la disoccupazione, come giustamente sostiene

il seco, perché secondo un consolidato principio giurisprudenziale, condiviso

dalla dottrina, le aritmie di funzionamento affrontate dalla X.________ SA rientrano

nei normali rischi aziendali del datore di lavoro (v. consid. 3.1), atteso

comunque che per l'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI la perdita di lavoro deve essere

temporanea (nel senso di pochi mesi e non di oltre 6 mesi).

Non è infatti ragionevolmente sostenibile finanziare con denaro

pubblico i tempi morti, peraltro assai dispersivi dal profilo temporale,

intercorsi in vista del reperimento di finanziamenti esterni. T.________ SA ha

difatti affermato in sede di osservazioni all'opposizione interposta dal seco

avverso la decisione 11 novembre 2005, che le conseguenze di un rifiuto

all'ottenimento del lavoro ridotto sarebbero state con ogni probabilità il

fallimento di T.________ SA in quanto gli azionisti non intendevano effettuare

nuove iniezioni di denaro fresco nella società e gli accordi con l'azionista di

M.________, società italiana attiva nel medesimo settore, dovevano subire

modifiche sostanziali, visto che tutti gli attivi della società sottostavano a

una riserva di proprietà da parte della creditrice e che quindi i proventi di

qualsiasi vendita di attivi dovevano andare esclusivamente all'istituto di

credito.

Se il consiglio d'amministrazione della società è intervenuto in

ritardo (cambiando, dopo circa un anno, due responsabili della produzione) o se

le trattative con finanziatori esterni si sono prolungate (per questioni

burocratiche) oltre i tempi ragionevolmente ipotizzabili, questo non può di

certo determinare un finanziamento con denaro pubblico ad opera delle

assicurazioni sociali quando, come nel caso di specie, vengono a mancare i

presupposti per beneficiare delle indennità per lavoro ridotto. Infatti,

l'azienda si sarebbe dovuta tutelare direttamente contro il venditore dei

macchinari (il produttore S.________, leader mondiale italiano) per farsi

risarcire il danno causato dall'inadempimento contrattuale, ritenuto altresì

che doveva preoccuparsi tempestivamente in vista del reperimento di

finanziamenti esterni alla ditta non essendo ovviamente reputato congruo un

lasso di tempo oltre i sei mesi."

In una sentenza 38.2007.91

del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto

ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la concorrenza accresciuta,

argomentando:

" Nella

presente fattispecie, la X ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il

fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un

certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo

l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali.

Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia

(cfr. consid. 1.1).

Secondo il TCA questo motivazione non è tale da permettere il

riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta

di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di

lavoro (cfr. consid. 2.4).

D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente,

la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore

della fisioterapia.

In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza

che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003

pag. 195).

Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita

di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel

normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in

fine, riprodotta al consid. 2.4).

Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett.

b LADI."

Sul concetto

di normale rischio aziendale B. Rubin (in Assurance-chômage. Ed. Schultess,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2014) rileva in particolare quanto segue:

" (…)

13 Les risques économiques peuvent par contre être

indemnisés. Certains sont ordinaires comme le risque commercial (mauvais choix

commercial débouchant sur un échec de la commercialisation d’un produit ou d’un

service), le risque de baisse de compétitivité par rapport à celle de la

concurrence, l’inadaptation au progrès technique ou le risque de ne pas se voir

attribuer un marché public.

Les pertes de travail liées à ces risques ordinaires ne sont pas

indemnisables.

L’assurance-chômage ne doit pas intervenir dans les rapports de

concurrence en soutenant les entreprises structurellement faibles au détriment

des entreprises plus fortes (DTA 1995 p. 117 consid. 2b p. 120). Certains

risques économiques sont exceptionnels ou extraordinaires. Il en va ainsi des

risques liés à certaines décisions politiques (protectionnisme, représailles

économiques, etc.). Les conséquences d’événements extraordinaires du type des

attentats du 11 septembre 2001 sont également imprévisibles. Certains risques

systémiques, par exemple ceux engendrés par la chute des cours boursiers (crise

financière), peuvent également avoir des conséquences importantes et presque

Considerandi

imprévisibles pour une grande partie des acteurs économiques. Les graves crises

boursières induisent une méfiance sur les marchés ainsi que des défauts de

paiement en chaîne, ce qui peut ralentir l’activité économique en peu de temps

et à une très large échelle.

Les entreprises ne peuvent déterminer leurs marges en tenant

compte de ce genre d’événements car ils surviennent plus ou moins inopinément.

De surcroît, leur impact est incalculable. D’autres risques sont plus ou moins

ordinaires (N 14) tels que l’évolution de la conjoncture, les défauts de

paiements, la perte d’un client important ou encore les risques de change. Plus

le risque est imprévisible, plus la perte de travail qui en découle sera

susceptible d’être prise en considération et pourra déboucher sur une

indemnisation.

(…)

15.

Les tendances générales et irréversible à court et

moyen terme, cous forme par exemple de modifications de la demande, des modes

de consommation et des habitudes, imposent des mesures de restructuration (DTA

1999.

p. 204 consid. 3 p. 208). Si l’employeur ne tient pas compte des

modifications précitées, les pertes de travail qui résulteraient de

l’inadaptation des structures de l’entreprise n’auraient rien d’exceptionnel ou

d’extraordinaire (DTA 1999 p. 204 consid. 3 p. 207). En outre, un

«subventionnent» au travers de l’indemnité en cas de RHT ne ferait que retarder

le nécessité d’une restructuration et ne permettrait donc pas de garantir le

maintien des contrats de travail et, par conséquent, d’atteindre l’objectif

premier de cette prestations.

La réservation des voyages par Internet, effectuée facilement par

un grand nombre de personnes depuis le début des années 2000, empiète sur le

travail ordinaire des agences de voyages. Il s’agit d’une tendance générale et

irréversible à court et moyen terme, de sorte que les pertes de travail dans

cette branche représentent de plus en plus un risque normal d’exploitation. Il

en va différemment des pertes de travail qui, dans cette branche, surviennent

abruptement en raison de problèmes internationaux. Généralement, l’activité

reprend une fois lesdits problèmes réglés. (…)"

2.4

Nella Prassi LADI ILR la

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni

a proposito dei concetti di “sfera normale del rischio aziendale”, “perdita di

lavoro usuale nel ramo nella professione o nell’azienda” e “oscillazioni

stagionali del grado di occupazione”:

" Sfera

normale del rischio aziendale

(…)

D6 Rientrano

nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni

regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o

di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento

della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti

dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un

progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di

lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o

di un dirigente.

ð Esempi

- Nel

settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo

nell'esecuzione dei lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una

procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.

- Se

il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra

o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in

Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.

ð Giurisprudenza

DTF

8C_741/2011 dell‘1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo

musicale a causa del decesso del cantante rientra nella sfera normale del

rischio aziendale)

DTF

8C_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un cliente principale per motivi

finanziari, l’impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale

prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha

carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale)

DTF

8C_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale

comporta, anche se l‘intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del

fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole

rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del

rischio aziendale)

DTF

C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e

il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni

indipendenti dalla volontà dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori

sono usuali nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è

usuale nell’azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in

periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la

possibilità di dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o

non sussiste più. Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di

occupazione causate da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera

normale del rischio aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia

anche ai rami accessori dell’edilizia)

Perdita

di lavoro usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda

D7 Una

perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o

nell’azienda. Sono pertanto escluse dall’indennità per lavoro ridotto le

perdite di lavoro regolari e ricorrenti in quanto si tratta di perdite di

lavoro prevedibili e che possono essere calcolate in anticipo. Una perdita di

lavoro è computabile soltanto se è imputabile a circostanze straordinarie.

D8 Nel

settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano

posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni.

D9 Le

fluttuazioni delle ordinazioni nel settore terziario (settore alberghiero,

parrucchieri, scuole guida, ecc.) sono in genere usuali e non giustificano una

perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze straordinarie,

tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar diritto all'indennità.

D10 I

motivi di esclusione dal diritto all'indennità relativi alla natura usuale

della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda e quelli

inerenti alla sfera normale del rischio aziendale (D2 segg.) sono strettamente

legati, per cui spesso è difficile o perfino inutile tentare di differenziarli.

ð Giurisprudenza

DLA

1996/1997 pag. 214 (Le direttive per la riduzione della produzione di Emmental

emanate in base alle istruzioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura non

giustificano un diritto all’indennità per lavoro ridotto per le aziende

casearie in quanto la perdita di lavoro che ne deriva è usuale nel ramo e

quindi non è computabile)

DLA

1989.

pag. 121 (I rischi aziendali «normali» non possono essere determinati in

base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Tale questione deve essere

valutata caso per caso)

DLA

1987.

pag. 80 (Le tasse sul traffico pesante e le contromisure estere non sono

di per sé usuali nel ramo o nell’azienda per un’impresa di trasporti su strada.

Per contro, un’impresa di questo tipo è normalmente confrontata all’aumento

delle imposte e delle tasse sta-tali o ad altre misure statali che possono

ripercuotersi negativamente sull’andamento delle ordinazioni. Essa sottostà

inoltre alle misure protezionistiche applicate dagli altri Paesi per lottare

contro la concorrenza estera. L'impresa deve prevedere simili rischi e tenerne

conto nella propria strategia aziendale. In queste circostanze, le perdite di

lavoro fanno parte dei rischi usuali nel ramo o nell’azienda)

DTFA

C 244/99 del 30.4.2001 (Il rinvio di termini su richiesta del committente o per

altre ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro incaricato

dell’esecuzione dei lavori non costituisce nel settore della costruzione una

circostanza straordinaria, per cui la conseguente perdita di lavoro non è

computabile)

DTFA

C 113/00 del 13.9.2000 (Le difficoltà di pagamento di un cliente, il ritardo

del per-messo di costruzione o del finanziamento del progetto sono usuali nel

ramo della costruzione e rientrano nella sfera normale del rischio aziendale)

Oscillazioni stagionali del grado di occupazione

D11 Una

perdita di lavoro non è computabile se è causata da oscillazioni stagionali del

grado di occupazione.

Tale

non è il caso se l’attività dell'azienda è interrotta in modo inusuale in

seguito a un calo straordinario della domanda. In questo caso, le perdite di

lavoro che risultano inusuali se paragonate a quelle verificatesi negli stessi

periodi degli anni precedenti sono in genere computabili. La questione del

carattere usuale o stagionale va quindi valutata caso per caso sulla base delle

esperienze degli anni precedenti.

Le

oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita

di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante gli stessi

periodi dei 2 anni precedenti. (…)”

In data 27 gennaio 2015 la

SECO ha emesso una Direttiva del seguente tenore:

" Ai sensi

dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, le perdita di lavoro rientranti

nella sfera normale del rischio aziendale non sono computabili. Sono

considerate «perdite di lavoro riconducibili alla sfera normale del rischio

aziendale» le perdita di lavoro usuali che avvengono in modo regolare e

ricorrente e che di conseguenza sono prevedibili e possono essere calcolate in

anticipo dall’azienda. Di conseguenza, sono computabili solo nel caso in cui

tali perdite assumono un carattere eccezionale.

Mentre le variazioni del corso di cambio valutario rientrano nella

sfera normale del rischio aziendale, gli effetti derivanti dalla decisione

della Banca nazionale svizzera di abolire la soglia minima di cambio di CHF

1.20

per un euro che aveva permesso di stabilizzazione del franco svizzero

rispetto all’euro dal 2011 assumono un carattere straordinario. Di conseguenza

le perdite di lavoro che ne conseguono possono essere prese in considerazione

per la domanda di lavoro ridotto (IRL).

È importante considerare che un caso del fatturato non

accompagnato da perdite di lavoro non dà diritto all’IRL.

La SECO procederà tempestivamente ad un esame ulteriore della

situazione e, se necessario, alla revoca della presente direttiva in caso di

stabilizzazione del franco svizzero.”

Il 2 marzo 2015 il

consigliere nazionale Marco Romano ha interpellato il Consiglio federale in

questi termini:

" La decisione della Banca nazionale svizzera del 15 gennaio scorso

relativa al tasso minimo di cambio franco/euro rappresenta un'imprevista sfida

per molti settori economici. Il Consiglio federale ha disposto ai cantoni di

autorizzare l'orario ridotto per le aziende che si trovano in difficoltà a

causa del tasso di cambio.

- Qual è l'evoluzione delle

autorizzazioni a livello nazionale?

- Quante ne sono state rilasciate

complessivamente?

- Si notano sostanziali differenze tra

cantoni?

- La misura è garantita a medio

termine?”

Il Consiglio federale ha

così risposto il 9 marzo 2015:

" Grâce à la bonne conjoncture, seules quelques rares entreprises ont

demandé une indemnisation pour réduction de l'horaire de travail, ces deux dernières

années. Au regard de ce niveau très bas, on note actuellement une progression

marquée du nombre de demandes approuvées pour une indemnisation en raison d'une

réduction de l'horaire de travail. Tandis qu'en décembre 2014, les autorités

cantonales avaient approuvé des demandes d'indemnisation en cas de réduction de

l'horaire de travail pour 215 entreprises, ce chiffre est passé à 365

entreprises pour le mois de janvier 2015 et 568 entreprises pour celui de

février 2015. Le nombre de travailleurs concernés a lui aussi augmenté: il est

passé de 2265 personnes en décembre 2014 à 4970 personnes en janvier 2015, puis

à 9165 personnes en février 2015. Dans les préavis de février 2015, les cantons

de Zurich et de Berne présentent les chiffres les plus élevés, avec chacun près

de 1200 travailleurs concernés. Suivent les cantons du Jura, de Saint-Gall et

du Tessin, avec chacun plus de 800 travailleurs touchés. Nous ne possédons pas

encore les données relatives aux indemnités effectivement versées pour

réduction de l'horaire de travail pour les mois de janvier et février 2015. En

principe, les variations monétaires usuelles ne donnent pas droit à une

indemnisation pour réduction de l'horaire de travail. La situation actuelle

doit toutefois être considérée comme exceptionnelle, raison pour laquelle les

pertes de travail en découlant justifient le droit aux indemnités pour

réduction de l'horaire de travail. Lorsque la situation se sera stabilisée, les

variations monétaires ne justifieront alors plus l'octroi de ces indemnités.”

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.5

Nella presente

fattispecie va preliminarmente ricordato che il fatto che nessun rapporto di lavoro

sia stato disdetto ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. c LADI e che la perdita

di lavoro sia probabilmente temporanea ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. d

LADI non è ancora sufficiente per riconoscere il diritto alle indennità per

lavoro ridotto, in quanto anche le ulteriori condizioni, in particolare quelle

della perdita di lavoro computabile devono essere adempiute (cfr. consid. 2.1).

Inoltre, se è

dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, anche un’oscillazione

della cifra d’affari superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio

precedente non giustifica il riconoscimento dell’indennità per lavoro ridotto

(cfr. STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6 e sentenze federali e

cantonali citate).

Infine, per

quel che riguarda la particolare situazione della perdita di lavoro dovute alla

mancanza di clientela per le condizioni metereologiche, all’art. 51a OADI sono

state fissate regole particolari.

Nel caso

concreto, sul formulario di preannuncio, sono stati indicati quali motivi per

il calo delle vendite la recessione generale e la spietata concorrenza nel

settore, attraverso anche la vendita online dei prodotti da lei trattati.

Il drastico

calo della riparazioni è invece da ascrivere al calo dei prezzi dei nuovi apparecchi,

che spingono i clienti a non effettuare riparazioni ma ad acquistare prodotti

nuovi su siti online (cfr. doc. 2 punto 12).

Chiamato ora

a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato della Sezione del

lavoro. La concorrenza accresciuta nel settore specifico (cfr. STCA 38.2009.17

del 25 giugno 2009 consid. 2.4. e riferimenti) ed in particolare la concorrenza

derivante dalle vendite online (cfr. B. Rubin citato al consid. 23)

costituiscono infatti delle circostanze che rientrano nel normale rischio

aziendale, ragion per cui la perdita di lavoro non è computabile secondo l’art.

33.

cpv. 1 lett. c LADI.

La decisione

su opposizione del 6 aprile 2016 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti