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38.2016.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 agosto 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i salari dovuti e, successivamente, non vi hanno mai rinunciato, né il loro

comportamento permette di pensarlo.

Secondo la giurisprudenza (8C_466/2008) "il rifiuto di assegnazione

delle prestazioni in questione a dipendenza della violazione, da parte

dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv.1

LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa

grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle

circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura

sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei

confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no 3 pag. 49).".

Nel caso di specie, come detto, alla luce della giurisprudenza in

materia, il ricorrente ha adempiuto a sufficienza il suo obbligo di diminuire

il danno, poiché egli ha dato, sia prima della risoluzione del rapporto di

lavoro che dopo, dei segnali inequivocabili che permettono di riconoscere

oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non pagati. (…)”

(cfr. doc. I)

1.3. Nella risposta di causa del 4

maggio 2016 la Cassa, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione,

ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, sottolineando

che “l’aver atteso oltre un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro per

intraprendere le vie esecutive dimostra come il ricorrente non abbia

salvaguardato in maniera tempestiva i suoi crediti salariali” (cfr. doc. III).

1.4. Il 17 maggio 2016 la rappresentante

del ricorrente ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova da

produrre (cfr. doc. V).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire indennità per insolvenza , sostenendo che egli ha violato

l’obbligo di ridurre il danno.

Ai

sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI:

" I

lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di

lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che

occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza,

se:

a. il loro

datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano

crediti salariali oppure

b. il fallimento

non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del

datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51 cpv. 1 lett. b è

stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del

5.

ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.2

L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata

in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,

menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del

rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente

- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo

di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige

necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il

suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per

insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere

il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del

proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia

che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una sentenza C 121/03

del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato

l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento

del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato

gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le

modalità con le quali fare valere le sue pretese

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

In un'altra sentenza C

254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima

Istanza ha sottolineato che:

" Non si può

esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda

immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in

quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese

derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece

di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di

lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi

previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

In quel caso l'Alta Corte

ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.

In una sentenza

8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere

nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

In una sentenza

8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità

di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto

tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione

sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

In una sentenza

8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha

adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi

salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però

seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

In una sentenza

8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva

violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per

più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de

temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre

2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation

de l'obligation de réduire le dommage”) .

Il

Tribunale federale ha perlatro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono

insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent

pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les

arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».

)

In una

sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4

pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato

l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare

valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in

DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto

insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da

un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di

lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

2.3

La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella

pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato

il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il

danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona

assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella

difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato

deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non

versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve

necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti

del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e

riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale

(DTF C 367/01del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del

rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a

causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a

intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di

perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in

che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario

per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere

l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del

contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).

Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato

dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non

pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente,dato che il datore di lavoro

era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un

rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.4

Le direttive amministrative

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid.

5.1

; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379.

e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF

117.

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114

V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5

Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato alle dipendenze

della ditta __________, dal 27 giugno al 25 settembre 2014, in qualità di muratore

a tempo pieno (cfr. doc. 6 e doc 13) .

Dalla

fine del rapporto di lavoro l’assicurato ha rivendicato personalmente il

versamento del salario con scritto del 25 settembre 2014, informando l’ex

datore di lavoro “di aver dato mandato al Sindacato RA 1 di adire le vie legali

nel caso in cui non dovessi ricevere quanto sopra entro il 3.10.2014” (cfr.

doc. 21).

Il

Sindacato RA 1 ha effettivamente rivendicato il versamento di fr. 5'224.35, con

scritto del 26 settembre 2014 (cfr. doc. 22).

Il

16.

novembre 2014 __________ del Sindacato RA 1 ha inviato alla ditta uno

scritto intitolato “RI 1 – Mancato versamento spettanze salariali (2°

richiamo)”, del seguente tenore:

" Dopo la

sua telefonata abbiamo atteso invano il versamento di un primo acconto (parti a

CHF 2500.00) che secondo le sue affermazioni avrebbe dovuto avvenire entro la

fine di novembre.

A seguito del suo mancato riscontro e nel

caso questo dovesse perdurare con la presente la informiamo di adire le vie

legali al più tardi a partire dal 1 febbraio 2015.” (doc. 30)

Il

18.

marzo 2015 __________ ha inviato alla __________ il seguente terzo richiamo:

" Ancora una

volta abbiamo atteso un riscontro alla sua nuova promessa di versamento ma ad

oggi non abbiamo ricevuto alcuna conferma di versamento.

A questo punto non ci riteniamo più

costretti ad attendere le sue promesse e adiremo le vie legali.” (doc. 31)

La

domanda di esecuzione è stata inoltrata dal Sindacato RA 1 il 9 ottobre 2015

(cfr. doc. 32 e 33) ed il precetto esecutivo è stato notificato il 15 ottobre

2015.

(cfr. doc. 11).

Vista

l’assenza di opposizione, il Sindacato RA 1 ha chiesto la prosecuzione

dell’esecuzione il 24 novembre 2015 (cfr. doc. 8) e la ditta è stata dichiarata

in fallimento il 26 novembre 2015 (cfr. doc. 7).

Con domanda del 15 gennaio

2016, l’assicurato ha rivendicato alla Cassa un importo lordo di fr.14'319.45

(cfr. doc. 6 e doc. 29), avendo ricevuto per il periodo in questione solo fr.

6'456.- netti.

2.6

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere

quanto dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi

correttamente la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per

insolvenza.

In effetti, l’assicurato dopo

un primo sollecito (datato 25 settembre 2014) ed altri solleciti con fissazioni

di termini per il pagamento del salario, accompagnati dall’indicazione che, in

caso contrario, avrebbe adito le vie legali, ha fatto spiccare il precetto

esecutivo soltanto nell’ottobre 2015, vale a dire più di un anno dopo.

Si tratta di un periodo

troppo lungo, secondo la giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr.

consid. 2.2).

In simili condizioni il

TCA ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in relazione

all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo

cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012;

STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA

38.2010.28

del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto

possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre

2005).

Nel caso concreto il

ricorrente, per molti mesi, ha invece dato credito alle promesse (cfr.

consid.1.2), non mantenute, del suo ex datore di lavoro.

In tale contesto si

ricorda infine che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare

le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno

affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del

29.

settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002

pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008

confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.69

del 24 giugno 2015;STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7

settembre 2006).

Alla luce di tutto quanto appena

eposto, a ragione, la Cassa ha quindi negato al ricorrente il

diritto all’indennità per insolvenza.

La decisione

su opposizione emessa dalla Cassa il 15 marzo 2016 deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti