38.2016.25
Sosp.x aver fornito a DL motivo disdetta.Da controllo dell'ispett.CCNL emerso ass.compiuto molte - h di quelle dovute. Se intendeva contestare orari,doveva procedere x iscritto e non gridare e abbando
5 settembre 2016Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.25
dc/gm
Lugano
5 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 marzo 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 30 marzo 2016 la Cassa Disoccupazione CO 1 ha confermato la decisione con
la quale aveva sospeso RI 1 per 35 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione
(cfr. doc. 27), per avere fornito al proprio datore di lavoro un motivo di
disdetta del rapporto di impiego.
Al riguardo la Cassa ha
rilevato:
" (…)
Nello scritto del 21 ottobre 2015, l’avvocato __________ ribadisce
che il 22 agosto 2015 il Sig. RI 1 ha inscenato un’altra “crisi” durante il
servizio di sera (episodio che può essere confermato dal personale del __________).
Le motivazioni addotte dall'assicurato non sono né precise né
esaustive, inoltre, le ore di lavoro straordinarie, motivo del suo continuo
malcontento, non trovano conferma nella presa di posizione, come
precedentemente ribadito, da parte dell'ispettrice del CCNL. Nel suo scritto
sopra citato, l'assicurato non si è messo a disposizione del datore di lavoro
per continuare a lavorare presso quest'ultimo né tantomeno ha richiesto la
disdetta regolare del contratto di lavoro. La sua patrocinatrice comunica, in
data 16 dicembre 2015, che l'avvocato del __________ ha respinto, a torto, con
lettera del 18 novembre 2015, le pretese formulate dal suo assicurato.
Tuttavia, quest'ultima non procederà giudizialmente contro la ex datrice di
lavoro poiché il caso non è coperto.
Sia la protezione giuridica sia l'assicurato non hanno contestato
con una regolare procedura legale la disdetta tra l'altro avvenuta con effetto
immediato.
Considerato gli articoli di legge precedentemente citati, quanto
sopra esposto e la successiva corrispondenza pervenutaci da entrambi le parti,
si decide di confermare la decisione del 29 ottobre 2015 emanata dalla Sezione
di __________ in quanto l'assicurato con il suo comportamento ha indotto il
datore di lavoro a licenziarlo con effetto immediato malgrado l'ammonimento
precedentemente effettuato. (…)” (doc. B)
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo rappresentante
chiede la revoca della sanzione sostenendo che le affermazioni del datore di
lavoro sono contraddittorie rispetto a quelle dell’assicurato, per cui una
colpa non è stata provata (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 6 maggio
2016 la Cassa propone di respingere il ricorso con argomentazioni di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. Il 20 maggio 2016 il
rappresentante dell’assicurato ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di
prova da presentare e si è confermato nel ricorso, facendo nuovamente rilevare
che la Cassa si è basata solo sulle prese di posizione, non comprovate, dell’ex
datore di lavoro (cfr. doc. V).
Considerandi
2.1
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza
competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di
disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad
esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare
violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di
lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.
a OADI).
La giurisprudenza ha
stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non
è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;
DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016
del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto
alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non
presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi
dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento
generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (DLA
2016.
Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015
del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3
ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è dunque necessario
che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58
seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere
pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente
comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20
lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la
disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V
234.
consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015;
STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer,
"Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p.
2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza revisione della
LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio
2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli
assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro
motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione
della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001,
FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2
La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo
comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,
fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del
diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita
una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto
quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa
concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di
lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una
colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.
deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o
il giudice (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29
dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11
giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del
24.
settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N.
18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi
menzionati).
2.3
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.4
Nella presente fattispecie RI
1, nato nel __________, di nazionalità __________ e in possesso di un permesso
B (cfr. doc. 1; 2), ha lavorato dall’8 maggio al 17 dicembre 2014 e dal 1°
marzo al 9 settembre 2015 come cameriere presso il __________ di __________
(cfr. doc. c e doc. 4).
In particolare il 28 novembre 2014 il datore di lavoro ha
confermato la riassunzione, a partire dal 2 marzo 2015, dopo la chiusura
invernale (cfr. doc. 7).
Il
24.
agosto 2015 la Direzione del __________ ha inviato all’assicurato un ammonimento
del seguente tenore:
" Gli spiacevoli
episodi degli scorsi giorni rendono necessario chiarire alcuni punti:
In prima battuta e così come
Le era stato pacificamente convenuto al momento della stipulazione del contratto, le ore di lavoro da svolgere possono essere
distribuite nel periodo di durata, ciò
che comporta un numero di ore di lavoro minimo nei giorni di scarsa frequentazione del __________ ed un numero di ore accresciuto nei giorni di grande
attività.
L'importante, così come è sempre pacificamente avvenuto, è che le ore
di lavoro si compensino.
In merito a questa questione si sono verificate delle incomprensioni che hanno condotto alla consegna di
un preciso piano di lavoro.
Con la presente lettera Le si chiede di rispettare
gli orari di lavoro secondo il piano
di lavoro che le è stato consegnato
Le ricordiamo che ha abbandonato il posto di lavoro prima della fine
del suo turno nelle giornate di sabato 22 agosto
e domenica 23 agosto scorsi.
Se dovessero verificarsi nuovamente
questi episodi in cui lei si allontana dal posto
di lavoro senza esplicito permesso, la
direzione si riserva di disdire con effetto
immediato il suo contratto di lavoro.
NON VERRÀ INOLTRE PIÙ AMMESSO un
comportamento come quello avuto da
parte sua durante il servizio di sabato sera 22.08.2015. Un'altra aggressione verbale simile durante
il servizio comporterà la rescissione del
contratto di lavoro.
Spiace di dover giungere a questi
estremi ma la situazione appare assai
grave.” (doc. 9)
Questo
scritto, inviato per raccomandata, non è stato ritirato dall’assicurato e gli è
stato consegnato a mano il 10 settembre 2015 (cfr. doc. 11).
Il
1° settembre 2015 __________ ha licenziato RI 1, con effetto immediato, con
questa motivazione:
" In
riferimento a quanto accaduto precedentemente, al nostro scritto del 24 agosto
2015, al suo atteggiamento di lunedì scorso con una nuova aggressione verbale
ai danni della responsabile della cucina Signora __________ e soprattutto all'abbandono
del posto di lavoro prima della fine del suo orario di lavoro secondo il piano
orario consegnatole, ci vediamo costretti a dover prendere i provvedimenti
descritti nella nostra lettera del 24 agosto scorso.
Per quanto sopra la direzione disdice con effetto immediato
il suo contratto di lavoro.
Spiace di dover giungere a questi estremi ma la situazione è
diventata insostenibile.” (doc. 10)
La
lettera di disdetta è stata consegnata a mano a RI 1 il 10 settembre 2015 (cfr.
doc. 11).
Le
ragioni che hanno portato allo scioglimento del rapporto di lavoro, con effetto
immediato, sono dunque l’abbandono del posto di lavoro prima della conclusione
dell’orario di lavoro secondo il piano prestabilito e le aggressioni verbali
nei confronti della responsabile della cucina.
Sul
formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” RI 1 ha così risposto alla
domanda relativa al motivo della disdetta:
" Il datore
dice che io ho abbandonato il posto di lavoro. Non è assolutamente vero, non
sono un pazzo e ogni volta che la sera finivo salutavo e andavo dopo che loro
mi dicessero di andare. Abbiamo solo avuto diverbi sull’orario.” (doc. 4, pto.
20)
In
uno scritto del 5 ottobre 2015 il ricorrente ha precisato che il rapporto di
lavoro ed umano si è incrinato nel giugno 2015 quando la sera ha dovuto cessare
il lavoro dopo mezzanotte, anziché alle ore 23:30. Egli ha inoltre sostenuto
che __________ gli avrebbe imposto un orario lavorativo di 49 ore settimanali. Inoltre
l’assicurato ha affermato di avere lasciato il lavoro alle 23:25 del 25 agosto
2015.
in quanto aveva terminato la sua attività sebbene __________ gli avesse
detto di restare ancora (“Il 25 agosto dopo tutta la giornata di lavoro svolta,
verso le 23:25 sono andato da __________ e gli avevo chiesto di andare visto
che avevo svolto tutte le mie competenze come ogni giorno. Lei mi risponde di
aspettare ancora ed io le dico che avendo già fatto 11 ore di lavoro ed avendo
finito potevo andare. Ho salutato e sono andato”; doc. 18).
Rispondendo
alla Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 21), l’avv. __________ per conto del __________,
ha sottolineato che l’orario di lavoro è conforme a quanto stabilito nel CCNL
della ristorazione che permette, nei momenti di punta di fare effettuare ai
dipendenti delle ore supplementari, compensandole con tempo libero.
Egli
ha spiegato che a partire dal mese di giugno il datore di lavoro ha chiesto ai
dipendenti di lavorare di più in concomitanza con l’inizio dell’alta stagione.
II ricorrente si sarebbe invece opposto chiedendo di lavorare 8.5 ore al
giorno.
Il
legale ha poi così illustrato gli episodi alla base del licenziamento:
" (…)
Per venire ora ai motivi del licenziamento, a partire dal
13.07
, data in cui è stato controfirmato il piano ore, l'atteggiamento del
Signor RI 1 è andato degenerando.
Ogni giorno reclamava che, a suo dire gli sarebbe stato detto dai
sindacati che doveva fare 8.5 ore al giorno.
In data 10.08.2015 ha cominciato a gridare contro la Signora __________
(al momento unica presente della famiglia __________) reclamando che le ore che
doveva fare erano esagerate, che lui doveva lavorare solo 8.5 ore, che "non
sono venuto da __________ per fare lo schiavo".
In conseguenza di questo episodio, in cui la signora __________ ha
spiegato che essendo periodo di alta stagione bisognava, come da contratto,
lavorare di più, si è deciso, a scanso di ulteriori equivoci, di mettere per
iscritto il nuovo piano di lavoro.
In data 16.08.2015, per cercare di risolvere la situazione, la
signora __________ ha presentato al Signor RI 1 il nuovo piano di lavoro con
preghiera di prendere atto dei nuovi orari e di controfirmare il documento.
Ancora una volta il Signor RI 1 ha urlato a pieni polmoni,
asserendo che non era giusto, affermando di essersi rivolto all'ispettorato del
lavoro e che i signori __________ non immaginavamo nemmeno cosa sarebbe
successo.
Durante questo alterco, urlando e continuando a camminare in
avanti ed indietro, per 4 volte ha detto che lui avrebbe lavorato 8.5 ore e che
se non andava bene non avevano che da licenziarlo (!!!).
L'episodio è accaduto alle 17.15 e nessun cliente era presente.
Un ulteriore episodio si è verificato il 22.08.2015 quando il
Signor RI 1 ha inscenato un'altra "crisi" durante il servizio della
sera.
Dopo questo caso, il __________ ha deciso di inviare per lettera
raccomandata un ammonimento. Questa lettera non è peraltro mai stata ritirata
dal signor RI 1, e gli è stata consegnata brevi manu in data 10 settembre 2015.
Tutti gli episodi che precedono potranno essere confermati dal
personale del __________.
Durante l'alta stagione, più di una volta il Signor RI 1 si è
allontanato dal posto di lavoro di sua iniziativa ed in maniera scorretta,
salutando la signora __________ e dicendo che la signora __________ aveva detto
che poteva andare o viceversa. Senza che questo fosse vero.
Egli ha abbandonato il posto di lavoro alcune volte il lunedì e
più precisamente il 17.08.2015, 24.08.2015, 31.08.2015, oltre ad altri giorni:
il 20.08.2015, sabato 22.08.2015 per 2 volte, 23.08.2015, 27.08.2015 ed il
30.08.2015
Il 25 agosto era un martedì, giorno di chiusura del grotto.
Nessuno ha lavorato e quindi non sappiamo a cosa si riferisca il signor RI 1
nel suo scritto.
Il 29.08.2015 è accaduto un ulteriore episodio gravissimo. Quella
sera il signor RI 1 si è messo a gridare durante il servizio, più precisamente
in cantina, che si trova vicino ad alcuni dei tavoli dove trovano posto i
clienti.
Egli ha alzato la voce prima con la signora __________ e poi,
visto l'arrivo in cantina della signora __________, con tutte e due e poi se ne
è andato. Purtroppo in questa occasione i clienti del tavolo vicino alla
cantina hanno sentito le urla e, a precisa richiesta, possono, se del caso,
confermarlo.
La stessa scena si è ripetuta il 31.08.2015, quando durante le
pulizie il Signor RI 1 si è nuovamente messo a gridare, sostanzialmente sempre
le stesse cose, contro la signora __________, e ha poi abbandonato nuovamente
il posto di lavoro. Il Signor RI 1 ha urlato a tal punto che perfino una
signora che abita vicino al grotto, ha potuto sentire le urla.
La signora __________ ha quindi deciso il licenziamento in tronco
che è stato confermato per iscritto con la lettera di licenziamento con effetto
immediato.
La lettera di disdetta avrebbe dovuto essere consegnata al signor RI
1.
al momento del suo rientro al lavoro il, giovedì successivo. Purtroppo ciò
non è stato possibile, poiché quando l'attività è ripresa il signor RI 1 è
rimasto a casa in malattia.
Non si è ritenuto utile spedire la lettera per posta visto che
comunque il signor RI 1 non aveva ritirato la precedente lettera raccomandata.
La consegna è quindi intervenuta qualche giorno dopo, il giovedì
10.
settembre, al rientro sul posto di lavoro. Anche in quella occasione il
signor RI 1 non ha voluto ritirare a lettera.
Secondo il CCNL è obbligo del datore di lavoro tenere una lista
con le ore di entrata e di uscita del personale e far controfirmare la stessa a
fine mese. A questo proposito il signor RI 1 ha controfirmato le proprie ore
fino a giugno e poi si è rifiutato di firmare quelle di luglio e agosto, come
pure non ha mai firmato nessun documento che gli è stato consegnato in seguito.
Le signore __________ e __________ hanno fatto il possibile per
venire incontro al signor RI 1, cercando di spiegare più volte il contratto, il
monte ore e l'organizzazione del lavoro.
Addirittura gli è stato concesso di prendere vacanza per un
matrimonio durante periodo di alta stagione e gli sono stati personati l’arrivo
al lavoro sovente in ritardo.
Purtroppo gli sforzi sono risultati vani.
Il comportamento del signor RI 1 ha reso indispensabile la
rescissione con effetto immediato del rapporto di lavoro, non da ultimo per
mantenere un luogo di lavoro sereno per tutti gli altri dipendenti.” (doc. 23)
In uno scritto del 28
ottobre 2015 l’assicurato ha sostenuto in particolare che, se vi è stato
qualche alterco, comunque “non in misura di quanto descritto, era dovuto ai
ritmi serrati di lavoro, e alle ore stesse di lavoro che erano eccessive (11
ore al gg. lavorate) negli ultimi due mesi (luglio e agosto)” (doc. 25).
Il 23 ottobre 2015 __________,
ispettrice del CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione ha inviato
a RI 1 le risultanze del controllo effettuato, a seguito di una sua istanza,
presso il __________ (doc. 26).
Il rapporto ha il seguente
tenore:
" (…)
Constatazione:
Il __________ è un esercizio stagionale (da marzo a dicembre)
aperto alla clientela dal giovedì alla domenica. Giorni di chiusura lunedì,
martedì e mercoledì. Il lunedì di regola, i collaboratori lavorano mezza
giornata per riordino e pulizia.
Il datore di lavoro ha concordato una media lavorativa di 42 ore
settimanali, rispettivamente 182 ore mensili.
La scrivente allestirà i conteggi basandosi sulla media lavorativa
concordata di 42 ore settimanali.
Per il periodo lavorativo, in applicazione dell'art. 35 d) CCNL,
viene richiesta una verifica dei seguenti punti:
·
Art. 15/21 Durata del
lavoro/Straordinari/Registrazione delle ore
·
Art. 17 Vacanze
L'ispettrice incaricata, in conformità alle prescrizioni del CCNL
e del relativo commentario, espone quanto segue:
Art. 15 Durata del
lavoro/Straordinari/Registrazione delle ore
Il datore di lavoro ha presentato una registrazione delle ore di
lavoro a partire da marzo 2015 fino a settembre 2015, firmata dall'istante fino
al mese di giugno 2015. A detta del datore di lavoro l'istante a partire dal
mese di luglio 2015 si è rifiutato di firmare la registrazione delle ore perché
queste ultime registravano un saldo di ore minori.
L'istante afferma che durante la validità del contratto non ha mai
potuto visionare dei piani di lavoro come pure la registrazione delle ore
lavorate.
Dalla registrazione presentata dal datore di lavoro, i saldi delle
ore fatte, sono inclusivi di assenze per malattie/infortuni/assenza matrimonio.
Il computo delle ore lavorative, dai documenti presentati dal datore, non
rispetta le direttive del CCNL.
Il seguente conteggio si basa sulla registrazione delle ore
(marzo-settembre 2015) presentata dal datore di lavoro:
Entrata
Uscita
Rap-porto
di lavoro (giorni civili)
Ore
dovute media settimanale senza assenze
42.
Deduzione
x vacanze/ malattia/ infortunio
13.
Dedu-zione
x festivi
conces-si
3.
Ore dovute
rapporto
di lavoro
Ore fatte
Straor-dinari
01.03.15
09.09.15
193.
1.
158.00
-78
-25.20
1.
054.80
864,65
-190.15
Dal conteggio risulta che l'istante abbia lavorato ore minori per
un totale di -190,15 ore.
Deduzioni di salario o/e compensazione tra averi, per mancata
prestazione lavorativa non imputabile all'istante, non sono ammesse.
Per l'anno 2014 il datore non ha presentato nè la registrazione
delle ore nè un piano di lavoro.
A sua detta i turni erano sempre gli stessi e pertanto non ha
elaborato dei piani di lavoro.
Per l'anno 2014, causa mancanza di documentazione, la scrivente
non è in grado di allestire un conteggio a bilancio delle ore lavorative. (…)”
(doc. 26/A)
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi
il TCA, alla luce degli episodi descritti dal rappresentante dell’ex datore di
lavoro (cfr. consid. 2.4.) sui quali non vi è ragione di dubitare (cfr. consid.
2.2
), ritiene che, con il suo comportamento, l'assicurato abbia contribuito a
provocare il suo licenziamento (cfr. consid. 2.1.).
Infatti, innanzitutto, dal
controllo effettuato dall’ispettorato del CCNL è emerso che egli nel periodo
1.3
– 9.9.2015 ha lavorato 190,15 ore in meno di quelle dovute (considerando
una durata settimanale di lavoro di 42 ore).
Inoltre e soprattutto se
egli intendeva contestare le imposizioni del datore di lavoro riguardo agli
orari di lavoro nell’alta stagione (malgrado le spiegazioni più volte ricevute)
avrebbe dovuto farlo nella forma scritta (se del caso mediante un sindacato o
un altro rappresentante) e non in modo plateale, come è avvenuto in più
occasioni, l’ultima volta il 31 agosto 2015 (gridando contro __________ e
abbandonando prematuramente il posto di lavoro), ciò che ha portato al
licenziamento.
Da questo profilo, dunque,
come giustamente rilevato dall’amministrazione (cfr. consid. 1.1) il ricorrente
ha fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. STF
8C-582/2014 consid.6.2 del 12 gennaio 2015 nella quale l’Alta Corte ha
sottolineato la necessità di evitare le situazioni di conflitto anche verbali
con i colleghi e di rivolgersi ai superiori; STF 2C_286/2015 del 6 agosto 2015;
STCA 38.2015.3 del 22 aprile 2015. Vedi pure STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016
sulla puntualità).
In simili
condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che il ricorrente ha contribuito
colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare
DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che
basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous
l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol
éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au
fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte
intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir
que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il
accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;
arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).
Di
conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con
l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17
dicembre 2009).
Anche l'entità della
sanzione (35 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della
colpa, tenuto conto dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto
immediato (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid. 4.3:
“En lieu et place d'une faute grave, le tribunal cantonal a retenu une faute
moyenne (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il a pris en considération le fait que
l'assuré n'avait pas été licencié immédiatement et que le juge pénal n'avait
pas retenu à son encontre une violation grave des règles de la circulation
routière”) e del precedente avvertimento (cfr. STCA 38.2015.38 del 10 settembre
2015.
; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016 ;
STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015).
In
tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag.
58.
seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del
24.
settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con
sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su opposizione del 30 marzo 2016 deve, quindi, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti