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Decisione

38.2016.25

Sosp.x aver fornito a DL motivo disdetta.Da controllo dell'ispett.CCNL emerso ass.compiuto molte - h di quelle dovute. Se intendeva contestare orari,doveva procedere x iscritto e non gridare e abbando

5 settembre 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Il 20 maggio 2016 il

rappresentante dell’assicurato ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di

prova da presentare e si è confermato nel ricorso, facendo nuovamente rilevare

che la Cassa si è basata solo sulle prese di posizione, non comprovate, dell’ex

datore di lavoro (cfr. doc. V).

Considerandi

2.1

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se è disoccupato per propria colpa.

In questa evenienza

competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di

disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

La disoccupazione è ad

esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare

violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di

lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.

a OADI).

La giurisprudenza ha

stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non

è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento

evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la

disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;

DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016

del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto

alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non

presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi

dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento

generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (DLA

2016.

Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015

del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3

ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è dunque necessario

che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58

seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere

pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente

comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20

lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del

lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la

disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V

234.

consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015;

STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer,

"Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p.

2426-2427 cifre marg. 830-831).

La terza revisione della

LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio

2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli

assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro

motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a

LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione

della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001,

FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.2

La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo

comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,

fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del

diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita

una colpa del lavoratore.

Tale è il caso soltanto

quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa

concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di

lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una

colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.

deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o

il giudice (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29

dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11

giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del

24.

settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N.

18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi

menzionati).

2.3

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e

DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,

consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.4

Nella presente fattispecie RI

1, nato nel __________, di nazionalità __________ e in possesso di un permesso

B (cfr. doc. 1; 2), ha lavorato dall’8 maggio al 17 dicembre 2014 e dal 1°

marzo al 9 settembre 2015 come cameriere presso il __________ di __________

(cfr. doc. c e doc. 4).

In particolare il 28 novembre 2014 il datore di lavoro ha

confermato la riassunzione, a partire dal 2 marzo 2015, dopo la chiusura

invernale (cfr. doc. 7).

Il

24.

agosto 2015 la Direzione del __________ ha inviato all’assicurato un ammonimento

del seguente tenore:

" Gli spiacevoli

episodi degli scorsi giorni rendono necessario chiarire alcuni punti:

In prima battuta e così come

Le era stato pacificamente convenuto al momento della stipulazione del contratto, le ore di lavoro da svolgere possono essere

distribuite nel periodo di durata, ciò

che comporta un numero di ore di lavoro minimo nei giorni di scarsa frequentazione del __________ ed un numero di ore accresciuto nei giorni di grande

attività.

L'importante, così come è sempre pacificamente avvenuto, è che le ore

di lavoro si compensino.

In merito a questa questione si sono verificate delle incomprensioni che hanno condotto alla consegna di

un preciso piano di lavoro.

Con la presente lettera Le si chiede di rispettare

gli orari di lavoro secondo il piano

di lavoro che le è stato consegnato

Le ricordiamo che ha abbandonato il posto di lavoro prima della fine

del suo turno nelle giornate di sabato 22 agosto

e domenica 23 agosto scorsi.

Se dovessero verificarsi nuovamente

questi episodi in cui lei si allontana dal posto

di lavoro senza esplicito permesso, la

direzione si riserva di disdire con effetto

immediato il suo contratto di lavoro.

NON VERRÀ INOLTRE PIÙ AMMESSO un

comportamento come quello avuto da

parte sua durante il servizio di sabato sera 22.08.2015. Un'altra aggressione verbale simile durante

il servizio comporterà la rescissione del

contratto di lavoro.

Spiace di dover giungere a questi

estremi ma la situazione appare assai

grave.” (doc. 9)

Questo

scritto, inviato per raccomandata, non è stato ritirato dall’assicurato e gli è

stato consegnato a mano il 10 settembre 2015 (cfr. doc. 11).

Il

1° settembre 2015 __________ ha licenziato RI 1, con effetto immediato, con

questa motivazione:

" In

riferimento a quanto accaduto precedentemente, al nostro scritto del 24 agosto

2015, al suo atteggiamento di lunedì scorso con una nuova aggressione verbale

ai danni della responsabile della cucina Signora __________ e soprattutto all'abbandono

del posto di lavoro prima della fine del suo orario di lavoro secondo il piano

orario consegnatole, ci vediamo costretti a dover prendere i provvedimenti

descritti nella nostra lettera del 24 agosto scorso.

Per quanto sopra la direzione disdice con effetto immediato

il suo contratto di lavoro.

Spiace di dover giungere a questi estremi ma la situazione è

diventata insostenibile.” (doc. 10)

La

lettera di disdetta è stata consegnata a mano a RI 1 il 10 settembre 2015 (cfr.

doc. 11).

Le

ragioni che hanno portato allo scioglimento del rapporto di lavoro, con effetto

immediato, sono dunque l’abbandono del posto di lavoro prima della conclusione

dell’orario di lavoro secondo il piano prestabilito e le aggressioni verbali

nei confronti della responsabile della cucina.

Sul

formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” RI 1 ha così risposto alla

domanda relativa al motivo della disdetta:

" Il datore

dice che io ho abbandonato il posto di lavoro. Non è assolutamente vero, non

sono un pazzo e ogni volta che la sera finivo salutavo e andavo dopo che loro

mi dicessero di andare. Abbiamo solo avuto diverbi sull’orario.” (doc. 4, pto.

20)

In

uno scritto del 5 ottobre 2015 il ricorrente ha precisato che il rapporto di

lavoro ed umano si è incrinato nel giugno 2015 quando la sera ha dovuto cessare

il lavoro dopo mezzanotte, anziché alle ore 23:30. Egli ha inoltre sostenuto

che __________ gli avrebbe imposto un orario lavorativo di 49 ore settimanali. Inoltre

l’assicurato ha affermato di avere lasciato il lavoro alle 23:25 del 25 agosto

2015.

in quanto aveva terminato la sua attività sebbene __________ gli avesse

detto di restare ancora (“Il 25 agosto dopo tutta la giornata di lavoro svolta,

verso le 23:25 sono andato da __________ e gli avevo chiesto di andare visto

che avevo svolto tutte le mie competenze come ogni giorno. Lei mi risponde di

aspettare ancora ed io le dico che avendo già fatto 11 ore di lavoro ed avendo

finito potevo andare. Ho salutato e sono andato”; doc. 18).

Rispondendo

alla Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 21), l’avv. __________ per conto del __________,

ha sottolineato che l’orario di lavoro è conforme a quanto stabilito nel CCNL

della ristorazione che permette, nei momenti di punta di fare effettuare ai

dipendenti delle ore supplementari, compensandole con tempo libero.

Egli

ha spiegato che a partire dal mese di giugno il datore di lavoro ha chiesto ai

dipendenti di lavorare di più in concomitanza con l’inizio dell’alta stagione.

II ricorrente si sarebbe invece opposto chiedendo di lavorare 8.5 ore al

giorno.

Il

legale ha poi così illustrato gli episodi alla base del licenziamento:

" (…)

Per venire ora ai motivi del licenziamento, a partire dal

13.07

, data in cui è stato controfirmato il piano ore, l'atteggiamento del

Signor RI 1 è andato degenerando.

Ogni giorno reclamava che, a suo dire gli sarebbe stato detto dai

sindacati che doveva fare 8.5 ore al giorno.

In data 10.08.2015 ha cominciato a gridare contro la Signora __________

(al momento unica presente della famiglia __________) reclamando che le ore che

doveva fare erano esagerate, che lui doveva lavorare solo 8.5 ore, che "non

sono venuto da __________ per fare lo schiavo".

In conseguenza di questo episodio, in cui la signora __________ ha

spiegato che essendo periodo di alta stagione bisognava, come da contratto,

lavorare di più, si è deciso, a scanso di ulteriori equivoci, di mettere per

iscritto il nuovo piano di lavoro.

In data 16.08.2015, per cercare di risolvere la situazione, la

signora __________ ha presentato al Signor RI 1 il nuovo piano di lavoro con

preghiera di prendere atto dei nuovi orari e di controfirmare il documento.

Ancora una volta il Signor RI 1 ha urlato a pieni polmoni,

asserendo che non era giusto, affermando di essersi rivolto all'ispettorato del

lavoro e che i signori __________ non immaginavamo nemmeno cosa sarebbe

successo.

Durante questo alterco, urlando e continuando a camminare in

avanti ed indietro, per 4 volte ha detto che lui avrebbe lavorato 8.5 ore e che

se non andava bene non avevano che da licenziarlo (!!!).

L'episodio è accaduto alle 17.15 e nessun cliente era presente.

Un ulteriore episodio si è verificato il 22.08.2015 quando il

Signor RI 1 ha inscenato un'altra "crisi" durante il servizio della

sera.

Dopo questo caso, il __________ ha deciso di inviare per lettera

raccomandata un ammonimento. Questa lettera non è peraltro mai stata ritirata

dal signor RI 1, e gli è stata consegnata brevi manu in data 10 settembre 2015.

Tutti gli episodi che precedono potranno essere confermati dal

personale del __________.

Durante l'alta stagione, più di una volta il Signor RI 1 si è

allontanato dal posto di lavoro di sua iniziativa ed in maniera scorretta,

salutando la signora __________ e dicendo che la signora __________ aveva detto

che poteva andare o viceversa. Senza che questo fosse vero.

Egli ha abbandonato il posto di lavoro alcune volte il lunedì e

più precisamente il 17.08.2015, 24.08.2015, 31.08.2015, oltre ad altri giorni:

il 20.08.2015, sabato 22.08.2015 per 2 volte, 23.08.2015, 27.08.2015 ed il

30.08.2015

Il 25 agosto era un martedì, giorno di chiusura del grotto.

Nessuno ha lavorato e quindi non sappiamo a cosa si riferisca il signor RI 1

nel suo scritto.

Il 29.08.2015 è accaduto un ulteriore episodio gravissimo. Quella

sera il signor RI 1 si è messo a gridare durante il servizio, più precisamente

in cantina, che si trova vicino ad alcuni dei tavoli dove trovano posto i

clienti.

Egli ha alzato la voce prima con la signora __________ e poi,

visto l'arrivo in cantina della signora __________, con tutte e due e poi se ne

è andato. Purtroppo in questa occasione i clienti del tavolo vicino alla

cantina hanno sentito le urla e, a precisa richiesta, possono, se del caso,

confermarlo.

La stessa scena si è ripetuta il 31.08.2015, quando durante le

pulizie il Signor RI 1 si è nuovamente messo a gridare, sostanzialmente sempre

le stesse cose, contro la signora __________, e ha poi abbandonato nuovamente

il posto di lavoro. Il Signor RI 1 ha urlato a tal punto che perfino una

signora che abita vicino al grotto, ha potuto sentire le urla.

La signora __________ ha quindi deciso il licenziamento in tronco

che è stato confermato per iscritto con la lettera di licenziamento con effetto

immediato.

La lettera di disdetta avrebbe dovuto essere consegnata al signor RI

1.

al momento del suo rientro al lavoro il, giovedì successivo. Purtroppo ciò

non è stato possibile, poiché quando l'attività è ripresa il signor RI 1 è

rimasto a casa in malattia.

Non si è ritenuto utile spedire la lettera per posta visto che

comunque il signor RI 1 non aveva ritirato la precedente lettera raccomandata.

La consegna è quindi intervenuta qualche giorno dopo, il giovedì

10.

settembre, al rientro sul posto di lavoro. Anche in quella occasione il

signor RI 1 non ha voluto ritirare a lettera.

Secondo il CCNL è obbligo del datore di lavoro tenere una lista

con le ore di entrata e di uscita del personale e far controfirmare la stessa a

fine mese. A questo proposito il signor RI 1 ha controfirmato le proprie ore

fino a giugno e poi si è rifiutato di firmare quelle di luglio e agosto, come

pure non ha mai firmato nessun documento che gli è stato consegnato in seguito.

Le signore __________ e __________ hanno fatto il possibile per

venire incontro al signor RI 1, cercando di spiegare più volte il contratto, il

monte ore e l'organizzazione del lavoro.

Addirittura gli è stato concesso di prendere vacanza per un

matrimonio durante periodo di alta stagione e gli sono stati personati l’arrivo

al lavoro sovente in ritardo.

Purtroppo gli sforzi sono risultati vani.

Il comportamento del signor RI 1 ha reso indispensabile la

rescissione con effetto immediato del rapporto di lavoro, non da ultimo per

mantenere un luogo di lavoro sereno per tutti gli altri dipendenti.” (doc. 23)

In uno scritto del 28

ottobre 2015 l’assicurato ha sostenuto in particolare che, se vi è stato

qualche alterco, comunque “non in misura di quanto descritto, era dovuto ai

ritmi serrati di lavoro, e alle ore stesse di lavoro che erano eccessive (11

ore al gg. lavorate) negli ultimi due mesi (luglio e agosto)” (doc. 25).

Il 23 ottobre 2015 __________,

ispettrice del CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione ha inviato

a RI 1 le risultanze del controllo effettuato, a seguito di una sua istanza,

presso il __________ (doc. 26).

Il rapporto ha il seguente

tenore:

" (…)

Constatazione:

Il __________ è un esercizio stagionale (da marzo a dicembre)

aperto alla clientela dal giovedì alla domenica. Giorni di chiusura lunedì,

martedì e mercoledì. Il lunedì di regola, i collaboratori lavorano mezza

giornata per riordino e pulizia.

Il datore di lavoro ha concordato una media lavorativa di 42 ore

settimanali, rispettivamente 182 ore mensili.

La scrivente allestirà i conteggi basandosi sulla media lavorativa

concordata di 42 ore settimanali.

Per il periodo lavorativo, in applicazione dell'art. 35 d) CCNL,

viene richiesta una verifica dei seguenti punti:

·

Art. 15/21 Durata del

lavoro/Straordinari/Registrazione delle ore

·

Art. 17 Vacanze

L'ispettrice incaricata, in conformità alle prescrizioni del CCNL

e del relativo commentario, espone quanto segue:

Art. 15 Durata del

lavoro/Straordinari/Registrazione delle ore

Il datore di lavoro ha presentato una registrazione delle ore di

lavoro a partire da marzo 2015 fino a settembre 2015, firmata dall'istante fino

al mese di giugno 2015. A detta del datore di lavoro l'istante a partire dal

mese di luglio 2015 si è rifiutato di firmare la registrazione delle ore perché

queste ultime registravano un saldo di ore minori.

L'istante afferma che durante la validità del contratto non ha mai

potuto visionare dei piani di lavoro come pure la registrazione delle ore

lavorate.

Dalla registrazione presentata dal datore di lavoro, i saldi delle

ore fatte, sono inclusivi di assenze per malattie/infortuni/assenza matrimonio.

Il computo delle ore lavorative, dai documenti presentati dal datore, non

rispetta le direttive del CCNL.

Il seguente conteggio si basa sulla registrazione delle ore

(marzo-settembre 2015) presentata dal datore di lavoro:

Entrata

Uscita

Rap-porto

di lavoro (giorni civili)

Ore

dovute media settimanale senza assenze

42.

Deduzione

x vacanze/ malattia/ infortunio

13.

Dedu-zione

x festivi

conces-si

3.

Ore dovute

rapporto

di lavoro

Ore fatte

Straor-dinari

01.03.15
09.09.15

193.

1.

158.00

-78

-25.20

1.

054.80

864,65

-190.15

Dal conteggio risulta che l'istante abbia lavorato ore minori per

un totale di -190,15 ore.

Deduzioni di salario o/e compensazione tra averi, per mancata

prestazione lavorativa non imputabile all'istante, non sono ammesse.

Per l'anno 2014 il datore non ha presentato nè la registrazione

delle ore nè un piano di lavoro.

A sua detta i turni erano sempre gli stessi e pertanto non ha

elaborato dei piani di lavoro.

Per l'anno 2014, causa mancanza di documentazione, la scrivente

non è in grado di allestire un conteggio a bilancio delle ore lavorative. (…)”

(doc. 26/A)

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi

il TCA, alla luce degli episodi descritti dal rappresentante dell’ex datore di

lavoro (cfr. consid. 2.4.) sui quali non vi è ragione di dubitare (cfr. consid.

2.2

), ritiene che, con il suo comportamento, l'assicurato abbia contribuito a

provocare il suo licenziamento (cfr. consid. 2.1.).

Infatti, innanzitutto, dal

controllo effettuato dall’ispettorato del CCNL è emerso che egli nel periodo

1.3

– 9.9.2015 ha lavorato 190,15 ore in meno di quelle dovute (considerando

una durata settimanale di lavoro di 42 ore).

Inoltre e soprattutto se

egli intendeva contestare le imposizioni del datore di lavoro riguardo agli

orari di lavoro nell’alta stagione (malgrado le spiegazioni più volte ricevute)

avrebbe dovuto farlo nella forma scritta (se del caso mediante un sindacato o

un altro rappresentante) e non in modo plateale, come è avvenuto in più

occasioni, l’ultima volta il 31 agosto 2015 (gridando contro __________ e

abbandonando prematuramente il posto di lavoro), ciò che ha portato al

licenziamento.

Da questo profilo, dunque,

come giustamente rilevato dall’amministrazione (cfr. consid. 1.1) il ricorrente

ha fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. STF

8C-582/2014 consid.6.2 del 12 gennaio 2015 nella quale l’Alta Corte ha

sottolineato la necessità di evitare le situazioni di conflitto anche verbali

con i colleghi e di rivolgersi ai superiori; STF 2C_286/2015 del 6 agosto 2015;

STCA 38.2015.3 del 22 aprile 2015. Vedi pure STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016

sulla puntualità).

In simili

condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che il ricorrente ha contribuito

colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare

DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che

basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous

l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol

éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au

fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte

intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir

que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il

accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;

arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).

Di

conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con

l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17

dicembre 2009).

Anche l'entità della

sanzione (35 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della

colpa, tenuto conto dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto

immediato (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid. 4.3:

“En lieu et place d'une faute grave, le tribunal cantonal a retenu une faute

moyenne (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il a pris en considération le fait que

l'assuré n'avait pas été licencié immédiatement et que le juge pénal n'avait

pas retenu à son encontre une violation grave des règles de la circulation

routière”) e del precedente avvertimento (cfr. STCA 38.2015.38 del 10 settembre

2015.

; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016 ;

STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015).

In

tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag.

58.

seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del

24.

settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione del 30 marzo 2016 deve, quindi, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti