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Decisione

38.2016.26

Sosp.di 5gg x consegna tardiva delle ric.di lavoro del mese di 2/2016. Non valida giustif.aver inviato ric. a unindirizzo errato. Non violaz.art. 27 LPGA: insorg.ben consapevole del suo doveere di con

9 agosto 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no

48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi

pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,

notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre

1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25

août 2010 consid. 5.1).

4.3 L'ensemble des éléments

retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices

suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches

d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations

de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément

matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de

l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse

pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point,

l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la

part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier

manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir

qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs

de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement

entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office

recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de

l'intéressé. (…)"

Con sentenza 8C_601/2012

del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la

conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato

che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei

documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo

di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In

effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti

legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve

comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena

di essere sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso

che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle

specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43

cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono

fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto

all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine

supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per

esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

2.6. Nella presente

evenienza le ricerche d’impiego del mese di febbraio 2016, in applicazione

dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro il 7

marzo 2016, visto che il 5 marzo 2016 era un sabato e il 6 marzo 2016 una

domenica (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2012.11 del 13 giugno 2012 consid. 2.7.).

L'amministrazione,

come visto sopra, nella risposta di causa ha precisato di aver ritenuto tardiva

la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state da lei ricevute

in data 17 marzo 2016, allorché l’assicurato le ha prodotte allegandole alla

Richiesta di giustificazione del 14 marzo 2016 (cfr. doc. 2; III) – e non come

indicato nella decisione su opposizione con l’opposizione del 24 marzo 2016

(cfr. doc. A).

In concreto è incontestato

il fatto che il ricorrente abbia consegnato tardivamente le proprie nove

ricerche d’impiego relative al mese di febbraio 2016 (cfr. doc. 2).

L’insorgente, a seguito

della Richiesta di giustificazione inviatagli dal consulente del personale il 14

marzo 2016 (cfr. doc. 2), il 15 marzo 2016 ha addotto:

" Ho

guardato sul foglio che intesto per le spedizioni all’URC e ho notato un

errore.

Purtroppo son stati spediti all’indirizzo

sbagliato.

Per fortuna avevo fatto una fotocopia.

Spero sia abbastanza.

Mi dispiace per il disguido.” (Doc. 2)

2.7. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che a ragione l’URC ha

considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni

per la consegna tardiva delle ricerche di febbraio 2016.

In effetti

il fatto di aver inviato gli sforzi intrapresi nel febbraio 2016 volti al

reperimento di un’occupazione non all’URC, __________, bensì erroneamente all’Istituto

delle assicurazioni sociali, via Ghiringhelli 15a, Bellinzona (cfr. doc. I), non

può rappresentare un valido motivo per non consegnare tempestivamente le

ricerche di lavoro.

Ciò vale a maggiore

ragione nel caso di specie, ritenuto che l’assicurato, come da lui stesso indicato,

aveva già trasmesso le ricerche del mese di gennaio 2016 all’Ufficio errato in

questione, che gli erano poi state ritornate da tale ufficio (cfr. doc. I).

Al riguardo va evidenziato

che l’URC non ha sanzionato il ricorrente per il mese di gennaio 2016,

accogliendo le sue giustificazioni (cfr. doc. 1).

Gli assicurati devono

prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC,

rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in

particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di

Considerandi

reperire un’occupazione. Ciò implica che vada verificato con precisione anche

il destinatario dell’invio delle ricerche d’impiego, ossia l’URC, e il relativo

indirizzo.

Non va dimenticato che

l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova

delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese

seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo

successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio

adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e

permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche

effettuate (cfr. consid. 2.5.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.).

L’assicurato stesso ha,

del resto, affermato di non aver riletto l’indirizzo del destinatario prima di

imbucare la lettera contenente le ricerche di lavoro svolte nel mese di febbraio

2016.

(cfr. doc. 2).

L’asserzione risorsuale

secondo cui nella decisione su opposizione in nessuna riga è indicato che le

ricerche devono essere consegnate entro una certa data (cfr. doc. I) non è poi

di alcun ausilio all’insorgente.

Nella presente evenienza,

infatti, deve essere in ogni caso esclusa una violazione del diritto

all’informazione e consulenza giusta l’art. 27 LPGA da parte

dell’amministrazione (cfr. STCA 38.2014.73 del 16 marzo 2015 consid. 2.11.;

STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.13.).

Dalle carte processuali si

evince, in particolare per gli sforzi intrapresi al fine di reperire

un’occupazione del febbraio 2016, che l’insorgente doveva essere ben

consapevole del suo obbligo di consegnare le ricerche di impiego entro il

quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale

data, visto che questo dovere è stato chiaramente specificato nella Richiesta

di giustificazione del 12 febbraio 2016 inviatagli dall’URC - in quanto anche

per il mese di gennaio 2016 aveva prodotto in ritardo le ricerche sempre perché

inviate a un altro Ufficio - e ricevuta dal medesimo avendo risposto alla

stessa il 13 febbraio 2016 (cfr. doc. 1).

Ne discende che il

ricorrente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di febbraio 2016 a causa di

una sua disattenzione, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve,

conseguentemente, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2016.4 del 13 aprile

2016.

consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).

Infatti, come già esposto

in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l’assicurato è tenuto a fare

tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di

disoccupazione.

2.8

Per quanto

attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie

l’amministrazione ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).

L’insorgente

ha consegnato nove ricerche di lavoro per il mese di febbraio 2014 il 17 marzo

2016, ossia con dieci giorni di ritardo (cfr. consid. 2.6.; doc. 2) a seguito

di una sua disattenzione (nominativo e indirizzo del destinatario errati, cfr.

consid. 2.7.).

Come visto in precedenza

(cfr. consid. 2.4.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima

sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a

19.

giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione

alla terza volta).

Anche nel caso di prove

della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il

primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio

al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72 punti

1.

D; 1.E).

In proposito va ricordato che

il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha

indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26

cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo

non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove

delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa -

senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non

significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato

che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a

quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e

consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.

Inoltre in una sentenza

8C_257/2014 del 10 giugno 2014 l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di

sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di

mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva

delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente

all’ordinanza.

In proposito il TF ha

ricordato che in ogni caso determinante per la commisurazione della durata

della sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da

definire sulla base del suo comportamento generale.

A

quest’ultimo proposito cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; STF

8C_257/2014 del 10 giugno 2014 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag.

219; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.

La durata della penalità da

infliggere nei confronti di un assicurato non dipende, per contro, dalle sue

condizioni economiche (cfr. STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA

38.2014.60

dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).

Pertanto, nella presente

fattispecie, ai fini dell’entità della sanzione l’asserzione dell’assicurato

secondo cui la sanzione di cinque giorni, corrispondenti a circa fr. 1'000.--,

è esorbitante considerato pure che è padre di due bambini (cfr. doc. I) è

ininfluente.

Il TCA rileva che e in

ogni caso l’amministrazione, con la risposta di causa, ha indicato che, siccome

le ricerche d’impiego sono state prodotte il 15/17 marzo 2016 con la risposta

alla Richiesta di giustificazione e non solo con l’opposizione del 24 marzo

2016, come a torto indicato nella decisione su opposizione, in concreto si

potrebbe giustificare una sanzione più mite rispetto ai cinque giorni di

sospensione inflitti (cfr. doc. III).

In

simili condizioni, tutto ben considerato, a mente del TCA, alla

luce della giurisprudenza federale, si giustifica la riduzione della sanzione

da cinque a tre giorni di penalità (cfr. STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012).

La decisione su opposizione

del 5 aprile 2016 è, dunque, modificata nel senso che l’insorgente è sospeso

per tre giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione su opposizione del 5 aprile 2016 è modificata nel

senso che l'assicurato è sospeso per 3 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti