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Decisione

38.2016.27

Sosp.x aver abbandonato impiego senza reperirne un altro.Fatto che att.di resp.uff.stampa non soddisfacesse + suoi desideri,risp.tensioni con super.(che si sono scusati) non giustificano disd.rapp.lav

5 settembre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

In una

sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una

sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante

il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era

conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c

LADI).

Infatti a causa del tempo

di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente

aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e

più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere

raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di

domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le

permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15

anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di

quest’ultima.

Il TCA ha poi ritenuto non

conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center

in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67

pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:

quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),

Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,

Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

In una

sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme

all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata,

assunta quale aiuto cucina – lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia

delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed

inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).

Infine, in

una sentenza 38.2015.71 del 25 gennaio 2016 il TCA ha ritenuto un’occupazione

non conforme alle condizioni di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e STF

8C_742/2013 del 27 novembre 2013 consid. 5) di un assicurato.

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Nonostante il principio

generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale ha

tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza

essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle

circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di

apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali

nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto

in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in

taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RtiD I- 2004 pag. 212

seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA

C 288/02 dell'11 novembre

2003; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003).

Ad esempio in una sentenza

del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha confermato una

sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo

impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.

In una sentenza C 278/01 del

17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il Tribunale federale delle

assicurazioni ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra

assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione,

aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo per seguire il

Considerandi

fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in

Ticino per intraprendere un'attività professionale.

In un'altra

sentenza C 288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente

un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver

previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera

interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono

i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando

con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto

socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un

possibile esaurimento nervoso.

2.4

Nella presente fattispecie è

incontestato che l'assicurato ha sciolto di propria iniziativa il contratto di

lavoro senza essersi preventivamente procurato un altro impiego.

Il ricorrente deve dunque essere

sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30

cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del rapporto

di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non fosse più

ragionevolmente esigibile.

Dagli atti dell’incarto

risulta che RI 1, nato nel 1982, ha lavorato presso il __________ dal 2006 con

diverse funzioni, da ultimo quale responsabile dell’Ufficio stampa nel periodo

dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2015 (cfr. doc. 42: stipendio mensile fr.

5'200.-- + 13a).

Egli ha disdetto il

contratto di lavoro il 24 dicembre 2015.

Sulla domanda di

disoccupazione l’assicurato ha indicato di necessitare di un’esperienza nuova

dopo quasi dieci anni di attività presso il __________ (cfr. doc. 48). Sul

relativo Attestato, il datore di lavoro ha semplicemente indicato “cambiamento

professionale” (cfr. doc. 49).

Secondo questo Tribunale le

argomentazioni alla base della decisione dell’assicurato di sciogliere il

contratto non sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione del rapporto di

lavoro, almeno temporaneamente, fino al reperimento di una nuova attività

duratura.

Il fatto che l’attività di

responsabile dell’Ufficio stampa non soddisfacesse più i suoi desideri (cfr.

doc. I: “per la prima volta in quasi 10 anni ho sentito che non c’erano più

margini di crescita all’interno del __________” doc. 26, lettera del 16

febbraio 2016 e doc. 38, opposizione), rispettivamente le tensioni avute con i

suoi superiori (cfr. doc. I: “Nel pieno dell’evento, la Presidenza del __________

ha ritenuto che io avessi gestito in maniera inappropriata un’importante

situazione di lavoro, e mi ha sollevato dal mio incarico con effetto immediato.

I toni usati sono stati molto forti, ma quanto è accaduto non è stata una

normale sfuriata dovuta allo stress del momento, bensì si è trattato di un atto

fortemente ponderato. Fortunatamente il giorno stesso sono emersi degli

elementi che hanno chiarito la mia posizione e che hanno fatto tornare la

Presidenza sulla decisione. Seppur estremamente scosso per l’accaduto sono

quindi ritornato a svolgere il mio lavoro.”, Doc. 26 lettera del 16 febbraio

2016), che si sono comunque scusati per l’accaduto (cfr. doc. I: “Sebbene siano

giunte le scuse per quanto avvenuto, questo episodio ha lasciato in me un segno

indelebile, sancendo di fatto la rottura del rapporto di fiducia che c’era con

il mio datore di lavoro. Una fiducia che aveva fino a quel momento sempre

caratterizzato la mia collaborazione con il __________ e che ritengo cardine

indispensabile di qualsiasi rapporto professionale. Elaborato il tutto nel

periodo immediatamente successivo all’edizione, sono quindi giunto alla

conclusione che non vi fossero più i presupposti per una collaborazione serena

e proficua e ho inoltrato le dimissioni secondo i termini contrattuali.”), non

sono tali, secondo la costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), da

giustificare la disdetta del rapporto di lavoro.

Del resto l’ex datore di

lavoro il 3 marzo 2016 ha comunicato alla Cassa che, se non avesse

dimissionato, l’assicurato non sarebbe stato licenziato, che egli aveva

raggiunto la posizione di maggiore responsabilità nel settore comunicazione ed

ha pure confermato gli screzi avuti con il ricorrente (cfr. doc. 19:

“Nell’ambito dell’edizione 2015 del __________, vi sono stati – a causa dello

stress professionale dato dalla natura dell’evento – delle incomprensioni con

Presidenza e Direzione poi chiarite, che potrebbero aver avuto in effetti delle

ripercussioni nel rapporto di RI 1 verso __________.”).

Alla luce di quanto appena

esposto, secondo questo Tribunale, a ragione la Cassa ha sospeso RI 1 dal

diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a

LADI e 44 lett. b OADI, visto che non vi era motivo tale da fare ritenere che

la prosecuzione del vecchio rapporto di lavoro non fosse più ragionevolmente

esigibile (cfr. consid. 2.3).

L’amministrazione ha

inflitto all’assicurato 31 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione.

In caso di abbandono di un

impiego, di regola, la durata della sanzione è proprio di almeno 31 giorni

(cfr. consid. 2.5).

Vista la lunga esperienza

professionale presso quel datore di lavoro, svolgendo da ultimo un’attività di

grande responsabilità, ciò che avrebbe dovuto imporre all'assicurato una

particolare prudenza prima di abbandonare il proprio impiego (cfr. STF

8C_219/2012 del 30 luglio 2012 riassunta al consid. 2.5), considerata pure la

difficile situazione attuale sul mercato del lavoro ticinese e tenuto conto del

margine di apprezzamento dall’amministrazione, che il giudice non può mettere

in discussione senza validi motivi (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA

2016.

Nr. 3 pag. 58 seg.;137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003), anche

l’entità della sanzione si rivela proporzionata (cfr. STCA 38.2012.65 del 6

febbraio 2013).

La decisione su

opposizione del 19 aprile 2016 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti