38.2016.27
Sosp.x aver abbandonato impiego senza reperirne un altro.Fatto che att.di resp.uff.stampa non soddisfacesse + suoi desideri,risp.tensioni con super.(che si sono scusati) non giustificano disd.rapp.lav
5 settembre 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.27
DC/sc
Lugano
5 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2016 di
RI 1 Lugano
contro
la decisione su opposizione del 19 aprile 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 19 aprile 2016 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la
decisione dell’11 gennaio 2016 con la quale ha sospeso RI 1 per 31 giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione per avere abbandonato un impiego,
argomentando:
" (…)
Nell'evenienza concreta emerge che l'opponente è stato impiegato
presso il __________ dal 10 maggio 2005 al 31 dicembre 2015 in qualità di responsabile
dell'ufficio stampa. In data 24 settembre
2015 ha rassegnato le dimissioni per
una volontà di avere una nuova
esperienza lavorativa.
Preso atto delle osservazioni
formulate dal Sig. RI 1 nella sua
opposizione 18 gennaio 2016, la Cassa ha proceduto ad ulteriori accertamenti sia presso l'ex
datore di lavoro sia presso l'opponente,
garantendo il diritto di essere udito.
Nel suo scritto di opposizione,
e nelle seguenti lettere, il signor RI 1 fa rilevare
di aver dovuto inoltrare le dimissioni a settembre
2015 in quanto non poteva attendere di reperire
un nuovo posto di lavoro visto che, se avesse inoltrato la disdetta in seguito,
avrebbe messo in difficolt il datore di lavoro nell'organizzazione del __________ per l'anno 2016.
Dagli accertamenti esperiti in sede
di opposizione si rileva che il contratto di lavoro non gli imponeva una
disdetta in termini specifici, per questo motivo tale punto di contestazione
non può essere accolto.
Per quel che attiene il cambio di
professione la Cassa fa rilevare che tale motivo non può giustificare
l'abbandono del posto di lavoro senza previamente reperire una nuova
occupazione. (…)” (doc. A)
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
precisato di avere lasciato l’occupazione in quanto, terminata l’ultima
edizione dell’__________, è giunto alla conclusione che il suo percorso
all’interno del __________ era giunto al termine “per due motivi:
l’impossibilità di proseguire il mio percorso di crescita professionale e la
brusca interruzione del rapporto di fiducia nei confronti del mio datore di
lavoro”.
Egli afferma di essere
“cosciente del quadro giuridico in cui la sua decisione si inserisce e chiede
perlomeno una riduzione della sanzione” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 25
maggio 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
1.4. Il 27 maggio 2016 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Le parti non hanno inviato
nuove prove.
2.1. L'assicurato che è
disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30
cpv. 1 lett. a LADI).
È
segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il
contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra
occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di
lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo
costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la
continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o
è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15
ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30
aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio
2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24,
consid. 2, pag. 95).
La costante
giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga
il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il
disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o
l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF
8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Analogamente,
il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di
lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il
tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro
(cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare
l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto
sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato
un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5
- tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per
analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato
deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività
esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi
desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già
citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...)
Cette disposition réglementaire est compatible avec
l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du
travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,
les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les
éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure
prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive
LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation
d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut
arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable
à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il
conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre
et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1
let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Va
ancora precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che
sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente
garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui
continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1
lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto resta valida la
giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.2. La seconda
revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16
cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi
occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è
considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non
è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei
contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non
tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non
è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute
dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è
svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto
collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di
lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica
da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera
l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è
svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a
riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più
sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
In una
sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una
sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante
il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era
conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c
LADI).
Infatti a causa del tempo
di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente
aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e
più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere
raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di
domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le
permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15
anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di
quest’ultima.
Il TCA ha poi ritenuto non
conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center
in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67
pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:
quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),
Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,
Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).
In una
sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme
all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata,
assunta quale aiuto cucina – lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia
delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed
inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).
Infine, in
una sentenza 38.2015.71 del 25 gennaio 2016 il TCA ha ritenuto un’occupazione
non conforme alle condizioni di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e STF
8C_742/2013 del 27 novembre 2013 consid. 5) di un assicurato.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Nonostante il principio
generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale ha
tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza
essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle
circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di
apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali
nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto
in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in
taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RtiD I- 2004 pag. 212
seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA
C 288/02 dell'11 novembre
2003; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003).
Ad esempio in una sentenza
del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha confermato una
sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo
impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.
In una sentenza C 278/01 del
17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il Tribunale federale delle
assicurazioni ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra
assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione,
aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo per seguire il
Considerandi
fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in
Ticino per intraprendere un'attività professionale.
In un'altra
sentenza C 288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente
un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver
previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera
interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono
i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando
con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto
socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un
possibile esaurimento nervoso.
2.4
Nella presente fattispecie è
incontestato che l'assicurato ha sciolto di propria iniziativa il contratto di
lavoro senza essersi preventivamente procurato un altro impiego.
Il ricorrente deve dunque essere
sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30
cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del rapporto
di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non fosse più
ragionevolmente esigibile.
Dagli atti dell’incarto
risulta che RI 1, nato nel 1982, ha lavorato presso il __________ dal 2006 con
diverse funzioni, da ultimo quale responsabile dell’Ufficio stampa nel periodo
dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2015 (cfr. doc. 42: stipendio mensile fr.
5'200.-- + 13a).
Egli ha disdetto il
contratto di lavoro il 24 dicembre 2015.
Sulla domanda di
disoccupazione l’assicurato ha indicato di necessitare di un’esperienza nuova
dopo quasi dieci anni di attività presso il __________ (cfr. doc. 48). Sul
relativo Attestato, il datore di lavoro ha semplicemente indicato “cambiamento
professionale” (cfr. doc. 49).
Secondo questo Tribunale le
argomentazioni alla base della decisione dell’assicurato di sciogliere il
contratto non sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione del rapporto di
lavoro, almeno temporaneamente, fino al reperimento di una nuova attività
duratura.
Il fatto che l’attività di
responsabile dell’Ufficio stampa non soddisfacesse più i suoi desideri (cfr.
doc. I: “per la prima volta in quasi 10 anni ho sentito che non c’erano più
margini di crescita all’interno del __________” doc. 26, lettera del 16
febbraio 2016 e doc. 38, opposizione), rispettivamente le tensioni avute con i
suoi superiori (cfr. doc. I: “Nel pieno dell’evento, la Presidenza del __________
ha ritenuto che io avessi gestito in maniera inappropriata un’importante
situazione di lavoro, e mi ha sollevato dal mio incarico con effetto immediato.
I toni usati sono stati molto forti, ma quanto è accaduto non è stata una
normale sfuriata dovuta allo stress del momento, bensì si è trattato di un atto
fortemente ponderato. Fortunatamente il giorno stesso sono emersi degli
elementi che hanno chiarito la mia posizione e che hanno fatto tornare la
Presidenza sulla decisione. Seppur estremamente scosso per l’accaduto sono
quindi ritornato a svolgere il mio lavoro.”, Doc. 26 lettera del 16 febbraio
2016), che si sono comunque scusati per l’accaduto (cfr. doc. I: “Sebbene siano
giunte le scuse per quanto avvenuto, questo episodio ha lasciato in me un segno
indelebile, sancendo di fatto la rottura del rapporto di fiducia che c’era con
il mio datore di lavoro. Una fiducia che aveva fino a quel momento sempre
caratterizzato la mia collaborazione con il __________ e che ritengo cardine
indispensabile di qualsiasi rapporto professionale. Elaborato il tutto nel
periodo immediatamente successivo all’edizione, sono quindi giunto alla
conclusione che non vi fossero più i presupposti per una collaborazione serena
e proficua e ho inoltrato le dimissioni secondo i termini contrattuali.”), non
sono tali, secondo la costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), da
giustificare la disdetta del rapporto di lavoro.
Del resto l’ex datore di
lavoro il 3 marzo 2016 ha comunicato alla Cassa che, se non avesse
dimissionato, l’assicurato non sarebbe stato licenziato, che egli aveva
raggiunto la posizione di maggiore responsabilità nel settore comunicazione ed
ha pure confermato gli screzi avuti con il ricorrente (cfr. doc. 19:
“Nell’ambito dell’edizione 2015 del __________, vi sono stati – a causa dello
stress professionale dato dalla natura dell’evento – delle incomprensioni con
Presidenza e Direzione poi chiarite, che potrebbero aver avuto in effetti delle
ripercussioni nel rapporto di RI 1 verso __________.”).
Alla luce di quanto appena
esposto, secondo questo Tribunale, a ragione la Cassa ha sospeso RI 1 dal
diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI e 44 lett. b OADI, visto che non vi era motivo tale da fare ritenere che
la prosecuzione del vecchio rapporto di lavoro non fosse più ragionevolmente
esigibile (cfr. consid. 2.3).
L’amministrazione ha
inflitto all’assicurato 31 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione.
In caso di abbandono di un
impiego, di regola, la durata della sanzione è proprio di almeno 31 giorni
(cfr. consid. 2.5).
Vista la lunga esperienza
professionale presso quel datore di lavoro, svolgendo da ultimo un’attività di
grande responsabilità, ciò che avrebbe dovuto imporre all'assicurato una
particolare prudenza prima di abbandonare il proprio impiego (cfr. STF
8C_219/2012 del 30 luglio 2012 riassunta al consid. 2.5), considerata pure la
difficile situazione attuale sul mercato del lavoro ticinese e tenuto conto del
margine di apprezzamento dall’amministrazione, che il giudice non può mettere
in discussione senza validi motivi (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA
2016.
Nr. 3 pag. 58 seg.;137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003), anche
l’entità della sanzione si rivela proporzionata (cfr. STCA 38.2012.65 del 6
febbraio 2013).
La decisione su
opposizione del 19 aprile 2016 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti