38.2016.28
No dt a ID x mancato periodo di contrib.Se rapp.d'impiego su+mesi con prest.lav.irreg.,ogni mese civ.di lavoro=mese intero contrib.Con un DL c.su chiamata di dur.ind.:ogni mese di lav.=mese int. di co
20 dicembre 2016Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2016.28
rs
Lugano
20 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 12 aprile 2016 la CassaCO 1CO 1 (in seguito la Cassa) ha confermato la
precedente decisione del 7 gennaio 2016 (cfr. doc. D=66) e ha negato a RI 1 il
diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, in
quanto il medesimo non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di
dodici mesi, bensì potendo dimostrare unicamente un periodo di contribuzione di
11 mesi e 1 giorno.
La Cassa ha così
argomentato il proprio provvedimento:
" (…)
Dalla tabella “calcolo mesi di contribuzione” si rivelano i
seguenti periodi lavorativi:
- __________ 28.01.2014
– 31.05.,2014
- __________ 12.01.2015
– 26.02.2015
- __________ 10.04.2015
– 15.05.-2015
- __________ 15.06.2015 – 29.07.2015
- __________ 15.09.2015 – 30.11.2015
Secondo la circolare Seco – Prassi-LADI – Mercato del lavoro / Associazione
contro la disoccupazione (TC), marginale B150a “Se vengono svolti impieghi
irregolari nel quadro di un unico contratto di lavoro (p.es. rapporto di lavoro
su chiamata), occorre computare tutti i mesi in cui si è lavorato come mesi
interi di contribuzione. Ciò vale anche quando durante un mese si è lavorato
soltanto per pochi giorni o addirittura solo un giorno e se nel corso del mese
precedente o successivo non si è lavorato. I mesi in cui non si è affatto
lavorato non sono considerati periodo di contribuzione (cfr. DTF 8C_20/2008 del
26.8.2008 e 8C_836/2008 del 29.1.2009).
Se invece il rapporto di lavoro inizia o si conclude nel corso
del mese, il periodo di contribuzione viene calcolato soltanto a partire dalla
data dell’inizio o fino al termine del lavoro secondo l’art. 11 cpv. 2 OADI
(calcolo pro rata)”.
Da quanto sopra, si evince che il lavoro svolto dal Signor RI 1
presso la ditta __________ è iniziato il 12 gennaio 2015 e terminato in data 15
maggio 2015, conseguentemente il mese di gennaio 2015 ed il mese di maggio non
possono essere considerati come mesi interi. Inoltre, come spiegato giustamente
dalla RA 1, il mese di marzo 2015 è escluso da questo rapporto di lavoro in
quanto l’assicurato non ha lavorato. Questo significa che nemmeno il mese di
aprile 2015 può essere riconosciuto come mese intero, in quanto il primo
periodo lavorativo si è interrotto nel mese di marzo 2015 e fino al 9 aprile
2015. Infatti il successivo lavoro è stato affidato al signor RI 1 unicamente a
partire dal 10 aprile 2015. Per ciò che attiene il contratto di lavoro con la __________,
l’assicurato durante il mese di agosto 2015 non ha lavorato neppure un giorno e
questo fino al 14 settembre 2015, non è possibile quindi considerare il mese di
agosto ed il mese di settembre 2015 come mese intero ma dal 15, giorno di ripresa
dell’attività lavorativa.
Per ciò che attiene il mese di dicembre 2015, il signor RI 1 non
ha lavorato nemmeno in giorno per la ditta __________. Egli ha usufruito delle
vacanze, come indicato dall’assicurato sul formulario IPA di dicembre 2015, dal
2 dicembre al 31 dicembre 2015. Per questo motivo, la cassa ha calcolato le
indennità delle ferie, scorporate nei precedenti mesi, in conformità con il
calcolo del guadagno intermedio.
A titolo abbondanziale precisiamo inoltre che, anche se si
dovessero considerare i mesi di aprile 2015 e settembre 2015 come mesi interi,
il periodo di contribuzione dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015,
risulterebbe essere di 11.940 mesi non sufficienti per ottenere un nuovo
diritto alle prestazioni. (…)” (Doc. B)
1.2. Contro questa decisione RI 1,
rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo
l’annullamento della medesima e il riconoscimento del diritto alle indennità di
disoccupazione dal 1° gennaio 2016, poiché risulterebbe dimostrato lo
svolgimento di un’attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi
(cfr.doc. I pag. 3).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:
" (…)
2. Nel caso di specie, contrariamente a quanto considerato dalla
cassa CO 1, riteniamo che sussistesse un rapporto di lavoro su chiamata fra il
signor RI 1 e la spett. __________, nonostante non ci fosse un contratto di
lavoro scritto, come d’altronde consentito dal codice delle obbligazioni (vedi
art. 320 CO).
A conferma di ciò, rileviamo che il signor RI 1 è stato chiamato
molto regolarmente dalla ditta, e ciò da gennaio a maggio 2015 (escluso il mese
di marzo). La relazione contrattuale si è interrotta, per ovvi motivi, quando
il signor RI 1 ha firmato un contratto di durata indeterminata con la spett. __________.
Il fatto che il datore di lavoro non abbia formalizzato il rapporto contrattuale
per iscritto con il signor RI 1 non deve pregiudicare i suoi diritti in ambito
della disoccupazione.
Inoltre, come indicato nella sentenza DTF 8C_836/2008 del
20.1.2009, consid. 3.3., nell’ambito di un unico contratto di lavoro su
chiamata, come nella presente fattispecie, ogni mese in cui il lavoratore ha
svolto un’attività deve essere considerato come mese intero di contribuzione.
Per questi motivi, insistiamo sul fatto che devono essere
conteggiati come mesi interi di contribuzione i mesi di gennaio, febbraio,
aprile e maggio 2015. Il mese di marzo, durante il quale non è stata svolta
alcuna attività dal signor RI 1, non viene conteggiato. Rileviamo che la Cassa CO
1 non ha contestato che il mese di febbraio 2015 debba essere considerato come
mese intero di contribuzione.
Prove. c.s.
3. Per quanto riguarda il contratto di lavoro di durata
indeterminata con la spett. __________, ribadiamo le osservazioni fatte al
punto 2. In effetti, il contratto di lavoro con la ditta __________ è stato
disdetto solo con scritto del 29 febbraio 2016 (doc. G) dal datore di lavoro.
Alla luce della giurisprudenza summenzionata, i mesi di giugno,
luglio, settembre, ottobre e novembre 2015 devono essere conteggiati come mesi
interi di contribuzione. Rileviamo che la Cassa CO 1, nella sua decisione su
opposizione, non ha contestato che i mesi di giugno e luglio 2015 debbano
essere considerati come mesi interi di contribuzione.
Prove: - disdetta contratto di lavoro da __________ (doc. G)
4. Per quanto riguarda il mese di dicembre 2015, osserviamo che il
contratto di lavoro con la spett. __________ era ancora in essere e che il
signor RI 1 ha usufruito in buona fede delle sue vacanze residue, su consiglio
di un collaboratore della Cassa CO 1, prima della fine del termine quadro. (…)”
(Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha
chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. Il 6 giugno 2016
l’assicurato, tramite il proprio rappresentante, ha comunicato di non avere
altri mezzi di prova da presentare, riconfermandosi integralmente nel proprio
ricorso (cfr.doc. V).
1.5. Il doc. V è stato trasmesso
per conoscenza alla parte resistente (cfr.doc. VI).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite è la
questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no abbia negato al ricorrente
il diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto, il medesimo non ha
adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi.
L’art. 9 cpv. 1 LADI
prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di
contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non
disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il
termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono
adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il cpv. 3 dell’art. 9 LADI
enuncia che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni
prima di tale giorno.
Secondo il cpv. 4 se il
termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo
l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente
applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge
non disponga altrimenti.
Riguardo all’art. 9 cpv. 4
LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 4 luglio 2012 consid. 4.2., pubblicata in DLA
2012.
N. 10 pag. 284.
2.2
L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1.
lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
2.
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10.
LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946.
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai
fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di
lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente
trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. STF
8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.2.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,
consid. 3a, pag. 88-89).
In una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza,
ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione
per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di
un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.
La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne
sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò,
deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario
è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova
dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Al
riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.
2.3
È considerato mese di
contribuzione ogni mese civile intero durante il quale l'assicurato è soggetto
a contribuzione (art. 11 cpv. 1 OADI), i periodi di contribuzione inferiori ad
un mese civile sono addizionati, 30 giorni civili essendo reputati un mese di
contribuzione (art. 11 cpv. 2 OADI); i periodi parificati ai periodi di contribuzione
(art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l'assicurato riscuote
un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso modo (art. 11 cpv. 3 OADI );
secondo giurisprudenza, per determinare i periodi di contribuzione, i giorni di
lavoro vengono di principio convertiti in giorni civili secondo il fattore 1,4
(cfr. DLA 1992 N. 1 pag. 70 consid. 3); in una sentenza pubblicata in DTF 122 V 256, questa
Corte, dopo essersi opposta ad una possibilità di arrotondamento di tali
valori, ha avuto modo di specificare che ogniqualvolta, applicando il fattore
di conversione 1,4 - atto a determinare il periodo di contribuzione computabile
in una settimana senza giorni festivi (7 : 5 = 1,4) -, il necessario periodo di
contribuzione non viene raggiunto solo per una frazione di giorno,
l'amministrazione deve stabilire esso fattore con maggiore precisione sull'arco
del mese, e ciò previa divisione dei 30 giorni civili (fittizi) mensili per il
numero di giorni effettivamente lavorabili nel mese in esame (cfr. DTF 122 V 263 segg.
consid. 5).
Al riguardo cfr. STF
8C_335/2016 del 23 agosto 2016 consid.. 3.1.; STF 8C_1/2011 del 5 settembre
2011.
consid. 3, STFA C 72/05 del 9 gennaio 2006 consid. 4; STFA C 216/02 del 24
luglio 2003.
Per quanto attiene al salario
concernente le vacanze, quest’ultimo secondo la giurisprudenza è preso in
considerazione, sotto il profilo dell’art. 11 cpv. 3 OADI, unicamente se si
riferisce a dei giorni di vacanza utilizzati durante il rapporto di lavoro. Per
contro, il versamento d’indennità di vacanza non prolunga, in relazione al
periodo minimo di attività sottoposta a contribuzione, i rapporti di impiego
che sono già terminati. E’ esclusa la commutazione delle indennità di vacanze in
giorni o settimane di vacanze (cfr. STF
8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 6; DTF 130 V 492 consid. 4. che ha
comportato il cambiamento della giurisprudenza sviluppata in DTF 112 V 226 consid.
2d).
Secondo la giurisprudenza,
inoltre, al fine di determinare i mesi di contribuzione è decisiva la durata
formale del rapporto di lavoro. Nel caso in cui un assicurato, nel quadro di un
rapporto di impiego che si estende su parecchi mesi, fornisca irregolarmente
una prestazione lavorativa, ogni mese civile in cui ha lavorato vale quale mese
di contribuzione, mentre ogni mese civile in cui, nel contesto del rapporto di
lavoro, non ha lavorato alcun giorno non viene considerato. Determinante per
stabilire il numero dei mesi di contribuzione è, pertanto, sapere se una
prestazione lavorativa la quale è espletata in varie volte a distanza di tempo venga
fornita nel quadro di un unico (ev. a tempo parziale) rapporto di lavoro oppure
sulla base di diversi singoli impieghi fondati ogni volta su un nuovo contratto
di lavoro (cfr. STF 8C_836/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 2.2.; STF
8C_20/2008 del 26 agosto 2008 consid. 4.1.; DTF 121 V 165).
2.4
Nella Prassi LADI ID p.ti
B149-B150a emessa nell’ottobre 2012 dalla Segreteria di Stato dell'economica
(SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire
un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo
2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57,
consid. 3° pag. 61), è stato sottolineato che:
" Calcolo
del periodo di contribuzione
Art. 11 OADI
B149 È considerato mese di contribuzione ogni mese civile
intero durante il quale l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro. A
tale proposito è irrilevante il modo in cui egli è stato occupato: regolarmente
o irregolarmente, a ore o alla giornata, a tempo parziale o a tempo pieno (p.
es. contratto di lavoro su chiamata, contratto ad interim o temporaneo presso
la stessa agenzia). Se l’assicurato ha lavorato per lo stesso datore di lavoro
e per tutti i mesi, può essere computata l’intera durata del rapporto di
lavoro. I periodi in cui l’assicurato non ha potuto accettare un impiego in
seguito ad esempio a malattia o infortunio sono altresì considerati periodi di
contribuzione (B164).
B150 I periodi di contribuzione inferiori a un mese civile
intero vengono addizionati. 30 giorni civili sono considerati un mese di
contribuzione. Se l’inizio o la fine dell’attività soggetta a contribuzione non
coincide con l’inizio o la fine di un mese civile, i giorni lavorativi corrispondenti
vengono convertiti in giorni civili mediante il fattore 1,4. Sono considerati
giorni lavorativi soltanto i giorni dal lunedì al venerdì. Vengono pure
convertiti in periodi di contribuzione i giorni lavorativi in cui l’assicurato
non ha lavorato durante il rapporto di lavoro. I giorni di lavoro che
coincidono con un sabato o una domenica sono considerati giorni lavorativi se
in totale non superano 5 giorni di lavoro a settimana. Il fattore summenzionato
è il risultato della conversione dei 5 giorni lavorativi in 7 giorni civili (7
: 5 = 1.4).
ð Esempio
Secondo l’attestato del datore di lavoro, il rapporto di
lavoro è
durato
complessivamente dal 17.2. al 15.8.2012:
17.2
-28.2. = 8 giorni lavorativi x 1,4 = 11,2
giorni lavorativi
1.3
– 31.7. = 5 mesi
1.8
– 15.8. = 11 giorni lavorativi x 1, 4 =
15,4 giorni civili
Il periodo di contribuzione equivale pertanto a
5.
mesi e 26,6 giorni civili.
Periodo di contribuzione in caso di impieghi irregolari nel
quadro di un unico contratto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro
B150a Se vengono svolti impieghi irregolari nel quadro di
un unico contratto di lavoro (p. es. rapporti di lavoro su chiamata), occorre computare
tutti i mesi in cui si è lavorato come mesi interi di contribuzione. Ciò vale
anche quando durante un mese si è lavorato soltanto per pochi giorni o
addirittura solo un giorno e se nel corso del mese precedente o successivo non
si è lavorato. I mesi in cui non si è affatto lavorato non sono considerati
periodo di contribuzione (cfr. DTF 8C_20/2008 del 26.8.2008 e 8C_836/2008 del
29.1
).
Se invece il rapporto di lavoro inizia o si conclude nel corso di
un mese, il periodo di contribuzione viene calcolato soltanto a partire dalla
data dell’inizio o fino al termine del lavoro secondo l’art. 11 cpv. 2 OADI
(calcolo pro rata).
ð Esempio
È stato convenuto contrattualmente che la lavoratrice sia occupata
in un lavoro su chiamata a partire dall’8.3. Dopo aver effettuato un paio di
impieghi irregolari, la lavoratrice è stata informata dal datore di lavoro che
dopo il 10.8. non sarebbe più stata chiamata.
RI A = periodo d’impiego effettivo PC = periodo di
contribuzione
Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto
8.3
10.8
RI A RI A
RI A
---------- --------- ------------------------------
PC Periodo
di contribuzione “
(La sottolineatura è del redattore)
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992.
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988
pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato
che:
"
Simili atti servono a favorire
un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento.
Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei
cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa
amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le
istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che l’assicurato si è annunciato in disoccupazione
il 1° gennaio 2014 dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr.doc.
1) dopo aver lavorato per la __________ dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2013
in qualità di aiuto gessatore (cfr. doc. 2, 3, 4, 6).
Nel periodo dal 28 gennaio
2014.
al 30 giugno 2014 egli ha conseguito guadagno intermedio lavorando presso
la __________, __________ (cfr. doc. 9-20).
L’Ufficio regionale di
collocamento di __________ ha, poi, assegnato al ricorrente uno stage di
formazione a tempo pieno presso la __________ di __________ per il lasso di
tempo 1° ottobre – 31 dicembre 2014 (cfr.doc. 25; 27; 29; 31).
La __________ ha in
seguito impiegato l’insorgente dal mese di gennaio 2015. Nell’attestato di
guadagno intermedio la ditta ha indicato che il primo giorno in cui
l’assicurato ha lavorato alle sue dipendenze è stato il 12 gennaio 2015 (cfr.
doc. 33).
L’assicurato ha pure
lavorato per questa società nel mese di febbraio 2015 (cfr. doc. 35, 36, 37),
nel mese di aprile 2015 - dal 10 del mese (cfr.doc. 41, 42) - e nel mese di
maggio 2015 - dal 4 al 15 maggio (cfr.doc. 44, 45).
Il 19 maggio 2015 il Dr.
med. __________, FMH medicina interna, ha attestato che il ricorrente ha dovuto
interrompere il lavoro intermedio che stava svolgendo presso la __________ a
causa di problemi di salute (cfr.doc. 46). In effetti il medesimo medico, il 21
maggio 2015, ha certificato che l’assicurato era inabile al lavoro al 100% per
malattia dal 18 al 26 maggio 2015 (cfr.doc. 47).
L’insorgente, il 26 maggio
2015, ha scritto alla Cassa quanto segue:
" (…) vi
informo che per problemi di salute ho dovuto interrompere il guadagno
intermedio presso la ditta __________ di __________.
Purtroppo dopo un lungo periodo di prova,
mi sono reso conto che questo lavoro non ha soddisfatto le mie aspettative.
Spero vivamente di avere presto la
possibilità, di continuare a svolgere il lavoro come gessatore in quanto mi
sentivo realizzato.
(…)” (doc. 48)
Il 15 giugno 2015
l’assicurato ha concluso con la __________ di __________ un contratto di lavoro
su chiamata di durata indeterminata con effetto da quello stesso giorno. Egli è
stato assunto quale aiuto pittore. Lo stipendio lordo concordato ammontava a
fr. 25.74 lordi all’ora (fr. 22.68 lordi all’ora compresa 13° mensilità + 3.9%
festività + 9.56% vacanze, cfr. doc. 50).
Il ricorrente ha lavorato
per la Sagl dal 15 giugno al 29 luglio 2015 (cfr.doc. 51, 53) e dal 15
settembre al 30 novembre 2015 (cfr. doc. 58, 60, 62).
L’assicurato, alla
conclusione del termine quadro per la riscossione delle prestazioni 1 gennaio
2014.
– 31 dicembre 2015, ha nuovamente postulato la concessione di indennità di
disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2016. Dalla relativa domanda
allestita il 4 gennaio 2016 si evince che il rapporto di lavoro con la __________
iniziato il 15 gennaio 2015 era ancora in essere (cfr. doc. 65).
La __________ ha infatti
disdetto il rapporto di impiego a decorrere dal 29 febbraio 2016 (cfr.doc. G).
La Cassa con decisione del
7.
gennaio 2016 ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a
decorrere dal 1° gennaio 2016, in quanto il medesimo non ha adempiuto il
periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, potendo dimostrare unicamente
un periodo di contribuzione di 11 mesi e 1 giorno (cfr. doc. D=66).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 12 aprile 2016 (cfr. doc. B;
consid. 1.1.).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la Cassa ha negato
all’assicurato l’adempimento del periodo di contribuzione minimo di dodici mesi
di cui all’art. 13 cpv. 1 LADI nel termine quadro 1° gennaio 2014 – 31 dicembre
2015.
considerando i seguenti periodi di attività lavorativa:
- __________
28.01.2014
– 31.05.2014
- __________
12.01.2015
– 26.02.2015
- __________ 10.04.2015
– 15.05.2015
- __________
15.06.2015
– 29.07.2015
- __________ 15.09.2015
– 30.11.2015 (cfr. doc. B; III)
La parte resistente,
facendo riferimento a tali periodi, ha più specificatamente ritenuto, nella
decisione del 7 gennaio 2016, che l’insorgente abbia svolto un’attività
soggetta a contribuzione per 11 mesi e 1 giorno (cfr.doc. D=66).
Nella risposta la Cassa ha
corretto quanto sopra in 11 mesi e 6 giorni (cfr. doc. III).
Al riguardo l’amministrazione
ha precisato che, siccome il lavoro per la ditta __________ è iniziato il 12
gennaio 2015 e terminato il 15 maggio 2015, questi due mesi non possono essere
considerati come mesi interi. Inoltre il mese di marzo 2015 è escluso dal
computo in quanto l’assicurato non ha lavorato. A mente della Cassa, di conseguenza,
nemmeno il mese di aprile 2015 può essere riconosciuto come mese intero, visto
che il primo periodo lavorativo si è interrotto da marzo al 9 aprile 2015. Il successivo
lavoro stato affidato al ricorrente il 10 aprile 2015.
La parte resistente, per
quanto attiene al contratto di impiego con la __________, ha evidenziato che,
non avendo l’assicurato lavorato nemmeno un giorno nel mese di agosto 2015 fino
al 14 settembre 2015, neppure è possibile considerare come mesi interi i mesi
di agosto e settembre 2015.
In relazione al mese di
dicembre 2015 in cui l’insorgente non ha mai lavorato, bensì ha dichiarato di
aver effettuato vacanza dal 2 al 31 dicembre 2015, la Cassa ha tenuto conto
delle indennità delle ferie scorporate nei precedenti mesi (cfr. doc. B; III).
Dalla documentazione agli
atti risulta che le obiezioni in merito ai periodi di contribuzione effettuati
nel termine quadro determinante – 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015 –
riguardano le attività lavorative svolte per la __________ e per la __________.
Ne discende che incontestato
è invece il periodo di contribuzione effettuato presso la __________ dove
l’insorgente ha lavorato, conseguendo guadagno intermedio, dal 28 gennaio al 31
maggio 2014 (cfr. consid. 2.5.), pari a 4 mesi e 5,6 giorni (4 giorni lavorativi
dal 28 al 31 gennaio 2014 - cfr. doc. 10 – x 1,4, cfr. consid. 2.4.; 2.3.).
Come visto sopra (cfr.
consid. 2.3.; 2.4.), secondo la giurisprudenza e le direttive della SECO quando
un assicurato, nel quadro di un rapporto di impiego che si estende su parecchi
mesi, fornisce irregolarmente una prestazione lavorativa (ad esempio nel
contesto di un contratto di lavoro su chiamata), ogni mese civile in cui ha
lavorato vale quale mese di contribuzione, mentre ogni mese civile in cui, nel
contesto del rapporto di lavoro, non ha lavorato alcun giorno non viene
considerato. Determinante per stabilire il numero dei mesi di contribuzione è,
pertanto, sapere se una prestazione lavorativa la quale è espletata in varie
volte a distanza di tempo venga fornita nel quadro di un unico (ev. a
tempo parziale) rapporto di lavoro oppure sulla base di diversi singoli
impieghi fondati ogni volta su un nuovo contratto di lavoro (cfr. STF
8C_836/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 2.2.; STF 8C_20/2008 del 26 agosto 2008
consid. 4.1.; DTF 121 V 165).
In concreto l’assicurato,
il 15 giugno 2015, ha concluso con la __________ un contratto di lavoro su
chiamata per una durata indeterminata (cfr. doc. 50). Pertanto l’attività
svolta per questo datore di lavoro, benché irregolare a seconda degli incarichi
affidatigli, è stata fornita sulla base di un solo e unico contratto di
impiego.
In applicazione della
giurisprudenza appena esposta, occorre quindi considerare, a differenza di
quanto stabilito dalla Cassa, quali mesi interi di contribuzione per l’attività
lavorativa svolta per la __________, oltre ai mesi di ottobre e novembre
2015.
in cui l’assicurato è stato impiegato per tutto il mese (cfr. doc. 60;
62), anche i mesi di luglio e settembre 2015 in cui ha lavorato anche se
non per gli interi mesi (cfr. doc. 53, 58).
Per il mese di giugno
2015, invece, va ritenuto quale periodo di contribuzione il lasso di tempo dal
15.
al 30 del mese, in quanto, da un lato, il contratto con la __________ è
iniziato soltanto il 15 (cfr. doc. 50, 51), dall’altro, in virtù del contratto
di lavoro su chiamata di durata indeterminata, la parte del mese di giugno 2015
a decorrere dall’inizio del rapporto di lavoro deve essere tenuta conto
interamente (calcolo pro rata; cfr. consid. 2.4.).
Il mese di agosto 2015, a
ragione, non è stato considerato, non avendo il ricorrente effettuato alcun
giorno di lavoro (cfr. doc. 56).
Pure rettamente non è
stato tenuto conto, al fine del computo del periodo di contribuzione, del mese
di dicembre 2015 in cui l’assicurato non ha lavorato ma ha effettuato vacanza
(cfr. doc. 63).
In effetti in casu si è
confrontati con un contratto di lavoro su chiamata in cui per definizione, da
una parte, non è stabilito anticipatamente in che misura il dipendente venga
impiegato effettivamente, dall’altra, l’assenza momentanea di lavoro risulta
concordata - perlomeno implicitamente - contrattualmente (cfr. STF 8C_656/2014
del 10 novembre 2015, pubblicata in DLA 2015 N. 13 pag. 330 e SVR 2016 ALV Nr.
1.
pag. 1, STF 8C_318/2014 del 21 maggio 2015, pubblicata in SVR 2015 ALV Nr. 12
pag. 36), e l’indennità per vacanze è compresa nello stipendio lordo orario di
fr. 25.74 (cfr. doc. 50; cfr. consid. 2.3.).
L’assicurato, inoltre, non
ha lavorato in alcun giorno del mese di dicembre 2015.
In simili condizioni, va
ritenuto che durante l’attività lavorativa per la __________ l’assicurato ha
adempiuto un periodo di contribuzione di 4 mesi (luglio, settembre,
ottobre e novembre 2015) e 16,8 giorni (12 giorni lavorativi dal 15 al
30.
giugno 2015 x 1,4, cfr. consid. 2.4.; 2.3.).
Dalla somma di questi 4
mesi e 16,8 giorni con i mesi contribuzione presso la __________ nel 2014 di 4
mesi e 5,6 giorni, si ottiene un periodo di contribuzione di 8 mesi e 22,4
giorni.
2.7
L’assicurato, nella prima
parte dell’anno 2015, ha lavorato pure per la __________, e meglio dal 12
gennaio al 15 maggio 2015, fatta eccezione per il mese di marzo 2015 in cui non
ha svolto alcun giorno di attività lavorativa (cfr. consid. 2.5.; doc. 33, 36,
38, 42, 45).
Nel ricorso l’insorgente,
tramite il proprio rappresentante, ha asserito che con la __________ sussisteva
un rapporto di lavoro su chiamata, nonostante non ci fosse un contratto di
lavoro scritto, che si è interrotto quando il medesimo ha firmato il contratto
di durata indeterminata con la __________ (cfr.doc. I pag. 3).
Le carte processuali,
tuttavia, non consentono di rispondere alla questione di sapere se la
collaborazione tra l’assicurato e la __________ si fondava su di un unico
contratto, benché verbale, oppure se ogni qualvolta in cui egli è stato
chiamato ad effettuare un lavoro è stato concluso un singolo specifico accordo.
Nell’ipotesi in cui da
ulteriori accertamenti risulti che l’attività lavorativa svolta per la __________
- da gennaio a maggio 2015 - è stata effettuata sulla base di un solo e unico
contratto, occorre pure chiarire quando quest’ultimo è iniziato.
Se il contratto è stato
concluso a fine dicembre 2014/inizio gennaio 2015 (al riguardo va ricordato che
l’assicurato da ottobre a dicembre 2014 ha svolto presso tale ditta uno stage
di formazione finanziato dalla LADI; cfr. consid. 2.5.) con effetto da inizio
gennaio 2015, l’intero mese di gennaio 2015, indipendentemente dal fatto che
l’insorgente non abbia lavorato tutto il mese, andrà considerato quale mese di contribuzione,
così come pure gli interi mesi di febbraio e di aprile 2015 (cfr. consid.2.3.,
2.4
).
Il mese di marzo 2015 non
può essere computato in quanto il ricorrente mai ha lavorato.
Il mese di maggio 2015
andrà tenuto conto solamente fino al 15, in quanto in seguito la collaborazione
con la __________ è stata interrotta per motivi di salute (cfr. consid. 2.5.),
per complessivi 14 giorni (10 giorni lavorativi dal 1° al 15 maggio 2015 x 1,4).
Ne discende che qualora
con la __________ sia stato concluso un unico contratto di impiego per tutto il
lasso di tempo in cui l’assicurato ha lavorato per la ditta e tale contratto
sia venuto in essere dall’inizio di gennaio 2015, il periodo di contribuzione
presso la menzionata società corrisponderà a 3 mesi (gennaio, febbraio e aprile
2015) e 14 giorni.
In tale caso si dovrà
concludere che il ricorrente nel termine quadro 1° gennaio 2014 – 31 dicembre
2015.
ha ossequiato il presupposto relativo al periodo di contribuzione minimo
di dodici mesi di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI, avendo
adempiuto un periodo di contribuzione di 12 mesi e 6,4 giorni (8 mesi e 22,4
giorni presso __________ e __________ + 3 mesi e 14 giorni presso __________).
Nel caso in cui, per
contro, il contratto con la __________ sia stato stipulato con effetto solo dal
12.
gennaio 2015, si potranno considerare quali mesi di contribuzione interi
unicamente i mesi di febbraio e aprile 2016.
Per gennaio 2015 andrà
tenuto conto di 21 giorni (15 giorni lavorativi dal 12 al 31 gennaio 2015 x
1,4) dalla cui somma con i 14 giorni di maggio 2015 si otterrà 1 mese e 5
giorni, ossia globalmente, dal 12 gennaio al 15 maggio 2015, 3 mesi e 5 giorni
di contribuzione.
Complessivamente,
nell’ipotesi di un unico contratto con la __________ concluso dal 12 gennaio
2015, l’assicurato avrà adempiuto un periodo di contribuzione di 11 mesi e 27,4
giorni (8 mesi e 22,4 giorni presso __________ e __________ + 3 mesi e 5 giorni
presso __________) che non raggiunge il periodo minimo di dodici mesi previsto
dalla LADI.
A maggior ragione, infine,
se dovesse risultare che ogni prestazione lavorativa effettuata dall’assicurato
per la __________ si fondava ogni volta su di uno specifico contratto singolo,
il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi non può essere considerato
ossequiato.
In effetti in questa
ipotesi nemmeno il mese di febbraio 2015 in cui l’assicurato ha lavorato fino
al 26 (cfr. doc. 36), né il mese di aprile 2015 in cui il medesimo ha lavorato
dal 10 aprile 2015 (cfr. doc. 42) possono essere considerati quali mesi interi
di contribuzione, bensì andranno computati 26,6 giorni per febbraio 2015 (19
giorni lavorativi dal 1° al 26 febbraio 2015 x 1,4) e 21 giorni per aprile
2015.
(15 giorni lavorativi dal 10 al 30 aprile 2015 x 1,4).
Ne consegue che presso la __________
il ricorrente, in tal caso, avrà effettuato un periodo di contribuzione di 2
mesi e 22,6 giorni.
Ritenuti anche gli altri
periodi lavorativi, il periodo di contribuzione ammonterà a soli 11 mesi e 15
giorni (8 mesi e 22,4 giorni presso __________ e __________ + 2 mesi e 22,6
giorni presso __________).
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su opposizione del 12 aprile 2016 va dunque annullata e
gli atti rinviati alla Cassa affinché disponga degli ulteriori accertamenti
sulla base di quanto indicato da questa Corte e, sulla scorta delle
relative risultanze, si pronunci nuovamente circa l’adempimento o meno del
periodo di contribuzione minimo di dodici mesi da parte dell’assicurato nel
termine quadro 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015.
2.8
Il ricorrente, vincente in
causa, rappresentato da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto
all'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA;
30.
Lptca; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015 consid. 7; STF 8C_721/2009 del
27.
aprile 2010 consid. 8; DTF 135 V 473; DTF 126 V 12 consid. 2.; STCA
38.2013.2
dell’11 settembre 2013 consid. 2.12.; STCA 38.2012.26 del 16 gennaio
2013.
consid. 2.12.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione del 12 aprile 2016 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.7.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà, inoltre,
all’assicurato l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti