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Decisione

38.2016.28

No dt a ID x mancato periodo di contrib.Se rapp.d'impiego su+mesi con prest.lav.irreg.,ogni mese civ.di lavoro=mese intero contrib.Con un DL c.su chiamata di dur.ind.:ogni mese di lav.=mese int. di co

20 dicembre 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Il 6 giugno 2016

l’assicurato, tramite il proprio rappresentante, ha comunicato di non avere

altri mezzi di prova da presentare, riconfermandosi integralmente nel proprio

ricorso (cfr.doc. V).

1.5. Il doc. V è stato trasmesso

per conoscenza alla parte resistente (cfr.doc. VI).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no abbia negato al ricorrente

il diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto, il medesimo non ha

adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi.

L’art. 9 cpv. 1 LADI

prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di

contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non

disponga altrimenti.

In virtù del cpv. 2 il

termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono

adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il cpv. 3 dell’art. 9 LADI

enuncia che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni

prima di tale giorno.

Secondo il cpv. 4 se il

termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo

l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente

applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge

non disponga altrimenti.

Riguardo all’art. 9 cpv. 4

LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 4 luglio 2012 consid. 4.2., pubblicata in DLA

2012.

N. 10 pag. 284.

2.2

L'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è

liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.

1.

lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art.

2.

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10.

LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946.

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante

almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai

fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di

lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente

trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. STF

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.2.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,

consid. 3a, pag. 88-89).

In una sentenza

pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza,

ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione

per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di

un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.

La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne

sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò,

deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario

è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova

dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Al

riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.

2.3

È considerato mese di

contribuzione ogni mese civile intero durante il quale l'assicurato è soggetto

a contribuzione (art. 11 cpv. 1 OADI), i periodi di contribuzione inferiori ad

un mese civile sono addizionati, 30 giorni civili essendo reputati un mese di

contribuzione (art. 11 cpv. 2 OADI); i periodi parificati ai periodi di contribuzione

(art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l'assicurato riscuote

un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso modo (art. 11 cpv. 3 OADI );

secondo giurisprudenza, per determinare i periodi di contribuzione, i giorni di

lavoro vengono di principio convertiti in giorni civili secondo il fattore 1,4

(cfr. DLA 1992 N. 1 pag. 70 consid. 3); in una sentenza pubblicata in DTF 122 V 256, questa

Corte, dopo essersi opposta ad una possibilità di arrotondamento di tali

valori, ha avuto modo di specificare che ogniqualvolta, applicando il fattore

di conversione 1,4 - atto a determinare il periodo di contribuzione computabile

in una settimana senza giorni festivi (7 : 5 = 1,4) -, il necessario periodo di

contribuzione non viene raggiunto solo per una frazione di giorno,

l'amministrazione deve stabilire esso fattore con maggiore precisione sull'arco

del mese, e ciò previa divisione dei 30 giorni civili (fittizi) mensili per il

numero di giorni effettivamente lavorabili nel mese in esame (cfr. DTF 122 V 263 segg.

consid. 5).

Al riguardo cfr. STF

8C_335/2016 del 23 agosto 2016 consid.. 3.1.; STF 8C_1/2011 del 5 settembre

2011.

consid. 3, STFA C 72/05 del 9 gennaio 2006 consid. 4; STFA C 216/02 del 24

luglio 2003.

Per quanto attiene al salario

concernente le vacanze, quest’ultimo secondo la giurisprudenza è preso in

considerazione, sotto il profilo dell’art. 11 cpv. 3 OADI, unicamente se si

riferisce a dei giorni di vacanza utilizzati durante il rapporto di lavoro. Per

contro, il versamento d’indennità di vacanza non prolunga, in relazione al

periodo minimo di attività sottoposta a contribuzione, i rapporti di impiego

che sono già terminati. E’ esclusa la commutazione delle indennità di vacanze in

giorni o settimane di vacanze (cfr. STF

8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 6; DTF 130 V 492 consid. 4. che ha

comportato il cambiamento della giurisprudenza sviluppata in DTF 112 V 226 consid.

2d).

Secondo la giurisprudenza,

inoltre, al fine di determinare i mesi di contribuzione è decisiva la durata

formale del rapporto di lavoro. Nel caso in cui un assicurato, nel quadro di un

rapporto di impiego che si estende su parecchi mesi, fornisca irregolarmente

una prestazione lavorativa, ogni mese civile in cui ha lavorato vale quale mese

di contribuzione, mentre ogni mese civile in cui, nel contesto del rapporto di

lavoro, non ha lavorato alcun giorno non viene considerato. Determinante per

stabilire il numero dei mesi di contribuzione è, pertanto, sapere se una

prestazione lavorativa la quale è espletata in varie volte a distanza di tempo venga

fornita nel quadro di un unico (ev. a tempo parziale) rapporto di lavoro oppure

sulla base di diversi singoli impieghi fondati ogni volta su un nuovo contratto

di lavoro (cfr. STF 8C_836/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 2.2.; STF

8C_20/2008 del 26 agosto 2008 consid. 4.1.; DTF 121 V 165).

2.4

Nella Prassi LADI ID p.ti

B149-B150a emessa nell’ottobre 2012 dalla Segreteria di Stato dell'economica

(SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire

un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.

art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo

2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57,

consid. 3° pag. 61), è stato sottolineato che:

" Calcolo

del periodo di contribuzione

Art. 11 OADI

B149 È considerato mese di contribuzione ogni mese civile

intero durante il quale l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro. A

tale proposito è irrilevante il modo in cui egli è stato occupato: regolarmente

o irregolarmente, a ore o alla giornata, a tempo parziale o a tempo pieno (p.

es. contratto di lavoro su chiamata, contratto ad interim o temporaneo presso

la stessa agenzia). Se l’assicurato ha lavorato per lo stesso datore di lavoro

e per tutti i mesi, può essere computata l’intera durata del rapporto di

lavoro. I periodi in cui l’assicurato non ha potuto accettare un impiego in

seguito ad esempio a malattia o infortunio sono altresì considerati periodi di

contribuzione (B164).

B150 I periodi di contribuzione inferiori a un mese civile

intero vengono addizionati. 30 giorni civili sono considerati un mese di

contribuzione. Se l’inizio o la fine dell’attività soggetta a contribuzione non

coincide con l’inizio o la fine di un mese civile, i giorni lavorativi corrispondenti

vengono convertiti in giorni civili mediante il fattore 1,4. Sono considerati

giorni lavorativi soltanto i giorni dal lunedì al venerdì. Vengono pure

convertiti in periodi di contribuzione i giorni lavorativi in cui l’assicurato

non ha lavorato durante il rapporto di lavoro. I giorni di lavoro che

coincidono con un sabato o una domenica sono considerati giorni lavorativi se

in totale non superano 5 giorni di lavoro a settimana. Il fattore summenzionato

è il risultato della conversione dei 5 giorni lavorativi in 7 giorni civili (7

: 5 = 1.4).

ð Esempio

Secondo l’attestato del datore di lavoro, il rapporto di

lavoro è

durato

complessivamente dal 17.2. al 15.8.2012:

17.2

-28.2. = 8 giorni lavorativi x 1,4 = 11,2

giorni lavorativi

1.3

– 31.7. = 5 mesi

1.8

– 15.8. = 11 giorni lavorativi x 1, 4 =

15,4 giorni civili

Il periodo di contribuzione equivale pertanto a

5.

mesi e 26,6 giorni civili.

Periodo di contribuzione in caso di impieghi irregolari nel

quadro di un unico contratto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro

B150a Se vengono svolti impieghi irregolari nel quadro di

un unico contratto di lavoro (p. es. rapporti di lavoro su chiamata), occorre computare

tutti i mesi in cui si è lavorato come mesi interi di contribuzione. Ciò vale

anche quando durante un mese si è lavorato soltanto per pochi giorni o

addirittura solo un giorno e se nel corso del mese precedente o successivo non

si è lavorato. I mesi in cui non si è affatto lavorato non sono considerati

periodo di contribuzione (cfr. DTF 8C_20/2008 del 26.8.2008 e 8C_836/2008 del

29.1

).

Se invece il rapporto di lavoro inizia o si conclude nel corso di

un mese, il periodo di contribuzione viene calcolato soltanto a partire dalla

data dell’inizio o fino al termine del lavoro secondo l’art. 11 cpv. 2 OADI

(calcolo pro rata).

ð Esempio

È stato convenuto contrattualmente che la lavoratrice sia occupata

in un lavoro su chiamata a partire dall’8.3. Dopo aver effettuato un paio di

impieghi irregolari, la lavoratrice è stata informata dal datore di lavoro che

dopo il 10.8. non sarebbe più stata chiamata.

RI A = periodo d’impiego effettivo PC = periodo di

contribuzione

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto

8.3

10.8

RI A RI A

RI A

---------- --------- ------------------------------

PC Periodo

di contribuzione “

(La sottolineatura è del redattore)

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992.

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009

del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato

che:

"

Simili atti servono a favorire

un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento.

Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei

cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa

amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le

istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che l’assicurato si è annunciato in disoccupazione

il 1° gennaio 2014 dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr.doc.

1) dopo aver lavorato per la __________ dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2013

in qualità di aiuto gessatore (cfr. doc. 2, 3, 4, 6).

Nel periodo dal 28 gennaio

2014.

al 30 giugno 2014 egli ha conseguito guadagno intermedio lavorando presso

la __________, __________ (cfr. doc. 9-20).

L’Ufficio regionale di

collocamento di __________ ha, poi, assegnato al ricorrente uno stage di

formazione a tempo pieno presso la __________ di __________ per il lasso di

tempo 1° ottobre – 31 dicembre 2014 (cfr.doc. 25; 27; 29; 31).

La __________ ha in

seguito impiegato l’insorgente dal mese di gennaio 2015. Nell’attestato di

guadagno intermedio la ditta ha indicato che il primo giorno in cui

l’assicurato ha lavorato alle sue dipendenze è stato il 12 gennaio 2015 (cfr.

doc. 33).

L’assicurato ha pure

lavorato per questa società nel mese di febbraio 2015 (cfr. doc. 35, 36, 37),

nel mese di aprile 2015 - dal 10 del mese (cfr.doc. 41, 42) - e nel mese di

maggio 2015 - dal 4 al 15 maggio (cfr.doc. 44, 45).

Il 19 maggio 2015 il Dr.

med. __________, FMH medicina interna, ha attestato che il ricorrente ha dovuto

interrompere il lavoro intermedio che stava svolgendo presso la __________ a

causa di problemi di salute (cfr.doc. 46). In effetti il medesimo medico, il 21

maggio 2015, ha certificato che l’assicurato era inabile al lavoro al 100% per

malattia dal 18 al 26 maggio 2015 (cfr.doc. 47).

L’insorgente, il 26 maggio

2015, ha scritto alla Cassa quanto segue:

" (…) vi

informo che per problemi di salute ho dovuto interrompere il guadagno

intermedio presso la ditta __________ di __________.

Purtroppo dopo un lungo periodo di prova,

mi sono reso conto che questo lavoro non ha soddisfatto le mie aspettative.

Spero vivamente di avere presto la

possibilità, di continuare a svolgere il lavoro come gessatore in quanto mi

sentivo realizzato.

(…)” (doc. 48)

Il 15 giugno 2015

l’assicurato ha concluso con la __________ di __________ un contratto di lavoro

su chiamata di durata indeterminata con effetto da quello stesso giorno. Egli è

stato assunto quale aiuto pittore. Lo stipendio lordo concordato ammontava a

fr. 25.74 lordi all’ora (fr. 22.68 lordi all’ora compresa 13° mensilità + 3.9%

festività + 9.56% vacanze, cfr. doc. 50).

Il ricorrente ha lavorato

per la Sagl dal 15 giugno al 29 luglio 2015 (cfr.doc. 51, 53) e dal 15

settembre al 30 novembre 2015 (cfr. doc. 58, 60, 62).

L’assicurato, alla

conclusione del termine quadro per la riscossione delle prestazioni 1 gennaio

2014.

– 31 dicembre 2015, ha nuovamente postulato la concessione di indennità di

disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2016. Dalla relativa domanda

allestita il 4 gennaio 2016 si evince che il rapporto di lavoro con la __________

iniziato il 15 gennaio 2015 era ancora in essere (cfr. doc. 65).

La __________ ha infatti

disdetto il rapporto di impiego a decorrere dal 29 febbraio 2016 (cfr.doc. G).

La Cassa con decisione del

7.

gennaio 2016 ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a

decorrere dal 1° gennaio 2016, in quanto il medesimo non ha adempiuto il

periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, potendo dimostrare unicamente

un periodo di contribuzione di 11 mesi e 1 giorno (cfr. doc. D=66).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 12 aprile 2016 (cfr. doc. B;

consid. 1.1.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la Cassa ha negato

all’assicurato l’adempimento del periodo di contribuzione minimo di dodici mesi

di cui all’art. 13 cpv. 1 LADI nel termine quadro 1° gennaio 2014 – 31 dicembre

2015.

considerando i seguenti periodi di attività lavorativa:

- __________

28.01.2014

– 31.05.2014

- __________

12.01.2015

– 26.02.2015

- __________ 10.04.2015

– 15.05.2015

- __________

15.06.2015

– 29.07.2015

- __________ 15.09.2015

– 30.11.2015 (cfr. doc. B; III)

La parte resistente,

facendo riferimento a tali periodi, ha più specificatamente ritenuto, nella

decisione del 7 gennaio 2016, che l’insorgente abbia svolto un’attività

soggetta a contribuzione per 11 mesi e 1 giorno (cfr.doc. D=66).

Nella risposta la Cassa ha

corretto quanto sopra in 11 mesi e 6 giorni (cfr. doc. III).

Al riguardo l’amministrazione

ha precisato che, siccome il lavoro per la ditta __________ è iniziato il 12

gennaio 2015 e terminato il 15 maggio 2015, questi due mesi non possono essere

considerati come mesi interi. Inoltre il mese di marzo 2015 è escluso dal

computo in quanto l’assicurato non ha lavorato. A mente della Cassa, di conseguenza,

nemmeno il mese di aprile 2015 può essere riconosciuto come mese intero, visto

che il primo periodo lavorativo si è interrotto da marzo al 9 aprile 2015. Il successivo

lavoro stato affidato al ricorrente il 10 aprile 2015.

La parte resistente, per

quanto attiene al contratto di impiego con la __________, ha evidenziato che,

non avendo l’assicurato lavorato nemmeno un giorno nel mese di agosto 2015 fino

al 14 settembre 2015, neppure è possibile considerare come mesi interi i mesi

di agosto e settembre 2015.

In relazione al mese di

dicembre 2015 in cui l’insorgente non ha mai lavorato, bensì ha dichiarato di

aver effettuato vacanza dal 2 al 31 dicembre 2015, la Cassa ha tenuto conto

delle indennità delle ferie scorporate nei precedenti mesi (cfr. doc. B; III).

Dalla documentazione agli

atti risulta che le obiezioni in merito ai periodi di contribuzione effettuati

nel termine quadro determinante – 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015 –

riguardano le attività lavorative svolte per la __________ e per la __________.

Ne discende che incontestato

è invece il periodo di contribuzione effettuato presso la __________ dove

l’insorgente ha lavorato, conseguendo guadagno intermedio, dal 28 gennaio al 31

maggio 2014 (cfr. consid. 2.5.), pari a 4 mesi e 5,6 giorni (4 giorni lavorativi

dal 28 al 31 gennaio 2014 - cfr. doc. 10 – x 1,4, cfr. consid. 2.4.; 2.3.).

Come visto sopra (cfr.

consid. 2.3.; 2.4.), secondo la giurisprudenza e le direttive della SECO quando

un assicurato, nel quadro di un rapporto di impiego che si estende su parecchi

mesi, fornisce irregolarmente una prestazione lavorativa (ad esempio nel

contesto di un contratto di lavoro su chiamata), ogni mese civile in cui ha

lavorato vale quale mese di contribuzione, mentre ogni mese civile in cui, nel

contesto del rapporto di lavoro, non ha lavorato alcun giorno non viene

considerato. Determinante per stabilire il numero dei mesi di contribuzione è,

pertanto, sapere se una prestazione lavorativa la quale è espletata in varie

volte a distanza di tempo venga fornita nel quadro di un unico (ev. a

tempo parziale) rapporto di lavoro oppure sulla base di diversi singoli

impieghi fondati ogni volta su un nuovo contratto di lavoro (cfr. STF

8C_836/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 2.2.; STF 8C_20/2008 del 26 agosto 2008

consid. 4.1.; DTF 121 V 165).

In concreto l’assicurato,

il 15 giugno 2015, ha concluso con la __________ un contratto di lavoro su

chiamata per una durata indeterminata (cfr. doc. 50). Pertanto l’attività

svolta per questo datore di lavoro, benché irregolare a seconda degli incarichi

affidatigli, è stata fornita sulla base di un solo e unico contratto di

impiego.

In applicazione della

giurisprudenza appena esposta, occorre quindi considerare, a differenza di

quanto stabilito dalla Cassa, quali mesi interi di contribuzione per l’attività

lavorativa svolta per la __________, oltre ai mesi di ottobre e novembre

2015.

in cui l’assicurato è stato impiegato per tutto il mese (cfr. doc. 60;

62), anche i mesi di luglio e settembre 2015 in cui ha lavorato anche se

non per gli interi mesi (cfr. doc. 53, 58).

Per il mese di giugno

2015, invece, va ritenuto quale periodo di contribuzione il lasso di tempo dal

15.

al 30 del mese, in quanto, da un lato, il contratto con la __________ è

iniziato soltanto il 15 (cfr. doc. 50, 51), dall’altro, in virtù del contratto

di lavoro su chiamata di durata indeterminata, la parte del mese di giugno 2015

a decorrere dall’inizio del rapporto di lavoro deve essere tenuta conto

interamente (calcolo pro rata; cfr. consid. 2.4.).

Il mese di agosto 2015, a

ragione, non è stato considerato, non avendo il ricorrente effettuato alcun

giorno di lavoro (cfr. doc. 56).

Pure rettamente non è

stato tenuto conto, al fine del computo del periodo di contribuzione, del mese

di dicembre 2015 in cui l’assicurato non ha lavorato ma ha effettuato vacanza

(cfr. doc. 63).

In effetti in casu si è

confrontati con un contratto di lavoro su chiamata in cui per definizione, da

una parte, non è stabilito anticipatamente in che misura il dipendente venga

impiegato effettivamente, dall’altra, l’assenza momentanea di lavoro risulta

concordata - perlomeno implicitamente - contrattualmente (cfr. STF 8C_656/2014

del 10 novembre 2015, pubblicata in DLA 2015 N. 13 pag. 330 e SVR 2016 ALV Nr.

1.

pag. 1, STF 8C_318/2014 del 21 maggio 2015, pubblicata in SVR 2015 ALV Nr. 12

pag. 36), e l’indennità per vacanze è compresa nello stipendio lordo orario di

fr. 25.74 (cfr. doc. 50; cfr. consid. 2.3.).

L’assicurato, inoltre, non

ha lavorato in alcun giorno del mese di dicembre 2015.

In simili condizioni, va

ritenuto che durante l’attività lavorativa per la __________ l’assicurato ha

adempiuto un periodo di contribuzione di 4 mesi (luglio, settembre,

ottobre e novembre 2015) e 16,8 giorni (12 giorni lavorativi dal 15 al

30.

giugno 2015 x 1,4, cfr. consid. 2.4.; 2.3.).

Dalla somma di questi 4

mesi e 16,8 giorni con i mesi contribuzione presso la __________ nel 2014 di 4

mesi e 5,6 giorni, si ottiene un periodo di contribuzione di 8 mesi e 22,4

giorni.

2.7

L’assicurato, nella prima

parte dell’anno 2015, ha lavorato pure per la __________, e meglio dal 12

gennaio al 15 maggio 2015, fatta eccezione per il mese di marzo 2015 in cui non

ha svolto alcun giorno di attività lavorativa (cfr. consid. 2.5.; doc. 33, 36,

38, 42, 45).

Nel ricorso l’insorgente,

tramite il proprio rappresentante, ha asserito che con la __________ sussisteva

un rapporto di lavoro su chiamata, nonostante non ci fosse un contratto di

lavoro scritto, che si è interrotto quando il medesimo ha firmato il contratto

di durata indeterminata con la __________ (cfr.doc. I pag. 3).

Le carte processuali,

tuttavia, non consentono di rispondere alla questione di sapere se la

collaborazione tra l’assicurato e la __________ si fondava su di un unico

contratto, benché verbale, oppure se ogni qualvolta in cui egli è stato

chiamato ad effettuare un lavoro è stato concluso un singolo specifico accordo.

Nell’ipotesi in cui da

ulteriori accertamenti risulti che l’attività lavorativa svolta per la __________

- da gennaio a maggio 2015 - è stata effettuata sulla base di un solo e unico

contratto, occorre pure chiarire quando quest’ultimo è iniziato.

Se il contratto è stato

concluso a fine dicembre 2014/inizio gennaio 2015 (al riguardo va ricordato che

l’assicurato da ottobre a dicembre 2014 ha svolto presso tale ditta uno stage

di formazione finanziato dalla LADI; cfr. consid. 2.5.) con effetto da inizio

gennaio 2015, l’intero mese di gennaio 2015, indipendentemente dal fatto che

l’insorgente non abbia lavorato tutto il mese, andrà considerato quale mese di contribuzione,

così come pure gli interi mesi di febbraio e di aprile 2015 (cfr. consid.2.3.,

2.4

).

Il mese di marzo 2015 non

può essere computato in quanto il ricorrente mai ha lavorato.

Il mese di maggio 2015

andrà tenuto conto solamente fino al 15, in quanto in seguito la collaborazione

con la __________ è stata interrotta per motivi di salute (cfr. consid. 2.5.),

per complessivi 14 giorni (10 giorni lavorativi dal 1° al 15 maggio 2015 x 1,4).

Ne discende che qualora

con la __________ sia stato concluso un unico contratto di impiego per tutto il

lasso di tempo in cui l’assicurato ha lavorato per la ditta e tale contratto

sia venuto in essere dall’inizio di gennaio 2015, il periodo di contribuzione

presso la menzionata società corrisponderà a 3 mesi (gennaio, febbraio e aprile

2015) e 14 giorni.

In tale caso si dovrà

concludere che il ricorrente nel termine quadro 1° gennaio 2014 – 31 dicembre

2015.

ha ossequiato il presupposto relativo al periodo di contribuzione minimo

di dodici mesi di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI, avendo

adempiuto un periodo di contribuzione di 12 mesi e 6,4 giorni (8 mesi e 22,4

giorni presso __________ e __________ + 3 mesi e 14 giorni presso __________).

Nel caso in cui, per

contro, il contratto con la __________ sia stato stipulato con effetto solo dal

12.

gennaio 2015, si potranno considerare quali mesi di contribuzione interi

unicamente i mesi di febbraio e aprile 2016.

Per gennaio 2015 andrà

tenuto conto di 21 giorni (15 giorni lavorativi dal 12 al 31 gennaio 2015 x

1,4) dalla cui somma con i 14 giorni di maggio 2015 si otterrà 1 mese e 5

giorni, ossia globalmente, dal 12 gennaio al 15 maggio 2015, 3 mesi e 5 giorni

di contribuzione.

Complessivamente,

nell’ipotesi di un unico contratto con la __________ concluso dal 12 gennaio

2015, l’assicurato avrà adempiuto un periodo di contribuzione di 11 mesi e 27,4

giorni (8 mesi e 22,4 giorni presso __________ e __________ + 3 mesi e 5 giorni

presso __________) che non raggiunge il periodo minimo di dodici mesi previsto

dalla LADI.

A maggior ragione, infine,

se dovesse risultare che ogni prestazione lavorativa effettuata dall’assicurato

per la __________ si fondava ogni volta su di uno specifico contratto singolo,

il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi non può essere considerato

ossequiato.

In effetti in questa

ipotesi nemmeno il mese di febbraio 2015 in cui l’assicurato ha lavorato fino

al 26 (cfr. doc. 36), né il mese di aprile 2015 in cui il medesimo ha lavorato

dal 10 aprile 2015 (cfr. doc. 42) possono essere considerati quali mesi interi

di contribuzione, bensì andranno computati 26,6 giorni per febbraio 2015 (19

giorni lavorativi dal 1° al 26 febbraio 2015 x 1,4) e 21 giorni per aprile

2015.

(15 giorni lavorativi dal 10 al 30 aprile 2015 x 1,4).

Ne consegue che presso la __________

il ricorrente, in tal caso, avrà effettuato un periodo di contribuzione di 2

mesi e 22,6 giorni.

Ritenuti anche gli altri

periodi lavorativi, il periodo di contribuzione ammonterà a soli 11 mesi e 15

giorni (8 mesi e 22,4 giorni presso __________ e __________ + 2 mesi e 22,6

giorni presso __________).

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione del 12 aprile 2016 va dunque annullata e

gli atti rinviati alla Cassa affinché disponga degli ulteriori accertamenti

sulla base di quanto indicato da questa Corte e, sulla scorta delle

relative risultanze, si pronunci nuovamente circa l’adempimento o meno del

periodo di contribuzione minimo di dodici mesi da parte dell’assicurato nel

termine quadro 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015.

2.8

Il ricorrente, vincente in

causa, rappresentato da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto

all'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA;

30.

Lptca; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015 consid. 7; STF 8C_721/2009 del

27.

aprile 2010 consid. 8; DTF 135 V 473; DTF 126 V 12 consid. 2.; STCA

38.2013.2

dell’11 settembre 2013 consid. 2.12.; STCA 38.2012.26 del 16 gennaio

2013.

consid. 2.12.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione del 12 aprile 2016 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.7.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà, inoltre,

all’assicurato l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti